Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1415

Regolamento delegato (UE) 2021/1415 della Commissione del 5 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e notifica tra le autorità competenti e l’ESMA, l’ABE e l’EIOPA (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3103

GU L 304I del 30.8.2021, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1415/oj

30.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 304/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1415 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di obblighi di cooperazione, scambio di informazioni e notifica tra le autorità competenti e l’ESMA, l’ABE e l’EIOPA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 prevede che le autorità competenti di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 (le autorità competenti) e le tre autorità europee di vigilanza (AEV), vale a dire l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), procedano in stretta cooperazione e si scambino informazioni ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma degli articoli da 30 a 34 di tale regolamento. Impone inoltre alle autorità competenti che rilevano che un soggetto ha violato o potrebbe aver violato determinati obblighi di tale regolamento di notificare le proprie constatazioni all’autorità competente del soggetto e, qualora la violazione riguardi una notifica a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento, inesatta o fuorviante, di informare l’autorità competente del soggetto designata quale prima referente che, a sua volta, informa le autorità europee di vigilanza.

(2)

La portata e la natura della cooperazione, dello scambio di informazioni e delle notifiche a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere sufficientemente ampie per consentire alle autorità competenti e alle AEV di assolvere efficacemente i loro compiti di vigilanza, indagine e sanzione. A tal fine il presente regolamento stabilisce le informazioni minime che le autorità competenti e le AEV dovrebbero scambiarsi, comprese, se del caso, le relazioni sulle loro attività di vigilanza e applicazione delle norme.

(3)

È essenziale che, nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione che disciplina la protezione della riservatezza delle informazioni e il trattamento dei dati personali, le autorità competenti e le AEV siano in grado di cooperare e di scambiarsi informazioni durante tutto il corso delle loro attività.

(4)

Al fine di garantire che la cooperazione e lo scambio di informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 avvengano in modo efficiente e tempestivo, è opportuno stabilire procedure e moduli comuni da utilizzare per richiedere cooperazione o informazioni e rispondere a tali richieste.

(5)

Le autorità competenti e le AEV dovrebbero inoltre utilizzare una procedura e un modulo comuni per trasmettere informazioni spontaneamente, qualora ritengano che le informazioni in loro possesso possano essere utili a un’altra autorità competente o a una AEV. Tra esse potrebbero figurare, ad esempio, informazioni detenute dall’autorità competente di un investitore istituzionale o di un terzo autorizzato a valutare se una cartolarizzazione è conforme ai requisiti di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), se tali informazioni possono essere utili all’autorità competente del cedente, del promotore, della società veicolo per la cartolarizzazione o del prestatore originario.

(6)

La procedura e il modulo comuni da utilizzare per lo scambio spontaneo di informazioni dovrebbero essere utilizzati anche per notificare la constatazione di una violazione o una presunta violazione a norma dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402, al fine di garantire l’adempimento agevole e tempestivo degli obblighi di notifica delle violazioni di cui al suddetto articolo.

(7)

Le autorità competenti e le AEV dovrebbero essere tenute a garantire la riservatezza di qualsiasi richiesta di cooperazione o di informazioni, di qualsiasi informazione effettivamente scambiata o notificata e di qualsiasi notifica effettuata, nonché a garantire il rispetto delle norme relative alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(9)

L’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto di tali norme, tenendo conto del fatto che riguardano principalmente le autorità competenti e le AEV.

(10)

L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Referenti

1.   Ciascuna autorità competente di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 («le autorità competenti») e ciascuna autorità europea di vigilanza («AEV») designa un referente ai fini della cooperazione, dello scambio di informazioni e della notifica a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402.

2.   Le autorità competenti, l’ABE e l’EIOPA comunicano i dati del referente da esse designato all’ESMA entro il 19 ottobre 2021. Esse tengono informata l’ESMA di qualsiasi modifica di tali dati.

3.   L’ESMA tiene un elenco aggiornato di tutti i referenti designati a norma del presente articolo, che aggiorna secondo le necessità, ad uso delle autorità competenti, dell’ABE e dell’EIOPA.

4.   Ai fini di cui al paragrafo 1 le autorità competenti e le AEV utilizzano l’elenco di cui al paragrafo 3 più recente.

Articolo 2

Mezzi di comunicazione

1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, i moduli da utilizzare a norma del presente regolamento sono trasmessi per iscritto per posta, fax o per via elettronica.

2.   Nel determinare il mezzo di comunicazione più idoneo in un caso specifico, è tenuto debito conto delle questioni legate alla riservatezza, dei tempi di trasmissione necessari, del volume della documentazione da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni.

Articolo 3

Informazioni da scambiare

Su richiesta presentata a norma dell’articolo 4, le autorità competenti e le AEV si scambiano almeno le seguenti informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402:

a)

informazioni sulle modalità, le procedure e i meccanismi di cui all’articolo 30, paragrafo 2, di detto regolamento;

b)

informazioni sulle politiche e le procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 30, paragrafo 3, di detto regolamento;

c)

informazioni sugli effetti specifici e i rischi rilevanti di cui all’articolo 30, paragrafo 4, di detto regolamento;

d)

informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali indagini o procedimenti avviati in relazione alle situazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento;

e)

informazioni e, se disponibili, relazioni o estratti di relazioni su eventuali sanzioni penali, sanzioni amministrative o provvedimenti correttivi imposti o adottati a norma dell’articolo 32 o dell’articolo 34 di detto regolamento.

Articolo 4

Richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   La richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.

2.   Se ritiene che sia necessario dare seguito alla richiesta con urgenza, la parte richiedente può presentarla oralmente, a condizione che sia successivamente trasmessa senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato I.

3.   La parte richiedente specifica il termine desiderato per la risposta e, se del caso, indica l’urgenza della richiesta.

4.   Se la richiesta di cooperazione comporta una richiesta di informazioni, la parte richiedente:

a)

specifica, per quanto possibile, i dettagli delle informazioni richieste, compresi i motivi per cui tali informazioni sono considerate pertinenti ai fini dell’assolvimento dei suoi compiti a norma degli articoli da 30 a 34 del regolamento (UE) 2017/2402;

b)

individua, se del caso, qualsiasi questione relativa alla riservatezza delle informazioni richieste, comprese eventuali precauzioni speciali per la raccolta delle informazioni.

Articolo 5

Risposta alla richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

1.   Al ricevimento di una richiesta presentata a norma dell’articolo 4, se necessita di chiarimenti sulla richiesta, la parte ricevente li chiede quanto prima alla parte richiedente utilizzando qualsiasi mezzo appropriato, oralmente o per iscritto. La parte richiedente fornisce senza indugio i chiarimenti.

2.   Nel rispondere a una richiesta presentata a norma dell’articolo 4, il destinatario della richiesta:

a)

utilizza il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento;

b)

prende le misure ragionevoli di sua competenza per fornire la cooperazione o le informazioni richieste;

c)

dà seguito alla richiesta così da consentire l’avvio tempestivo di qualsiasi azione regolamentare necessaria, tenendo conto della complessità della richiesta e dell’eventuale necessità di coinvolgere un’altra autorità competente o un’AEV.

Articolo 6

Scambio spontaneo di informazioni

1.   Se forniscono spontaneamente informazioni, le autorità competenti o le AEV utilizzano il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.

2.   Se ritiene che debbano essere trasmesse con urgenza, la parte che trasmette spontaneamente le informazioni può comunicarle oralmente, a condizione che siano successivamente trasmesse senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato III.

Articolo 7

Obblighi di notifica

1.   Le notifiche a norma dell’articolo 36, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/2402 sono presentate utilizzando il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.

2.   Se ritiene che le informazioni debbano essere trasmesse con urgenza, la parte che effettua la notifica può presentarla oralmente, a condizione che sia successivamente trasmessa senza indebito ritardo utilizzando il modulo di cui all’allegato III.

3.   L’autorità competente che effettua la notifica specifica gli elementi fattuali, la natura, la rilevanza e la durata della violazione constatata o presunta e fornisce ogni altra informazione pertinente che possa essere utile all’autorità competente destinataria della notifica.

Articolo 8

Riservatezza e uso ammissibile delle informazioni

1.   Le autorità competenti e le AEV, conformemente agli atti giuridici che conferiscono loro i poteri da utilizzare ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2017/2402, mantengono riservati l’esistenza e il contenuto di qualsiasi richiesta di cooperazione o di informazioni a norma dell’articolo 36 di tale regolamento, di qualsiasi risposta a tale richiesta e di qualsiasi notifica o altra informazione fornita a norma di tale articolo.

2.   Le autorità competenti e le AEV, conformemente agli atti giuridici di cui al paragrafo 1, utilizzano le informazioni loro fornite a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2017/2402 esclusivamente ai fini dell’assolvimento dei loro compiti a norma di tale regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Modulo per la richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni

Richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni

Image 1

Image 2