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Document 32021R1985

Regolamento (UE) 2021/1985 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

ST/13365/2021/INIT

OJ L 405, 16.11.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1985/oj

16.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 405/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/1985 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 (2) del Consiglio attua la decisione 2012/642/PESC e dispone, in particolare, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità e degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono altrimenti una seria minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia o che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione.

(2)

Il 15 novembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1990 (3), che introduce un ulteriore criterio di designazione per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione o il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione.

(3)

Tale modifica deve trovare riscontro nel regolamento (CE) n. 765/2006 al fine di consentire un’applicazione corretta e uniforme del divieto in tutta l’Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2006 è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Nell’allegato I sono altresì elencate:

a)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità od organismi che organizzano o contribuiscono ad attività del regime di Lukashenko che agevolano:

i)

l’attraversamento illegale delle frontiere esterne dell’Unione; o

ii)

il trasferimento di merci vietate e il trasferimento illegale di merci soggette a restrizioni, comprese merci pericolose, nel territorio dell’Unione; e

b)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi che, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione 2012/642/PESC, sono stati identificati dal Consiglio come persone giuridiche, entità od organismi posseduti o controllati da persone, entità od organismi di cui alla lettera a).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/1990 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).


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