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Document 32022R2387R(01)
Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2387 of 30 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2017/655 as regards the adaptation of the provisions on monitoring of gaseous pollutant emissions from in-service internal combustion engines installed in non-road mobile machinery to include engines with power of less than 56 kW and more than 560 kW (Official Journal of the European Union L 316 of 8 December 2022)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 dell'8 dicembre 2022)
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 dell'8 dicembre 2022)
OJ L 321, 15.12.2022, p. 75–77
(BG, DA, DE, HR, IT, LT, MT, PL, RO, SK)
OJ L 321, 15.12.2022, p. 74–76
(CS, ET, EL, GA, LV, HU, NL, PT, FI)
OJ L 321, 15.12.2022, p. 78–80
(FR)
OJ L 321, 15.12.2022, p. 76–78
(ES, SL, SV)
OJ L 321, 15.12.2022, p. 73–75
(EN)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2387/corrigendum/2022-12-15/oj
15.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 321/75 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l’adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 dell'8 dicembre 2022 )
Pagina 3, articolo 1, punto 3):
anziché:
«3) |
all’articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell’allegato.”;» |
leggasi:
«3) |
all’articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 28 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell’allegato.”;» |
Pagina 6, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.1.1.1. |
Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell’EDP, conformemente alla tabella 2. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024. |
2.6.1.1.2. |
Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al b % dell’EDP, conformemente alla tabella 2. I verbali della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.» |
leggasi:
«2.6.1.1.1. |
Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell’EDP, conformemente alla tabella 2. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024. |
2.6.1.1.2. |
Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al b % dell’EDP, conformemente alla tabella 2. I verbali della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.». |
Pagina 7, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.2.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al c % dell’EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024. |
2.6.2.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al d % dell’EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.» |
leggasi:
«2.6.2.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al c % dell’EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024. |
2.6.2.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al d % dell’EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.». |
Pagina 8, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.2.2.1. |
I risultati delle prove dei primi x motori devono essere presentati prima della data posteriore tra le seguenti:
|
leggasi:
«2.6.2.2.1. |
I risultati delle prove dei primi x motori devono essere presentati prima della data posteriore tra le seguenti:
|
Pagina 9, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.2.2.3. |
[…]
|
leggasi:
«2.6.2.2.3. |
[…]
|
Pagina 9, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.3.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale non antecedente di oltre due anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024. |
2.6.3.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale antecedente di almeno quattro anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.». |
leggasi:
«2.6.3.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale non antecedente di oltre due anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024. |
2.6.3.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale antecedente di almeno quattro anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.». |
Pagina 10, allegato, punto 7):
anziché:
«2.6.4.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio inferiore a c (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024. |
2.6.4.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio superiore a d (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.». |
leggasi:
«2.6.4.1.1. |
Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio inferiore a c (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024. |
2.6.4.1.2. |
Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio superiore a d (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all’autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.». |