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Document 32022R0585

Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

PE/11/2022/REV/1

OJ L 112, 11.4.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/585/oj

11.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 112/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/585 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 79, paragrafi 2 e 4, l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa il 24 febbraio 2022 ha causato un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina verso diversi Stati membri. Ciò pone nuovamente sotto pressione le risorse finanziarie degli Stati membri, che devono affrontare urgenti necessità in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza che, data la natura e la dimensione della crisi, persisteranno anche dopo il 2022.

(2)

Dal 1o gennaio 2014 la politica dell’Unione nel settore degli affari interni per la migrazione, la gestione delle frontiere e la sicurezza è sostenuta dai finanziamenti del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del Fondo Sicurezza interna, che consiste nello strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, istituito dal regolamento (UE) n 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e nello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («fondi per gli affari interni 2014-2020»).

(3)

È necessario prorogare di un anno il periodo di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020, per consentire agli Stati membri di utilizzare appieno gli importi non spesi provenienti da tali programmi e, se necessario, di rivedere rapidamente l’esecuzione dei loro programmi per rispondere alle sfide impreviste derivanti dall’invasione dell’Ucraina.

(4)

Occorre prevedere una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse stanziate a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, che attualmente impedisce di utilizzare gli importi non spesi dal periodo di programmazione 2014-2020 per azioni volte a rispondere a necessità urgenti derivanti dall’invasione dell’Ucraina.

(5)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni generali per l’attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 per quanto riguarda, tra l’altro, il finanziamento delle spese e il periodo di attuazione. Tali disposizioni fissano al 30 giugno 2023 il termine di ammissibilità delle erogazioni da parte degli Stati membri e al 31 dicembre 2023 il termine del periodo di attuazione.

(6)

Il 1o gennaio 2021, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, è entrato in vigore un nuovo pacchetto di fondi nel settore della migrazione e della gestione delle frontiere costituito dal nuovo Fondo Asilo, migrazione e integrazione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), e dal Fondo Sicurezza interna, istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) («fondi per gli affari interni 2021-2027»).

(7)

Sebbene i fondi per gli affari interni 2021-2027 siano entrati in vigore il 15 luglio 2021 e siano applicabili retroattivamente dal 1o gennaio 2021, i programmi di tutti gli Stati membri non sono ancora stati approvati.

(8)

Per garantire la continuità nell’attuazione degli obiettivi strategici dei fondi per gli affari interni 2014-2020 e 2021-2027, e consentire una transizione agevole tra i periodi di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, riducendo così al minimo l’onere amministrativo per gli Stati membri, è necessaria una certa sovrapposizione nell’attuazione di tali strumenti di finanziamento. Tale necessità è espressamente riconosciuta dai fondi per gli affari interni 2021-2027 e dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), che consentono l’ammissibilità retroattiva delle spese a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(9)

Nonostante le disposizioni che contribuiscono a colmare il divario tra i fondi per gli affari interni 2014-2020 e i fondi per gli affari interni 2021-2027, la data finale di attuazione dei fondi per gli affari interni 2014-2020 e le date previste per l’approvazione dei programmi nell’ambito dei fondi per gli affari interni 2021-2027 rischiano di esporre gli Stati membri a un notevole deficit di finanziamento. A causa della pressione aggiuntiva esercitata sulla gestione della migrazione e delle frontiere degli Stati membri in seguito all’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, tale deficit di finanziamento potrebbe causare problemi di liquidità.

(10)

Il rischio di un notevole deficit di finanziamento è aggravato dal fatto che i fondi per gli affari interni 2014-2020 seguono un ciclo più breve per l’attuazione degli impegni di bilancio (regola N+2) che non è allineato ad altri strumenti di finanziamento dell’Unione in regime di gestione concorrente, come i fondi di coesione, per i quali si applica un periodo di attuazione più lungo (regola N+3). La regola N+3 si applica ai fondi per gli affari interni 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1060. Secondo la regola N+3, un impegno assunto nell’anno N deve essere coperto da domande di prefinanziamento e di pagamento intermedio corrispondenti allo stesso importo entro il 31 dicembre dell’anno N+3 (ad esempio, un impegno assunto nel 2014 deve essere integralmente coperto da domande di prefinanziamento e di pagamento entro il 31 dicembre 2017). L’importo non coperto è disimpegnato, il che significa che lo Stato membro perde il relativo finanziamento.

(11)

Le informazioni disponibili sullo stato di avanzamento dell’attuazione da parte degli Stati membri indicano un elevato rischio di disimpegno di fondi, che altrimenti potrebbero essere utilizzati per rispondere a nuove esigenze. Tale rischio è dovuto, in parte, a motivi che esulano dal controllo degli Stati membri, come i ritardi di attuazione causati dalla pandemia di COVID-19 nel 2020-2021. Nel frattempo, una proroga di un anno del termine di attuazione dei fondi consentirebbe agli Stati membri di utilizzare appieno gli impegni di bilancio nell’ambito dei programmi 2014-2020 per affrontare le sfide ora emerse a causa della guerra in Ucraina.

(12)

Il regolamento (UE) n. 514/2014 riconosce che, alla luce di nuove o impreviste circostanze, su iniziativa della Commissione o dello Stato membro interessato, un programma nazionale approvato può essere riesaminato e, ove necessario, modificato per il restante periodo di programmazione. È opportuno considerare la guerra in Ucraina come una circostanza nuova o imprevista che giustifica un riesame e un riorientamento operativo di un programma, alla luce delle nuove esigenze e nell’ambito degli obiettivi specifici del programma precedentemente adottato.

(13)

Per consentire agli Stati membri di continuare ad accedere agli importi non spesi nell’ambito dei fondi per gli affari interni 2014-2020, è necessario prorogare di un anno il periodo di ammissibilità di tali fondi e apportare i necessari adeguamenti alle date di esecuzione, rendicontazione, valutazione e chiusura dei programmi, nonché alle date relative agli importi disimpegnati.

(14)

Affinché la proroga del periodo di ammissibilità sia introdotta nel modo più chiaro possibile, è necessario stabilire un’unica data finale entro la quale le spese devono essere sia sostenute che erogate.

(15)

Il regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha modificato il regolamento (UE) n. 516/2014 per sbloccare l’accesso alle risorse destinate al trasferimento di richiedenti protezione internazionale o di beneficiari di protezione internazionale e per consentire che siano usate per talune altre azioni previste dal programma nazionale. È necessario estendere tale principio di flessibilità per rispondere a necessità urgenti alla luce di nuove o impreviste circostanze e specialmente alle nuove esigenze degli Stati membri in materia di gestione dell’asilo e della migrazione derivanti dall’invasione dell’Ucraina.

(16)

Per sbloccare l’accesso a tutti i fondi disponibili ed evitare che siano perduti a causa del disimpegno delle risorse non utilizzate precedentemente destinate a determinati scopi specifici a norma del regolamento (UE) n. 516/2014, comprese le risorse per azioni specifiche e per il programma di reinsediamento dell’Unione, è necessario offrire agli Stati membri flessibilità per utilizzare tali risorse in via eccezionale alla luce di nuove o impreviste circostanze, come quelle derivanti dall’invasione dell’Ucraina.

(17)

Per ampliare la portata delle fonti di finanziamento disponibili in modo da contribuire ad affrontare eventi futuri imprevedibili, è opportuno consentire agli Stati membri e agli altri donatori pubblici o privati, durante il periodo di programmazione 2021-2027, di versare contributi finanziari supplementari a favore della gestione dell’asilo e della migrazione, sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne. Tali entrate con destinazione specifica esterne devono costituire un contributo specifico degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati per finanziare spese specifiche nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027 e consentiranno un’ulteriore misura di preparazione per finanziare le attività nel settore dell’asilo e della migrazione negli Stati membri in occasione di crisi come quella derivante dall’invasione dell’Ucraina.

(18)

Il sostegno fornito nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2014-2020 e del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il periodo 2021-2027 è complementare alle azioni finanziate a titolo di altri fondi dell’Unione, in particolare nell’ambito della politica di coesione, al fine di massimizzare l’impatto dei finanziamenti disponibili.

(19)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)

Considerata l’urgenza di rendere disponibili risorse finanziarie agli Stati membri per affrontare le necessità in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza causate dall’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(21)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 514/2014, (UE) n. 516/2014 e (UE) 2021/1147.

(24)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in modo da rendere urgentemente disponibili risorse finanziarie agli Stati membri per affrontare le necessità in materia di migrazione, gestione delle frontiere e sicurezza causate dall’afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 514/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Le spese sono ammissibili al finanziamento ai sensi dei regolamenti specifici se il beneficiario le ha sostenute e a sua volta l’autorità responsabile designata le ha integralmente versate tra il 1o gennaio 2014 e il 30 giugno 2024.»;

2)

l’articolo 40 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri forniscono i seguenti documenti:»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I pagamenti effettuati dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 sono inclusi negli ultimi conti annuali.»;

3)

l’articolo 50, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   Gli impegni relativi agli ultimi due anni del periodo sono disimpegnati conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.»;

4)

l’articolo 54, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Entro il 31 marzo 2016 ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo sino al 2023 incluso, l’autorità responsabile presenta alla Commissione una relazione annuale di esecuzione di ciascun programma nazionale svoltosi nel precedente esercizio finanziario e può, al livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La relazione presentata nel 2016 riguarda gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Lo Stato membro presenta una relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali entro il 31 dicembre 2024.»;

5)

l’articolo 57 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

entro il 31 dicembre 2024, una relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni nell’ambito dei loro programmi nazionali.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

entro il 30 giugno 2025, una relazione di valutazione ex post sugli effetti del presente regolamento e dei regolamenti specifici a seguito della chiusura dei programmi nazionali.».

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 516/2014 è così modificato:

1)

l’articolo 16, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri con decisioni individuali di finanziamento che ne approvano o rivedono il rispettivo programma nazionale nel quadro della revisione intermedia, conformemente alla procedura di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 514/2014. Tali importi sono utilizzati unicamente per l’attuazione delle azioni specifiche elencate nell’allegato II del presente regolamento. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può usare tali importi per altre azioni nell’ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale uso.»;

2)

l’articolo 17, paragrafo 9, è sostituito dal seguente:

«9.   Gli importi aggiuntivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono assegnati agli Stati membri ogni due anni, la prima volta con decisioni individuali di finanziamento che approvano il rispettivo programma nazionale secondo la procedura di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014, e in seguito con decisione di finanziamento da allegarsi alla decisione di approvazione del programma nazionale. Detti importi non sono trasferibili ad altre azioni previste dal programma nazionale. Tuttavia, ove necessario alla luce di nuove o impreviste circostanze, uno Stato membro può trasferire tali importi per altre azioni nell’ambito del proprio programma nazionale, a condizione che consulti la Commissione prima di tale trasferimento.».

Articolo 3

All’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1147 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Il sostegno fornito nell’ambito del presente regolamento può essere finanziato anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati come entrate con destinazione specifica esterne a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(3)  Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

(4)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

(5)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

(8)  Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).

(9)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(10)  Regolamento (UE) 2018/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l’attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o all’assegnazione di tali importi ad altre azioni previste dai programmi nazionali (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 78).


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