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Document 32022D0181
Commission Implementing Decision (EU) 2022/181 of 9 February 2022 amending Implementing Decision (EU) 2021/260 as regards certain movements between Member States or parts thereof of aquatic animals subject to national measures and Annex I thereto as regards the disease status of Ireland in respect of Ostreid herpesvirus-1μvar (OsHV-1μvar) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/181 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda alcuni movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici soggetti a misure nazionali e il relativo allegato I per quanto riguarda lo stato sanitario dell’Irlanda nei confronti dell’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/181 della Commissione del 9 febbraio 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda alcuni movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici soggetti a misure nazionali e il relativo allegato I per quanto riguarda lo stato sanitario dell’Irlanda nei confronti dell’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/660
GU L 29 del 10.2.2022, pp. 40–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 29/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/181 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per quanto riguarda alcuni movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici soggetti a misure nazionali e il relativo allegato I per quanto riguarda lo stato sanitario dell’Irlanda nei confronti dell’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 226, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (2) stabilisce gli elenchi degli Stati membri, e zone di essi, considerati indenni da alcune malattie degli animali acquatici, non elencate a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429, o che sono soggetti a un programma di eradicazione per tali malattie. |
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(2) |
Più in particolare, l’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 stabilisce le condizioni alle quali i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a tali malattie sono possibili tra gli Stati membri, o zone di essi, compreso l’obbligo che tali animali provengano da uno Stato membro, o da una zona di esso, dichiarato indenne da tali malattie. |
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(3) |
Tuttavia le norme dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (3) e l’esperienza pratica indicano che non è sempre necessario, dal punto di vista della salute animale, che gli animali acquatici vivi e i relativi gameti provengano da una zona indenne da malattie, se sono destinati a una zona già indenne da malattie o soggetta a un programma di eradicazione. In alcuni casi e per determinate malattie, la quarantena degli animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura riconosciuto a norma del regolamento delelgato (UE) 2020/691 della Commissione (4), la disinfezione delle uova o la detenzione di animali acquatici in acqua avente una determinata salinità alle condizioni prescritte possono essere adeguate per ridurre il rischio di malattia. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2021/260 per tenere conto di tali misure di riduzione dei rischi, al fine di agevolare gli scambi sicuri di tali prodotti. |
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(5) |
Inoltre l’Irlanda ha chiesto alla Commissione di sopprimere il «Compartimento 5: baia di Bertraghboy e baia di Galway» dall’elenco dei compartimenti indenni da Ostreid herpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar) in Irlanda e di modificare di conseguenza l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/260. Tale richiesta è stata presentata per motivi commerciali, anziché a seguito di un focolaio di malattia. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/260. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2021/260 è così modificata:
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1. |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Movimenti tra Stati membri, o zone di essi, di animali acquatici di specie sensibili soggetti a misure nazionali tra cui programmi di eradicazione 1. I movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili solo se tali animali:
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), i movimenti di animali acquatici di specie sensibili a una particolare malattia, elencate nella seconda colonna dell’allegato III, verso Stati membri, o zone di essi, elencati nella seconda e quarta colonna delle tabelle degli allegati I o II sono possibili se:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345)." (*2) Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE, 2021, 23a edizione.» " |
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2. |
Nell’allegato I, nella riga relativa all’Ostreid herpesvirus-1 μvar (OsHV-1 μvar), la voce relativa all’Irlanda è sostituita dal testo che figura nell’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).
(3) Codice sanitario per gli animali acquatici dell’OIE, 2021, 23a edizione.
(4) Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
ALLEGATO
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«Ostreid herpesvirus-1 μνar (OsHV-1 μνar) |
Irlanda |
IE |
Compartimento 1: baia di Sheephaven Compartimento 3: baia di Killala, baia di Broadhaven e baia di Blacksod Compartimento 4: baia di Streamstown Compartimento A: vivaio della baia di Tralee». |