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Document 32022R0244

Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG) (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/6776

OJ L 41, 22.2.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/244/oj

22.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 41/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/244 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2021

che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di specificare il calcolo dell’importo del «margine totale richiesto», di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, e al fine di aumentare la chiarezza e la coerenza in relazione alle sue componenti, è opportuno chiarire che l’importo del margine totale richiesto comprende le garanzie reali richieste dal partecipante diretto conformemente al suo modello di margine.

(2)

A norma dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, il margine totale richiesto su base giornaliera è utilizzato per il calcolo del K-CMG. Se i partecipanti diretti adeguano il margine richiesto entro un giorno, ciò comporta più di una richiesta di margini entro lo stesso giorno. Al fine di evitare incertezze in merito a quale di tali requisiti di margini utilizzare e considerando che il terzo importo più elevato in un periodo di tre mesi deve essere utilizzato per il calcolo del K-CMG, è necessario specificare che l’importo giornaliero del margine richiesto dovrebbe essere il più elevato tra i requisiti di margini di un dato giorno.

(3)

Le imprese di investimento possono avvalersi dei servizi di compensazione di più partecipanti diretti. Per le posizioni alle quali si applica il K-CMG, la determinazione dell’importo del margine totale richiesto all’impresa di investimento dovrebbe essere completa e includere l’intero margine richiesto da tutti i partecipanti diretti. Pertanto, qualora un’impresa di investimento utilizzi il K-CMG per posizioni soggette a compensazione da parte di più partecipanti diretti, il CMG dovrebbe essere calcolato come la somma dei margini richiesti per tutti i partecipanti diretti. Di conseguenza l’impresa di investimento dovrebbe innanzitutto calcolare l’importo totale giornaliero del margine richiesto come la somma del margine totale richiesto da tutti i partecipanti diretti, prima di determinare il terzo importo più elevato dei margini totali richiesti su base giornaliera, come previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.

(4)

Per l’applicazione del K-CMG in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, devono essere soddisfatte le condizioni sancite dall’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Pertanto, un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione può avvalersi del K-CMG mentre, allo stesso tempo, un portafoglio di posizioni compensate assegnate ad un’altra unità di negoziazione può avvalersi del fattore K «rischio di posizione netta» (K-NPR). Al fine di prevenire l’arbitraggio, l’uso del K-CMG e del K-NPR tra le unità di negoziazione dovrebbe essere coerente. Pertanto lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato per le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione.

(5)

Ai fini della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033, l’autorità competente dovrebbe essere tenuta a valutare se l’approccio K-CMG sia appropriato nella misura in cui riflette il profilo di rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento. L’impresa di investimento dovrebbe essere tenuta a confrontare regolarmente la propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti, al fine di valutare se tali margini siano ancora un buon indicatore del livello di rischio per il mercato dell’impresa di investimento. Al momento della valutazione da parte dell’autorità competente, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un confronto tra i requisiti patrimoniali relativi al K-NPR e al K-CMG e dovrebbe essere in grado di giustificare adeguatamente la differenza tra tali requisiti all’autorità competente. La valutazione da parte dell’autorità competente dovrebbe essere positiva solo se vengono soddisfatte tutte queste condizioni. In particolare, l’autorità competente dovrebbe fare in modo che l’impresa di investimento sia in grado di monitorare e giustificare adeguatamente le differenze tra i risultati dei due metodi, K-NPR e K-CMG, in particolare nei casi di ampie variazioni dei margini richiesti.

(6)

Un’elevata frequenza di spostamento tra uso del K-NPR e del K-CMG è un forte indicatore di un uso potenzialmente sproporzionato o non solido dei requisiti di fondi propri. È possibile prevenire l’arbitraggio regolamentare limitando la frequenza di spostamento delle posizioni tra uso del K-NPR e del K-CMG. L’obbligo di utilizzare uno dei due metodi per un’unità di negoziazione per almeno due anni sarebbe proporzionato per affrontare il rischio di arbitraggio regolamentare. Tuttavia, in casi eccezionali (ad esempio una ristrutturazione aziendale) in cui un’unità di negoziazione cambia in misura tale da poter essere considerata un’unità di negoziazione diversa, l’autorità competente dovrebbe consentire all’impresa di investimento di modificare i metodi entro tale periodo di due anni.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(8)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Calcolo dell’importo del margine totale richiesto

1.   L’importo del margine totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 è l’importo richiesto della garanzia reale comprendente il margine iniziale, i margini di variazione e altre garanzie reali, come richiesto dal partecipante diretto sulla base del modello di margine applicabile all’impresa di investimento per le unità di negoziazione soggette al K-CMG. Ai fini del presente regolamento, per «unità di negoziazione» si intende un’unità di negoziazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 144, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

2.   Se il partecipante diretto non distingue tra margini richiesti per l’unità di negoziazione soggetta al K-CMG e margini richiesti per altre unità di negoziazione, l’impresa di investimento considera i margini totali richiesti per tutte le unità di negoziazione come margini ai sensi del paragrafo 1.

3.   Le commissioni pagate dall’impresa di investimento al partecipante diretto per l’utilizzo dei servizi offerti dal partecipante diretto non sono considerate margini ai sensi del paragrafo 1.

4.   Se il partecipante diretto aggiorna il margine totale richiesto più di una volta nel corso di un giorno, il margine totale richiesto in quel giorno è il più elevato tra gli importi dei margini totali richiesti dal partecipante diretto nel corso di tale giorno.

5.   Se un’impresa di investimento si avvale dei servizi di più di un partecipante diretto per le unità di negoziazione soggette al K-CMG, l’importo del margine totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 è calcolato su base giornaliera sommando gli importi dei margini richiesti da ciascun partecipante diretto come sancito dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Prevenzione dell’arbitraggio

1.   Il requisito di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033 è soddisfatto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

se l’impresa di investimento calcola i requisiti patrimoniali relativi al K-CMG per un portafoglio di posizioni compensate assegnate a un’unità di negoziazione, applica lo stesso metodo a tutte le posizioni di tale unità per un periodo continuativo di almeno 24 mesi o la strategia o le operazioni aziendali del gruppo di negoziatori di tale unità di negoziazione sono cambiate nella misura in cui possono essere considerate un’unità di negoziazione diversa;

b)

l’impresa di investimento utilizza coerentemente il K-CMG in tutte le unità di negoziazione che sono simili in termini di strategia aziendale e posizioni del portafoglio di negoziazione;

c)

l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che dimostrano che la scelta del portafoglio o dei portafogli soggetti al K-CMG rispecchierebbe i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione dell’impresa di investimento, compresi i periodi di detenzione previsti, le strategie di negoziazione applicate e il tempo che potrebbe essere necessario per coprire o gestire i rischi delle posizioni del portafoglio di negoziazione;

d)

l’impresa di investimento dispone di politiche e procedure che le consentono di confrontare i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati sulla base del K-NPR e di motivare adeguatamente l’eventuale differenza tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2 in ciascuno dei seguenti casi:

i)

se una modifica della strategia aziendale di un’unità di negoziazione comporta una variazione pari o superiore al 20 % dei requisiti patrimoniali per tale unità di negoziazione sulla base del metodo K-CMG;

ii)

se una modifica del modello del margine del partecipante diretto comporta una variazione dei margini richiesti pari o superiore al 10 % per lo stesso portafoglio di posizioni sottostanti per un’unità di negoziazione;

e)

l’impresa di investimento si avvale dei risultati del calcolo del K-CMG nel proprio quadro di gestione del rischio e confronta regolarmente i risultati della propria valutazione del rischio con i margini richiesti dai partecipanti diretti;

f)

l’impresa di investimento ha confrontato i requisiti patrimoniali calcolati dal K-CMG con i requisiti patrimoniali calcolati dal K-NPR per ciascuna unità di negoziazione al momento della valutazione da parte dell’autorità competente e ha fornito a quest’ultima una giustificazione adeguata della differenza tra di essi tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 2.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere d) e f), l’autorità competente tiene conto dei seguenti fattori per valutare se la differenza nei requisiti patrimoniali calcolati in applicazione del K-CMG e del K-NPR sia giustificata:

a)

il riferimento alle pertinenti strategie di negoziazione;

b)

il quadro di gestione del rischio dell’impresa di investimento;

c)

il livello dei requisiti di fondi propri complessivi dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;

d)

i risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale, se disponibili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


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