EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0109

Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio del 27 gennaio 2022 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ST/15015/2021/INIT

OJ L 21, 31.1.2022, p. 1–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/109/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 21/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/109 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2022

che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l'adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Inoltre, per gli stock oggetto di piani pluriennali specifici, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere fissati conformemente agli obiettivi e alle misure stabiliti nei piani stessi. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento, le possibilità di pesca devono essere ripartite tra gli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(3)

È pertanto opportuno che i TAC siano stabiliti, in conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(4)

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, dal 1o gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate deroghe. L'articolo 16, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, qualora sia introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca tengano conto delle catture anziché degli sbarchi. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco sotto forma di piani specifici in materia di rigetti.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Esse dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in deroga rispetto all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti da tale valore raccomandato per le catture totali.

(6)

Per alcuni stock il CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca (a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi) e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e di rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Detti TAC dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illegali.

(7)

Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(8)

Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali istituito dal regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i tassi-obiettivo della mortalità per pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere mantenuti all'interno degli intervalli di valori della mortalità per pesca che determinano l'MSY (“intervalli FMSY“) definiti all'articolo 2, punto 2), di tale regolamento, conformemente all'articolo 4 del medesimo. Di conseguenza, la mortalità complessiva per pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita conformemente al parere MSY del CIEM e al valore FMSY, tenendo conto delle catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e includendo i rigetti. Il valore FMSY è il valore della mortalità per pesca che dà luogo all'MSY di lungo termine. Gli Stati membri interessati (Francia e Spagna) dovrebbero adottare misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore FMSY, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

(9)

È opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, alla luce del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. I limiti di cattura in numero di esemplari dovrebbero essere mantenuti in linea con il parere scientifico. È opportuno escludere l'uso di reti fisse, considerando la loro insufficiente selettività e la probabilità che esse catturino un numero di esemplari superiore ai limiti stabiliti. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche e, soprattutto, della dipendenza dei pescatori commerciali nelle comunità costiere dagli stock in questione, le misure riguardanti la spigolaoffrono un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori commerciali e di quelli dediti alla pesca ricreativa. In particolare, tali misure dovrebbero consentire ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di svolgere la loro attività tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.

(10)

Il 4 novembre 2021 il CIEM ha emesso un parere scientifico per l'anguilla (Anguilla anguilla) in tutto il suo areale naturale. Secondo il parere del CIEM, se l'approccio precauzionale è d'applicazione, non dovrebbero essere effettuate catture in alcun habitat nel 2022. Il parere riguarda le catture della pesca commerciale e della pesca ricreativa e include le catture di anguille cieche ai fini del ripopolamento e dell'acquacoltura. Conformemente a tale parere, è considerato opportuno mantenere il periodo di chiusura di tre mesi consecutivi di tutte le attività di pesca dell'anguilla, mentre la Commissione effettua una consultazione dei portatori di interessi in relazione all'anguilla nel 2022. Il divieto dovrebbe applicarsi a tutte le attività di pesca quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Gli Stati membri dovrebbero fissare i tre mesi consecutivi di chiusura, che dovrebbero ricadere entro i periodi di picco della migrazione dell'anguilla e informarne la Commissione, trasmettendo contestualmente informazioni giustificative, entro il 1o giugno 2022.

(11)

Il parere scientifico per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 (Golfo di Biscaglia) per il 2022 è stato pubblicato dal CIEM solo il 17 dicembre 2021. Data la necessità di disporre di un TAC per l'inizio della campagna di pesca il 1o gennaio 2022, è opportuno fissare un TAC provvisorio. Il TAC dovrebbe essere fissato a 24 000 tonnellate e coprire il periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Tale livello corrisponderebbe approssimativamente alle catture di detto stock nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

(12)

Nelle divisioni CIEM 8c, 8d, 8e e nelle sottozone 9 e 10 come pure nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1, tre specie distinte di sogliole sono gestite nell'ambito di un unico TAC. Poiché le possibilità di pesca per uno di tali stock, vale a dire la sogliola (Solea solea) nelle divisioni CIEM 8c e 9a, dovrebbero essere fissate in linea con l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno stabilire un limite di cattura distinto per tale specie, in linea con il parereMSY.

(13)

I pareri scientifici per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) raccomandano di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione di tali stock. Inoltre, il fatto che i tassi di sopravvivenza siano elevati significa che il rigetto in mare di tali specie non provoca un aumento della loro mortalità per pesca e, anzi, gioverebbe alla loro conservazione. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco non si applica alle specie la cui pesca è vietata.

(14)

Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/472 ed è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli FMSY) e alle misure di salvaguardia previsti in detti regolamenti. Gli intervalli FMSY sono stati stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472.

(15)

Conformemente all'articolo 7 delregolamento (UE) 2018/973, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento è inferiore al valore limite di riferimento per la biomassa (Blim), devono essere adottate ulteriori misure correttive per garantire un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock o altri stock nelle attività di pesca.

(16)

È opportuno che i TAC per il tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(17)

Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili su cui basare le stime riguardanti l'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC siano stabiliti conformemente all'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, in particolare delle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock stessi e di considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(18)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (5) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionale e a TAC analitico (articoli 3 e 4). Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico di tali stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un altro meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di compromettere il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, il conseguimento degli obiettivi della PCP e lo stato biologico degli stock, è opportuno che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(19)

Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. È opportuno garantire che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro agisca in piena coerenza con i principi e le norme della PCP.

(20)

È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2022 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.

(21)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(22)

In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(23)

Alla 12a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Manila, 23-28 ottobre 2017), un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno prevedere la protezione di tali specie nel quadro dell'attività di pesca esercitata dai pescherecci dell'Unione in tutte le acque e dai pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

(24)

L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (6), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(25)

Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.

(26)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una misura di conservazione per i due stock di scorfano (Sebastes marinus and Sebastes mentella) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, con la quale vieta la pesca diretta dei predetti stock. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le catture accessorie, la NEAFC ha vietato le attività di pesca nella zona in cui si aggregano gli scorfani. Tali misure, basate sul parere del CIEM di non effettuare catture, dovrebbero trovare attuazione nel diritto dell'Unione. La NEAFC non è stata in grado di adottare una raccomandazione per lo scorfano nelle sottozone CIEM 1 e 2. Per tale stock è opportuno fissare il pertinente TAC, in linea con la posizione dell'Unione espressa in sede di NEAFC.

(27)

Per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2, tenuto conto del parere scientifico del CIEM per il 2022, è opportuno fissare un TAC di 1 766 tonnellate.

(28)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha deciso di mantenere nel 2022 i TAC attuali per il tonno rosso, il pesce spada (Xiphias gladius), il marlin azzurro (Makaira nigricans), il marlin bianco (Tetrapturus albidus), il tonno albacora (Thunnus albacares) e la verdesca (Prionace glauca). L'ICCAT ha inoltre fissato un TAC di 62 000 tonnellate per il tonno obeso (Thunnus obesus) per il 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(29)

Al fine di ridurre la mortalità per pesca del novellame di tonno obeso e tonno albacora, l'ICCAT ha inoltre stabilito un limite massimo di 300 dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) per nave nel 2022 e un periodo di divieto dell'uso di FAD. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(30)

Inoltre, per il tonno bianco del Mediterraneo (Thunnus alalunga) l'ICCAT ha adottato un piano di ricostituzione quindicennale, dal 2022 al 2036. Per il 2022 l'ICCAT ha fissato a 2 500 tonnellate il TAC per il tonno bianco del Mediterraneo. In aggiunta, l'ICCAT ha adottato un TAC di 37 801 tonnellate per l'alalunga dell'Atlantico settentrionale per gli anni 2022 e 2023, in base alla norma di sfruttamento con l'obiettivo di adottare una procedura di gestione a lungo termine per tale stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(31)

Nella riunione annuale 2021 l'ICCAT ha inoltre adottato un piano di ricostituzione dello squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus), catturato nell'ambito di altre attività di pesca regolamentate dall'ICCAT, onde porre fine alla pesca eccessiva e raggiungere gradualmente livelli di biomassa sufficienti per sostenere l'MSY entro il 2070. Il piano di ricostituzione prevede un divieto di detenzione biennale a decorrere dal 2022. La mortalità per pesca totale è stata fissata a un massimo di 250 tonnellate fino a che un nuovo parere scientifico non sarà disponibile. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(32)

Conformemente a varie raccomandazioni ICCAT, l'Unione è autorizzata , su richiesta, a riportare dal 2020 al 2022 una percentuale fissa del suo contingente di possibilità di pesca non utilizzato. In attesa dell'attuazione delle suddette raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'Unione, è opportuno che i contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock siano fissati sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2022 quale stabilito dall'ICCAT prima di un eventuale riporto dei contingenti non utilizzati o della detrazione, da parte dell'ICCAT, dei quantitativi pescati in eccesso. Gli adeguamenti dei contingenti dei singoli Stati membri per il 2022 che tengono conto di eventuali riporti e detrazioni dovrebbero essere effettuati in una fase successiva sulla base delle norme dell'Unione in materia di riporto e detrazioni quali il regolamento (CE) n. 847/96, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(33)

Nel 2019 si è registrata una pesca eccessiva dell'alalunga del nord da parte di taluni Stati membri, che ha comportato una pesca eccessiva del contingente totale dell'Unione e l'applicazione di una detrazione da parte dell'ICCAT, nonostante il fatto che altri Stati membri non avessero esaurito i loro contingenti individuali per quello stesso anno. Per far fronte a questa situazione particolare, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (7) fissando contingenti per l'alalunga del nord per i singoli Stati membri, conformemente al principio della stabilità relativa e sulla base del contingente totale dell'Unione quale fissato dall'ICCAT per il 2021 prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri. Gli adeguamenti delle quote dovrebbero quindi essere applicati sulla base delle norme dell'Unione in materia di riporto e detrazioni quali il regolamento (CE) n. 847/96, l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o l'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, al fine di garantire che il contingente totale dell'Unione per l'alalunga del nord tenga conta degli adeguamenti apportati dall'ICCAT.

(34)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) ha adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(35)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha riveduto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. Tali misure dovrebbero già essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti di cattura riveduti per il tonno albacora sono stati confermati dal segretariato della IOTC solo il 17 dicembre 2021, dopo la fine del periodo ufficiale per presentare obiezioni. I limiti di cattura riveduti per il tonno albacora confermati, dovrebbero essere attuati nel diritto dell'Unione successivamente.

(36)

La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 24 al 28 gennaio 2022. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO che sono funzionalmente collegate ai TAC siano provvisoriamente mantenute finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2022.

(37)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha adottato nuove misure di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali per il periodo 2022-2024, che includono una revisione del numero di FAD attivi. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(38)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per la conservazione del tonno rosso australe (CCSBT) ha fissato il TAC annuale per il tonno rosso australe (Thunnus maccoyii) per un periodo di tre anni (dal 2021 al 2023) allo stesso livello del triennio precedente. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(39)

Nella riunione annuale del 2021, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha deciso di mantenere la maggior parte dei TAC attuali per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza fino alla riunione annuale del 2023. I TAC per il moro oceanico (Dissostichus eleginoides) e i granchi rossi di fondale (Chaceon spp.) sono stati leggermente ridotti in linea con il parere scientifico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(40)

Nella riunione annuale del 2021, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha deciso di mantenere le misure attuali applicabili alla zona della convenzione WCPFC. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41)

Nella 43a riunione annuale del 2021, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, per il 2022, una serie di possibilità di pesca relative a determinati stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(42)

In occasione della sua 8a riunione del 2021, l'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) ha mantenuto i TAC adottati nel 2020 per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(43)

Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica (Chionoecetes spp.) attorno alle Svalbard, il trattato del 9 febbraio 1920 relativo allo Spitsberg (Svalbard) («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le sue parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso, in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno alle Svalbard, è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021 e 28 giugno 2021. Per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle pertinenti disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale tipo di pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2022. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(44)

Poiché le discussioni con la Norvegia sull'accesso equo e non discriminatorio alle acque delle Svalbard per le flotte dell'Unione che praticano attività di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) in tale zona sono in corso e dovrebbero concludersi all'inizio del 2022, è opportuno che l'Unione stabilisca un contingente provvisorio dell'Unione per il primo trimestre del 2022. Il livello di tale contingente provvisorio dovrebbe essere fissato a 4 500 tonnellate, tenuto conto della stagionalità dell'attività di pesca. I contingenti dovrebbero essere assegnati agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio (8) con i necessari adeguamenti dovuti al recesso del Regno Unito dall'Unione e al rapporto del livello del contingente provvisorio dell'Unione rispetto alla quota dello stock spettante all'Unione.

(45)

Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (9), è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(46)

Poiché talune disposizioni dovrebbero essere applicate su base continuativa e allo scopo di evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2022 e la data di entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2023, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2023, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2023.

(47)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'autorizzazione a ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni; di concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato; e di predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. La Commissione dovrebbe esercitare tali competenze conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(48)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2022, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(49)

Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2021 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1o dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1o dicembre 2021, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR. Inoltre, conformemente alle norme dell'ICCAT, gli Stati membri dovrebbero fare in modo che nelle loro navi non si faccia uso di FAD nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di divieto, vale a dire a decorrere dal 17 dicembre 2021.

(50)

Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altro, e nel protocollo di attuazione dell’accordo (11), la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2022. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(51)

Nel 2021 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona del Mare del Nord, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo. Tali consultazioni sono state condotte tra il 28 ottobre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. L'esito delle consultazioni è stato documentato in un verbale concordato firmato il 10 dicembre 2021 dai capi delle delegazioni dell'Unione, del Regno Unito e della Norvegia. Si propone pertanto di fissare le pertinenti possibilità di pesca al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni contenute nel verbale concordato.

(52)

Nel 2021 l'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su due stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per l'anno successivo, nonché scambi di possibilità di pesca. Tali consultazioni sono state condotte tra l'8 novembre e il 10 dicembre 2021, sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. L'esito delle consultazioni è stato documentato in tre verbali concordati firmati il 10 dicembre 2021 dai capi delle delegazioni dell'Unione e della Norvegia. Si propone pertanto di fissare le pertinenti possibilità di pesca in attuazione dei verbali concordati con la Norvegia, unitamente alle altre disposizioni ivi contenute.

(53)

È opportuno stabilire le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord al fine di garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e contribuire alla ricostituzione di tale stock. Le misure funzionalmente collegate concordate unitamente al Regno Unito e alla Norvegia dovrebbero essere mantenute per consentire la ripresa e la gestione sostenibile a lungo termine dello stock.

(54)

Nel 2019 il CIEM ha osservato che le catture di aringhe (Clupea harengus) per la divisione 3a dovrebbero essere il più possibile prossime allo zero dato che, senza ulteriori restrizioni geografiche o temporali della pesca dell'aringa, le catture di fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale sarebbero inevitabili. Informazioni recenti fornite dal CIEM indicano la crescente commistione tra fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale e aringa del Mare del Nord nello Skagerrak e nel Mare del Nord, dove la maggior parte delle catture di fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale avviene attualmente nello Skagerrak e, in misura minore, nel Mare del Nord orientale.

(55)

Nel verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione si impegna a limitare le sue catture effettive nello Skagerrak a 969 tonnellate, mentre la Norvegia ha accettato di trasferire almeno il 95 % del suo contingente al Mare del Nord per proteggere il fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale. Di conseguenza, si propone di limitare le catture complessive delle flotte C (HER/03A.) e D (HER/03A-BC) per gli Stati membri interessati aggiungendo alle tabelle dei TAC di tali contingenti una nota in calce contenente una condizione speciale, mantenendo nel contempo il livello dei contingenti nelle tabelle per rispecchiare la stabilità relativa e regolamentare l'associata flessibilità tra zone. Nel caso della Norvegia, le catture effettive massime che potrebbero aver luogo nelle acque dell'Unione della divisione CIEM zona 3a corrisponderebbero a 167 tonnellate (5 % del suo contingente).

(56)

Conformemente al punto 13.11 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione e la Norvegia per lo Skagerrak, le due parti dovrebbero essere in grado di pescare fino al 100 % del loro contingente di aringa dello Skagerrak nel Mare del Nord al fine di proteggere il fregolo di primavera dell'aringa del Baltico occidentale. In attesa della conclusione delle consultazioni bilaterali con il Regno Unito per il 2022, non potrebbe essereconfermato che sarà mantenuta la flessibilità tra zone nelle acque del Regno Unito per il 2022 in relazione allo stock HER/03A. È pertanto necessario indicare chiaramente nelle pertinenti note in calce relative alle flotte C che la flessibilità tra zone nelle acque del Regno Unito non sarà applicabile fino a quando l'Unione e il Regno Unito non avranno concordato tale flessibilità nel quadro delle loro consultazioni bilaterali.

(57)

Al punto 13.12 del verbale concordato in esito alle consultazioni bilaterali tra l'Unione nionee la Norvegia per lo Skagerrak, l'Unione ha annunciato l'intenzione di avvalersi nelle zone del Mare del Nord 4a e 4b di una flessibilità pari alla quota Unione del 5,7 % del livello della flotta A, ossia 21 038 tonnellate.

(58)

Ogni anno l'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con le Isole Fær Øer sullo scambio di contingenti e l’accesso reciproco per il 2022. Tali consultazioni non hanno condotto alla conclusione di un accordo per il 2021.

(59)

A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (12) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'Unione e il Regno Unito svolgono consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 del accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Conformemente all'articolo 499, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, qualora i TAC non siano concordati entro il 20 dicembre, le parti sono autorizzate a fissare TAC provvisori.

(60)

Al 21 dicembre 2021, le consultazioni bilaterali con il Regno Unito non erano ancora concluse. Era troppo tardi per includerne gli esiti nel presente regolamento, considerato che lo stesso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il Consiglio, nel pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri, nonché della loro sovranità e giurisdizione, fissi TAC provvisori da pescare nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l'accesso ai pescherecci dell'Unione. Gli esiti delle consultazioni ai sensi dell’articolo 468 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, quali risultanti dal vernale scritto firmato il 21 dicembre 2021, dovrebbero essere riflessi in una modifica del presente regolamento, che dovrebbe essere adottata non appena possible.

(61)

I TAC provvisori dovrebbero mirare a garantire la certezza del diritto agli operatori dell'Unione come pure il proseguimento di attività di pesca sostenibili fino a quando nonsarà adottata una tale modifica.

(62)

Tale approccio si fonda sull'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il quale dispone che qualora rispetto a uno stock di cui all'allegato 35 di detto accordo o all'allegato 36, tabelle A e B, di detto accordo non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal CIEM, che si applicherà a partire dal 1o gennaio. A norma dell'articolo 499, paragrafi 3, 4 e 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e in deroga al paragrafo 2 del medesimo articolo, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti che il comitato specializzato per la pesca avrebbe dovuto adottare entro il 1° luglio 2021.

(63)

Pertanto, come approccio generale, le possibilità di pesca provvisorie per l'Unione dovrebbero basarsi sul parere del CIEM per il 2022 e dovrebbero corrispondere alla quota dell'Unione concordata nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(64)

Fatti salvi gli orientamenti sugli stock speciali, e tenuto conto dell'assenza di tali orientamenti, i TAC per tali stock dovrebbero essere in linea con l'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(65)

I TAC provvisori dovrebbero inoltre essere conformi al quadro giuridico applicabile dell'Unione, in particolare con l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472e con l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973.

(66)

Per alcuni stock il CIEM ha raccomandato nel suo parere scientifico di non effettuare catture. Se i TAC provvisori relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nel parere scientifico, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo l’MSY, è opportuno stabilire TAC provvisori per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione delle catture di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC provvisori di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(67)

Come impostazione generale è opportuno fissare i TAC provvisori basandosi sul rinnovo dei TAC adottati dal Consiglio per il 2021, applicando a tali livelli dei TAC per il 2021 un coefficiente del 25 %, allo scopo di coprire il primo trimestre del 2022. Tale approccio non pregiudica i TAC definitivi.

(68)

Gli stock ai quali è opportuno applicare una percentuale superiore al 25 % dovrebbero essere individuati sulla base dell'analisi dello sfruttamento dei contingenti nel primo trimestre degli ultimi quattro anni (2018-2021) da parte degli Stati membri. I TAC provvisori non dovrebbero superare i potenziali TAC definitivi che sono stati valutati conformemente al parere scientifico e tenendo conto delle quote dell'Unione stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e non superano i TAC definitivi concordati con il Regno Unito. Tali aumenti dei TAC provvisori dovrebbero essere conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell'Unione e all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell'Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

(69)

Tale livello è considerato, in linea di principio, sufficiente per i pescherecci dell'Unione almeno fino al 31 marzo 2022.

(70)

L'Unione ha consultato il Regno Unito in merito all'approccio da seguire per fissare i TAC provvisori.

(71)

La spigola settentrionale è uno stock condiviso con il Regno Unito ed è pertanto opportuno stabilire misure provvisorie per tale stock per il primo trimestre del 2022, in attesa dell'attuazione dell’esito delle consultazioni con il Regno Unito.

(72)

Al fine di tenere conto dell'applicazione dell'obbligo di sbarco e di mettere dei contingenti a disposizione di quegli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, è opportuno istituire un meccanismo di scambio di contingenti per una serie di stock.

(73)

Le chiusure stagionali per la pesca del cicerello (Ammodytes spp.) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di novellame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.   Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

i limiti di cattura per il 2022 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2023;

b)

i limiti dello sforzo di pesca per il 2022, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che si applicano dal 1o febbraio 2022 al 31 gennaio 2023;

c)

le possibilità di pesca per il periodo dal 1o dicembre 2021 al 30 novembre 2022 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)

pescherecci dell'Unione;

b)

navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.   Il presente regolamento si applica anche:

a)

ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b)

alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)

«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c)

«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)

nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e)

«contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)

«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)

«dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

h)

«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)

«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

j)

«boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

k)

«boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (fish aggregating device — FAD) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio;

l)

«valore FMSY»: il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo al rendimento massimo sostenibile di lungo termine.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a)

zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)

«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)

«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

53° 30' N 15° 00' O,

53° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 13° 00' O,

51° 00' N 13° 00' O,

51° 00' N 15° 00' O;

e)

«unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00' N 9° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

43° 30' N 10° 00' O,

43° 30' N 9° 00' O,

44° 00' N 9° 00' O,

44° 00' N 8° 00' O,

43° 30' N 8° 00' O;

f)

«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 00' N 8° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 8° 00' O;

g)

«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

42° 00' N 8° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

38° 30' N 10° 00' O,

38° 30' N 9° 00' O,

40° 00' N 9° 00' O,

40° 00' N 8° 00' O;

h)

«unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i)

«unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

43° 30' N 6° 00' O,

44° 00' N 6° 00' O,

44° 00' N 2° 00' O,

43° 30' N 2° 00' O;

j)

«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48″ O;

k)

«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (15);

l)

«zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

m)

«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («Convenzione di Antigua») (17);

n)

«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (18);

o)

«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano (19);

p)

«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

q)

«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (21);

r)

«zona dell'accordo SIOFA» (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (22);

s)

«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (23);

t)

«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (24);

u)

«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

v)

«zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1.   I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se necessario, le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2.   I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e alle relative disposizioni di applicazione.

3.   I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione del Regno Unito, e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1.   I TAC relativi a determinati stock ittici indicati nell'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato.

2.   I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)

sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b)

consentono di sfruttare lo stock:

i)

in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile, nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii)

nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3.   Entro il 15 marzo 2022 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

i TAC da esso stabiliti;

b)

i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione dei TAC;

c)

informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC stabiliti.

Articolo 7

Applicazione di TAC provvisori

1.   Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano in via provvisoria dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2022 in linea con l'esito dei negoziati e delle consultazioni internazionali, in conformità dei pareri scientifici e delle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dei pertinenti piani pluriennali.

2.   Le navi dell'Unione possono pescare stock soggetti alle possibilità di pesca provvisorie di cui al paragrafo 1 nelle acque dell'Unione e internazionali nonché nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso alle navi dell'Unione l'accesso alle proprie acque.

Articolo 8

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.   Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a)

sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b)

sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2.   Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 9

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1.   Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2.   Il 6 % di ciascun contingente assegnato a uno Stato membro proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (Gadus morhua) nel Mar Celtico, per il merluzzo bianco a ovest della Scozia, per il merlano nel Mare d'Irlanda e per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano a ovest della Scozia sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1o gennaio 2022. Gli Stati membri sprovvisti del contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2022.

3.   I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2022 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4.   Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'appendice dell'allegato IA, a meno che lo Stato membro sprovvisto di un contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5.   I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base della media dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6.   Qualora il suddetto meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 non consenta agli Stati membri di coprire in ugual misura le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 10

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1.   Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.

2.   La Commissione può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

3.   La Commissione può può adottare una atto di esecuzione con cui assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2022 e il 31 gennaio 2023 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7

1.   Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (Dicentrarchus labrax) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 e sono vietati la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3.   In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2022 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca e la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a)

con reti demersali (26), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi ogni due mesi e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b)

con sciabiche (27), per catture accessorie inevitabili non superiori a 380 chilogrammi al mese e al 5 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c)

con ami e palangari (28), per un massimo di 1,43 tonnellate per nave;

d)

con reti da posta fisse (29), per catture accessorie inevitabili non superiori a 0,35 tonnellate per nave.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell’unione che hanno registrato catture di spigola con effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che tali deroghe siano applicata a un altro peschereccio dell’Unione, a condizione che ciascuna deroga non comporti un aumento del numero e della capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione oggetto della deroga.

4.   I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra navi e, se si applica un limite bimestrale, da un periodo di due mesi all'altro.

Per i pescherecci dell'Unione che utilizzano più di un attrezzo in due mesi di calendario, si applica il limite di cattura inferiore di cui al paragrafo 3 per qualunque attrezzo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, tutte le catture di spigola per tipo di attrezzo.

5.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a)

dal 1o gennaio al 28 febbraio:

i)

sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii)

è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b)

dal 1o al 31 marzo:

i)

possono essere catturati e conservati un massimo di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii)

la taglia minima delle spigole conservate è di 42 cm;

iii)

le reti fisse, che non possono essere usate per catturare o conservare le spigole.

6.   Il paragrafo 5 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

7.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 31 marzo 2022.

Articolo 12

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1.   La Francia e la Spagna garantiscono che la mortalità per pesca dello stock di spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovuta alle loro attività di pesca commerciale e ricreativa non superi il valore FMSY, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

2.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a)

possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

b)

le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

3.   Il paragrafo 2 lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM

Ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla (Anguilla anguilla), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietata nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi.

Ciascuno Stato membro interessato stabilisce tale periodo, che ricade tra il 1o agosto 2022 e il 28 febbraio 2023 per garantire che il divieto copra i periodi di picco della migrazione dell'anguilla.

Entro il 1o giugno 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito, unitamente a informazioni che giustifichino il periodo di divieto prescelto.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)

i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Campagne di pesca chiuse per i cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (Ammodytes spp.) con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1o gennaio al 31 marzo 2022.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1.   Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2.   Alle navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari (30) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00″ N e a sud della latitudine 61° 30' 00″ N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00″ N e a est della longitudine 5° 00' 00″ E.

3.   In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino almeno uno dei seguenti criteri:

a)

le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; Si presume che le navi la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b)

sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da navi che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi in questione non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano usati i gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

ii)

lima dei piombi rialzata (0,6 m);

iii)

pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d)

per le navi operanti con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano usati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

i)

griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

ii)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

iii)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e)

le navi siano soggette a piani nazionali intesi ad evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non più tardi di due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri e dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

4.   Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle navi di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1.   Le navi dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico (31) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b)

griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c)

pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d)

un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo lo studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, purché si tratti dell'unico attrezzo che la nave ha a bordo.

2.   Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme a quanto previsto all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali navi.

3.   Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 18

Specie vietate

1.   I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Raja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

berice rosso (Beryx splendens) nella sottozona NAFO 6;

c)

sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

d)

squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

e)

zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

f)

squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

g)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

h)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

i)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

j)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

k)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

l)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

m)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

n)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

o)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, salvo nell'ambito dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 19

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 20

Autorizzazioni di pesca

1.   Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2.   Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, non può essere superato.

CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 21

Trasferimenti e scambi di contingenti

1.   Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o a uno scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

2.   Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1 , la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se la Commissione approva la proposta, esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3.   La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di ogni contingente concordato.

4.   Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme pertinenti dell'ORGP, a seconda dei casi. Tali trasferimenti e scambi Ciò non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.   Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2023 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 2

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 22

Chiusure per lo scorfano nel Mare di Irminger

Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine

Longitudine

63° 00'

-30° 00'

61° 30'

-27° 35'

60° 45'

-28° 45'

62° 00'

-31° 35'

63° 00'

-30 °00'

Sezione 3

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 23

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.   Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (Thunnus thynnus) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.

2.   Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.

3.   Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.

4.   Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.

5.   Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.

6.   La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.

7.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord (Thunnus alalunga) come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (32) è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus) nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 24

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati figuranti nell'allegato ID.

Articolo 25

Squali

1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.   È vietato detenere a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

6.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse di squalo mako dell'Atlantico settentrionale (Isurus oxyrinchus) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 26

FAD per tonnidi tropicali

1.   L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1o gennaio al 13 marzo 2022.

2.   Nei quindici giorni precedenti l'inizio del periodo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché le loro navi non utilizzino FAD. Ciascuna nave non utilizza mai più di 300 FAD con boe operative nella zona della convenzione ICCAT.

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati storici sull’attrezzo di pesca sui FAD calati per i rispettivi pescherecci a cianciolo entro il 30 giugno 2022. Se uno Stato membro non trasmette detti dati entro tale data le navi battenti la sua bandiera non potranno calare attrezzi di persca sui FAD finché la Commissione non riceve tali dati dallo Stato membro per ulteriore trasmissione all'ICCAT.

Sezione 4

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 27

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2022, alla pesca esplorativa dell’austromerluzzo (Dissostichus spp.) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono farlo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, ai sensi degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1o giugno 2022.

Articolo 28

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1.   La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2021-2022 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi di cui all'allegato VII, tabella A, e si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2.   È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo, sono rilasciate vive.

3.   Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4.   La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico quanto più ampio possibile in modo da consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6 e 88.1 e nella divisione FAO 58.4.3a, la pesca, se consentita ai sensi dell'articolo 27, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 29

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2021-2022

1.   Lo Stato membro che intende pescare krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2021-2022 ne dà notifica alla Commissione non oltre il 1o maggio 2022 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2022.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.   Lo Stato membro che intende pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notifica tale intenzione solo per le navi autorizzate che al momento della notifica:

a)

battono la sua bandiera; o

b)

battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e si presume batteranno la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

4.   Qualora una nave autorizzata, notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitata a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un'altra nave. In tal caso, circostanze lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)

dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b)

un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

5.   Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 5

Zona di competenza della IOTC

Articolo 30

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2.   Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e dell'alalunga nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3.   Le navi assegnate a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.   Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento le navi incluse in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca INN adottato da un'ORGP.

5.   Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 31

FAD derivanti e navi d'appoggio

1.   I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2.   Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3.   Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500 (in deposito e operative).

4.   Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di due per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5.   Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6.   L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 32

Squali

1.   Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.   È vietato detenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca, salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva dello Stato membro di cui battono bandiera, purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.   Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 33

Mobulidi

1.   I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate, salvo nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori («pesca di sussistenza»).

Tuttavia, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (attività di pesca diversa dalla pesca di superficie, vale a dire praticata da pescherecci a cianciolo, pescherecci con lenze e canne, pescherecci con reti da imbrocco, pescherecci con lenze a mano e lenze al traino, o pesca con palangari effettuata da pescherecci iscritti nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati al consumo locale.

2.   Tutti i pescherecci diversi da quelli che effettuano una pesca di sussistenza rilasciano immediatamente i mobulidi, per quanto possibile vivi ed indenni, non appena li scorgono nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile tali esemplari.

Sezione 6

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 34

Pesca pelagica

1.   Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2022 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a)

l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b)

le dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 7

Zona della convenzione IATTC

Articolo 35

Pesca con cianciolo

1.   I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis):

a)

dalle ore 00.00 del 29 luglio 2022 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2022 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2022 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2023 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40° N,

latitudine 40o S;

b)

dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2022 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2022 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

longitudine 96° O,

longitudine 110° O,

latitudine 4° N,

latitudine 3° S.

2.   Per ciascuna delle navi di cui al paragrafo 1 a che battono la bandiera di uno stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1o aprile 2022, il periodo di divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), per cui la nave ha optato.

3.   I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.   Il paragrafo 3 non si applica:

a)

se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b)

quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 36

FAD derivanti

1.   Un peschereccio a cianciolo non attiva mai più di 400 FAD nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

2.   Nei quindici giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui ha optato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera a), il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a)

si astiene dall'utilizzare i FAD;

b)

recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 37

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 38

Divieto di pesca degli squali alalunga

1.   È vietato pescare squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nella zona della convenzione IATTC nonché detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.   Gli esemplari della specie squali alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.

3.   Gli operatori delle navi registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali e informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 39

Divieto di pesca dei mobulidi

I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate . Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.

Sezione 8

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a)

gattuccio fantasma (Apristurus manis);

b)

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi);

c)

squalo lanterna dalla coda corta (Etmopterus brachyurus);

d)

sagrì atlantico (Etmopterus princeps);

e)

sagrì nano (Etmopterus pusillus);

f)

razze (Rajidae);

g)

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus);

h)

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha;

i)

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 9

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 41

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona d'alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.   I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.   Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari nel 2022 non superino i limiti stabiliti nella tabella dell'allegato IG.

Articolo 42

Gestione della pesca con FAD

1.   Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo non calano FAD, non provvedono all'assistenza tecnica ad essi relativa né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00.00 del 1o luglio 2022 e le ore 24.00 del 30 settembre 2022.

2.   Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari, dalle ore 00.00 del 1o aprile 2022 alle ore 24.00 del 31 maggio 2022, oppure dalle ore 00.00 del 1o novembre 2022 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2022.

3.   Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo della nave.

Articolo 43

Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali catturati con pescherecci a cianciolo

1.   Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, tengono a bordo, trasbordano e sbarcano tutti gli esemplari di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato che hanno catturato.

2.   Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

se, nell'ultima retata di una bordata, la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)

se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

c)

in caso di grave malfunzionamento del sistema refrigerante.

Articolo 44

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 45

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (Xiphias gladius) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari nel 2022 non superino il limite di cui all'allegato IG. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Articolo 46

Squali seta e squali alalunga

1.   Nella zona della convenzione WCPFC è vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:

a)

squali seta (Carcharhinus falciformis);

b)

squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 47

Zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC

1.   Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate solo nel registro della WCPFC applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.   Quando pescano nella zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC, le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate solo nel registro della IATTC applicano le misure di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 35, 36 e 37.

Sezione 10

Mare di Bering

Articolo 48

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (Gadus chalcogrammus) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 11

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 49

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a)

limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo di un periodo rappresentativo in cui erano attive in tale zona e per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;

b)

non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, salvo per i metodi con palangari e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;

c)

non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusi i metodi con palangari e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 50

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 51

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 52

Trasferimenti e scambi di contingenti con il Regno Unito

1.   Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo .

2.   Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica la proposta di massima alla Commissione.

3.   Qualora la Commissione approvi la proposta di massima del trasferimento o dello scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, essa, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica al Regno Unito e agli Stati membri il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4.   I possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti e scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e al titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 54

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 55

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 53.

Articolo 56

Specie vietate

1.   Quando si trovano nelle acque dell'Unione, le navi di paesi terzi non possono pescare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a)

razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;

b)

complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

c)

canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

d)

zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

e)

smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque dell'Unione;

f)

razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

g)

razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;

h)

pesce violino (Rhinobatos rhinobatos) nel Mediterraneo;

i)

squalo balena (Rhincodon typus) in tutte le acque;

j)

spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 57

Modifiche del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1)

Nell'allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

0

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

0

 

Svezia

0

 

Tutti gli Stati membri

0

(1)

Unione

0

(2)

Norvegia

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10  % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2021 e il 15 aprile 2022.»;

2)

Nell'allegato ID, la tabella sulle possibilità di pesca per l'alalunga del nord (ALB/AN05N) è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

 

3 174,03

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

 

17 890,00

 

Francia

 

5 626,69

 

Portogallo

 

1 962,13

 

Unione

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a 1 253 . Tali contingenti sono oggetto delle opportune detrazioni a norma dell'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, allo scopo di applicare i contingenti assegnati agli Stati membri a norma del presente regolamento con gli adeguamenti necessari ai fini del rispetto del contingente complessivo dell'Unione a livello dell'ICCAT.».

Articolo 58

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 59

Disposizione transitoria

Gli articoli 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 e 56 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2023 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2023.

Articolo 60

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022. Tuttavia:

a)

le disposizioni concernenti le possibilità di pesca di cui agli articoli 27, 28 e 29 e all'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2021;

b)

l'articolo 26, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 17 dicembre 2021;

c)

l’articolo 57, punto 1), si applica a decorrere dal 15 ottobre 2021 al 15 aprile 2022;

d)

l’articolo 57, punto 12), si applica a decorrere dal 1ogennaio 2021;

e)

l'allegato II si applica dal 1o febbraio 2022 al 31 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(6)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31)

(8)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).

(9)  Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(12)  (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10)

(13)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(14)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(15)  Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(16)  Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

(17)  GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

(18)  GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

(19)  GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

(20)  Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

(21)  GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

(22)  GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

(23)  GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

(24)  GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(26)  Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).

(27)  Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).

(28)  Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).

(29)  Tutte le reti da posta fisse e trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

(30)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).


ALLEGATO

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IF:

Tonno australe — Zone di distribuzione

ALLEGATO IG:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IJ:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IK:

Zona dell'accordo SIOFA

ALLEGATO IL:

Zona della convenzione IATTC

ALLEGATO II:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO III:

Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IV:

Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

ALLEGATO V:

Autorizzazioni di pesca

ALLEGATO VI:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VIII:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IX:

Zona della convenzione WCPFC


ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori. I nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Gli allegati da IA a IL fanno parte del presente allegato.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie riportata di seguito.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesci tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio dalla pinna nera

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio sgombro

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio unicorno

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Moro oceanico

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Nototenia

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja fullonica

RJF

Razza spinosa

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda a coda gialla

Lophiidae

ANF

Rane pescatrici

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Totano

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia rossii

NOR

Nototenia marmorizzata

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia grigia

Pandalus borealis

PRA

Gamberetto boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesci piatti

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pentaceri australi

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Rostroraja alba

RJA

Razza bianca

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus maximus

TUR

Rombo chiodato

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus alalunga

ALB

Alalunga

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno australe

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada

La tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi scientifici delle specie di seguito riportata è fornita esclusivamente a fini esplicativi.

Nome comune

Codice alfa-3

Nome scientifico

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Alalunga

ALB

Thunnus alalunga

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberetto boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda a coda gialla

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Moro oceanico

TOP

Dissostichus eleginoides

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia gibbosa

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Nototenia grigia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia marmorizzata

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pentaceri australi

EDW

Pseudopentaceros spp.

Pesce del ghiaccio dalla pinna nera

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio della Georgia del Sud

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio sgombro

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio unicorno

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesci piatti

FLX

Pleuronectiformes

Pesci tamburo

BOR

Caproidae

Rane pescatrici

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Rostroraja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Leucoraja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyaja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Scophthalmus maximus

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno australe

SBF

Thunnus maccoyii

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Totano

SQS

Martialia hyadesi

Zigrino

SCK

Dalatias licha


ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

8

(ANE/08.)

Spagna

 

21 600

(1)

TAC analitico

Francia

 

2 400

(1)

Unione

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022


Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

 

0

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

0

(1)

Unione

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danimarca

 

60

(1) (2)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

1

(1) (2)

Svezia

 

36

(1) (2)

Unione

 

97

(1) (2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1) (2)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

In aggiunta a questi contingenti, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove di monitoraggio elettronico a distanza un'assegnazione supplementare entro un limite complessivo pari al 30 % del contingente ad esso assegnato. Ogni nave che partecipa alle prove di monitoraggio elettronico a distanza non cattura più di 300 kg. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (COD/03AS_REM). Ciò non pregiudica la stabilità relativa.


Specie:

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spagna

 

2 167

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

108

 

Portogallo

 

72

 

Unione

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Specie:

Rane pescatrici

Lophiidae

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spagna

 

3 091

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Francia

 

3

 

Portogallo

 

615

 

Unione

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Specie:

Merlano

Merlangius merlangus

Zona:

8

(WHG/08.)

Spagna

 

871

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 306

 

Unione

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

 

4 899

 

TAC precauzionale

Francia

 

470

 

Portogallo

 

2 286

 

Unione

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

3a

(NEP/03A.)

Danimarca

 

6 248

 

TAC analitico

Germania

 

18

 

Svezia

 

2 235

 

Unione

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(NEP/8ABDE.)

Spagna

 

233

 

TAC analitico

Francia

 

3 647

 

Unione

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 25

(NEP/8CU25)

Spagna

 

1,7

(1)

TAC precauzionale

Francia

 

0,0

(1)

Unione

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Esclusivamente nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori, nel corso di cinque bordate al mese in agosto e settembre.


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

8c, unità funzionale 31

(NEP/8CU31)

Spagna

 

13

 

TAC analitico

Francia

 

1

 

Unione

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Specie:

Scampo

Nephrops norvegicus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spagna

 

89

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

266

(1)

Unione

 

355

(1) (2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1) (2)

(1)

Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a (NEP/*9U267).

(2)

Nei limiti di questi TAC, nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: 50.


Specie:

Mazzancolle

Penaeus spp.

Zona:

Acque della Guyana francese

(PEN/FGU.)

Francia

 

Da fissare

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(1) (2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(1) (2)

(1)

La pesca delle mazzancolle Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danimarca

 

493

 

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

6

 

Svezia

 

56

 

Unione

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

7b e 7c

(PLE/7BC.)

Francia

 

4

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

15

 

Unione

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spagna

 

26

 

TAC precauzionale

Francia

 

103

 

Portogallo

 

26

 

Unione

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

(POL/8ABDE.)

Spagna

 

252

 

TAC precauzionale

Francia

 

1 230

 

Unione

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

8c

(POL/08C.)

Spagna

 

149

 

TAC precauzionale

Francia

 

17

 

Unione

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Specie:

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Spagna

 

196

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

 

7

(1) (2)

Unione

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24

(SOL/3ABC24)

Danimarca

 

599

 

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

35

(1)

Paesi Bassi

 

58

(1)

Svezia

 

23

 

Unione

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

7b e 7c

(SOL/7BC.)

Francia

 

6

 

TAC precauzionale

Irlanda

 

28

 

Unione

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Specie:

Sogliola

Solea solea

Zona:

8a e 8b

(SOL/8AB.)

Belgio

 

27

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

Spagna

 

5

 

Francia

 

1 997

 

Paesi Bassi

 

150

 

Unione

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Specie:

Sogliole

Solea spp.

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spagna

 

245

 

TAC precauzionale

Portogallo

 

407

 

Unione

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

Nei limiti di questi contingenti, non possono essere prelevati quantitativi di sogliola (Solea solea) superiori aiseguenti(SOL/8CDE34): 320


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

9

(JAX/09.)

Spagna

 

35 516

(1)

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Portogallo

 

101 761

(1)

Unione

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Condizione speciale: fino a una percentuale da fissare di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/X34PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Azzorre.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/341PRT)

Portogallo

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.


Specie:

Suri/sugarelli

Trachurus spp.

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace(1)

(JAX/341SPN)

Spagna

 

Da fissare

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Unione

 

Da fissare

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le Isole Canarie.

(2)

Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Ammodytes spp.

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a(1)

Danimarca

 

0

(2) (3)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

0

(2) (3)

Svezia

 

0

(2) (3)

Unione

 

0

(2)

Regno Unito

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

(3)

Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

 

Zona: acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

0

Totale

0

0

0

0

0

0

0


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2

(ARU/1/2.)

Germania

 

4

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

 

1

 

Paesi Bassi

 

3

 

Unione

 

9

 

Regno Unito

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a

(ARU/3A4-C)

Danimarca

 

179

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

 

2

 

Francia

 

1

 

Irlanda

 

1

 

Paesi Bassi

 

9

 

Svezia

 

7

 

Unione

 

199

 

Regno Unito

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Specie:

Argentina

Argentina silus

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(ARU/567.)

Germania

 

71

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

 

2

 

Irlanda

 

66

 

Paesi Bassi

 

742

 

Unione

 

880

 

Regno Unito

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

(USK/1214EI)

Germania

 

2

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo1, del presente regolamento

Si applica l'articolo8, paragrafo2, del presente regolamento

Francia

 

2

(1)

Altri

 

1

(1)(2)

Unione

 

4

(1)

Regno Unito

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4

(USK/04-C.)

Danimarca

 

17

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo1, del presente regolamento

Si applica l'articolo8, paragrafo2, del presente regolamento

Germania

 

5

(1)

Francia

 

12

(1)

Svezia

 

2

(1)

Altri

 

2

(2)

Unione

 

37

(1)

Regno Unito

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5

(USK/567EI.)

Germania

 

15

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo1, del presente regolamento

Si applica l'articolo8, paragrafo2, del presente regolamento

Spagna

 

52

(1)

Francia

 

617

(1)

Irlanda

 

60

(1)

Altri

 

15

(2)

Unione

 

758

(1)

Norvegia

 

0

(3) (4) (5)

Regno Unito

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella 6a non possono essere superiori al 5 %.

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

brosme (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

 

0

 

 

 

 

 


Specie:

Brosme

Brosme brosme

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

(USK/04-N.)

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

50

 

Germania

 

0

 

Francia

 

0

 

Paesi Bassi

 

0

 

Unione

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 


Specie:

Pesci tamburo

Caproidae

Zona:

6, 7 e 8

(BOR/678-)

Danimarca

 

1 410

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

Irlanda

 

3 970

 

Unione

 

5 380

 

Regno Unito

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A.)

Danimarca

 

10 516

(1)(2)(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

168

(1)(2)(3)

Svezia

 

11 000

(1)(2)(3)

Unione

 

21 684

(1)(2)(3)

Norvegia

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Nella 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

 

Germania

8

Svezia

407

Unione

969

Norvegia

167

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*04-UK), mentre nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU) è possibile pescare fino ai quantitativi indicati di seguito:

Danimarca

10 203

 

Germania

163

Svezia

10 672

Unione

21 038


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

Acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 a nord di 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danimarca

 

62 988

 

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

41 155

 

Francia

 

20 502

 

Paesi Bassi

 

51 952

 

Svezia

 

4 064

 

Unione

 

180 661

 

Isole Fær Øer

 

0

 

Norvegia

 

124 012

(2)

Regno Unito

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

 

2 700

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62):

 

 

 

 

Unione

 

2 700

 

 

 

 

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(HER/4N-S62)

Svezia

 

991

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate a questi contingenti.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

3a

(HER/03A-BC)

Danimarca

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Germania

 

51

(1)(2)(3)

Svezia

 

916

(1)(2)(3)

Unione

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

(2)

Nella 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca

554

 

Germania

8

Svezia

407

Unione

969

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a

(HER/2A47DX)

Belgio

 

41

 

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

7 823

 

Germania

 

41

 

Francia

 

41

 

Paesi Bassi

 

41

 

Svezia

 

38

 

Unione

 

8 025

 

Regno Unito

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.


Specie:

Aringa(1)

Clupea harengus

Zona:

4c e 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgio

 

8 736

(3)

TAC analitico

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Danimarca

 

909

(3)

Germania

 

594

(3)

Francia

 

11 326

(3)

Paesi Bassi

 

20 055

(3)

Unione

 

41 620

(3)

Regno Unito

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire dello stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Germania

 

87

(2)

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

 

17

(2)

Irlanda

 

117

(2)

Paesi Bassi

 

87

(2)

Unione

 

307

(2)

Regno Unito

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella parte della zona CIEM 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di56° N, escluso il Clyde.

(2)

È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

6aS(1), 7b e 7c

(HER/6AS7BC)

Irlanda

 

309

 

TAC precauzionale

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Paesi Bassi

 

31

 

Unione

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlanda

 

156

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo1, del presente regolamento

Si applica l'articolo8, paragrafo 2, del presente regolamento

Unione

 

156

 

Regno Unito

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7e e 7f

(HER/7EF.)

Francia

 

116

 

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Unione

 

116

 

Regno Unito

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

7a, a sud di 52° 30' N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

(HER/7G-K.)

Germania

 

3

(2)

TAC analitico

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

 

14

(2)

Irlanda

 

188

(2)

Paesi Bassi

 

14

(2)

Unione

 

217

(2)

Regno Unito

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

a nord dalla latitudine 52° 30' N,

a sud dalla latitudine 52° 00' N,

a ovest dalla costa dell'Irlanda,

a est dalla costa del Regno Unito.

(2)

Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano a una pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock secondo la valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgio

 

5

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

1 515

 

Germania

 

38

 

Paesi Bassi

 

9

 

Svezia

 

265

 

Unione

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

339

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

 

1 951

 

Germania

 

1 236

 

Francia

 

419

(1)

Paesi Bassi

 

1 102

(1)

Svezia

 

13

 

Unione

 

5 060

 

Norvegia

 

2 252

(2)

Regno Unito

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

(2)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

 

Unione

 

3 958

 


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62° N

(COD/4N-S62)

Svezia

 

382

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Unione

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14

(COD/5W6-14)

Belgio

 

0

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Germania

 

0

(1)

Francia

 

2

(1)

Irlanda

 

4

(1)

Unione

 

6

(1)

Regno Unito

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O

(COD/5BE6A)

Belgio

 

0

(1)

TAC analitico

Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

Si applica l'articolo 8 del presente regolamento

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

 

3

(1)

Francia

 

29

(1)

Irlanda

 

55

(1)

Unione

 

87

(1)

Regno Unito

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

(COD/07A.)

Belgio

 

1

(1)

TAC precauzionale

Si applica l'articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

Francia

 

2

(1)

Irlanda

 

26

(1)

Paesi Bassi

 

0

(1)

Unione

 

29

(1)

Regno Unito

 

23

(1)