This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R1254
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1254 of 19 July 2022 amending Regulation (EU) 2015/640 as regards the introduction of new additional airworthiness requirements
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
C/2022/4946
GU L 191 del 20.7.2022, p. 47–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 191/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1254 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera h),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito «Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (di seguito «CS») e le aggiorna regolarmente al fine di garantire che mantengano l’idoneità allo scopo. Un aeromobile il cui progetto sia stato già certificato non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle CS applicabili all’atto della produzione o mentre è in servizio. A fine di sostenere il mantenimento dell’aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza, è opportuno introdurre l’obbligo di conformità di tali aeromobili a requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione del progetto. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (2) definisce detti requisiti di aeronavigabilità supplementari. |
(2) |
A decorrere dal 26 agosto 2023, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (3) inserisce nell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640 un nuovo punto 26.157. Conformemente a tale disposizione, tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall’Agenzia e utilizzati nel trasporto aereo commerciale a partire dal 26 agosto 2023 devono soddisfare requisiti di aeronavigabilità supplementari per la conversione delle stive o dei vani bagagli di classe D. Ulteriori analisi hanno tuttavia dimostrato che per alcuni tipi di operazioni, tra cui principalmente le operazioni commerciali, alcuni velivoli pesanti con un tasso di occupazione ridotto presentano un rischio minore di incendio in volo che inizia nella stiva o nel vano bagagli di classe D e si sviluppa in un incendio incontrollabile. Al fine di evitare di imporre oneri non proporzionati e non efficienti in termini di costi ai loro operatori, questi ultimi dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di conformarsi al punto 26.157. |
(3) |
Con effetto dal 22 giugno 2021, l’Agenzia ha modificato le specifiche di certificazione per i velivoli pesanti (CS-25) al fine di introdurre una nuova specifica che richiede l’istituzione di mezzi per ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico presenti una pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento. Tale nuova specifica si applica tuttavia solo ai velivoli pesanti per i quali la domanda di approvazione del progetto è stata presentata dopo il 22 giugno 2021. Poiché alcuni velivoli pesanti potrebbero non essere conformi a tale nuova specifica, è opportuno introdurre requisiti di aeronavigabilità supplementari. Tenendo in debito conto la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti e, nel contempo, la necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è proporzionato ed efficiente sotto il profilo dei costi introdurre tali requisiti di aeronavigabilità supplementari soltanto per i velivoli pesanti in servizio che sono stati prodotti sulla base di un progetto già certificato dall’Agenzia. |
(4) |
L’Agenzia ha modificato le specifiche di certificazione rispettivamente per gli aerogiri leggeri (CS-27) e per gli aerogiri pesanti (CS-29) al fine di introdurre nuove specifiche per gli aerogiri destinati a essere utilizzati in operazioni fuori costa. Conformemente alle nuove specifiche, gli aerogiri devono essere certificati per l’ammaraggio o su di essi deve essere installato un sistema di galleggiamento di emergenza. Tenuto debitamente conto della natura e del rischio delle operazioni fuori costa con elicotteri e della necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è proporzionato ed efficiente sotto il profilo dei costi rendere alcune di tali specifiche applicabili agli elicotteri esistenti utilizzati nell’Unione e agli elicotteri che saranno prodotti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento sulla base di un progetto già certificato dall’Agenzia. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 sono inserite le lettere c bis); c ter) e c quater) seguenti:
|
2) |
L’allegato I (parte 26) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 settembre 2022, fatta eccezione per:
a) |
i punti 2 e 6 dell’allegato, che si applicano a decorrere dal 26 agosto 2023; |
b) |
i punti 4 e 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta dei punti 26.410 e 26.415, del punto 26.420, lettere a) e b), e del punto 26.425 dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2023; |
c) |
il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.420, lettera c), e il punto 26.435, lettera a), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2024; |
d) |
il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.435, lettera b), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applica a decorrere dal 9 agosto 2026. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione del 5 agosto 2020 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 (parte 26) è così modificato:
1) |
l’indice è sostituito dal seguente: «INDICE CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO B — VELIVOLI PESANTI
CAPO C — ELICOTTERI
|
2) |
il punto 26.157 è sostituito dal seguente: «26.157 Conversione dei compartimenti di classe D Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale e omologati a partire dal 1o gennaio 1958, ad eccezione degli operatori dei modelli di velivoli elencati nell’appendice 1, tabella A.1, del presente allegato, assicurano che:
|
3) |
è inserito il seguente punto 26.201: «26.201 Pressione di gonfiaggio degli pneumatici Gli operatori di velivoli pesanti sono tenuti a ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico presenti una pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento.»; |
4) |
il titolo del capo C è sostituito dal seguente: «CAPO C — ELICOTTERI»; |
5) |
sono aggiunti i seguenti punti 26.410, 26.415, 26.420, 26.425, 26.430, 26.431 e 26.435: «26.410 Comandi di emergenza azionati sott’acqua Gli operatori di elicotteri leggeri e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che tutti i controlli di emergenza che devono essere azionati sott’acqua siano contrassegnati da un’illustrazione del metodo di azionamento e da strisce gialle e nere. 26.415 Uscite di emergenza sott’acqua
26.420 Equipaggiamenti di emergenza per voli sull’acqua
26.425 Disposizioni relative alle condizioni marittime comprovate
26.430 Resistenza al danneggiamento di un sistema di galleggiamento di emergenza
26.431 Determinazione della robustezza dei progetti dei sistemi di galleggiamento di emergenza
26.435 Dispiegamento automatico di un sistema di galleggiamento di emergenza
|
(6) |
L’appendice 1 è sostituita dalla seguente: «Appendice 1 Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26) Tabella A.1
|