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Document 32021R2285

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione del 14 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

C/2021/8982

OJ L 458, 22.12.2021, p. 173–283 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/oj

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/173


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 2, l’articolo 37, paragrafi 2 e 4, l’articolo 40, paragrafo 2, l’articolo 41, paragrafo 2, l’articolo 53, paragrafo 2, l’articolo 54, paragrafo 2, l’articolo 72, paragrafo 1, l’articolo 73, l’articolo 79, paragrafo 2, e l’articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all’introduzione o allo spostamento nell’Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l’ingresso, l’insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell’Unione.

(2)

È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l’EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell’UE e dei focolai nel territorio dell’Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione.

(3)

Alcuni organismi nocivi elencati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall’Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell’Unione, quindi non in riferimento all’intero continente europeo.

(4)

A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi Acleris spp. (3), Choristoneura spp (4)., Cicadellidae noti per essere vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.(5), Margarodidae (6), Premnotrypes spp. (7), Palm lethal yellowing phytoplasmas (8), Tephritidae (9), virus, viroidi e fitoplasmi delle patate (10), virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. (11), dovrebbero essere specificati nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)

Sulla base della nuova valutazione del gruppo Tephritidae sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell’Unione e che è opportuno siano inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, al fine di consentire l’adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(6)

Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l’Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(7)

La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell’elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(8)

Le denominazioni degli organismi nocivi Amauromyza maculosa (Malloch), Anomala orientalis (Waterhouse), Cicadellidae noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.), Heliothis zea (Boddie), Phoma andina (Turkensteen), Rhizoecus hibisci Kawai e Takagi, Scolytidae spp. e Witches’ broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da Nemorimyza maculosa (Malloch) (12), Exomala orientalis (Waterhouse) (13), Cicadomorpha noti per essere i vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) (14), Helicoverpa zea (Boddie) (15), Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley (16), Ripersiella hibisci Kawai e Takagi (17), Scolytinae spp (18). e Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento (19), al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell’Autorità.

(9)

Strawberry witches’ broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la Fragaria L. Il fitoplasma che è l’agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell’Autorità (20), il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches’ broom phytoplasma nell’allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a Candidatus Phytoplasma hispanicum.

(10)

Inoltre data l’assenza di Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. sul territorio dell’Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell’Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l’inserimento in elenco dell’organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l’organismo nocivo dall’elenco degli ORNQ di cui all’allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Fragaria L.

(11)

È pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches’ broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al., poiché l’Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su Fragaria L.

(12)

L’organismo nocivo Anoplophora glabripennis (Motschulsky) rientra nell’elenco di cui all’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l’Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l’eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell’elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione e pertanto spostarlo nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(13)

La Spagna ha effettuato nel 2015 un’analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro Euwallacea sp. e sui funghi Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae ad esso associati (21), e l’EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull’analisi del rischio fitosanitario, basata sull’analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae (22). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione. Euwallacea fornicatus sensu lato è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo Scolytidae spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. È opportuno regolamentare i simbionti Fusarium ambrosium e Fusarium euwallaceae con i nomi scientifici Neocosmospora ambrosia e Neocosmospora euwallaceae conformemente alle modifiche della tassonomia.

(14)

L’EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat (23), Ceratothripoides claratris (Shumsher) (24), Massicus raddei (Blessig) (25), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback (26), Prodiplosis longifila Gagné (27), e Trirachys sartus Solsky (28). Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall’articolo 3 e dall’allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell’Unione e pertanto è opportuno inserirli nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

(15)

In base a una metodologia sviluppata dall’EPPO (29) è stato concluso che Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione (30) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae.

(17)

Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(18)

In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(19)

In base alla metodologia sviluppata dall’EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell’allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell’allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di Humulus lupulus L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell’allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(20)

Sulla base delle misure di gestione del rischio contro Candidatus Phytoplasma pyri attuate dagli Stati membri dopo l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l’organismo nocivo in questione. È opportuno stabilire nell’allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di Candidatus Phytoplasma pyri su specifiche piante da impianto.

(21)

Nell’allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione Bruchus pisorum (L.) dovrebbe essere sostituita da Bruchus pisorum (Linnaeus), mentre la denominazione Bruchus rufimanus L. dovrebbe essere sostituita da Bruchus rufimanus Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica.

(22)

I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. È pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell’allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione.

(23)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (31) e alla pubblicazione da parte dell’EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario (32), l’introduzione nell’Unione di cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all’organismo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell’elenco di cui all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(24)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità e alla pubblicazione da parte dall’EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l’organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in ’t Veld. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(25)

La decisione 2002/757/CE della Commissione (33) stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nell’Unione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld.

(26)

Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(27)

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l’altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un’ispezione. L’esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all’introduzione nell’Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi.

(28)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi Apriona germari (Hope), Apriona rugicollis Chevrolat, Apriona cinerea Chevrolat, Ceratothripoides claratris (Shumsher), Euwallacea fornicatus sensu lato, Massicus raddei (Blessig), Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, Prodiplosis longifila Gagné, e Trirachys sartus Solsky. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(29)

Data la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall’Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell’Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l’introduzione nel territorio dell’Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 (34) della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all’adozione di detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l’Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (pest survey card) di Agrilus planipennis Fairmaire pubblicata dall’Autorità (35), è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (Chionanthus virginicus L.) ai punti 36, 87, 88 e 89.

(30)

Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni.

(31)

Al fine di prevenire la presenza, l’insediamento e la diffusione di Agrilus planipennis Fairmaire nel territorio dell’Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell’Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell’Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell’allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell’Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. È altresì opportuno modificare l’allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell’Unione.

(32)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’EPPO (36) (37), alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna (38), alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall’Autorità (39) e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l’introduzione nell’Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders). È pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(33)

Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (40) è necessario stabilire nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da Eotetranychus lewisi (McGregor).

(34)

Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di Pantoea stewartii subsp. stewartii effettuata dall’Autorità (41) è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(35)

Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione (42) per l’importazione nell’Unione di fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull’importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione.

(36)

È opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all’ultima modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 (43) della Commissione.

(37)

Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall’Autorità (44), è opportuno includere prescrizioni particolari per l’introduzione e lo spostamento nel territorio dell’Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), Popillia japonica Newman e Toxoptera citricida (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell’elenco di cui all’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell’Unione. Inoltre l’organismo nocivo Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell’Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all’elenco di piante ospiti in questione.

(38)

La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth. È opportuno eliminare l’obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l’attuale limitata diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione.

(39)

A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (Pinales), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (Pinopsida).

(40)

È opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l’impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all’impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio.

(41)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(42)

Il presente regolamento si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. È opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all’organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi Meloidogyne enterolobii ed Euwallacea fornicatus sensu lato introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

(43)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

1)

all’articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

“pollini”: pollini ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all’impianto.’;

2)

gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazioni

Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell’allegato si applica a decorrere dal 1o maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell’allegato si applicano a decorrere dall’11 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Parere scientifico sulla classificazione degli Acleris spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856.

(4)  Parere scientifico sulla classificazione dei Choristoneura spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671.

(5)  Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.,5736.

(6)  Classificazione delle Margarodidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672.

(7)  Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pagg. https://doi.org/10.2903/j.ef s a.2020.617 6.

(8)  Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal2017;15(10):5028, 27 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028.

(9)  Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931.

(10)  Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).

(11)  Numerosi pareri scientifici dell’EFSA (2019, 2020).

(12)  Parere scientifico sulla classificazione di Nemorimyza maculosa quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036.

(13)  Parere scientifico sulla classificazione di Exomala orientalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103.

(14)  Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei Cicadomorpha non UE, vettori di Xylella spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736.

(15)  Parere scientifico sulla classificazione di Helicoverpa zea quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177.

(16)  Parere scientifico sulla classificazione di Stagonosporopsis andigena quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441.

(17)  Parere scientifico sulla classificazione di Ripersiella hibisci quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178.

(18)  Parere scientifico sull’elenco delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933;

Parere scientifico sulla classificazione delle Scolytinae non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 pagg. https://doi.org/10.29 03/j.efsa.2020.5934.

(19)  Parere scientifico sulla classificazione del Witches’ broom disease of lime (Citrus aurantifolia) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027.

(20)  Parere scientifico sull’elenco dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L., EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2020.5930;

Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929.

(21)  Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle Euwallacea sp. including all the species within the genus Euwallacea that are morphologically similar to E.fornicatus, *Associated fungi: Fusarium sp. (E.g: F. ambrosium, Fusarium euwallaceae) or other possible symbionts, Spagna (2015).

(22)  EPPO (2017), Report of a Pest Risk Analysis for Euwallacea fornicatus sensu lato and Fusarium euwallaceae.

(23)  EPPO (2013), Pest risk analysis for Apriona germari, A. japonica, A. cinerea.

(24)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Ceratothripoides brunneus and C. claratris.

(25)  EPPO (2018), Pest risk analysis for Massicus raddei.

(26)  EPPO (2010), Pest risk analysis for Meloidogyne enterolobii.

(27)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Prodiplosis longifila.

(28)  EPPO (2000), Pest risk analysis for Aeolesthes sarta.

(29)  A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.

(30)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 9).

(31)  Parere scientifico sull’analisi del rischio fitosanitario su Phytophthora ramorum elaborata nell’ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for Phytophthora ramorum) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

(32)  EPPO (2013), Pest risk management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum.

(33)  Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 20).

(35)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Agrilus planipennis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

(36)  EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for Bactrocera invadens.

(37)  EPPO (2017), Pest risk analysis for Bactrocera latifrons; https://gd.eppo.int/taxon/DACULA.

(38)  2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.

(39)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera dorsalis. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714.

Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Bactrocera zonata. Pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

(40)  Parere scientifico sulla classificazione di Eotetranychus lewisi quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;

Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di Eotetranychus lewisi per il territorio dell’UE, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878.

(41)  Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all’ingresso di Pantoea stewartii subsp. stewartii presente sulle sementi di mais importate nell’UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851.

(42)  Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47).

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

(44)  Parere scientifico sulla classificazione di Aleurocanthus spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;

Parere scientifico sulla classificazione di Popillia japonica quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.,5438;

Parere scientifico sulla classificazione di Toxoptera citricida quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.


ALLEGATO

Gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:

1

all'allegato I, parte B, la prima colonna della tabella è così modificata:

a)

il testo dell'undicesima riga è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO XIII, punto 5

Sementi di cereali";

b)

il testo della dodicesima riga è sostituito dal seguente:,

 

"ALLEGATO XIII, punto 6

Sementi di ortaggi";

c)

il testo della tredicesima riga è sostituito dal seguente:

 

"ALLEGATO XIII, punto 9

Sementi di piante oleaginose e da fibra";

2

l'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO

INDICE

Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1.

Batteri

2.

Funghi e oomiceti

3.

Insetti e acari

4.

Nematodi

5.

Piante parassite

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1.

Batteri

2.

Funghi e oomiceti

3.

Insetti e acari

4.

Molluschi

5.

Nematodi

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELLUNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1.

Batteri

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2.

Funghi e oomiceti

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun e E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], esclusi Cronartium gentianeum (Thümen) [CRONGE], Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e Cronartium ribicola Fischer [CRONRI]

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], esclusi:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern [GYMNAM], Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malençon [GYMNAT], Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch. [GYMNFS], Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg [GYMNGA], Gymnosporangium gracile Pat. [GYMNGR], Gymnosporangium minus Crowell [GYMNMI], Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd. [GYMNOR], Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch. [GYMNTJ], Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Neocosmospora ambrosia (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.

Neocosmospora euwallaceae (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]

22.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

23.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

24.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

25.

Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

26.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

27.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

28.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

29.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

30.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]

31.

Stagonosporopsis andigena (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]

32.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

33.

Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]

34.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

35.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3.

Insetti e acari

1.

Acleris spp.:

1.1.

Acleris gloverana (Walsingham) [ACLRGL]

1.2.

Acleris issikii Oku [ACLRIS]

1.3.

Acleris minuta (Robinson) [ACLRMI]

1.4.

Acleris nishidai Brown [ACLRNI]

1.5.

Acleris nivisellana (Walsingham) [ACLRNV]

1.6.

Acleris robinsoniana (Forbes) [ACLRRO]

1.7.

Acleris semipurpurana (Kearfott) [CROISE]

1.8.

Acleris senescens (Zeller) [ACLRSE]

1.9.

Acleris variana (Fernald) [ACLRVA]

2.

Acrobasis pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Andean potato weevil complex:

7.1.

Phyrdenus muriceus Germar [PHRDMU]

7.2.

Premnotrypes spp. [1PREMG]

7.3.

Rhigopsidius tucumanus Heller [RHGPTU]

8.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

9.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

10.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

11.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

12.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

13.

Apriona cinerea Chevrolat [APRICI]

14.

Apriona germari (Hope) [APRIGE]

15.

Apriona rugicollis Chevrolat [APRIJA]

16.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

17.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

18.

Bactericera cockerelli (Šulc.) [PARZCO]

19.

Bemisia tabaci Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]

20.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

21.

Ceratothripoides claratris (Shumsher) [CRTZCL]

22.

Choristoneura spp.:

22.1.

Choristoneura carnana Barnes & Busck [CHONCA]

22.2.

Choristoneura conflictana Walker [ARCHCO]

22.3.

Choristoneura fumiferana Clemens [CHONFU]

22.4.

Choristoneura lambertiana Busck [TORTLA]

22.5.

Choristoneura occidentalis biennis Freeman

22.6.

Choristoneura occidentalis occidentalis Freeman [CHONOC]

22.7.

Choristoneura orae Freeman [CHONOR]

22.8.

Choristoneura parallela Robinson [CHONPA]

22.9.

Choristoneura pinus Freeman [CHONPI]

22.10.

Choristoneura retiniana Walsingham [CHONRE]

22.11.

Choristoneura rosaceana Harris [CHONRO]

23.

Cicadomorpha, noti come vettori di Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]:

23.1.

Acrogonia citrina Marucci [ACRGCI]

23.2.

Acrogonia virescens (Metcalf) [ACRGVI]

23.3.

Aphrophora angulata Ball [APHRAN]

23.4.

Aphrophora permutata Uhler [APHRPE]

23.5.

Bothrogonia ferruginea (Fabricius) [TETTFE]

23.6.

Bucephalogonia xanthopis (Berg)

23.7.

Clasteroptera achatina Germar

23.8.

Clasteroptera brunnea Ball

23.9.

Cuerna costalis (Fabricius) [CUERCO]

23.10.

Cuerna occidentalis Osman e Beamer [CUEROC]

23.11.

Cyphonia clavigera (Fabricius)

23.12.

Dechacona missionum Berg

23.13.

Dilobopterus costalimai Young [DLBPCO]

23.14.

Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI]

23.15.

Draeculacephala sp. [1DRAEG]

23.16.

Ferrariana trivittata Signoret

23.17.

Fingeriana dubia Cavichioli

23.18.

Friscanus friscanus (Ball)

23.19.

Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT]

23.20.

Graphocephala confluens Uhler

23.21.

Graphocephala versuta (Say) [GRCPVE]

23.22.

Helochara delta Oman

23.23.

Homalodisca ignorata Melichar

23.24.

Homalodisca insolita Walker [HOMLIN]

23.25.

Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

23.26.

Lepyronia quadrangularis (Say) [LEPOQU]

23.27.

Macugonalia cavifrons (Stal)

23.28.

Macugonalia leucomelas (Walker)

23.29.

Molomea consolida Schroder

23.30.

Neokolla hyeroglyphica (Say)

23.31.

Neokolla severini DeLong

23.32.

Oncometopia facialis Signoret [ONCMFA]

23.33.

Oncometopia nigricans Walker [ONCMNI]

23.34.

Oncometopia orbona (Fabricius) [ONCMUN]

23.35.

Oragua discoidula Osborn

23.36.

Pagaronia confusa Oman

23.37.

Pagaronia furcata Oman

23.38.

Pagaronia trecedecempunctata Ball

23.39.

Pagaronia triunata Ball

23.40.

Parathona gratiosa (Blanchard)

23.41.

Plesiommata corniculata Young

23.42.

Plesiommata mollicella Fowler

23.43.

Poophilus costalis (Walker) [POOPCO]

23.44.

Sibovia sagata (Signoret)

23.45.

Sonesimia grossa (Signoret)

23.46.

Tapajosa rubromarginata (Signoret)

23.47.

Xyphon flaviceps (Riley) [CARNFL]

23.48.

Xyphon fulgida (Nottingham) [CARNFU]

23.49.

Xyphon triguttata (Nottingham) [CARNTR]

24.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

25.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

26.

Diabrotica barberi Smith e Lawrence [DIABLO]

27.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

28.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

29.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

30.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

31.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

32.

Euwallacea fornicatus sensu lato [XYLBFO]

33.

Exomala orientalis (Waterhouse) [ANMLOR]

34.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

35.

Grapholita packardi Zeller [LASPPA]

36.

Grapholita prunivora (Walsh) [LASPPR]

37.

Helicoverpa zea (Boddie) [HELIZE]

38.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

39.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

40.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

41.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

42.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

43.

Lycorma delicatula (White) [LYCMDE]

44.

Margarodidae:

44.1.

Dimargarodes meridionalis Morrison

44.2.

Eumargarodes laingi Allsopp et al. [EUMGLA]

44.3.

Eurhizococcus brasiliensis Jakubski [EURHBR]

44.4.

Eurhizococcus colombianus Jakubski

44.5.

Margarodes capensis Giard [MARGCA]

44.6.

Margarodes greeni Brain [MARGGR]

44.7.

Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR]

44.8.

Margarodes trimeni Brain [MARGTR]

44.9.

Margarodes vitis Reed [MARGVI]

44.10.

Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

44.11.

Porphyrophora tritici Sarkisov et al. [PORPTR]

45.

Massicus raddei (Blessig) [MALLRA]

46.

Monochamus spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]

47.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

48.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

49.

Nemorimyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

50.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

51.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

52.

Oligonychus perditus Pritchard e Baker [OLIGPD]

53.

Pissodes cibriani O'Brien [PISOCI]

54.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

55.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

56.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

57.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

58.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

59.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

60.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

61.

Pissodes zitacuarense Sleeper [PISOZI]

62.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

63.

Prodiplosis longifila Gagné [PRDILO]

64.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

65.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

66.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

67.

Ripersiella hibisci Kawai & Takagi [RHIOHI]

68.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

69.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

70.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

71.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

72.

Scolytinae spp. (specie non europee) [1SCOLF]

73.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

74.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

75.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

76.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

77.

Tephritidae:

77.1.

Acidiella kagoshimensis (Miyake)

77.2.

Acidoxantha bombacis de Meijere

77.3.

Acroceratitis distincta (Zia)

77.4.

Adrama spp. [1ADRAG]

77.5.

Anastrepha spp. [1ANSTG]

77.6.

Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU]

77.7.

Asimoneura pantomelas (Bezzi)

77.8.

Austrotephritis protrusa (Hardy & Drew)

77.9.

Bactrocera spp. [1BCTRG] escluso Bactrocera oleae (Gmelin) [DACUOL]

77.10.

Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO]

77.11.

Bactrocera latifrons (Hendel) [DACULA]

77.12.

Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO]

77.13.

Bistrispinaria fortis (Speiser)

77.14.

Bistrispinaria magniceps Bezzi

77.15.

Callistomyia flavilabris Hering

77.16.

Campiglossa albiceps (Loew)

77.17.

Campiglossa californica (Novak)

77.18.

Campiglossa duplex (Becker)

77.19.

Campiglossa reticulata (Becker)

77.20.

Campiglossa snowi (Hering)

77.21.

Carpomya incompleta (Becker) [CARYIN]

77.22.

Carpomya pardalina (Bigot) [CARYPA]

77.23.

Ceratitis spp. [1CERTG], escluso Ceratitis capitata (Wiedemann) [CERTCA]

77.24.

Craspedoxantha marginalis (Wiedemann) [CRSXMA]

77.25.

Dacus spp. [1DACUG]

77.26.

Dioxyna chilensis (Macquart)

77.27.

Dirioxa pornia (Walker) [TRYEMU]

77.28.

Euleia separata (Becker)

77.29.

Euphranta camelliae Hardy

77.30.

Euphranta canadensis (Loew) [EPOCCA]

77.31.

Euphranta cassia Hancock e Drew

77.32.

Euphranta japonica (Ito) [RHACJA]

77.33.

Euphranta oshimensis Sun et al.

77.34.

Eurosta solidaginis (Fitch)

77.35.

Eutreta spp. [1EUTTG]

77.36.

Gastrozona nigrifemur David & Hancock

77.37.

Goedenia stenoparia (Steyskal)

77.38.

Gymnocarena spp.

77.39.

Insizwa oblita Munro

77.40.

Marriottella exquisita Munro

77.41.

Monacrostichus citricola Bezzi [MNAHCI]

77.42.

Neaspilota alba (Loew)

77.43.

Neaspilota reticulata Norrbom

77.44.

Paracantha trinotata (Foote)

77.45.

Parastenopa limata (Coquillett)

77.46.

Paratephritis fukaii Shiraki

77.47.

Paratephritis takeuchii Ito

77.48.

Paraterellia varipennis Coquillett

77.49.

Philophylla fossata (Fabricius)

77.50.

Procecidochares spp. [1PROIG]

77.51.

Ptilona confinis (Walker)

77.52.

Ptilona persimilis Hendel

77.53.

Rhagoletis spp. [1RHAGG], esclusi Rhagoletis alternata (Fallén) [RHAGAL], Rhagoletis batava Hering [RHAGBA], Rhagoletis berberidis Klug, Rhagoletis cerasi L. [RHAGCE], Rhagoletis cingulata (Loew) [RHAGCI], Rhagoletis completa Cresson [RHAGCO], Rhagoletis meigenii (Loew) [CERTME], Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU], Rhagoletis zernyi Hendel

77.54.

Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO]

77.55.

Rioxoptilona dunlopi (van der Wulp)

77.56.

Sphaeniscus binoculatus (Bezzi)

77.57.

Sphenella nigricornis Bezzi

77.58.

Strauzia [1STRAG] spp., escluso Strauzia longipennis (Wiedemann)[STRALO]

77.59.

Taomyia marshalli Bezzi

77.60.

Tephritis leavittensis Blanc

77.61.

Tephritis luteipes Merz

77.62.

Tephritis ovatipennis Foote

77.63.

Tephritis pura (Loew)

77.64.

Toxotrypana curvicauda Gerstaecker [TOXTCU]

77.65.

Toxotrypana recurcauda Tigrero

77.66.

Trupanea bisetosa (Coquillett)

77.67.

Trupanea femoralis (Thomson)

77.68.

Trupanea wheeleri Curran

77.69.

Trypanocentra nigrithorax Malloch

77.70.

Trypeta flaveola Coquillett

77.71.

Urophora christophi Loew

77.72.

Xanthaciura insecta (Loew)

77.73.

Zacerata asparagi Coquillett

77.74.

Zeugodacus spp. [1ZEUDG]

77.75.

Zonosemata electa (Say) [ZONOEL]

78.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

79.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

80.

Trirachys sartus Solsky [AELSSA]

81.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

4.

Nematodi

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], esclusi:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall [HIRSHA], Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] e Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh e Allen [LONGDI]

3.

Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback [MELGMY]

4.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne e Allen [NACOBA]

5.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

6.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

7.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

8.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

9.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]

10.

Xiphinema rivesi (popolazioni non UE) Dalmasso [XIPHRI]

11.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5.

Piante parassite

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], esclusi:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl [AREGA] e Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Begomoviruses, esclusi:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

3.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

4.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento [PHYPAF]

5.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

6.

Citrus leprosis viruses [CILV00]:

6.1.

CiLV-C [CILVC0]

6.2.

CiLV-C2 [CILVC2]

6.3.

HGSV-2 [HGSV20]

6.4.

Ceppo di Citrus di OFV [OFV00] (ceppo di Citrus)

6.5.

CiLV-N sensu novo

6.6.

Citrus chlorotic spot virus

7.

Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]

8.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

9.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

10.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

11.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

12.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]:

12.1.

Candidatus Phytoplasma cocostanzania – sottogruppo 16SrIV-C

12.2.

Candidatus Phytoplasma palmae – sottogruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F

12.3.

Candidatus Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A

12.4.

Candidatus Phytoplasma palmicola-ceppo apparentato – 16SrXXII-B

12.5.

Nuovo Candidatus Phytoplasma che causa palm lethal yellowing del gruppo 16SrIV – "Bogia coconut syndrome"

13.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

14.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

15.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

16.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

17.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

18.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

19.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

20.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

21.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

22.

Virus, viroidi e fitoplasmi di Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. e Vitis L.:

22.1.

American plum line pattern virus [APLPV0]

22.2.

Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0]

22.3.

Apple necrotic mosaic virus

22.4.

Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77]

22.5.

Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]

22.6.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia-ceppi apparentati (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39])

22.7.

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU] (ceppo di riferimento)

22.8.

Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al. [PHYPFR]

22.9.

Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al. [PHYP07]

22.10.

Candidatus Phytoplasma phoenicium [PHYPPH]

22.11.

Candidatus Phytoplasma pruni-ceppo apparentato (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis et al.

22.12.

Candidatus Phytoplasma pyri-ceppo apparentato (Peach yellow leaf roll) Norton et al.

22.13.

Candidatus Phytoplasma ziziphi (ceppo di riferimento) Jung et al. [PHYPZI]

22.14.

Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00]

22.15.

Cherry rosette virus

22.16.

Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0]

22.17.

Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0]

22.18.

Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00]

22.19.

Grapevine red blotch virus [GRBAV0]

22.20.

Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

22.21.

Peach mosaic virus [PCMV00]

22.22.

Peach rosette mosaic virus [PRMV00]

22.23.

Raspberry latent virus [RPLV00]

22.24.

Raspberry leaf curl virus [RLCV00]

22.25.

Strawberry chlorotic fleck-associated virus

22.26.

Strawberry leaf curl virus

22.27.

Strawberry necrotic shock virus [SNSV00]

22.28.

Temperate fruit decay-associated virus

23.

Virus, viroidi e fitoplasmi di Solanum tuberosum L. e altre tuberifere Solanum spp.:

23.1.

Andean potato latent virus [APLV00]

23.2.

Andean potato mild mosaic virus [APMMV0]

23.3.

Andean potato mottle virus [APMOV0]

23.4.

Candidatus Phytoplasma americanum

23.5.

Candidatus Phytoplasma aurantifolia–ceppi apparentati (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts)

23.6.

Candidatus Phytoplasma fragariae-ceppi apparentati (YN-169, YN-10G)

23.7.

Candidatus Phytoplasma pruni-ceppi apparentati (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COAHP, -GTOP)

23.8.

Chilli leaf curl virus [CHILCU]

23.9.

Potato black ringspot virus [PBRSV0]

23.10.

Potato virus B [PVB000]

23.11.

Potato virus H [PVH000]

23.12.

Potato virus P [PVP000]

23.13.

Potato virus T [PVT000]

23.14.

Potato yellow dwarf virus [PYDV00]

23.15.

Potato yellow mosaic virus [PYMV00]

23.16.

Potato yellow vein virus [PYVV00]

23.17.

Potato yellowing virus [PYV000]

23.18.

Tomato mosaic Havana virus [THV000]

23.19.

Tomato mottle Taino virus [TOMOTV]

23.20.

Tomato severe rugose virus [TOSRV0]

23.21.

Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV]

23.22.

Potato virus S, X e Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] e [PLRV00] (isolati non UE)

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1.

Batteri

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

2.

Funghi e oomiceti

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3.

Insetti e acari

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

4.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

5.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

6.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

7.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

8.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

4.

Molluschi

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

5.

Nematodi

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

6.

Virus, viroidi e fitoplasmi

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

";

3

l'allegato IV è così modificato:

(a)

nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte M ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi;"

(b)

la parte D è così modificata:

i)

fra la prima e la seconda riga della tabella "Batteri" è inserita la riga seguente:

"Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Actinidia Lindl.

0 %";

ii)

fra la quarta e la quinta riga della tabella "Funghi e oomiceti" è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

0 %";

(c)

la parte E è sostituita dalla seguente:

"PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

0 %

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

0 %";

(d)

nella parte F, nella tabella "Insetti e acari", la seconda e la terza riga sono modificate dalle seguenti:

"Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %";

(e)

la parte J è così modificata:

(i)

nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la ventiduesima e la ventitreesima riga è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Vaccinium L.

0 %";

(ii)

nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi" la ventunesima riga è soppressa;

(f)

nella parte L, dopo la tabella "Funghi e oomiceti" è aggiunta la tabella seguente:

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Humulus lupulus L.

0 %";

(g)

è aggiunta la parte seguente:

"PARTE M

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi"

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto (genere o specie)

Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

0 %";

4

l'allegato V è così modificato:

a)

nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte K: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ nei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi";

b)

la parte C è così modificata:

i)

nella tabella "Batteri", fra la prima e la seconda riga è inserita la riga seguente:

"Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Piante da impianto, eccetto le sementi

Actinidia Lindl.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i)

non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae sulle piante del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

ii)

sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae in non più dell'1 % delle piante del sito di produzione e tali piante sono state estirpate e immediatamente distrutte assieme a eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, e

una parte rappresentativa delle restanti piante asintomatiche sono state sottoposte a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultate esenti dall'organismo nocivo;

e

le piante sono state sottoposte a campionamento e prove casuali per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae prima della commercializzazione e sono risultate esenti dall'organismo nocivo.";

ii)

nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la seconda e la terza riga è inserita la riga seguente:

"Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Camellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. eccetto R. simsii L., Viburnum L.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sulle piante ospiti del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i)

le piante che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente;

e

ii)

per tutte le piante ospiti situate in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutte le altre piante del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione delle piante sintomatiche non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE), e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

e

iii)

per tutte le altre piante del sito di produzione:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).";

iii)

nella tabella "Insetti e acari", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

"(a)

Le piante, durante l'intero ciclo vitale, sono state coltivate in una zona che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all'interno dell'Unione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo; e

(c)

le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).";

iv)

nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

"a)

Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti dai sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider; e

b)

i)

le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

ii)

le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne dall'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;

oppure

c)

le piante del sito di produzione ed eventuali piante nelle immediate vicinanze che hanno presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante gli ultimi tre periodi vegetativi sono state estirpate e immediatamente distrutte.";

v)

la parte D è sostituita dalla seguente:

"PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Piante da impianto, eccetto le sementi

Castanea sativa Mill.

(a)

I materiali forestali da riproduzione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Piante da impianto, eccetto le sementi

Pinus L.

(a)

I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet e Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

nessun sintomo di ruggine del pino, causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

nel sito di produzione sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet o Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento i materiali forestali di moltiplicazione sono stati ispezionati visivamente e sono risultati esenti da sintomi di ruggine del pino.

Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld

Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi

Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L.

(a)

I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

(c)

i)

i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente;

e

ii)

per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato:

entro tre mesi dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati condotti trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE), e

in seguito a tale periodo di tre mesi:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE);

e

iii)

per tutte gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione:

non sono stati osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure

un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE).";

vi)

nella parte E, le righe relative a "Bruchus pisorum (L.)" e "Bruchus rufimanus L." sono sostituite dalle seguenti:

"Bruchus pisorum (Linnaeus)

Pisum sativum L.

(a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e

(b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus pisorum (Linnaeus).

Bruchus rufimanus Boheman

Vicia faba L.

(a)

Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e

(b)

le sementi sono risultate esenti da Bruchus rufimanus Boheman.";

vii)

nella parte F, la prima riga della terza tabella è sostituita dalla seguente:

"Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV, a meno che il lotto non sia stato prodotto da piante conformi all'allegato V, parte F, prima tabella, seconda riga, terza colonna, lettera b), punto i).";

viii)

nella parte J, nella tabella "Funghi" la prima riga è sostituita dalla seguente:

"Funghi e oomiceti";

ix)

nella parte J, la tabella seguente è inserita dopo la tabella "Funghi":

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Prescrizioni

Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]

Humulus lupulus L.

(a)

Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Citrus bark cracking viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i)

il luogo di produzione è risultato indenne da Citrus bark cracking viroid nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva delle piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e, al fine di prevenire la trasmissione meccanica, sono state applicate adeguate misure igieniche nel luogo di produzione; e

ii)

le piante da impianto provengono da piante madri che sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid, e

nel caso di piante madri che sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono state sottoposte a ispezione visiva, campionamento e prove su base annuale nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di Citrus bark cracking viroid, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di cinque anni, oppure

nel caso di piante madri che non sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le pianti madri sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid nel corso degli ultimi cinque periodi vegetativi completi in seguito a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e

un campione rappresentativo di piante madri è stato esaminato nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nel corso degli ultimi dodici mesi ed è risultato esente da Citrus bark cracking viroid, e

le piante madri sono state isolate dalle piante di Humulus lupulus L. coltivate in luoghi di produzione limitrofi situati ad almeno 20 metri di distanza; e

iii)

nel caso di produzione di piante da impianto con radici destinate allo spostamento, il sito di produzione utilizzato per l'attecchimento

è stato isolato dalle colture di produzione di Humulus lupulus L. situate ad almeno 20 metri di distanza, oppure

è stato dotato di protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid.";

x)

è aggiunta la parte seguente:

"PARTE K

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di Actinidia Lindl., escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative al rispettivo ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Batteri

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ

Piante da impianto

Misure

Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]

Actinidia Lindl.

(a)

I materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Pseudomonas syringae pv. actinidiae conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

(b)

i materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati sottoposti a ispezione visiva due volte all'anno e sono risultati esenti da Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

e

(c)

i)

nel caso delle piante madri che sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e prove ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni; oppure

ii)

nel caso delle piante madri che non sono state tenute nelle summenzionate strutture, una parte rappresentativa di piante madri è stata sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di Pseudomonas syringae pv. actinidiae, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni;

e

(d)

i)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che sono stati tenuti nelle suddette strutture non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; oppure

ii)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati sottoposti a campionamento e prove casuali per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae prima della commercializzazione e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione; oppure

iii)

nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, sono stati osservati sintomi di Pseudomonas syringae pv. actinidiae su non più dell'1 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto del sito di produzione, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, nonché eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nelle immediate vicinanze sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e una parte rappresentativa dei restanti materiali di moltiplicazione e delle rimanenti piante da frutto asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di Pseudomonas syringae pv. actinidiae e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione.";

5

l'allegato VI è così modificato:

a)

fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1

Cortecce di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., separate dal tronco

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Canada, Regno Unito  (1), Stati Uniti, Vietnam

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5.

Corteccia di Quercus L., escluso Quercus suber L., separata dal tronco

ex 1404 90 00 ex 4401 40 90

Messico";

c)

nel punto 18, nella colonna "Codice NC", i codici NC sono sostituiti dai seguenti:

 

"ex 0602 10 90

 

ex 0602 90 30

 

ex 0602 90 45

 

ex 0602 90 46

 

ex 0602 90 48

 

ex 0602 90 50

 

ex 0602 90 70

 

ex 0602 90 91

 

ex 0602 90 99";

6

l'allegato VII è così modificato:

a)

fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1

Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine,

e

b)

sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione.";

b)

dopo il punto 4 sono inserite le modifiche seguenti:

i)

è inserito il seguente punto 4.1:

"4.1

Piante da impianto con radici, eccetto le piante in coltura tissutale

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell'impianto:

i)

non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

ii)

era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli,

oppure

iii)

è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico efficaci per garantire che fosse indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario,

oppure

iv)

è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire che fosse indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario,

e

in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv) era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e, dal momento dell'impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che le piante rimanessero esenti da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti:

isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, e

misure di igiene,

oppure

d)

i)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

ii)

subito prima dell'esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback.";

ii)

è inserito il seguente punto 4.2:

"4.2

Piante da impianto con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante,

e

ii)

che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

immediatamente prima dell'esportazione le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

iv)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Popillia japonica Newman, e le piante:

(i)

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il sito di produzione,

oppure

(ii)

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

d)

sono state prodotte seguendo un approccio sistemico approvato in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 per garantire che le piante fossero esenti da Popillia japonica Newman.";

c)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

"8.

Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Poaceae, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Paesi terzi nei quali Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) sono notoriamente presenti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch) in seguito a ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione,

oppure

c)

immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).

Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario."

d)

il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20.

Tuberi di Solanum tuberosum L., da impianto

0701 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i tuberi:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione,

oppure

d)

dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di Meloidogyne chitwoodi Golden et al., Meloidogyne enterolobii Yang & Eisenback e Meloidogyne fallax Karssen.";

e)

fra i punti 21 e 22 è inserito il seguente punto:

"21.1

Piante da impianto di Cucurbitaceae Juss. e Solanaceae Juss., eccetto bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Ceratothripoides claratris (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di Ceratothripoides claratris (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell'esportazione ad almeno un'ispezione per rilevare la presenza di Ceratothripoides claratris (Shumsher).

21.2

Piante da impianto di

Allium cepa L., Asparagus L.,

Cynara scolymus L.,

Citrullus lanatus (Thnb.) Matusm. & Nakai, Cucurbita L., Cucumis melo L., Cucumis sativum L., Glycine max (L.), Merr., Gossypium L., Medicago sativa, L., Persea americana Mill., Phaseolus L., Ricinus communis L.,

e Tagetes L., eccetto bulbi, cormi, piante in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate per un periodo di almeno due mesi precedente l'esportazione, o nel caso delle piante di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l'esportazione.";

f)

fra i punti 24 e 25 è inserito il punto seguente:

"24.1

Piante da impianto di Euphorbia pulcherrima Willd., Fragaria L. e Rubus L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Eotetranychus lewisi (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.";

g)

il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28.

Fiori recisi di Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. e Solidago L., e ortaggi a foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603 12 00 ,

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0709 99 90

ex 1211 90 86

ex 1404 90 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da Liriomyza sativae (Blanchard) e Nemorimyza maculosa (Malloch).";

h)

il punto 29 è sostituito dal seguente:

"29.

Fiori recisi di Orchidaceae

0603 13 00

Paesi terzi, esclusa la Thailandia

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

a)

sono originari di un paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da Thrips palmi Karny.

29.1

Fiori recisi di Orchidaceae

0603 13 00

Thailandia

Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi:

a)

sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione,

oppure

b)

sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da Thrips palmi Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.";

i)

fra i punti 30 e 31 è inserito il punto seguente:

"30.1

Piante da impianto di Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni,

e

ii)

le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.";

j)

nel punto 31, nella prima colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", il testo è sostituito dal seguente:

"Piante di conifere (Pinopsida) eccetto i frutti e le sementi";

k)

il punto 32 è sostituito dal seguente:

"32.

Piante di conifere (Pinopsida) eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m

ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00

Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (1), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).";

l)

dopo il punto 32 sono inserite le modifiche seguenti:

i)

è inserito il seguente punto 32.1:

"32.1

Piante da impianto di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence., Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate:

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Euwallacea fornicatus sensu lato almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell'esportazione,

oppure

ii)

in un sito di produzione risultato indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall'utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per Euwallacea fornicatus sensu lato è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte,

e

immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.";

ii)

sono inseriti i punti seguenti da 32.2. a 32.7:

"32.2

Piante da impianto di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC.,

Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill.,

Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl,

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona germari (Hope), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona germari (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona germari (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona germari (Hope),

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona germari (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.3

Piante da impianto di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona rugicollis Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona rugicollis Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona rugicollis Chevrolat,

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona rugicollis Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.4

Piante da impianto di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Morus L., Populus L. e Salix L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Apriona cinerea Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

e

i)

che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di Apriona cinerea Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata,

e

ii)

che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di Apriona cinerea Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo,

oppure

e)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Apriona cinerea Chevrolat,

e

sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di Apriona cinerea Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

32.5

Piante di Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix × eurolepis A. Henry Laurus nobilis L., Leucothoe D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC., Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus L., Rhododendron L. eccetto Rhododendron simsii Planch., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus L., Trientalis latifolia (Hook.), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium L. e Viburnum L., eccetto frutti, pollini e sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 40

ex 0604 20 90

ex 0604 90 91

ex 1401 90 00

ex 1404 90 00

Canada, Regno Unito (1), Stati Uniti, Vietnam (2)

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

non sono stati osservati indizi di Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su eventuali piante sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo,

e

un campione rappresentativo delle piante è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld durante tali ispezioni.

32.6

Piante da impianto di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L., eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline o sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Trirachys sartus Solsky, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Trirachys sartus Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

oppure

ii)

in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Trirachys sartus Solsky, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare l'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l'assenza di Trirachys sartus Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,

e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di Trirachys sartus Solsky, in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Trirachys sartus Solsky.

32.7

Piante da impianto di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto,

oppure

b)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da Massicus raddei (Blessig), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

i)

in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Massicus raddei (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione,

oppure

ii)

in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di Massicus raddei (Blessig), effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l'assenza di Massicus raddei (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali,

e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di Massicus raddei (Blessig), in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di Massicus raddei (Blessig).

m)

il punto 36 è sostituito dal seguente:

"36.

Piante di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la denominazione della zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

n)

nel punto 45, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "virus, viroidi e fitoplasmi non europei" è sostituito dal seguente: "virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22";

o)

nel punto 49, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "Strawberry witches' broom phytoplasma" è sostituito dal seguente: "Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. (ceppo di riferimento), Candidatus Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths et al., e Candidatus Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis et al.";

p)

il punto 56 è sostituito dal seguente:

"56.

Piante da impianto di Cryptocoryne sp., Hygrophila sp. e Vallisneria sp., eccetto i pollini e le sementi

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per rilevare la presenza degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.";

q)

il punto 61 è sostituito dal seguente:

"61.

Frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Mangifera L. e Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Tephritidae di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

r)

il punto 67 è sostituito dal seguente:

"67.

Frutti di Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

ex 0810 90 75

Australia, Americhe e Nuova Zelanda

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

un luogo di produzione in cui sono state effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, inoltre campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.";

s)

fra i punti 68 e 69 è inserito il seguente punto:

"68.1

Frutti di Capsicum L. e Solanum lycopersicum L.

0702 00 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti

Dichiarazione ufficiale che i frutti:

a)

sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da Prodiplosis longifila Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

c)

sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Prodiplosis longifila Gagné, che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Prodiplosis longifila Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Prodiplosis longifila Gagné e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.";

t)

il punto 71 è sostituito dal seguente:

"71.

Frutti di Momordica L.

ex 0709 99 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

a)

un paese riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Thrips palmi Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

u)

fra i punti 72 e 73 è inserito il seguente punto:

"72.1

Frutti di Capsicum L. e Solanum L.

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera latifrons (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera latifrons (Hendel),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera latifrons (Hendel) e

l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

72.2

Frutti di Annona L. e Carica papaya L.

ex 0810 90 75

0807 20 00

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e

l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

72.3

Frutti di Psidium guajava L.

ex 0804 50 00

Algeria, Angola, Benin

Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia

Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che:

a)

i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

c)

nessun indizio della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders),

e

nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

oppure

d)

i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di Bactrocera dorsalis (Hendel) e Bactrocera zonata (Saunders) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

v)

il punto 73 è sostituito dal seguente:

"73.

Sementi di Zea mays L.

0712 90 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le sementi sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

le sementi sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters."

w)

il punto 76 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

x)

nel punto 77 , nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

y)

nel punto 78, nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

z)

il punto 79 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

iii)

nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "Scolytidae spp. (specie non europee)" sono sostituite da "Scolytinae spp. (specie non europee)";

aa)

il punto 80 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

bb)

il punto 81 è così modificato:

i)

nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

ii)

nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "Scolytidae spp. (specie non europee)" sono sostituite da Scolytinae spp. (specie non europee)";

cc)

nel punto 82 , nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (Pinales)" sono sostituite da "conifere (Pinopsida)";

dd)

i punti 87, 88 e 89 sono sostituiti dai seguenti:

"87.

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 10

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che:

a)

il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

oppure

b)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

c)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

88.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

ex 4404 20 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

89.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da Agrilus planipennis Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

ee)

nei punti 91, 93, 97, 99 e 101, nella seconda colonna "Codici NC", il codice "ex 4401 22 00" è sostituito da "ex 4401 22 90";

ff)

sono aggiunti i punti seguenti:

"102.

Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence. Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer,

eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 93 00

4403 97 00

4403 98 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Paesi terzi

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Euwallacea fornicatus sensu lato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l'assenza di Euwallacea fornicatus sensu lato nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

103.

Legname di Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus, Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst., eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos,

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

104.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia oleifera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Ficus carica L., Ficus hispida L.f., Ficus infectoria Willd., Ficus retusa L., Juglans regia L., Maclura tricuspidata Carrière, Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Populus L., Prunus pseudocerasus, Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Trema amboinense (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, e Xylosma G.Forst.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos

Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona germari (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

105.

Legname di Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino, eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

4403 93 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,

Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

106.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Camellia sinensis (L.) Kuntze, Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus spp., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Diospyros kaki L., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Fagus crenata Blume, Ficus carica L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Lagerstroemia indica L., Malus pumila Mill., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilacea Siebold & Zucc., Populus L., Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus pyrifolia (Burm.f.) Nakai, Robinia pseudoacacia L., Salix L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Ulmus parvifolia Jacq., Villebrunea pedunculata Shirai, e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona rugicollis Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

107.

Legname di Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L., eccetto legname in forma di:

piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

d)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

e)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

108.

Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Ficus L., Maclura pomífera (Raf.) C.K.Schneid., Malus domestica (Suckow) Borkh., Morus L., Populus L., Prunus spp., Pyrus spp. e Salix L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di un paese riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Apriona cinerea Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

d)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

109.

Legname di Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L., eccetto legname in forma di

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse o altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

4403 97 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore,

oppure

d)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

110.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., o Ulmus L.

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Trirachys sartus Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

111.

Legname di Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt., eccetto legname in forma di:

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 11 00

ex 4401 12 00

ex 4401 21 00

ex 4401 22 90

ex 4401 40 90

ex 4403 11 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Canada, Regno Unito  (3), Stati Uniti, Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Phytophthora ramorum (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

non è stato scortecciato e:

i)

è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata,

oppure

ii)

il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %,

oppure

iii)

il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

c)

nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

112.

Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L., eccetto il legname in forma di:

piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,

ex 4401 12 00

ex 4401 40 90

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

oppure

c)

è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore,

oppure

d)

è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

113.

Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da Castanea Mill., Castaniopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

ex 4401 22 90

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Dichiarazione ufficiale che il legname:

a)

è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da Massicus raddei (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

oppure

b)

è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

oppure

c)

è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo delle piccole placche, da indicare sul certificato fitosanitario.

7

l'allegato VIII è così modificato:

(a)

fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1

Piante da impianto con substrato colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Popillia japonica Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Popillia japonica Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

i)

che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di Popillia japonica Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante,

e

ii)

che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di Popillia japonica Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

e

iii)

prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

iv)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

c)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di Popillia japonica Newman, e le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman,

oppure

d)

sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione:

i)

che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da Popillia japonica Newman,

e

ii)

in cui il substrato colturale è rimasto indenne da Popillia japonica Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti,

e

iii)

in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di Popillia japonica Newman,

e

iv)

prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da Popillia japonica Newman,

e

v)

le piante:

sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di Popillia japonica Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

sono state spostate al di fuori della stagione di volo di Popillia japonica Newman.";

(b)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.

Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di Solanum tuberosum L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di Solanum tuberosum L. di cui alla voce 21

Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione.

Le prove di laboratorio devono:

a)

essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto;

b)

essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

c)

essere eseguite su ogni unità del materiale:

i)

mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova,

ii)

mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per:

Andean potato latent virus;

Andean potato mottle virus;

Potato black ringspot virus;

Potato virus T;

isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus,

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. e Ralstonia syzigii subsp. Indonesiensis Safni et al.

iii)

nel caso di sementi di Solanum tuberosum L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leaf roll virus;

d)

comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.";

(c)

fra i punti 17 e 18 è inserito il seguente punto:

"17.1

Piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, Diospyros kaki L., Ficus carica L., Hedera helix L., Laurus nobilis L., Magnolia L., Malus Mill., Melia L., Mespilus germanica L., Parthenocissus Planch., Prunus L., Psidium guajava L., Punica granatum L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Rosa L., Vitis vinifera L. , eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,

oppure

c)

sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.";

(d)

fra i punti 18 e 19 è inserito il seguente punto:

"18.1

Piante da impianto di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale

Dichiarazione ufficiale che le piante:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Toxoptera citricida (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Toxoptera citricida (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.";

(e)

il punto 19 è sostituito dal seguente:

"19.

Piante da impianto di Vitis L., eccetto le sementi

Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto:

a)

sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

oppure

b)

sono originarie di un sito di produzione in cui:

i)

nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di Vitis L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m dal sito di produzione delle marze, o di 40 m dal sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su Vitis L. dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e

ii)

è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e

iii)

le piante di Vitis L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate,

oppure

c)

sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.";

(f)

il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25.

Materiale da imballaggio in legno di Juglans L. e Pterocarya Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.

Il materiale da imballaggio in legno:

a)

è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,

oppure

b)

è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.";

(g)

sono aggiunti i punti seguenti:

"26.

Piante di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi

Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

27.

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire, eccetto il legname in forma di:

piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi,

materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,

ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato

Dichiarazione ufficiale che:

a)

la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante,

oppure

b)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

28.

Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.

29.

Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da Agrilus planipennis Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Agrilus planipennis Fairmaire.";

8

l'allegato X è così modificato:

a)

fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1

Piante di specie erbacee, da impianto, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Graminacee, rizomi, sementi e tuberi

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b)

non sono stati osservati indizi di Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti lo spostamento da tale luogo di produzione,

oppure

c)

immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state oggetto di ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess) e sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

d)

le piante derivano da materiale vegetale esente da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess), sono coltivate in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess); e sono spedite in contenitori trasparenti in condizioni sterili.

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord)";

b)

nel punto 4, nella seconda colonna, il codice "0706 90 30" è sostituito da "ex 0706 90 10";

c)

nel punto 14, nella prima colonna, le parole "Ficus L." sono soppresse;

d)

nel punto 15, nella terza colonna, le parole "Gremmeniella abiedina" sono sostituite da "Gremmeniella abietina";

e)

nei punti da 22 a 28, nella prima colonna, le parole "eccetto frutti e sementi" sono soppresse;

f)

fra i punti 31 e 32 è inserito il punto seguente:

"31.1

Fiori recisi, ortaggi da foglia di Apium graveolens L. e Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Dichiarazione ufficiale che:

a)

le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess),

oppure

b)

immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e Liriomyza trifolii (Burgess).

a)

Irlanda

b)

Regno Unito (Irlanda del Nord)";

g)

il punto 35 è soppresso;

h)

nei punti da 39 a 44, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Legname di conifere (Pinales)" sono sostituite da "Legname di conifere (Pinopsida)";

i)

nei punti da 46 a 51, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco" sono sostituite da "Corteccia di conifere (Pinopsida) separata dal tronco";

9

l'allegato XI è così modificato:

a)

la parte A è così modificata:

i)

il punto 2 ("Categorie generali") è così modificato:

nella seconda colonna, dopo il sedicesimo elemento "0602 90 99" tra la seconda voce ["Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio)"] e la terza voce ("Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto"), è inserito il testo seguente:

"Muschi, freschi:

ex 0604 20 19";

la terza riga ("Piante di Cryptocoryne sp., ...") è soppressa;

ii)

il punto 3 ("Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:") è così modificato:

nella terza riga ("Convolvulus L., Ipomoea L., ..."), nella seconda colonna, fra il codice "ex 0604 20 90" e la voce "Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:" è inserito il testo seguente:

"Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

ex 0709 99 90";

nella quarta riga ("Ortaggi a foglia di Apium graveolens L., ..."), nella seconda colonna, dopo il codice "ex 0709 99 90" il testo "(compresi sementi e frutti)" è soppresso;

nella sesta riga ["Conifere (Pinales)"], nella prima e nella seconda colonna, il testo "Conifere (Pinales)" è sostituito da "Conifere (Pinopsida)";

nella settima riga ("Castanea Mill., …"), nella prima colonna, le parole "Dendranthema (DC.) Des Moul." sono sostituite da "Chrysanthemum L.";

l'undicesima riga ("Fraxinus L., …") è sostituita dalla seguente:

"Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi:

 

ex 0604 20 90

Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:

 

ex 1404 90 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

nella tredicesima riga ("Acer macrophylum Pursh, …"), nella terza colonna, le parole "Stati Uniti" sono sostituite da "Canada, Regno Unito (1), Stati Uniti e Vietnam

(1)

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

iii)

il punto 5 ("Frutti di") è così modificato:

il titolo è sostituito da "Frutti, in senso botanico, non tritati, di:";

nella seconda riga ("Actinidia Lindl., …"), nella seconda colonna, dopo il codice "0806 10 90", il testo "Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi o refrigerati:" è sostituito da "Papaie, fresche o refrigerate:";

iv)

il punto 8 ("Sementi di") è così modificato

la prima riga ("Brassicaceae, …") è così modificata:

nella seconda colonna, alla settima voce ("Sementi di sorgo"), il codice "1007 90 00" è sostituito da "1007 10 90";

nella seconda colonna, alla diciottesima voce ("Sementi di loglio"), il codice "1205 25 90" è sostituito da "1209 25 90";

la terza riga ("Citrus L., Fortunella Swingle …") è così modificata:

nella prima colonna, le parole "Phaseolus cocineus sp. L." sono sostituite da "Phaseolus coccineus L.";

Nella seconda colonna, fra il codice "ex 0709 99 60" e "– Fagioli (Phaseolus spp.) da semina", è inserito il testo seguente:

"---

Ibridi di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) da semina;

0712 90 11";

v)

il punto 11 ("Corteccia separata dal tronco, di") è così modificato:

nella prima riga ("Conifere..."), le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

la terza riga ("Fraxinus L., …") è sostituita dalla seguente:

"Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.

Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove:

 

ex 1404 90 00

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

ex 4401 40 90

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

nell'ultima riga ("Acer macrophyllum Pursh, …"), nella terza colonna, il testo "Stati Uniti" è sostituito da "Canada, Stati Uniti, Vietnam";

vi)

il punto 12 ("Legname, che: …") è sostituito dal seguente:

"12.

Legname, che:

a)

è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

e

b)

è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno:

e

c)

rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

 

 

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 oC per 20 minuti

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Stati Uniti, Vietnam

Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Americhe

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate)

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Stati uniti e Canada

Conifere (Pinopsida), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

di conifere

4401 11 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

di conifere

4401 21 00

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di conifere:

4403 11 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di pino (Pinus spp.):

ex 4403 21 10

ex 4403 21 90

ex 4403 22 00

– –

di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

ex 4403 23 10

ex 4403 23 90

ex 4403 24 00

– –

altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

di conifere:

ex 4404 10 00

Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

4406 11 00

altre (eccetto non impregnate):

4406 91 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

di conifere:

– –

di pino (Pinus spp.):

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

– –

di abete (Abies spp.) e abete rosso (Picea spp.):

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

– –

altro, di conifere:

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

di conifere:

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

di conifere, altro:

 

ex 4409 10 18

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito  (4), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

Betula L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura o trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada e Stati Uniti

Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di ciliegio (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Stati Uniti, Vietnam o qualsiasi paese terzo in cui Aronia bungii è notoriamente presente

Acer L., Aesculus L., Alnus L., Betula L., Carpinus L., Cercidiphyllum Siebold & Zucc., Corylus L., Fagus L., Fraxinus L., Koelreuteria Laxm., Platanus L., Populus L., Salix L., Tilia L. e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di faggio (Fagus spp.):

4403 93 00

4403 94 00

– –

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

– –

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:

non impregnate

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di faggio (Fagus spp.):

 

4407 92 00

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

– –

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

– –

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

– –

altro:

 

4407 99 27

 

4407 99 40

 

4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

 

ex 4408 90 15

 

ex 4408 90 35

 

ex 4408 90 85

 

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Paesi terzi in cui Anoplophora glabripennis è notoriamente presente

Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus L. e Taxus brevifolia Nutt.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

– –

di conifere:

ex 4401 11 00

– –

non di conifere

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

– –

di conifere:

ex 4401 21 00

– –

non di conifere

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

– –

segatura:

ex 4401 40 10

– –

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

di conifere:

ex 4403 11 00

– –

non di conifere

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

altro, di conifere:

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

– –

altro, non di conifere:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

di conifere:

ex 4404 10 00

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

– –

di conifere:

ex 4406 11 00

– –

non di conifere

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

– –

di conifere:

ex 4406 91 00

– –

non di conifere

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

– –

di conifere:

 

ex 4407 19 10

 

ex 4407 19 20

 

ex 4407 19 90

– –

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

– –

altro:

 

ex 4407 99 27

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

di conifere:

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

altro:

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

---

non di conifere, altro:

 

ex 4409 29 91

 

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Canada, Regno Unito (4), Stati Uniti, Vietnam

Artocarpus chaplasha Roxb., Artocarpus heterophyllus, Lam., Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Alnus formosana Makino, Bombax malabaricum DC., Broussonetia papyrifera (L.) Vent., Broussonetia kazinoki Siebold, Caesalpinia japonica Siebold & Zucc., Cajanus cajan (L.) Huth, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Camellia oleífera C.Abel, Castanea Mill., Celtis sinensis Pers., Cercis chinensis Bunge, Chaenomeles sinensis (Thouin) Koehne, Cinnamomum camphora (L.) J.Presl, Citrus L., Cornus kousa Bürger ex Hanse, Crataegus cordata Aiton, Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook., Dalbergia L.f., Debregeasia edulis (Siebold & Zucc.) Wedd., Debregeasia hypoleuca (Hochst. ex Steud.) Wedd., Diospyros kaki L., Enkianthus perulatus (Miq.) C.K.Schneid., Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., Fagus crenata Blume, Ficus L., Firmiana simplex (L.) W.Wight, Gleditsia japonica Miq., Hovenia dulcis Thunb., Juglans regia L., Lagerstroemia indica L., Maclura tricuspidata Carrière, Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid., Malus Mill., Melia azedarach L., Morus L., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platycarya strobilaceae Siebold & Zucc., Populus L., Prunus spp, Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., Pterocarya stenoptera C.DC., Punica granatum L., Pyrus spp., Robinia pseudoacacia L., Salix L., Sapium sebiferum (L.) Roxb., Schima superba Gardner & Champ., Sophora japonica L., Spiraea thunbergii Siebold ex Blume, Trema amboinensis (Willd.) Blume, Trema orientale (L.) Blume, Ulmus L., Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw, Villebrunea pedunculata Shirai, Xylosma G.Forst., e Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

segatura:

ex 4401 40 10

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di faggio (Fagus spp.):

ex 4403 93 00

ex 4403 94 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

ex 4403 97 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

--

di faggio (Fagus spp.):

ex 4407 92 00

--

di ciliegio (Prunus spp.):

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 94 10

---

altro:

ex 4407 94 91

ex 4407 94 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 97 10

---

altro:

ex 4407 97 91

ex 4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 99 27

---

altro:

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale):

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,

Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

Acer L., Betula L., Elaeagnus L., Fraxinus L., Gleditsia L., Juglans L., Malus Mill., Morus L., Platanus L., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Quercus L., Robinia L., Salix L., e Ulmus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto segatura e trucioli

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

di betulla (Betula spp.):

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

--

altro (eccetto Quercus, Betula, Populus):

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

--

di ciliegio (Prunus spp.):

 

4407 94 10

 

4407 94 91

 

4407 94 99

--

di frassino (Fraxinus spp.):

 

4407 95 10

 

4407 95 91

 

4407 95 99

--

di betulla (Betula spp.):

 

4407 96 10

 

4407 96 91

 

4407 96 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Afghanistan, India,

Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

Legname di Castanea Mill., Castanopsis (D. Don) Spach e Quercus L.

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

---

altro [eccetto l'eucalipto (Eucalyptus spp.)]:

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

segatura:

ex 4401 40 10

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

---

levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

4407 91 15

---

altro:

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

Legname di Acacia Mill., Acer buergerianum Miq., Acer macrophyllum Pursh, Acer negundo L., Acer palmatum Thunb., Acer paxii Franch., Acer pseudoplatanus L., Aesculus californica (Spach) Nutt., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Albizia falcate Backer ex Merr., Albizia julibrissin Durazz., Alectryon excelsus Gärtn., Alnus rhombifolia Nutt., Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude, Artocarpus integer (Thunb.) Merr., Azadirachta indica A. Juss., Baccharis salicina Torr. & A.Gray, Bauhinia variegata L., Brachychiton discolor F.Muell., Brachychiton populneus R.Br., Camellia semiserrata C.W.Chi, Camellia sinensis (L.) Kuntze, Canarium commune L., Castanospermum australe A.Cunningham & C.Fraser, Cercidium floridum Benth. ex A.Gray, Cercidium sonorae Rose & I.M.Johnst., Cocculus laurifolius DC., Combretum kraussii Hochst., Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk., Dombeya cacuminum Hochr., Erythrina corallodendron L., Erythrina coralloides Moc. & Sessé ex DC., Erythrina falcata Benth., Erythrina fusca Lour., Eucalyptus ficifolia F.Müll., Fagus crenata Blume, Ficus L., Gleditsia triacanthos L., Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., Howea forsteriana (F.Müller) Becc., Ilex cornuta Lindl. & Paxton, Inga vera Willd., Jacaranda mimosifolia D.Don, Koelreuteria bipinnata Franch., Liquidambar styraciflua L., Magnolia grandiflora L., Magnolia virginiana L., Mimosa bracaatinga Hoehne, Morus alba L., Parkinsonia aculeata L., Persea americana Mill., Pithecellobium lobatum Benth., Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., Platanus mexicana Torr., Platanus occidentalis L., Platanus orientalis L., Platanus racemosa Nutt., Podalyria calyptrata Willd., Populus fremontii S.Watson, Populus nigra L., Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., Prosopis articulata S.Watson, Protium serratum Engl., Psoralea pinnata L., Pterocarya stenoptera C.DC., Quercus agrifolia Née, Quercus calliprinos Webb., Quercus chrysolepis Liebm, Quercus engelmannii Greene, Quercus ithaburensis Dence, Quercus lobata Née, Quercus palustris Marshall, Quercus robur L., Quercus suber L., Ricinus communis L., Salix alba L., Salix babylonica L., Salix gooddingii C.R.Ball, Salix laevigata Bebb, Salix mucronata Thnb., Shorea robusta C.F.Gaertn., Spathodea campanulata P.Beauv., Spondias dulcis Parkinson, Tamarix ramosissima Kar. ex Boiss., Virgilia oroboides subsp. ferrugine B.-E.van Wyk, Wisteria floribunda (Willd.) DC. e Xylosma avilae Sleumer

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:

Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili;

--

non di conifere:

ex 4401 12 00

Legname in piccole placche o in particelle:

--

non di conifere:

ex 4401 22 10

ex 4401 22 90

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:

--

avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura):

ex 4401 40 90

Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:

trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

non di conifere:

ex 4403 12 00

Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:

eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:

--

di quercia (Quercus spp.):

4403 91 00

--

di faggio (Fagus spp.):

4403 92 00

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

4403 97 00

--

di eucalipto (Eucalyptus spp.):

4403 98 00

--

altro:

ex 4403 99 00

Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo:

non di conifere:

ex 4404 20 00

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

non impregnate

--

non di conifere:

ex 4406 12 00

altre (eccetto non impregnate):

--

non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

--

di quercia (Quercus spp.):

 

4407 91 15

 

4407 91 31

 

4407 91 39

 

4407 91 90

--

di faggio (Fagus spp.):

 

4407 92 00

--

di acero (Acer spp.):

 

4407 93 10

 

4407 93 91

 

4407 93 99

--

di pioppo e pioppo tremulo (Populus spp.):

 

4407 97 10

 

4407 97 91

 

4407 97 99

--

altro:

---

piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

 

ex 4407 99 27

---

altro:

 

ex 4407 99 40

 

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

--

piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

--

altro:

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

non di conifere:

--

altro (eccetto il legname di bambù e tropicale):

---

altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):

ex 4409 29 91

ex 4409 29 99

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio:

 

ex 4416 00 00

Costruzioni prefabbricate di legno:

 

ex 9406 10 00

Paesi terzi

b)

la parte B è così modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione";

ii)

nella seconda colonna, alla seconda voce ("Fiori e boccioli di fiori..."), fra il titolo della voce e il codice "0603 15 00" è inserito il codice seguente:

 

"0603 11 00";

iii)

alla terza voce ("Fogliame, foglie, rami...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, nonché erbe e muschi eccetto i licheni, per mazzi o per ornamento, freschi:";

iv)

alla quinta voce ("Cavoli,..."), fra i codici "0704 10 00" e "0704 90 10" è inserito il codice seguente:

 

"0704 20 00";

v)

all'undicesima voce ("Noci del Brasile...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Noci del Brasile e noci di acagiù, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina:"

vi)

alla dodicesima voce ("Altre noci, ...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:

"Altre noci, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina:";

vii)

dopo la voce "Foglie di alloro, fresche: ex 0910 99 50" è inserito il testo seguente:

"Sementi di frumento e frumento segalato:

 

1001 11 00

 

1001 91 10

 

1001 91 20

 

1001 91 90

Sementi di segale:

 

1002 10 00";

viii)

alla voce "Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina", fra i codici "ex 1008 50 00" e "ex 1008 90 00" è inserito il codice seguente:

 

"ex 1008 60 00";

10

l'allegato XII è così modificato:

(a)

nel punto 4, la terza riga è soppressa;

(b)

nel punto 6, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

11

l'allegato XIII è così modificato:

(a)

fra i punti 4 e 5 è inserito il punto seguente:

"4.1

Legname di Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., di cui all'allegato VIII, punto 27.";

(b)

i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

"10.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Allium L.,

Capsicum annuum L.,

Helianthus annuus L.

11.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Prunus armeniaca L.,

Prunus cerasus L.,

Prunus domestica L.,

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,

Prunus persica (L.) Batsch,

Prunus salicina Lindley.";

(c)

è aggiunto il punto seguente:

"12.

Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE, 1999/105/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

Prunus domestica L.";

12

l'allegato XIV è così modificato:

(a)

il punto 1 è sostituito dal seguente:

"Piante di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., eccetto le sementi.";

(b)

nel punto 2, le parole "Ficus L.," e "Platanus L.," sono soppresse;

(c)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3.

Piante, eccetto i frutti e le sementi, di Amelanchier Med., Castanea Mill., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. e Vitis L.";

(d)

il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9.

Sementi di Beta vulgaris L., Castanea Mill., Gossypium L. e Mangifera L.";

(e)

nel punto 11, lettera b), primo trattino, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)";

(f)

nel punto 12, le parole "Conifere (Pinales)" sono sostituite da "Conifere (Pinopsida)".


(1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(2)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(3)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";

(4)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.";


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