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Document 32022R2455
Commission Regulation (EU) 2022/2455 of 8 December 2022 amending Regulation (EU) No 1217/2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and development agreements (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione dell'8 dicembre 2022 regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione dell'8 dicembre 2022 regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8868
OJ L 321, 15.12.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2455 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2022
regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate (1),
previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2)
sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,
considerando quanto segue:
1) |
Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo. |
2) |
Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione (3) definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022. |
3) |
Il 5 settembre 2019, la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1217/2010. I dati raccolti nella valutazione suggeriscono che il regolamento (UE) n. 1217/2010 è stato uno strumento utile e che le sue disposizioni rimangono pertinenti per i portatori di interessi. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d’impatto delle opzioni strategiche relative all’adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo. |
4) |
Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e in virtù del potere conferito alla Commissione dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi. |
5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1217/2010. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1217/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso scade il 30 giugno 2023.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella ‘Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1o dicembre 2009, l’articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) è diventato l’articolo 101 del trattato, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’articolo 85 del trattato CEE o all’articolo 81 del trattato CE si intendono fatti, ove necessario, all’articolo 101 del trattato CE.
(2) GU C 405 del 21.10.2022, pag. 53.
(3) Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36 ).