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Document 32022R0398
Council Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
ST/6838/2022/INIT
GU L 82 del 9.3.2022, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 82/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
La decisione (PESC) 2022/399 (3) del Consiglio amplia l’ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell’ulteriore attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione. |
(4) |
Data la gravità della situazione, appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/399 amplia ulteriormente le attuali restrizioni finanziarie. In particolare, tale decisione vieta la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell’Unione. Introduce altresì nuove misure che limitano in misura significativa i flussi finanziari dalla Bielorussia nell’Unione, vietando l’accettazione di depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti bielorussi, la tenuta di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell’Unione e la vendita di titoli denominati in euro a clienti bielorussi. Essa vieta altresì le operazioni con la Banca centrale della Bielorussia relative alla gestione di riserve o attività, la fornitura di finanziamenti pubblici per gli scambi con la Bielorussia e per gli investimenti in tale paese, con limitate eccezioni, e la fornitura di banconote denominate in euro alla Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. |
(5) |
La decisione (PESC) 2022/399 impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario bielorusso e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione. |
(6) |
Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è altresì necessario imporre nuovi obblighi a carico del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per quanto riguarda i divieti di sorvolo e modificare le disposizioni in materia di divieto di elusione. Sebbene sia comunemente inteso che la nozione di «attività» e di «risorse economiche» soggette a congelamento comprende anche le cripto-attività e che i prestiti e i crediti possono essere forniti anche mediante cripto-attività, è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività, data la loro natura specifica. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;" |
3) |
l’articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano, direttamente o indirettamente, l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento.»; |
4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 undecies bis 1. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia. 2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. 3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione a norma del paragrafo 2. Articolo 1 undecies ter È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. Articolo 1 unvicies 1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
Articolo 1 duovicies 1. È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. Articolo 1 tervicies 1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 1 quatervicies 1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 1 quinvicies 1. Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 1 sexvicies 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 1 septvicies Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
Articolo 1 septvicies bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in euro, purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:
Articolo 1 septvicies ter A decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV. Articolo 8 quater bis 1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’articolo 2, paragrafo 2, e 8 ter del presente regolamento. In particolare, il gestore della rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare. 2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni sull’attuazione dell’articolo 8 ter.»; |
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell’ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento. 3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento.»; |
6) |
all’articolo 8 quinquies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
8) |
l’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XV al regolamento (CE) n. 765/2006; |
9) |
l’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
«ALLEGATO XV
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 unvicies
Belagroprombank |
Bank Dabrabyt |
Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia). |
ALLEGATO II
L’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
nel testo introduttivo, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 1 septies e 1 septies bis del presente regolamento.»; |
2) |
nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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3) |
nella categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:
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4) |
nella categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dalla seguente:
|