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Document 32022R2379

Regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/37/2022/REV/1

OJ L 315, 7.12.2022, p. 1–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2379/oj

7.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 315/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2379 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2022

relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Una base trasparente, completa e affidabile di conoscenze statistiche è necessaria per delineare, attuare, monitorare, valutare e riesaminare le politiche dell’Unione connesse all’agricoltura, in particolare la politica agricola comune (PAC), comprese le misure di sviluppo rurale, nonché le politiche dell’Unione concernenti, tra l’altro, l’ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento a essi, l’uso del suolo, le regioni, la sanità pubblica, la sicurezza alimentare, la protezione fitosanitaria, l’uso sostenibile dei pesticidi, l’uso dei medicinali veterinari e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tali statistiche possono essere utili anche al fine di monitorare e valutare l’impatto dell’agricoltura sugli impollinatori e sugli organismi essenziali del terreno.

(2)

La rilevazione di dati statistici, in particolare sugli input e sugli output agricoli, dovrebbe mirare, tra l’altro, a supportare un processo decisionale basato su dati concreti mettendo a disposizione dati aggiornati, di elevata qualità e accessibili, in particolare i dati necessari per l’elaborazione di indicatori agroambientali, nonché a sostenere e valutare i progressi del Green Deal europeo con le relative strategie «dal produttore al consumatore» e «biodiversità», il piano d’azione «inquinamento zero» e il piano d’azione per la produzione biologica nell’Unione e le future riforme della PAC. Un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo è la transizione verso un’agricoltura multifunzionale in grado di produrre alimenti sicuri e in quantità sufficienti, fornendo, nel contempo, output ambientali positivi.

(3)

È importante disporre di dati statistici armonizzati, coerenti e comparabili di elevata qualità per esaminare la situazione e le tendenze degli input e degli output agricoli nell’Unione, al fine di fornire dati significativi e precisi sull’impatto ambientale ed economico dell’agricoltura nonché sul ritmo della transizione verso pratiche agricole più sostenibili. I dati raccolti dovrebbero inoltre riguardare il funzionamento dei mercati e la sicurezza alimentare, in modo da garantire l’accesso a prodotti alimentari sufficienti e di elevata qualità, e la valutazione della sostenibilità e dell’impatto ambientale, economico e sociale nonché delle prestazioni delle politiche nazionali e dell’Unione, come pure la valutazione della sostenibilità e dell’impatto dello sviluppo di nuovi modelli imprenditoriali. Tali dati comprendono, tra l’altro, le statistiche sul bestiame e sulle carni, sulla produzione e sull’uso di uova, nonché sulla produzione e sull’uso di latte e prodotti lattiero-caseari. Anche le statistiche relative alla superficie investita, alla resa e alla produzione di seminativi, ortaggi, colture permanenti e pascoli sono importanti, così come i bilanci delle materie prime. Inoltre, sono necessarie statistiche sulle vendite e sull’uso di prodotti fitosanitari, fertilizzanti e medicinali veterinari, in particolare gli antibiotici nei mangimi.

(4)

Una valutazione internazionale delle statistiche agricole ha portato alla definizione di una strategia globale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per migliorare le statistiche agricole e rurali. Tale strategia globale è stata approvata dal comitato statistico delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, ove opportuno, seguire le raccomandazioni di tale strategia globale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce criteri di qualità e risponde all’esigenza di rendere minimo l’onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all’obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.

(6)

La strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, approvata nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell’SSE), prevede l’adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti della legislazione dell’Unione in materia di statistiche agricole, a eccezione dei conti economici dell’agricoltura (CEA). Il presente regolamento è uno dei due regolamenti quadro e dovrebbe integrare l’altro regolamento quadro che è già stato adottato, ovvero il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

La rilevazione dei dati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli, nonché la produzione e la diffusione di tali statistiche sono attualmente basate su diversi atti giuridici. L’attuale quadro giuridico non garantisce un’adeguata coerenza tra i diversi settori statistici, né promuove un approccio integrato allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche agricole concepite per comprendere gli aspetti economici e ambientali dell’agricoltura. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tali atti giuridici per assicurare l’armonizzazione e la comparabilità delle informazioni e per garantire la coerenza e il coordinamento tra le statistiche agricole europee, facilitare l’integrazione e la razionalizzazione dei relativi processi statistici e consentire un approccio più olistico. Si rende pertanto necessario abrogare tali atti giuridici, ovvero i regolamenti (CE) n. 1165/2008 (4), (CE) n. 543/2009 (5) e (CE) n. 1185/2009 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (7). I numerosi correlati «gentlemen’s agreement» e accordi nel quadro del sistema statistico europeo (SSE) raggiunti fra gli istituti nazionali di statistica (INS) e la Commissione (Eurostat) in merito alla trasmissione dei dati dovrebbero essere integrati nel presente regolamento qualora sia comprovato che i dati soddisfano le esigenze degli utenti, che la metodologia concordata funziona e che la qualità dei dati è adeguata.

(8)

I dati per le statistiche richieste in virtù del regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (8) sono stati rilevati dall’SSE e soddisfano alcuni dei suoi standard in materia di qualità, ma non tutti. Tali statistiche supportano le politiche dell’Unione e nazionali sul lungo periodo e dovrebbero essere integrate come statistiche europee per assicurare la disponibilità e la qualità dei dati. Al fine di evitare doppie trasmissioni di dati da parte degli Stati membri, è opportuno sopprimere gli obblighi statistici di cui al suddetto regolamento.

(9)

Una larga parte della superficie agricola a livello dell’Unione è dedicata a pascoli. Poiché in passato la produzione di tali superfici non era considerata importante, nelle statistiche sui prodotti vegetali non sono stati inclusi dati sulla loro produzione. Con l’aumentare dell’importanza dell’impatto dei pascoli e dei ruminanti sull’ambiente a causa dei cambiamenti climatici, risulta ora necessario disporre di statistiche sulla produzione dei pascoli nonché sul pascolo degli animali.

(10)

Ai fini delle statistiche agricole europee, è opportuno valutare la fattibilità di massimizzare l’uso dei dati preesistenti rilevati nel quadro degli obblighi previsti dalla PAC, senza creare nuovi obblighi e oneri amministrativi.

(11)

Ai fini dell’armonizzazione e della comparabilità delle informazioni sugli input e sugli output agricoli con le informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per assicurare l’ulteriore attuazione della strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre, il presente regolamento dovrebbe integrare il regolamento (UE) 2018/1091.

(12)

Il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) non disciplina le statistiche sui prezzi agricoli, ma è opportuno garantirne la disponibilità e la coerenza con i CEA. Le statistiche sugli input e sugli output agricoli dovrebbero pertanto comprendere statistiche sui prezzi degli input agricoli che sono coerenti con i CEA. Al fine di consentire i calcoli per i CEA e di assicurare la comparabilità degli indici dei prezzi, negli Stati membri dovrebbero essere disponibili dati sui prezzi degli output agricoli.

(13)

Alla luce del Green Deal europeo, della PAC e dell’obiettivo di ridurre la dipendenza dai pesticidi, è importante fornire statistiche annuali di qualità elevata sull’uso dei prodotti fitosanitari in relazione alle questioni ambientali, sanitarie ed economiche. La mancanza di registri elettronici riguardo all’uso professionale dei prodotti fitosanitari, che potrebbero essere usati a fini statistici, a livello dell’Unione rappresenta un grave ostacolo per l’aumento della periodicità della rilevazione dei dati relativi all’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, da una cadenza quinquennale a una annuale. Per dare agli INS il tempo di prepararsi alla produzione di statistiche annuali sull’uso dei prodotti fitosanitari in modo permanente, è opportuno prevedere nel presente regolamento un regime transitorio.

(14)

I dati relativi all’immissione sul mercato e all’utilizzo dei pesticidi da presentare a norma della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) dovrebbero essere utilizzati ai fini del presente regolamento conformemente alle pertinenti disposizioni di tale direttiva e di tale regolamento. I dati diffusi sui prodotti fitosanitari dovrebbero comprendere le sostanze attive immesse sul mercato e utilizzate nelle attività agricole per coltura e le relative superfici trattate.

(15)

Per determinare l’evoluzione della PAC e per monitorarne l’attuazione attraverso i piani strategici nazionali in vista del contributo della PAC agli obiettivi del Green Deal europeo, è importante disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sugli input e sugli output agricoli. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.

(16)

La coerenza, la comparabilità e l’interoperabilità dei dati e l’uniformità dei formati di trasmissione degli stessi sono requisiti essenziali per l’elaborazione delle statistiche agricole europee, con particolare riferimento all’efficienza dei processi di rilevazione, trattamento e diffusione e alla qualità dei risultati ottenuti.

(17)

La rilevazione dei dati necessari per la compilazione delle statistiche dovrebbe comportare costi e oneri amministrativi minimi per i rispondenti, tra cui gli agricoltori, le piccole e medie imprese e gli Stati membri. È pertanto necessario individuare eventuali proprietari delle fonti dei dati richiesti e provvedere affinché tali fonti possano essere utilizzate per le statistiche.

(18)

I set di dati da trasmettere riguardano parecchi settori statistici. Al fine di prevedere un approccio flessibile che consenta l’adattamento delle statistiche in caso di modifica delle disposizioni in merito ai dati, nel regolamento di base dovrebbero essere specificati solo i domini, le tematiche e le tematiche dettagliate, specificando i set di dati dettagliati mediante atti di esecuzione. La rilevazione di set di dati dettagliati non dovrebbe imporre costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per i rispondenti e per gli Stati membri.

(19)

Una variabile di un set di dati utilizzati per le statistiche europee sugli input e sugli output agricoli può comprendere varie dimensioni, come ad esempio la dimensione dell’agricoltura biologica e la dimensione regionale. La dimensione dell’agricoltura biologica si riferisce a una produzione e a prodotti conformi ai principi enunciati nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). La dimensione regionale dovrebbe essere assicurata conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Al fine di ridurre l’onere che grava sugli Stati membri nel fornire i dati a norma del presente regolamento e di garantire la prevedibilità dei dati da rilevare, le tematiche dettagliate e le dimensioni applicabili dovrebbero essere specificate nell’allegato del presente regolamento. In tale allegato, il termine «applicabile» dovrebbe essere introdotto in relazione alle tematiche dettagliate per le quali è richiesta la dimensione dell’agricoltura biologica o quella regionale, o entrambe.

(20)

La produzione biologica sta diventando sempre più importante come indicatore di sistemi di produzione agricola sostenibili. I dati statistici sulla produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d’azione per la produzione biologica nell’Unione. È pertanto necessario provvedere affinché le statistiche disponibili sulla produzione biologica, compresi i dati che specificano le aree di produzione certificate o in fase di conversione, siano coerenti con le altre statistiche sulla produzione agricola tramite la loro integrazione nei set di dati. Tali statistiche sulla produzione biologica dovrebbero inoltre essere coerenti con i dati amministrativi prodotti a norma del regolamento (UE) 2018/848 e utilizzare tali dati.

(21)

Il bilancio lordo dei nutrienti è uno degli indicatori agroambientali più utilizzati: È descritto nella metodologia comune di Eurostat/OCSE come la differenza calcolata tra la quantità totale di nutrienti in entrata in un sistema agricolo e la quantità di nutrienti in uscita da tale sistema agricolo. Nonostante la sua importanza, non tutti gli Stati membri forniscono volontariamente i dati sul bilancio lordo dei nutrienti alla Commissione (Eurostat). È pertanto essenziale che il bilancio lordo dei nutrienti sia integrato nel presente regolamento.

(22)

I medicinali veterinari forniscono un importante contributo all’agricoltura. È importante evitare la duplicazione dei lavori e ottimizzare l’impiego delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici. A tal fine, e per fornire ai cittadini dell’Unione e agli altri portatori di interessi informazioni facilmente accessibili e utili sulle vendite e sull’uso di medicinali veterinari, compreso l’uso di medicinali antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti, le pertinenti statistiche disponibili, a norma del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), dovrebbero essere diffuse dalla Commissione (Eurostat). A tal fine si dovrebbero concludere accordi di cooperazione appropriati in materia di attività statistiche tra la Commissione e i soggetti competenti, anche a livello internazionale.

(23)

I biocidi costituiscono un fattore di produzione importante in agricoltura, ad esempio per quanto riguarda l’igiene veterinaria e l’alimentazione degli animali. Le sostanze attive autorizzate nei prodotti fitosanitari sono spesso utilizzate nei biocidi. Il regolamento (CE) n. 1185/2009 aveva già individuato la necessità di raccogliere statistiche sui biocidi per politiche informate e scientificamente fondate nei settori dell’agricoltura, dell’ambiente, della sanità pubblica e della sicurezza alimentare. Tenendo conto del fatto che il programma di lavoro per l’esame sistematico di tutte le sostanze attive esistenti contenute nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) è ancora in corso e che solo il 35 % dei relativi lavori è stato completato, è ancora prematuro includere i biocidi nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Non appena ultimato l’esame delle sostanze attive destinate ad essere utilizzate nei biocidi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere il campo di applicazione del presente regolamento a tali prodotti.

(24)

A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Per limitare l’onere che incombe agli Stati membri, le prescrizioni in materia di dati regionali non dovrebbero andare oltre quelle previste dalla precedente normativa dell’Unione, salvo nel caso in cui nel frattempo siano emersi nuovi livelli regionali. Di conseguenza, è opportuno permettere che i dati statistici regionali relativi alla Germania siano forniti unicamente per le unità territoriali NUTS 1.

(25)

Dovrebbe essere possibile rilevare dati su argomenti ad hoc relativi agli input e agli output agricoli in un momento specifico al fine di integrare i dati rilevati su base regolare con dati supplementari su aspetti necessitanti maggiori informazioni, fenomeni emergenti o innovazioni. La necessità di tali dati supplementari dovrebbe tuttavia essere debitamente giustificata.

(26)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli Stati membri, dovrebbe essere consentita l’esenzione da talune trasmissioni regolari di dati se il contributo di uno Stato membro al totale UE per tali dati è limitato o se il fenomeno osservato è insignificante rispetto alla produzione complessiva in tale particolare Stato membro.

(27)

Al fine di migliorare l’efficienza dei processi di produzione statistica dell’SSE e di ridurre gli oneri amministrativi per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero avere il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente a tutti i dati amministrativi necessari a fini pubblici, indipendentemente dal fatto che siano detenuti da enti pubblici, semipubblici o privati, e di utilizzare tali dati. Gli INS e le altre autorità nazionali dovrebbero inoltre essere in grado di integrare tali dati amministrativi con dati statistici, nella misura in cui tali dati siano necessari per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche agricole europee, conformemente all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

(28)

Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati. È opportuno promuovere il ricorso a soluzioni digitali e a strumenti di monitoraggio del territorio, come il programma di osservazione della Terra dell’Unione Copernicus e i sensori remoti. Sempre più spesso i dati agricoli sono generati attraverso pratiche agricole digitali, in cui l’agricoltore rimane la principale fonte di dati.

(29)

Al fine di assicurare la flessibilità e di ridurre gli oneri amministrativi per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di fare ricorso a indagini statistiche, dati amministrativi e qualsiasi altra fonte, metodo o approccio innovativo, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati come l’imputazione, la stima e la modellizzazione. La qualità e, in particolare, l’accuratezza, la tempestività e la comparabilità delle statistiche basate su tali fonti dovrebbero sempre essere garantite.

(30)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene disposizioni sulla trasmissione di dati dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sull’uso di tali dati, comprese disposizioni sulla trasmissione e sulla protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento sono dirette ad assicurare che la trasmissione e l’uso dei dati riservati avvengano esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009.

(31)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e fornire informazioni in proposito. Il comitato dell’SSE ha approvato la struttura unica e integrata di metadati quale norma dell’SSE per le relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare, mediante norme uniformi e metodi armonizzati, i requisiti in materia di qualità statistica di cui all’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento. Tale norma dell’SSE è intesa a contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.

(32)

In conformità del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati raccolti e le relazioni sulla qualità trasmesse dagli Stati membri a norma del presente regolamento dovrebbero essere diffusi dalla Commissione (Eurostat).

(33)

Conformemente agli obiettivi del presente regolamento e qualora siano necessari nuovi requisiti o miglioramenti in relazione ai set di dati contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutarne la fattibilità avviando, ove necessario, studi pilota e di fattibilità.

(34)

Nel 2016 è stata eseguita una valutazione d’impatto della Strategia per le statistiche agricole fino al 2020 e oltre secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessità di garantire l’efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio.

(35)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sugli input e sugli output agricoli nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto è necessario un approccio coordinato, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire l’obiettivo indicato.

(36)

Al fine di soddisfare le esigenze emergenti in materia di dati, dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica delle tematiche dettagliate elencate nel presente regolamento, alla modifica delle frequenze di trasmissione, dei periodi di riferimento e dell’applicabilità delle dimensioni delle tematiche dettagliate, e alla specificazione delle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc per la rilevazione di dati ad hoc come stabilito nel presente regolamento. Nell’adottare tali atti delegati la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(37)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini della specificazione dei requisiti di copertura, dei set di dati connessi alle tematiche e alle tematiche dettagliate elencate nell’allegato, degli elementi tecnici dei dati da fornire, degli elenchi e delle descrizioni delle variabili e di altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc, nonché della specificazione di ciascuna frequenza di trasmissione dei set di dati, della definizione dei termini per la trasmissione dei dati e delle frequenze di trasmissione interessate, delle variabili e delle pertinenti soglie in base alle quali gli Stati membri possono essere esentati dalla trasmissione di specifici dati, dell’indicazione dei periodi di riferimento, della definizione delle modalità pratiche per la stesura delle relazioni sulla qualità e del loro contenuto, della specificazione dei requisiti di copertura per quanto riguarda il regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura e della concessione di deroghe agli Stati membri. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Nell’esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per i rispondenti e gli Stati membri.

(38)

Qualora l’esecuzione del presente regolamento richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di concedere deroghe, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, allo Stato membro interessato. Tali rilevanti adeguamenti possono rendersi necessari in particolare per adattare i sistemi di rilevazione al fine di tener conto delle nuove disposizioni in merito ai dati, compreso l’accesso alle fonti amministrative e ad altre fonti pertinenti.

(39)

Per sostenere l’esecuzione del presente regolamento sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l’Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie. È pertanto opportuno prevedere un contributo finanziario dell’Unione sotto forma di sovvenzioni.

(40)

È opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l’intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(41)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatti salvi la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e i regolamenti (CE) n. 1367/2006 (19) e (CE) n. 1049/2001 (20) del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché nel rispetto della riservatezza statistica a norma del regolamento (CE) n. 223/2009.

(42)

È opportuno rafforzare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità nell’ambito dell’SSE al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche agricole europee prodotte conformemente ai principi di cui all’articolo 338, paragrafo 2, TFUE. La rilevazione dei dati è effettuata anche da organi dell’Unione diversi da quelli cui è fatto riferimento nel presente regolamento e da altre organizzazioni. La cooperazione tra tali organi e organizzazioni e i soggetti che partecipano all’SSE dovrebbe pertanto essere rafforzata in modo da beneficiare delle sinergie.

(43)

Il comitato dell’SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento integrato per le statistiche europee aggregate relative agli input e agli output delle attività agricole, nonché agli usi intermedi di tali output in agricoltura e alla loro raccolta e trasformazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «azienda agricola», «proprietà collettive», «unità di bestiame» e «superficie agricola utilizzata» di cui rispettivamente all’articolo 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«attività agricola»: le attività economiche svolte in agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) rientranti nell’ambito di applicazione dei gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 o nell’ambito del «mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» del gruppo A.01.6 nel territorio economico dell’Unione, come attività primaria o secondaria; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi», ad eccezione dell’allevamento di insetti, e «apicoltura e produzione di miele e di cera d’api»;

2)

«azienda lattiero-casearia»: un’impresa o un’azienda agricola che acquista latte o, in taluni casi, prodotti lattiero-caseari ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari, incluse le imprese che raccolgono latte o crema al fine di cederli interamente o in parte, senza averli lavorati né trasformati, ad altre aziende lattiero-casearie;

3)

«macello»: un’impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano;

4)

«centro di incubazione»: l’impresa la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;

5)

«unità di osservazione»: un’entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;

6)

«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;

7)

«tematica»: il contenuto delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;

8)

«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;

9)

«prodotti fitosanitari»: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, antidoti agronomici di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento o sinergizzanti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e destinati ad uno degli usi descritti all’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento;

10)

«set di dati»: una o più variabili aggregate organizzate in forma strutturata;

11)

«variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori;

12)

«dati precontrollati»: i dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole concordate di validazione comuni, ove disponibili;

13)

«dati ad hoc»: i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;

14)

«dati amministrativi»: i dati generati da una fonte non statistica, solitamente detenuti da un ente pubblico o privato, il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche;

15)

«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;

16)

«utilizzatore professionale»: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell’esercizio delle sue attività professionali, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo.

Articolo 3

Popolazione statistica e unità di osservazione

1.   La popolazione statistica da descrivere è costituita da unità statistiche quali le aziende agricole, le proprietà collettive, le imprese che forniscono beni e servizi connessi alle attività agricole o che acquistano o raccolgono prodotti provenienti da attività agricole e le imprese che trasformano tali prodotti agricoli, in particolare i centri di incubazione, le aziende lattiero-casearie e i macelli.

2.   Le unità di osservazione da rappresentare nella lista statistica sono le unità statistiche di cui al paragrafo 1 e, in funzione delle statistiche da trasmettere:

a)

i terreni destinati ad attività agricole;

b)

gli animali utilizzati per le attività agricole;

c)

le importazioni e le esportazioni da parte di imprese non agricole di prodotti provenienti da attività agricole;

d)

le operazioni e i flussi di fattori di produzione, di beni e di servizi da e verso le attività agricole.

Articolo 4

Requisiti di copertura

1.   Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono.

2.   Per il dominio delle statistiche sulla produzione animale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i dati riguardano il 95 % delle unità di bestiame di ciascuno Stato membro e le attività o gli output correlati.

3.   Per il dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), i dati riguardano il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione.

4.   Per la tematica dei nutrienti nei concimi agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento, i dati riguardano i prodotti fertilizzanti quali definiti all’articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari), di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione.

5.   Per il dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), la copertura è la seguente:

a)

per la tematica dettagliata dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato di cui all’allegato del presente regolamento, i dati riguardano tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’articolo 3, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009;

b)

per la tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole di cui all’allegato del presente regolamento, i dati riguardano almeno l’85 % dell’utilizzo in un’attività agricola da parte di utilizzatori professionali quali definiti all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2009/128/CE in ciascuno Stato membro. I dati di ciascuno Stato membro si riferiscono a un elenco delle colture contenente una parte comune per tutti gli Stati membri. Tale parte comune copre, insieme ai pascoli permanenti, almeno il 75 % della superficie agricola utilizzata totale a livello dell’Unione. Non appena diventa applicabile la normativa dell’Unione che impone agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di trasmettere alle autorità nazionali competenti, in formato elettronico, i loro dati sull’uso di tali prodotti, la copertura dell’uso in un’attività agricola aumenta al 95 %, a decorrere dall’anno di riferimento successivo alla data in cui tale normativa dell’Unione diventa applicabile.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. In caso di aggiornamento di tali specifiche, la Commissione tiene conto dei progressi economici e tecnici. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.

Articolo 5

Disposizioni in merito ai dati regolari

1.   Le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole riguardano i seguenti domini e le seguenti tematiche:

a)

statistiche sulla produzione animale

i)

bestiame e carni,

ii)

uova e pulcini,

iii)

latte e prodotti lattiero-caseari;

b)

statistiche sulla produzione vegetale

i)

superficie di produzione e produzione vegetale,

ii)

bilanci delle colture,

iii)

pascoli;

c)

sui prezzi agricoli

i)

indici dei prezzi agricoli,

ii)

prezzi assoluti degli input,

iii)

prezzi e affitti dei terreni agricoli;

d)

statistiche sui nutrienti

i)

nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura,

ii)

bilanci dei nutrienti;

e)

statistiche sui prodotti fitosanitari

i)

prodotti fitosanitari.

2.   Le tematiche dettagliate, le relative frequenze di trasmissione e i relativi periodi di riferimento, nonché le dimensioni biologica e regionale, sono stabilite nell’allegato.

3.   I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma di set di dati aggregati.

4.   I dati sulla produzione biologica e sui prodotti conformi al regolamento (UE) 2018/848 sono integrati nei set di dati.

5.   I dati regionali sono forniti a livello NUTS 2 come definito nel regolamento (CE) n. 1059/2003. Eccezionalmente, tali dati possono essere forniti soltanto a livello di unità territoriali NUTS 1 per la Germania.

6.   Nel caso in cui una variabile abbia una prevalenza bassa o nulla in uno Stato membro, i valori di tale variabile possono essere esclusi dai set di dati trasmessi se lo Stato membro interessato ha debitamente giustificato l’esclusione della variabile alla Commissione (Eurostat).

7.   Gli Stati membri rilevano, ai fini della compilazione di indici dei prezzi comparabili e per le variabili necessarie per i conti economici dell’agricoltura di cui al regolamento (CE) n. 138/2004, i pertinenti dati sui prezzi degli input e degli output agricoli, comprese le caratteristiche e le ponderazioni dei beni e dei servizi.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per aggiungere, sopprimere o modificare le tematiche dettagliate di cui all’allegato, comprese le relative descrizioni.

Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:

a)

gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;

b)

per un periodo di cinque anni consecutivi, non siano modificate più di quattro tematiche dettagliate, tra le quali al massimo una che sia nuova;

c)

siano avviati, ove necessario, gli studi di fattibilità di cui all’articolo 11, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17 per modificare le frequenze di trasmissione, i periodi di riferimento e l’applicabilità delle dimensioni delle tematiche dettagliate di cui all’allegato.

Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione si assicura che:

a)

gli atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti;

b)

siano avviati gli studi di fattibilità di cui all’articolo 11, e i loro risultati siano debitamente presi in considerazione.

10.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i set di dati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso:

a)

l’elenco delle variabili;

b)

la descrizione delle variabili, compresi gli aspetti seguenti:

i)

le caratteristiche dell’unità di osservazione,

ii)

l’unità di misura per le caratteristiche dell’unità di osservazione,

iii)

le dimensioni biologica e regionale per le caratteristiche dell’unità di osservazione;

una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un’unità di osservazione con l’unità di misura e una delle sue dimensioni;

c)

le unità di osservazione;

d)

i requisiti di precisione;

e)

le regole metodologiche;

f)

i termini per la trasmissione dei dati, tenendo conto del tempo necessario per produrre i dati nazionali conformemente ai criteri di qualità definiti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 e della necessità di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti; i termini per la trasmissione dei dati non sono modificati prima del 1o gennaio 2030.

Qualora individui la necessità di modificare i termini per la trasmissione dei dati, la Commissione avvia gli studi di fattibilità di cui all’articolo 11 del presente regolamento e tiene debitamente conto dei risultati di tali studi di fattibilità. In caso di modifica dei termini per la trasmissione dei dati, tali termini sono ridotti al massimo del 20 % dei giorni che separano la fine del periodo di riferimento dal termine per la trasmissione dei dati stabilito nel primo atto di esecuzione adottato a norma del presente paragrafo, a meno che la riduzione del termine per la trasmissione dei dati sia dovuta unicamente all’introduzione di un approccio innovativo o all’uso di nuove fonti di dati digitali, quali l’osservazione della Terra o i big data, disponibili in tutti gli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.

11.   Se la Commissione ha adottato un atto delegato a norma dei paragrafi 8 o 9, ad eccezione di un atto delegato che modifica la dimensione biologica, l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 10 può modificare, sostituire o aggiungere un massimo di 90 variabili in totale nel corso di un periodo di cinque anni consecutivi. Tale limite massimo non si applica tuttavia alle variabili relative al settore delle statistiche sui prodotti fitosanitari.

12.   Gli Stati membri trasmettono i dati precontrollati e i relativi metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat) per ciascun set di dati. Per trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.

Articolo 6

Disposizioni in merito ai dati ad hoc

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 17, al fine di integrare il presente regolamento specificando le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire su base ad hoc, nel caso in cui, nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sia ritenuta necessaria la rilevazione di informazioni supplementari per far fronte a esigenze statistiche addizionali. Tali atti delegati specificano:

a)

le tematiche e le tematiche dettagliate connesse ai domini di cui all’articolo 5, da fornire nella rilevazione di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali;

b)

i periodi di riferimento.

2.   Nell’esercitare il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione giustifica le esigenze in materia di dati, valuta la fattibilità della raccolta dei dati richiesti, avvalendosi dei contributi di esperti pertinenti, e garantisce che non siano imposti oneri o costi aggiuntivi significativi agli Stati membri o ai rispondenti.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1 a decorrere dall’anno di riferimento 2024 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc, a decorrere dal termine per la trasmissione dei dati della più recente raccolta di dati ad hoc.

4.   La Commissione adotta atti di esecuzione per definire:

a)

un elenco di variabili, non superiore a 50 variabili;

b)

la descrizione delle variabili, compresi tutti gli aspetti seguenti:

i)

le caratteristiche dell’unità di osservazione,

ii)

l’unità di misura per le caratteristiche dell’unità di osservazione,

iii)

la dimensione biologica o regionale per le caratteristiche dell’unità di osservazione;

una variabile è conteggiata come una combinazione di una caratteristica di un’unità di osservazione con l’unità di misura e una delle sue dimensioni;

c)

i requisiti di precisione;

d)

i termini per la trasmissione dei dati;

e)

le unità di osservazione;

f)

la descrizione del periodo di riferimento stabilito nell’atto delegato di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.

Articolo 7

Frequenza di trasmissione dei set di dati

1.   La frequenza di trasmissione dei set di dati è indicata nell’allegato. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente ciascuna frequenza di trasmissione.

2.   Uno Stato membro può essere esentato dall’invio di dati specifici con le frequenze di trasmissione di cui all’allegato per variabili predefinite se l’impatto di tale Stato membro sul totale UE di tali variabili è limitato.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire i termini per la trasmissione dei dati e le frequenze di trasmissione in questione, le variabili e le soglie pertinenti sulla cui base può applicarsi il primo comma. Tali soglie sono definite in modo tale che la loro applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile corrispondente. Le soglie sono rivedute dalla Commissione (Eurostat) in modo che corrispondano alle tendenze dei totali UE.

3.   A fini di produzione statistica, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di dati specifici per variabili predefinite se l’impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le soglie per tali variabili.

4.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio del pertinente anno di riferimento.

Articolo 8

Fonti di dati e metodi

1.   Al fine di ottenere le statistiche relative agli input e agli output delle attività agricole gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti di dati e uno o più dei metodi seguenti, a condizione che i dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all’articolo 10:

a)

indagini statistiche o altri metodi di rilevazione di dati statistici;

b)

le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

altre fonti di dati amministrativi basate sul diritto nazionale, altre fonti, metodi o approcci innovativi, quali strumenti digitali e sensori remoti.

2.   Relativamente al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli Stati membri possono utilizzare qualsiasi dato proveniente dalle seguenti fonti:

a)

il sistema integrato di gestione e di controllo istituito dal regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), il sistema di identificazione e di registrazione di talune specie di animali terrestri detenuti richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (25), lo schedario viticolo istituito in conformità dell’articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), i registri previsti per l’agricoltura biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 o qualsiasi altro dato amministrativo pertinente di qualità adeguata per fini statistici conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, ai sensi del diritto dell’Unione;

b)

le informazioni contenute nei registri tenuti in formato elettronico e di cui all’articolo 67 del regolamento (CE) n. 1107/2009; o

c)

qualsiasi altra fonte di dati amministrativi pertinente, a condizione che tali dati consentano la produzione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all’articolo 10 del presente regolamento.

3.   Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell’anno precedente l’anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l’approccio innovativo saranno utilizzati e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.

4.   Le autorità nazionali responsabili dell’adempimento al presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e di utilizzare tali dati, compresi i dati relativi alle singole imprese e aziende agricole contenuti nei dati amministrativi compilati nel loro territorio nazionale di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione per tale accesso. Detto accesso è concesso anche nei casi in cui l’autorità competente abbia delegato a organismi privati o semipubblici compiti da svolgere per suo conto.

Articolo 9

Periodo di riferimento

1.   Le informazioni rilevate a norma del presente regolamento sono relative a un unico periodo di riferimento identico per tutti gli Stati membri facendo riferimento alla situazione durante uno specifico intervallo di tempo.

2.   Il periodo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata è specificato nell’allegato. I primi periodi di riferimento iniziano nell’anno civile 2025.

3.   Per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), ogni cinque anni gli Stati membri ribasano gli indici utilizzando come anni base gli anni che terminano con 0 o 5.

4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per precisare ulteriormente i periodi di riferimento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento pertinente.

Articolo 10

Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all’articolo 8 forniscano stime accurate della popolazione statistica definita all’articolo 3 a livello nazionale e, se necessario, regionale.

3.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati ad essa trasmessi in modo trasparente e verificabile.

5.   Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, relazioni sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i set di dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare:

a)

i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state raggiunte le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;

b)

informazioni sulla soddisfazione dei requisiti di copertura di cui all’articolo 4, inclusi il loro sviluppo e il loro aggiornamento.

6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), le relazioni sulla qualità sono trasmesse ogni cinque anni unitamente alle ponderazioni e agli indici ribasati, nonché alle relazioni metodologiche distinte corrispondenti. La prima relazione sulla qualità relativa alla tematica degli indici dei prezzi agricoli non è trasmessa prima del 31 dicembre 2028.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, e non comportano un onere o costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri.

8.   Ove necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere in misura significativa sulla qualità dei dati trasmessi.

9.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.

Articolo 11

Studi pilota e di fattibilità

1.   Conformemente agli obiettivi del presente regolamento e laddove siano identificate nuove disposizioni in merito ai dati regolari o la necessità di migliorare significativamente le attuali disposizioni in merito ai dati regolari, la Commissione può avviare studi di fattibilità al fine di valutare, ove necessario:

a)

la disponibilità e la qualità di nuove fonti di dati adeguate;

b)

lo sviluppo e l’attuazione di nuove tecniche statistiche;

c)

l’impatto e l’onere finanziari per i rispondenti.

2.   Nel quadro di ciascuno studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possono essere prodotte utilizzando le informazioni disponibili nelle fonti amministrative pertinenti a livello dell’Unione e migliora l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.

3.   Nel quadro di un determinato studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) può, ove necessario, avviare studi pilota che saranno realizzati dagli Stati membri. Obiettivo di tali studi pilota è testare l’attuazione delle nuove disposizioni negli Stati membri con metodi di produzione statistica differenti, procedendo a tale attuazione su scala più ridotta.

4.   La Commissione (Eurostat), in cooperazione con esperti degli Stati membri e i principali utenti dei set di dati, valuta i risultati degli studi di fattibilità e, ove applicabile, degli studi pilota, corredati, se del caso, di proposte volte a introdurre nuove disposizioni in merito ai dati regolari o le migliorie di cui al paragrafo 1. A seguito di tale valutazione la Commissione elabora una relazione sui risultati degli studi pilota e di fattibilità. Tali relazioni sono rese pubbliche.

5.   In fase di elaborazione di un atto delegato di cui all’articolo 5, paragrafo 8 o 9, la Commissione tiene debitamente conto dei risultati degli studi pilota e di fattibilità, in particolare della fattibilità di attuare nuove disposizioni in merito ai dati in tutti gli Stati membri.

Articolo 12

Diffusione dei dati

1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1367/2006 e conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde online e gratuitamente i dati ad essa trasmessi a norma degli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

2.   La Commissione (Eurostat), nel pieno rispetto della riservatezza commerciale e statistica, diffonde statistiche aggregate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sui medicinali veterinari, ottenute a partire dai dati di cui all’articolo 55, paragrafo 2, e all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.

Articolo 13

Contributo dell’Unione

1.   Ai fini dell’esecuzione del presente regolamento, l’Unione concede sovvenzioni a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) agli ISN e alle altre autorità nazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:

a)

coprire i costi di realizzazione di rilevazioni di dati ad hoc;

b)

rafforzare la capacità di utilizzare fonti amministrative per compilare le statistiche richieste dal presente regolamento;

c)

realizzare indagini a campione al fine di raccogliere i dati sull’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per l’anno di riferimento 2026;

d)

sviluppare metodologie e approcci innovativi per adattare i sistemi di raccolta dei dati, incluse soluzioni digitali, per i requisiti del presente regolamento;

e)

realizzare gli studi pilota e di fattibilità di cui articolo 11;

f)

coprire i costi legati allo sviluppo e all’attuazione di metodi per ridurre i termini per la trasmissione dei dati.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione a norma del presente articolo non può superare il 95 % dei costi ammissibili.

3.   L’importo del contributo finanziario dell’Unione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell’ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. L’autorità di bilancio stabilisce lo stanziamento disponibile ogni anno.

Articolo 14

Regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

1.   Per gli anni 2025, 2026 e 2027 si applicano le seguenti norme transitorie per la tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all’allegato:

a)

in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 2, per l’anno di riferimento 2026 vi è una sola trasmissione di dati;

b)

in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), i dati coprono un elenco comune di colture per tutti gli Stati membri con informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari a sostegno delle politiche dell’Unione pertinenti; tale elenco comune delle colture copre, oltre ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione.

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.

2.   A partire dall’anno di riferimento 2028, in assenza di una legislazione dell’Unione applicabile 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento per il quale devono essere trasmessi i dati e che imponga agli utenti professionali di prodotti fitosanitari di tenere un registro elettronico relativo all’uso di tali prodotti, si applica quanto segue:

a)

in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, la frequenza di trasmissione è ogni due anni;

b)

in deroga all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), le norme transitorie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo restano applicabili.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

1.   La Commissione adotta opportuni provvedimenti volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno usufruito di fondi dell’Unione nell’ambito del programma.

3.   L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (30), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell’ambito del presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 16

Deroghe

1.   Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe allo Stato membro interessato per un periodo massimo di tre anni. Non è concessa alcuna deroga alle norme transitorie per la tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione, spiegando quali importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale sono necessari e illustrando i tempi stimati per attuare tali adeguamenti.

L’impatto delle deroghe concesse a norma del presente articolo sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. Nella concessione della deroga la Commissione tiene conto dell’onere per i rispondenti e per gli Stati membri.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all’articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 dicembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 5, paragrafi 8 e 9, e all’articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 8 e 9, e dell’articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Relazioni

Entro il 31 dicembre 2029 e successivamente ogni cinque anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 617/2008

Il regolamento (CE) n. 617/2008 è così modificato:

1)

all’articolo 8, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

2)

l’articolo 11 è soppresso;

3)

gli allegati III e IV sono soppressi.

Articolo 21

Abrogazione

1.   I regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 e la direttiva 96/16/CE sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025, fatti salvi gli obblighi previsti in tali atti giuridici riguardanti la trasmissione dei dati e dei metadati, incluse le relazioni sulla qualità, per i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2022.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27).

(8)  Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

(9)  Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).

(10)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(11)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).

(15)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(16)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(19)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(20)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(21)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(23)  Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

(24)  Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(27)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(30)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).


ALLEGATO

DOMINI, TEMATICHE E TEMATICHE DETTAGLIATE, FREQUENZE DI TRASMISSIONE, PERIODI DI RIFERIMENTO E DIMENSIONI PER TEMATICA DETTAGLIATA

a)   Statistiche sulla produzione animale

Tematica

Tematiche dettagliate

Frequenze di trasmissione

Periodi di riferimento

Dimensioni

Agricoltura biologica

Livello regionale

Bestiame e carni

Bestiame

I dati riguardano il numero di animali detenuti dalle aziende agricole sul territorio di uno Stato membro alla data di riferimento o in media nel periodo di riferimento.

Due volte all’anno

Data nel periodo maggio/giugno

 

 

Data nel periodo novembre/dicembre

Applicabile

Applicabile

Annualmente

Data nel periodo novembre/dicembre

Applicabile

Applicabile

Anno

Applicabile

Applicabile

Tre volte per decennio

Anno

 

 

Produzione di carne

I dati riguardano il peso delle carcasse e il numero di animali macellati sul territorio di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, in mattatoi o meno, e idonei al consumo umano.

Mensilmente

Mese

 

 

Annualmente

Anno

Applicabile

 

Consegne di animali

I dati riguardano le previsioni di produzione interna lorda, ovvero il numero di animali che si prevede saranno consegnati dalle aziende agricole di uno Stato membro, sia all’estero che ai macelli dello Stato membro.

Due volte all’anno

Quattro trimestri

 

 

Due volte all’anno

Tre semestri

 

 

Annualmente

Due semestri

 

 

Uova e pulcini

Uova da consumo

I dati riguardano il numero di uova da consumo raccolte nelle aziende agricole di uno Stato membro durante il periodo di riferimento. Tali uova possono essere consegnate ai centri di imballaggio, vendute direttamente ai consumatori o all’industria agroalimentare, consumate nell’azienda agricola o perse una volta lasciata l’azienda.

Annualmente

Anno

Applicabile

 

Tre volte per decennio

Anno

Applicabile

 

Uova da cova e pulcini di volatili da cortile

I dati riguardano il numero di uova messe in incubazione e il numero di pulcini prodotti negli incubatoi di uno Stato membro con una capacità superiore a 1 000  uova e durante il periodo di riferimento, nonché il numero di pulcini importati o esportati da tale Stato membro.

Mensilmente

Mese

 

 

Struttura dei centri di incubazione

I dati riguardano la struttura degli incubatoi, definita dal numero di incubatoi siti in uno Stato membro e dalla loro capacità suddivisa in classi di capacità durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

Latte e prodotti lattiero-caseari

Latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole

I dati si riferiscono alla quantità di latte di vacche, pecore, capre e bufale prodotto nelle aziende agricole di uno Stato membro e alle quantità di prodotti lattiero-caseari direttamente utilizzati da tali aziende (non consegnati a un’impresa lattiero-casearia nello Stato membro) durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

Applicabile

Applicabile

Disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario

I dati si riferiscono alla quantità di latte raccolto dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento e proveniente da aziende agricole, situate o meno in tale Stato membro. Si riferiscono inoltre alla quantità di latte e di materiali lattiero-caseari a disposizione del settore lattiero-caseario, come le quantità di latte raccolto, di latte e di materiali lattiero-caseari importati e di altri prodotti lattiero-caseari raccolti nelle aziende agricole dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

Applicabile

 

Impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti

I dati si riferiscono alle quantità di latte intero e scremato utilizzato dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento per la trasformazione dei vari prodotti lattiero-caseari o, nel caso dei materiali lattiero-caseari, ai quantitativi di equivalente latte intero e scremato. Tali quantità possono essere misurate direttamente o stimate in base al tenore proteico e di materie grasse del latte dei prodotti lattiero-caseari (output) o al tenore proteico e di materie grasse del latte dei materiali lattiero-caseari (input).

Annualmente

Anno

Applicabile

 

Impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario

I dati si riferiscono alle quantità di prodotti lattiero-caseari (o di equivalente in burro, nel caso di burro totale e altri prodotti a base di materia grassa gialla) trasformati a partire da latte vaccino, prodotti dalle aziende lattiero-casearie di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, esclusi i materiali lattiero-caseari.

Mensilmente

Mese

 

 

Struttura delle aziende lattiero-casearie

I dati riguardano il numero di aziende lattiero-casearie di uno Stato membro in attività al 31 dicembre dell’anno di riferimento, classificate in base ai volumi dei prodotti raccolti, trasformati o prodotti.

Tre volte per decennio

Anno

 

 

b)   Statistiche sulla produzione vegetale

Tematica

Tematiche dettagliate

Frequenze di trasmissione

Periodi di riferimento

Dimensioni

Agricoltura biologica

Livello regionale

Superficie di produzione e produzione vegetale

Seminativi e prati permanenti

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese dei seminativi e dei prati permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.

Subannualmente

Anno

 

 

Annualmente

Anno

Applicabile

Applicabile

Orticoltura escluse le colture permanenti

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture orticole destinate a essere raccolte nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.

Subannualmente

Anno

 

 

Annualmente

Anno

Applicabile

 

Colture permanenti

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture agricole permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri.

Subannualmente

Anno

 

 

Annualmente

Anno

Applicabile

Applicabile

Bilanci delle colture

Bilanci dei cereali

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali cereali e prodotti primari ottenuti negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

Bilanci dei semi oleosi

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali semi oleosi negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

Pascoli

Gestione dei pascoli

I dati riguardano le aree di pascoli permanenti e temporanei classificati per età, copertura e gestione negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

Tre volte per decennio

Anno

 

 

c)   Statistiche sui prezzi agricoli

Tematica

Tematiche dettagliate

Frequenze di trasmissione

Periodi di riferimento

Dimensioni

Agricoltura biologica

Livello regionale

Indici dei prezzi agricoli

Stime preliminari e indici definitivi e provvisori

I dati forniscono indici dei prezzi agricoli che riflettono le variazioni dei prezzi assoluti dei prodotti agricoli e dei fattori di produzione nello Stato membro durante il periodo di riferimento, rispetto al periodo base.

Trimestralmente

Trimestre

 

 

Annualmente

Anno

 

 

Ponderazioni e indici ribasati

I dati necessari per ribassare le stime preliminari e gli indici definitivi e provvisori.

Ogni cinque anni

Trimestre

 

 

Anno

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi assoluti degli input

Fertilizzanti

L’insieme di dati comprende i prezzi medi di acquisto dei fertilizzanti e i relativi valori di ponderazione per paese.

Annualmente

Anno

 

 

Ogni cinque anni  (1)

Anno

 

 

Mangimi

L’insieme di dati comprende i prezzi di acquisto dei mangimi e i relativi valori di ponderazione per paese.

Annualmente

Anno

 

 

Ogni cinque anni  (1)

Anno

 

 

Energia

L’insieme di dati comprende i prezzi di acquisto dei prodotti energetici utilizzati in agricoltura e i relativi valori di ponderazione per paese.

Annualmente

Anno

 

 

Ogni cinque anni  (1)

Anno

 

 

Prezzi e affitti dei terreni agricoli

Prezzi dei terreni agricoli

L’insieme di dati comprende il prezzo medio di vendita dei terreni agricoli risultante dalle transazioni effettuate nello Stato membro durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

Affitti dei terreni agricoli

L’insieme di dati comprende il prezzo medio di affitto dei terreni agricoli nello Stato membro durante l’anno di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

d)   Statistiche sui nutrienti

Tematica

Tematiche dettagliate

Frequenze di trasmissione

Periodi di riferimento

Dimensioni

Agricoltura biologica

Livello regionale

Nutrienti nei fertilizzanti per l’agricoltura

Fertilizzanti inorganici per l’agricoltura

I dati riguardano il tenore di nutrienti nei fertilizzanti inorganici utilizzati in agricoltura in uno Stato membro durante il periodo di riferimento.

Annualmente

Anno

 

 

Fertilizzanti organici per l’agricoltura

I dati riguardano i fertilizzanti organici (escluso il letame animale) utilizzati in agricoltura durante il periodo di riferimento in uno Stato membro e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.

Ogni tre anni

Anno

 

 

Bilanci dei nutrienti

Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti per le colture e le piante foraggere

I dati riguardano i coefficienti relativi al contenuto di nutrienti che rappresentano la quantità media di nutrienti presenti in una tonnellata di prodotto raccolto.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Volumi dei residui vegetali e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti

I dati riguardano le quantità medie annue di residui vegetali e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Coefficienti di fissazione dell’azoto attraverso processi biologici

I dati riguardano i coefficienti biologici di fissazione dell’azoto per le colture leguminose e miscele di leguminose ed erbacee.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Coefficienti di deposizione dell’azoto atmosferico

I dati riguardano i coefficienti di deposizione dell’azoto atmosferico per ettaro di superficie agricola utilizzata.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nei semi

I dati riguardano i coefficienti relativi al contenuto di nutrienti nelle sementi per ettaro di superficie piantata.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Coefficienti relativi ai nutrienti negli effluenti zootecnici

I dati riguardano i coefficienti dei nutrienti escreti dagli animali utilizzati per le attività agricole.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

Volumi degli effluenti zootecnici ritirati e coefficienti relativi al contenuto di nutrienti

I dati riguardano le quantità medie annue di effluenti ritirati e i rispettivi coefficienti relativi al contenuto di nutrienti.

Ogni cinque anni

Anno

 

 

e)   Statistiche sui prodotti fitosanitari

Tematica

Tematiche dettagliate

Frequenze di trasmissione

Periodi di riferimento

Dimensioni

Agricoltura biologica

Livello regionale

Prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

I dati riguardano tutte le sostanze attive presenti in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato di uno Stato membro durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato in virtù di una licenza di commercio parallelo e/o di autorizzazioni di emergenza.

Annualmente

Anno

 

 

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

I dati riguardano le superfici coltivate nelle aziende agricole di uno Stato membro trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate nell’ambito di un’autorizzazione di emergenza.

Annualmente

Anno

Applicabile

 


(1)  Si riferisce alla frequenza di trasmissione dei relativi valori di ponderazione per paese.


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