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Document 32021R1912
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1912 of 28 October 2021 approving amendments to the specification for a protected designation of origin or a protected geographical indication ‘Ardèche’ (PGI)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1912 della Commissione del 28 ottobre 2021 relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Ardèche» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1912 della Commissione del 28 ottobre 2021 relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Ardèche» (IGP)
C/2021/7905
OJ L 389, 4.11.2021, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1912 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta «Ardèche» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Ardèche», presentata dalla Francia in conformità dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Ardèche» (IGP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione