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Document 32022D2283

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2283 del Consiglio del 21 novembre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

ST/13941/2022/INIT

OJ L 301, 22.11.2022, p. 119–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2283/oj

22.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 301/119


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2283 DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Lettonia il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 (2), ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 192 700 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(3)

Facendo seguito a una seconda richiesta presentata dalla Lettonia l’11 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/677 (3) che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, ha concesso alla Lettonia assistenza finanziaria supplementare del valore di 112 500 000 EUR innalzando a 305 200 000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Lettonia volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(4)

Il prestito supplementare doveva essere utilizzato dalla Lettonia per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(5)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Lettonia. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica lettone connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere a), c), d), g), h), f) ed i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(6)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Lettonia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenere l’epidemia e le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie hanno avuto e stanno tuttora avendo un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Lettonia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,5 % e al 43,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano aumentate rispettivamente al 7,3 % e al 44,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettano per la Lettonia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,2 % e al 47,0 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL della Lettonia aumenterà del 3,9 % nel 2022.

(7)

Il 6 ottobre 2022 la Lettonia ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 167 607 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Lettonia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 8 a 12.

(8)

Il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai soggetti che versano il diritto di licenza il cui reddito proveniente dall’attività economica sia diminuito di almeno il 20 % rispetto alla media del periodo agosto-ottobre 2020. Il regime prevede il pagamento di compensazioni ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione o ai lavoratori autonomi in misura pari al 50 % o al 70 % del loro stipendio o reddito, a seconda del regime fiscale a cui tali lavoratori sono assoggettati. Il livello minimo di sostegno è fissato a 500 EUR e il livello massimo a 1 000 EUR per lavoratore dipendente per mese civile. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 24 novembre 2020 (4) e modificato il 12 gennaio 2021 (5), il 19 gennaio 2021 (6), il 4 febbraio 2021 (7) e il 26 febbraio 2021 (8)). La misura estende il regime di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 alle persone impiegate nell’industria cosmetica, consente di accedere al sostegno alle persone che hanno cambiato il loro regime fiscale a partire dal 2021, migliora le condizioni di ammissibilità per i titolari di licenza e consente ai beneficiari di scegliere tra due criteri di ammissibilità per richiedere il sostegno.

(9)

Al regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori è collegato il bonus per i lavoratori con figli a carico di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, per il quale la Lettonia richiede un ulteriore sostegno. Il bonus di 50 EUR al mese per ciascun figlio a carico fornisce un ulteriore sostegno ai lavoratori inattivi che hanno diritto a una riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per i familiari a carico. La misura di sostegno è stata estesa dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 706 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (9) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 15 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (10). Tale misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l’attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

(10)

Il regime di sovvenzioni salariali fornisce un sostegno ai datori di lavoro che hanno registrato una diminuzione almeno pari al 20 % dei ricavi provenienti da qualsiasi attività economica. Il regime ammonta al 50 % della retribuzione lorda media mensile ma non supera 500 EUR per mese civile. I datori di lavoro beneficiari hanno l’obbligo di mantenere il posto di lavoro dei dipendenti che ricevono il sostegno e di integrare la sovvenzione salariale fino a concorrenza dell’intero importo della retribuzione normale. Il regime è stabilito dal regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 (adottato il 10 novembre 2020 (11) e modificato il 12 gennaio 2021 (12), il 1o aprile 2021 (13), il 26 ottobre 2021 (14), il 9 novembre 2021 (15), il 30 novembre 2021 (16), il 7 dicembre 2021 (17), il 23 dicembre 2021 (18) e l’11 gennaio 2022 (19)) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 128 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (20). La misura estende il periodo di sostegno del regime di cui all’articolo 3), lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e amplia l’ambito di ammissibilità consentendo ai beneficiari di scegliere tra due criteri di ammissibilità per richiedere il sostegno, elimina il rischio di sovracompensazione, chiarisce le restrizioni all’ammissibilità dei titolari di licenza e limita l’ammissibilità al sostegno nel periodo ottobre 2021 – febbraio 2022 alle persone in possesso di un certificato COVID-19 attestante la vaccinazione o la malattia.

(11)

Il regime di prestazioni di malattia correlate alla COVID-19 prevede l’erogazione da parte dello Stato di prestazioni di malattia a favore delle persone che hanno dovuto assentarsi dal lavoro a causa dell’obbligo di autoisolamento o di autoquarantena, mentre, di norma una parte della prestazione di malattia è versata dal datore di lavoro. Il regime è stato istituito mediante la modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (adottata il 20 marzo 2020 (21) e modificata il 12 novembre 2020 (22), il 4 novembre 2021 (23) e il 13 gennaio 2022 (24)). La misura prevede l’estensione del periodo di sostegno delle prestazioni di malattia correlate alla COVID-19 di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 e, al contempo, restringe l’ambito di ammissibilità del sostegno alle persone in possesso di un certificato COVID-19 attestante la vaccinazione o la malattia o che hanno ricevuto un parere sulla necessità di rinviare la vaccinazione contro la COVID-19, e specifica i casi e le condizioni in cui i datori di lavoro devono intervenire e pagare il congedo di malattia al dipendente senza sostegno statale.

(12)

Il regime delle prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza fornisce un sostegno ai lavoratori dipendenti che non possono lavorare a distanza e devono prendersi cura dei figli fino a 10 anni di età o di persone con disabilità quando le scuole e i centri di assistenza diurni sono chiusi a causa dell’epidemia di COVID-19. La misura può essere considerata analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai genitori e ai prestatori di assistenza e contribuisce a preservare l’occupazione, evitando che i genitori e i prestatori di assistenza che devono prendersi cura dei figli o di persone con disabilità durante la chiusura delle scuole e dei centri di assistenza diurni debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. Le prestazioni di aiuto in caso di malattia sono previste dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 26 novembre 2020 (25) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (26), nonché dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (27). La Lettonia chiede un ulteriore sostegno per la misura già in vigore a norma dell’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2021/677.

(13)

La Lettonia ha inoltre esteso ulteriormente o modificato una serie di misure di carattere sanitario per affrontare la pandemia di COVID-19. Si tratta in particolare delle misure di cui ai considerando 14 e 15.

(14)

Sono previste spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale dei dipendenti del settore pubblico, al fine di garantire un ambiente di lavoro sicuro per coloro che sono esposti all’infezione da virus della COVID-19. Il regime è stato istituito mediante il regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie (adottato il 9 giugno 2020 (28)). La Lettonia chiede un ulteriore sostegno per la misura già in vigore a norma dell’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(15)

I premi per i medici e i lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, variabili dal 20 % al 100 % della retribuzione mensile, ricompensano l’attività svolta in condizioni di accresciuto rischio e di maggiore carico di lavoro, secondo quanto previsto dalle ordinanze del Consiglio dei ministri n. 136 del 27 marzo 2020 (29) e n. 656 del 6 novembre 2020, relative all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (30), dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alle modifiche dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655 del 6 novembre 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza (31) e dall’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37 del 21 gennaio 2021 relativa all’allocazione dei fondi del programma del bilancio dello Stato «Fondi per eventi imprevisti» (32). Tali premi si intendono in aggiunta al premio massimo fissato nella legge sulla remunerazione dei funzionari e dei dipendenti delle amministrazioni statali e locali. La misura sostiene l’occupazione garantendo la salute e la sicurezza dei dipendenti e la continuità dei servizi pubblici essenziali. La Lettonia chiede un ulteriore sostegno per la misura già in vigore a norma dell’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1351.

(16)

La Lettonia soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Lettonia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 508 124 069 EUR dal 1o febbraio 2020 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato all’estensione o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Lettonia. La Lettonia intende finanziare 35 317 069 EUR mediante finanziamenti propri.

(17)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Lettonia e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19, cui si fa riferimento nella richiesta del 6 ottobre 2022.

(18)

Le misure di carattere sanitario di cui alla richiesta della Lettonia del 6 ottobre 2022 e dei considerando 14 e 15 ammontano a 70 921 236 EUR.

(19)

È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Lettonia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(20)

Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1351, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 ha preso effetto.

(21)

La Lettonia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(22)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(23)

È opportuno che la Lettonia informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(24)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Lettonia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 è così modificata:

(1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Lettonia un prestito dell’importo massimo di 472 807 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Lettonia e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;

(2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Lettonia può finanziare le seguenti misure:

a)

il regime di compensazione per il periodo di inattività dei lavoratori, secondo quanto previsto dai regolamenti del Consiglio dei ministri n. 179 (adottato il 31 marzo 2020) relativo all’indennità per il periodo di inattività per i lavoratori autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19 e n. 165 (adottato il 26 marzo 2020) relativo ai datori di lavoro colpiti dalla crisi causata dalla COVID-19 che possono beneficiare dell’indennità per il periodo di inattività e della rateizzazione dei pagamenti per il versamento tardivo delle imposte o del loro differimento fino a tre anni, come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 709 relativo all’indennità per il periodo di inattività destinata ai contribuenti per la prosecuzione della loro attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 19 gennaio 2021, del 4 febbraio 2021 e del 26 febbraio 2021;

b)

l’indennità per il periodo di inattività, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 236 (adottato il 23 aprile 2020) sulla prestazione di assistenza per il periodo di inattività destinata a lavoratori dipendenti o autonomi colpiti dalla diffusione della COVID-19;

c)

il bonus per i lavoratori con figli a carico, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 aprile 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, come esteso;

d)

il regime di sovvenzioni salariali per i settori del turismo e delle esportazioni, secondo quanto previsto nella “relazione informativa sulle misure per superare la crisi della COVID-19 e sulla ripresa economica”, come esteso e modificato da ultimo dalle modifiche del regolamento del Consiglio dei ministri n. 675 sulla fornitura di sostegno ai contribuenti per la prosecuzione dell’attività nelle circostanze della crisi della COVID-19 del 1o aprile 2021, del 26 ottobre 2021, del 9 novembre 2021, del 30 novembre 2021, del 7 dicembre 2021, del 23 dicembre 2021 e dell’11 gennaio 2022;

e)

pagamenti di sostegno alla retribuzione per i professionisti del settore medico e quelli impiegati dall’industria culturale, secondo quanto previsto, rispettivamente, nella legge sulle misure per la prevenzione e l’eliminazione della minaccia per lo Stato e delle sue conseguenze dovute alla diffusione della COVID-19, nella legge sull’eliminazione delle conseguenze della diffusione dell’infezione da COVID-19 e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 303 del 3 giugno 2020 sull’allocazione delle risorse finanziarie del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”;

f)

le spese sanitarie per i dispositivi di protezione individuale, secondo quanto previsto nelle ordinanze n. 79 del 3 marzo 2020, n. 118 del 20 marzo 2020 e n. 220 del 27 aprile 2020 del Consiglio dei ministri sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti” e nel regolamento del Consiglio dei ministri n. 380 del 9 giugno 2020 sulle risorse per garantire la sicurezza epidemiologica necessaria per le istituzioni incluse nell’elenco delle istituzioni e delle esigenze prioritarie;

g)

prestazioni di malattia correlate alla COVID-19, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (adottata il 20 marzo 2020), come estese e modificate da ultimo dalle modifiche della legge sull’assicurazione maternità e malattia del 4 novembre 2021 e del 13 gennaio 2022;

h)

prestazioni di aiuto in caso di malattia per i genitori e i prestatori di assistenza, secondo quanto previsto dalla modifica della legge sull’assicurazione maternità e malattia (sezioni 48 e 49 delle disposizioni transitorie), adottata il 26 novembre 2020, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 707 del 1o dicembre 2020 sull’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nonché nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 13 dell’11 gennaio 2021 relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”;

i)

premi per medici e lavoratori dipendenti del settore sanitario che affrontano la crisi della COVID-19, secondo quanto previsto nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 136, adottata il 27 marzo 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 656, adottata il 6 novembre 2020, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”, nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 743 dell’8 dicembre 2020 relativa alla modifica dell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 655 del 6 novembre 2020 sulla dichiarazione dello stato di emergenza e nell’ordinanza del Consiglio dei ministri n. 37, adottata il 21 gennaio 2021, relativa all’allocazione di fondi del programma del bilancio dello Stato “Fondi per eventi imprevisti”.».

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 38).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/677 del Consiglio, del 23 aprile 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1351 che concede alla Repubblica di Lettonia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 144 del 27.4.2021, pag. 7).

(4)  Latvijas Vēstnesis, 230B, 27.11.2020.

(5)  Latvijas Vēstnesis, 9 A, 14.1.2021.

(6)  Latvijas Vēstnesis, 15, 22.1.2021.

(7)  Latvijas Vēstnesis, 25 A, 5.2.2021.

(8)  Latvijas Vēstnesis, 48, 10.3.2021.

(9)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(10)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(11)  Latvijas Vēstnesis, 222 A, 16.11.2020.

(12)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(13)  Latvijas Vēstnesis, 66, 7.4.2021.

(14)  Latvijas Vēstnesis, 211, 1.11.2021.

(15)  Latvijas Vēstnesis, 220, 12.11.2021.

(16)  Latvijas Vēstnesis, 236, 7.12.2021.

(17)  Latvijas Vēstnesis, 240, 13.12.2021.

(18)  Latvijas Vēstnesis, 249 A, 27.12.2021.

(19)  Latvijas Vēstnesis, 9, 13.1.2022.

(20)  Latvijas Vēstnesis, 42, 2.3.2021.

(21)  Latvijas Vēstnesis, 57B, 21.3.2020.

(22)  Latvijas Vēstnesis, 221 A, 13.11.2020.

(23)  Latvijas Vēstnesis, 215 A, 5.11.2021.

(24)  Latvijas Vēstnesis, 10 A, 14.1.2022.

(25)  Latvijas Vēstnesis, 230 A, 27.11.2020.

(26)  Latvijas Vēstnesis, 234, 3.12.2020.

(27)  Latvijas Vēstnesis, 9, 14.1.2021.

(28)  Latvijas Vēstnesis, 113 A, 12.6.2020.

(29)  Latvijas Vēstnesis, 62B, 27.3.2020.

(30)  Latvijas Vēstnesis, 218, 10.11.2020.

(31)  Latvijas Vēstnesis, 237 A, 8.12.2020.

(32)  Latvijas Vēstnesis, 16, 25.1.2021.


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