EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2268

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2268 della Commissione del 18 novembre 2022 che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2022/8080

OJ L 300, 21.11.2022, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2268/oj

21.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 300/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2268 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2022

che chiude un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2474/93 (2) («l’inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 30,6 % sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). Da allora si sono succedute varie inchieste, che hanno esteso o modificato le misure iniziali.

(2)

Con il regolamento (UE) n. 502/2013 (3) il Consiglio ha modificato tali misure in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4). In tale inchiesta ai produttori esportatori della Cina non è stato applicato il campionamento ed è stato mantenuto il dazio antidumping su scala nazionale del 48,5 %, basato sul margine di dumping stabilito dal regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio (5).

(3)

Le misure attualmente in vigore sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione (6), a norma del quale le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato dal richiedente sono soggette a un dazio antidumping definitivo del 48,5 %.

2.   INCHIESTA ATTUALE

2.1.   Domanda di riesame

(4)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 10 settembre 2019, e aggiornata il 26 novembre 2021, da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di biciclette della Cina.

(5)

Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori di biciclette soggetti alle misure in vigore. Il richiedente ha inoltre sostenuto di aver solo esportato biciclette nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

2.2.   Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore

(6)

La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di riesami relativi ai «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver dato ai produttori dell’Unione l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha aperto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione (7), il riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 nei confronti del richiedente.

2.3.   Prodotto in esame

(7)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, attualmente classificati ai codici NC 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712007091, 8712007092 e 8712007099) e originari della Cina.

2.4.   Parti interessate

(8)

La Commissione ha informato ufficialmente in merito all’apertura di tale riesame il richiedente, l’industria dell’Unione, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

(9)

Il giorno dell’apertura dell’inchiesta la Commissione ha chiesto al richiedente di compilare il questionario.

2.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame

(10)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»).

2.6.   Divulgazione di informazioni

(11)

Il 29 luglio 2022 la Commissione ha comunicato alle parti interessate la sua intenzione di chiudere l’inchiesta di riesame senza accertare il margine di dumping individuale nei confronti del richiedente. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.

(12)

Nelle sue osservazioni presentate il 12 agosto 2022 il richiedente ha contestato l’analisi della Commissione basata sulla rappresentatività delle vendite del richiedente, con la quale gli è stato negato lo status di nuovo esportatore, e ha sostenuto l’assenza di una base giuridica per tale decisione e la non conformità alle relazioni del panel e dell’organo d’appello nella causa «Messico — Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (8).

(13)

La Commissione sottolinea che il panel e l’organo d’appello hanno esaminato le condizioni al fine di accettare o respingere una richiesta di riesame accelerato relativo a un nuovo esportatore, come previsto dal diritto messicano. Nel caso di specie, la Commissione ha accettato la richiesta del richiedente e ha debitamente avviato il riesame relativo a un nuovo esportatore, ma per effettuare un calcolo attendibile del margine di dumping la Commissione necessita di un prezzo all’esportazione stabile che si ritenga riflettere la normale pratica tariffaria del produttore esportatore interessato. Come spiegato ai considerando 25-28, l’operazione effettuata dal richiedente non può essere utilizzata come base per il calcolo del margine di dumping, in quanto non rispecchia in maniera sufficientemente accurata una pratica tariffaria all’esportazione normale e sostenibile, tale da costituire la base per la determinazione di un margine di dumping individuale che potrebbe applicarsi a operazioni future. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(14)

Il richiedente ha fatto riferimento a diverse inchieste di riesami relativi a nuovi esportatori, nelle quali gli esportatori hanno effettuato un’unica operazione di vendita e hanno comunque ottenuto un margine di dumping favorevole. Il richiedente ha chiesto alla Commissione di essere coerente per quanto riguarda la richiesta nel caso in esame.

(15)

I riesami ai quali il richiedente ha fatto riferimento riguardavano inchieste in cui l’aliquota media del campione era effettivamente disponibile. Non è stato pertanto necessario determinare i margini di dumping individuali. Contrariamente a quanto sostenuto dal richiedente, il metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la situazione del nuovo esportatore è coerente. Nell’ambito del riesame relativo all’acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese (9), la Commissione non è stata in grado di utilizzare il prezzo all’esportazione e ciò ha determinato la chiusura del riesame senza poter concedere un’aliquota individuale al richiedente.

(16)

Secondo il richiedente, la Commissione avrebbe valutato erroneamente gli elementi di prova fattuali nel contesto della determinazione della rappresentatività delle vendite, del confronto tra il prezzo all’esportazione e i dati statistici e del prezzo di rivendita del suo cliente.

(17)

Per quanto riguarda il confronto del prezzo all’esportazione, il richiedente ha sostenuto che i suoi prodotti erano posizionati come prodotti di alta gamma e che avevano vinto premi per il loro design nell’ambito di concorsi internazionali; pertanto il confronto con statistiche riguardanti un insieme di prodotti non omogeneo, con un prezzo più elevato, non è pertinente. Il richiedente ha inoltre contestato la pertinenza delle informazioni fornite dall’importatore austriaco, che ha definito l’operazione una prova, e ha sostenuto che, dal punto di vista del richiedente, si trattava di un’operazione ordinaria e non di una prova.

(18)

La Commissione osserva che nessuna delle argomentazioni del richiedente conteneva elementi tali da mettere in discussione le informazioni di cui aveva tenuto conto nella sua valutazione dei fatti. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(19)

In alternativa, il richiedente ha proposto il monitoraggio delle misure o la determinazione di un prezzo minimo all’importazione.

(20)

La Commissione non può accogliere nessuna delle due richieste presentate dal richiedente. Né il monitoraggio né il prezzo minimo all’importazione sono adeguati alla situazione di un nuovo produttore esportatore. Nell’esempio riguardante il caso degli spilli e dei punti (10) presentato dal richiedente il monitoraggio è stato utilizzato per controllare la situazione delle importazioni in un caso di mancata istituzione di misure antidumping. Il meccanismo del prezzo minimo all’importazione è uno strumento volto a determinare l’aliquota del dazio sul totale delle esportazioni del paese interessato nei procedimenti in cui la Commissione ritiene che questo tipo di misura sia appropriata alla luce delle circostanze specifiche del caso. Nel caso in esame le misure assumono la forma di dazi ad valorem e lo scopo di un riesame relativo ai nuovi esportatori non è quello di riesaminare la forma delle misure.

3.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

3.1.   Criteri relativi al «nuovo produttore esportatore»

(21)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, un nuovo produttore esportatore deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

non aver effettuato esportazioni del prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta in base al quale le misure antidumping sono state istituite;

b)

non essere collegato agli esportatori o ai produttori della Cina nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore; e

c)

avere effettivamente eseguito esportazioni nell’Unione del prodotto in esame dopo il periodo dell’inchiesta iniziale oppure aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione.

(22)

Dall’inchiesta è emerso che il richiedente non ha esportato il prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta iniziale.

(23)

Il richiedente ha dimostrato di non essere collegato ai produttori esportatori cinesi nei confronti dei quali sono state istituite le misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame.

(24)

Quanto al criterio secondo cui il richiedente aveva iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione ha valutato quanto segue. Il richiedente ha effettuato solo un’unica operazione di esportazione di volume limitato durante il periodo dell’inchiesta di riesame («PIR»); pertanto la Commissione ha esaminato se tale operazione di esportazione potesse essere considerata sufficiente a rispecchiare in maniera accurata il comportamento attuale e futuro delle esportazioni del richiedente. In particolare la Commissione ha ulteriormente analizzato la quota della quantità esportata rispetto al totale della produzione e i prezzi di vendita nell’UE rispetto ai prezzi medi di altri produttori esportatori cinesi che hanno esportato volumi significativi nell’UE durante il PIR.

(25)

Il richiedente ha effettuato una sola vendita di 30 biciclette per bambini, pari all’1 % della sua produzione totale, presso un importatore austriaco. Il prezzo dell’operazione del richiedente a livello cif era del 73 % (11) superiore rispetto al prezzo medio di altri produttori esportatori cinesi sul mercato austriaco. Ciò indicava che l’operazione non era stata effettuata a condizioni commerciali normali.

(26)

La Commissione ha contattato l’importatore per ottenere ulteriori informazioni sulla natura dell’operazione e sul valore di rivendita.

(27)

L’importatore austriaco ha inoltre confermato che si trattava soltanto di una transazione di prova (e non di un’operazione commerciale ordinaria), che il prezzo di acquisto era troppo elevato e che, di conseguenza, rivendeva le biciclette ai clienti finali a un prezzo inferiore rispetto a quello di acquisto.

3.2.   Conclusioni

(28)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’operazione presentata dal richiedente non costituisse una base sufficientemente rappresentativa e non rispecchiasse in maniera sufficientemente accurata il comportamento attuale e futuro dei suoi prezzi all’esportazione per poter fungere da base per la determinazione di un margine di dumping individuale. In tale contesto è opportuno chiudere l’inchiesta di riesame.

4.   RISCOSSIONE DI DAZI ANTIDUMPING

(29)

Alla luce delle risultanze sopraindicate, la Commissione ha concluso che il riesame relativo alle importazioni di biciclette fabbricate dal richiedente e originarie della Cina dovrebbe essere chiuso. Il dazio applicabile a «tutte le altre società» a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 dovrebbe applicarsi ai prodotti fabbricati dal richiedente. Di conseguenza è opportuno porre termine alla registrazione delle importazioni del richiedente e riscuotere su tali importazioni, a partire dalla data di apertura del presente riesame, il dazio su scala nazionale applicabile a tutte le altre società (48,5 %) istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379. Ciò non pregiudica la possibilità per gli importatori di chiedere una restituzione a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

(30)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il riesame relativo ai «nuovi esportatori» aperto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è chiuso.

2.   L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 è abrogato.

3.   Il dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese (codice addizionale TARIC B999) a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 si applica alle importazioni dei prodotti fabbricati da Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.

2.   Il dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati a norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell’8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 502/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 153 del 5.6.2013, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(5)  Regolamento (CE) n. 1095/2005 del Consiglio, del 12 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 225 del 29.8.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/358 della Commissione, del 2 marzo 2022, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 68 del 3.3.2022, pag. 9).

(8)  Relazione dell’organo d’appello, Messico — Misure antidumping definitive su carne di manzo e riso, punto 323.

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione, del 12 aprile 2022, che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 66).

(10)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione, del 14 agosto 2020, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 40).

(11)  Confronto tra il prezzo al quale la società ha venduto nell’UE e il prezzo medio all’importazione dalla Cina nello specifico mercato dell’UE nello stesso periodo. Questo confronto è stato effettuato a livello cif, ossia il prezzo al quale le biciclette sono arrivate alla frontiera dell’UE. Considerando il dazio antidumping del 48,5 %, il prezzo era del 99 % più alto.


Top