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Document 32022D0457

Decisione (UE) 2022/457 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

OJ L 93, 22.3.2022, p. 142–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/457/oj

22.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 93/142


DECISIONE (UE) 2022/457 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2022

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (2), in particolare il punto 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).

(3)

Il regolamento (UE) 2021/691 stabilisce che un massimo dello 0,5 % dell’importo annuo massimo del FEG può essere utilizzato ogni anno per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un importo pari a 290 000 EUR per l’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 290 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

B. KLINKERT


(1)  GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).


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