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Document 32022D1298

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1298 della Commissione del 22 luglio 2022 sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 5118] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/5118

OJ L 196, 25.7.2022, p. 138–140 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1298/oj

25.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 196/138


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1298 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2022

sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 5118]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 della Commissione (2), la Commissione ha stabilito che, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, vale a dire la Securities and Exchange Commission e il Public Company Accounting Oversight Board, devono essere considerati conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva. La decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 cessa di applicarsi il 31 luglio 2022. Di conseguenza l’equivalenza dei predetti sistemi dovrebbe essere nuovamente valutata.

(2)

Nel caso di una società con sede legale negli Stati Uniti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ma non negli Stati Uniti, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli incarichi di revisione contabile relativi ai bilanci di tali società siano soggetti ai loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Qualora dette società siano quotate in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tali accordi non dovrebbero impedire la conclusione di accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti.

(3)

Qualunque sia la decisione presa in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di un paese terzo conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in merito all’adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di tale paese terzo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della predetta direttiva.

(4)

Lo scopo ultimo della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle degli Stati Uniti in materia di sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile è il conseguimento dell’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte sulla base della loro equivalenza.

(5)

Ai sensi del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (3), negli Stati Uniti d’America il Public Company Accounting Oversight Board approva l’iscrizione dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile esterni e ispeziona i sistemi di revisione contabile e di controllo della qualità delle imprese registrate. La sua attività è soggetta al controllo della Securities and Exchange Commission. La Securities and Exchange Commission e il Public Accounting Oversight Board sono responsabili dell’adozione delle norme di revisione contabile e di indagini e sanzioni nei confronti delle imprese di revisione ufficiale dei conti registrate e delle persone ad esse associate in caso di violazione di determinate regole o norme professionali.

(6)

Il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (nel seguito «CEAOB») ha riesaminato, a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti, sulla base del Sarbanes-Oxley Act del 2002, che non è cambiato radicalmente dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1155. Tenendo conto di tale valutazione tecnica, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board continuano a soddisfare requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE.

(7)

A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2016/1155, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti hanno organizzato ispezioni congiunte. Alcune autorità competenti degli Stati membri hanno messo in atto un affidamento parziale, in particolare effettuando ispezioni di controllo della qualità, su cui il Public Company Accounting Oversight Board ha fatto un certo affidamento, e suddividendo tra loro alcuni aspetti specifici delle ispezioni dei fascicoli. Per il funzionamento dei mercati dei capitali è importante che le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti siano in grado di portare avanti una cooperazione efficace dopo il 31 luglio 2022 al fine di conseguire l’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte. Tuttavia, in mancanza di un pieno affidamento, considerando che la deroga di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE si basa sul principio di reciprocità, è opportuno che la presente decisione sia applicabile per un periodo di tempo limitato.

(8)

Nonostante i limiti temporali, la Commissione, assistita dal CEAOB, monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l’efficacia e l’esperienza della cooperazione in materia di vigilanza, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento dell’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima del termine del suo periodo di applicazione, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare l’equivalenza concessa dalla presente decisione. Tale nuova valutazione può determinare l’abrogazione della presente decisione.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America sono considerati conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva.

Articolo 2

L’articolo 1 non osta alla conclusione di accordi di cooperazione in materia di singoli controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2028.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022

Per la Commissione

Mairead MCGUINNESS

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 della Commissione, del 14 luglio 2016, sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 80).

(3)  Public Law 107–204 del 30 luglio 2002, 116 Stat 745.

(4)  Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).


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