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Document 32022R2463

Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

PE/71/2022/INIT

OJ L 322, 16.12.2022, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj

16.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2463 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

che istituisce uno strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.

(2)

Nel 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l’economia e a migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini. Tra le priorità massime del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto dall’Unione assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR.

(3)

L’assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti minacce appena prima dell’invasione russa ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha comportato l’erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina, versati in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 1 miliardo di EUR, messa a disposizione ai sensi della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata integralmente erogata in due rate il 1o e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione intitolata «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022.

(5)

La decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha costituito un’ulteriore fase di attuazione della prevista assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione stabilendo la base per la concessione all’Ucraina di un ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate, di cui 2 miliardi di EUR sono stati erogati il 18 ottobre, mentre i restanti 3 miliardi di EUR devono essere erogati entro la fine del 2022.

(6)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha causato all’Ucraina la perdita dell’accesso ai mercati finanziari e un calo considerevole delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI) nell’estate del 2022, indicavano un deficit straordinario di finanziamento di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà avrebbe potuto essere soddisfatta grazie all’assistenza internazionale. L’erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da parte dell’Unione a norma della decisione (UE) 2022/1628 era considerata, alla luce delle circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale a norma di tale decisione era destinato a favorire la stabilizzazione macrofinanziaria dell’Ucraina, a rafforzare la resilienza immediata del paese e a sostenerne la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell’Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di ottemperare ai suoi obblighi finanziari.

(7)

Dall’inizio della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, l’Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato 19,7 miliardi di EUR per la resilienza economica, sociale e finanziaria dell’Ucraina. Tale importo comprende il sostegno a titolo del bilancio dell’Unione per un importo di 12,4 miliardi di EUR, compresi l’assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, totalmente o parzialmente garantiti dal bilancio dell’Unione, nonché l’ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri per un importo di 7,3 miliardi di EUR.

(8)

Il Consiglio ha inoltre deciso misure di assistenza a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, per un importo di 3,1 miliardi di EUR a norma della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (6), e una missione di assistenza militare a sostegno dell’Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni a norma della decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio (7). L’Unione e i suoi Stati membri hanno altresì dato, attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), una risposta senza precedenti in termini di aiuti in natura, organizzando la maggiore operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo e inviando milioni di articoli di emergenza in Ucraina e nella regione.

(9)

Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere all’Ucraina lo status di paese candidato. Continuare a fornire un forte sostegno all’Ucraina è una priorità fondamentale per l’Unione. Dal momento che i danni arrecati dalla guerra di aggressione della Russia all’economia, ai cittadini e alle imprese ucraini sono enormi, un continuo e forte sostegno all’Ucraina richiede l’approccio collettivo organizzato definito nello strumento per fornire il sostegno dell’Unione all’Ucraina (assistenza macrofinanziaria +) istituito dal presente regolamento («strumento»).

(10)

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l’Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell’Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile e graduale all’assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.

(11)

L’obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, anche finanziando, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’integrazione europea.

(12)

Per conseguire l’obiettivo generale dello strumento, l’assistenza dovrebbe essere erogata per sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e l’allentamento dei vincoli finanziari esterni del paese. La Commissione dovrebbe attuare il sostegno a titolo dello strumento coerentemente con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(13)

Tra i principali settori oggetto di sostegno a titolo dello strumento dovrebbero figurare anche la fornitura di sostegno alla riabilitazione, alla riparazione e alla manutenzione delle funzioni e delle infrastrutture essenziali nonché l’assistenza alle persone bisognose e alle zone più colpite in termini di sostegno materiale e sociale, alloggi temporanei, edilizia residenziale e infrastrutturale.

(14)

Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle autorità ucraine di prepararsi alla futura ricostruzione postbellica e alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, se del caso, compreso il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell’efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli.

(15)

Lo strumento sosterrà la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di sostegno al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza. Il sostegno all’Ucraina a titolo dello strumento continuerà a contribuire significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina stimato dall’FMI, dalla Banca mondiale e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell’Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell’importo del sostegno tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(16)

La situazione dell’Ucraina richiede un approccio graduale in base al quale uno strumento incentrato sulla stabilità macrofinanziaria nonché sull’assistenza immediata e sulla riabilitazione dovrebbe essere accompagnato da un sostegno continuativo nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), e dalle operazioni di aiuti umanitari, a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (10).

(17)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire le risorse disponibili per lo strumento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024. Dovrebbe essere messo a disposizione un importo massimo di 18 miliardi di EUR sotto forma di prestiti. Inoltre per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 il presente regolamento dovrebbe prevedere un contributo in conto interessi. Per garantire la copertura del costo degli interessi per tutta la durata dei prestiti, i contributi degli Stati membri oltre il 2027 dovrebbero essere rinnovati e proseguire sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne, a meno che non siano coperti con altri mezzi nei futuri quadri finanziari pluriennali. Potrebbe pertanto essere possibile prorogare i contributi degli Stati membri oltre il 2027.

(18)

Il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di mettere a disposizione risorse aggiuntive, quali entrate con destinazione specifica esterne, da attuare nell’ambito del protocollo d’intesa dello strumento. Dovrebbe essere prevista anche per i paesi terzi e i terzi interessati la possibilità di fornire contributi aggiuntivi quali entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento finanziario»). Al fine di promuovere sinergie e complementarità, è opportuno consentire che tali contributi aggiuntivi degli Stati membri, di paesi terzi e di terzi interessati possano essere messi a disposizione anche dei programmi istituiti a norma dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che contribuiscono agli obiettivi dello strumento.

(19)

I contributi volontari degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionati e su richiesta. A tal fine gli Stati membri dovrebbero stipulare con la Commissione un accordo di contributo ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Tale accordo di contributo dovrebbe contemplare la partecipazione al contributo in conto interessi e, qualora gli Stati membri lo desiderino, anche gli importi aggiuntivi.

(20)

La messa a disposizione del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le proprie istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.

(21)

Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere collegato a condizioni inerenti alle politiche, da definire in un protocollo d’intesa. Tali condizioni dovrebbero includere impegni volti a rafforzare i risultati economici e la resilienza del paese, il suo contesto imprenditoriale, facilitare la ricostruzione critica e affrontare le sfide nel settore energetico.

(22)

Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere integrate da rigorosi obblighi di rendicontazione volti a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e responsabile.

(23)

In considerazione della situazione in Ucraina è opportuno prevedere un riesame intermedio del protocollo d’intesa.

(24)

Il versamento del sostegno a titolo dello strumento dovrebbe essere subordinato al rispetto dei prerequisiti, all’attuazione soddisfacente e ai progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche.

(25)

È opportuno prevedere la possibilità di rivalutare il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina e di ridurre, sospendere o annullare il sostegno qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno a titolo dello strumento, tale fabbisogno diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali. È inoltre opportuno prevedere la possibilità di sospendere o annullare gli esborsi qualora non siano soddisfatti requisiti per l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

(26)

Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell’Ucraina è opportuno organizzare l’assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell’Unione, come pure l’attrattiva e l’efficacia in termini di costi dell’emissione di titoli dell’Unione.

(27)

Data la difficile situazione dell’Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all’Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2033. È inoltre opportuno derogare dall’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all’Unione la possibilità di coprire gli interessi passivi e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative che sarebbero altrimenti a carico dell’Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l’efficacia del sostegno a titolo dello strumento ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Esso dovrebbe essere finanziato da contributi volontari aggiuntivi degli Stati membri e diventare disponibile gradualmente secondo l’entrata in vigore degli accordi con gli Stati membri.

(28)

L’Ucraina dovrebbe poter chiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.

(29)

In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno a titolo dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, per l’assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non dovrebbe essere costituita alcuna dotazione e, in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

(30)

Attualmente il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (12) non consente di coprire la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a titolo dello strumento. In attesa di una sua eventuale modifica, che consentirebbe, a titolo di garanzia, di mobilitare risorse di bilancio al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (13), è opportuno cercare una soluzione alternativa che fornisca risorse aggiuntive.

(31)

I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione che consenta le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti a norma del presente regolamento. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero costituire una salvaguardia adeguata per assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti assunti a sostegno dell’erogazione di prestiti nell’ambito dello strumento.

(32)

Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire il sostegno nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti fino a 18 000 000 000 EUR. È importante che gli Stati membri completino le procedure nazionali applicabili per fornire le garanzie con la massima priorità. Considerata l’urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l’erogazione del sostegno finanziario necessario all’Ucraina sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento. Nel contempo, il sostegno finanziario nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti dovrebbe essere reso disponibile progressivamente, secondo l’entrata in vigore delle garanzie fornite dagli Stati membri. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria e della prudenza, la Commissione dovrebbe organizzare i prestiti tenendo in debita considerazione la sua affidabilità creditizia. Tuttavia, il sostegno dovrebbe essere messo a disposizione per l’intero importo massimo di 18 000 000 000 EUR a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell’ambito dello strumento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

(33)

Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta. Tali garanzie dovrebbero assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Le garanzie dovrebbero cessare di essere richiamabili a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti erogati nell’ambito dello strumento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053. Le garanzie dovrebbero essere attivate nel caso in cui l’Unione non riceva dall’Ucraina un pagamento tempestivo in relazione ai prestiti nell’ambito dello strumento, in particolare in caso di modifiche del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché in caso di mancati pagamenti previsti e imprevisti.

(34)

Gli importi recuperati nell’ambito degli accordi di prestito in relazione ai prestiti a titolo dello strumento dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

(35)

Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità in quanto istituzione dell’Unione incaricata dell’esecuzione del bilancio generale dell’Unione in conformità dell’articolo 317 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovrebbe esaminare tutte le misure disponibili nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario, in conformità dei limiti stabiliti nel presente regolamento. Nel contesto della pertinente attivazione delle garanzie, la Commissione dovrebbe informare gli Stati membri in merito all’esame, se del caso.

(36)

La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all’importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo (RNL) totale dell’Unione. Le attivazioni delle garanzie dovrebbero essere effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione. Fino all’entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri, il criterio di contribuzione dovrebbe essere adeguato proporzionalmente su base temporanea.

(37)

È opportuno che la Commissione e l’Ucraina sottoscrivano un accordo di prestito per il sostegno sotto forma di prestito nel quadro delle condizioni stabilite nel protocollo d’intesa. Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi al sostegno a titolo dello strumento, l’Ucraina dovrebbe adottare le opportune misure in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale sostegno. Inoltre è opportuno prevedere nell’accordo di prestito e nell’accordo di finanziamento le modalità di controllo da parte della Commissione, di audit da parte della Corte dei conti e di esercizio delle competenze della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento finanziario.

(38)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell’Ucraina nel 2023, in particolare fornendo assistenza finanziaria a breve termine al bilancio dello Stato ucraino a condizioni molto agevolate in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(40)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(41)

Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SOSTEGNO DELL’UNIONE ALL’UCRAINA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento inteso a fornire all’Ucraina il sostegno dell’Unione (assistenza macrofinanziaria +) («strumento») sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e un contributo in conto interessi.

2.   Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi dello strumento

1.   L’obiettivo generale dello strumento è fornire assistenza finanziaria all’Ucraina nel breve termine in modo prevedibile, continuativo, ordinato e tempestivo, finanziare, se del caso, la riabilitazione e il sostegno iniziale alla ricostruzione postbellica, al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso verso l’integrazione europea.

2.   Per conseguire l’obiettivo generale, i principali obiettivi specifici consistono in particolare nel sostenere:

a)

la stabilità macrofinanziaria e l’allentamento dei vincoli finanziari esterni e interni dell’Ucraina;

b)

un programma di riforme opportunamente orientato alla fase preparatoria iniziale del processo di preadesione, che comprenda il rafforzamento delle istituzioni ucraine, la riforma e il rafforzamento dell’efficacia della pubblica amministrazione nonché la trasparenza, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli;

c)

il ripristino delle funzioni e delle infrastrutture essenziali e l’assistenza alle persone bisognose.

Articolo 3

Settori oggetto di sostegno

Per conseguire i suoi obiettivi lo strumento sovvenziona in particolare:

a)

il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina, al fine di mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese;

b)

il ripristino, ad esempio di infrastrutture essenziali quali infrastrutture energetiche, sistemi idrici, reti di trasporto, strade o ponti interni, o di settori economici e infrastrutture sociali strategici, come le strutture sanitarie, le scuole e gli alloggi per le persone evacuate, compresi gli alloggi temporanei e sociali;

c)

le riforme settoriali e istituzionali, comprese le riforme anticorruzione e giudiziaria, il rispetto dello Stato di diritto, la buona governance e la modernizzazione delle istituzioni nazionali e locali;

d)

la preparazione della ricostruzione dell’Ucraina;

e)

il sostegno all’allineamento del quadro normativo dell’Ucraina a quello dell’Unione e all’integrazione dell’Ucraina nel mercato unico, nonché al rafforzamento dello sviluppo economico e al miglioramento della competitività;

f)

il rafforzamento della capacità amministrativa dell’Ucraina mediante mezzi adeguati, compreso il ricorso all’assistenza tecnica.

Articolo 4

Sostegno disponibile a titolo dello strumento

1.   Il sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento è disponibile, fatto salvo l’articolo 5, per un importo massimo di 18 000 000 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 con erogazione possibile fino al 31 marzo 2024.

Il sostegno è messo a disposizione progressivamente, secondo l’entrata in vigore delle garanzie degli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4, senza mai superare gli importi coperti da tali accordi di garanzia.

Tuttavia, a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui al primo comma del presente paragrafo a titolo del bilancio dell’Unione oltre ai massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, il secondo comma del presente paragrafo cessa di applicarsi e il sostegno di cui al primo comma del presente paragrafo è messo interamente a disposizione.

2.   Alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1, è altresì disponibile un sostegno aggiuntivo a titolo dello strumento per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 per coprire le spese di cui all’articolo 17. Tale sostegno aggiuntivo può essere disponibile oltre il 31 dicembre 2027, alle condizioni stabilite all’articolo 7, paragrafo 1.

3.   Gli importi aggiuntivi disponibili a norma dell’articolo 7, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento possono essere erogati come sostegno a fondo perduto se previsto nel protocollo d’intesa da concludere a norma dell’articolo 9 del presente regolamento o in conformità dei regolamenti (UE) 2021/947 e (CE) n. 1257/96 per finanziare misure che conseguono gli obiettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento, in conformità delle norme di tali regolamenti.

4.   Gli importi di cui al paragrafo 3 possono coprire le spese di sostegno per l’attuazione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, compreso il sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, sorveglianza, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell’Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento e per gestire le operazioni finanziate a titolo dello strumento, comprese le azioni di informazione e comunicazione, e i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono contribuire fornendo garanzie fino a un importo totale pari a 18 000 000 000 EUR in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia, da concludersi con la Commissione in conformità dell’articolo 6.

3.   La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sull’RNL totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2023, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione - Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2023, definitivamente adottato il 23 novembre 2022.

4.   Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e lo Stato membro interessato, di cui all’articolo 6.

5.   Gli importi risultanti dalle attivazioni delle garanzie costituiscono entrate con destinazione specifica esterne in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario destinate al rimborso delle passività finanziarie derivanti dal sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

6.   Prima di attivare le garanzie fornite dagli Stati membri, la Commissione, a sua esclusiva discrezione e sotto la sua esclusiva responsabilità, esamina tutte le misure disponibili nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 220 bis del regolamento finanziario, conformemente ai limiti stabiliti nel presente regolamento. Tale esame non pregiudica il carattere irrevocabile, incondizionato e su richiesta delle garanzie fornite a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Nel contesto dell’attivazione delle garanzie la Commissione informa gli Stati membri in merito all’esame, se del caso.

7.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento sono rimborsati agli Stati membri fino all’importo delle attivazioni delle garanzie onorate dagli Stati membri a norma dell’articolo 6, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 6

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’articolo 5. Tale accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri, e comprendono in particolare:

a)

disposizioni che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione al sostegno sotto forma di prestiti nell’ambito dello strumento di cui all’articolo 4, paragrafo 1;

b)

disposizioni atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione di cui all’articolo 5, paragrafo 3; su base temporanea, il criterio di ripartizione è adeguato proporzionalmente fino all’entrata in vigore di tutti gli accordi di garanzia tra la Commissione e gli Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 4;

c)

disposizioni atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo nonché i mancati pagamenti, previsti e imprevisti;

d)

disposizioni atte ad assicurare che, qualora uno Stato membro non onori, in tutto o in parte, un’attivazione della garanzia in tempo utile, la Commissione, al fine di coprire la parte corrispondente allo Stato membro interessato, abbia il diritto di procedere ad attivazioni aggiuntive di garanzie fornite da altri Stati membri. Tali attivazioni aggiuntive avvengono proporzionalmente alla quota relativa di ciascuno degli altri Stati membri nell’RNL dell’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e adeguato senza tenere conto della quota relativa dello Stato membro in questione. In capo allo Stato membro che non abbia onorato l’attivazione della garanzia continuano a incombere tale obbligo nonché gli eventuali costi che ne derivano. I contributi aggiuntivi degli altri Stati membri sono rimborsati ricorrendo agli importi che la Commissione ha recuperato dallo Stato membro che non ha onorato l’attivazione della garanzia. La garanzia attivata da uno Stato membro è limitata, in tutte le circostanze, all’importo complessivo della garanzia fornita da tale Stato membro a norma dell’accordo di garanzia;

e)

disposizioni relative alle condizioni di pagamento;

f)

disposizioni atte ad assicurare che la garanzia cessi di essere richiamabile a decorrere dalla data di applicazione di una modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, o del suo successore, che preveda una garanzia per i prestiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento a titolo del bilancio dell’Unione al di sopra dei massimali del QFP e fino ai limiti dei massimali di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.

Articolo 7

Contributi degli Stati membri e di terzi

1.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi di cui all’articolo 4, paragrafo 2. La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato a tali importi corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro nell’RNL totale dell’Unione. Per i contributi per l’anno n, la quota relativa basata sull’RNL è calcolata come la quota nell’RNL totale dell’Unione, risultante dalla rispettiva colonna della parte relativa alle entrate dell’ultimo bilancio annuale dell’Unione o del bilancio annuale rettificativo dell’Unione adottato per l’anno n-1.

Il sostegno nell’ambito dello strumento di cui al presente paragrafo diventa disponibile per qualsiasi importo stabilito in un accordo tra la Commissione e il rispettivo Stato membro dopo l’entrata in vigore di tale accordo.

2.   Gli Stati membri possono contribuire allo strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.

4.   Anche i paesi terzi e i terzi interessati possono contribuire al sostegno a fondo perduto a titolo dello strumento con gli importi aggiuntivi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, in particolare in relazione agli obiettivi specifici di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), del presente regolamento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento finanziario.

SEZIONE 2

Condizioni per il sostegno a titolo dello strumento

Articolo 8

Prerequisito per il sostegno a titolo dello strumento

1.   La concessione del sostegno a titolo dello strumento è subordinata al prerequisito che l’Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 per tutta la durata del sostegno fornito a titolo dello strumento, in particolare prima dell’erogazione, tenendo debitamente conto, se del caso, della relazione periodica della Commissione sull’allargamento. Sono inoltre prese in considerazione la situazione in Ucraina e le conseguenze dell’applicazione della legge marziale nel paese.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (15).

Articolo 9

Protocollo d’intesa

1.   La Commissione conclude un protocollo d’intesa con l’Ucraina che stabilisce in particolare le condizioni inerenti alle politiche, la programmazione finanziaria indicativa e gli obblighi di rendicontazione di cui all’articolo 10 ai quali deve essere collegato il sostegno dell’Unione.

Le condizioni inerenti alle politiche sono collegate, se del caso, nel contesto della situazione generale in Ucraina, agli obiettivi e alla loro attuazione di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 e al prerequisito di cui all’articolo 8. Esse comprendono l’impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione, alla lotta contro la criminalità organizzata, alla lotta antifrode e alla prevenzione dei conflitti d’interessi, e all’istituzione di un quadro trasparente e rendicontabile per la gestione della riabilitazione e, se del caso, della ricostruzione.

2.   Il protocollo d’intesa può essere oggetto di riesame intermedio da parte della Commissione. La Commissione può modificare il protocollo d’intesa a seguito del riesame.

3.   Il protocollo d’intesa è adottato e modificato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Obblighi di rendicontazione

1.   Gli obblighi di rendicontazione per l’Ucraina sono inclusi nel protocollo d’intesa e garantiscono, in particolare, l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all’utilizzo del sostegno fornito a titolo dello strumento.

2.   La Commissione verifica, con cadenza periodica, l’attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

SEZIONE 3

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento, valutazione e obblighi di informazione

Articolo 11

Erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1.   Subordinatamente ai requisiti di cui all’articolo 12, la Commissione mette a disposizione il sostegno a titolo dello strumento in rate. Il calendario per l’erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

2.   L’erogazione del sostegno a titolo dello strumento è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione dell’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche figuranti nel protocollo d’intesa.

Articolo 12

Decisione di erogazione del sostegno a titolo dello strumento

1.   L’Ucraina presenta una richiesta di fondi prima dell’erogazione di ciascuna rata, corredata di una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d’intesa.

2.   La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 8;

b)

l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa;

c)

progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.

3.   Prima di erogare l’importo massimo del sostegno a titolo dello strumento la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d’intesa.

Articolo 13

Riduzione, sospensione e annullamento del sostegno a titolo dello strumento

1.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione può ridurre l’importo del sostegno, sospenderlo o annullarlo.

2.   Qualora i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, non siano soddisfatti, la Commissione sospende o annulla l’erogazione del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 14

Valutazione dell’attuazione del sostegno a titolo dello strumento

Durante l’attuazione dello strumento la Commissione valuta, per mezzo di una valutazione operativa che può essere condotta unitamente alla valutazione operativa di cui alle decisioni (UE) 2022/1201 e (UE) 2022/1628, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini del sostegno a titolo dello strumento.

Articolo 15

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento, comprese le relative erogazioni, e agli sviluppi delle operazioni di cui all’articolo 11 e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. In caso di sospensione o annullamento a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, essa ne comunica senza indugio i motivi al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 16

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

1.   Al fine di finanziare il sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito, per conto dell’Unione, il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 220 bis del regolamento finanziario.

2.   Le condizioni dettagliate del sostegno a titolo dello strumento sotto forma di prestiti sono stabilite in un accordo di prestito a norma dell’articolo 220 del regolamento finanziario, che deve essere sottoscritto tra la Commissione e l’Ucraina. La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l’assistenza macrofinanziaria fornita all’Ucraina sotto forma di prestiti a titolo dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.

Non è costituita alcuna dotazione per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 17

Contributo in conto interessi

1.   Per i prestiti di cui al presente regolamento, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e compatibilmente con le risorse disponibili, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprire le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

2.   L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione ogni anno.

Articolo 18

Accordo di finanziamento per il sostegno a fondo perduto

Le condizioni del sostegno a fondo perduto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento sono stabilite in dettaglio in un accordo di finanziamento da sottoscrivere tra la Commissione e l’Ucraina. In deroga all’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento finanziario, l’accordo di finanziamento contiene unicamente le disposizioni di cui all’articolo 220, paragrafo 5, lettere a), b) e c). L’accordo di finanziamento comprende disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, ai controlli, alle revisioni contabili, alla prevenzione delle frodi e di altre irregolarità e al recupero dei fondi.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Relazione annuale

1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del capo I del presente regolamento, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:

a)

esamina i progressi compiuti nell’attuazione del sostegno dell’Unione a titolo dello strumento;

b)

valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Ucraina, nonché l’attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui al capo I, sezione 2, del presente regolamento;

c)

indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d’intesa, l’attuale situazione dell’Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate del sostegno a titolo dello strumento.

2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza del sostegno dell’Unione erogato a titolo dello strumento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 21

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022, pag. 1).

(6)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(7)  Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

(8)  Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(13)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).


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