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Document 32022R0398
Council Regulation (EU) 2022/398 of 9 March 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine
Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
Regolamento (UE) 2022/398 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
ST/6838/2022/INIT
OJ L 82, 9.3.2022, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
9.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 82/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/398 DEL CONSIGLIO
del 9 marzo 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC. |
(3) |
La decisione (PESC) 2022/399 (3) del Consiglio amplia l’ambito di applicazione delle sanzioni ai fini dell’ulteriore attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 febbraio 2022 a seguito del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione militare inaccettabile e illegale della Russia nei confronti dell’Ucraina, che ai sensi del diritto internazionale si qualifica come un atto di aggressione. |
(4) |
Data la gravità della situazione, appare necessario adottare misure supplementari. Pertanto la decisione (PESC) 2022/399 amplia ulteriormente le attuali restrizioni finanziarie. In particolare, tale decisione vieta la quotazione e la prestazione di servizi concernenti le azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell’Unione. Introduce altresì nuove misure che limitano in misura significativa i flussi finanziari dalla Bielorussia nell’Unione, vietando l’accettazione di depositi, superiori a determinati importi, di cittadini o residenti bielorussi, la tenuta di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell’Unione e la vendita di titoli denominati in euro a clienti bielorussi. Essa vieta altresì le operazioni con la Banca centrale della Bielorussia relative alla gestione di riserve o attività, la fornitura di finanziamenti pubblici per gli scambi con la Bielorussia e per gli investimenti in tale paese, con limitate eccezioni, e la fornitura di banconote denominate in euro alla Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. |
(5) |
La decisione (PESC) 2022/399 impone ulteriori misure restrittive per quanto riguarda la prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria a taluni enti creditizi bielorussi e loro controllate bielorusse, i quali sono rilevanti per il sistema finanziario bielorusso e sono già oggetto di misure restrittive imposte dall’Unione. |
(6) |
Al fine di garantire la corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (CE) n. 765/2006, è altresì necessario imporre nuovi obblighi a carico del gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo per quanto riguarda i divieti di sorvolo e modificare le disposizioni in materia di divieto di elusione. Sebbene sia comunemente inteso che la nozione di «attività» e di «risorse economiche» soggette a congelamento comprende anche le cripto-attività e che i prestiti e i crediti possono essere forniti anche mediante cripto-attività, è opportuno precisare ulteriormente la nozione di «valori mobiliari» in relazione a tali attività, data la loro natura specifica. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
all’articolo 1, il punto 9 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;" |
3) |
l’articolo 1 quaterdecies è sostituito dal seguente: «È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano, direttamente o indirettamente, l’elusione dei divieti di cui al presente regolamento.»; |
4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 undecies bis 1. Sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia. 2. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti possono autorizzare un’operazione, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della stabilità finanziaria dell’Unione nel suo insieme o dello Stato membro interessato. 3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di rilasciare un’autorizzazione a norma del paragrafo 2. Articolo 1 undecies ter È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %. Articolo 1 unvicies 1. È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
Articolo 1 duovicies 1. È vietato accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 EUR. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Bielorussia. Articolo 1 tervicies 1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 1 quatervicies 1. In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di tali depositi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione di tali depositi è:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. Articolo 1 quinvicies 1. Ai depositari centrali di titoli dell’Unione è fatto divieto di prestare qualsiasi servizio quale definito nell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 1 sexvicies 1. È vietato vendere valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Articolo 1 septvicies Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi:
Articolo 1 septvicies bis 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di banconote denominate in euro, purché tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione siano necessari per:
Articolo 1 septvicies ter A decorrere dal 20 marzo 2022 è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un’entità elencata nell’allegato XV. Articolo 8 quater bis 1. Il gestore della rete per le funzioni della rete di gestione del traffico aereo del cielo unico europeo sostiene la Commissione e gli Stati membri nel garantire l’attuazione e il rispetto dell’articolo 2, paragrafo 2, e 8 ter del presente regolamento. In particolare, il gestore della rete respinge tutti i piani di volo presentati da operatori aerei dai quali risulta l’intenzione di svolgere, nello spazio aereo sovrastante il territorio dell’Unione o della Bielorussia, attività che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento, di modo che il pilota non sia autorizzato a volare. 2. Il gestore della rete trasmette periodicamente alla Commissione e agli Stati membri, sulla base dell’analisi dei piani di volo, relazioni sull’attuazione dell’articolo 8 ter.»; |
5) |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente delle misure adottate nell’ambito del presente regolamento e condividono qualsiasi altra informazione pertinente a loro disposizione riguardante il presente regolamento, in particolare le informazioni concernenti:
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l’effettiva attuazione del presente regolamento. 3. Le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono utilizzate per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute, tra cui la garanzia dell’efficacia delle misure di cui al presente regolamento.»; |
6) |
all’articolo 8 quinquies, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
7) |
all’articolo 8 sexies, paragrafo 1, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:
|
8) |
l’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato XV al regolamento (CE) n. 765/2006; |
9) |
l’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
«ALLEGATO XV
ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 unvicies
Belagroprombank |
Bank Dabrabyt |
Development Bank of the Republic of Belarus (Banca di sviluppo della Repubblica di Bielorussia). |
ALLEGATO II
L’allegato V bis del regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
nel testo introduttivo, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Fatto salvo l’articolo 1 quaterdecies del presente regolamento, i prodotti non sottoposti ad autorizzazione che contengono uno o più componenti elencati nel presente allegato non sono sottoposti alle autorizzazioni di cui agli articoli 1 septies e 1 septies bis del presente regolamento.»; |
2) |
nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.B.I.001, lettera i, il punto 1 è sostituito dal seguente:
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3) |
nella categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.001, la prima frase è sostituita dalla seguente:
|
4) |
nella categoria VII – Materiale aerospaziale e propulsione, sottocategoria X.A.VII.002, la lettera c. è sostituita dalla seguente:
|