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Document 32021R1483

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione del 15 settembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2021/6655

GU L 327 del 16.9.2021, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1483/oj

16.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 327/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1483 DELLA COMMISSIONE

del 15 settembre 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Inchiesta precedente e misure in vigore

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429, del 26 agosto 2015 (3), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e di Taiwan («le misure iniziali»).

(2)

L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping per quanto riguarda Taiwan (4), a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 ('«il regolamento di base»). L'inchiesta antiassorbimento in questione è stata chiusa l'11 aprile 2017 senza modificare le misure in vigore (5).

(3)

I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC sono fissati al 24,4 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, al 24,6 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 25,3 % per tutte le altre società.

(4)

L'aliquota dei dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni originarie di Taiwan è del 6,8 %. Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan, ad eccezione di quelli prodotti da Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Per questa società è stata fissata inizialmente un'aliquota del dazio pari a zero, in quanto non sono state riscontrate pratiche di dumping.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

La domanda di riesame è stata presentata il 27 maggio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») che rappresenta oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 25 agosto 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7) («l'avviso di apertura»).

1.4.   Inchiesta antidumping parallela concernente India e Indonesia

(8)

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base (8). L'inchiesta è tuttora in corso.

1.5.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(9)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(10)

Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, altri produttori noti dell'Unione, i produttori noti della RPC e di Taiwan e le autorità di tali paesi, gli importatori, utilizzatori e operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(11)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Campionamento

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(13)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha dichiarato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base dei volumi di produzione e vendita del prodotto oggetto del riesame, garantendo una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 60 % della produzione totale stimata nell'Unione e circa il 70 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame.

(14)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito al campione. Esso è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(15)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto agli importatori indipendenti di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(16)

Tre importatori indipendenti si sono manifestati come parti interessate e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo delle risposte ricevute, il campionamento non è stato necessario. Non sono state formulate osservazioni in merito a tale decisione. Gli importatori sono stati invitati a compilare un questionario.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori nei paesi interessati

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti i produttori esportatori della RPC e di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea e l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(18)

Un produttore esportatore di Taiwan si è manifestato, dichiarandosi disposto a partecipare all'inchiesta. Dato il numero ridotto di produttori che si sono manifestati, la Commissione ha ritenuto che il campionamento non fosse necessario. Il produttore esportatore in questione è stato invitato a compilare il questionario destinato ai produttori esportatori.

(19)

Nessun produttore della RPC ha fornito le informazioni richieste e ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha comunicato alla missione della RPC che, a causa della mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore della RPC, intendeva applicare l'articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica. È pertanto mancata la collaborazione da parte dei produttori cinesi e le conclusioni relative alle importazioni dalla RPC sono state elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

1.8.   Risposte al questionario

(20)

All'apertura del caso, la Commissione ha reso disponibile sul sito web della DG Commercio il questionario per i produttori dell'Unione inclusi nel campione, gli importatori indipendenti e i produttori esportatori. Un ulteriore questionario è stato inviato al richiedente.

(21)

La Commissione ha inviato anche al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(22)

I tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurofer hanno risposto al questionario.

(23)

Nessuno degli importatori indipendenti ha risposto al questionario.

(24)

Non sono pervenute risposte al questionario dal produttore esportatore di Taiwan che si era manifestato e aveva inizialmente convenuto di collaborare. La Commissione ha informato la società in questione di non poterla più considerare disposta a collaborare e che avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Anche l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea è stato informato in merito alla questione. Né la società interessata, né l'ufficio di rappresentanza di Taipei presso l'Unione europea hanno reagito a tali comunicazioni. Non c'è stata pertanto collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan e, come nel caso della Cina (cfr. considerando 19), a norma dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni relative alla persistenza o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio per quanto riguarda Taiwan sono state elaborate in base ai dati disponibili.

1.9.   Verifica in loco e controllo incrociato a distanza

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. In considerazione della pandemia di COVID-19 e delle misure di confinamento messe in atto da vari Stati membri e da vari paesi terzi, la Commissione non ha potuto effettuare le visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della sua decisione, in linea con l'avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (9).

(26)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle società/parti di seguito indicate:

 

produttori dell'Unione e rispettiva associazione:

Acciai Speciali Terni S.p.A., Terni, Italia («AST»);

Aperam Stainless Europe, costituita da Aperam France, La Plaine Saint-Denis Cedex, Francia e Aperam Belgium, Châtelet e Genk, Belgio («Aperam»);

Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlandia («OTK»);

Eurofer, Bruxelles, Belgio.

1.10.   Fase successiva del procedimento

(27)

Il 2 luglio 2021 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dai paesi interessati. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(28)

Le osservazioni presentate da un consorzio di importatori e distributori («Euranimi» (10)) e da due importatori indipendenti («LSI» (11) e «MFT» (12)) sono state esaminate dalla Commissione e tenute in considerazione, ove opportuno. Tutte le parti in questione hanno anche chiesto e ottenuto un'audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(29)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 («prodotto oggetto del riesame» o «prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo»).

(30)

Nell'Unione i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono fabbricati prevalentemente da produttori integrati che trasformano rottami di acciaio inossidabile ed elementi di lega in prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, dopo la fusione e la laminazione a caldo e a freddo. Nella RPC e, in misura crescente, a Taiwan, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sembrano basarsi principalmente sull'utilizzo di materie prime vergini, che sono trasformate in ghisa al nichel prima della fusione e della laminazione a caldo e a freddo.

(31)

Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato in un'ampia gamma di industrie a valle, come le attrezzature per l'edilizia e l'energia, infrastrutture, beni di consumo e veicoli.

2.2.   Prodotto simile

(32)

Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le medesime caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame originario della RPC e di Taiwan;

il prodotto fabbricato e venduto sui mercati interni dei paesi interessati;

il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(33)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(34)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e i due importatori hanno affermato che la Commissione aveva ampliato la definizione del prodotto aggiungendo alla definizione del prodotto oggetto del riesame taluni codici NC che non erano coperti dalle misure iniziali. Secondo le parti, tale ampliamento della definizione del prodotto è in violazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(35)

Nelle misure iniziali il prodotto in esame era definito come segue:

«Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 ».

(36)

Nella nota al fascicolo pubblicata il giorno dell'apertura (13), la Commissione ha spiegato che taluni tipi di prodotto, sottoposti ad alcune specifiche operazioni di finitura dopo la laminazione a freddo, essenzialmente trattamenti superficiali, sono inclusi nella definizione del prodotto, ma i rispettivi codici NC (7219 90 20, 7219 90 80, 7220 90 20 e 7220 90 80) per errore non erano stati citati nella definizione del prodotto, benché i tipi di prodotto coperti da tali codici NC rientrassero nell'inchiesta iniziale sfociata nell'istituzione delle misure.

(37)

La maggior parte dei tipi di prodotto sottoposti a operazioni di finitura non rientrano nella definizione del prodotto (perché non possono essere qualificati come «semplicemente laminati a freddo») e quindi neanche nell'ambito di applicazione delle misure, mentre i tipi di prodotti «lucidati», «spazzolati» e «forati» sono classificati nella sottocategoria «altri» dei codici NC 7219 90 20, 7220 90 20, 7219 90 80, e 7220 90 80 e rientrano nella definizione del prodotto. Questi tipi di prodotto sono classificati nella sottocategoria NC «altri» e rientravano nell'inchiesta iniziale sfociata nell'istituzione delle misure. Le caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base, i processi di produzione tranne alcune operazioni di finitura, e gli impieghi finali di questi tipi di prodotto non sono diversi da quelli classificati nella sottocategoria NC «semplicemente laminati a freddo».

(38)

Poiché questi codici addizionali NC rientravano nel prodotto in esame nell'inchiesta iniziale e nell'attuale inchiesta di riesame, la Commissione ha pertanto chiarito di conseguenza la definizione del prodotto nella nota di cui al considerando 36.

(39)

La definizione del prodotto dell'inchiesta iniziale non è stata ampliata, né modificata, ma solo chiarita. Si ricorda che i codici NC sono forniti a titolo puramente informativo e non hanno effetti vincolanti sulla classificazione tariffaria del prodotto oggetto del riesame. L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

(40)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC o da Taiwan.

3.1.   Repubblica popolare cinese

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(41)

Nel periodo in esame, le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC sono continuate, anche se a livelli molto inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013). Secondo le statistiche di Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC rappresentavano circa lo 0,4 % del mercato dell'Unione. In termini assoluti, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC sono ammontate a 14 111 tonnellate, rispetto alle 143 420 tonnellate durante l'inchiesta iniziale.

(42)

Come indicato al considerando 19, nessuno degli esportatori/dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori quindi non hanno fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all'esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno commentato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (14) («la relazione»).

(43)

La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

(44)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione quali le statistiche commerciali sulle importazioni e sulle esportazioni (Eurostat e GTA), i dati statistici dei siti web dell'amministrazione fiscale e doganale cinese (15), le relazioni della Banca mondiale e dell'OCSE, nonché i fornitori indipendenti di informazioni sui prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l'industria siderurgica.

3.1.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(45)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l'inchiesta in merito a questo paese sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(46)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(47)

Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(48)

Il 30 settembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l'energia, che potrebbero essere impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, ossia Argentina, Brasile, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla prima nota dal richiedente, che ha espresso dubbi sulla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in Argentina, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia.

(49)

Il 23 dicembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando il Brasile come paese rappresentativo (16). La Commissione ha anche comunicato alle parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili fornite da un produttore del paese rappresentativo, ossia Aperam Inox America do Sul S.A. Non sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota.

3.1.2.2.   Valore normale

(50)

In recenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC (17), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili, fosse opportuna anche l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(51)

In tali inchieste, la Commissione ha constatato la presenza di interventi pubblici sostanziali nella RPC, che falsano l'efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (18). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore dell'acciaio, ossia la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (19), ma il governo della RPC è anche nella posizione di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi grazie alla presenza statale nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (20). La Commissione ha riscontrato inoltre che la presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari, nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi, esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC comporta che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti politicamente importanti (21). La Commissione ha concluso inoltre che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d'uso dei terreni nella RPC (22). Analogamente, la Commissione ha riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore dell'acciaio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (23), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto concerne l'accesso ai capitali per gli attori societari nella RPC (24).

(52)

Come in precedenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno della RPC, vista l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione, che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L'analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche nelle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(53)

Oltre alla relazione, la denuncia ha citato anche il fatto che le recenti risultanze nel regolamento che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo provenienti, tra l'altro, dalla Cina (25) si applicano pienamente ai prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, poiché questi due tipi di prodotti sono essenzialmente prodotti simili, laddove i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo rappresentano una fase anteriore del processo di produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. La denuncia ha rilevato inoltre che, poiché gli esportatori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono anche produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo (se integrati) o li acquistano localmente (rilaminatori), tutti i fattori che, secondo quanto riscontrato dalla Commissione, incidono sulla produzione e sulla vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo in Cina incidono direttamente anche sulla produzione e sulla vendita di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nello stesso paese. In questo caso la domanda conteneva informazioni circa gli effetti distorsivi del tredicesimo piano quinquennale per l'acciaio sull'industria siderurgica, nonché le disposizioni del tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie e del tredicesimo piano quinquennale per l'industria dei metalli non ferrosi. Nella denuncia si sottolinea che quella dell'acciaio è un'industria privilegiata in Cina, come dimostra la sua inclusione nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale e nei pareri di riferimento sulla promozione della cooperazione tra capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. La denuncia ha citato inoltre la relazione ministeriale del Forum mondiale del G20 sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio («GFSEC»), che ha individuato una proliferazione delle seguenti sovvenzioni settoriali sotto gli auspici del governo della RPC: finanziamenti agevolati non conformi alle condizioni di mercato, iniezioni di capitale di rischio e conversioni non conformi alle condizioni di mercato, sovvenzioni e premi, esenzioni fiscali, riduzioni e rimborsi, forniture di beni e servizi e di fattori produttivi per l'acciaio inossidabile al di sotto del prezzo di mercato, tra cui avanzi ferrosi, ghisa, carbone da coke, nichel e ferrocromo/cromo, e infine il sostegno a società fallite (26).

(54)

Come indicato al considerando 42, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

(55)

Come in precedenti inchieste concernenti il settore dell'acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L'analisi ha riguardato l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della RPC in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi probatori con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l'esistenza di distorsioni significative nella RPC, come riscontrato anche nelle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(56)

In particolare nel settore dell'acciaio, che è la principale materia prima per la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Molti dei maggiori produttori sono di proprietà dello Stato. Alcuni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». L'impresa di Stato cinese Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») ad esempio dichiara sul suo sito web di essere un «super gigante del ferro e dell'acciaio» che «si è trasformato in uno straordinario complesso siderurgico su larga scala, integrato con attività di estrazione del ferro, produzione, lavorazione, consegna e commercio di ferro e acciaio» (27). Baosteel è un'altra importante impresa cinese di proprietà statale che opera nella produzione dell'acciaio e fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd. (frutto della recente fusione tra Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel) (28) .. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 maggiori produttori di acciaio a livello mondiale, quattro sono imprese di Stato (29). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori assorbivano soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito l'obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (30). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC nell'aprile del 2019, con l'annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell'industria siderurgica (31). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (32). In assenza della collaborazione degli esportatori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e quelli di proprietà statale. L'elenco dei produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo fornito dal denunciante tuttavia contiene un certo numero di imprese di Stato, tra cui Tisco Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, Baosteel Baoshan Iron and Steel Co. Ltd, Lisco Lianzhong Stainless Steel Corporation, Beihai Chengde Stainless Steel Co. Ltd, Jisco Jiuquan Iron and Steel Group Co. Ltd, Shougang Kaixi Stainless Steel, Baosteel Desheng Stainless Steel e Tangshan Stainless Steel Co. Ltd.

(57)

Per quanto riguarda la possibilità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, l'inchiesta ha stabilito l'esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC, come la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione in una serie di società produttrici di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Nel settore, i principali produttori esportatori di proprietà dello Stato spesso sono i maggiori produttori a livello mondiale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo e a freddo, integrati o meno. La società cinese di proprietà statale Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. («Tisco») ad esempio indica nel proprio sito web di essere «un super-colosso nel settore della siderurgia, nonché un'impresa leader nel settore mondiale dell'acciaio inossidabile», «la più grande impresa nel settore dell'acciaio inossidabile dotata della maggiore capacità mondiale e delle tecnologie e attrezzature più all'avanguardia». Di conseguenza «Tisco è diventato uno straordinario complesso siderurgico su vasta scala, che è integrato con il settore minerario del ferro e con le attività di produzione, trasformazione, fornitura e commercializzazione del ferro e dell'acciaio» (33). Tisco è un esempio di un produttore di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo in cui il governo della RPC è presente mediante nomine personali. Il vice segretario nominato del comitato del PCC ad esempio è stato designato anche presidente di Tisco con una decisione del comitato del PCC della provincia di Shanxi e del governo (34).

(58)

Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza ad un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Molti produttori del settore pongono esplicitamente l'accento nei loro siti web sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Dall'inchiesta sono emerse attività di edificazione del partito presso diversi produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, tra cui Tisco, Baosteel e Lisco.

(59)

In questo settore inoltre esistono politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(60)

Anche se i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo rappresentano un'industria specializzata e nel corso dell'inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino espressamente lo sviluppo, il settore beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici sulla principale materia prima per la produzione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, vale a dire l'acciaio.

(61)

L'industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC (35). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido durante il periodo dell'inchiesta. In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale» (36). I compiti e gli obiettivi principali definiti nel piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (37). Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale (38), applicabile nel periodo dell'inchiesta, prevedeva il sostegno a imprese produttrici di tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (39). Esso si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminazione di precisione e al miglioramento della qualità (40). Il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) (41) («il repertorio») elenca il settore dell'acciaio tra i settori incentivati.

(62)

Come risulta evidente dagli esempi di cui sopra concernenti l'acciaio, che rappresenta una materia prima importante per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, il governo della RPC guida lo sviluppo del settore in conformità di un'ampia serie di strumenti e direttive strategici e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore. L'industria dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo beneficia quindi degli orientamenti e degli interventi pubblici concernenti la principale materia prima utilizzata per la produzione, vale a dire l'acciaio.

(63)

In aggiunta a quanto precede, i produttori del settore sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, a chiara dimostrazione dell'interesse dello Stato per il settore. Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che una serie di produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, tra cui Tisco, Baosteel e Tangsteel, beneficiavano di sovvenzioni statali dirette.

(64)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui la produzione di acciaio, ferro e ferroleghe in quanto principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(65)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo come indicato al considerando 51 non influirebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(66)

Il settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 51. Tali distorsioni interessano il settore direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (42).

(67)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo non risenta dell'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 51. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(68)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo sono necessari diversi fattori produttivi. Quando i produttori del settore acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(69)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. Gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime in effetti sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via.

(70)

Nell'ambito della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova che indichino il contrario.

(71)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso.

(72)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto due comunicazioni da LSI e Euranimi concernenti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis. LSI e Euranimi hanno entrambi sostenuto che le constatazioni di distorsioni significative si basano in larga misura sulle risultanze della relazione sulla Cina, che tuttavia, secondo LSI ed Euranimi, non presenta le necessarie caratteristiche formali e sostanziali per essere considerata una relazione formale della Commissione europea e non può essere utilizzata come strumento di prova allo scopo di determinare l'esistenza di distorsioni significative. Questo perché, in primo luogo, la relazione è pubblicata come documento di lavoro dei servizi della Commissione, cosa che secondo LSI ed Euranimi non è sufficiente per conferirle un carattere formale, e in secondo luogo non è stata resa pubblica né aggiornata conformemente ai requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping di base.

(73)

La Commissione ricorda che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), non prescrivono un formato specifico per la pubblicazione di una relazione per paese, né il canale di pubblicazione. La pubblicazione della relazione sulla Cina come documento di lavoro dei servizi della Commissione, un tipo di documento che non richiede la traduzione in tutte le lingue dell'UE, né la pubblicazione formale nella Gazzetta ufficiale, è pertanto conforme alle norme pertinenti. La Commissione rileva inoltre che la relazione è accessibile al pubblico sul sito web della Commissione a partire dal dicembre 2017, per cui le parti interessate hanno avuto ampie opportunità di confutare, integrare la relazione o gli elementi di prova su cui si basa, o di presentare osservazioni in merito. Né LSI, né Euranimi o altre parti interessate hanno fornito elementi di prova che dimostrassero che la relazione è superata. Di fatto la relazione si basa per la maggior parte sul tredicesimo piano quinquennale per il periodo 2016-2020, applicabile durante il periodo dell'inchiesta. L'argomentazione è quindi respinta.

a)   Paese rappresentativo

1)    Osservazioni di carattere generale

(74)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (43);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (44);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(75)

Come spiegato ai considerando 48 e 49, il 30 settembre e il 23 dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale e dei fattori produttivi (la «prima nota» e la «seconda nota»). Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate di avere concluso che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie.

2)    Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(76)

Nella prima nota la Commissione ha individuato l'Argentina, il Brasile, il Messico, la Russia, il Sud Africa e la Turchia quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, ossia tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

(77)

Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente a tale nota.

3)    Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo

(78)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che la produzione del prodotto oggetto del riesame era stata individuata in Argentina, Brasile, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia. Il Sud Africa tuttavia è stato escluso come potenziale paese rappresentativo, in quanto vi è stato individuato un solo produttore del prodotto oggetto del riesame che non disponeva di rendiconti finanziari accessibili al pubblico per il periodo dell'inchiesta di riesame.

(79)

In seguito alla prima nota sono pervenute osservazioni dal richiedente in merito alla produzione del prodotto oggetto del riesame in possibili paesi rappresentativi. Il richiedente ha affermato che le società elencate nella prima nota, con l'eccezione di una società del Brasile, non fabbricano il prodotto oggetto del riesame e ha presentato una spiegazione dettagliata per ciascuna società. Il richiedente ha quindi sostenuto che il prodotto oggetto dell'inchiesta non è fabbricato in Argentina, Messico, Russia e Turchia.

(80)

A seguito dell'analisi e, ove possibile, dei controlli incrociati delle informazioni di cui sopra fornite dal richiedente, la Commissione ha riscontrato che le società di Argentina, Messico, Russia e Turchia individuate nella prima nota come potenziali produttori non hanno fabbricato il prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, bensì altri tipi di prodotti di acciaio non considerati nell'attuale inchiesta di riesame.

(81)

Per quanto riguarda il Sud Africa, non sono state individuate società produttrici del prodotto oggetto del riesame con rendiconti finanziari accessibili al pubblico. Non sono pervenute osservazioni in proposito.

(82)

Di conseguenza la Commissione non ha più considerato Argentina, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia come possibili paesi rappresentativi. La Commissione ha pertanto concluso nella seconda nota che il Brasile era l'unico paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC nel quale il prodotto oggetto del riesame era in produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4)    Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(83)

La Commissione ha inoltre verificato la disponibilità di dati pubblici in Brasile, in particolare dei dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame.

(84)

La Commissione ha cercato produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per stabilire importi ragionevoli ed esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. La Commissione ha ristretto la ricerca alle società con un conto profitti e perdite accessibile al pubblico per il PIR e che risultavano redditizie in tale periodo. Inoltre è stata data la preferenza ai produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo che disponevano di rendiconti finanziari accessibili al pubblico a livello di società piuttosto che a livello consolidato per l'intero gruppo. Sulla base di quanto precede, nella seconda nota è stata individuata una società del Brasile, ossia Aperam Inox America do Sul S.A.

(85)

Sulla base della qualità e del grado di dettaglio dei dati finanziari accessibili al pubblico in Brasile, e considerando anche la disponibilità e la rappresentatività dei parametri di riferimento per i fattori produttivi, la Commissione ha ritenuto che il Brasile fosse un paese rappresentativo appropriato.

(86)

La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Brasile e ha osservato quanto segue:

la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella prima nota, aggiornata dalla seconda nota, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame, tranne il nichel (cfr. considerando 101);

le statistiche dell'energia (prezzi dell'energia elettrica) relative al PIR sono risultate prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dalla società EDP Brazil (45);

le statistiche sul costo del lavoro sono risultate disponibili sul sito web dell'Organizzazione internazionale del lavoro (46).

(87)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Come indicato al considerando 112, la Commissione ha ritenuto che Aperam Inox America do Sul S.A. disponesse di bilanci accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

5)    Livello di protezione sociale e ambientale

(88)

Avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

6)    Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(89)

Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Brasile presentava una produzione del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

b)   Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni

(90)

Nella seconda nota la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi nel paese rappresentativo.

(91)

La Commissione ha inoltre affermato che le statistiche dell'ILO sarebbero state utilizzate per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni nel paese rappresentativo, mentre le statistiche nazionali di cui al considerando 86 sarebbero state utilizzate per stabilire i costi dell'energia esenti da distorsioni.

(92)

La Commissione ha incluso nel calcolo un valore per i costi generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo ha utilizzato i dati finanziari di uno dei produttori dell'Unione, ossia Aperam Stainless Europe, forniti dal richiedente (cfr. considerando 111).

(93)

Infine, come indicato nella seconda nota, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari della società brasiliana selezionata, indicati al considerando 112 per stabilire le SGAV e i profitti.

c)   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(94)

Con le due note sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC.

(95)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nella procedura di riesame, la Commissione ha dovuto fare affidamento sul richiedente per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(96)

Nella domanda e nelle osservazioni alla prima nota il richiedente ha rilevato che il processo di produzione in Cina è sostanzialmente diverso dal processo di produzione nell'Unione. Questo vale in particolare per la fase di fusione, nella quale i produttori cinesi si basano in prevalenza sull'impiego di ghisa al nichel, mentre la principale materia prima dei produttori dell'Unione sono i rottami di acciaio inossidabile. Il richiedente ha sollecitato la Commissione a tenere conto di questa differenza nel processo di produzione e ha raccomandato alla Commissione di calcolare il valore della ghisa al nichel sulla base del valore medio di regolamento in contanti del nichel presso la borsa londinese dei metalli (LME) per il 2019 reso noto da fonti pubbliche (47). Altre parti interessate non hanno presentato osservazioni.

(97)

La Commissione ha spiegato nella seconda nota che il calcolo del valore normale e il corrispondente elenco di fattori produttivi era basato esclusivamente sulla qualità di acciaio più venduta ed esportata nell'Unione, secondo le informazioni presentate nella domanda e anche tenendo conto delle osservazioni pervenute dal richiedente sulla prima nota. Non sono pervenute osservazioni in proposito.

(98)

In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati per ciascun fattore produttivo rispetto ai codici SA a 6 cifre, pienamente corrispondenti ai codici tariffari brasiliani.

(99)

Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente e l'assenza di altre osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici tariffari:

Tabella 1

Fattori produttivi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo

Fattore produttivo

Codice SA

Fonte dei dati

Valore unitario in EUR esente da distorsioni

Unità di misura

Materia prima

 

 

 

 

Rottami di carbonio

7204 49

GTA

0,38

kg

Cascami di acciai inossidabili

7204 21

GTA

1,01

kg

Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % di carbonio

7202 41

GTA

1,23

kg

Leghe di ferrocromo

7202 41

GTA

1,23

kg

Nichel

(cfr. considerando 100)

7502 10

International benchmark Westmetall (48)

13,51

kg

Cascami e avanzi ferrosi

7204 49

GTA

0,38

kg

Cascami e avanzi di acciai inossidabili

7204 21

GTA

1,01

kg

Altre leghe di ferrosilicio

7202 29

GTA

1,54

kg

Lavoro

Salari nel settore manifatturiero

(cfr. considerando da 105 a 107)

[N/D]

ILO

3,85

EUR/ora

Energia

Energia elettrica

(cfr. considerando 108 e 109)

[N/D]

EDP Brasil

81,32

EUR/MWh

1)    Materie prime

(100)

Al fine di stabilire prezzi esenti da distorsioni per i materiali consegnati allo stabilimento del produttore, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base e considerando che nella RPC non vi erano produttori che hanno collaborato, la Commissione ha utilizzato i prezzi all'importazione nel paese rappresentativo riportati nella banca dati GTA per ciascun materiale utilizzato nella produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo ad eccezione del nichel.

(101)

Il nichel è stato utilizzato per calcolare i valori dei fattori produttivi di ferro-nichel e ghisa al nichel, che non sono stati importati in Brasile durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che rappresentano circa un terzo del valore normale franco fabbrica. Il volume delle importazioni di nichel in Brasile inoltre non è stato considerato rappresentativo. Al fine di calcolare valori di riferimento esenti da distorsioni per ferro-nichel e ghisa al nichel sono state pertanto considerate le seguenti ipotesi, in linea con le informazioni presentate nella domanda:

per il ferro-nichel è stato stimato un tenore del 21,8 % di nichel e del 78,2 % di ferro;

per la ghisa a basso tenore di nichel è stato stimato un tenore del 10 % di nichel e dell'85 % di ferro;

il ferro è stato assimilato a cascami e avanzi ferrosi; e

i restanti elementi chimici non sono stati considerati.

(102)

Questa metodologia è stata illustrata nella seconda nota (cfr. considerando 49) e non sono pervenute osservazioni.

(103)

Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 71 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi applicati sul mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidessero sui prezzi all'esportazione.

(104)

Sono stati esclusi anche i volumi delle importazioni nel paese rappresentativo da paesi non membri dell'OMC, che figurano nell'elenco di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (49). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(105)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha applicato un dazio all'importazione medio del paese rappresentativo ai rispettivi livelli. La Commissione ha aggiunto inoltre i costi del trasporto sul mercato interno calcolati per kg sulla base delle informazioni fornite dal richiedente.

2)    Lavoro

(106)

Per stabilire il valore di riferimento per i costi del lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche dell'ILO (50) unitamente a informazioni accessibili al pubblico sui costi del lavoro supplementari sostenuti dai datori di lavoro in Brasile (51).

(107)

Le statistiche dell'ILO hanno fornito dati sulle ore medie settimanali effettivamente lavorate per occupato nel settore manifatturiero in Brasile durante il PIR (52).

(108)

Sulla base di tali dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria nel settore manifatturiero, alla quale sono stati sommati i costi aggiuntivi legati al lavoro sostenuti dal datore di lavoro.

3)    Energia elettrica

(109)

Il prezzo dell'energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil, era prontamente disponibile (53). Le informazioni erano sufficientemente dettagliate per individuare il prezzo dell'energia elettrica e quello per l'uso del sistema di distribuzione (modalidade tarifaria azul) pagati dagli utilizzatori industriali.

(110)

Occorre sottolineare che in Brasile l'autorità di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica (54) («ANEEL») obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolamentare il consumo di energia elettrica nel paese. L'ANEEL si avvale di un sistema di bandierine (55) (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell'energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o subire aumenti pari a 0,01343 BRL/kWh (gialla), 0,04169 BRL/kWh (rossa 1), oppure 0,06243 BRL/kWh (rossa 2). Le bandierine sono pubblicate dall'ANEEL su base mensile e, per il periodo dell'inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brazil (56). Al momento di determinare i costi esenti da distorsioni dell'energia elettrica, la Commissione ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell'inchiesta e ha adeguato il prezzo di conseguenza.

d)   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(111)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Occorre inoltre stabilire un valore per le spese generali di produzione inteso a coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(112)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Oltre ai fattori produttivi sintetizzati al considerando 99 sono state calcolate le spese generali di produzione. Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il calcolo di tali spese generali di produzione è stato effettuato dividendo le spese generali di produzione per il costo indicato per la produzione di una tonnellata di acciaio della qualità maggiormente prodotta e venduta nell'Unione. Questa percentuale è stata applicata alle spese di produzione esenti da distorsioni.

(113)

Per le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore brasiliano Aperam Inox America do Sul S.A. (57). La Commissione ha calcolato le percentuali di SGAV e di profitti rispetto al costo delle merci vendute («COGS»). I conti certificati e accessibili al pubblico di tale società sono stati messi a disposizione delle parti interessate come allegato della seconda nota.

e)   Calcolo del valore normale

(114)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per un tipo di prodotto di base a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(115)

In primo luogo, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite nella domanda del richiedente riguardanti il consumo di ciascun fattore produttivo (materie prime, lavoro ed energia) per la produzione del prodotto oggetto del riesame, come descritto ai considerando da 100 a 109. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Brasile, come descritto nella precedente lettera d).

(116)

Il calcolo è stato effettuato per un tipo base di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ossia la qualità 304, che era la qualità di acciaio più venduta ed esportata nell'Unione (cfr. il considerando 97).

(117)

In secondo luogo, per giungere ai costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni la percentuale delle spese generali di produzione determinata come descritto al considerando 111.

(118)

Infine, oltre al costo di produzione stabilito come descritto ai considerando da 115 a 116, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo stabiliti come spiegato al considerando 112. Le SGAV e i profitti espressi come percentuale del costo delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni ammontavano rispettivamente al 7,5 % e al 14,5 %.

(119)

Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale.

3.1.2.3.   Prezzo all'esportazione

(120)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati CIF di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo CIF all'esportazione sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione (58) e i costi del trasporto sul mercato interno in Cina (59).

3.1.2.4.   Confronto e margine di dumping

(121)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito per un tipo di prodotto (cfr. considerando 115), stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all'esportazione come determinato sopra.

(122)

Su tale base, il margine di dumping medio ponderato per le importazioni dalla Cina, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 17,9 %.

3.1.2.5.   Conclusioni

(123)

La Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Cina erano oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Il volume delle importazioni in questione tuttavia era limitato e rappresentava l'1,8 % delle importazioni totali, pari allo 0,4 % della quota di mercato. La Commissione ha pertanto esaminato anche il rischio della persistenza del dumping.

3.1.3.   Rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure

(124)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, attrattiva del mercato dell'Unione e rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione.

3.1.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(125)

Data l'omessa collaborazione del governo della RPC e dei produttori cinesi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state determinate in base ai dati disponibili e in particolare alle informazioni fornite dal richiedente, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(126)

Secondo il richiedente, la capacità produttiva della RPC supera notevolmente i volumi di produzione attuali e la domanda interna sul mercato cinese. La Commissione ha pertanto ritenuto che la discrepanza tra la capacità produttiva e la produzione e la domanda effettive sul mercato cinese, come indicato di seguito, fosse rappresentativa per il prodotto oggetto del riesame.

(127)

Secondo i dati forniti nella domanda, la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nella RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammontava a 16 milioni di tonnellate, mentre il consumo apparente ammontava a 14,8 milioni di tonnellate e la capacità produttiva era di 18,0 milioni di tonnellate. Secondo il richiedente, la capacità produttiva inutilizzata per il prodotto oggetto del riesame nella RPC ammontava quindi a 2 milioni di tonnellate, pari al 62,5 % del consumo dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel periodo dell'inchiesta di riesame, e la capacità produttiva è aumentata del 64 %, da 11,0 milioni di tonnellate nel procedimento precedente (2013) a 18,0 milioni di tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(128)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di significative capacità che potrebbero utilizzare per produrre prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

3.1.3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(129)

Esiste un'ampia gamma di misure di difesa commerciale e di altre restrizioni all'importazione in vigore nei confronti delle esportazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC. Secondo Global Trade Alert, misure antidumping sono applicate in Brasile, Canada, Malaysia, Messico, Taiwan, Thailandia, Regno Unito, USA e Vietnam, e dazi compensativi sono applicati negli USA. Tali misure non solo dimostrano la persistenza delle pratiche commerciali sleali dei produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, ma limitano anche l'accesso dei produttori cinesi ai mercati sopra elencati.

(130)

Il mercato dell'Unione inoltre è molto grande, con un consumo totale annuo di oltre 3,2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari al 62,5 % della capacità inutilizzata della Cina.

(131)

Considerando le misure di difesa commerciale adottate in altri mercati e la dimensione del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che il mercato dell'Unione è un mercato interessante per i produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e che esiste la probabilità che, in caso di scadenza delle attuali misure, le esportazioni siano (re)indirizzate verso l'Unione.

3.1.3.3.   Rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi all'esportazione verso l'Unione

(132)

Data l'assenza di collaborazione dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato le pertinenti statistiche sulle importazioni del GTA specifiche per paese (60) per analizzare i prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione e i paesi terzi.

(133)

La Commissione ha individuato i sei maggiori importatori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame: Corea del Sud, Russia, Vietnam, Turchia, India e Indonesia. Questi paesi hanno assorbito il 36 % delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(134)

La Commissione ha confrontato i rispettivi prezzi all'esportazione con il prezzo all'esportazione cinese verso l'Unione a livello franco fabbrica. La Commissione ha riscontrato che i prezzi all'esportazione cinesi verso questi sei paesi erano in media del [19 % - 37 %] inferiori ai prezzi di vendita medi praticati dalla Cina all'Unione europea.

(135)

Su questa base la Commissione ha concluso che la differenza del livello di prezzo tra i prezzi all'esportazione cinesi verso l'Unione e i prezzi all'esportazione cinesi verso gli altri principali mercati di esportazione è un chiaro incentivo per i produttori esportatori cinesi a intensificare le pratiche di dumping sul mercato dell'Unione.

3.1.3.4.   Conclusioni sul rischio della persistenza o della reiterazione del dumping

(136)

Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(137)

La Commissione ha riscontrato inoltre che le vendite dei produttori esportatori cinesi nei loro principali mercati di esportazione sono effettuate a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelle effettuate nell'Unione, e che numerosi altri paesi hanno istituito misure di difesa commerciale nei confronti delle esportazioni cinesi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(138)

Oltre a quanto precede, la Commissione ha riscontrato che la capacità inutilizzata in Cina rappresenta da sola più del 60 % del consumo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che il mercato dell'Unione è molto interessante per i produttori esportatori cinesi in termini di dimensioni e di prezzi.

(139)

Di conseguenza, alla luce della persistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, delle pratiche tariffarie degli esportatori cinesi nei mercati terzi, della capacità inutilizzata della RPC, delle dimensioni del mercato dell'Unione e dei prezzi applicati su tale mercato, nonché delle misure di difesa commerciale e altre restrizioni alle importazioni in vigore nei confronti dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC su altri importanti mercati, la Commissione ha concluso che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di persistenza del dumping dalla RPC e comunque della sua reiterazione in volumi notevolmente maggiori.

3.2.   Taiwan

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(140)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame da Taiwan sono continuate all'incirca agli stessi livelli del periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013). Secondo Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo da Taiwan rappresentavano una quota di mercato pari al 5,3 % del mercato dell'Unione rispetto a una quota di mercato del 5,1 % durante l'inchiesta iniziale. In termini assoluti, il livello delle importazioni da Taiwan è leggermente diminuito, da 169 097 tonnellate nel periodo dell'inchiesta iniziale a 165 540 tonnellate nel PIR.

(141)

Come indicato al considerando 24, nessuno degli esportatori/produttori di Taiwan ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi fornito le risposte al questionario, compresi i dati relativi ai costi e ai prezzi all'esportazione, ai costi e ai prezzi praticati sul mercato interno, al consumo di fattori produttivi nel processo di produzione, alle spese generali di produzione, alla capacità, alla produzione, agli investimenti ecc.

(142)

La Commissione ha pertanto informato le autorità di Taiwan che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative a Taiwan. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

(143)

Di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda Taiwan sono state basate sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat e GTA).

3.2.2.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.2.1.   Valore normale

(144)

Come indicato ai considerando da 140 a 142, l'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan ha costretto la Commissione a utilizzare i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dal richiedente.

(145)

Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato i prezzi di vendita medi praticati sul mercato interno di Taiwan per diverse qualità e dimensioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel 2019, forniti dal richiedente sulla base di informazioni di mercato. Secondo il richiedente, questi prezzi hanno dovuto essere adeguati per portarli a un livello redditizio, poiché i prezzi di vendita sul mercato interno di Taiwan erano ritenuti in perdita a causa della pressione sui prezzi esercitata dalla notevole penetrazione delle importazioni nel mercato di Taiwan.

(146)

La Commissione ha ritenuto ragionevole l'ipotesi del richiedente secondo cui i prezzi di vendita sul mercato interno di Taiwan fossero in perdita e richiedessero pertanto un adeguamento, in quanto era sostenuta non solo dalla crescente penetrazione delle importazioni nel mercato di Taiwan, ma anche dal fatto che il maggior produttore di Taiwan del prodotto oggetto del riesame avesse riportato una perdita complessiva nella relazione annuale per il 2019 (61).

(147)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato quindi costruito aggiungendo un ragionevole profitto al prezzo di vendita in perdita, che s'intende comprendere i costi di produzione e le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) sostenuti dal produttore esportatore che non ha collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno. In assenza di altri profitti attendibili e verificabili, la Commissione ha utilizzato il profitto dichiarato dal richiedente, ossia il 6 %. La Commissione non aveva indicazioni del fatto che tale profitto superasse il normale margine di profitto realizzato da un produttore esportatore.

3.2.2.2.   Prezzo all'esportazione

(148)

A causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all'esportazione.

(149)

Il prezzo all'esportazione è stato quindi determinato sulla base dei prezzi all'esportazione di Taiwan del prodotto oggetto del riesame riportati da Eurostat. Da questo calcolo sono state escluse le esportazioni di Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, l'unico produttore di Taiwan soggetto a un dazio antidumping dello 0 % e pertanto formalmente escluso dal procedimento. Tali importazioni rappresentavano meno del 10 % delle importazioni da Taiwan in termini di volumi. I prezzi CIF Eurostat così ottenuti sono stati adeguati al livello franco fabbrica deducendo i costi di nolo marittimo e di assicurazione e il costo del trasporto sul mercato interno di Taiwan (62).

3.2.2.3.   Confronto

(150)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica.

(151)

Da tale confronto è emerso un margine di dumping nazionale per le esportazioni da Taiwan verso l'Unione, espresso come percentuale del valore CIF, pari al 12 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2.4.   Conclusioni

(152)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping da Taiwan sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione rileva inoltre che le esportazioni a prezzi di dumping erano effettuate in volumi significativi, pari al 5,3 % del mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.3.   Rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure

(153)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata di Taiwan, attrattiva del mercato dell'Unione e rapporto tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell'Unione.

3.2.3.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata di Taiwan

(154)

Secondo i dati forniti dal richiedente, nel 2019 le capacità inutilizzate dei produttori di Taiwan ammontavano a 638 000 tonnellate, corrispondenti a una quota di mercato del 18,5 % nell'Unione.

(155)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori di Taiwan dispongono di notevoli capacità inutilizzate, che potrebbero utilizzare per esportare nell'Unione il prodotto oggetto del riesame in caso di scadenza delle misure.

3.2.3.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(156)

L'inchiesta ha stabilito che l'Unione, con un consumo totale di oltre 3,2 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. considerando 172), è il secondo mercato in termini di dimensioni per il prodotto oggetto del riesame, inferiore soltanto alla Cina. Le sue dimensioni sono un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva.

(157)

Nonostante le misure antidumping in vigore, i produttori esportatori di Taiwan hanno continuato a vendere volumi significativi di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo nel mercato dell'Unione, che è diventato il loro mercato di esportazione di gran lunga più importante (cfr. considerando 160). È quindi evidente che il mercato dell'Unione è una destinazione importante e interessante per l'industria di Taiwan.

(158)

Questi fattori dimostrano che l'Unione è un mercato di esportazione interessante per i produttori esportatori di Taiwan.

3.2.3.3.   Relazione tra i prezzi all'esportazione verso paesi terzi e i prezzi nell'Unione

(159)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori di Taiwan, il confronto tra i prezzi all'esportazione di Taiwan verso l'Unione e i prezzi all'esportazione di Taiwan nei mercati di altri paesi terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame si è basato sui dati del GTA.

(160)

Nel periodo dell'inchiesta di riesame, secondo la banca dati del GTA, l'Unione era il principale mercato di esportazione di Taiwan (22 % delle esportazioni). La seconda destinazione importante per le esportazioni di Taiwan era la Turchia (7 % delle esportazioni), seguita da 11 paesi, ciascuno con una quota compresa tra il 3 % e il 6 % delle esportazioni di Taiwan. La Commissione ha riscontrato che i prezzi all'esportazione di Taiwan verso la Turchia e alcuni di questi 11 paesi erano (talvolta in misura significativa) inferiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione.

(161)

La quota di mercato costante e comunque significativa delle esportazioni di Taiwan nell'Unione durante il PIR conferma che i livelli dei prezzi verso l'Unione erano interessanti.

(162)

Su questa base, la Commissione ha concluso che la differenza del livello di prezzo tra i prezzi all'esportazione di Taiwan verso l'Unione e i prezzi all'esportazione di Taiwan verso gli altri principali mercati di esportazione è un chiaro incentivo per i produttori esportatori di Taiwan a intensificare le pratiche di dumping sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.3.4.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(163)

Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni da Taiwan hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(164)

La Commissione ha inoltre riscontrato che la capacità inutilizzata di Taiwan è piuttosto significativa e corrisponde al 18,5 % del consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(165)

L'attrattiva del mercato dell'Unione inoltre è stata dimostrata dal fatto che si tratta di uno dei maggiori mercati al mondo, nel quale i produttori esportatori di Taiwan hanno continuato a vendere volumi significativi nonostante le misure in vigore.

(166)

Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi delle esportazioni di Taiwan verso numerosi mercati importanti di paesi terzi erano molto al di sotto dei prezzi di vendita di Taiwan all'Unione.

(167)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che in caso di scadenza delle misure esiste un forte rischio di persistenza del dumping da Taiwan e di un aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping.

(168)

La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio della persistenza del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(169)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori noti dell'Unione. Tali produttori costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(170)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata calcolata in circa 3,1 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione, segnatamente le risposte al questionario, sottoposte a controllo incrociato a distanza, ricevute da Eurofer e dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(171)

Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di tre produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile. Si tratta di produttori integrati verticalmente.

4.2.   Consumo dell'Unione

(172)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione basandosi: a) sui dati di Eurofer, sottoposti a controllo incrociato, concernenti le vendite del prodotto simile effettuate, direttamente o indirettamente, dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, in parte sottoposti a controllo incrociato con i produttori dell'Unione inclusi nel campione; e b) sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.

(173)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

PIR

Consumo dell'Unione

3 691 581

3 725 022

3 450 240

3 197 395

Indice

100

101

93

87

Fonte: Eurofer, produttori dell'Unione inclusi nel campione ed Eurostat.

(174)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 13 %.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(175)

La Commissione ha determinato il volume delle importazioni dai paesi interessati in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell'Unione indicato al considerando 171.

(176)

Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volumi delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PIR

RPC

7 543

7 493

9 816

12 546

Indice

100

99

130

166

Quota di mercato

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

Indice

100

98

139

192

Taiwan

194 430

213 577

178 758

159 110

Indice

100

110

92

82

Quota di mercato

5,3 %

5,7 %

5,2 %

5,0 %

Indice

100

109

98

94

Totale paesi interessati

201 973

221 070

188 574

171 656

Indice

100

109

93

85

Quota di mercato

5,5 %

5,9 %

5,5 %

5,4 %

Indice

100

108

100

98

Fonte: Eurostat.

(177)

Le importazioni dalla RPC si sono mantenute molto basse per tutto il periodo in esame, nonostante il fatto che in quello stesso periodo siano aumentate del 66 % e abbiano raddoppiato la loro quota di mercato.

(178)

Le importazioni da Taiwan hanno evidenziato un aumento del 10 % tra il 2017 e il 2018, ma sono diminuite di 28 punti percentuali dal 2018 al PIR, mantenendo una quota di mercato del 5,5 % circa nel periodo in esame.

(179)

Le importazioni da un produttore esportatore di Taiwan che nell'inchiesta iniziale non risultava avere praticato dumping, come spiegato al considerando 4, sono state detratte dalle importazioni oggetto di dumping nell'analisi del pregiudizio. Per ragioni di riservatezza, il volume e la quota di mercato di queste importazioni non possono essere resi noti, ma sono risultate di volume molto limitato, con una quota di mercato notevolmente inferiore all'1 %, e non hanno influito sull'andamento del volume e della quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(180)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat.

(181)

Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni dai paesi interessati (EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

PIR

RPC

2 376

2 352

2 293

2 228

Indice

100

99

96

94

Taiwan

1 658

1 749

1 687

1 657

Indice

100

106

102

100

Fonte: Eurostat.

(182)

Per quanto riguarda le importazioni da Taiwan, tra il 2017 e il 2018 si è osservato un aumento del prezzo medio unitario, ma tra il 2018 e il periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo delle importazioni da Taiwan è ritornato ai livelli del 2017. I prezzi medi delle importazioni da Taiwan sono stati inferiori ai prezzi medi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame.

(183)

A causa del loro volume trascurabile, le importazioni dal produttore esportatore di Taiwan che nell'indagine iniziale non risultava avere praticato dumping non hanno influito sul livello e sull'andamento del prezzo medio unitario delle importazioni da Taiwan.

(184)

Il prezzo all'importazione della Cina ha evidenziato una tendenza al calo durante il periodo in esame, con il risultato di un prezzo inferiore del 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al prezzo all'inizio del periodo in esame. Il prezzo medio unitario delle importazioni cinesi era superiore a quello dell'industria dell'Unione, ma i volumi delle importazioni dalla RPC erano molto limitati (0,4 % della quota di mercato).

(185)

Data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC e di Taiwan, la Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati nel mercato dell'Unione, stabiliti su base CIF (costo, assicurazione e nolo) come riportato in Eurostat, incluso il dazio antidumping con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all'importazione.

(186)

Le importazioni dal produttore esportatore di Taiwan che nell'indagine iniziale non risultava avere praticato dumping sono state escluse da questo calcolo dell'undercutting dei prezzi.

(187)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(188)

Il confronto ha evidenziato per le importazioni da Taiwan un undercutting medio del 16,9 % sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, malgrado i dazi antidumping applicati.

(189)

Le importazioni dalla RPC non hanno determinato un undercutting dei prezzi sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, poiché i prezzi comprensivi dei dazi antidumping erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Se si considerano tuttavia i prezzi all'esportazione cinesi verso altri paesi terzi (63), tali prezzi risultano inferiori del 29,3 % rispetto ai prezzi del mercato dell'Unione. Inoltre, come spiegato al considerando 249, i prezzi all'importazione attuali senza dazi antidumping, benché ancora leggermente superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione (64), determinerebbero un margine di underselling del 6,7 %.

4.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e da Taiwan

(190)

Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dalla RPC e da Taiwan provenivano principalmente da Corea, India e Indonesia.

(191)

Il volume delle importazioni, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

PIR

Repubblica di Corea

Volume (in tonnellate)

147 695

165 812

160 947

164 429

 

Indice

100

112

109

111

 

Quota di mercato

4,0 %

4,5 %

4,7 %

5,1 %

 

Indice

100

111

117

129

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 858

1 944

1 860

1 855

 

Indice

100

105

100

100

India

Volume (in tonnellate)

114 508

120 631

105 251

108 777

 

Indice

100

105

92

95

 

Quota di mercato

3,1 %

3,2 %

3,1 %

3,4 %

 

Indice

100

104

98

110

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 079

2 173

2 075

2 073

 

Indice

100

104

100

100

Indonesia

Volume (in tonnellate)

13 830

34 648

72 739

89 131

 

Indice

100

251

526

644

 

Quota di mercato

0,4 %

0,9 %

2,1 %

2,8 %

 

Indice

100

248

563

744

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 818

1 923

1 917

1 962

 

Indice

100

106

105

108

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

478 128

471 816

392 470

332 866

 

Indice

100

99

82

70

 

Quota di mercato

13 %

13 %

11 %

10 %

 

Indice

100

98

88

80

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 267

2 865

2 940

2 978

 

Indice

100

126

130

131

Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

Volume (in tonnellate)

754 161

792 907

731 407

695 203

 

Indice

100

105

97

92

 

Quota di mercato

20 %

21 %

21 %

22 %

 

Indice

100

104

104

106

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 150

2 205

2 096

2 091

 

Indice

100

103

97

97

Fonte: Eurostat.

(192)

Nel periodo in esame le importazioni dalla Corea sono aumentate, con un incremento della quota di mercato dal 4,0 % nel 2017 al 5,1 % nel PIR. I prezzi delle importazioni coreane tuttavia hanno superato del 9 % circa quelli delle importazioni dai paesi interessati (65) durante tutto il periodo in esame.

(193)

Le importazioni dall'India sono aumentate dal 2017 al 2018, ma in seguito hanno registrato un calo. Il risultato è stato un calo complessivo in termini assoluti durante il periodo in esame. Il calo delle importazioni indiane è stato tuttavia meno grave rispetto al calo complessivo del consumo dell'Unione e pertanto la quota di mercato dell'India è comunque aumentata dal 3,1 % nel 2017 al 3,4 % nel PIR.

(194)

I volumi delle importazioni dall'Indonesia sono aumentati di quasi sei volte e mezzo nel periodo in esame, con un incremento della quota di mercato dallo 0,4 % al 2,8 %.

(195)

Come spiegato al considerando 8, le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia sono oggetto di un'inchiesta antidumping parallela (66) ed è stato accertato in via provvisoria che (67) sono oggetto di dumping ed effettuate a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione.

(196)

Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite nel periodo in esame, sia in termini di volumi assoluti che di quota di mercato. Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi delle importazioni da altri paesi terzi sono stati costantemente superiori rispetto alla media ponderata dei prezzi all'importazione dai paesi interessati e ai prezzi di vendita dei produttori dell'Unione.

4.5.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1.   Osservazioni di carattere generale

(197)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(198)

Come indicato al considerando 13, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(199)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati ricavati dalla risposta al questionario di Eurofer relativa a tutti i produttori dell'Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state sottoposte a controlli incrociati a distanza e sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(200)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(201)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(202)

Nel periodo in esame la produzione totale dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

PIR

Produzione totale dell'Unione (in tonnellate)

3 708 262

3 640 429

3 379 817

3 111 804

Indice

100

98

91

84

Capacità produttiva (in tonnellate)

4 405 623

4 517 379

4 530 146

4 572 365

Indice

100

103

103

104

Utilizzo degli impianti

84 %

81 %

75 %

68 %

Indice

100

96

89

81

Fonte: Eurofer.

(203)

Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione ha subito un drastico calo, pari al 16 %. I dati comunicati riguardo alla capacità si riferiscono alla capacità effettiva; ciò significa che si è tenuto conto degli adeguamenti considerati normali dall'industria, per il tempo di avviamento, la manutenzione, le strozzature e altre normali interruzioni. Dopo l'istituzione delle misure iniziali, alcuni produttori dell'Unione hanno avviato l'ammodernamento della rispettiva capacità produttiva. Tale ammodernamento ha comportato un leggero aumento della capacità produttiva, pari al 4 %, nel periodo in esame.

(204)

A causa del calo della produzione e del leggero aumento della capacità, l'utilizzo degli impianti è diminuito del 19 % nel periodo in esame ed è sceso al di sotto del 70 % nel PIR.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(205)

Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PIR

Volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (in tonnellate)

2 735 448

2 711 044

2 530 259

2 330 537

Indice

100

99

92

85

Quota di mercato

74,1 %

72,8 %

73,3 %

72,9 %

Indice

100

98

99

98

Fonte: Eurofer ed Eurostat.

(206)

Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 15 % nel periodo interessato. Questo ha comportato anche un calo della quota di mercato di 1,2 punti percentuali nel periodo in esame.

4.5.2.3.   Crescita

(207)

I dati di cui sopra relativi ai volumi della produzione e delle vendite in termini assoluti, indicativi di una chiara tendenza al ribasso nel periodo in esame, dimostrano che l'industria dell'Unione non è stata in grado di crescere in termini assoluti. Una lieve crescita rispetto al consumo è stata possibile solo perché l'industria dell'Unione ha scelto di reagire alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping abbassando i propri prezzi di vendita.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(208)

Nel periodo in esame, l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

PIR

Numero di dipendenti

13 411

13 495

13 968

13 660

Indice

100

101

104

102

Produttività (tonnellate/dipendente)

277

270

242

228

Indice

100

98

88

82

Fonte: Eurofer.

(209)

Il livello dell'occupazione dell'industria dell'Unione in relazione alla produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo è aumentato del 4 % tra il 2017 e il 2019 e ha registrato un calo di 2 punti percentuali tra il 2019 e il PIR, con il risultato di un aumento del 2 % nel periodo in esame. Dato il drastico calo della produzione, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in tonnellate per dipendente (in equivalenti a tempo pieno) prodotte ogni anno, ha subito una contrazione notevole, pari al 18 %, nel periodo in esame.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(210)

La Commissione ha concluso ai considerando 123 e 152 che le pratiche di dumping dai paesi interessati sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha concluso altresì che esisteva un rischio della reiterazione del dumping dalla RPC e da Taiwan in caso di mancata proroga delle misure.

(211)

Nel procedimento antidumping parallelo concernente le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dall'India e dall'Indonesia, la Commissione ha stabilito inoltre in via provvisoria che la situazione dell'industria dell'Unione era influenzata in misura significativa anche dalle importazioni oggetto di dumping da tali paesi.

(212)

Gli indicatori macroeconomici di cui sopra rivelano che, nonostante le misure antidumping in vigore dal 2015, la situazione economica dell'industria dell'Unione continua a essere pregiudizievole. Non si è pertanto potuta constatare alcuna ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping e l'industria dell'Unione resta fortemente esposta agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di dumping sul mercato dell'Unione.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(213)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2017

2018

2019

PIR

Prezzo medio unitario di vendita (EUR/tonnellata)

2 252

2 312

2 206

2 175

Indice

100

103

98

97

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1 958

2 064

2 019

2 013

Indice

100

105

103

103

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(214)

Dopo aver registrato un leggero aumento, pari al 3 %, tra il 2017 e il 2018, i prezzi medi unitari di vendita sono diminuiti di sei punti percentuali tra il 2018 e il PIR, con il risultato di un calo del 3 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo i costi di produzione hanno registrato un aumento simultaneo del 5 %, dopodiché si sono stabilizzati a un livello di costo superiore del 3 % rispetto all'inizio del periodo in esame. L'andamento dei costi è stato determinato, in larga misura, da aumenti rilevanti del prezzo delle materie prime, ad esempio del nichel e del ferrocromo. A causa della contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping da Taiwan, l'industria dell'Unione non è stata in grado di trasferire tale aumento dei costi ai prezzi di vendita ed è stata persino costretta a ridurre i propri prezzi di vendita.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(215)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2017

2018

2019

PIR

Costo medio del lavoro per ETP (in EUR)

72 366

70 663

71 659

70 324

Indice

100

98

99

97

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(216)

Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è diminuito del 3 % nel periodo in esame. Ciò dimostra che i produttori dell'Unione sono stati in grado di ridurre i costi del lavoro in risposta al deterioramento delle condizioni del mercato, nel tentativo di limitare il pregiudizio.

4.5.3.3.   Scorte

(217)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2017

2018

2019

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

125 626

148 777

125 480

98 835

Indice

100

118

100

79

Scorte finali in percentuale della produzione

5,54 %

6,53 %

6,09 %

5,13 %

Indice

100

118

110

93

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(218)

Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 21 %. Tale andamento ha seguito il calo del volume di produzione. La maggior parte dei tipi di prodotto simile è fabbricata dall'industria dell'Unione in base a ordini specifici degli utilizzatori. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall'analisi dell'andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come evidenziato nella tabella, nel periodo in esame questo indicatore ha registrato una fluttuazione compresa tra il 5 % e il 7 % del volume di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(219)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

7,6 %

6,0 %

1,5 %

0,4 %

Indice

100

79

19

6

Flusso di cassa (EUR)

387 200 359

273 674 277

237 840 311

184 024 688

Indice

100

71

61

48

Investimenti (EUR)

111 578 442

111 637 871

96 541 925

96 585 152

Indice

100

100

87

87

Utile sul capitale investito

20 %

15 %

6 %

4 %

Indice

100

75

31

20

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(220)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, come percentuale del fatturato di tali vendite.

(221)

La redditività complessiva è scesa dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel PIR. Tutti gli altri indicatori finanziari, ossia il flusso di cassa, gli investimenti e il rendimento delle attività, hanno chiaramente seguito lo stesso andamento al ribasso.

(222)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa ha registrato un calo costante nel periodo in esame, attestandosi nel PIR a un livello inferiore del 52 % rispetto all'inizio del periodo dell'inchiesta.

(223)

Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Dopo un periodo di stabilità tra il 2017 e il 2018 si è evidenziato un netto calo di 13 punti percentuali dal 2018 al 2019. L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Nel periodo in esame questo parametro ha subito un calo notevole e costante, pari all'80 %.

(224)

Gli scarsi risultati finanziari dell'industria dell'Unione tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta di riesame hanno limitato la sua capacità di ottenere capitale. L'industria dell'Unione è ad alta intensità di capitale ed è caratterizzata da ingenti investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame non è sufficiente a coprire investimenti così consistenti.

4.6.   Conclusioni sulla persistenza del pregiudizio

(225)

L'evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha mostrato un deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

(226)

Dall'inchiesta è emerso che l'industria dell'Unione è stata in grado di rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping da Taiwan solo abbassando i propri prezzi di vendita, così da mantenere (e persino incrementare leggermente) la propria quota di mercato nel periodo in esame. I prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 3 % durante il periodo in esame, mentre in condizioni di concorrenza leale avrebbero dovuto registrare un tasso di crescita paragonabile all'incremento del costo di produzione, che è aumentato del 3 %. Tale situazione ha avuto gravi ripercussioni sulla redditività dell'industria dell'Unione, che è diminuita del 94 % nel periodo in esame, raggiungendo un livello estremamente basso e insostenibile durante il PIR.

(227)

Il consumo dell'Unione è diminuito notevolmente nel periodo in esame e i volumi di vendita e di produzione dell'industria dell'Unione hanno seguito tale andamento. La capacità produttiva è leggermente aumentata, grazie alla prospettiva positiva per l'industria dell'Unione che ha fatto seguito all'istituzione delle misure iniziali.

(228)

Nel periodo in esame i produttori dell'Unione hanno comunque subito un drastico calo della produttività e dell'utilizzo degli impianti. Il deterioramento di tali parametri può essere spiegato solo in misura limitata dal modesto aumento dell'occupazione e della capacità ed è stato causato principalmente dalla contrazione del consumo dell'Unione e dal concomitante aumento delle importazioni oggetto di dumping.

(229)

Il pregiudizio subito tuttavia è dimostrato pienamente dagli indicatori finanziari dei produttori dell'Unione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato un aumento dei costi di produzione che, accompagnato da una diminuzione dei prezzi di vendita, ha determinato un calo della redditività dal 7,6 % nel 2017 allo 0,4 % nel PIR. Un analogo andamento negativo si può osservare in relazione agli altri indicatori finanziari: investimenti (–13 %), utile sul capitale investito (–80 %) e flusso di cassa (–52 %).

(230)

Gli indicatori di pregiudizio evidenziano pertanto che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il PIR, poiché ha ridotto i propri prezzi di vendita nonostante l'aumento dei costi di produzione, con un conseguente crollo della redditività, che ha inciso negativamente su investimenti, utile sul capitale investito e flusso di cassa.

(231)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(232)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati avessero causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.1.   RPC

(233)

Per quanto riguarda la RPC, dall'inchiesta è emerso che il volume delle importazioni è rimasto al di sotto del livello minimo durante tutto il periodo in esame. I prezzi delle importazioni cinesi inoltre sono stati superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame e non hanno determinato un undercutting dei prezzi dell'industria dell'Unione.

(234)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione non poteva essere causato dalle importazioni dalla Cina.

5.2.   Taiwan

(235)

Per quanto riguarda Taiwan, la Commissione ha concluso che la costante contrazione dei prezzi dovuta alle importazioni oggetto di dumping è un fattore cruciale che ha inciso negativamente sulla situazione economica dell'industria dell'Unione.

(236)

A parte le importazioni a prezzi di dumping dall'India e dall'Indonesia, anche le importazioni oggetto di dumping da Taiwan, a causa del loro volume, della quota di mercato e dei prezzi bassi, influiscono sull'andamento dei prezzi dell'industria europea.

(237)

In risposta alla concorrenza sui prezzi dei produttori esportatori di Taiwan, l'industria europea ha dovuto diminuire i propri prezzi di vendita, con ripercussioni negative sulla redditività e su altri indicatori finanziari. Anche diminuendo i prezzi, i produttori dell'Unione inoltre non hanno comunque potuto competere con i prezzi degli esportatori di Taiwan che, malgrado le misure antidumping in vigore, sono rimasti inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame.

(238)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni da Taiwan.

(239)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LSI ed Euranimi hanno affermato che le importazioni da Taiwan non possono aver arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione, poiché la sua quota di mercato era stabile e paragonabile a quella della Corea, che non rientrava nella presente inchiesta.

(240)

Benché i volumi e la quota di mercato fossero analoghi alle importazioni dalla Corea, le importazioni da Taiwan erano comunque effettuate a prezzi notevolmente inferiori. Le importazioni da Taiwan inoltre hanno continuato a essere effettuate in regime di dumping, a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e fissati a un livello pregiudizievole malgrado le attuali misure in vigore. È prevedibile un ulteriore aumento dei margini di undercutting e underselling in caso di scadenza delle misure.

(241)

L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

6.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(242)

La Commissione ha concluso al considerando 231 che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Al considerando 238 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione era causato dalle importazioni da Taiwan. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l'eventuale esistenza di un rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni originarie della Cina e della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni originarie di Taiwan, in caso di scadenza delle misure.

(243)

Per stabilire se esista il rischio della persistenza e/o della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: 1) la capacità inutilizzata nei paesi interessati e l'attrattiva del mercato dell'Unione e 2) l'impatto delle importazioni potenziali e dei livelli dei prezzi delle importazioni da tali paesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   RPC

6.1.1.   Capacità inutilizzata

(244)

Come descritto al considerando 126, i produttori esportatori della RPC dispongono di una considerevole capacità inutilizzata, che supera in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e il consumo interno del paese. Tale capacità inutilizzata, pari al 62,5 % del consumo totale dell'Unione nel PIR, potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(245)

I produttori esportatori cinesi hanno esportato verso i loro principali mercati terzi a prezzi inferiori del 30 % circa rispetto ai loro prezzi all'esportazione nell'Unione e ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(246)

Tenendo conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla RPC verso altri mercati terzi, esportare nell'Unione è quindi potenzialmente molto più interessante per gli esportatori cinesi. Se l'inchiesta parallela antidumping inoltre si conclude con l'istituzione di misure definitive sulle importazioni dall'India e dall'Indonesia, i prezzi sul mercato dell'Unione dovrebbero aumentare fino a un livello equo, incrementando ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. In questa situazione i produttori esportatori cinesi incontrerebbero anche una minore concorrenza sui prezzi da parte degli esportatori indiani e indonesiani sul mercato europeo.

(247)

Si può quindi ragionevolmente prevedere che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero in misura significativa i volumi di importazioni a prezzi di dumping del prodotto oggetto del riesame nell'Unione. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di una considerevole capacità inutilizzata nella RPC.

6.1.3.   Impatto delle importazioni potenziali dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

(248)

La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure, sulla base del livello dei prezzi all'importazione durante il PIR e dei prezzi all'esportazione verso paesi terzi, nonché il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(249)

Come indicato al considerando 233, i prezzi delle importazioni cinesi durante il PIR con gli attuali dazi antidumping erano superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione e il loro livello non era pregiudizievole (68). Gli attuali prezzi all'importazione senza dazi antidumping, benché ancora leggermente superiori ai prezzi dell'industria dell'Unione (69), comporterebbero comunque un margine di underselling del 7,1 % rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e un profitto di riferimento dell'8,7 %, come stabilito durante l'inchiesta antidumping parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia (70).

(250)

L'attuale livello relativamente elevato dei prezzi degli esportatori cinesi sul mercato dell'Unione inoltre riguarda volumi molto limitati di prodotti, con ogni probabilità specializzati e di fascia alta, se possono comunque essere venduti sul mercato malgrado i dazi antidumping del 25 % circa (71). I prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, che riguardano quantitativi consistenti, sembrano pertanto più rappresentativi ai fini della valutazione dell'impatto delle potenziali importazioni dalla RPC sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure. I prezzi medi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi, in assenza di dazi antidumping alla frontiera dell'Unione, comporterebbero un margine di underselling del 58,4 % rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e al profitto di riferimento dell'8,7 % stabilito nell'inchiesta parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia.

(251)

Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni cinesi siano effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo.

6.1.4.   Conclusioni

(252)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata nella RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione, i livelli attesi dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che l'assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole causato inizialmente dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC.

(253)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, LSI ed Euranimi hanno affermato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni dalla RPC si ripresenterebbero a prezzi inferiori e diventerebbero pregiudizievoli in futuro.

(254)

Contrariamente a quanto affermato dalle parti, la Commissione ha basato la propria analisi su solidi fatti.

(255)

In primo luogo, come spiegato al considerando 121, anche con l'attuale livello di prezzi relativamente elevato, gli esportatori cinesi hanno proseguito le loro pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(256)

In secondo luogo, come spiegato al considerando 249, l'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi sarebbe già pregiudizievole in assenza dei dazi antidumping, con un margine di pregiudizio del 7,1 % rispetto al prezzo indicativo dei produttori dell'Unione.

(257)

Come spiegato al considerando 250, questo margine di pregiudizio inoltre salirebbe a un livello allarmante del 58,4 % se il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione scendesse al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. Tale livello dei prezzi verso paesi terzi potrebbe essere considerato molto più rappresentativo dell'attuale livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l'Unione, tenendo conto dei volumi esigui di queste ultime nel periodo in esame.

(258)

Infine, il considerando 244 ha rilevato la notevole capacità inutilizzata per la produzione del prodotto oggetto del riesame nella RPC, che potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(259)

L'argomentazione delle parti è stata pertanto respinta.

6.2.   Taiwan

6.2.1.   Capacità inutilizzata

(260)

Come descritto al considerando 154, i produttori esportatori di Taiwan dispongono di una considerevole capacità inutilizzata, che supera in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e il consumo interno di Taiwan. Tale capacità inutilizzata, pari al 18,5 % del consumo totale dell'Unione nel PIR, potrebbe essere utilizzata per esportare nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

6.2.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(261)

I prezzi all'esportazione praticati da Taiwan ai paesi terzi, anche se leggermente superiori ai prezzi all'esportazione verso l'Unione, sono risultati comunque inferiori del 17 % circa rispetto ai prezzi dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione.

(262)

Tenuto conto del livello dei prezzi sul mercato dell'Unione, per gli esportatori di Taiwan le esportazioni verso l'Unione quindi sono potenzialmente molto più attraenti delle esportazioni verso altri paesi.

(263)

Se inoltre sono istituite misure antidumping definitive sulle importazioni dall'India e dall'Indonesia, i prezzi sul mercato dell'Unione dovrebbero aumentare a un livello equo, incrementando ulteriormente l'attrattiva del mercato dell'Unione. In questa situazione i produttori esportatori di Taiwan incontrerebbero anche una minore concorrenza da parte degli esportatori indiani e indonesiani sul mercato europeo.

(264)

Si può quindi ragionevolmente prevedere che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori di Taiwan aumenterebbero in misura significativa i volumi di importazioni nell'Unione a prezzi di dumping del prodotto oggetto del riesame. Tale aspettativa è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate a Taiwan.

6.2.3.   Impatto delle importazioni potenziali da Taiwan sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure

(265)

La Commissione ha esaminato il probabile livello dei prezzi delle importazioni da Taiwan in caso di scadenza delle misure sulla base del livello dei prezzi all'importazione durante il PIR e il loro effetto sulla situazione dell'industria dell'Unione.

(266)

Come indicato al considerando 261, i prezzi delle importazioni da Taiwan durante il PIR comprensivi degli attuali dazi antidumping erano inferiori del 16,9 % rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il margine di underselling corrispondente ammontava al 36,8 %, rispetto al prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il PIR e a un profitto di riferimento dell'8,7 %, stabilito durante l'inchiesta antidumping parallela nei confronti dell'India e dell'Indonesia. In assenza dei dazi antidumping i margini in questione salirebbero al 22,1 % per l'undercutting e al 43,6 % per l'underselling.

(267)

Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni da Taiwan continuerebbero ad essere effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo.

6.2.4.   Conclusioni

(268)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata a Taiwan, l'attrattiva del mercato dell'Unione e i livelli attesi dei prezzi delle importazioni da Taiwan in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che la scadenza delle attuali misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping da Taiwan a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL'UNIONE

(269)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori.

(270)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

7.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(271)

L'industria dell'Unione consta di 13 produttori con sede in vari Stati membri e occupa direttamente 13 660 dipendenti in relazione al prodotto oggetto del riesame. Nessuno dei produttori dell'Unione si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come illustrato alla sezione 4, nell'analisi degli indicatori di pregiudizio, l'intera industria dell'Unione ha visto peggiorare la propria situazione e ha subito gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping.

(272)

Il mantenimento delle misure antidumping dovrebbe consentire all'industria dell'Unione di coprire i crescenti costi di produzione e di migliorare la situazione finanziaria, nonostante il calo delle vendite dovuto alla contrazione del mercato. Il risultato sarebbe un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione, verso i livelli considerati necessari per una simile industria ad alta intensità di capitale. È opportuno rammentare che vari indicatori di pregiudizio fondamentali hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. Sono stati gravemente compromessi, in particolare, gli indicatori relativi ai risultati finanziari dei produttori dell'Unione.

(273)

Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati di entrare nel mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole a causa delle importazioni a prezzi di dumping da Taiwan durante il periodo dell'inchiesta di riesame. È probabile che la situazione dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente se le misure non sono prorogate e in caso di reiterazione del pregiudizio aggiuntivo causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(274)

La Commissione ha stabilito che il pregiudizio causato dalle importazioni da Taiwan è tuttora persistente ed esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente provocato dalle importazioni originarie della Cina in caso di scadenza delle misure. L'afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati causerebbe un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Questo peggiorerebbe la situazione dell'industria dell'Unione, già molto pregiudizievole.

(275)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati è nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori

(276)

La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuno di loro tuttavia ha risposto al questionario, né ha collaborato al riesame in previsione della scadenza.

(277)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, Euranimi e LSI hanno affermato che attualmente stanno risentendo della riduzione dell'offerta del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, a causa della carenza della materia prima a livello mondiale. La pandemia di COVID-19 inoltre ha provocato uno squilibrio tra l'offerta e la domanda, con la conseguenza di un aumento dei prezzi e di una scarsa disponibilità di materie prime e prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Le misure di salvaguardia sull'acciaio hanno ulteriormente aggravato la carenza di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

(278)

Le perturbazioni nella catena di approvvigionamento provocate dalla pandemia di COVID-19 sono di carattere eccezionale e non riguardano nello specifico le forniture dei prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo. Come evidenziato nella tabella 5, esistevano varie fonti di approvvigionamento e la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è addirittura aumentata durante il periodo in esame, quando le misure di salvaguardia erano già in vigore. Nel periodo in esame la Corea è riuscita ad aumentare le sue esportazioni nell'Unione in termini assoluti e relativi e anche il Sud Africa ha mantenuto la sua presenza sul mercato dell'Unione. Nonostante le misure antidumping inoltre le importazioni da Taiwan sembrano ancora competitive, poiché hanno continuato ad affluire nell'Unione nel periodo in esame.

(279)

Su questa base, la Commissione ha concluso che gli effetti della proroga delle misure antidumping sugli importatori e sugli utilizzatori non superano l'impatto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

7.3.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(280)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(281)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza del dumping da parte dei paesi interessati, alla persistenza e alla reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e all'interesse dell'Unione, la Commissione ritiene che le misure antidumping sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, dalla RPC e da Taiwan debbano essere mantenute.

(282)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e di Taiwan e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate alle aliquote individuali del dazio antidumping.

(283)

Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (72). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile. Se il cambiamento di ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(284)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure attualmente in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC e da Taiwan. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Tutte le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione dalla Commissione.

(285)

A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (73), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(286)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (74), la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (75), la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l'applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell'istituzione della misura di salvaguardia.

(287)

Ciò significa che qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello dei dazi antidumping istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell'importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(288)

Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80 e originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

24,4

C024

RPC

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

24,4

C025

RPC

Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato

24,6

 

RPC

Tutte le altre società

25,3

C999

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

0

C030

Taiwan

Tutte le altre società

6,8

C999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo venduti per l'esportazione nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (Taiwan/RPC). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e superi l'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4.   La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 2 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10).

(4)   GU C 291 dell'11.8.2016, pag. 7.

(5)   GU L 98 dell'11.4.2017, pag. 10.

(6)   GU C 405 del 2.12.2019, pag. 11.

(7)   GU C 280 del 25.8.2020, pag. 6.

(8)   GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17.

(9)  Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(10)  Association of Non-Integrated Metal Importers and Distributors.

(11)  LSI Lamiere Speciali Inox S.p.a.

(12)  European Mold & Form Tec S.L.

(13)  Salvata nel fascicolo consultabile con il codice t20.00021.

(14)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017 (SWD(2017) 483 final/2).

(15)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html

http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm

(16)  Come stabilito ai considerando da 66 a 76.

(17)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio Council (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 158 e 159.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 115 a 118 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 122 a 127.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 119 a 122 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 128 a 132. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall'altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell'economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 133 a 138.

(22)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 139 a 142.

(23)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(24)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando da 136 a 145, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando da 145 a 154.

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

(26)  Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale, 20 settembre 2018.

(27)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(28)  Baowu, «Profilo aziendale», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(29)  Relazione, capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(30)  Disponibile agli indirizzi:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021), https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (ultima consultazione: 6 maggio 2021), e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(31)  Consultabile agli indirizzi: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021) e http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(32)  Come nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58, e la quota di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(33)  TISCO, «Profilo aziendale», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (ultima consultazione: 2 marzo 2020).

(34)  Cfr. la denuncia, pag. 19, che cita MCI, «Gao Jianbing nominato presidente di TISCO», 12 ottobre 2018, https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/ (ultima consultazione: 10 marzo 2020).

(35)  Relazione, parte III, capitolo 14, pagg. 346 e segg.

(36)  Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(37)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(38)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020), disponibile all'indirizzo:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (ultima consultazione: 6 maggio 2021).

(39)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(40)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(41)  Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma del 16 febbraio 2013.

(42)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, considerando 143 e 144.

(43)  Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(44)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(45)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(46)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119

(47)  https://www.westmetall.com/en/home.html.

(48)  https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_table_average&field=LME_Ni_cash#y2019.

(49)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(50)  Disponibili all'indirizzo https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/.

(51)  Disponibili all'indirizzo https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee.

https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ https://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-fgts.

(52)  Disponibili all'indirizzo https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A.

(53)  Disponibile all'indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a).

(54)  Disponibile all'indirizzo https://www.aneel.gov.br/.

(55)  Disponibile all'indirizzo http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias.

(56)  Disponibili all'indirizzo http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria.

(57)  http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade con i seguenti codici: 320200406203909022, 320200406203909023, 320200406203909024 e 320200406203909025.

(58)  Sulla base dei dati dell'OCSE: International Transport and Insurance Costs of Merchandise Trade (ITIC), Cina-Paesi Bassi, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC.

(59)  Sulla base della quotazione delle consegne al porto di Tianjin – Pechino, riportata dalla Banca mondialehttps://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf, pag. 88.

(60)  https://connect.ihsmarkit.com/gta/data-extracts

(61)  https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.yieh_united_steel_corporation.19b5298d581ade1c2273b1ac84f5230c.html#financials-anchor

(62)  Sulla base dei dati accessibili al pubblico nella relazione «Doing Business» del 2020 per Taiwan (pag. 264 degli allegati, parte 2 della domanda), dal prezzo CIF al livello franco fabbrica è stato dedotto un costo complessivo di 105,70 EUR/tonnellata.

(63)  Dati sulle esportazioni forniti da Global Trade Atlas.

(64)  Margine di undercutting negativo del 4 %.

(65)  Rispetto alla media ponderata dei prezzi all'importazione della RPC e di Taiwan.

(66)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17).

(67)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/854 della Commissione, del 27 maggio 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 61).

(68)  Margine di underselling negativo del 18,6 % rispetto al prezzo indicativo nell'inchiesta antidumping parallela contro India e Indonesia.

(69)  Margine di undercutting negativo del 4 %.

(70)  Entrambe le inchieste riguardano lo stesso prodotto e il campione di produttori dell'Unione, il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi.

(71)  L'esatta struttura delle importazioni dalla RPC non è nota a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi.

(72)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(73)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(74)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

(75)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

RPC

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo

C027

RPC

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

RPC

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang City

C029


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