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Document 32022R1254

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1254 della Commissione del 19 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

C/2022/4946

GU L 191 del 20.7.2022, p. 47–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1254/oj

20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1254 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, lettera h),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (di seguito «Agenzia») pubblica specifiche di certificazione (di seguito «CS») e le aggiorna regolarmente al fine di garantire che mantengano l’idoneità allo scopo. Un aeromobile il cui progetto sia stato già certificato non deve tuttavia essere conforme a una versione aggiornata delle CS applicabili all’atto della produzione o mentre è in servizio. A fine di sostenere il mantenimento dell’aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza, è opportuno introdurre l’obbligo di conformità di tali aeromobili a requisiti di aeronavigabilità supplementari non inclusi nelle CS iniziali al momento della certificazione del progetto. Il regolamento (UE) 2015/640 della Commissione (2) definisce detti requisiti di aeronavigabilità supplementari.

(2)

A decorrere dal 26 agosto 2023, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione (3) inserisce nell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640 un nuovo punto 26.157. Conformemente a tale disposizione, tutti i velivoli pesanti in servizio certificati dall’Agenzia e utilizzati nel trasporto aereo commerciale a partire dal 26 agosto 2023 devono soddisfare requisiti di aeronavigabilità supplementari per la conversione delle stive o dei vani bagagli di classe D. Ulteriori analisi hanno tuttavia dimostrato che per alcuni tipi di operazioni, tra cui principalmente le operazioni commerciali, alcuni velivoli pesanti con un tasso di occupazione ridotto presentano un rischio minore di incendio in volo che inizia nella stiva o nel vano bagagli di classe D e si sviluppa in un incendio incontrollabile. Al fine di evitare di imporre oneri non proporzionati e non efficienti in termini di costi ai loro operatori, questi ultimi dovrebbero pertanto essere esentati dall’obbligo di conformarsi al punto 26.157.

(3)

Con effetto dal 22 giugno 2021, l’Agenzia ha modificato le specifiche di certificazione per i velivoli pesanti (CS-25) al fine di introdurre una nuova specifica che richiede l’istituzione di mezzi per ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico presenti una pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento. Tale nuova specifica si applica tuttavia solo ai velivoli pesanti per i quali la domanda di approvazione del progetto è stata presentata dopo il 22 giugno 2021. Poiché alcuni velivoli pesanti potrebbero non essere conformi a tale nuova specifica, è opportuno introdurre requisiti di aeronavigabilità supplementari. Tenendo in debito conto la natura e il rischio delle operazioni con velivoli pesanti e, nel contempo, la necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è proporzionato ed efficiente sotto il profilo dei costi introdurre tali requisiti di aeronavigabilità supplementari soltanto per i velivoli pesanti in servizio che sono stati prodotti sulla base di un progetto già certificato dall’Agenzia.

(4)

L’Agenzia ha modificato le specifiche di certificazione rispettivamente per gli aerogiri leggeri (CS-27) e per gli aerogiri pesanti (CS-29) al fine di introdurre nuove specifiche per gli aerogiri destinati a essere utilizzati in operazioni fuori costa. Conformemente alle nuove specifiche, gli aerogiri devono essere certificati per l’ammaraggio o su di essi deve essere installato un sistema di galleggiamento di emergenza. Tenuto debitamente conto della natura e del rischio delle operazioni fuori costa con elicotteri e della necessità di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è proporzionato ed efficiente sotto il profilo dei costi rendere alcune di tali specifiche applicabili agli elicotteri esistenti utilizzati nell’Unione e agli elicotteri che saranno prodotti dopo l’entrata in vigore del presente regolamento sulla base di un progetto già certificato dall’Agenzia.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/640 è così modificato:

1)

all’articolo 2 sono inserite le lettere c bis); c ter) e c quater) seguenti:

«c bis)

“elicottero leggero”, si intende un elicottero dotato delle specifiche di certificazione per aerogiri leggeri (CS-27) o equivalenti nella propria base di certificazione;

c ter)

“elicottero leggero di categoria A”, si intende un elicottero leggero dotato di tutte le caratteristiche della categoria A quali definite all’allegato I, punto 17), del regolamento (UE) n. 965/2012 e che dispone, nella propria base di certificazione, delle specifiche supplementari di cui alle specifiche di certificazione per aerogiri pesanti (CS-29) applicabili in virtù del riferimento alla CS-27, o equivalente, contenuto nell’appendice C;

c quater)

“condizioni marittime comprovate”, si intendono le condizioni marittime selezionate dal richiedente un certificato di omologazione o un certificato di omologazione supplementare alle quali la resistenza al capovolgimento di un aerogiro è stata dimostrata e successivamente certificata per le disposizioni di ammaraggio o di galleggiamento di emergenza;».

2)

L’allegato I (parte 26) è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 settembre 2022, fatta eccezione per:

a)

i punti 2 e 6 dell’allegato, che si applicano a decorrere dal 26 agosto 2023;

b)

i punti 4 e 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta dei punti 26.410 e 26.415, del punto 26.420, lettere a) e b), e del punto 26.425 dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2023;

c)

il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.420, lettera c), e il punto 26.435, lettera a), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applicano a decorrere dal 9 agosto 2024;

d)

il punto 5 dell’allegato per quanto riguarda l’aggiunta del punto 26.435, lettera b), dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640, che si applica a decorrere dal 9 agosto 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione del 5 agosto 2020 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 14).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 (parte 26) è così modificato:

1)

l’indice è sostituito dal seguente:

«INDICE

CAPO A — DISPOSIZIONI GENERALI

26.10

Autorità competente

26.20

Equipaggiamento non operativo temporaneo

26.30

Dimostrazione della conformità

CAPO B — VELIVOLI PESANTI

26.50

Sedili, cuccette, bretelle di sicurezza e imbracature

26.60

Atterraggio di emergenza — condizioni dinamiche

26.100

Ubicazione delle uscite di emergenza

26.105

Accesso alle uscite di emergenza

26.110

Indicazioni delle uscite di emergenza

26.120

Illuminazione di emergenza interna e funzionamento delle luci di emergenza

26.150

Arredi dei compartimenti

26.155

Infiammabilità del rivestimento della stiva

26.156

Materiali isolanti termici o acustici

26.157

Conversione dei compartimenti di classe D

26.160

Protezione antincendio dei servizi igienici

26.170

Estintori

26.200

Allarme sonoro del carrello di atterraggio

26.201

Pressione di gonfiaggio degli pneumatici

26.205

Sistemi di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista

26.250

Sistemi operativi della porta del compartimento dell’equipaggio di condotta — incapacità singola

26.300

Programma di mantenimento dell’integrità strutturale delle strutture dei velivoli durante l’invecchiamento — requisiti generali

26.301

Piano di conformità per i titolari di TC e TC ristretti

26.302

Valutazione della fatica e della tolleranza ai danni

26.303

Limite di validità

26.304

Programma di controllo e di prevenzione della corrosione

26.305

Validità del programma di mantenimento dell’integrità strutturale

26.306

Struttura di base critica dal punto di vista della fatica

26.307

Dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica

26.308

Dati relativi alla tolleranza ai danni per riparazioni esistenti alla struttura critica dal punto di vista della fatica

26.309

Orientamenti per la valutazione delle riparazioni

26.330

Dati relativi alla tolleranza ai danni per i certificati di omologazione supplementari (STC) esistenti, per altre modifiche di maggiore entità esistenti e per le riparazioni esistenti che incidono su tali modifiche o STC

26.331

Piano di conformità per i titolari di STC

26.332

Individuazione delle modifiche che incidono sulla struttura critica dal punto di vista della fatica

26.333

Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e riparazioni relative a tali STC approvate a partire dal 1o settembre 2003

26.334

Dati relativi alla tolleranza ai danni per STC e altre modifiche e relative riparazioni approvate prima del 1o settembre 2003

26.370

Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità e programma di manutenzione dell’aeromobile

CAPO C — ELICOTTERI

26.400

Estintori

26.410

Comandi di emergenza azionati sott’acqua

26.415

Uscite di emergenza sott’acqua

26.420

Equipaggiamenti di emergenza per voli sull’acqua

26.425

Disposizioni relative alle condizioni marittime comprovate

26.430

Resistenza al danneggiamento di un sistema di galleggiamento di emergenza

26.431

Determinazione della robustezza dei progetti dei sistemi di galleggiamento di emergenza

26.435

Dispiegamento automatico di un sistema di galleggiamento di emergenza

Appendice 1 — Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26)»;

2)

il punto 26.157 è sostituito dal seguente:

«26.157   Conversione dei compartimenti di classe D

Gli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale e omologati a partire dal 1o gennaio 1958, ad eccezione degli operatori dei modelli di velivoli elencati nell’appendice 1, tabella A.1, del presente allegato, assicurano che:

a)

per velivoli il cui impiego prevede il trasporto di passeggeri, le stive o i vani bagagli di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C;

b)

per velivoli il cui impiego prevede unicamente il trasporto di merci, le stive di classe D, indipendentemente dal loro volume, siano conformi alle specifiche di certificazione applicabili ai compartimenti di classe C o di classe E.»;

3)

è inserito il seguente punto 26.201:

«26.201   Pressione di gonfiaggio degli pneumatici

Gli operatori di velivoli pesanti sono tenuti a ridurre al minimo il rischio che uno pneumatico presenti una pressione di gonfiaggio inferiore a quella minima efficiente durante il funzionamento.»;

4)

il titolo del capo C è sostituito dal seguente:

«CAPO C — ELICOTTERI»;

5)

sono aggiunti i seguenti punti 26.410, 26.415, 26.420, 26.425, 26.430, 26.431 e 26.435:

«26.410   Comandi di emergenza azionati sott’acqua

Gli operatori di elicotteri leggeri e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che tutti i controlli di emergenza che devono essere azionati sott’acqua siano contrassegnati da un’illustrazione del metodo di azionamento e da strisce gialle e nere.

26.415   Uscite di emergenza sott’acqua

a)

Gli operatori di elicotteri leggeri e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che:

1)

gli occupanti possano individuare facilmente i mezzi per azionare tutte le uscite di emergenza sott’acqua al fine di facilitare l’uscita in caso di ammaraggio o capovolgimento;

2)

su ciascun lato dell’elicottero sia disponibile un’uscita di emergenza sott’acqua per ciascuna unità (o parte di unità) di quattro sedili passeggeri, a meno che l’uscita di emergenza sott’acqua non sia sufficientemente grande da consentire l’uscita simultanea di due passeggeri;

3)

rispetto alle uscite di emergenza sott’acqua di cui al punto 2), i sedili passeggeri siano collocati in modo da facilitare l’evacuazione dei passeggeri in caso di capovolgimento dell’elicottero e di allagamento della cabina.

b)

Gli operatori di elicotteri leggeri di categoria A e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che:

1)

tutte le uscite di emergenza, comprese le uscite di emergenza per l’equipaggio, e le porte, le finestre o le altre aperture atte a essere utilizzate allo scopo di un’evacuazione sott’acqua restino azionabili durante un’emergenza;

2)

sia previsto un mezzo automatico per identificare facilmente il perimetro delle aperture di tutte le uscite di emergenza sott’acqua in tutte le condizioni di illuminazione; tali indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l’elicottero sia capovolto o la cabina sommersa.

26.420   Equipaggiamenti di emergenza per voli sull’acqua

a)

Gli operatori di elicotteri leggeri e di elicotteri pesanti che sono tenuti a soddisfare i requisiti di cui all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.300, all’allegato VI, punto NCC.IDE.H.227, o all’allegato VIII, punto SPO.IDE.H.199, del regolamento (UE) n. 965/2012, assicurano che ogni canotto di salvataggio gonfiato disponga di un mezzo per mantenerlo vicino all’elicottero e di un mezzo supplementare per tenere il canotto di salvataggio gonfiato vincolato all’elicottero a una distanza tale da non rappresentare un pericolo per il canotto di salvataggio stesso o per le persone a bordo. Nel caso in cui l’elicottero vada totalmente a fondo, entrambi i suddetti mezzi di ritenzione dei canotti di salvataggio devono rompersi prima che l’elicottero sia sommerso, anche quando il canotto di salvataggio è vuoto.

b)

Gli operatori di elicotteri leggeri e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che siano previste disposizioni per lo stivaggio che consentano di ospitare un giubbotto salvagente per ogni occupante dell’elicottero, in una posizione facilmente raggiungibile da ciascun occupante seduto, a meno che gli occupanti non siano sempre tenuti a indossarli per tutta la durata della loro permanenza a bordo dell’elicottero.

c)

Gli operatori di elicotteri pesanti che sono tenuti, conformemente all’allegato V, punto SpA.HOFO.165, lettera d), del regolamento (UE) n. 965/2012, a stivare uno o più canotti di salvataggio, assicurano che i canotti di salvataggio:

1)

siano dispiegabili a distanza mediante mezzi facilmente raggiungibili dall’equipaggio di condotta, dagli occupanti della cabina passeggeri e da qualsiasi sopravvissuto in acqua, con l’elicottero in posizione verticale galleggiante o capovolta;

2)

possano essere dispiegati in modo affidabile con l’elicottero in qualsiasi assetto di galleggiamento ragionevolmente prevedibile, anche capovolto, e nelle condizioni marittime comprovate per la resistenza al capovolgimento.

26.425   Disposizioni relative alle condizioni marittime comprovate

a)

Il titolare di un certificato di omologazione per elicotteri leggeri o elicotteri pesanti deve assicurare che le condizioni marittime comprovate per la resistenza al capovolgimento e tutte le informazioni associate relative alle disposizioni di certificazione per l’ammaraggio o di galleggiamento di emergenza siano incluse nel manuale di volo dell’aerogiro (RFM) e fornite a tutti gli operatori.

b)

Il titolare di un certificato di omologazione supplementare per un sistema di galleggiamento di emergenza installato a bordo di un elicottero leggero o di un elicottero pesante deve assicurare che le condizioni marittime comprovate per la resistenza al capovolgimento e tutte le informazioni associate relative alle disposizioni di certificazione per l’ammaraggio o di galleggiamento di emergenza siano incluse nell’RFM e fornite a tutti gli operatori.

26.430   Resistenza al danneggiamento di un sistema di galleggiamento di emergenza

a)

Gli operatori di elicotteri leggeri o di elicotteri pesanti il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale è stato rilasciato a partire dal 9 agosto 2025 e che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che, se l’elicottero è munito di un sistema di galleggiamento di emergenza stivato, nella progettazione siano ridotti al minimo, per quanto possibile, gli effetti sull’efficacia del dispiegamento o del trattenimento del sistema di galleggiamento di emergenza derivanti da possibili danni causati da un impatto sull’acqua.

b)

Gli operatori di elicotteri leggeri o di elicotteri pesanti con sistemi di galleggiamento di emergenza stivati installati per la prima volta a partire dal 9 agosto 2025 e che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere certificati per l’ammaraggio, assicurano che nella progettazione siano ridotti al minimo, per quanto possibile, gli effetti sull’efficacia del dispiegamento o del trattenimento del sistema di galleggiamento di emergenza derivanti da possibili danni causati da un impatto sull’acqua.

26.431   Determinazione della robustezza dei progetti dei sistemi di galleggiamento di emergenza

a)

L’operatore di un elicottero leggero o di un elicottero pesante che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, deve essere progettato per atterrare sull’acqua o certificato per l’ammaraggio, può chiedere alla persona di cui alla lettera b) di prestare i servizi di cui alla lettera c), se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1)

l’operatore è tenuto a dimostrare la conformità al punto 26.430 del presente allegato;

2)

la robustezza del sistema di galleggiamento di emergenza in caso di impatto sull’acqua non è stata dimostrata nell’ambito del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare di tale elicottero.

b)

I servizi di cui alla lettera c) sono prestati dalle seguenti persone:

1)

il titolare del certificato di omologazione, se il sistema di galleggiamento di emergenza è incluso nel progetto di tipo;

2)

il titolare del certificato di omologazione supplementare, se il sistema di galleggiamento di emergenza è certificato mediante un certificato di omologazione supplementare.

c)

La persona di cui alla lettera b):

1)

stabilisce che gli effetti sull’efficacia del dispiegamento o del trattenimento del sistema di galleggiamento di emergenza, derivanti da possibili danni causati da un impatto sull’acqua, sono ridotti al minimo, per quanto possibile;

2)

stabilisce che gli effetti di cui al punto 1), lettera c), sono presi in considerazione nella progettazione del sistema di galleggiamento di emergenza;

3)

fornisce una valutazione all’operatore.

26.435   Dispiegamento automatico di un sistema di galleggiamento di emergenza

a)

Gli operatori di elicotteri leggeri che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che il sistema di galleggiamento di emergenza che è installato e stivato durante il volo si dispieghi automaticamente in conseguenza dell’entrata in acqua.

b)

Gli operatori di elicotteri leggeri di categoria A e di elicotteri pesanti che, conformemente all’allegato IV, punto CAT.IDE.H.320, lettera a), del regolamento (UE) n. 965/2012, devono essere progettati per atterrare sull’acqua o certificati per l’ammaraggio, assicurano che il sistema di galleggiamento di emergenza che è installato e stivato durante il volo si dispieghi automaticamente in conseguenza dell’entrata in acqua, senza essere dipendente da una qualsiasi azione del pilota durante il volo.»;

(6)

L’appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice 1

Elenco dei modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26)

Tabella A.1

Titolare del TC

Tipo

Modelli

Numero di serie del costruttore

Disposizioni dell’allegato I (parte 26) che NON si applicano

The Boeing Company

707

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

720

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Tutti

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-8

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11,

DC-9-12,

DC-9-13,

DC-9-14,

DC-9-15,

DC-9-15F,

DC-9-21,

DC-9-31,

DC-9-32,

DC-9-32 (VC-9C),

DC-9-32F,

DC-9-32F (C-9 A, C-9B),

DC-9-33F,

DC-9-34,

DC-9-34F,

DC-9-41,

DC-9-51

Tutti

Da 26.301 a 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Tutti

Da 26.301 a 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Tutti

Da 26.301 a 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Tutti

Da 26.301 a 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Tutti

Da 26.301 a 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159 A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Tutti

Da 26.301 a 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24 A, 24B, 24B-A, 24D,24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Tutti

Da 26.301 a 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Tutti

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Tutti

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Tutti

 

Da 26.301 a 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Tutti

Da 26.301 a 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Tutti

Da 26.301 a 26.334

AIRBUS

Serie A320

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 e 10360

26.60

AIRBUS

Serie A321

A321-271NX

10257, 10371 e 10391

26.60

AIRBUS

Serie A330

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008 e 2011

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

Serie ATR 72

ATR72-212 A

1565, 1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642, 1649, 1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

Serie 737

737-8 e 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798, 43799, 43917,

43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973,

43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057,

60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

Serie Gulfstream G100

1125 Astra

1125 Astra SP

G100/Astra SPX

Tutti

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

Serie Gulfstream G100

Gulfstream G150

Tutti

26.157

GULFSTREAM AEROSPACE LP.

Serie GALAXY G200

Gulfstream 200/Galaxy

Tutti

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Serie 650

650

Tutti

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Serie Cessna 500/550/S550/560/560XL

500

550

560

560XL

S550

Tutti

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Serie Hawker

Serie BAe.125

Hawker 750

Hawker 800XP

Tutti

26.157

TEXTRON AVIATION INC.

Serie CESSNA 750 (Citation X)

750

Tutti

26.157

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