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Document 32021R1936
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1936 of 9 November 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2018/2019 as regards certain plants for planting of Ficus carica L. and Persea americana Mill. originating in Israel, amending Implementing Regulation (EU) 2020/1213 as regards the phytosanitary measures for the introduction of those plants for planting into the Union territory and correcting the latter Implementing Regulation
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill., originarie di Israele, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione e che rettifica quest'ultimo regolamento di esecuzione
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill., originarie di Israele, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione e che rettifica quest'ultimo regolamento di esecuzione
C/2021/7864
GU L 396 del 10.11.2021, p. 27–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 396/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1936 DELLA COMMISSIONE
del 9 novembre 2021
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill., originarie di Israele, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione e che rettifica quest'ultimo regolamento di esecuzione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. |
(3) |
A seguito di una valutazione preliminare, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano la specie Ficus carica L. e il genere Persea Mill., sono state inserite nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. |
(4) |
A norma del regolamento (UE) 2016/2031 se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di un paese terzo, di un gruppo di paesi terzi o di una zona specifica del paese terzo in questione presentano un rischio inaccettabile, ma che tale rischio può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure, la Commissione è tenuta a rimuovere tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto dall'elenco istituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e ad aggiungerli all'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(5) |
Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4) stabilisce le misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019. |
(6) |
Il 18 settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposto vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e di talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
(7) |
Il 26 novembre 2020 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Ficus carica L. originarie di Israele (5). L'Autorità ha individuato Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi. |
(8) |
Il 1o settembre 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell'Unione di piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, e di talee senza radici di piante da impianto, di Persea americana Mill. Tale richiesta era avallata dal relativo fascicolo tecnico. |
(9) |
Il 26 novembre 2020 l'Autorità ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante da impianto di Persea americana Mill. originarie di Israele (6). L'Autorità ha individuato Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis e Tetraleurodes perseae quali organismi nocivi pertinenti per dette piante da impianto, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per tali organismi nocivi e ha stimato la loro probabilità di essere indenni dagli organismi nocivi. |
(10) |
Sulla base di tali pareri, le misure necessarie per affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi specificati dovrebbero essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione, al fine di garantire che il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate sia ridotto a un livello accettabile. Pertanto le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposto vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele, nonché le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto di Persea americana Mill., originarie di Israele, dovrebbero essere rimosse dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e le necessarie misure fitosanitarie per l'importazione dovrebbero essere aggiunte all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. |
(11) |
In considerazione dell'elevato numero di organismi nocivi individuati per ciascuna delle piante specificate e delle incertezze rilevate dall'Autorità, si ritiene che la sola applicazione delle misure proposte da Israele nei fascicoli non possa ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione nell'Unione delle piante specificate. Al fine di ridurre il rischio fitosanitario a un livello accettabile, e fatte salve le prescrizioni in materia di importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (7), tali piante dovrebbero essere coltivate in siti di produzione indenni da organismi nocivi soggetti a protezione fisica volta a impedire l'introduzione degli insetti nocivi specificati ed essere sottoposte a ispezione ufficiale per individuare tali organismi nocivi. Inoltre, relativamente alle talee senza radici di piante da impianto di Persea americana Mill. originarie di Israele per le quali il diametro massimo alla base del fusto non è specificato nel fascicolo, dovrebbe essere accettato un diametro massimo di 2 cm alla base dello stelo per tali piante presentate per l'importazione nell'Unione. Dovrebbe essere rafforzata anche l'ispezione delle partite delle piante specificate effettuata immediatamente prima dell'esportazione rispetto all'ispezione indicata nei fascicoli presentati da Israele. |
(12) |
Bemisia tabaci, Euwallacea fornicatus sensu lato [appartenente alla famiglia delle Scolytidae (non europei)], Hypothenemus leprieuri [appartenente alla famiglia delle Scolytidae (non europei)], Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Colletotrichum aenigma, Colletotrichum alienum, Colletotrichum fructicola, Colletotrichum perseae, Colletotrichum siamense, Colletotrichum theobromicola, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans e Tetraleurodes perseae non sono ancora stati inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta che sia stata effettuata una valutazione dei rischi completa. Per questo motivo le suddette misure fitosanitarie sono necessarie anche in relazione a tali organismi nocivi fino a quando non sarà effettuata una valutazione dei rischi completa. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213. |
(14) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 contiene vari errori nei riferimenti ad altre normative fitosanitarie dell'Unione. |
(15) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. |
(16) |
Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Modifiche e rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato e rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).
(5) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piante di Ficus carica originarie di Israele, EFSA Journal 2021;19(1):6353, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6353
(6) EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le piane di Persea americana originarie di Israele, EFSA Journal 2021;19(2):6354, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6354
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).
ALLEGATO I
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, tabella, la seconda colonna «Descrizione» è così modificata:
1) |
la voce relativa a «Ficus carica L.» è sostituita dalla seguente: « Ficus carica L., escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., e le talee radicate di un anno, senza foglie, di piante da impianto, con substrato colturale e con un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Ficus carica L., originarie di Israele»; |
2) |
la voce relativa a «Persea Mill.» è sostituita dalla seguente: « Persea Mill., escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale con e un diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, di Persea americana Mill., e le talee senza radici di piante da impianto con un diametro massimo di 2 cm, di Persea americana Mill., originarie di Israele». |
ALLEGATO II
PARTE A
La tabella che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così modificata:
1) |
dopo la seconda voce relativa a piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini, è inserita la voce seguente:
|
2) |
dopo la voce relativa alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet, sono inserite le voci seguenti:
|
PARTE B
La tabella che figura nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è così rettificata:
1) |
nelle due voci relative alle piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg e Acer shirasawanum Koidzumi, nella quarta colonna «Misure», lettera b), punto i), il riferimento «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1362 della Commissione» è sostituito da «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; |
2) |
nella voce relativa alle talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet, nella quarta colonna «Misure», lettera b), punto i), il riferimento «regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione» è sostituito da «regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione». |