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Document 32021R1814

Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)

ECB/2021/46

OJ L 367, 15.10.2021, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1814/oj

15.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 367/2


REGOLAMENTO (UE) 2021/1814 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 ottobre 2021

che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2).

(2)

La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima applicate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio (3) sono precisate in una notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire ulteriore frammentazione del quadro giuridico in relazione all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (5) e che i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (6) siano modificati di conseguenza.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4).

(4)

Al fine di garantire un quadro armonizzato per l’applicazione degli obblighi di riserva minima, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:

1.

all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

2.

all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»;

3.

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1).

(*1)  Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»."

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(2)  Regolamento (CE) n. 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea i (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).

(4)  GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3.

(5)  Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per l’inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).


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