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Document 32022R1858

Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione del 10 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3581

GU L 262 del 7.10.2022, p. 46–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1858/oj

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/46


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1858 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la qualità delle informazioni sui derivati segnalati loro, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero verificare l'identità dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, l'integrità logica dell'ordine in cui le informazioni sui derivati sono segnalate e la completezza e la correttezza di tali informazioni.

(2)

Per lo stesso motivo, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero riconciliare le informazioni contenute nelle singole segnalazioni di derivati ricevute, qualora entrambe le controparti siano soggette all'obbligo di segnalazione. È opportuno precisare una procedura standardizzata per consentire ai repertori di riconciliare i dati in modo coerente e per ridurre il rischio di mancata riconciliazione di alcune informazioni sui derivati. Tuttavia è possibile che certe informazioni sui derivati non siano identiche a causa delle specificità dei sistemi tecnologici usati dai soggetti che trasmettono le segnalazioni. Occorre pertanto applicare alcune tolleranze per evitare che divergenze minori nelle informazioni segnalate sui derivati impediscano alle autorità di analizzare i dati con una certa sicurezza.

(3)

Inoltre, fatti salvi gli altri obblighi relativi alle informazioni sui derivati raccolte e registrate durante il processo di riconciliazione, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero garantire la riservatezza dei dati scambiati tra loro e messi a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei soggetti che trasmettono la segnalazione.

(4)

Quando si verifica un evento di ristrutturazione aziendale che comporta il cambiamento dell'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) di una controparte, è necessario aggiornare le informazioni relative ai soggetti individuati nelle segnalazioni sui derivati. Per assicurare l'integrità di tali informazioni, che sono essenziali per il monitoraggio dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, è necessario che l'aggiornamento sia eseguito a livello centrale dai repertori di dati sulle negoziazioni. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

(5)

I soggetti che trasmettono le segnalazioni dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi agli obblighi di segnalazione, in particolare per impedire l'accumulo di operazioni non riconciliate immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione. È pertanto opportuno che in un primo momento debba essere riconciliato solo un numero limitato di campi.

(6)

I soggetti che trasmettono le segnalazioni e, se del caso, quelli responsabili delle segnalazioni dovrebbero essere in grado di monitorare il rispetto dei propri obblighi di segnalazione di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Dovrebbero pertanto avere la possibilità di accedere a determinate informazioni, su base giornaliera, in relazione a tali segnalazioni, incluso l'esito della verifica delle segnalazioni, anche nel caso di emissione di un avvertimento, e all'andamento della riconciliazione dei dati segnalati. È pertanto necessario specificare le informazioni che il repertorio di dati sulle negoziazioni dovrebbe mettere a disposizione di tali soggetti al termine di ogni giornata lavorativa.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(8)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali e ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(9)

Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Verifica dei derivati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Quando riceve una segnalazione di derivati, il repertorio di dati sulle negoziazioni verifica quanto segue:

a)

l'identità del soggetto che trasmette la segnalazione di cui al campo 2 della tabella 1 e al campo 2 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione (3)

b)

che il modello XML utilizzato per segnalare un derivato sia conforme alla metodologia ISO 20022 ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

c)

che il soggetto che trasmette la segnalazione, se diverso dal soggetto responsabile della segnalazione di cui al campo 3 della tabella 1 e al campo 3 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860, sia debitamente autorizzato ad effettuare la segnalazione per conto della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione, se diverso dalla controparte 1 di cui al campo 4 della tabella 1 e al campo 4 della tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860;

d)

che lo stesso derivato non sia stato segnalato in precedenza;

e)

che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification), «Aggiornamento del margine» (Margin Update), «Valutazione» (Valuation), «Correzione» (Correction), «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) si riferisca a un derivato segnalato precedentemente;

f)

che la segnalazione di un derivato con tipo di azione «Modifica» (Modification) non si riferisca a un derivato che è stato segnalato come cancellato con tipo di azione «Errore» (Error) che non è stato successivamente segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive);

g)

che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Nuovo» (New) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

h)

che la segnalazione di un derivato non includa il tipo di azione «Componente di posizione» (Position component) con riferimento a un derivato segnalato in precedenza;

i)

che la segnalazione di un derivato non intenda modificare le informazioni del campo «Controparte 1» o «Controparte 2» in un derivato segnalato in precedenza;

j)

che la segnalazione di un derivato non intenda modificare un derivato esistente indicando una data effettiva successiva alla data di scadenza del derivato segnalata;

k)

che un derivato segnalato con tipo di azione «Ripristino» (Revive) si riferisca alla segnalazione di un derivato presentata in precedenza con tipo di azione «Errore» (Error) o «Cessazione» (Terminate) o a un derivato che è giunto a scadenza;

l)

la correttezza e la completezza della segnalazione del derivato.

2.   Se la segnalazione di un derivato non soddisfa uno dei requisiti di cui al paragrafo 1, il repertorio di dati sulle negoziazioni la rifiuta, assegnandola a una delle rispettive categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato.

3.   Entro 60 minuti dal ricevimento della segnalazione di un derivato, il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce al soggetto che trasmette la segnalazione informazioni dettagliate sui risultati della verifica dei dati di cui al paragrafo 1. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello conforme alla metodologia ISO 20022. I risultati specificano i motivi del rifiuto della segnalazione di un derivato in conformità con la tabella 1 dell'allegato.

Articolo 2

Procedura di aggiornamento dell'identificativo della persona giuridica

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni al quale è indirizzata una richiesta ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 identifica i derivati in essere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è segnalato con l'identificativo utilizzato prima di tale evento nel campo «Controparte 1» o «Controparte 2», come indicato nella richiesta in questione. Esso procede alla sostituzione del vecchio identificativo con il nuovo identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) nelle segnalazioni relative a tutti quei derivati al momento dell'evento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 riguardanti tale controparte. Il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue la procedura di aggiornamento dell'identificativo al più tardi il giorno della ristrutturazione o entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta se la segnalazione è avvenuta meno di 30 giorni di calendario prima della data dell'evento di ristrutturazione aziendale.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni individua i derivati pertinenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento di ristrutturazione aziendale, laddove il soggetto è identificato con il vecchio identificativo in uno qualsiasi dei campi, e sostituisce tale identificativo con il nuovo codice LEI. Quando un evento di ristrutturazione aziendale riguarda un aggiornamento del LEI per campi diversi da «Controparte 1» o «Controparte 2», il repertorio di dati sulle negoziazioni esegue tale aggiornamento dei derivati pertinenti solo dopo una conferma tempestiva da parte della controparte 1 o del soggetto responsabile della segnalazione.

3.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni svolge le seguenti azioni:

a)

a seguito del ricevimento della conferma pertinente ai sensi del paragrafo 2, aggiorna il codice LEI a partire dalla data di cui al paragrafo 1;

b)

trasmette le seguenti informazioni il più presto possibile, e non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica completa, a tutti gli altri repertori di dati sulle negoziazioni e alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione coinvolti nei contratti derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI e ai terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi:

i)

il vecchio o i vecchi identificativi;

ii)

il nuovo identificativo;

iii)

la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv)

in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli identificativi unici dell'operazione (UTI) dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

c)

notifica, al più tardi il giorno lavorativo precedente la data di applicazione dell'aggiornamento, ai soggetti di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 che hanno accesso ai dati relativi ai derivati che sono stati aggiornati, mediante un file specifico in formato leggibile da dispositivo elettronico, le seguenti informazioni:

i)

il vecchio o i vecchi identificativi;

ii)

il nuovo identificativo;

iii)

la data a partire dalla quale è eseguito l'aggiornamento;

iv)

in caso di eventi aziendali che riguardano un sottoinsieme dei derivati in essere alla data dell'evento, l'elenco degli UTI dei derivati interessati dall'aggiornamento del codice LEI;

d)

registra l'aggiornamento del LEI nel log di segnalazione.

4.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni non procede all'aggiornamento dei codici LEI segnalati per derivati diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 al momento dell'evento aziendale.

Articolo 3

Riconciliazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni si adopera a riconciliare il derivato segnalato seguendo l'iter indicato al paragrafo 3, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il repertorio ha completato le verifiche di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2;

b)

entrambe le controparti del derivato segnalato sono soggette all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

il repertorio non ha ricevuto per il derivato segnalato una segnalazione con tipo di azione «Errore» (Error), a meno che a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» (Revive).

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni predispone modalità atte a garantire la riservatezza dei dati quando scambia informazioni con altri repertori e quando fornisce informazioni alle controparti segnalanti, ai soggetti che trasmettono le segnalazioni, ai soggetti responsabili della segnalazione e ai terzi che hanno accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012 sui valori di tutti i campi oggetto di riconciliazione.

3.   Se tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, il repertorio di dati sulle negoziazioni segue il seguente iter utilizzando l'ultimo valore segnalato per ciascun campo della tabella 2 dell'allegato al giorno lavorativo precedente:

a)

il repertorio che ha ricevuto la segnalazione di un derivato verifica se ha ricevuto una segnalazione corrispondente da o per conto dell'altra controparte;

b)

se non ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a), il repertorio si adopera per identificare il repertorio che l'ha ricevuta comunicando a tutti i repertori registrati i valori dei seguenti campi del derivato segnalato: «Identificativo unico dell'operazione», «Controparte 1» e «Controparte 2»;

c)

il repertorio che accerta che un altro repertorio ha ricevuto la segnalazione corrispondente di cui alla lettera a) scambia con esso le informazioni del derivato segnalato in formato XML, utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022;

d)

il repertorio di dati sulle negoziazioni tratta un derivato segnalato come riconciliato se le informazioni sul derivato oggetto di riconciliazione corrispondono alle informazioni sul derivato corrispondente di cui alla lettera a) e conformemente ai limiti di tolleranza applicabili e alle relative date di applicazione di cui alla tabella 2 dell'allegato;

e)

per ogni operazione su derivati segnalata il repertorio assegna quindi valori alle categorie di riconciliazione della tabella 3 dell'allegato;

f)

il repertorio conclude le fasi di cui alle lettere da a) a e) quanto prima e non le intraprende dopo la mezzanotte UCT di un giorno lavorativo;

g)

il repertorio che non riesce a riconciliare il derivato segnalato si adopera a combinarne le informazioni il giorno lavorativo successivo. Il repertorio delle negoziazioni non si adopera più a riconciliare il derivato segnalato 30 giorni di calendario dopo che il derivato non è più in essere.

4.   Al termine di ogni giorno lavorativo il repertorio di dati sulle negoziazioni conferma il numero totale di derivati abbinati e il numero di quelli riconciliati con ciascun repertorio con cui ha riconciliato i derivati. Il repertorio di dati sulle negoziazioni ha in atto procedure scritte per garantire la risoluzione di tutte le discrepanze individuate in tale processo.

5.   Entro 60 minuti dalla conclusione del processo di riconciliazione di cui al paragrafo 3, lettera f), il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce ai soggetti che trasmettono le segnalazioni i risultati del processo di riconciliazione che ha eseguito sui derivati segnalati. Il repertorio trasmette tali risultati in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022, in cui inserisce informazioni sui campi che non sono stati oggetto di riconciliazione.

Articolo 4

Meccanismi di risposta a fine giornata

1.   Per ogni giorno lavorativo, il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle controparti segnalanti, dei soggetti che trasmettono le segnalazioni, dei soggetti responsabili della segnalazione e dei terzi cui è stato concesso l'accesso alle informazioni ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, a seconda dei casi, le seguenti informazioni sui derivati interessati, in formato XML utilizzando un modello elaborato secondo la metodologia ISO 20022:

a)

i derivati segnalati nel corso della giornata;

b)

la situazione più recente delle operazioni sui derivati in essere;

c)

le segnalazioni di derivati che sono state rifiutate nel corso della giornata;

d)

lo stato di riconciliazione di tutti i derivati segnalati che sono oggetto di riconciliazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;

e)

i derivati in essere per i quali non è stata segnalata alcuna valutazione, o per i quali la valutazione che è stata segnalata risale a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

f)

i derivati in essere per i quali non sono state segnalate informazioni relative al margine, o per i quali le informazioni relative al margine che sono state segnalate risalgono a più di 14 giorni di calendario prima del giorno in cui è generata la segnalazione;

g)

i derivati che sono stati ricevuti in quel giorno con tipo di azione «Nuovo» (New), «Componente di posizione» (Position component), «Modifica» (Modification) o «Correzione» (Correction) e il cui importo nozionale è anomalo per quella classe di derivati.

2.   Il repertorio di dati sulle negoziazioni fornisce tali informazioni al più tardi alle ore 6:00 UTC del giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono le informazioni fornite al paragrafo 1.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (cfr. pag. 68 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

Motivi di rifiuto della segnalazione di un derivato

Categoria di rifiuto

Motivo

Schema

il derivato è stato rifiutato perché non conforme allo schema.

Autorizzazione

il derivato è stato rifiutato perché il soggetto che ha trasmesso la segnalazione non è autorizzato a trasmetterla a nome della controparte segnalante o del soggetto responsabile della segnalazione.

Logica

il derivato è stato rifiutato perché il tipo di azione non è a logica corretto.

Conformità

il derivato è stato rifiutato perché non è conforme a una o più norme di convalida del contenuto.


Tabella 2

 

Sezione

Campo

Tolleranza di riconciliazione

Data di inizio della riconciliazione

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

NA

NA

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

NA

NA

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

NA

NA

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Come il campo 9 di questa tabella

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

5

Parti del derivato

Natura della controparte 1

NA

NA

6

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 1

NA

NA

7

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 1

NA

NA

8

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

NA

NA

9

Parti del derivato

Controparte 2

Come il campo 4 di questa tabella

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

10

Parti del derivato

Paese della controparte 2

NA

NA

11

Parti del derivato

Natura della controparte 2

NA

NA

12

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 2

NA

NA

13

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 2

NA

NA

14

Parti del derivato

Obblighi di segnalazione della controparte 2

NA

NA

15

Parti del derivato

Identificativo dell'intermediario

NA

NA

16

Parti del derivato

Partecipante diretto

NA

NA

17

Parti del derivato

Direzione

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

18

Parti del derivato

Direzione della gamba 1

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

19

Parti del derivato

Direzione della gamba 2

Opposta

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

20

Parti del derivato

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

NA

NA

1

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

2

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Numero di tracciamento della segnalazione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

3

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

4

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI della posizione successiva

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

5

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

NA

NA

6

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo del pacchetto

NA

NA

7

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

8

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo unico del prodotto (UPI)

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

9

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classificazione del prodotto

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

10

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di contratto

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

11

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classe di attività

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

12

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Derivato basato su criptoattività

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

13

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di identificazione del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

14

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificazione del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

15

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Indicatore dell'indice sottostante

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

16

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Nome dell'indice sottostante

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

17

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice del paniere personalizzato

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

18

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo dei componenti del paniere

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

19

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 1

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

20

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 2

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

21

Sezione 2 c — valutazione

Importo della valutazione

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

22

Sezione 2 c — valutazione

Valuta della valutazione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

23

Sezione 2 c — valutazione

Data e ora della valutazione

NA

NA

24

Sezione 2 c — valutazione

Metodo di valutazione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

25

Sezione 2 c — valutazione

Delta

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

26

Sezione 2 d — garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

NA

NA

27

Sezione 2 d — garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

NA

NA

28

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Data e ora della conferma

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

29

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Confermato

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

30

Sezione 2 f — compensazione

Obbligo di compensazione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

31

Sezione 2 f — compensazione

Compensato

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

32

Sezione 2 f — compensazione

Data e ora della compensazione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

33

Sezione 2 f — compensazione

Controparte centrale

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

34

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di accordo quadro

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

35

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Altro tipo di accordo quadro

NA

NA

36

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Versione dell'accordo quadro

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

37

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Infragruppo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

38

Sezione 2 g — dati sull'operazione

PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

39

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di tecnica PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

40

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prestatore di servizi PTRR

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

41

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Sede di esecuzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

42

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data e ora di esecuzione

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

43

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data effettiva

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

44

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di scadenza

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

45

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di cessazione anticipata

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

46

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data finale di regolamento contrattuale

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

47

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Tipo di consegna

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

48

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

49

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

50

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva non rettificata del prezzo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

51

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale non rettificata del prezzo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

52

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

53

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo dell'operazione a pacchetto

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

54

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

55

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

56

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

57

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

58

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

59

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

60

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

61

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

62

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

63

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

64

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

65

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

66

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

67

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

68

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

69

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

70

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

71

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

72

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

73

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

74

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

75

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

76

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data altro pagamento

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

77

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Ordinante altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

78

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Destinatario altro pagamento

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

79

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1 o cedola

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

80

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

81

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

82

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

83

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

84

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

85

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 1

NA

NA

86

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

87

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

88

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

89

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

90

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

91

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

92

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

93

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 1

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

94

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 1

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

95

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 2

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

96

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

97

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

98

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

99

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

100

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

101

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 2

NA

NA

102

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

103

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

104

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

105

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

106

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

107

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

108

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

109

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 2

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

110

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 2

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

111

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale dell'operazione a pacchetto

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

112

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

113

Sezione 2i — tassi di cambio

Tasso di cambio 1

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

114

Sezione 2i — tassi di cambio

Tasso di cambio a termine

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

115

Sezione 2i — tassi di cambio

Base del tasso di cambio

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

116

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Categoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

117

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Sottocategoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

118

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Ulteriore sottocategoria di prodotti

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

119

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto o zona di consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

120

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto di interconnessione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

121

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Tipo di carico

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

122

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di inizio dell'intervallo di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

123

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di fine dell'intervallo di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

124

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di inizio della consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

125

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di fine della consegna

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

126

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Durata

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

127

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Giorni della settimana

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

128

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Capacità di consegna

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

129

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Unità di quantità

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

130

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

131

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

132

Sezione 2 l — opzioni

Tipo di opzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

133

Sezione 2 l — opzioni

Stile dell'opzione

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

134

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

135

Sezione 2 l — opzioni

Data effettiva del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

136

Sezione 2 l — opzioni

Data finale del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

137

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

138

Sezione 2 l — opzioni

Valuta/coppia di valute del prezzo strike

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

139

Sezione 2 l — opzioni

Importo premio opzione

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

140

Sezione 2 l — opzioni

Valuta premio opzione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

141

Sezione 2 l — opzioni

Data di pagamento premio opzione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

142

Sezione 2 i — opzioni

Data di scadenza del sottostante

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

143

Sezione 2 m — derivati su crediti

Rango

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

144

Sezione 2 m — derivati su crediti

Soggetto di riferimento

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

145

Sezione 2 m — derivati su crediti

Serie

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

146

Sezione 2 m — derivati su crediti

Versione

No

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

147

Sezione 2 m — derivati su crediti

Fattore dell'indice

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

148

Sezione 2 m — derivati su crediti

Segmento

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione

149

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di attacco indice Credit Default Swap (CDS)

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

150

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di distacco indice CDS

Due anni dalla data di inizio dell'obbligo di segnalazione

151

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di azione

NA

NA

152

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di evento

NA

NA

153

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Data dell'evento

NA

NA

154

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Livello

No

Data di inizio dell'obbligo di segnalazione


Tabella 3

Categoria di riconciliazione

Valori ammissibili

Obbligo di segnalazione per entrambe le controparti

Sì/No

Tipo di segnalazione

Unilaterale/Bilaterale

Abbinamento

Abbinata/Non abbinata

Riconciliazione

Riconciliata/Non riconciliata

Riconciliazione della valutazione

Riconciliata/Non riconciliata

Ripristinata

Sì/No

Ulteriori modifiche

Sì/No


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