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Document 32022R0230

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/230 della Commissione del 18 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia

C/2022/907

OJ L 39, 21.2.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/230/oj

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/230 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra i quali figura il genere Corylus L., sono stati inseriti nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4)

Il 29 maggio 2020 la Serbia ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto di uno-tre anni, a radice nuda, appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus avellana L. innestate su Corylus colurna L., e di piante da impianto di due anni appartenenti alla specie Corylus avellana L. con substrato culturale, prive di foglie e in riposo vegetativo. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico.

(5)

Il 25 marzo 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Corylus avellana e Corylus colurna originarie della Serbia (4). L'Autorità ha individuato il Grapevine flavescence dorée phytoplasma quale organismo nocivo pertinente per tali piante da impianto. Tale organismo nocivo figura nell'allegato II, parte B, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (5) quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione notoriamente presente nel territorio dell'Unione.

(6)

Sulla base di tale parere la Commissione ritiene che il rischio fitosanitario connesso all'introduzione nell'Unione delle piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. e Corylus colurna L. originarie della Serbia sia accettabile, purché siano rispettate le rispettive prescrizioni particolari per l'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tale considerazione si applica a tutte le piante da impianto appartenenti a tali specie, indipendentemente dalla loro età o dal fatto che siano o meno a radice nuda, in riposo vegetativo o prive di foglie.

(7)

Di conseguenza tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8)

Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (6), l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2021. Parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Corylus avellana e Corylus colurna originarie della Serbia. EFSA Journal 2021;19(5):6571, 55 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6571.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(6)  Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm.


ALLEGATO

Nella tabella di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, alla seconda colonna, «Descrizione», la voce «Corylus L.» è sostituita dalla seguente:

«Corylus L., escluse le piante da impianto appartenenti alle specie Corylus avellana L. o Corylus colurna L. originarie della Serbia».


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