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Document 32022R0229

Regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4335

OJ L 39, 21.2.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/229/oj

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 39/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/229 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Burkina Faso, delle Isole Cayman, di Haiti, della Giordania, del Mali, del Marocco, delle Filippine, del Senegal e del Sud Sudan nella tabella di cui al punto I dell’allegato e la soppressione delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio dalla medesima tabella

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve assicurare un’efficace protezione dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui i paesi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo («AML/CFT») presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. È opportuno riesaminare a tempo debito tale regolamento alla luce dei progressi compiuti da tali paesi terzi ad alto rischio verso l’eliminazione delle carenze strategiche dai regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo. È opportuno che nelle sue valutazioni la Commissione tenga conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale è ritenuta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del GAFI, dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(5)

Nel febbraio 2021 il Burkina Faso ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dal completamento del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel 2019, il Burkina Faso ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare la conformità tecnica e l’efficacia, anche adottando una strategia nazionale in materia di AML/CFT nel dicembre 2020. Il Burkina Faso si adopererà per attuare il piano d’azione stabilito, in particolare: 1) adottando e attuando meccanismi di follow-up per le azioni di monitoraggio nell’ambito della strategia nazionale; 2) chiedendo un’assistenza giudiziaria reciproca e altre forme di cooperazione internazionale in linea con il suo profilo di rischio; 3) rafforzando le capacità di risorse di tutte le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e attuando una vigilanza basata sul rischio nei confronti degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie; 4) conservando informazioni complete e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva e rafforzando l’apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza; 5) aumentando la diversità delle segnalazioni di operazioni sospette; 6) potenziando le risorse umane delle unità di informazione finanziaria mediante nuove assunzioni, attività di formazione e maggiori risorse di bilancio; 7) organizzando azioni di formazione per le autorità di contrasto, la magistratura inquirente e le altre autorità competenti; 8) dimostrando che le autorità perseguono la confisca quale obiettivo politico; 9) rafforzando la capacità e il sostegno alle autorità di contrasto e alle autorità responsabili dell’azione penale coinvolte nella lotta al finanziamento del terrorismo, in linea con la strategia nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo, e 10) attuando un regime efficace di sanzioni finanziarie mirate per il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, nonché attuando un controllo e una supervisione basati sul rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Burkina Faso un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(6)

Nel febbraio 2021 le isole Cayman hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con la task force «Azione finanziaria» dei Caraibi (CFATF) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Le Isole Cayman dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione per colmare le loro carenze strategiche, in particolare: 1) imponendo sanzioni adeguate ed effettive nei casi in cui il soggetto (comprese le persone giuridiche) non presenti informazioni precise, adeguate e aggiornate sulla titolarità effettiva, in linea con tali requisiti; e 2) dimostrando che perseguono tutti i tipi di riciclaggio in linea con il profilo di rischio della giurisdizione e che le azioni penali comportano l’applicazione di sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare le Isole Cayman un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(7)

Nel giugno 2021 Haiti ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il CFATF per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Haiti si adopererà per attuare il piano d’azione, in particolare: 1) sviluppando il processo di valutazione del rischio in materia di AML/CFT e divulgandone i risultati; 2) agevolando la condivisione delle informazioni con le controparti estere competenti; 3) colmando le lacune tecniche nel quadro giuridico e normativo che ostacolano l’attuazione delle misure preventive nel settore AML/CFT e attuando una vigilanza sulla base dei rischi nel settore AML/CFT per tutti gli istituti finanziari e per determinate imprese e professioni non finanziarie ritenute a maggiore rischio in materia di AML/CFT; 4) garantendo che le informazioni sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva siano aggiornate e accessibili in modo tempestivo; 5) garantendo un uso più efficace delle informazioni finanziarie e delle altre informazioni pertinenti da parte delle autorità competenti per la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; 6) colmando le lacune tecniche nell’azione penale sui reati di riciclaggio e dimostrando che le autorità individuano, indagano e intraprendono azioni penali sui casi di riciclaggio in conformità del profilo di rischio di Haiti; 7) dimostrando un aumento nell’identificazione, rinvenimento e recupero dei proventi di reato; 8) colmando le lacune tecniche nell’azione penale sui reati di finanziamento del terrorismo e nel regime di sanzioni finanziarie mirate; 9) esercitando un’adeguata vigilanza basata sui rischi sulle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo, senza ostacolare né scoraggiare le legittime attività di tali organizzazioni. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare Haiti un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(8)

Nell’ottobre 2021 la Giordania ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo di azione finanziaria per il Medio Oriente e il Nord Africa (MENAFATF) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca che la riguarda, nel novembre 2019, la Giordania ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche completando la valutazione nazionale del rischio. La Giordania si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) completando e diffondendo le valutazioni dei rischi in materia di AML/CFT delle organizzazioni senza scopo di lucro, delle persone giuridiche e delle cripto-attività; 2) migliorando la vigilanza basata sui rischi e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 3) svolgendo azioni di formazione e programmi di sensibilizzazione per determinate imprese e professioni non finanziarie sui loro obblighi in materia di AML/CFT, in particolare per quanto riguarda la registrazione e l’invio di segnalazioni di transazioni finanziarie sospette; 4) conservando informazioni complete e aggiornate sugli elementi di base e sulla titolarità effettiva relative alle persone giuridiche e agli istituti giuridici; 5) avviando indagini e azioni penali in materia di riciclaggio, comprese indagini finanziarie parallele sui reati presupposto, in linea con il rischio identificato nella valutazione nazionale del rischio; 6) creando un obbligo giuridico di confisca degli strumenti di reato utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei reati di riciclaggio; 7) elaborando e attuando un quadro giuridico e istituzionale per le sanzioni finanziarie mirate; e 8) elaborando e attuando un approccio basato sui rischi per la vigilanza del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro per impedire che siano abusate per finalità di finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare la Giordania un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(9)

Nell’ottobre 2021 il Mali ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dal completamento del rapporto di valutazione reciproca che lo riguarda, nel novembre 2019, il Mali ha compiuto progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare il regime, anche adottando la valutazione nazionale del rischio. Il Mali si adopererà per attuare il piano d’azione concordato con il GAFI, in particolare: 1) diffondendo i risultati della valutazione nazionale del rischio a tutti i portatori di interessi, anche svolgendo attività di sensibilizzazione presso i settori a maggior rischio; 2) elaborando e cominciando ad attuare un approccio basato sui rischi per la vigilanza in materia di AML/CFT di tutti gli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie a maggior rischio e dando prova di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 3) effettuando una valutazione globale dei rischi in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo collegati a tutti i tipi di persone giuridiche; 4) potenziando le capacità dell’unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto e potenziandone la cooperazione sull’uso delle informazioni finanziarie; 5) adoperandosi affinché le autorità competenti siano associate alle indagini e alle azioni penali in materia di riciclaggio; 6) rafforzando le capacità delle autorità competenti incaricate delle indagini e delle azioni penali nei casi di finanziamento del terrorismo; 7) istituendo un quadro giuridico e procedure per attuare sanzioni finanziarie mirate; e 8) attuando un approccio basato sui rischi per la vigilanza del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro per impedire che siano abusate per finalità di finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Mali un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(10)

Nel febbraio 2021 il Marocco ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il MENAFATF per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Il Marocco si è adoperato per migliorare il regime AML/CFT, tra l’altro dotando l’unità di informazione finanziaria di risorse finanziarie e umane atte a rafforzare le capacità analitiche di cui necessita per adempiere il mandato principale di analisi operativa e strategica. Il Marocco dovrebbero continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione per colmare le carenze strategiche, in particolare: 1) migliorando la vigilanza basata sui rischi, adottando misure correttive e applicando sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza; 2) garantendo che le informazioni sulla titolarità effettiva siano adeguate, precise e verificate, comprese le informazioni relative alle persone giuridiche e agli istituti giuridici stranieri; 3) aumentando la diversità delle segnalazioni di operazioni sospette; 4) dando precedenza all’individuazione, investigazione e perseguimento di tutte le tipologie di riciclaggio in funzione del profilo di rischio del paese; e 5) attuando un controllo e una supervisione efficace del rispetto, da parte degli istituti finanziari e di determinate imprese e professioni non finanziarie, degli obblighi di imporre sanzioni finanziarie mirate. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Marocco un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(11)

Nel giugno 2021 le Filippine hanno assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo Asia-Pacifico della Task Force «Azione finanziaria» contro il riciclaggio per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Da allora le Filippine si sono adoperate per migliorare il regime AML/CFT, elaborando e attuando orientamenti in materia di cancellazione dagli elenchi e di sblocco dei beni per le sanzioni finanziare mirate relative al finanziamento della proliferazione. Le Filippine dovrebbero adoperarsi per attuare il piano d’azione, in particolare: 1) dimostrando che è in atto un’efficace vigilanza basata sul rischio per determinate imprese e professioni non finanziarie; 2) dimostrando che le autorità incaricate della vigilanza si avvalgono dei controlli in materia di AML/CFT per attenuare i rischi collegati agli organizzatori di viaggi imperniati sul gioco; 3) attuando i requisiti per la nuova registrazione dei servizi di trasferimento di denaro o valori e applicando sanzioni agli operatori delle rimesse non registrati e illegali; 4) potenziando e razionalizzando l’accesso delle autorità di contrasto alle informazioni sulla titolarità effettiva e assicurando che le relative informazioni siano precise e aggiornate; 5) dimostrando un aumento nell’uso delle informazioni finanziarie e nel numero di indagini sul riciclaggio e delle relative azioni penali, in linea con il rischio; 6) dimostrando un aumento nell’individuazione, investigazione e perseguimento dei casi di finanziamento del terrorismo; 7) dimostrando che vengono adottate misure appropriate nei confronti del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro (comprese quelle non registrate), senza ostacolare le legittime attività delle stesse; e 8) aumentando l’efficacia del quadro delle sanzioni finanziarie mirate, sia per il riciclaggio che per il finanziamento della proliferazione. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare le Filippine un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(12)

Nel febbraio 2021 il Senegal ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI e con il gruppo intergovernativo di azione contro il riciclaggio in Africa occidentale (GIABA) per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Il Senegal dovrebbe continuare ad adoperarsi per attuare il piano d’azione per colmare le carenze strategiche, in particolare: 1) assicurando una visione uniforme dei rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (in particolare in relazione a determinate imprese e professioni non finanziarie) da parte di tutte le autorità competenti attraverso attività di formazione e sensibilizzazione; 2) richiedendo assistenza giudiziaria reciproca e altre forme di cooperazione internazionale in linea con il suo profilo di rischio; 3) garantendo che gli istituti finanziari e determinate imprese e professioni non finanziarie siano sottoposti a una vigilanza adeguata ed efficace; 4) conservando informazioni complete e aggiornate sulla titolarità effettiva per le persone giuridiche e gli istituti giuridici e rafforzando l’apparato sanzionatorio per le violazioni degli obblighi di trasparenza; 5) continuando a potenziare le risorse umane dell’unità di informazione finanziaria per far sì che mantenga efficaci capacità di analisi operativa; 6) dimostrando la sistematica prosecuzione degli sforzi per rafforzare i meccanismi di individuazione e la capacità di condurre indagini e azioni penali sui reati presupposto di riciclaggio, in linea con il profilo di rischio del Senegal; 7) definendo politiche e procedure globali e standardizzate per individuare, rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi e gli strumenti di reato in linea con il profilo di rischio del paese; 8) migliorando la comprensione dei rischi di finanziamento del terrorismo da parte delle autorità e rafforzando la capacità e il sostegno alle autorità di contrasto e alle autorità responsabili dell’azione penale che partecipano all’azione di contrasto del finanziamento del terrorismo, in linea con la strategia nazionale in materia di lotta al finanziamento del terrorismo del 2019, e 9) attuando un regime efficace di sanzioni finanziarie mirate per il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, nonché attuando un controllo e una supervisione basati sul rischio delle organizzazioni senza scopo di lucro. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Senegal un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(13)

Nel giugno 2021 il Sud Sudan ha assunto un impegno politico ad alto livello a collaborare con il GAFI per rafforzare l’efficacia del regime AML/CFT. Il Sud Sudan si adopererà per attuare il piano d’azione, in particolare: 1) chiedendo di aderire al gruppo in materia di riciclaggio dell’Africa orientale e meridionale (ESAAMLG), interagendo in tale ambito e impegnandosi a sottoporsi a una valutazione reciproca da parte dello stesso ESAAMLG o di altro organismo di valutazione; 2) svolgendo un riesame globale della legge sulla lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo del 2012, con il sostegno dei partner internazionali, anche in forma di assistenza tecnica, al fine di rispettare le norme del GAFI; 3) designando una o più autorità incaricate di coordinare le valutazioni nazionali dei rischi in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; 4) aderendo alla Convenzione di Vienna del 1988, alla Convenzione di Palermo del 2000 e alla Convenzione sul finanziamento del terrorismo del 1999 e attuandole; 5) dotando le autorità competenti delle strutture e delle capacità necessarie per attuare un approccio basato sui rischi alla vigilanza in materia di AML/CFT per gli istituti finanziari; 6) predisponendo un quadro giuridico completo per raccogliere e verificare le informazioni sulla titolarità effettiva per le persone giuridiche; 7) rendendo operativa un’unità di informazione finanziaria pienamente funzionante e indipendente; 8) istituendo e attuando il quadro giuridico e normativo per applicare sanzioni finanziarie mirate conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di finanziamento del terrorismo e della proliferazione; e 9) iniziando l’attuazione di una vigilanza/sorveglianza mirata basata sui rischi delle organizzazioni senza scopo di lucro suscettibili di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo. Alla luce delle osservazioni esposte è opportuno considerare il Sud Sudan un paese con carenze strategiche nel regime AML/CFT ai sensi dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.

(14)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, la valutazione della Commissione ha concluso che è opportuno considerare Burkina Faso, Isole Cayman, Haiti, Giordania, Mali, Marocco, Filippine, Senegal e Sud Sudan giurisdizioni di paesi terzi con carenze strategiche nel regime AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione, in base ai criteri di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. È rilevato il fatto che detti paesi hanno preso per iscritto impegni politici ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e hanno elaborato piani d’azione con il GAFI.

(15)

È di estrema importanza che la Commissione effettui un monitoraggio permanente dei paesi terzi e valuti gli sviluppi dei loro quadri giuridici e istituzionali, i poteri e le procedure di cui dispongono le autorità competenti e l’efficacia del rispettivo regime AML/CFT, al fine di aggiornare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(16)

La Commissione si è impegnata, se del caso, a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi che figurano nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aiutarli a porre rimedio alle carenze strategiche individuate.

(17)

La Commissione ha riesaminato i progressi compiuti per colmare le carenze strategiche dei paesi elencati nel regolamento (UE) 2016/1675 che sono stati depennati nel giugno o nell’ottobre 2021 dal GAFI o riesaminati dalla Commissione conformemente alla sua metodologia riveduta per l’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio sulla base dei nuovi requisiti della direttiva (UE) 2015/849, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 (3). La Commissione ha concluso il riesame dei progressi compiuti dalle Bahamas, dal Botswana, dal Ghana, dall’Iraq e da Maurizio.

(18)

La valutazione della Commissione ha concluso che le Bahamas hanno colmato le carenze strategiche nel regime AML/CFT che la Commissione aveva individuato conformemente alla sua metodologia per l’individuazione dei paesi terzi ad altro rischio. Le Bahamas hanno recentemente adottato una serie di misure volte a rafforzare il quadro AML/CFT, in particolare gli aspetti relativi alla trasparenza del regime di titolarità effettiva. Tali misure rispettano i parametri aggiuntivi fissati dalla Commissione. La Commissione continuerà a collaborare con il GAFI e con il CFATF per sorvegliare l’evoluzione del regime AML/CFT delle Bahamas.

(19)

La valutazione della Commissione ha concluso che l’Iraq ha compiuto progressi sufficienti per colmare le carenze strategiche nel regime AML/CFT che la Commissione aveva individuato conformemente alla sua metodologia per l’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio. L’Iraq ha recentemente adottato una serie di misure volte a rafforzare il quadro AML/CFT. Tali misure affrontano le preoccupazioni individuate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare. La Commissione continuerà a collaborare con il GAFI e con il MENAFATF per sorvegliare l’evoluzione del regime AML/CFT dell’Iraq.

(20)

Il GAFI si è compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dal Botswana, dal Ghana e da Maurizio per migliorare il regime AML/CFT e ha osservato che tali paesi hanno istituito il quadro giuridico e normativo necessario per rispettare gli impegni indicati nel rispettivo piano d’azione per quanto riguarda le carenze strategiche identificate dal GAFI. Il GAFI non sottopone quindi più il Botswana, il Ghana e Maurizio a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale. Botswana, Ghana e Maurizio continueranno a collaborare con i gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime AML/CFT.

(21)

L’analisi della Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni disponibili, i regimi AML/CFT delle Bahamas, del Botswana, del Ghana, dell’Iraq e di Maurizio non presentano più carenze strategiche. Le Bahamas, il Botswana, il Ghana, l’Iraq e Maurizio hanno rafforzato l’efficacia del regime AML/CFT e hanno colmato le relative carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nel piano d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI e agli ulteriori parametri o preoccupazioni preliminari fissati dalla Commissione.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono aggiunte le righe seguenti:

«Burkina Faso

Isole Cayman

Haiti

Giordania

Mali

Marocco

Filippine

Senegal

Sud Sudan».

Articolo 2

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono soppresse le righe seguenti:

«Bahamas

Botswana

Ghana

Iraq

Maurizio».

Articolo 3

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è sostituita dalla seguente:

«N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Cambogia

5

Isole Cayman

6

Haiti

7

Giamaica

8

Giordania

9

Mali

10

Marocco

11

Myanmar

12

Nicaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Filippine

16

Senegal

17

Sud Sudan

18

Siria

19

Trinidad e Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Yemen

23

Zimbabwe».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2022

Per la Commissione

Mairead MCGUINNESS

Membro della Commissione


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).


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