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Document 32022R1924

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1924 della Commissione del 10 ottobre 2022 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

C/2022/7039

OJ L 264, 11.10.2022, p. 12–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1924/oj

11.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 264/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1924 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2022

che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Il 19 dicembre 2002, a seguito di una denuncia presentata dall’industria dell’Unione, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale») (2). Con il regolamento (CE) n. 435/2004 (3) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia («le misure iniziali»).

(2)

Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di due riesami in previsione della scadenza (4) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («i precedenti riesami in previsione della scadenza») e di un riesame intermedio parziale (5) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(3)

Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (le società appartengono al medesimo gruppo e sono di seguito denominate «Fang Da»). Per queste società era stata stabilita in origine un’aliquota del dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping (6).

(4)

In conformità della relazione dell’organo di appello dell’OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (7), Fang Da non è stata esaminata nei precedenti riesami in previsione della scadenza delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non era quindi soggetta alle misure entrate in vigore in seguito a tali riesami.

(5)

Il 12 agosto 2015, a seguito di una denuncia presentata dall’industria dell’Unione, la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio originario della RPC, limitatamente al gruppo Fang Da (8) Con il regolamento (UE) 2016/1159 (9), la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da.

(6)

Di conseguenza l’aliquota del dazio applicabile per l’Indonesia è variata da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 1,17 EUR/kg («le misure in vigore»).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(7)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (10), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(8)

La domanda di riesame è stata presentata il 14 aprile 2021 da Productos Aditivos SA («il richiedente»), l’unico fabbricante di ciclamato di sodio dell’Unione, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale di ciclamato di sodio dell’Unione. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza del dumping da parte della RPC e di reiterazione del dumping da parte dell’Indonesia, nonché la persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione (11) causata dalle importazioni provenienti dalla RPC e il rischio della reiterazione del pregiudizio da parte dell’Indonesia.

(9)

Il richiedente chiede il riesame in previsione della scadenza delle misure istituite a norma di entrambi i regolamenti (UE) 2016/1159 e (UE) 2016/1160 (12).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 16 luglio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(11)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(12)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti nei paesi interessati e le autorità dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(13)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le parti non hanno chiesto un’audizione.

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(14)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito all’apertura dal governo dell’Indonesia. Quest’ultimo ha affermato che l’eventuale pregiudizio causato dalle importazioni del prodotto oggetto del riesame fosse stato integralmente sanato, in quanto i dazi antidumping erano in vigore sin dal 2004. Si è affermato inoltre che, laddove continuasse a sussistere, il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione fosse causato da fattori diversi dalle importazioni del prodotto oggetto del riesame, come ad esempio pregiudizi autoinflitti, tra cui la cattiva gestione o le preferenze dei consumatori, che potrebbero spingere gli utilizzatori a preferire i prodotti importati a quelli fabbricati nel mercato interno; la Commissione avrebbe dovuto quindi indagare su tali fattori.

(15)

La Commissione rileva che il governo dell’Indonesia non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione, che quindi è stata respinta in quanto infondata. A parere della Commissione pertanto la domanda forniva elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza e della reiterazione sia del dumping, sia del pregiudizio, soddisfacendo così i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre le argomentazioni presentate dal governo dell’Indonesia, benché infondate, sono state esaminate in dettaglio nel corso dell’inchiesta e sono ulteriormente esaminate in appresso.

1.7.   Campionamento

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento degli importatori

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(18)

Dato che un solo importatore indipendente si è manifestato fornendo le informazioni richieste, non è stato necessario procedere al campionamento degli importatori indipendenti.

1.7.2.   Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC e dell’Indonesia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato le missioni della RPC e dell’Indonesia presso l’Unione europea, rispettivamente, a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(20)

Nessun produttore esportatore dei paesi interessati ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione.

1.8.   Risposte al questionario

(21)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(22)

La Commissione ha inviato link ai questionari all’unico produttore dell’Unione e all’importatore indipendente che hanno fornito le informazioni richieste nell’avviso di apertura. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (14) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(23)

Al questionario hanno risposto l’unico produttore dell’Unione, un importatore indipendente e due utilizzatori dell’Unione.

1.9.   Verifica

(24)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica in conformità dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

produttore dell’Unione:

Productos Aditivos SA, Montcada i Reixac, Spagna.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(25)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei precedenti riesami in previsione della scadenza, segnatamente il ciclamato di sodio, attualmente classificato con il codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010) («il prodotto oggetto del riesame»).

(26)

Il ciclamato di sodio è un prodotto di base utilizzato come additivo alimentare ed è ampiamente utilizzato come dolcificante nell’industria alimentare, in particolare dai produttori di dolcificanti (o edulcoranti) ipocalorici e dietetici da tavola. Questo prodotto è anche utilizzato in piccole quantità nell’industria farmaceutica.

(27)

Il ciclamato di sodio è una sostanza chimicamente pura. Tuttavia, come nel caso di qualsiasi prodotto chimico puro, esso può contenere una piccola percentuale di impurità in quantitativi espressi in mg/kg (milligrammi per chilogrammo) di prodotto. Il tenore di impurità, determinato dalla legislazione dell’Unione, definisce la qualità del ciclamato di sodio, che si presenta in due forme diverse: idrato (HC), con una percentuale del 15 % di umidità e anidro (AC), con un tenore di umidità pari o inferiore all’1 %. Queste due forme di ciclamato di sodio hanno le stesse caratteristiche e applicazioni principali; si differenziano soltanto per il grado di dolcezza; il tipo HC è meno dolce dato che contiene acqua. I prezzi variano per lo stesso motivo. Il tipo AC è più caro rispetto alla forma HC. Le due forme sono quindi considerate un unico prodotto ai fini del presente procedimento.

2.2.   Prodotto in esame

(28)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde a quello oggetto del riesame originario della RPC e dell’Indonesia.

2.3.   Prodotto simile

(29)

Analogamente a quanto stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(30)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   La RPC

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(31)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(32)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC si sono costantemente collocate ad alti livelli. Secondo Comext (15), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di ciclamato di sodio dalla RPC rappresentavano il [51 % - 66 %] del mercato dell’Unione, mentre nel precedente riesame in previsione esse coprivano 38 % - 45 % del mercato dell’Unione. Per quanto riguarda l’Indonesia la quota di mercato dell’Unione era tra lo 0 % e il 2 % nel periodo dell’inchiesta di riesame e tra lo 0 % e l’1 % durante il precedente riesame in previsione della scadenza. In termini assoluti, nell’attuale riesame in previsione della scadenza i volumi delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC (escluse le importazioni provenienti dall’esportatore Fang Da) e dall’Indonesia, si sono attestati su livelli simili a quelli del precedente riesame in previsione della scadenza.

(33)

Come indicato al considerando 23, nessuno degli esportatori/produttori della RPC ha collaborato all’inchiesta. Il 31 agosto 2021 la Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(34)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le risultanze relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping da parte della RPC erano basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni ottenute dalle parti che hanno cooperato nel corso dell’inchiesta (ossia il richiedente) e sulle informazioni ricavate da altre fonti di pubblico accesso, in particolare il Global Trade Atlas («GTA») (16).

3.1.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC

(35)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(36)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(37)

Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 10 giugno 2022, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(38)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, la Thailandia avrebbe potuto costituire un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(39)

L’8 marzo 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota (in appresso «la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di ciclamato di sodio. Inoltre, basandosi sui criteri relativi alla scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha indicato l’Argentina, la Malaysia e la Thailandia come potenziali paesi rappresentativi appropriati. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota.

(40)

Il 5 maggio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota (in appresso «la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella seconda nota la Commissione ha individuato la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati della società Ajinomoto (Malaysia) Berhad («Ajinomoto Malaysia»), un fabbricante di prodotti alimentari, condimenti ed edulcoranti sintetici in Malaysia. Non sono pervenute osservazioni.

3.1.3.   Valore normale

(41)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(42)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» cui si è fatto riferimento.

(43)

Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori cinesi, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

(44)

Nell’ambito della recente inchiesta relativa all’acesulfame potassio (17) originario della RPC la Commissione ha individuato distorsioni significative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nei settori chimico e petrolchimico della RPC. Nell’ambito di quell’inchiesta la Commissione ha concluso anche che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(45)

In tale inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (18).

(46)

In particolare, nell’inchiesta sull’acesulfame potassio la Commissione ha concluso che persisteva un livello elevato di proprietà del governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (19).

(47)

La Commissione ha inoltre stabilito che il governo della RPC era in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (20).

(48)

La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Il sistema di pianificazione della RPC inoltre fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (21).

(49)

La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (22).

(50)

Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (23), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (24).

(51)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore chimico nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame.

(52)

La Commissione ha effettuato l’analisi sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (25) («relazione»), fondata su fonti accessibili al pubblico.

(53)

La domanda in questo caso faceva riferimento alla relazione, in particolare al capitolo 16 che descrive il settore chimico cinese.

(54)

La Commissione ha ulteriormente integrato le informazioni contenute nella domanda con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(55)

Nel settore chimico persiste un elevato livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC (26) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Non essendovi stata collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare ulteriormente il rapporto esatto tra produttori di ciclamato di sodio privati e statali.

(56)

La Commissione ha però stabilito che alcuni produttori cinesi di ciclamato di sodio sono di proprietà dello Stato, come Tianjin North Food Co. Ltd., controllata al 100 % da Tianjin Bohai Light Industry Investment Group Co., che è di proprietà dello Stato (27).

(57)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha stabilito l’esistenza di legami personali tra il Partito comunista cinese («PCC») e alcune società che fabbricano il prodotto oggetto del riesame. Per fare un esempio, nella citata Tianjin North Food Co. Ltd., il presidente del consiglio di amministrazione è anche segretario dell’organizzazione del partito nella società (28).

(58)

Sia le imprese pubbliche che private attive nel settore chimico sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica. Come in qualsiasi altro settore nella RPC, questi produttori sono costretti a ospitare attività di edificazione del partito e a mantenere una stretta affiliazione al PCC e alla sua ideologia. Gli esempi seguenti illustrano la tendenza ad accrescere il livello di intervento da parte del governo della RPC anche nel settore del ciclamato di sodio.

(59)

In primo luogo, l’inchiesta ha rivelato attività di edificazione del partito nel Tianjin Bohai Light Industry Group. Nel sito web della società, riferendosi alla riunione del comitato disciplinare del gruppo dell’aprile 2021, si legge che «il comitato disciplinare della società del gruppo ha organizzato una riunione del gruppo di coordinamento per promuovere una gestione onesta e ispirata al partito e avviare un’attività anticorruzione al fine di incentivare il feedback da parte degli organismi centrali responsabili delle ispezioni e dell’applicazione di misure correttive, attuare rigorosamente i compiti principali del comitato disciplinare comunale e del gruppo di supervisione e controllo disciplinare del comitato di partito della SASAC comunale nel 2021, nonché ascoltare i compagni competenti del dipartimento di sviluppo strategico, del dipartimento di gestione finanziaria, del dipartimento di gestione operativa e del dipartimento di gestione della conformità della società per quanto riguarda l’attuazione della riforma della proprietà mista nelle imprese di proprietà dello Stato» (29).

(60)

La fedeltà alla dirigenza del PCC è confermata anche dalla citazione seguente relativa alla ricorrenza del centesimo anniversario del partito celebrata nel luglio 2021 all’interno del gruppo. «Tutti hanno sostenuto la necessità di adeguarsi incondizionatamente alle parole del partito, manifestare gratitudine al partito e seguire il partito. “Ho ascoltato l’importantissimo discorso che il segretario generale ha pronunciato in occasione della celebrazione e che ha suscitato il mio entusiasmo. Mi adopererò sempre per diffondere la grande eredità spirituale dei fondatori del partito, attuarne le intenzioni originarie e realizzarne coraggiosamente la missione, per recare il mio contributo allo sviluppo qualitativo del gruppo” ha dichiarato Gao Lei, eminente membro del partito comunista del Boqing Group e vicedirettore del dipartimento di gestione della conformità del gruppo» (30).

(61)

Le interferenze del PCC non si limitano alle società di proprietà statale. Dall’inchiesta è emerso che il ruolo di supervisione e di guida politica del partito si estende anche alle imprese private. Ne offre l’esempio un articolo pubblicato dall’amministrazione del distretto di Jianan, (31) riguardante la zona di sviluppo economico e tecnologico nazionale di Xuchang (32): «Il segretario del comitato comunale del partito ha visitato la zona di sviluppo economico e tecnologico nazionale di Xuchang per verificare i progressi dei progetti più importanti […] Si è dettagliatamente informato sugli ordini, gli acquisti dei pezzi, eccetera […] Sul sito del progetto di Ruida Food Additives Co. Ltd, con una produzione annua di 15 000 tonnellate di ciclamato di sodio, gli investitori del Tianjin Pharmaceutical Group (impresa di proprietà dello Stato) hanno ripetutamente elogiato Xuchang per l’ottimo ambiente imprenditoriale. [Il segretario del comitato comunale del partito] ha espresso la speranza che Tianjin Pharmaceutical Group consolidi la propria fiducia di investitore e consideri Xuchang una base di sostegno. […] In quanto zona di aggregazione manifatturiera avanzata e polo regionale di crescita economica, la zona di sviluppo economico e tecnologico nazionale di Xuchang deve attuare meticolosamente il pensiero economico di Xi Jinping per dare inizio a una nuova era di economia socialista dalle caratteristiche cinesi, e dare piena concretezza al nuovo concetto di sviluppo, mantenere costantemente la lucidità e rafforzare il senso di responsabilità nelle crisi. Sulla base del nuovo modello di sviluppo della “doppia circolazione”, potenziare la pianificazione delle industrie principali e concentrarsi sul rafforzamento del potenziale di sviluppo». Il riferimento diretto a Ruida Food Additives, produttore di ciclamato di sodio a Xuchang di proprietà privata di Ruida Bio-Technology (33) (34), nel contesto delle politiche industriali del PCC che la zona industriale dovrebbe seguire, è una palese dimostrazione dell’influenza che il partito esercita sulla condotta imprenditoriale dei singoli operatori economici, indipendentemente dal tipo di proprietà.

(62)

È stato inoltre appurato che nel settore del ciclamato di sodio sono in atto politiche discriminatorie a favore dei produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Gli additivi alimentari, come il prodotto oggetto del riesame, sono considerati essenziali per la politica di sicurezza alimentare e di conseguenza occupano un posto di rilievo nel tredicesimo piano quinquennale per l’innovazione tecnologica nel settore alimentare (35). Gli edulcoranti sintetici chimici sono inoltre elencati nella versione 2019 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria (36) e sono pertanto soggetti alle rispettive politiche pubbliche vigenti.

(63)

Lo Stato interferisce anche nei mercati dei fattori produttivi utilizzati per la produzione di ciclamato di sodio, in particolare in quello dell’energia elettrica. L’energia elettrica è uno dei principali fattori produttivi nella produzione del ciclamato di sodio, ma come si rileva nella relazione, nella RPC i prezzi dell’elettricità non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia) (37).

(64)

Sebbene il mercato dell’energia in Cina abbia subito una serie di cambiamenti e riforme, alcuni prezzi pertinenti per il sistema energetico non sono ancora basati sul mercato. Il governo riconosce che i prezzi sono ancora ampiamente controllati dallo Stato: «L’attuale gestione dei prezzi dell’energia elettrica si basa ancora sui prezzi del governo. Gli adeguamenti dei prezzi spesso sono in ritardo rispetto alle variazioni dei costi ed è difficile riflettere tempestivamente e ragionevolmente i costi di utilizzo dell’energia elettrica […] Non è ancora stato istituito un meccanismo concorrenziale efficace per la vendita di energia elettrica, le transazioni di mercato tra imprese produttrici di energia elettrica e utenti sono limitate ed è difficile prevedere un ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse» (38).

(65)

Questa debolezza del mercato indotta dallo Stato è all’origine di ulteriori tentativi di gestione del mercato, che trovano riscontro in una serie di documenti amministrativi successivi. Ad esempio a novembre 2020 la NDRC ha pubblicato il documento Notice on promoting the signing of mid to long-term 2021 electricity contracts (39).

(66)

Il documento prescrive «ai dipartimenti competenti degli enti locali […] di adoperarsi per garantire che il volume di energia elettrica oggetto di contratto non sia inferiore all’80 % del volume medio degli ultimi tre anni» e, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, di «istituire un meccanismo di correzione delle deviazioni […] nella regolamentazione del mercato locale per far fronte agli scostamenti tra il volume di energia contrattuale e l’effettiva attuazione» e di «migliorare il meccanismo di fissazione del prezzo delle transazioni a medio e lungo termine. In tutte le località si applicano rigorosamente i prezzi di trasmissione e distribuzione dell’energia approvati dal governo».

(67)

La comunicazione contiene altresì disposizioni specifiche in materia di attuazione, ossia l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dell’avanzamento nella sottoscrizione dei contratti oppure il rafforzamento del monitoraggio, della divulgazione e dell’esecuzione dei contratti (40).

(68)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 49, non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(69)

Il settore chimico subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 50. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

(70)

Nella presente inchiesta non sono stati inoltre presentati elementi di prova attestanti che il settore chimico non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al precedente considerando 50. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(71)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(72)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione.

(73)

In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(74)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori non hanno addotto elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(75)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.

(76)

Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(77)

La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

3.1.3.2.   Paese rappresentativo

3.1.3.2.1.   Osservazioni generali

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC, secondo la banca dati della Banca mondiale (41);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (42);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

in caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(79)

Come spiegato ai considerando 39 e 40, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi dell’8 marzo 2022 e la seconda nota sui fattori produttivi del 5 maggio 2022. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.1.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(80)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il ciclamato di sodio non sembrava essere fabbricato in nessuno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 78. Era fabbricato soltanto nella RPC, in Indonesia e nell’UE.

(81)

La Commissione ha quindi preso in considerazione l’eventuale produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe preso in considerazione la produzione di edulcoranti, aromi e additivi alimentari, che erano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del ciclamato di sodio, per stabilire un paese rappresentativo appropriato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(82)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato l’Argentina, la Malaysia e la Thailandia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto», in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

3.1.3.2.3.   La disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(83)

Nella prima nota la Commissione ha individuato una società in Argentina, una società in Malaysia e quattro società in Thailandia per le quali nella banca dati Dun & Bradstreet (43) o nel sito web della società erano prontamente disponibili informazioni finanziarie relative a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame.

(84)

Per quanto riguarda l’Argentina, nella banca dati Dun & Bradstreet la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili relativi al 2020 per un produttore di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, Laboratorios Argentinos Farmesa, che fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del ciclamato di sodio, senza tuttavia trovare rendiconti finanziari pubblicati.

(85)

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha riscontrato rendiconti finanziari pubblicati prontamente disponibili per un produttore di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, Ajinomoto Malaysia, per gli esercizi finanziari chiusi al 31 marzo 2018, 2019, 2020 e 2021 (44), nonché dati finanziari prontamente disponibili per tale società nella banca dati Dun & Bradstreet.

(86)

Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili per tre produttori di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame nella banca dati Dun & Bradstreet: per uno di essi per l’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2020 e per gli altri due per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2021. La Commissione ha inoltre riscontrato dati prontamente disponibili per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2021 per Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. Le informazioni finanziarie di Ajinomoto Company (Thailand) Ltd erano però incorporate nella relazione annuale di Ajinomoto Group senza un rendiconto separato per Ajinomoto Company (Thailand). I dati delle altre tre società thailandesi non sono stati utilizzati in quanto non includevano gran parte del periodo dell’inchiesta di riesame e/o le società non mettevano a disposizione sul loro sito web i propri conti completi sottoposti a revisione.

(87)

Alla luce delle considerazioni appena esposte, la Commissione ritiene che le informazioni finanziarie disponibili per la società malese Ajinomoto Malaysia costituiscano la fonte più appropriata per stabilire le SGAV e i profitti per la costruzione del valore normale. Per Ajinomoto Malaysia sono prontamente disponibili rendiconti finanziari sottoposti a revisione che si sovrappongono per nove mesi al periodo dell’inchiesta e consentono di calcolare in maniera attendibile le SGAV e il margine di profitto per la costruzione del valore normale. Ajinomoto Malaysia inoltre è una grande società con una produzione significativa nella stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. D’altra parte, come si è detto in precedenza, le informazioni finanziarie per Ajinomoto Company (Thailand) erano consolidate a livello di gruppo senza un rendiconto separato dei dati finanziari per Ajinomoto Thailand.

(88)

La Commissione ha concluso pertanto che i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia – comprendenti aromi e additivi alimentari — erano appropriati ai fini del presente riesame.

(89)

La Commissione ha pure analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi in Argentina, Malaysia e Thailandia. Si è rilevato che, per alcuni fattori produttivi del ciclamato di sodio, percentuali significative delle importazioni di materie prime in Argentina, Malaysia e Thailandia provenivano dalla Cina. In tutti e tre i paesi le quantità cinesi per i carboni attivati erano significative. Per quanto riguarda l’acido sulfamico le quantità erano significative per l’Argentina e la Thailandia. Per quanto riguarda la cicloesilammina le quantità erano significative per la Malaysia e la Thailandia. Inoltre le quantità di acido cloridrico erano significative per la Thailandia. La stessa osservazione vale per altri possibili paesi rappresentativi come Brasile, Filippine, Perù, Russia, Kazakhstan, Turchia e Sud Africa, per i quali la Commissione non è stata in grado di individuare produttori di prodotti analoghi con informazioni finanziarie prontamente disponibili. Il Messico e la Colombia hanno segnalato un volume apprezzabile di importazioni di questi fattori produttivi da altri paesi. La Commissione non è stata però in grado di individuare in questi paesi produttori di prodotti analoghi con informazioni finanziarie prontamente disponibili.

(90)

Pertanto, benché l’elevato volume delle importazioni dalla RPC per i fattori produttivi menzionati possa esercitare un effetto distorsivo sul prezzo delle importazioni da altri paesi, considerando che l’attuale inchiesta costituisce un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che non esige un calcolo preciso del margine di dumping ma piuttosto di stabilire il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping, la Commissione ritiene di poter utilizzare in questo caso il prezzo d’importazione da altri paesi seguendo la metodologia di cui al considerando 100, nonostante l’elevato volume delle importazioni dalla RPC.

(91)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e Ajinomoto (Malaysia) Berhad, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(92)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di Ajinomoto (Malaysia) Berhad come produttore nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

3.1.3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(93)

Avendo stabilito che la Malaysia era il paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.1.3.2.5.   Conclusione

(94)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.1.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(95)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(96)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe utilizzato i dati dell’Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (45) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le informazioni sui prezzi dell’energia elettrica pubblicati dall’azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) nel suo sito web (46) in relazione ai costi dell’energia elettrica. Per le statistiche dei prezzi del gas avrebbe utilizzato i dati pubblicati dalla commissione malese per l’energia (Suruhanjaya Tenaga) sul proprio sito web (47) in periodici comunicati stampa.

3.1.3.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.1.3.3.1.1.   Fattori produttivi

(97)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente fornite dal richiedente e raccolte durante la visita di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi del ciclamato di sodio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valore esente da distorsioni

Unità di misura

Materie prime

Acido cloridrico

28061000

28061010

28061020

3,29 CNY

kg

Acido sulfamico

28111920

7,09 CNY

kg

Cicloesilammina

29213000

26,97 CNY

kg

Idrossido di sodio

28151200

1,15 CNY

kg

Carboni attivati (carbonio)

38021000

18,89 CNY

kg

Manodopera

Manodopera diretta e indiretta nel settore manifatturiero

[N/D]

53,6 CNY

All’ora

Energia

Energia elettrica

[N/D]

0,54 CNY

kwh di elettricità

Gas

[N/D]

0,13 CNY

kwh di gas

(98)

La Commissione ha incluso anche un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 106.

Materie prime

(99)

La struttura dei costi del ciclamato di sodio è determinata principalmente dai costi delle materie prime, ossia vari prodotti chimici e l’energia.

(100)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (48). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso ai considerando 44-77 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, le importazioni da altri paesi terzi rimanevano rappresentative.

(101)

Di norma, questi prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 114, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Manodopera

(102)

La Commissione ha utilizzato le statistiche pubblicate dall’Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (49) in Malaysia per determinare i salari vigenti in quel paese, valendosi delle informazioni sul costo medio del lavoro per dipendente nel settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta.

Energia elettrica

(103)

I prezzi per l’energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati sul sito web dell’azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (50). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. Per stabilire il costo dell’energia elettrica per kilowattora, la Commissione ha utilizzato la tariffa E1 applicabile alla tariffa industriale generale a media tensione, considerata appropriata per il settore del ciclamato di sodio.

Gas naturale

(104)

Il prezzo del gas naturale per le imprese (utilizzatori industriali) in Malaysia è pubblicato dalla commissione malese per l’energia (Suruhanjaya Tenaga) sul proprio sito web (51) in periodici comunicati stampa. La Commissione europea ha utilizzato i dati sui prezzi medi del gas per uso industriale convertiti in kWh, riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.1.3.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(105)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(106)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati inclusi nella domanda di riesame, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi di produzione totale. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(107)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati dell’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2020 di Ajinomoto Malaysia. La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

3.1.3.4.   Calcolo del valore normale

(108)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(109)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e manodopera) necessario per la produzione di ciclamato di sodio. Tali coefficienti di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo (Malaysia).

(110)

Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di Ajinomoto Malaysia per l’esercizio chiuso a marzo 2021 riportati nei conti della società sottoposti a revisione (52). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

le spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il [2 % - 4 %] dei costi diretti di produzione,

le SGAV, che rappresentavano il 34,7 % dei costi delle merci vendute di Ajinomoto Malaysia, e

i profitti realizzati da Ajinomoto Malaysia, pari al 19,8 % del costo delle merci vendute.

(111)

Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.1.4.   Prezzo all’esportazione

(112)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif della banca dati Comext (Eurostat), adeguati per ricondurli a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo (marittimo) e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno.

3.1.5.   Confronto

(113)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.1.6.   Margine di dumping

(114)

Su tale base i margini di dumping medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, erano superiori al 100 % Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.   Indonesia

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(115)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di ciclamato di sodio dall’Indonesia sono praticamente scomparse; questo volume trascurabile non poteva quindi formare la base per le risultanze relative a una persistenza del dumping. Nella sezione seguente la Commissione analizza il rischio di reiterazione del dumping.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

4.1.   La RPC

(116)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come si è illustrato nel considerando 114, la Commissione, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure per quanto riguarda le importazioni dalla RPC.

(117)

A seguito dell’omessa collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza, di cui al considerando 5, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni prontamente disponibili e sul GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, i prezzi all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi e la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.

4.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(118)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori/esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto valersi delle proprie ricerche, dei dati raccolti nei precedenti riesami in previsione della scadenza, dei dati messi a disposizione nella domanda di riesame e di statistiche. Nel corso degli ultimi dieci anni la capacità produttiva cinese si è mantenuta sulle 75 000-80 000 tonnellate all’anno (53).

(119)

La Commissione non è stata in grado di reperire informazioni prontamente disponibili concernenti la domanda di ciclamato di sodio nella RPC. Secondo i dati del GTA, nel periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni cinesi nei paesi terzi erano pari a circa 23 000 tonnellate all’anno. La capacità inutilizzata del produttore esportatore che ha collaborato nell’inchiesta antidumping effettuata nel 2016 (54) era pari al [5 % - 15 %]. Si tratta di una stima prudenziale giacché è improbabile che l’utilizzazione degli impianti a livello nazionale sia così elevata. In base a tali considerazioni e in assenza di altre informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che, anche ipotizzando un livello così elevato di utilizzazione degli impianti in Cina, la capacità inutilizzata in Cina fosse pari al [5 % - 15 %] oppure a [3 750 - 12 000], ossia [1,05 - 2,5] volte più alta della domanda totale dell’Unione.

4.1.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi

(120)

L’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi era evidente, data la loro presenza costante e massiccia nonostante le misure antidumping, con una quota del mercato dell’Unione compresa tra [51 % - 66 %] durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato nella tabella 3.

(121)

La Commissione ha esaminato inoltre la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino ulteriormente le loro vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato i livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi nell’Unione rispetto ad altri mercati di paesi terzi.

(122)

In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato il GTA. Si è rilevato che il prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione ([1 807 - 2 650] EUR/tonnellata) era più elevato rispetto al prezzo medio all’esportazione dalla RPC verso paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (1 373 EUR/tonnellata). Esisterebbe pertanto un incentivo economico che spingerebbe i produttori esportatori cinesi a spostare le esportazioni da paesi terzi verso l’Unione in caso di scadenza delle misure, data l’attrattiva del mercato dell’Unione. In tal caso i produttori cinesi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

4.1.3.   Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

(123)

Come ha già indicato il regolamento (UE) 2016/1160, nei mercati di alcuni importanti paesi terzi (tra cui gli Stati Uniti) l’utilizzo di ciclamato di sodio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici è vietato. Nel fascicolo non vi era alcun accenno a previsioni di crescita dei mercati di ciclamato di sodio di altri paesi terzi, né vi erano indicazioni circa la dimensione del mercato interno cinese e della sua crescita prevista.

(124)

Si stima pertanto che la capacità di assorbimento di mercati diversi da quello dell’Unione sia piuttosto bassa; di conseguenza, l’Unione sarebbe un mercato interessante in caso di scadenza delle misure.

4.1.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(125)

In considerazione della suddetta capacità inutilizzata nella RPC, dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, come evidenziato dai prezzi all’esportazione nei paesi terzi, e della scarsa capacità di assorbimento di altri mercati, la Commissione ha rilevato il forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

(126)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato al considerando 125, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

4.2.   Indonesia

(127)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione, i prezzi all’esportazione verso i mercati dei paesi terzi e la possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi.

(128)

Come indicato al considerando 20, nessuno dei produttori indonesiani ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità dell’Indonesia che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ai produttori esportatori indonesiani. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(129)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, tra cui le informazioni contenute nella domanda di riesame, le informazioni ottenute dalle parti che hanno cooperato nel corso dell’inchiesta di riesame, le statistiche su importazioni-esportazioni e le altre informazioni prontamente disponibili.

4.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia

(130)

In assenza di collaborazione da parte dell’Indonesia, la Commissione ha dovuto valersi dei dati raccolti nei precedenti riesami in previsione della scadenza, dei dati messi a disposizione nella domanda di riesame e del GTA In base alle informazioni disponibili per un produttore esportatore indonesiano, la capacità dell’Indonesia, stimata nel secondo riesame in previsione della scadenza, è pari ad almeno 10 000 tonnellate (55). Secondo la domanda di riesame, la capacità produttiva in Indonesia rimane immutata. Sulla base del GTA si è potuto stabilire che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni indonesiane verso paesi terzi sono ammontate a circa 2 500 tonnellate. Su tale base, la capacità inutilizzata dell’Indonesia per il mercato interno e il mercato dell’Unione può essere stimata a 7 500 tonnellate. Questa stima si può considerare prudenziale, dato che nel primo riesame in previsione della scadenza la capacità totale indonesiana era stata stimata per il 2008 a 18 000 tonnellate.

(131)

Poiché non vi sono dati disponibili sulle vendite realizzate sul mercato interno dai produttori indonesiani, la capacità inutilizzata (disponibile) che potrebbe essere diretta verso il mercato dell’Unione può essere stimata solo approssimativamente. Il secondo riesame in previsione della scadenza ha stimato le vendite realizzate sul mercato interno dalle società indonesiane a 2 000 tonnellate (56); questo dato, confrontato con la stima della capacità attuale dei produttori indonesiani, comporterebbe una capacità inutilizzata di 5 500 tonnellate per il mercato dell’Unione. Ciò corrisponderebbe a una percentuale superiore al [115 % - 154 %] del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Si può concludere pertanto che l’Indonesia possiede una significativa capacità inutilizzata di incrementare sensibilmente le vendite nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure in vigore.

4.2.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi

(132)

Sulla base della risposta del produttore dell’Unione al questionario e delle statistiche GTA, il prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione ([1 807 – 2 650] EUR/tonnellata) era più elevato rispetto al prezzo medio all’esportazione dall’Indonesia verso paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (1 526 EUR/tonnellata). Esisterebbe pertanto un incentivo economico che spingerebbe i produttori esportatori indonesiani a spostare le esportazioni da paesi terzi verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. In tal caso essi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(133)

Inoltre, per ottenere un’indicazione dei prezzi probabili per l’Unione in assenza di misure, la Commissione ha confrontato il prezzo all’esportazione indonesiano verso i paesi terzi con il valore normale indonesiano.

(134)

In assenza di collaborazione da parte dell’Indonesia, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base delle informazioni comunicate nella domanda di riesame in previsione della scadenza e di altre informazioni prontamente disponibili. Nella richiesta il valore normale è stato costruito sulla base delle componenti di costo del produttore dell’Unione: ad esempio materie prime, manodopera, energia e acqua, manutenzione, ammortamenti e spese generali. Ai costi totali così calcolati è stato aggiunto il profitto. La Commissione ha adeguato le componenti di costo per tenere conto dell’inflazione tra il periodo di riferimento utilizzato nella domanda di riesame (cioè il 2020) e il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione inoltre ha adeguato i costi delle materie prime e della manodopera sulla base delle informazioni prontamente disponibili.

(135)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori dell’Indonesia, la Commissione ha utilizzato altre informazioni disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione. Le statistiche sulle esportazioni indonesiane disponibili nel GTA sono state utilizzate per stabilire i prezzi all’esportazione. È stato impiegato il prezzo medio all’esportazione verso tutti i paesi terzi. Dal prezzo fob ricavato dal GTA sono stati sottratti i costi del trasporto sul mercato interno (57) per adeguarlo al livello franco fabbrica.

(136)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica.

(137)

Su tale base la differenza di prezzo rilevata come percentuale del prezzo cif franco frontiera era del 29,6 %, ossia più elevata rispetto al margine di dumping massimo stabilito nell’inchiesta iniziale (18,1 %).

(138)

Ciò induce a supporre che, in caso di scadenza delle misure, il margine di dumping sarebbe probabilmente più elevato rispetto all’inchiesta iniziale.

4.2.3.   Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi

(139)

Come indicato nel considerando 131, la capacità inutilizzata stimata di ciclamato di sodio in Indonesia è di 5 500 tonnellate, ossia più del doppio del volume totale delle esportazioni dall’Indonesia ai paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In tutto il periodo considerato le esportazioni verso paesi terzi si sono ridotte del 25 %; non vi era alcuna indicazione che facesse prevedere la crescita dei mercati di ciclamato di sodio nei paesi terzi (né vi erano indicazioni che facessero prevedere una crescita del mercato interno indonesiano). A questo proposito si noti inoltre che, come si è già detto al considerando 123, l’uso del ciclamato di sodio è vietato in numerosi mercati di paesi terzi di grandi dimensioni. Su questa base si ritiene che la capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi sia alquanto modesta; di conseguenza, l’Unione sarebbe un mercato interessante in caso di abrogazione delle misure.

4.2.4.   Conclusione

(140)

Alla luce della valutazione di cui ai considerando da 130 a 139, in particolare per quanto riguarda la notevole capacità inutilizzata degli esportatori indonesiani, la scarsa capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi e gli elevati prezzi di vendita nell’Unione rispetto ai mercati di paesi terzi, la Commissione ha concluso che sussiste il rischio di reiterazione del dumping per le importazioni provenienti dall’Indonesia qualora scadessero le misure in vigore.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(141)

Nel periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da un produttore dell’Unione. Tale produttore costituisce «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(142)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a [1 462 - 1 827] tonnellate.

5.2.   Consumo dell’Unione

(143)

Il ciclamato di sodio è fabbricato solo nell’Unione, nella RPC e in Indonesia. La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sommando il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione al volume delle importazioni dalla RPC e dall’Indonesia (secondo i dati di Eurostat).

(144)

Il consumo dell’Unione ha mostrato l’andamento indicato di seguito:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

[3 629 - 4 838 ]

[3 564 - 4 752 ]

[4 001 - 5 335 ]

[3 583 - 4 778 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

98

110

99

Mercato vincolato

[22 - 29 ]

[23 - 30 ]

[13 - 17 ]

[16 - 22 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

104

59

76

Libero mercato

[3 607 - 4 809 ]

[3 541 - 4 722 ]

[3 988 - 5 318 ]

[3 567 - 4 756 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

98

111

99

Consumo vincolato in rapporto al consumo sul libero mercato

0,60  %

0,64  %

0,32  %

0,46  %

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario ed Eurostat.

(145)

Tra il 2018 e il 2019 il consumo di ciclamato di sodio nell’Unione sul libero mercato si è mantenuto relativamente stabile. Durante il 2020 si è registrato un aumento a causa della COVID-19 che ha indotto le imprese ad aumentare le scorte, in particolare durante la prima metà dell’anno. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo dell’Unione è tornato al livello del 2018.

(146)

Per tutto il periodo in esame si è registrato nell’Unione anche un consumo vincolato molto limitato, pari a meno dello 0,7 % del consumo sul libero mercato. Nel periodo in esame il consumo vincolato è diminuito del 24 %.

5.3.   Importazioni dai paesi interessati

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(147)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base ai dati Eurostat e ai dati forniti dall’industria dell’Unione.

(148)

Le importazioni nell’UE dai paesi interessati hanno registrato l’andamento indicato di seguito:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

1 371

1 472

2 402

2 370

Indice (EF2018 = 100)

100

107

175

173

Quota di mercato

[29  % -38  %]

[32  % -41  %]

[46  % -60  %]

[51  % -66  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

109

158

175

Volume delle importazioni dall’Indonesia

113

19

24

5

Indice (EF2018 = 100)

100

17

21

4

Quota di mercato

[2,3  % -3,1  %]

[0,4  % -0,5  %]

[0,4  % -0,6  %]

[0,11  % -0,14  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

17

19

4

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario ed Eurostat.

(149)

Il volume delle importazioni dalla RPC è cresciuto sensibilmente (del 73 %) nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’inizio del periodo considerato.

(150)

Il volume delle importazioni dall’Indonesia è diminuito notevolmente nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’inizio del periodo considerato, ed è rimasto trascurabile nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(151)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC è cresciuta del 75 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’inizio del periodo considerato. La Commissione osserva che la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata a spese del volume delle vendite e della quota di mercato dell’industria dell’Unione, come si è descritto nei considerando da 168 a 170.

5.3.2.   Regime di perfezionamento attivo

(152)

Il ciclamato di sodio era importato dalla RPC in regime normale ma anche in regime di perfezionamento attivo. Per quanto riguarda l’Indonesia, il ciclamato di sodio era importato soltanto in regime normale.

(153)

Per le importazioni dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo è stato registrato l’andamento indicato di seguito:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC in regime normale

1 206

1 204

2 157

2 116

Indice (EF2018 = 100)

100

100

179

175

Quota di mercato

[26  % -33  %]

[26  % -34  %]

[41  % -54  %]

[45  % -59  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

102

162

177

Volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

166

268

246

254

Indice (EF2018 = 100)

100

162

148

153

Quota di mercato

[2  % -6  %]

[3  % -10  %]

[3  % -8  %]

[3  % -10  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

165

134

155

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario ed Eurostat.

(154)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il 12 % delle importazioni totali dalla RPC è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo. Il volume delle importazioni effettuate in questo regime è aumentato del 53 % nel periodo in esame.

5.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(155)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat.

(156)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

La RPC

1 901

1 889

1 678

1 608

Indice (EF2018 = 100)

100

99

88

85

Indonesia

1 907

1 864

1 750

2 012

Indice (EF2018 = 100)

100

98

92

105

Fonte: Eurostat (escluse le importazioni in regime di perfezionamento attivo).

(157)

Il prezzo all’importazione dalla RPC ha registrato una tendenza decrescente nel periodo in esame ed è diminuito del 15 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto all’inizio del periodo in esame.

(158)

Tra il 2018 e il 2020 il prezzo all’importazione dall’Indonesia è diminuito dell’8 %. Per il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione rileva che il volume delle importazioni dall’Indonesia era trascurabile; il loro prezzo, pertanto, non può essere considerato rappresentativo.

(159)

Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e indonesiani, come indicato ai considerando 33 e 128, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione (base dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6), compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, il prezzo dei volumi di ciclamato di sodio importati in regime di perfezionamento attivo non è stato preso in considerazione poiché tali volumi non sono immessi in libera pratica sul mercato dell’Unione.

(160)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per la RPC ha indicato un margine di undercutting del [17 % - 26 %].

(161)

Come si è spiegato al considerando 150 il volume delle importazioni dall’Indonesia era trascurabile e quindi per quel paese non è stato calcolato alcun margine di undercutting.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia

(162)

Nel periodo in esame le importazioni di ciclamato di sodio da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia rappresentano una quota di mercato compresa tra l’1 % e l’8 %. Dal momento che il ciclamato di sodio si produce soltanto nella RPC, in Indonesia e nell’Unione, la Commissione ritiene che tali importazioni siano state classificate in maniera errata come ciclamato di sodio, oppure che fosse errata la dichiarazione d’origine. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell’analisi del pregiudizio.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(163)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(164)

Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno avuto nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

[2 343 - 2 928 ]

[2 184 - 2 730 ]

[2 147 - 2 684 ]

[1 462 - 1 827 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

93

92

62

Capacità produttiva (tonnellate)

[4 000 - 5 000 ]

[4 000 - 5 000 ]

[4 000 - 5 000 ]

[4 000 - 5 000 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[44  % -70  %]

[41  % -66  %]

[40  % -64  %]

[27  % -44  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

93

92

62

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(165)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione ha subito una notevole diminuzione, pari al 38 %, in linea con il calo delle vendite illustrato ai considerando da 168 a 170.

(166)

Alla luce del calo delle vendite, per l’industria dell’Unione non vi era alcun incentivo ad ampliare la capacità. Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta quindi invariata.

(167)

L’utilizzo degli impianti è diminuito del 38 %, in linea con la diminuzione del volume di produzione annuo, di cui al considerando 165.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(168)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno mostrato l’andamento indicato di seguito:

Tabella 7

Volume delle vendite (tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione

[2 145 - 2 776 ]

[2 077 - 2 689 ]

[1 705 - 2 206 ]

[1 350 - 1 747 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

97

79

63

Quota di mercato

[57  % -66  %]

[56  % -65  %]

[41  % -48  %]

[36  % -42  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

99

72

64

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(169)

Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un andamento decrescente nell’intero periodo in esame. Nel complesso il volume delle vendite ha registrato una diminuzione significativa, pari al 37 %.

(170)

Nel periodo in esame anche la quota di mercato dell’industria dell’Unione ha subito una notevole diminuzione, pari al 36 %, che ha favorito le importazioni cinesi, come si descrive nel considerando 149.

5.5.4.   Crescita

(171)

Come su esposto, mentre il consumo dell’Unione sul libero mercato è rimasto stabile nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un sensibile calo (pari al 37 %) che si traduce in una diminuzione del 36 % della quota di mercato.

5.5.5.   Occupazione e produttività

(172)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato l’andamento indicato di seguito:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[15 - 22 ]

[15 - 22 ]

[15 - 22 ]

[15 - 22 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

100

100

100

Produttività (tonnellate/dipendente)

[119 - 152 ]

[111 - 141 ]

[109 - 139 ]

[74 - 95 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

93

92

62

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(173)

Dal 2018 alla fine del periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha mantenuto costante il numero di dipendenti.

(174)

Al contempo, in linea con il calo del volume di produzione, la produttività è diminuita del 38 % nello stesso periodo.

5.5.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(175)

Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dato il persistere di importazioni di significativi volumi di ciclamato di sodio a prezzi di dumping da parte dei produttori cinesi.

(176)

Inoltre, a causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori della RPC, l’industria dell’Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(177)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

[1 749 - 2 565 ]

[1 797 - 2 636 ]

[1 817 - 2 664 ]

[1 807 - 2 650 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

103

104

103

Costo unitario di produzione

Indice (EF2018 = 100)

100

106

97

115

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(178)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è lievemente aumentato (del 3 %).

(179)

Nel periodo in esame il costo di produzione ha registrato oscillazioni. Dapprima è aumentato del 6 % tra il 2018 e il 2019, per diminuire poi del 3 % nel 2020 rispetto al 2018, a causa della diminuzione del prezzo di varie materie prime principali. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo unitario di produzione è aumentato del 15 %, poiché i costi fissi hanno seguito il sensibile calo del volume di produzione, descritto al considerando 165.

5.5.8.   Costo del lavoro

(180)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’unico produttore dell’Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

[28 234 - 41 409 ]

[33 039 - 48 457 ]

[32 903 - 48 258 ]

[31 458 - 46 138 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

117

117

111

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(181)

Il costo del lavoro nell’industria dell’Unione ha seguito le disposizioni della legge spagnola. Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato dell’11 % nel periodo in esame.

5.5.9.   Scorte

(182)

Il livello delle scorte dell’unico produttore dell’Unione nel periodo in esame ha avuto il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

[165 - 238 ]

[115 - 166 ]

[419 - 606 ]

[157 - 227 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

70

255

95

Scorte finali in percentuale della produzione

[6  % -9  %]

[5  % -7  %]

[17  % -25  %]

[10  % -14  %]

Indice (EF2018 = 100)

100

75

278

153

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(183)

Le scorte hanno subito fluttuazioni nel periodo in esame. Dapprima sono diminuite del 30 % tra il 2019 e il 2018 e poi nel 2020 sono aumentate del 155 % rispetto al 2018. Tale incremento delle scorte è dipeso dal fatto che, per sfruttare il calo del prezzo delle materie prime e produrre a costi di produzione inferiori, l’industria dell’Unione ha mantenuto il volume di produzione quasi allo stesso livello dell’anno precedente nonostante la diminuzione del volume delle vendite. I livelli delle scorte sono diminuiti complessivamente del 5 % nel periodo in esame.

5.5.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(184)

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dell’unico produttore dell’Unione hanno avuto nel periodo in esame il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

Indice (EF2018 = 100)

– 100

– 196

230

– 440

Flusso di cassa (EUR)

[– 203 365 ; –67 788 ]

[– 332 146 ; – 110 715 ]

[8 815 - 2 938 ]

[– 838 886 ; – 279 629 ]

Indice (EF2018 = 100)

– 100

– 163

104

– 413

Investimenti (EUR)

[0 - 50 000 ]

[0 - 50 000 ]

[0 - 50 000 ]

[0 - 50 000 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

100

100

100

Utile sul capitale investito

[–41 %; –14 %]

[–90 %; –30 %]

[22  %; 65  %]

[– 139 %; –46 %]

Indice (EF2018 = 100)

– 100

– 221

261

– 344

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(185)

La Commissione ha stabilito la redditività dell’unico produttore dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Nel periodo in esame l’industria dell’Unione era in perdita, a eccezione del 2020 quando il costo unitario di produzione si è temporaneamente ridotto a causa del calo dei prezzi di numerose materie prime. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il costo unitario di produzione è comunque aumentato, raggiungendo livelli ancora superiori rispetto agli anni precedenti.

(186)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è rimasto negativo durante il periodo in esame a eccezione del 2020, in linea con la redditività. La vendita di ciclamato di sodio non genera liquidità sufficiente. Per poter mantenere la produzione di ciclamato di sodio sul mercato dell’Unione, l’unico produttore dell’Unione finanzia l’attività relativa al ciclamato di sodio grazie alla vendita di altri prodotti.

(187)

Alla luce delle perdite subite in quasi tutto il periodo in esame, nonché del flusso di cassa negativo, l’industria dell’Unione ha effettuato scarsi investimenti.

(188)

L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Ha seguito la stessa tendenza della redditività.

5.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(189)

Nonostante le misure in vigore, le importazioni oggetto di dumping, provenienti soprattutto dalla Cina, hanno mantenuto un notevole volume e hanno registrato una tendenza all’aumento.

(190)

L’industria dell’Unione si trova in una situazione finanziaria difficile. Quasi tutti gli indicatori attestano un andamento negativo.

(191)

Nonostante le misure in vigore, l’industria dell’Unione ha perso vendite a favore delle importazioni cinesi a prezzi di dumping; queste ultime hanno incrementato la propria quota di mercato infliggendo perdite all’industria dell’Unione in quasi tutto il periodo in esame.

(192)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ

(193)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se contemporaneamente altri fattori noti abbiano potuto causare un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che eventuali pregiudizi dovuti ad altri fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati. Tali fattori sono gli effetti delle importazioni oggetto di dumping, le importazioni provenienti da paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione e il consumo.

6.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(194)

Per quanto riguarda la RPC, dall’inchiesta è emerso che il volume delle importazioni è rimasto notevolmente al di sopra dei livelli minimi durante tutto il periodo in esame. Si è riscontrato che i prezzi di tali importazioni erano inferiori del [17 % - 26 %] a quelli dell’industria dell’Unione con dazi antidumping, e del [27 % - 36 %] in assenza di dazi antidumping. Inoltre, poiché l’industria dell’Unione è in perdita e dato il profitto di riferimento del 10 %, come stabilito durante l’inchiesta iniziale (58), è chiaro che le importazioni cinesi nell’Unione sono effettuate a prezzi pregiudizievoli e decrescenti. La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata sensibilmente a danno dell’industria dell’Unione.

(195)

Per quanto riguarda l’Indonesia, l’inchiesta ha dimostrato che tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni sono state trascurabili.

(196)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni dalla RPC e non poteva essere stato causato dalle importazioni dall’Indonesia, a causa del loro modesto volume.

6.2.   Effetti di altri fattori

6.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(197)

Come si è rilevato al considerando 162, il ciclamato di sodio viene prodotto soltanto nella RPC, in Indonesia e nell’Unione; durante il periodo in esame non sono state effettuate perciò importazioni di ciclamato di sodio da altri paesi terzi nell’Unione.

6.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(198)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell’unico produttore dell’Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni (tonnellate)

[35 - 51 ]

[32 - 47 ]

[43 - 64 ]

[44 - 64 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

92

124

126

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

[2 739 - 3 652 ]

[2 695 - 3 593 ]

[2 797 - 3 729 ]

[2 684 - 3 579 ]

Indice (EF2018 = 100)

100

98

102

98

Fonte: risposta del produttore dell’Unione al questionario.

(199)

Durante il periodo in esame, il volume delle esportazioni è aumentato del 26 %. Tuttavia il loro volume è rimasto modesto a causa dei bassi prezzi praticati dagli esportatori cinesi e indonesiani su altri mercati.

(200)

I prezzi di vendita medi a paesi terzi erano superiori ai prezzi di vendita medi sul mercato dell’Unione.

6.2.3.   Consumo

(201)

Nonostante la stabilità del consumo nell’Unione indicata al considerando 145, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata a discapito dell’industria dell’Unione.

6.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(202)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni dalla RPC.

7.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

7.1.   Rischio della persistenza del pregiudizio dalla RPC

(203)

La Commissione ha concluso al considerando 192 che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato da tali importazioni in caso di scadenza delle misure.

(204)

A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: il volume di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

(205)

Come esposto ai considerando da 116 a 124, in considerazione della capacità inutilizzata nella RPC e della forte attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

(206)

Quanto ai probabili effetti di tali importazioni, la Commissione ha esaminato i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza dazio antidumping, costituissero un’indicazione ragionevole. Su questa base, la Commissione ha stabilito un significativo undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione pari al [27 % - 36 %].

(207)

In effetti le importazioni cinesi sono entrate nell’Unione a prezzi pregiudizievoli in tutto il periodo in esame, impedendo all’industria dell’Unione di ottenere un livello di profitto adeguato (10 %) e costringendo l’industria dell’Unione a operare in perdita in quasi tutto il periodo in esame, come si è rilevato al considerando 185. Tali importazioni non hanno soltanto esercitato una pressione sui prezzi dell’Unione, ma hanno anche sottratto volumi all’industria dell’Unione, incrementando sensibilmente la quota di mercato dei produttori esportatori cinesi a scapito dell’industria dell’Unione.

(208)

La Commissione ha concluso pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione, che stava già subendo un pregiudizio notevole, si deteriorerebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure. In effetti, in assenza di misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione sarebbe molto probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, il che determinerebbe un’ulteriore perdita di redditività e, con ogni probabilità, considerevoli perdite nel breve termine.

(209)

In alternativa, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi di vendita a livelli redditizi da parte dell’industria dell’Unione condurrebbe molto probabilmente a una perdita di volumi di vendita e di quota di mercato a favore delle importazioni a basso prezzo. Data la capacità inutilizzata nella RPC, i produttori esportatori cinesi sarebbero in grado di aumentare le loro esportazioni nel breve termine e accrescere ulteriormente la loro quota di mercato a spese dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione perderebbe molto probabilmente economie di scala, il che porterebbe a un aumento del costo unitario di produzione e di conseguenza causerebbe ulteriori cali della redditività dell’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

(210)

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, aggravando così ulteriormente il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

7.2.   Rischio della reiterazione del pregiudizio dall’Indonesia

(211)

La Commissione ha concluso al considerando 192 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 196 che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere causato dalle importazioni provenienti dall’Indonesia, in ragione del loro volume molto limitato sul mercato dell’Unione. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia in caso di scadenza delle misure.

(212)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dell’Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

(213)

Come esposto ai considerando da 130 a 132, in considerazione del sostanziale eccesso di capacità dei produttori indonesiani, dei prezzi all’esportazione e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

(214)

La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane, in caso di scadenza delle misure, sulla base dei livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane in paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame e del loro effetto sulla situazione dell’industria dell’Unione. Il prezzo all’esportazione indonesiano verso i paesi terzi era inferiore di oltre il 50 % ai prezzi dell’industria dell’Unione. Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, i produttori indonesiani sarebbero incentivati a esportare nell’Unione a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo.

(215)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata in Indonesia, il livello dei prezzi all’esportazione indonesiani, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i livelli attesi dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione, la Commissione conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del conseguente pregiudizio.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

(216)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.

(217)

A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(218)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio per la RPC e sul rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’Indonesia, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

8.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(219)

L’inchiesta ha stabilito che durante tutto il periodo in esame, nonostante le misure in vigore nei confronti della RPC e dell’Indonesia, l’industria dell’Unione è sempre rimasta in perdita e la sua produzione, i suoi volumi di vendite come pure la sua quota di mercato nell’Unione sono diminuiti. Nello stesso periodo le importazioni dalla RPC sono rimaste considerevoli e a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Come spiegato in precedenza, in caso di scadenza delle misure, è elevata la probabilità che le importazioni cinesi aumentino ulteriormente e che le importazioni dall’Indonesia riprendano a prezzi di dumping. Ciò rischierebbe di portare a un ulteriore deterioramento della già precaria situazione dell’industria dell’Unione che potrebbe costringerla a cessare del tutto la produzione di ciclamato di sodio, con conseguente perdita di posti di lavoro e di fonti di approvvigionamento alternative all’interno dell’Unione.

(220)

Qualora le misure fossero mantenute, è probabile che l’industria dell’Unione potrebbe aumentare prezzi, produzione e volumi e ritornare gradualmente in attivo.

(221)

La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell’Indonesia.

8.2.   Interesse degli importatori/operatori commerciali indipendenti

(222)

Un solo importatore ha risposto al questionario, affermando che, alla luce della limitata entità del settore del ciclamato di sodio rispetto al suo fatturato totale, non poteva esprimere una posizione decisa sulla continuazione delle misure antidumping. Ha aggiunto che il principale fattore decisivo per la sua attività era quello di avere accesso a una fonte affidabile di approvvigionamento capace di garantire un elevato standard di qualità del prodotto. Nel complesso l’attività totale di questo importatore era redditizia.

(223)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza gli importatori non hanno collaborato; si è concluso pertanto che, data l’assenza di collaborazione degli importatori, fosse ragionevole supporre che il ciclamato di sodio non rappresentasse una quota rilevante del fatturato degli importatori/operatori commerciali e che non vi fossero elementi per affermare che gli effetti di un eventuale mantenimento delle misure sugli importatori/operatori commerciali sarebbero stati sproporzionati.

(224)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori.

8.3.   Interesse degli utilizzatori

(225)

Soltanto due utilizzatori hanno collaborato parzialmente alla presente inchiesta. Uno di essi acquistava sia dall’industria dell’Unione, sia dagli esportatori cinesi; l’altro acquistava soltanto dall’industria dell’Unione. L’attività di entrambi era redditizia; uno soltanto di essi si è pronunciato contro la continuazione delle misure.

(226)

Nella precedente inchiesta si era stabilito che, in linea generale, il ciclamato di sodio costituiva una percentuale modesta dei costi di produzione degli utilizzatori; per questo motivo l’effetto dell’imposizione delle misure antidumping non era significativo.

(227)

In considerazione della precedente osservazione in merito al fatto che, in assenza di misure, l’industria dell’Unione potrebbe essere costretta a cessare la produzione di ciclamato di sodio e data l’esistenza di pochi produttori di ciclamato di sodio a livello mondiale, le misure potrebbero probabilmente avvantaggiare gli utilizzatori in quanto potrebbero preservare la produzione di ciclamato di sodio nell’Unione offrendo loro una più ampia scelta di approvvigionamento presso diversi produttori concorrenti.

(228)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica di tali operatori.

8.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(229)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(230)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio per la RPC e sul rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’Indonesia, nonché sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sul ciclamato di sodio originario della RPC e dell’Indonesia.

(231)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(232)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(233)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(234)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e dell’Indonesia e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non sono assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(235)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (59). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(236)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (60), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(237)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. Sono pervenute osservazioni da parte del governo dell’Indonesia.

(238)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione delle informazioni il governo dell’Indonesia ha sostenuto che poiché le misure erano in vigore dal 2004, ciò dimostra che il richiedente stava cercando di ottenere una protezione eccessiva da parte della Commissione e che, se il richiedente continuava a subire un pregiudizio notevole, i dazi erano inefficaci e quindi irrilevanti ai fini della protezione del richiedente.

(239)

In risposta a tale obiezione, si osserva che la durata delle misure non sottostà ad alcun limite di tempo fintanto che sono rispettate le condizioni che ne giustificano l’istituzione o il mantenimento. Inoltre, nel caso di specie, le misure sono giustificate in quanto le risultanze confermano il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda la PRC e l’Indonesia, come indicato nei considerando da 116 a 140 e da 203 a 215. Inoltre nella presente inchiesta condotta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione non può modificare il livello delle misure e pertanto è irrilevante il fatto che le misure in vigore siano efficaci o inefficaci. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(240)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre sostenuto che le misure antidumping sono giustificate solo per porre rimedio al pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle significative importazioni oggetto di dumping dalla RPC, non dalle importazioni dall’Indonesia che erano trascurabili.

(241)

La Commissione non concorda con tale argomentazione. Anche se erano trascurabili le importazioni dall’Indonesia e quindi non potevano causare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, come indicato al considerando 196, l’inchiesta ha concluso che esiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda l’Indonesia, come affermato nei considerando da 127 a 140 e da 211 a 215. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure in vigore possono essere prorogate quando l’inchiesta conclude che sussiste il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(242)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre contestato la decisione della Commissione relativa al rischio di reiterazione del pregiudizio da parte dell’Indonesia e la decisione della Commissione di mantenere le misure antidumping in vigore, poiché le importazioni dall’Indonesia erano trascurabili.

(243)

La Commissione osserva che il governo dell’Indonesia non ha presentato alcuna osservazione in merito all’analisi della reiterazione del dumping e del pregiudizio presentata nei considerando da 127 a 140 e da 211 a 215. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto priva di fondamento.

(244)

Il governo dell’Indonesia ha inoltre affermato che i produttori esportatori indonesiani non hanno cooperato alla presente inchiesta perché erano delusi dalla decisione della Commissione relativa alla prima inchiesta di riesame in previsione della scadenza del 2010 (61), quando la Commissione, nonostante non abbia constatato pratiche di dumping per la PT Golden Sari, ha concluso che il dumping persisteva per una parte significativa dei produttori indonesiani e ha deciso di applicare misure antidumping a tale società.

(245)

In un’inchiesta condotta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione può solo decidere se mantenere o abolire le misure. Nell’ambito di tale inchiesta la Commissione non può modificare il livello delle misure, anche se non si riscontrano pratiche di dumping per un esportatore. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(246)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio, attualmente classificabile al codice NC ex 2929 90 00 (codice TARIC 2929900010), originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (EUR al chilogrammo)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Golden Time Enterprise (Shenzhen) Co. Ltd., Shanglilang, Zona industriale di Cha Shan, Buji Town, Shenzhen City, provincia di Guangdong, Repubblica popolare cinese; Golden Time Chemical (Jiangsu) Co., Ltd., n. 88, Panyao Road, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, provincia di Jiangsu, Repubblica popolare cinese

0,23

A473

Repubblica popolare cinese

Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited, Gong Le Industrial Estate, Xixian County, Bao An, Shenzhen, 518102, Repubblica popolare cinese

1,17

A471

Repubblica popolare cinese

Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, Da Lian Dong Lu, Economic and Technology Zone, Yangquan City, Shanxi 045000, Repubblica popolare cinese

1,17

A472

Repubblica popolare cinese

Tutte le altre società

0,26

A999

Indonesia

PT. Golden Sari (Chemical Industry), Mitra Bahari Blok D1- D2, Jalan Pakin n. 1, Sunda Kelapa, Giacarta 14440, Indonesia

0,24

A502

Indonesia

Tutte le altre società

0,27

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (62), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

5.   Salvo indicazione contraria, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 318 del 19.12.2002, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 435/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 del Consiglio, del 3 giugno 2010, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU L 140 dell’8.6.2010, pag. 2), («il primo riesame in previsione della scadenza»). Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160 della Commissione, del 15 luglio 2016, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 49), («il secondo riesame in previsione della scadenza»).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 398/2012 del Consiglio, del 7 maggio 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 124 dell’11.5.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 435/2004.

(7)  WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005, AB-2005-6.

(8)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, limitato a Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited (GU C 264 del 12.8.2015, pag. 32).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione, del 15 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato da Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, (GU L 192 del 16.7.2016, pag. 23).

(10)  GU C 344 del 16.10.2020, pag. 16.

(11)  Poiché nell’Unione esiste un solo produttore di ciclamato di sodio, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli di valori o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell’Unione.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160.

(13)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 284 del 16.7.2021, pag. 4).

(14)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2533

(15)  Comext è la banca dati di riferimento di Eurostat per le statistiche dettagliate sul commercio internazionale di merci.

(16)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 28.1.2021, pag. 22).

(18)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 82-88 e 121-122.

(19)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 91-92.

(20)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 93-94, 96. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di ciclamato di sodio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(21)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 97-100.

(22)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 101-104.

(23)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 105-106.

(24)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 107-117.

(25)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(26)  Cfr. la sezione 16.2.5. della relazione.

(27)  Cfr. sito web della società all’indirizzo: www.tjbfsp.com (consultato il 18 maggio 2022).

(28)  Cfr.: www.news.enorth.com.cn/system/2019/05/13/037219775.shtml (consultato il 18 maggio 2022).

(29)  Cfr. l’articolo sul sito web della società di partecipazione del gruppo: www.bhqgtz.com/jituanxinwen/jituanxinwen/2021/0412/983.html (consultato il 18 maggio 2022).

(30)  Cfr. l’articolo sul sito web della società di partecipazione del gruppo: www.bhqgtz.com/jituanxinwen/jituanxinwen/2021/0705/1055.html (consultato il 18 maggio 2022).

(31)  Cfr.: www.jianan.gov.cn/jrja/001006/20181228/936cda63-979e-4778-8be8-64fd8e5de48d.html (consultato il 19 maggio 2022).

(32)  Cfr. www.gjxcjkq.xuchang.gov.cn/dwzwn/044006/20120222/052f3659-8118-4505-9ad9-9eeb5f565f28.html

(33)  Cfr.: www.qixin.com/company/0987a693-1b64-40c5-abb2-f8a59f211ab3 (consultato il 19 maggio 2022).

(34)  Cfr.: https://www.strategic-electrical.com/h020190916/c7d31162-874d-4712-8d55-fe6bc6d2f30b.html (consultato il 19 maggio 2022).

(35)  Sezione IV.3.1. del piano. Cfr.: www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2017/201706/t20170602_133347.html (consultato il 19 maggio 2022).

(36)  Cfr. sezione 12 — Industria leggera; disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consultato il 19 maggio 2022).

(37)  Relazione, capitolo 10, pagg. 221-230.

(38)  Opinions on further deepening the reform of the electric power system, pubblicato il 15 marzo 2015 dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato (ZhongFa [2015] n. 9 https://chinaenergyportal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/ (consultato l’8 aprile 2022).

(39)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html (consultato l’8 aprile 2022).

(40)  In particolare: «i dipartimenti degli enti locali, in coordinamento con l’ente distaccato dell’amministrazione nazionale dell’energia, riferiscono tempestivamente alla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e all’amministrazione nazionale per l’energia in merito alla firma di contratti a medio e lungo termine nonché alle questioni pertinenti, e garantiscono il collegamento tra la firma dei contratti a medio e lungo termine e l’energia a pronti».

(41)  World Bank Open Data — Upper Middle Income, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(42)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(43)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(44)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(45)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(46)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(47)  https:// www.st.gov.my

(48)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(49)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost

(50)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf

(51)  https://www.st.gov.my

(52)  www.ajinomoto.com.my.

(53)  Fine Chemicals Industry, relazione n. 4, Sinolink Securities, 18 dicembre 2019, pag. 12. http://www.invest-data.com/eWebEditor/uploadfile/2019122015272136364446.pdf

(54)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1159.

(55)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160, considerando 61.

(56)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1160, considerando 62.

(57)  In mancanza di informazioni più precise, tale adeguamento è stato effettuato utilizzando lo stesso rapporto tra prezzi franco bordo e franco fabbrica impiegato nell’ultimo riesame in previsione della scadenza.

(58)  Regolamento (CE) n. 1627/2003 della Commissione, del 17 settembre 2003, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia, (GU L 232 del 18.9.2003, pag. 12).

(59)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(60)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(61)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 492/2010.

(62)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


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