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Regulation (EU) 2021/1814 of the European Central Bank of 7 October 2021 amending Regulation (EC) No 2157/1999 on the powers of the European Central Bank to impose sanctions (ECB/2021/46)
Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)
Regolamento (UE) 2021/1814 della Banca centrale europea del 7 ottobre 2021 che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)
ECB/2021/46
OJ L 367, 15.10.2021, p. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 367/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1814 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 ottobre 2021
che modifica il regolamento (CE) 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/2021/46)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed in particolare l’articolo 132, paragrafo 3,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 34.3 e 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Per garantire la certezza del diritto e a fini di trasparenza, le istituzioni dovrebbero essere informate dei metodi applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni irrogate per inadempienza degli obblighi di riserva minima stabiliti dal regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2). |
(2) |
La formula e il metodo applicati dalla BCE per calcolare le sanzioni per inadempienza, totale o parziale, dell’obbligo di riserva minima applicate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2531/98 del Consiglio (3) sono precisate in una notifica della Banca centrale europea sull’irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell’obbligo di riserva minima (4). A fini di certezza del diritto e per prevenire ulteriore frammentazione del quadro giuridico in relazione all’irrogazione di sanzioni nei diversi ambiti di competenza della BCE, è opportuno che la notifica sia revocata e che il relativo contenuto sia trasferito nella decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea (BCE/2021/45) (5) e che i riferimenti nel regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) (6) siano modificati di conseguenza. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4). |
(4) |
Al fine di garantire un quadro armonizzato per l’applicazione degli obblighi di riserva minima, è necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data della decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (CE) n. 2157/1999 (BCE/1999/4) è modificato come segue:
1. |
all’articolo 3, paragrafo 1, all’articolo 11, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 1, le parole «regolamento del Consiglio» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»; |
2. |
all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, le parole «regolamento del Consiglio sulle riserve minime» sono sostituite da «regolamento (CE) n. 2532/98»; |
3. |
l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Nel caso in cui la BCE irroghi una sanzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98, la sanzione applicabile è calcolata utilizzando la formula e il metodo precisati nella decisione (UE) 2021/1815 (BCE/2021/45) (*1). (*1) Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (GU L 367 del 15.10.2021, pag. 4).»." |
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il 3 novembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 ottobre 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(2) Regolamento (CE) n. 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea i (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1).
(4) GU C 39 dell’11.2.2000, pag. 3.
(5) Decisione (UE) 2021/1815 della Banca centrale europea, del 7 ottobre 2021, sulla metodologia applicata per il calcolo delle sanzioni per l’inadempienza dell’obbligo di detenere riserve minime e degli obblighi di riserve minime correlati (BCE/2021/45) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).
(6) Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21).