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Document 32022R0941
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/941 of 13 June 2022 entering a name in the register of traditional specialities guaranteed (‘Sopa da Pedra de Almeirim’ (TSG))
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/941 della Commissione del 13 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Sopa da Pedra de Almeirim» (STG)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/941 della Commissione del 13 giugno 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Sopa da Pedra de Almeirim» (STG)]
C/2022/4114
GU L 164 del 20.6.2022, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 164/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/941 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite
[«Sopa da Pedra de Almeirim» (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome "Sopa da Pedra de Almeirim" presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome "Sopa da Pedra de Almeirim" deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Sopa da Pedra de Almeirim» (STG) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.21 Piatti pronti dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 70 del 11.2.2022, pag. 23.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).