EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1908

Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

ST/12799/2022/INIT

OJ L 259I, 6.10.2022, p. 118–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1908/oj

6.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 259/118


DECISIONE (PESC) 2022/1908 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/266 (1).

(2)

Il 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha lanciato un'aggressione illegale, non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina.

(3)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(4)

Il 21 settembre 2022, nonostante i numerosi appelli della comunità internazionale alla Federazione russa per la cessazione immediata dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa ha deciso di intensificare ulteriormente l'aggressione nei confronti dell'Ucraina sostenendo l'organizzazione di «referendum» illegali nelle parti delle regioni di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia attualmente occupate dalla Federazione russa. La Federazione russa ha inoltre intensificato ulteriormente l’aggressione nei confronti dell'Ucraina annunciando una mobilitazione nella Federazione russa e minacciando nuovamente di ricorrere ad armi di distruzione di massa.

(5)

Il 28 settembre 2022 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha condannato con la massima fermezza i « referendum» fittizi illegali indetti in alcune parti delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, attualmente occupate parzialmente dalla Russia. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l’Unione non riconosce e non riconoscerà mai tali «referendum» fittizi illegali e i loro risultati falsificati, né alcuna decisione presa sulla base di tali risultati, e ha esortato tutti i membri delle Nazioni Unite a fare altrettanto. Con l'organizzazione di tali «referendum» fittizi illegali, l’intento della Russia era di modificare con la forza i confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale, il che costituisce una chiara e grave violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'alto rappresentante ha inoltre dichiarato che tutte le persone coinvolte nell'organizzazione di quei «referendum» fittizi illegali e i responsabili di altre violazioni del diritto internazionale in Ucraina sarebbero stati chiamati a rispondere delle loro azioni e che a tale riguardo sarebbero state presentate ulteriori misure restrittive nei confronti della Russia. L’alto rappresentante ha ricordato che l’Unione continua a sostenere senza riserve l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale e chiede che la Russia ritiri immediatamente, completamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina. L’alto rappresentante ha inoltre dichiarato che l’Unione e i suoi Stati membri continueranno a sostenere gli sforzi dell'Ucraina a tal fine, per tutto il tempo necessario.

(6)

Il 30 settembre 2022 i membri del Consiglio europeo hanno adottato una dichiarazione in cui respingevano fermamente e condannavano inequivocabilmente l'annessione illegale da parte della Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia. Minando deliberatamente l'ordine internazionale basato sulle regole e violando palesemente i diritti fondamentali dell'Ucraina all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale, principi fondamentali sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale, la Russia mette a rischio la sicurezza globale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che non riconoscono e non riconosceranno mai i «referendum» illegali ideati dalla Russia quale pretesto per questa ulteriore violazione dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, né i relativi risultati falsificati e illegali. Hanno dichiarato che non riconosceranno mai l’annessione illegale, che tali decisioni sono nulle e non possono produrre alcun effetto giuridico e che Crimea, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia sono Ucraina. Hanno invitato tutti gli Stati e le organizzazioni internazionali a respingere inequivocabilmente l’annessione illegale e ricordato che l'Ucraina esercita il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e ha il diritto di liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale. I membri del Consiglio europeo hanno dichiarato che avrebbero rafforzato le misure restrittive dell’Unione tese a contrastare le azioni illegali della Russia e aumentato ulteriormente la pressione esercitata sulla Russia affinché ponga fine alla sua guerra di aggressione.

(7)

Alla luce di queste gravi circostanze, il Consiglio ritiene che il titolo della decisione (PESC) 2022/266 debba essere modificato e che l'ambito di applicazione geografico delle restrizioni ivi contenute debba essere esteso a tutte le zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/266,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/266 è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all'occupazione o all'annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell'Ucraina non controllate dal governo»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo nelle oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché assicurazioni e riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie delle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui al paragrafo 1.»;

3)

all'articolo 6, i paragrafi 2 bis e 2 ter sono sostituiti dai seguenti:

«2 bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a:

a)

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

b)

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

c)

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o

d)

agenzie specializzate degli Stati membri, purché i beni, le tecnologie, i servizi e l'assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

2 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 2 bis e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni o tecnologie di cui al paragrafo 1 nonché la fornitura di servizi e assistenza di cui al paragrafo 2, dopo aver accertato che tali beni, tecnologie, servizi e assistenza siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.»;

4)

all'articolo 7, i paragrafi 1 bis e 1 ter sono sostituiti dai seguenti:

«1 bis.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a:

a)

organismi pubblici oppure persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

b)

organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali l'Unione ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale le organizzazioni e le agenzie agiscono da partner umanitari dell'Unione, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1;

c)

organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1; o

d)

agenzie specializzate degli Stati membri, purché l'assistenza e i servizi di cui al paragrafo 1 siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

1 ter.   Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 bis e in deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni generali o specifiche, alle condizioni generali e specifiche che ritengono appropriate, per la fornitura di assistenza e servizi di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che tali assistenza e servizi siano necessari per scopi esclusivamente umanitari nelle zone dell'Ucraina non controllate dal governo di cui all'articolo 1.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione di ciascuna autorizzazione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109).


Top