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Document 32022R2474

Regolamento (UE) 2022/2474 del Consiglio del 16 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

ST/15384/2022/INIT

OJ L 322I , 16.12.2022, p. 1–314 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2474/oj

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 322/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2474 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/2478 del Consiglio, del 16 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 16 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2478 che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)

È opportuno ampliare l'elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi motori per droni, ulteriori attrezzature chimiche e biologiche, agenti antisommossa e componenti elettronici.

(5)

La decisione (PESC) 2022/2478 amplia l'elenco delle entità collegate al complesso militare e industriale della Russia a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia, aggiungendovi 168 nuove entità. In considerazione del rischio concreto che determinati beni o tecnologie siano reindirizzati dalla Crimea o da Sebastopoli alla Federazione russa, è altresì opportuno includere nell'elenco degli utenti finali alcune entità controllate dalla Russia con sede in Crimea o a Sebastopoli. Tale inclusione lascia impregiudicato il fatto che l'Unione non riconosce l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa e continua a condannarla fermamente.

(6)

La decisione (PESC) 2022/2478 proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa, nonché il divieto contro la radiodiffusione dei loro contenuti.

(7)

Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.

(8)

Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

(9)

Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.

(10)

Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.

(11)

Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare tali misure non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.

(12)

Al fine di garantire la coerenza con la procedura di cui alla decisione 2014/512/PESC per la sospensione delle licenze di radiodiffusione, è opportuno che il Consiglio eserciti le competenze di esecuzione per decidere, a seguito dell’esame dei rispettivi casi, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di diverse entità elencate nell'allegato XV del presente regolamento.

(13)

La decisione (PESC) 2022/2478 estende il divieto già esistente di nuovi investimenti nel settore energetico russo, vietando anche nuovi investimenti nel settore minerario russo, ad eccezione delle attività estrattive che riguardano determinate materie prime critiche.

(14)

È opportuno ampliare il divieto di esportazione di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, includendovi i motori aeronautici e le loro parti. Tale divieto e il divieto di atterrare, decollare o sorvolare il territorio dell'Unione si applicano sia agli aeromobili con equipaggio che a quelli senza equipaggio. Inoltre, la decisione (PESC) 2022/2478 introduce una deroga che consente la fornitura di assistenza tecnica relativa all'uso di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, qualora ciò sia necessario per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera. Introduce la possibilità per le autorità nazionali competenti di concedere deroghe per consentire l'esportazione, a fini medici, farmaceutici e umanitari di alcuni beni del settore aeronautico che sono ampiamente utilizzati anche nel settore medico.

(15)

È opportuno ampliare l'elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe includendo prodotti quali generatori, droni giocattolo, computer portatili, dischi rigidi, componenti informatici, apparecchiature per la visione notturna e la radionavigazione, apparecchi da ripresa e lenti.

(16)

La decisione (PESC) 2022/2478 proroga di altri sei mesi l'esenzione applicabile alle importazioni di metanolo originario della Russia o esportato dalla Russia.

(17)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio prevede il divieto di importare petrolio greggio dalla Russia, mediante oleodotto o per via marittima. Il regolamento (UE) n. 833/2014 prevede altresì deroghe temporanee per le importazioni mediante oleodotto e per via marittima destinate alla Bulgaria. Tali deroghe miravano esclusivamente a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento degli Stati membri, mantenendo nel contempo condizioni di parità tra di essi. È pertanto opportuno precisare che, come nel caso degli Stati membri che importano petrolio greggio russo mediante oleodotto, la Bulgaria non può vendere prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base di tale deroga ad acquirenti situati in altri Stati membri o in paesi terzi. Il bunkeraggio e il rifornimento di carburante di un veicolo o di un aeromobile in uno Stato membro che beneficia di tali deroghe non rientra nell’ambito di tale divieto.

(18)

In uno spirito di solidarietà con l'Ucraina, la decisione (PESC) 2022/2478 consente tuttavia all'Ungheria, alla Slovacchia e alla Bulgaria di esportare in Ucraina dei prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio russo importato sulla base delle deroghe in questione, compreso, se necessario, tramite il transito attraverso un altro Stato membro.

(19)

La decisione (PESC) 2022/2478 consente inoltre alla Bulgaria di esportare verso paesi terzi determinati prodotti petroliferi raffinati ottenuti da petrolio greggio russo importati sulla base delle deroghe in questione. Ciò si rende necessario al fine di mitigare i rischi per l'ambiente e la sicurezza, dal momento che tali prodotti non possono essere immagazzinati in modo sicuro in Bulgaria. Le esportazioni annue non dovrebbero superare la media delle esportazioni annue di tali prodotti negli ultimi cinque anni.

(20)

È opportuno escludere i condensati di gas naturale prodotti negli impianti di produzione di gas naturale liquefatto (GNL) dalle restrizioni di cui agli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale liquefatto. Al fine di evitare l'elusione e garantire che i prodotti di condensato di gas naturale soggetti alle restrizioni a norma degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies non siano acquistati, importati o trasportati nell'Unione o in paesi terzi, è opportuno introdurre un obbligo di comunicazione a carico degli operatori che effettuano operazioni relative al condensato di gas naturale da impianti di produzione di GNL.

(21)

La decisione (PESC) 2022/2478 aggiunge la Banca russa per lo sviluppo regionale all'elenco delle entità russe di proprietà statale o controllate dallo Stato soggette al divieto di transazione.

(22)

La decisione (PESC) 2022/2478 vieta ai cittadini dell'Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi di tutte le persone giuridiche, tutte le entità o tutti gli organismi russi, di proprietà statale o controllati dallo Stato, stabiliti in Russia. Prevede inoltre la possibilità che le autorità competenti rilascino ai propri cittadini l'autorizzazione a ricoprire tali cariche in imprese in partecipazione o analoghi dispositivi giuridici esistenti nonché in filiali dell'UE stabiliti in Russia, ove ricoprire tali cariche sia necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico o quando la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano altrimenti vietate.

(23)

La decisione (PESC) 2022/2478 proroga la durata dell'esenzione dal divieto di effettuare operazioni con entità russe di proprietà pubblica se l'operazione è strettamente necessaria per la liquidazione di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico. Introduce la possibilità per le autorità nazionali competenti di autorizzare le operazioni necessarie per il disinvestimento e il ritiro di tali entità russe di proprietà pubblica dalle società dell'UE.

(24)

Al fine di agevolare il disinvestimento degli operatori dell'Unione dal mercato russo, la decisione (PESC) 2022/2478 introduce una deroga temporanea ai divieti di importazione e di esportazione previsti dal regolamento (UE) n. 833/2014. Al fine di agevolare un'uscita rapida dal mercato russo, tale deroga è temporanea e di portata limitata, consente la vendita, la fornitura o il trasferimento di tali beni o la loro importazione nell'Unione fino al 30 settembre 2023, e si applica solo ai beni che erano già fisicamente situati in Russia al momento dell'entrata in vigore dei corrispondenti divieti. Inoltre, le autorità nazionali dovrebbero garantire che i beni vietati che restano in Russia a seguito del disinvestimento non procurino beneficio a utilizzatori finali militari né abbiano un uso finale militare.

(25)

È opportuno allineare agli obblighi analoghi già esistenti per gli altri tipi di depositi l'obbligo degli Stati membri di segnalare i depositi superiori a 100 000 EUR di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in paesi terzi i cui proprietari di maggioranza sono cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia.

(26)

La decisione (PESC) 2022/2478 amplia il divieto vigente di fornire determinati servizi alla Federazione russa e alle persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, vietando la prestazione di servizi pubblicitari, di servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, e di servizi di prova e di controllo tecnico dei prodotti. In linea con la classificazione centrale dei prodotti che figura in Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, i «servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione» comprendono i servizi di ricerca di mercato e i servizi di sondaggi di opinione. I «servizi tecnici di prova e analisi» comprendono i servizi di prova e analisi della composizione e della purezza, i servizi di prova e analisi delle proprietà fisiche, i servizi di prova e analisi di sistemi meccanici ed elettrici integrati, i servizi di controllo tecnico e altri servizi tecnici di prova e analisi. La fornitura di assistenza tecnica connessa a beni esportati in Russia rimane consentita, a condizione che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni non siano vietate a norma del presente regolamento nel momento in cui avviene la fornitura di tale assistenza tecnica. I «servizi pubblicitari» comprendono i servizi di vendita o leasing di spazi o tempi pubblicitari e i servizi di pianificazione, creazione e pubblicazione di pubblicità, nonché altri servizi pubblicitari.

(27)

La decisione (PESC) 2022/2478 chiarisce ulteriormente e modifica le esenzioni dal divieto di importazione di prodotti siderurgici originari della Russia o esportati dalla Russia.

(28)

La decisione PESC 2022/2478 apporta correzioni tecniche all'articolato.

(29)

Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.

(30)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«x)

“settore delle attività estrattive”: un settore che comprende le attività di localizzazione, estrazione, gestione e trasformazione relative ai materiali non destinati alla produzione di energia.»;

2)

l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

b)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia;

d)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

2.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

b)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere nuovi prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;

c)

creare nuove imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore delle attività estrattive in Russia;

d)

prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere a), b) e c).

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che:

a)

essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto gas naturale e petrolio, compresi prodotti petroliferi raffinati, a meno che non sia vietato dall'articolo 3 quaterdecies e 3 quindecies , dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure

b)

essa riguarda esclusivamente una persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia posseduta da una persona giuridica, un'entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.

4.   Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 entro due settimane dal rilascio.

5.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle attività estrattive che generano la maggior parte del loro valore dalla produzione di uno dei materiali elencati nell'allegato XXX o che hanno come obiettivo principale tale produzione.»;

3)

l'articolo 3 quater è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 ter.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XI, parte C, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«6 ter.   In deroga al paragrafo 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura di assistenza tecnica connessa all'uso dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1, dopo aver accertato che la fornitura di tale assistenza tecnica è necessaria per evitare collisioni tra satelliti o il loro rientro involontario nell'atmosfera.

6 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 8517 71 00, 8517 79 00 e 9026 00 00 elencati nell'allegato XI, parte B, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è necessario per usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.

Nel decidere se rilasciare o no l'autorizzazione per usi medici o farmaceutici o per scopi umanitari a norma del presente paragrafo, le autorità nazionali competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»

;

4)

all'articolo 3 sexies bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 5, 5 bis e 5 ter entro due settimane dal rilascio.»

;

5)

l'articolo 3 octies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell'allegato XVII. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato XVII che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui al codice NC 7207 11 o 7207 12 10 o 7224 90, tale divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2024 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XVII, parte B, che non sono elencati nella parte A di tale allegato, e fatto salvo il paragrafo 4, i divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nei codici 7207 11, 7207 12 10 e 7224 90, cui si applicano i paragrafi 4, 5 e 5 bis

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni che rientrano nel codice NC 7224 90:

a)

147 007 tonnellate metriche tra il 17 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023;

b)

25 726 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2024 e il 31 marzo 2024.»;

d)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I volumi dei contingenti di importazione stabiliti ai paragrafi 4, 5 e 5 bis sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;"

6)

l'articolo 3 decies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 ter è sostituito dal seguente:

«3 ter.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

La presente disposizione non si applica ai beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, cui si applica il paragrafo 3 ter bis

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter bis   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2905 11 elencati nell'allegato XXI, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 18 giugno 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

7)

l'articolo 3 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

b)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2701, 2702, 2703 e 2704 elencati nell'allegato XXIII, parte A, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino all'8 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 ter.   Per quanto riguarda i beni elencati nell'allegato XXIII, parte B, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione, fino al 16 gennaio 2023, di contratti conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 8417 20, 8419 81 80 e 8438 10 10 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche.»

;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nel decidere se rilasciare o no le autorizzazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis, le autorità competenti evitano di rilasciare autorizzazioni di esportazione a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per l'uso in Russia, se hanno fondati motivi per ritenere che i beni possano essere destinati a un uso finale militare.»

;

8)

all'articolo 3 quaterdecies è così modificato:

a)

al paragrafo 7, sono aggiunti i comma seguenti:

«A decorrere dal 5 febbraio 2023 è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, ottenuti a partire da petrolio greggio importato sulla base di una deroga concessa dall'autorità bulgara competente ai sensi del paragrafo 5, verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di taluni prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, dopo aver accertato che:

a)

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

In deroga al divieto di cui al secondo comma, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso qualsiasi paese terzo di determinati prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXII, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 5, entro i volumi dei contingenti di esportazione di cui a tale allegato, dopo aver accertato che:

a)

i prodotti non possono essere immagazzinati in Bulgaria a causa di rischi per l'ambiente e la sicurezza;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi ad eludere i divieti di cui al secondo comma.

La Bulgaria informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»;

b)

al paragrafo 8, sono aggiunti i commi seguenti:

«A decorrere dal 5 febbraio 2023, in deroga ai divieti di cui al terzo comma, le autorità competenti dell'Ungheria e della Slovacchia possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Ucraina di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXXI, ottenuti da petrolio greggio importato a norma del paragrafo 3, lettera d), dopo aver accertato che:

a)

i prodotti sono destinati a un uso esclusivo in Ucraina;

b)

la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione non sono intesi a eludere i divieti di cui al terzo comma.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"11.   Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto, l'importazione o il trasferimento nell'Unione di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.

Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.

12.   Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 11, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.»

;

9)

all’articolo 3 quindecies, sono inseriti i paragrafi seguenti:

«12.   Entro due settimane le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi informano l'autorità competente dello Stato membro in cui sono residenti, ubicati, stabiliti o registrati di tutte le operazioni riguardanti l'acquisto o il trasferimento in paesi terzi di condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia. La comunicazione comprende informazioni sui volumi.

Lo Stato membro interessato comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del comma precedente.

13.   Sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 12, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure relative ai condensati di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 provenienti da impianti di produzione di gas naturale liquefatto, originari della Russia o esportati dalla Russia, entro il 18 giugno 2023.»

;

10)

all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 e ammettere alla negoziazione a decorrere dal 29 gennaio 2023 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell'Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50 %.»

;

11)

l'articolo 5 bis bis è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 ter.   È vietato a decorrere dal 16 gennaio 2023 ricoprire cariche negli organi direttivi di:

a)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a); oppure

c)

una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia e che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b).

Il presente divieto non si applica alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1, cui si applica il paragrafo 1 bis.

1 quater.   In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo è:

a)

un'impresa in partecipazione o un analogo dispositivo giuridico cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter e concluso da una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro prima del 17 dicembre 2022; oppure

b)

una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1 ter stabiliti in Russia prima del 17 dicembre 2022 e di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro.

quinquies.   In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che il fatto di ricoprire tale carica è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico.

sexies.   In deroga al paragrafo 1 ter, le autorità competenti possono rilasciare l'autorizzazione a ricoprire una carica nell'organo direttivo di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui al paragrafo 1 ter, dopo aver stabilito che la persona giuridica, l'entità o l'organismo partecipa al transito attraverso la Russia di petrolio originario di un paese terzo e che il fatto di ricoprire tale carica è inteso a realizzare operazioni che non siano vietate a norma degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 quinquies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al 18 marzo 2023, di contratti conclusi con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, parte C, prima del 17 dicembre 2022, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

2 sexies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato XIX, parte C, in virtù di contratti eseguiti prima del 18 marzo 2023.»

;

c)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 30 giugno 2023, di un'impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 30 giugno 2023 delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell'Unione da una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione.»

;

e)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, e 3 bis entro due settimane dal rilascio.»

;

12)

all'articolo 5 octies, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«a bis)

forniscono all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione, entro il 27 maggio 2023, un elenco dei depositi di importo superiore a 100 000 EUR detenuti da una persona giuridica, da un'entità o da un organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.»;

13)

l'articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 quindecies

1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di architettura e ingegneria e servizi di consulenza giuridica e informatica ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

bis.   È vietato prestare servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; o

b)

persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 5 luglio 2022 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro l'8 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 7 ottobre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

4 bis.   Il paragrafo 2 bis non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 16 gennaio 2023 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 17 dicembre 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

5.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

7.   I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell'elenco di cui all'allegato VIII.

8.   I paragrafi 2 e 2 bis non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o risposta a catastrofi naturali.

9.   Il paragrafo 2 non si applica alla prestazione dei servizi necessari agli aggiornamenti di software, per un uso non militare e per utenti finali non militari, consentiti dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e dall'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera d), in relazione ai beni elencati nell'allegato VII.

10.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù al diritto internazionale;

d)

l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione e l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;

e)

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;

f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo; oppure

g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell'Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell'Unione, tra la Russia e l'Unione e tra l'Ucraina e l'Unione, e per i servizi dei centri di dati nell'Unione.

11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 10 entro due settimane dal rilascio.»;

14)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 ter

1.   In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 fino al 30 settembre 2023 qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni e le tecnologie sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b)

le autorità competenti che decidono se rilasciare l'autorizzazione non hanno motivi fondati per ritenere che i beni possano essere destinati a un utilizzatore finale militare o a un uso finale militare in Russia; e

c)

i beni e le tecnologie interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies o 3 duodecies relativamente a tali beni e tecnologie.

2.   In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 30 settembre 2023 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i beni sono di proprietà di un cittadino di uno Stato membro o di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro; e

b)

i beni interessati erano fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore dei divieti previsti agli articoli 3 octies e 3 decies relativamente a tali beni.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.

4.   Tutte le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 relative ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 sono rilasciate con mezzi elettronici, ove possibile, su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nell'allegato IX, modello C.

Articolo 12 quater

1.   Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sulle autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 1, in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato VII del presente regolamento e nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

2.   Le informazioni ricevute in applicazione del presente articolo sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste, compresi gli scambi di cui all'articolo 2 quinquies, paragrafo 4.

3.   Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente articolo in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

4.   Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente articolo non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.»;

15)

l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

16)

l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;

17)

l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

18)

l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;

19)

l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento.

Il punto 19 si applica nei confronti di una o varie entità di cui all'allegato V del presente regolamento a decorrere dal 1o febbraio 2023 e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;

20)

l'allegato XVII è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento;

21)

l'allegato XIX è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

22)

l'allegato XXIII è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;

23)

l'allegato XXV è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento;

24)

è aggiunto l'allegato XXX conformemente all'allegato X del presente regolamento;

25)

è aggiunto l'allegato XXXI conformemente all'allegato XI del presente regolamento;

26)

è aggiunto l'allegato XXXII conformemente all'allegato XII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 322 I del 16.12.2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).


ALLEGATO I

L'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, all'articolo 2 bis, paragrafo 7, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

Admiralty Shipyards JSC

Istituto tecnologico di ricerca scientifica Aleksandrov NITI (Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI)

Argut OOO

Centro di comunicazione del ministero della Difesa (Communication center of the Ministry of Defense)

Istituto di catalisi Boreskov - Centro di ricerca federale (Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis)

Impresa a partecipazione statale federale facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia)

Impresa a partecipazione statale federale "Unità speciale di volo" facente capo all'amministrazione del presidente della Russia (Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia)

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA)

Servizio di intelligence esterno (Foreign Intelligence Service, SVR)

Centro forense della regione di Nizhniy Novgorod, direzione principale del ministero degli Affari interni (Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs)

Centro internazionale di ottica quantistica e tecnologie quantistiche (centro di quantistica russo) (International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center))

Irkut Corporation

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash)

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service

Cantieri navali Zaliv JSC (JSC Shipyard Zaliv)

JSC Rocket and Space Centre – Progress

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co.

Kazan Helicopter Plant PJSC

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO)

Ministero della Difesa RF (Ministry of Defence RF)

Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (Moscow Institute of Physics and Technology)

NPO High Precision Systems JSC

NPO Splav JSC

OPK Oboronprom

PJSC Beriev Aircraft Company

PJSC Irkut Corporation

PJSC Kazan Helicopters

Istituto di ricerca POLYUS della M.F. Stelmakh Joint Stock Company

Promtech-Dubna, JSC

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern

Rapart Services LLC; Rosoboronexport OJSC (ROE)

Rostec (Russian Technologies State Corporation)

Rostekh – Azimuth

Russian Aircraft Corporation MiG

Russian Helicopters JSC

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii)

Sukhoi Aviation JSC

Sukhoi Civil Aircraft

Tactical Missiles Corporation JSC

Tupolev JSC

UEC-Saturn

United Aircraft Corporation

JSC AeroKompozit

United Engine Corporation

UEC-Aviadvigatel JSC

United Instrument Manufacturing Corporation

United Shipbuilding Corporation

JSC PO Sevmash

Cantieri navali Krasnoye Sormovo (Krasnoye Sormovo Shipyard)

Cantieri navali Severnaya (Severnaya Shipyard)

Cantieri navali Yantar (Shipyard Yantar)

UralVagonZavod.

Baikal Electronics

Centro di competenze tecnologiche radiofoniche (Center for Technological Competencies in Radiophtonics)

Istituto centrale di ricerca e sviluppo di Tsiklon (Central Research and Development Institute Tsiklon)

Crocus Nano Electronics

Centro di riparazioni navali Dalzavod (Dalzavod Ship-Repair Center)

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

Element JSC (JSC Element)

Pellah-Mash JSC (JSC Pella-Mash)

Cantieri navali Vympel JSC (JSC Shipyard Vympel)

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Fabbrica meccanica Miass (Miass Machine-Building Factory)

Centro di ricerca e sviluppo in microelettronica di Novosibirsk (Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk)

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Cantieri navali Nerpa (Nerpa Shipyard)

NM-Tekh

Cantieri navali di Novorossiysk JSC (Novorossiysk Shipyard JSC)

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Cantieri navali dell'Amur PJSC (Amur Shipbuilding Factory PJSC)

Centro di cantieristica e riparazioni navali AO JSC (AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC)

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Associazione produttiva Strela (Production Association Strela)

Radioavtomatika

Centro di ricerca Module (Research Center Module)

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Istituto di ricerca scientifica di chimica applicata (Scientific Research Institute of Applied Chemistry)

Istituto di ricerca scientifica di elettronica (Scientific Research Institute of Electronics)

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi ipersonici (Scientific Research Institute of Hypersonic Systems)

Istituto di ricerca scientifica NII Submikron (Scientific Research Institute NII Submikron)

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Cantieri navali Severnaya Verf (Severnaya Verf Shipbuilding Factory)

Centro di manutenzione navale Zvezdochka (Ship Maintenance Center Zvezdochka)

Area governativa statale di collaudo scientifico dei sistemi aerei (GkNIPAS) (State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS))

Ufficio statale di progettazione meccanica Raduga Bereznya (State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya)

Centro scientifico statale AO GNTs RF—FEI A.I. (State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I.) Istituto di fisica energetica Leypunskiy (Leypunskiy Physico-Energy Institute)

Istituto statale di ricerca scientifica di meccanica Bakhirev (GosNIImash) (State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash))

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

"Cantiere 35" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard")

"Cantiere Astrakhan" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard")

"Ufficio centrale di progettazione Aysberg" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau")

"Cantieri navali baltici" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory")

"Impianto Krasnoye Sormovo OJSC" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC "Sormovo Plant OJSC")

SC "Zvyozdochka" della Corporazione cantieristica unita JSC (United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka")

"Cantieri navali pribaltici Yantar" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar")

"Ufficio tecnologico di ricerca scientifica e progettazione di Onega" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega")

"Cantieri navali Sredne-Nevsky" della Corporazione cantieristica unita (United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky")

Istituto uralico di ricerca scientifica sui materiali compositi (Ural Scientific Research Institute for Composite Materials)

Ufficio uralico di progettazione Detal (Urals Project Design Bureau Detal)

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Cantieri navali Yaroslavl (Yaroslavl Shipbuilding Factory)

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring

46o Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (46th TSNII Central Scientific Research Institute)

Alagir Resistor Factory

Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements)

Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC)

Electrosignal, JSC

Energiya, JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Associazione per il commercio estero Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Istituto di fisica delle alte energie (Institute of High Energy Physics)

Istituto di fisica teorica e sperimentale (Institute of Theoretical and Experimental Physics)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (Moscow Communications Research Institute JSC)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (Pskov Distance Communications Equipment Plant)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (Scientific Production Center Vigstar JSC)

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz"

Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (Scientific Research Institute Ferrite-Domen)

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (Scientific Research Institute of Communication Management Systems)

Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components)

Impresa di produzione scientifica "Kant" (Scientific-Production Enterprise "Kant")

Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (Scientific-Production Enterprise "Svyaz")

Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC)

Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC)

Impresa di produzione scientifica di Volna (Scientific-Production Enterprise Volna)

Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC)

Scientific-Research Institute "Argon"

Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (Scientific-Research Institute and Factory Platan)

Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering"

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design"

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot"

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB 'ISKRA'"

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation"

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region"

Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz"

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor"

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS"

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal"

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) "October"

United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise"

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard"

Centro federale per la tecnologia a duplice uso "Soyuz" (Federal Center for Dual-Use Technology Soyuz, FTsDT)

Ufficio di progettazione e costruzione motori "Soyuz" di Turayev (Machine Building Design Bureau Soyuz)

Istituto centrale di aeroidrodinamica Zhukovskiy (Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute, TsAGI)

Rosatomflot

Lyulki Experimental-Design Bureau

Lyulki Science and Technology Center

AO Aviaagregat

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI)

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus)

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM)

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute)

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS)

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ)

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ)

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ)

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ)

Joint Stock Company 766 UPTK

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ)

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont)

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov)

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara)

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise N.A. V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev)

JSC NII Steel

Joint Stock Company Remdizel

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka)

Joint Stock Company STAR

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash)

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion)

Lytkarino Machine-Building Plant

Moscow Aviation Institute

Moscow Institute of Thermal Technology

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ)

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ)

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ)

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP)

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ)

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ)

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ)

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP)

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO)

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat)

Salute Gas Turbine Research and Production Center

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint)

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA)

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA)

Software Research Institute

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant)

Tula Arms Plant

Russian Institute of Radio Navigation and Time

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart)

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN)

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI)

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev dell'Accademia russa delle scienze (LPI)

Institute of Solid-State Physics dell'Accademia russa delle scienze (ISSP)

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, sede siberiana dell'Accademia russa delle scienze (IPP SB RAS)

UEC-Perm Engines, JSC

Ural Works of Civil Aviation, JSC

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC

"Aeropribor-Voskhod", JSC

Aerospace Equipment Corporation, JSC

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC

Aerospace Systems Design Bureau, JSC

Afanasyev Technomac, JSC

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC

Joint Stock Company Eleron

AO Rubin

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant

Branch of PAO II – Aviastar

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol

Stabilimento aeronautico Chkalov di Novosibirsk (Chkalov Novosibirsk Aviation Plant)

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP)

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau

Joint Stok Company Microtechnology

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering

Joint Stock Company Radiopribor

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN

Joint Stock Company Rychag

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal

Public Joint Stock Company Techpribor

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant

V.V. Tarasov Avia Avtomatika

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant

Institute of Marine Technology Problems, sede dell'estremo Oriente dell'Accademia russa delle scienze

Stabilimento aeronautico di Irkutsk (Irkutsk Aviation Plant)

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor"

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek

Joint Stock Company SPMDB Malachite

Joint Stock Company Votkinsky Zavod

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation

NPP Start

OAO Radiofizika

Stabilimento aeronautico P.A. Voronin Lukhovitsk, succursale di RSK MiG (P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG)

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company

Radio Technical Institute named after A. L. Mints

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics

Shvabe JSC

Special Technological Center LLC

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45

Strategic Control Posts Corporation

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences dell'Accademia russa delle scienze

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC

Voentelecom JSC

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Accademia russa delle scienze (RAS)

Ak Bars Holding

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches, sede dell'Estremo Oriente dell'Accademia russa delle scienze

Systems of Biological Synthesis LLC

Borisfen, JSC

Barnaul cartridge plant, JSC

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC

Bryansk Automobile Plant, JSC

Burevestnik Central Research Institute, JSC

Istituto di ricerca sulla strumentazione spaziale, JSC (Research Institute of Space Instrumentation, JSC)

Arsenal Machine-building plant, OJSC

Central Design Bureau of Automatics, JSC

Zelenodolsk Design Bureau, JSC

Zavod Elecon, JSC

VMP "Avitec", JSC

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design

Tulatochmash, JSC

PJSC "I.S. Brook" INEUM

SPE "Krasnoznamenets", JSC

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC

SPA "Impuls", JSC

RusBITech

ROTOR 43

Rostov optical and mechanical plant, PJSC

RATEP, JSC

PLAZ

OKB "Technika"

Ocean Chips

Nudelman Precision Engineering Design Bureau

Angstrem JSC

NPCAP

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (alias: SIBFIRE), Новосибирский Патронный Завод

Novator DB

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC

NII Stali JSC

Nevskoe Design Bureau, JSC

Neva Electronica JSC

ENICS

The JSC Makeyev Design Bureau

KURGANPRIBOR, JSC".


ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VII

"Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e all'articolo 2 ter, paragrafo 1

Parte A

Al presente allegato si applicano le note generali, gli acronimi e le abbreviazioni e le definizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, ad eccezione della parte I, note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni, note generali all'allegato I, punto 2.

Al presente allegato si applicano le definizioni dei termini usati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (2020/C 85/01).

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 2 bis e 2 ter del presente regolamento.

Categoria I - Materiali elettronici

X.A.I.001

Dispositivi elettronici e componenti.

a.

"Microcircuiti microprocessori", "microcircuiti microcalcolatori" e microcircuiti microcontrollori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

rapidità di esecuzione uguale o superiore a 5 gigaFLOPS e unità logica aritmetica con larghezza di accesso uguale o superiore a 32 bit;

2.

frequenza di clock superiore a 25 MHz; oppure

3.

più di un bus di dati o di istruzioni o di una porta di comunicazioni seriali destinata all'interconnessione esterna diretta tra "microcircuiti microprocessori" paralleli con una velocità di trasferimento di 2,5 Mbyte/s;

b.

memorie a circuiti integrati, come segue:

1.

memorie di sola lettura cancellabili e programmabili elettricamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memories) con capacità di memoria:

a.

superiore a 16 Mbit per package per tipi a memoria flash; oppure

b.

superiore a uno dei seguenti limiti per tutti gli altri tipi di EEPROM:

1.

superiore a 1 Mbit per package; oppure

2.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 80 ns;

2.

memorie statiche di accesso casuale (SRAM, Static Random Access Memories) con capacità di memoria:

a.

superiore a 1 Mbit per package; oppure

b.

superiore a 256 kbit per package e con un tempo massimo di accesso inferiore a 25 ns;

c.

convertitori analogico-numerici, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

risoluzione pari o superiore a 8 bit, ma inferiore a 12 bit, con velocità di uscita superiore a 200 MSPS (mega campioni al secondo);

2.

risoluzione pari a 12 bit con velocità di uscita superiore a 105 MSPS;

3.

risoluzione superiore a 12 bit ma pari o inferiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 10 MSPS; o

4.

risoluzione superiore a 14 bit con velocità di uscita superiore a 2,5 MSPS;

d.

dispositivi logici programmabili dall'utilizzatore aventi un numero massimo di entrate/uscite numeriche compreso tra 200 e 700;

e.

processori di trasformata rapida di Fourier (FFT) aventi un tempo di esecuzione nominale per una FFT di 1 024 punti complessi inferiore a 1 ms;

f.

circuiti integrati costruiti su richiesta del cliente, per i quali non è conosciuta la funzione oppure il fabbricante non conosce la condizione di esportabilità dell'apparecchiatura nella quale tali circuiti integrati saranno usati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

oltre 144 terminali di uscita; oppure

2.

ritardo di propagazione di base tipico inferiore a 0,4 ns;

g.

"dispositivi elettronici sotto vuoto" a onde progressive, a impulsi o a onda continua, come segue:

1.

dispositivi a cavità accoppiate o loro derivati;

2.

dispositivi basati su circuiti a elica, a guida d'onda piegata o a serpentina o loro derivati, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

"banda passante istantanea" uguale o superiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,2; o

b.

"banda passante istantanea" inferiore a mezza ottava e prodotto della potenza media (espressa in kW) per la frequenza (espressa in GHz) superiore a 0,4;

h.

guide d'onda flessibili progettate per essere usate a frequenze superiori a 40 GHz;

i.

dispositivi utilizzanti le onde acustiche di superficie e le onde acustiche rasenti (poco profonde), aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

frequenza portante superiore a 1 GHz; oppure

2.

frequenza portante uguale o inferiore a 1 GHz; e

a.

'reiezione del lobo laterale di frequenza' superiore a 55 dB;

b.

prodotto del ritardo massimo per la banda passante (tempo in μs e banda passante espressa in MHz) superiore a 100; oppure

c.

ritardo di dispersione superiore a 10 μs;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.I.001.i, per 'reiezione del lobo laterale di frequenza' si intende il valore massimo di reiezione specificato nella scheda tecnica.

j.

'celle' come segue:

1.

'celle primarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 550 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

2.

'celle secondarie' aventi una 'densità di energia' uguale o inferiore a 350 Wh/kg a una temperatura di 293 K (20 °C);

Nota: X.A.I.001.j. non sottopone ad autorizzazione le batterie, incluse le batterie a cella singola.

Note tecniche:

1.

Ai fini di X.A.I.001.j., la densità di energia (Wh/kg) è calcolata moltiplicando la tensione nominale per la capacità nominale espressa in ampere/ora (Ah) e dividendo il prodotto ottenuto per la massa espressa in chilogrammi. Se la capacità nominale non è definita, la densità di energia è calcolata moltiplicando il quadrato della tensione nominale per la durata della scarica, espressa in ore, e dividendo il prodotto ottenuto per il carico di scarica espresso in ohm e la massa espressa in chilogrammi.

2.

Ai fini di X.A.I.001.j., per 'cella' si intende un dispositivo elettrochimico che è dotato di elettrodi positivi e negativi e di un elettrolito e costituisce una sorgente di energia elettrica. È l'elemento costitutivo principale di una batteria.

3.

Ai fini di X.A.I.001.j.1., per 'cella primaria' si intende una 'cella' che non è progettata per essere caricata da un'altra sorgente.

4.

Ai fini di X.A.I.001.j.2., per 'cella secondaria' si intende una 'cella' progettata per essere caricata da una sorgente elettrica esterna.

k.

elettromagneti e solenoidi "superconduttori", appositamente progettati per un tempo di carica o di scarica completo inferiore a un minuto, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

Nota: X.A.I.001.k. non sottopone ad autorizzazione gli elettromagneti o i solenoidi "superconduttori" progettati per le apparecchiature medicali ad immagine a risonanza magnetica (MRI).

1.

energia massima fornita durante la scarica divisa per la durata della scarica superiore a 500 kJ al minuto;

2.

diametro interno degli avvolgimenti percorsi da corrente superiore a 250 mm; e

3.

previsti per una induzione magnetica superiore a 8 T o per una "densità di corrente globale" nell'avvolgimento superiore a 300 A/mm2;

l.

circuiti o sistemi per immagazzinare l'energia elettromagnetica, contenenti componenti fabbricati a partire da materiali "superconduttori" appositamente progettati per funzionare a temperature inferiori alla "temperatura critica" di almeno uno dei costituenti "superconduttori", aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

frequenze di risonanza di funzionamento superiori a 1 MHz;

2.

densità di energia immagazzinata uguale o superiore a 1 MJ/m3; e

3.

tempo di scarica inferiore a 1 ms;

m.

tiratroni a idrogeno/isotopo di idrogeno costruiti in metalloceramica e aventi corrente nominale di picco uguale o superiore a 500 A;

n.

non utilizzato;

o.

celle solari, assiemi di coperture vetrose interconnesse (CIC), pannelli e array solari "qualificati per impiego spaziale" e non sottoposti ad autorizzazione in 3A001.e.4 (1).

X.A.I.002

"Assiemi elettronici", moduli o apparecchiature di uso generale.

a.

Apparecchiature elettroniche di collaudo, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

registratori numerici di dati per strumentazione a nastro magnetico aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s e che utilizza tecniche di scansione elicoidale;

2.

velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 120 Mbit/s e che utilizza tecniche con testina fissa; o

3.

"qualificati per impiego spaziale";

c.

apparecchiature con velocità di trasferimento numerica massima di interfaccia superiore a 60 Mbit/s, progettate per convertire i videoregistratori numerici a nastro magnetico in registratori numerici di dati per strumentazione;

d.

oscilloscopi analogici non modulari aventi banda passante uguale o superiore a 1 GHz;

e.

sistemi di oscilloscopi analogici modulari aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

larghezza di banda del complesso uguale o superiore a 1 GHz; o

2.

moduli inseribili aventi larghezza di banda individuale uguale o superiore a 4 GHz;

f.

oscilloscopi di campionamento analogici per l'analisi di fenomeni ricorrenti con larghezza di banda effettiva superiore a 4 GHz;

g.

oscilloscopi numerici e registratori di transitori, che impiegano tecniche di conversione analogico-numeriche, in grado di immagazzinare transitori tramite campionamento sequenziale di ingressi a colpo singolo a intervalli successivi inferiori a 1 ns (più di 1 giga campioni al secondo, GSPS), con risoluzione di conversione uguale o superiore a 8 bit e capacità di immagazzinamento uguale o superiore a 256 campioni.

Nota: X.A.I.002 sottopone ad autorizzazione i seguenti componenti appositamente progettati per oscilloscopi analogici:

1.

unità inseribili;

2.

amplificatori esterni;

3.

preamplificatori;

4.

dispositivi di campionamento;

5.

tubi a raggi catodici.

X.A.I.003

Apparecchiature di trattamento specifiche, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a.

variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

b.

spettrometri di massa, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

c.

macchine a raggi X con scarica a lampo o componenti di sistemi a energia pulsata progettati a partire da tali macchine, tra cui generatori Marx, reti formatrici di impulsi di potenza elevata, condensatori e trigger ad alta tensione;

d.

amplificatori di impulso, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

e.

apparecchiature elettroniche per la generazione di ritardi o la misurazione dell'intervallo di tempo, come segue:

1.

generatori di ritardo numerici con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs; o

2.

contatori di intervallo di tempo multicanale (con almeno 3 canali) o modulari e apparecchiature cronometriche con una risoluzione pari o inferiore a 50 ns per intervalli di tempo pari o superiori a 1 μs;

f.

strumenti analitici cromatografici e spettrometrici.

X.B.I.001

Apparecchiature per la fabbricazione di componenti o materiali elettronici, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

a.

Apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (2) o X.A.I.001;

b.

apparecchiature appositamente progettate per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi che incorporano o hanno le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.001.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nella fabbricazione di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1.

apparecchiature per il trattamento di materiali per la fabbricazione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001.b, come segue:

Nota: X.B.I.001 non sottopone ad autorizzazione tubi di quarzo per forni, tubi diffusori per forni, pale, supporti (eccetto i supporti a gabbia appositamente progettati), gorgogliatori, cassette o crogioli appositamente progettati per le apparecchiature di trattamento sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001.b.1.

a.

apparecchiature per la produzione di silicio policristallino e materiali sottoposti ad autorizzazione in 3C001 (3);

b.

apparecchiature appositamente progettate per la purificazione o il trattamento di materiali semiconduttori III/V e II/VI sottoposti ad autorizzazione in 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 o 3C005 (4), eccetto gli estrattori di cristalli, per i quali cfr. X.B.I.001.b.1.c qui di seguito;

c.

estrattori di cristalli e forni per la crescita dei cristalli, come segue:

Nota: X.B.I.001.b.1.c non sottopone ad autorizzazione i forni di diffusione e ossidazione.

1.

apparecchiature per la ricottura o la ricristallizzazione diverse da forni a temperatura costante che utilizzano tassi elevati di trasferimento energetico in grado di trattare fette a una velocità superiore a 0,005 m2 al minuto;

2.

estrattori di cristalli con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

ricaricabili senza sostituire il contenitore del crogiolo;

b.

in grado di funzionare a una pressione superiore a 2,5 x 105 Pa; o

c.

in grado di estrarre cristalli di diametro superiore a 100 mm;

d.

apparecchiature per la crescita epitassiale con 'controllo a programma registrato' aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

in grado di realizzare uno strato di silicio con uniformità di spessore entro ± 2,5 % lungo una distanza 200 mm o più;

2.

in grado di realizzare uno strato di qualsiasi materiale diverso dal silicio con uniformità di spessore delle fette uguale a o migliore di ± 3,5 %; o

3.

rotazione di singole fette durante la lavorazione;

e.

apparecchiature per la crescita epitassiale a fascio molecolare;

f.

apparecchiature di 'polverizzazione catodica' potenziate magneticamente con camere di caricamento integrate appositamente progettate in grado di trasferire le fette in un ambiente sottovuoto isolato;

g.

apparecchiature appositamente progettate per l'impiantazione ionica, la diffusione con potenziamento ionico o foto-potenziata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

capacità di patterning;

2.

energia del fascio (tensione di accelerazione) superiore a 200 keV;

3.

ottimizzate per funzionare con un'energia del fascio (tensione di accelerazione) inferiore a 10 keV; o

4.

in grado di impiantare ad alta energia ossigeno in un "substrato" riscaldato;

h.

apparecchiature di rimozione selettiva (incisione) con metodi a secco anisotropi (ad esempio plasma) con 'controllo a programma registrato', come segue:

1.

'a lotti', aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica; o

b.

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa;

2.

'a fetta singola', aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

determinazione del punto finale, eccezion fatta per i tipi a spettroscopia a emissione ottica;

b.

pressione operativa (incisione) del reattore uguale o inferiore a 26,66 Pa; o

c.

manipolazione delle fette da cassetta a cassetta e a camere di caricamento;

Note:

1.

Per macchine 'a lotti' si intendono le macchine non appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono trattare due o più fette contemporaneamente con parametri di processo comuni, ad esempio potenza RF, temperatura, specie di gas di incisione, portate.

2.

Per macchine 'a fetta singola' si intendono le macchine appositamente progettate per il trattamento di fette singole. Tali macchine possono utilizzare tecniche di manipolazione automatica delle fette per caricare una sola fetta nell'apparecchiatura di trattamento. La definizione comprende le apparecchiature che possono caricare e trattare diverse fette ma in cui i parametri di incisione, ad esempio la potenza RF o il punto finale, possono essere determinati in modo indipendente per ogni singola fetta.

i.

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore (CVD), ad esempio deposizione chimica in fase di vapore intensificata da plasma (PECVD) o deposizione chimica in fase di vapore fotopotenziata, per la fabbricazione di dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti, per la deposizione di ossidi, nitruri, metalli o polisilicio:

1.

apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore funzionanti al di sotto di 105 Pa; o

2.

apparecchiature PECVD funzionanti al di sotto di 60 Pa o con manipolazione automatica delle fette da cassetta a cassetta e a camera di caricamento;

Nota: X.B.I.001.b.1.i non sottopone ad autorizzazione i sistemi per la deposizione chimica in fase di vapore a bassa pressione (LPCVD) o le apparecchiature di 'polverizzazione catodica' tramite un reagente.

j.

sistemi a fasci di elettroni appositamente progettati o modificati per la fabbricazione di maschere o il trattamento di dispositivi semiconduttori aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

deflessione elettrostatica del fascio;

2.

profilo del fascio non gaussiano, sagomato;

3.

velocità di conversione numerico-analogico superiore a 3 MHz;

4.

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit; o

5.

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm;

Nota: X.B.I.001.b.1.j non sottopone ad autorizzazione i sistemi di deposizione per fascio di elettroni né i microscopi a scansione elettronica di uso generale.

k.

apparecchiature di finitura della superficie per il trattamento di fette di semiconduttori come segue:

1.

apparecchiature appositamente progettate per il trattamento del retro di fette più sottili di 100 μm e la successiva separazione; o

2.

apparecchiature appositamente progettate per ottenere una rugosità superficiale della superficie attiva di una fetta trattata di un valore 2 sigma pari o inferiore a 2 μm, lettura totale del misuratore (TIR);

Nota: X.B.I.001.b.1.k non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la lappatura e la lucidatura ai fini della finitura della superficie delle fette.

l.

apparecchiature di interconnessione che comprendono camere a vuoto singole o multiple comuni appositamente progettate per consentire l'integrazione di qualsiasi apparecchiatura sottoposta ad autorizzazione in X.B.I.001 in un sistema completo;

m.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' che utilizzano "laser" per la riparazione o la rifilatura di "circuiti integrati monolitici" aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

precisione di posizionamento inferiore a ± 1 μm; o

2.

dimensione dei punti (larghezza del solco di taglio) inferiore a 3 μm;

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001.b.1, per 'polverizzazione catodica' si intende un processo di rivestimento per ricopertura in cui gli ioni positivi sono accelerati da un campo elettrico verso la superficie di un bersaglio (materiale di rivestimento). L'energia cinetica ottenuta dall'impatto degli ioni è sufficiente perché gli atomi della superficie del bersaglio siano liberati per depositarsi sul substrato. (Nota: la polverizzazione catodica tramite un triodo, un magnetron o radiofrequenza per aumentare l'aderenza del rivestimento e la velocità di deposizione sono modifiche ordinarie del processo);

2.

maschere, substrati di maschere, apparecchiature per la produzione di maschere e apparecchiature per il trasferimento di immagini per la produzione di dispositivi e componenti specificati nella voce X.B.I.001, come segue:

Nota: Il termine maschere si riferisce alle maschere utilizzate nella litografia a fascio di elettroni, nella litografia a raggi X e nella litografia ultravioletta, nonché nella tradizionale fotolitografia ultravioletta e a luce visibile.

a.

maschere finite, reticoli e loro modelli, tranne:

1.

maschere finite o reticoli per la produzione di circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (5); o

2.

maschere o reticoli aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

sono realizzate sulla base di geometrie pari o superiori a 2,5 μm; e

b.

la realizzazione non comprende caratteristiche particolari che ne modifichino la destinazione prevista mediante apparecchiature di produzione o "software";

b.

substrati di maschere, come segue:

1.

"substrati" (ad esempio vetro, quarzo, zaffiro) rivestiti in materiale duro (ad esempio cromo, silicio, molibdeno) per la preparazione di maschere di dimensioni superiori a 125 mm x 125 mm; o

2.

substrati appositamente progettati per maschere a raggi X;

c.

apparecchiature, diverse dai calcolatori di impiego generale, appositamente progettate per la progettazione assistita da calcolatore (CAD) per dispositivi semiconduttori o circuiti integrati;

d.

apparecchiature o macchine per la fabbricazione di maschere o reticoli, come segue:

1.

apparecchi foto-ottici a ripetizione in sequenza in grado di produrre matrici superiori a 100 mm x 100 mm o in grado di produrre un'esposizione singola maggiore di 6 mm x 6 mm nel piano (focale) dell'immagine, o in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm nel fotoresist applicato sul "substrato";

2.

apparecchiature per la fabbricazione di maschere o di reticoli utilizzanti litografia a fascio ionico o "laser", in grado di produrre larghezze di linea inferiori a 2,5 μm; o

3.

apparecchiature o supporti per modificare maschere o reticoli o aggiungere pellicole per eliminare i difetti;

Nota: X.B.I.001.b.2.d.1 e b.2.d.2 non sottopongono ad autorizzazione le apparecchiature per la fabbricazione di maschere utilizzanti metodi foto-ottici disponibili in commercio prima del 1o gennaio 1980 o aventi prestazioni non migliori di tali apparecchiature.

e.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per l'ispezione di maschere, reticoli o pellicole aventi:

1.

una risoluzione pari o superiore a 0,25 μm; e

2.

una precisione pari o superiore a 0,75 μm su una distanza tra una o due coordinate uguale o superiore a 63,5 mm;

Nota: X.B.I.001.b.2.e non sottopone ad autorizzazione i microscopi a scansione per uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica del tracciato.

f.

apparecchiature di allineamento e di esposizione per la produzione di fette che utilizzano metodi foto-ottici o a raggi X, ad esempio apparecchiature di litografia, comprese le apparecchiature per il trasferimento di immagini per proiezione e le apparecchiature a ripetizione in sequenza (sequenza continua sulla fetta) o di scansione in sequenza (scanner), in grado di eseguire una delle seguenti funzioni:

Nota: X.B.I.001.b.2.f non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di allineamento ed esposizione per contatto e prossimità foto-ottici delle maschere o le apparecchiature per il trasferimento di immagini per contatto.

1.

produzione di una dimensione del tracciato inferiore a 2,5 μm;

2.

precisione di allineamento superiore a ± 0,25 μm (3 sigma);

3.

sovrapposizione da macchina a macchina non migliore di ± 0,3 μm; o

4.

lunghezza d'onda della sorgente luminosa inferiore a 400 nm;

g.

apparecchiature utilizzanti un fascio elettronico, ionico o a raggi X per il trasferimento di immagini per proiezione in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

Nota: Per i dispositivi a fascio focalizzato deflesso (sistemi di scrittura diretta), cfr. X.B.I.001.b.1.j.

h.

apparecchiature che utilizzano "laser" per la scrittura diretta su fette in grado di produrre tracciati inferiori a 2,5 μm;

3.

apparecchiature per l'assemblaggio di circuiti integrati, come segue:

a.

die bonder con 'controllo a programma registrato' aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

appositamente progettati per "circuiti integrati ibridi";

2.

corsa di posizionamento dello stadio X-Y superiore a 37,5 x 37,5 mm; e

3.

precisione di posizionamento sul piano x-y superiore a ± 10 μm;

b.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per realizzare punti di saldatura multipli in un'unica operazione (ad esempio, saldatori per connettori radiali, saldatori con chip-carrier, saldatori a nastro);

c.

sigillatrici a testa calda semiautomatiche o automatiche, in cui la testa è riscaldata localmente ad una temperatura superiore rispetto al corpo del pacchetto, appositamente progettate per pacchetti di microcircuiti ceramici sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (6) e con un flusso uguale o superiore a un pacchetto al minuto;

Nota: X.B.I.001.b.3 non sottopone ad autorizzazione i saldatori a punti a resistenza di uso generale.

4.

filtri per camere bianche in grado di fornire una qualità dell'aria di 10 o meno particelle di diametro pari o inferiore a 0,3 μm per 0,02832 m3 e relativi materiali filtranti.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.001, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.I.002

Apparecchiature per l'ispezione o il collaudo di componenti e materiali elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati.

a.

Apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di tubi elettronici, elementi ottici e loro componenti appositamente progettati sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (7) o X.A.I.001;

b.

apparecchiature appositamente progettate per l'ispezione o il collaudo di dispositivi semiconduttori, circuiti integrati e "assiemi elettronici", come segue, e sistemi comprendenti o aventi le caratteristiche di tali apparecchiature:

Nota: X.B.I.002.b sottopone ad autorizzazione anche le apparecchiature utilizzate o modificate per essere utilizzate nell'ispezione o nel collaudo di altri dispositivi, quali i dispositivi per le immagini, i dispositivi elettro-ottici e i dispositivi utilizzanti le onde acustiche.

1.

apparecchiature di ispezione con 'controllo a programma registrato' per la rilevazione automatica di difetti, errori o contaminanti pari o inferiori a 0,6 μm in o su fette trattate e substrati, diversi dai circuiti stampati o chip, che utilizzano tecniche di acquisizione di immagini ottiche per il confronto del tracciato;

Nota: X.B.I.002.b.1 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione di uso generale, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per l'ispezione automatica della traccia.

2.

apparecchiature di misura e analisi con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate, come segue:

a.

appositamente progettate per la misurazione del contenuto di ossigeno o di carbonio nei materiali semiconduttori;

b.

apparecchiature di misura della larghezza di linea con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

c.

strumenti di misura della planarità appositamente progettati in grado di misurare deviazioni dalla planarità pari o inferiori a 10 μm con una risoluzione pari o superiore a 1 μm;

3.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' per il controllo di fette aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

precisione di posizionamento superiore a 3,5 μm;

b.

in grado di collaudare dispositivi aventi oltre 68 terminali di uscita; o

c.

in grado di eseguire il collaudo a una frequenza superiore a 1 GHz;

4.

apparecchiature di collaudo come segue:

a.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare dispositivi semiconduttori discreti e piastrine non incapsulate, in grado di eseguire il collaudo a frequenze superiori a 18 GHz;

Nota tecnica: I dispositivi semiconduttori discreti comprendono le fotocellule e le celle solari.

b.

apparecchiature con 'controllo a programma registrato' appositamente progettate per collaudare circuiti integrati e loro "assiemi elettronici", in grado di eseguire collaudi funzionali:

1.

ad una 'cadenza di segnale' superiore a 20 MHz; o

2.

ad una 'cadenza di segnale' superiore a 10 MHz ma non superiore a 20 MHz e in grado di collaudare package di più di 68 terminali in uscita.

Note: X.B.I.002.b.4.b non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di collaudo appositamente progettate per collaudare:

1.

memorie;

2.

assiemi o categorie di "assiemi elettronici" per applicazioni domestiche e per lo svago; e

3.

componenti elettronici, "assiemi elettronici" e circuiti integrati non sottoposti ad autorizzazione in 3A001 (8) o X.A.I.001, a condizione che tali apparecchiature di collaudo non incorporino strutture di calcolo con "programmabilità accessibile all'utente".

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002.b.4.b, per 'cadenza di segnale' si intende la frequenza massima di funzionamento numerico di un apparecchio di collaudo. Equivale quindi alla velocità massima di trasmissione dati di un apparecchio di collaudo in modalità non-moltiplicata. È indicata anche come velocità di collaudo, frequenza numerica massima o velocità numerica massima.

c.

apparecchiature appositamente progettate per determinare le prestazioni di matrici sul piano focale a lunghezze d'onda superiori a 1 200 nm utilizzando misurazioni con 'controllo a programma registrato' o valutazione assistita da calcolatore e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

utilizzano diametri del fascio di luce di scansione inferiori a 0,12 mm;

2.

sono progettate per misurare i parametri di prestazione fotosensibili e per valutare la risposta di frequenza, la funzione di trasferimento della modulazione, l'uniformità del fattore di risposta o il rumore; o

3.

sono progettate per valutare matrici in grado di creare immagini con più di 32 x 32 elementi lineari;

5.

sistemi di collaudo a fascio elettronico progettati per funzionare a valori pari o inferiori a 3 keV, o sistemi a fascio "laser" per il controllo senza contatto di dispositivi semiconduttori sotto tensione, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

capacità stroboscopica con spegnimento del fascio o scansione stroboscopica del rivelatore;

b.

uno spettrometro elettronico per la misura della tensione con risoluzione inferiore a 0,5 V; o

c.

montaggi per collaudi elettrici per l'analisi delle prestazioni dei circuiti integrati;

Nota: X.B.I.002.b.5 non sottopone ad autorizzazione i microscopi elettronici a scansione, salvo quando questi siano appositamente progettati ed equipaggiati per il controllo senza contatto di un dispositivo semiconduttore sotto tensione.

6.

sistemi a fascio ionico focalizzato multifunzionali con 'controllo a programma registrato' appositamente progettati per la fabbricazione, la riparazione, l'analisi dello schema fisico e il collaudo di maschere o dispositivi semiconduttori, aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

precisione del controllo di retroazione della posizione bersaglio-fascio pari o superiore a 1 μm; o

b.

accuratezza della conversione numerico-analogico superiore a 12 bit;

7.

sistemi di misura delle particelle che utilizzano "laser" progettati per misurare la dimensione e la concentrazione di particelle nell'aria aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

in grado di misurare particelle di dimensioni pari o inferiori a 0,2 μm con un flusso pari o superiore a 0,02832 m3 al minuto; e

b.

in grado di caratterizzare aria pulita della classe 10 o migliore.

Nota tecnica: Ai fini di X.B.I.002, per 'controllo a programma registrato' si intende un controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate. Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.C.I.001

Resine fotosensibili (resist) positive progettate per litografia di semiconduttori appositamente adattate (ottimizzate) per l'impiego con lunghezze d'onda comprese tra 370 e 193 nm.

X.D.I.001

"Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 e X.B.I.002, oppure "software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 3B001.g e 3B001.h (9),

X.E.I.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di dispositivi o componenti elettronici sottoposti ad autorizzazione in X.A.I.001, apparecchiature elettroniche di uso generale sottoposte ad autorizzazione in X.A.I.002, o apparecchiature di fabbricazione e collaudo sottoposte ad autorizzazione in X.B.I.001 o X.B.I.002, oppure materiali sottoposti ad autorizzazione in X.C.I.001.

Categoria II - Calcolatori

Nota: La categoria II non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personale delle persone fisiche.

X.A.II.001

Calcolatori, "assiemi elettronici" e apparecchiature collegate, non sottoposti ad autorizzazione in 4A001 o 4A003 (10) e loro componenti appositamente progettati.

Nota: La condizione di esportabilità dei "calcolatori numerici" e delle apparecchiature collegate descritti in X.A.II.001 è determinata dalle condizioni di esportabilità di altre apparecchiature o sistemi, a condizione che:

a.

i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate siano essenziali al funzionamento delle altre apparecchiature o degli altri sistemi;

b.

i "calcolatori numerici" o le apparecchiature collegate non siano un "elemento principale" delle altre apparecchiature o degli altri sistemi; e

NB 1: La condizione di esportabilità di apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" appositamente progettate per altre apparecchiature ed aventi funzioni limitate a quelle necessarie al funzionamento di queste ultime apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità di queste ultime apparecchiature anche se le apparecchiature eccedono il criterio di "elemento principale". NB 2: La condizione di esportabilità di "calcolatori numerici" o apparecchiature collegate per le apparecchiature di telecomunicazione è regolata dalla categoria 5, parte 1 (Telecomunicazioni) (11) .

c.

la "tecnologia" relativa ai "calcolatori numerici" e alle apparecchiature collegate sia determinata dal 4E (12) .

a.

Calcolatori elettronici e apparecchiature collegate e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, previsti per funzionare ad una temperatura ambiente superiore a 343 K (70 °C);

b.

"calcolatori numerici", comprendenti le apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

c.

"assiemi elettronici", che sono appositamente progettati o modificati per aumentare le prestazioni mediante l'aggregazione di processori, come segue:

1.

progettati per essere capaci di aggregazione in configurazioni di 16 o più processori;

2.

non utilizzato;

Nota 1: X.A.II.001.c. si applica soltanto ad "assiemi elettronici" e interconnessioni programmabili con una "APP" che non supera i limiti previsti in X.A.II.001.b., quando spediti come "assiemi elettronici" non integrati. Non si applica ad "assiemi elettronici" intrinsecamente limitati dalla natura del loro progetto per l'uso come apparecchiature collegate sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001.k.

Nota 2: X.A.II.001.c. non sottopone ad autorizzazione alcun "assieme elettronico" appositamente progettato per un prodotto o una famiglia di prodotti la cui configurazione massima non supera i limiti specificati in X.A.II.001.b.

d.

non utilizzato;

e.

non utilizzato;

f.

apparecchiature per il "trattamento del segnale" o il "miglioramento dell'immagine" aventi una "prestazione di picco adattata" ("APP") pari o superiore a 0,0128 teraFLOPS ponderati (WT);

g.

non utilizzato;

h.

non utilizzato;

i.

apparecchiature contenenti 'apparecchiature terminali d'interfaccia' che superano i limiti previsti in X.A.III.101;

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.i, per 'apparecchiature terminali di interfaccia' si intendono apparecchiature nelle quali le informazioni entrano in un sistema di telecomunicazioni o ne escono, cioè telefono, dispositivo di dati, calcolatore ecc.

j.

apparecchiature appositamente progettate per fornire interconnessioni esterne di "calcolatori numerici" o apparecchiature associate che consentono comunicazioni con una velocità trasmissione dati superiore a 80 Mbyte/s;

Nota: X.A.II.001.j. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature di interconnessione interne (come pannelli posteriori, bus), le apparecchiature di interconnessione passiva, le "unità di controllo di accesso alla rete" o i 'controllori di canale di comunicazioni'.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.II.001.j, per 'controllore di canale di comunicazioni' si intende un'interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

k.

"calcolatori ibridi" e loro "assiemi elettronici" e componenti appositamente progettati, contenenti convertitori analogico-numerici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1.

32 canali o più; e

2.

risoluzione uguale a 14 bit (più bit di segno) o superiore con un tasso di conversione di 200 000 Hz o più.

X.D.II.001

"Programma" di prova e "software" di validazione, "software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" e "software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati.

a.

"Programma" di prova e "software" di validazione che utilizzano tecniche matematiche e analitiche e progettati o modificati per "programmi" con più di 500 000 istruzioni di "codice sorgente";

b.

"software" che consente la generazione automatica di "codici sorgente" da dati acquisiti on line da sensori esterni descritti nel regolamento (UE) 2021/821; o

c.

"software" del sistema operativo appositamente progettato per apparecchiature di "trattamento in tempo reale" di dati che garantiscono un "tempo di attesa globale di interruzione" inferiore a 20 μs.

Nota tecnica: Ai fini di X.D.II.001, per 'tempo di attesa globale di interruzione' si intende il tempo necessario ad un sistema informatico per riconoscere una interruzione dovuta ad un fenomeno, provvedere all'interruzione ed effettuare una commutazione contestuale verso altra attività alternativa, residente in memoria, in attesa dell'interruzione.

X.D.II.002

"Software" diverso da quello sottoposto ad autorizzazione in 4D001 (13), appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 4A101 (14).

X.E.II.001

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o "l'utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.II.001 o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.II.001 o X.D.II.002.

X.E.II.002

"Tecnologia" per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature progettate per il "trattamento di flussi multipli di dati".

Nota tecnica: Ai fini di X.E.II.002, per trattamento di flussi multipli di dati si intende una tecnica di microprogrammi o di architettura dell'apparecchiatura per il trattamento simultaneo di due o più sequenze di dati sotto il controllo di una o più sequenze di istruzioni con mezzi quali:

1.

le architetture di dati multipli a istruzione singola (SIMD) quali i processori matriciali o vettoriali;

2.

le architetture di dati multipli a istruzione singola e istruzioni multiple (MSIMD);

3.

le architetture di dati multipli a istruzioni multiple (MIMD), comprese quelle strettamente accoppiate, completamente accoppiate o debolmente accoppiate; o

4.

le reti strutturate di elementi di trattamento, comprese le reti sistoliche.

Categoria III. Parte 1 - Telecomunicazioni

Nota: La categoria III, parte 1, non sottopone ad autorizzazione i beni ad uso personal delle persone fisiche.

X.A.III.101

Apparecchiature di telecomunicazione

a.

Apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, non sottoposte ad autorizzazione in 5A001.a (15), appositamente progettate per funzionare al di fuori della gamma di temperature da 219 K (-54 °C) a 397 K (124 °C);

b.

apparecchiature e sistemi di trasmissione di telecomunicazioni, e loro componenti ed accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: le apparecchiature di trasmissione di telecomunicazioni sono:

a.

delle seguenti categorie o loro combinazioni:

1.

apparecchiature radio (ad esempio trasmettitori, ricevitori e ricetrasmettitori);

2.

apparecchiature terminali di linea;

3.

apparecchiature di amplificazione intermedia;

4.

apparecchiature di ripetizione;

5.

apparecchiature di rigenerazione;

6.

codificatori di traduzione (transcodificatori);

7.

apparecchiature multiplex (compresi i multiplex statistici);

8.

modulatori/demodulatori (modem);

9.

apparecchiature transmultiplex (cfr. raccomandazione G.701 del CCITT);

10.

apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato';

11.

'porte di adattamento' (gateway) e ponti;

12.

'unità di accesso ai supporti'; e

b.

progettate per l'impiego in comunicazioni monocanali o pluricanali mediante uno qualunque dei mezzi seguenti:

1.

cavo (linea);

2.

cavo coassiale;

3.

cavo in fibra ottica;

4.

radiazioni elettromagnetiche; o

5.

propagazione di onde acustiche subacquee.

1.

utilizzanti tecniche numeriche, compreso il trattamento numerico di segnali analogici, e progettate per funzionare al punto di multiplex di livello massimo ad una 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 45 Mbit/s o ad una 'velocità di trasferimento numerica totale' superiore a 90 Mbit/s;

Nota: X.A.III.101.b.1 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2.

modem che utilizzano la 'banda passante di un canale a frequenza vocale' con 'velocità di trasmissione dati' superiore a 9 600 bit/s;

3.

apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

4.

apparecchiature contenenti:

a.

"unità di controllo di accesso alla rete" e loro supporto comune collegato aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 33 Mbit/s; o

b.

'controllori di canale di comunicazioni' aventi un'uscita numerica con "velocità di trasmissione dati" superiore a 64 000 bit/s per canale;

Nota: se una qualsiasi apparecchiatura non sottoposta ad autorizzazione contiene una "unità di controllo di accesso alla rete", tale apparecchiatura non può avere alcun tipo di interfaccia di telecomunicazioni tranne quelle descritte ma non sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.b.4.

5.

utilizzanti un "laser" e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a.

lunghezza d'onda di trasmissione superiore a 1 000 nm; o

b.

basati su tecniche analogiche ed aventi banda passante superiore a 45 MHz;

c.

basati su tecniche di trasmissione ottica coerente o tecniche di rivelazione ottica coerente (denominate anche tecniche di rivelazione ottica eterodina o omodina);

d.

basati su tecniche di multiplazione mediante ripartizione in lunghezza d'onda; o

e.

in grado di effettuare l''amplificazione ottica';

6.

apparecchiature radio funzionanti a frequenze di ingresso o di uscita superiori a:

a.

31 GHz per le applicazioni legate alle stazioni terrestri per satelliti; o

b.

26,5 GHz per le altre applicazioni;

Nota: X.A.III.101.b.6 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per uso civile che si conformano all'assegnazione di bande di frequenza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) tra 26,5 GHz e 31 GHz.

7.

apparecchiature radio:

a.

basate su tecniche di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM) oltre il livello 4 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è superiore a 8,5 Mbit/s;

b.

basate su tecniche QAM oltre il livello 16 se la 'velocità di trasferimento numerica totale' è uguale o inferiore a 8,5 Mbit/s;

c.

basate su altre tecniche numeriche di modulazione e aventi 'efficienza spettrale' superiore a 3 bit/s/Hz; o

d.

funzionanti nella banda da 1,5 MHz a 87,5 MHz e integranti tecniche adattive che assicurano la soppressione di un segnale interferente superiore a 15 dB.

Note:

1.

X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per essere integrate e fatte funzionare in un sistema satellitare per uso civile.

2.

X.A.III.101.b.7 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature in ponte radio che funzionano in banda allocata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni):

a.

con una delle caratteristiche seguenti:

1.

non superiore a 960 MHz; o

2.

'velocità di trasferimento numerica totale' non superiore a 8,5 Mbit/s; e

b.

con 'efficienza spettrale' non superiore a 4 bit/s/Hz;

c.

apparecchiature di commutazione con 'controllo a programma registrato' e sistemi collegati di segnalazione, e loro componenti e accessori appositamente progettati, aventi una delle caratteristiche, funzioni o elementi seguenti:

Nota: i multiplatori statistici che assicurano la commutazione con entrata ed uscita numeriche sono trattati come commutatori con 'controllo a programma registrato'.

1.

apparecchiature o sistemi di "commutazione di dati (messaggi)" progettati per il "funzionamento a pacchetto", "assiemi elettronici" e loro componenti diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;

2.

non utilizzato;

3.

instradamento o commutazione di pacchetti 'datagramma';

Nota: X.A.III.101.c.3 non sottopone ad autorizzazione le reti che usano solo "unità di controllo di accesso alla rete" o le "unità di controllo di accesso alla rete" stesse.

4.

non utilizzato;

5.

priorità multilivello e prelazione per la commutazione di circuiti;

Nota: X.A.III.101.c.5 non sottopone ad autorizzazione la prelazione di chiamate a un solo livello.

6.

progettati per il trasferimento automatico di chiamate di radio cellulari ad altri commutatori cellulari o per la connessione automatica ad una base centralizzata di dati di abbonati comune a più commutatori;

7.

contenenti apparecchiature di interconnessione numeriche con 'controllo a programma registrato' aventi 'velocità di trasferimento numerica' superiore a 8,5 Mbit/s per porta;

8.

'segnalazione a canale comune' in modo di funzionamento non associato o quasi-associato;

9.

'instradamento dinamico adattivo';

10.

commutatori di pacchetti, commutatori di circuiti ed instradatori con porte o linee che superano:

a.

una 'velocità di trasmissione dati' di 64 000 bit/s per canale per un 'controllore di canale di comunicazioni'; o

Nota: X.A.III.101.c.10.a non sottopone ad autorizzazione i collegamenti multiplex compositi costituiti esclusivamente da canali di comunicazione non sottoposti singolarmente ad autorizzazione in X.A.III.101.b.1.

b.

una "velocità di trasferimento numerica" di 33 Mbit/s per una 'unità di controllo di accesso alla rete' e i supporti comuni associati;

Nota: X.A.III.101.c.10 non sottopone ad autorizzazione i commutatori o gli instradatori di pacchetti con porte o linee che non superano i limiti di cui a X.A.III.101.c.10.

11.

'commutazione ottica';

12.

basati su tecniche di 'modo di trasferimento asincrono' ('ATM');

d.

fibre ottiche e cavi in fibra ottica di lunghezza superiore a 50 m progettati per il funzionamento monomodo;

e.

controllo centralizzato di rete avente tutte le caratteristiche seguenti:

1.

ricezione di dati provenienti dai nodi; e

2.

trattamento di questi dati al fine di controllare il traffico senza necessità di decisioni dell'operatore, realizzando così un 'instradamento dinamico adattivo';

Nota 1: X.A.III.101.e non comprende i casi nei quali l'instradamento è deciso sulla base di informazioni definite in precedenza.

Nota 2: X.A.III.101.e consente il controllo del traffico in funzione delle condizioni statistiche prevedibili di traffico.

f.

antenne ad allineamento di fase, funzionanti al di sopra di 10,5 GHz, contenenti elementi attivi e componenti distribuiti, e progettate per consentire il controllo elettronico della forma e dell'orientamento del fascio, a eccezione dei sistemi di atterraggio che utilizzano strumenti rispondenti alle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) (sistemi di atterraggio a microonde, MLS);

g.

apparecchiature di comunicazione mobili, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821, "assiemi elettronici" e loro componenti; o

h.

apparecchiature di comunicazione in ponte radio progettate per l'uso a frequenze pari o superiori a 19,7 GHz e loro componenti, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.III.101:

1)

'modo di trasferimento asincrono' (asynchronous transfer mode, 'ATM'): modo di trasferimento nel quale le informazioni sono organizzate in celle; è asincrono nel senso che la sequenza periodica delle celle dipende dal bit rate richiesto o istantaneo;

2)

'banda passante di un canale a frequenza vocale': apparecchiature di comunicazione dati progettate per funzionare con un canale a frequenza vocale di 3 100 Hz, come da definizione contenuta nella raccomandazione G.151 del CCITT;

3)

'controllore di canale di comunicazioni': interfaccia fisica che controlla la circolazione delle informazioni numeriche sincrone o asincrone. È un assieme che può essere integrato in un'apparecchiatura a calcolatore o di telecomunicazioni per assicurare l'accesso alle comunicazioni;

4)

'datagramma': entità dati autonoma e indipendente che trasporta le informazioni necessarie per il suo instradamento dall'apparecchiatura terminale dati di provenienza all'apparecchiatura terminale dati di destinazione senza bisogno di scambi preventivi tra l'apparecchiatura terminale dati di provenienza e quella di destinazione e la rete di trasporto;

5)

'selezione rapida' (fast select): servizio complementare applicabile alle chiamate virtuali che permette all'apparecchiatura terminale dati di accrescere la possibilità di trasmettere dati nei 'pacchetti' di connessione e di terminazione della chiamata, al di là delle capacità base di una chiamata virtuale;

6)

'porta di adattamento' (gateway): funzione, realizzata da una qualsiasi combinazione di apparecchiature e di "software", per assicurare la conversione delle convenzioni usate per rappresentare, trattare o comunicare informazioni in un sistema nelle convenzioni corrispondenti ma diverse usate in un altro sistema;

7)

'rete numerica integrata nei servizi' (Integrated Services Digital Network, ISDN): rete numerica unificata end-to-end nella quale i dati provenienti da qualsiasi tipo di comunicazione (ad esempio voce, testo, dati, immagini statiche e dinamiche) sono trasmessi da una porta (terminale) nella centrale (commutatore) su una sola linea di accesso da e verso l'abbonato;

8)

'pacchetto': gruppo di elementi binari, compresi i dati e i segnali di controllo di chiamata, commutati in blocco. I dati, i segnali di controllo di chiamata ed eventuali informazioni di controllo degli errori sono presentati secondo un formato specifico;

9)

'segnalazione a canale comune': la trasmissione di informazioni di controllo (segnalazione) attraverso un canale distinto da quello utilizzato per i messaggi. Il canale di segnalazione controlla solitamente canali di messaggi multipli;

10)

'velocità di trasmissione dati': velocità definita dalla raccomandazione 53-36 dell'UIT, tenuto conto del fatto che, per la modulazione non binaria, i baud e i bit al secondo non sono equivalenti. Le cifre binarie per le funzioni di codifica, di verifica e di sincronizzazione sono incluse;

11)

'instradamento dinamico adattivo': reinstradamento automatico del traffico basato sulla rivelazione e l'analisi delle reali condizioni presenti nella rete;

12)

'unità di accesso ai supporti': apparecchiatura contenente una o più interfacce di comunicazione ("unità di controllo di accesso alla rete", "controllore di canale di comunicazione", modem o bus di calcolatore) destinata a collegare l'apparecchiatura terminale ad una rete;

13)

'efficienza spettrale': 'velocità di trasferimento numerica' [bits/s] / banda passante di spettro 6 dB in Hz;

14)

'controllo a programma registrato': controllo che utilizza istruzioni immagazzinate in una memoria elettronica che possono essere eseguite da un processore per comandare l'esecuzione di funzioni predeterminate.

Nota: Un'apparecchiatura può essere con 'controllo a programma registrato' se la memoria elettronica è interna o esterna all'apparecchiatura stessa.

X.B.III.101

Apparecchiature di collaudo nel settore delle telecomunicazioni, diverse da quelle specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.C.III.101

Preformati di vetro o di qualsiasi altro materiale, ottimizzati per la fabbricazione di fibre ottiche sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101.

X.D.III.101

"Software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 e X.B.III.101, e software per instradamento dinamico adattivo descritti come segue:

a.

"software", in forma diversa da quella eseguibile dalla macchina, appositamente progettato per "instradamento dinamico adattivo";

b.

non utilizzato.

X.E.III.101

"Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in X.A.III.101 o X.B.III.101, o "software" sottoposto ad autorizzazione in X.D.III.101 e altre "tecnologie" come segue:

a.

"tecnologie" specifiche come segue:

1.

"tecnologia" per il trattamento e l'applicazione alle fibre ottiche di rivestimenti appositamente progettati per renderle idonee all'impiego subacqueo;

2.

"tecnologia" per lo "sviluppo" di apparecchiature che utilizzano le tecniche di 'gerarchia numerica sincrona' ('SDH') o di 'rete ottica sincrona' ('SONET').

Nota tecnica: Ai fini di X.E.III.101:

1)

'gerarchia numerica sincrona' (SDH): gerarchia numerica che assicura un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a varie forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su differenti tipi di supporti. La struttura è basata sul modulo di trasporto sincrono (STM) definito dalle raccomandazioni G.703, G.707, G.708, G.709 del CCITT ed altre in corso di pubblicazione. La velocità di primo livello della 'gerarchia numerica sincrona' è di 155,52 Mbit/s;

2)

'rete ottica sincrona' (SONET): rete che fornisce un mezzo per gestire, multiplare ed accedere a diverse forme di traffico numerico utilizzando una struttura di trasmissione sincrona su fibre ottiche. Il formato è la versione nord-americana della 'gerarchia numerica sincrona' (SDH) ed impiega anche il modulo di trasporto sincrono (STM). Tuttavia impiega il segnale di trasporto sincrono (STS) come modulo di trasporto di base con velocità di primo livello di 51,81 Mbit/s. Le norme del SONET sono in corso di integrazione con quelle della 'SDH'.

Categoria III. Parte 2 - Sicurezza dell'informazione

Nota: la categoria III, parte 2, non sottopone ad autorizzazione i beni per l'uso personale delle persone fisiche.

X.A.III.201

Apparecchiature come segue:

a.

non utilizzato;

b.

non utilizzato;

c.

beni classificati come beni di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) (16).

X.D.III.201

"Software" per la "sicurezza dell'informazione" come segue:

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione il "software" progettato o modificato per la prevenzione di danni premeditati a calcolatori, ad esempio i virus, in cui l'uso della "crittografia" è limitato all'autenticazione, alla firma digitale e/o alla decrittazione di dati o file.

a.

non utilizzato;

b.

non utilizzato;

c.

"software" classificati come software di crittografia per il mercato di massa conformemente alla nota di crittografia (nota 3 nella categoria 5, parte 2) (17).

X.E.III.201

"Tecnologia" per la "sicurezza dell'informazione" in conformità alla nota generale sulla tecnologia come segue:

a.

non utilizzato;

b.

"tecnologia" diversa da quella specificata nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821 per l'"utilizzazione" di beni per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.A.III.201.c o di "software" per il mercato di massa sottoposti ad autorizzazione in X.D.III.201.c.

Categoria IV - Sensori e laser

X.A.IV.001

Apparecchiature acustiche navali o terrestri, in grado di rivelare o localizzare oggetti o elementi subacquei o di rilevare la posizione di navi di superficie o di veicoli subacquei, e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821.

X.A.IV.002

Sensori ottici, come segue:

a.

tubi intensificatori d'immagine e loro componenti appositamente progettati, come segue:

1.

tubi intensificatori d'immagine aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

risposta di picco nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 400 nm, ma non superiori a 1 050 nm;

b.

una placca a microcanali per amplificazione elettronica dell'immagine con una spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm; e

c.

con una delle caratteristiche seguenti:

1.

un fotocatodo S-20, S-25 o multialcalino; o

2.

un fotocatodo GaAs o GaInAs;

2.

placche a microcanali appositamente progettate aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

a.

15 000 o più tubi cavi per placca; e

b.

spaziatura dei fori (da centro a centro) inferiore a 25 μm;

b.

apparecchiature per l'immagine a visione diretta funzionanti nello spettro visibile o all'infrarosso che incorporano tubi intensificatori d'immagine aventi le caratteristiche di cui a X.A.IV.002.a.1.

X.A.IV.003

Apparecchi da ripresa, come segue:

a.

apparecchi da ripresa che soddisfano i criteri della nota 3 di 6A003.b.4 (18);

b.

non utilizzato;

X.A.IV.004

Apparecchiature ottiche, come segue:

Nota: X.A.IV.004 non sottopone ad autorizzazione i filtri ottici con strati d'aria fissi o i filtri tipo Lyot.

a.

filtri ottici:

1.

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, comprensivi di rivestimenti ottici multistrato ed aventi una delle due caratteristiche seguenti:

a.

bande passanti uguali o inferiori a 1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 90 % o più; o

b.

bande passanti uguali o inferiori a 0,1 nm (larghezza totale - semi intensità) e trasmissione di picco del 50 % o più;

2.

filtri per lunghezze d'onda superiori a 250 nm, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a.

accordabili su una banda spettrale di 500 nm o più;

b.

banda passante ottica istantanea di 1,25 nm o meno;

c.

lunghezza d'onda riaggiustabile entro 0,1 ms con una precisione di 1 nm o migliore nella banda spettrale accordabile; e

d.

trasmissione di picco singola del 91 % o più;

3.

commutatori di opacità ottica (filtri) con campo di visione di 30° o più e tempo di risposta uguale o inferiore a 1 ns;

b.

cavi a 'fibre fluorurate', o loro fibre ottiche, aventi una attenuazione inferiore a 4 dB/km nella gamma di lunghezze d'onda superiori a 1 000 nm ma non superiori a 3 000 nm.

Nota tecnica: Ai fini di X.A.IV.004.b, per 'fibre fluorurate' si intendono fibre fabbricate a partire da composti grezzi di fluoruro.

X.A.IV.005

"Laser", come segue:

a.

"laser" a diossido di carbonio (CO2) aventi una delle caratteristiche seguenti:

1.

potenza di uscita in onda continua superiore a 10 kW;

2.

uscita impulsiva con "durata dell'impulso" superiore a 10 μs; e

a.

potenza media di uscita superiore a 10 kW; o

b.

"potenza di picco" impulsiva superiore a 100 kW; o

3.

uscita impulsiva con "durata dell'impulso" uguale o inferiore a 10 μs; e

a.

energia impulsiva superiore a 5 J per impulso e "potenza di picco" superiore a 2,5 kW; o

b.