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Document 32021R1351

Regolamento delegato (UE) 2021/1351 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3125

OJ L 291, 13.8.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj

13.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1351 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2021

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche dei sistemi e dei controlli per l’individuazione e la segnalazione di qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno garantire che le manipolazioni o i tentativi di manipolazione di un indice di riferimento siano individuati effettivamente e in maniera adeguata. È pertanto necessario che i sistemi e i controlli di un amministratore di indici di riferimento siano proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito e che il rischio di manipolazione sia valutato in maniera obiettiva tenendo conto dell’origine, della natura, della specificità e della gravità di tale rischio.

(2)

Al fine di garantire che qualsiasi condotta che possa comportare la manipolazione o il tentativo di manipolazione di un indice di riferimento sia effettivamente individuata, è necessario predisporre adeguati sistemi automatizzati per monitorare i dati. I sistemi automatizzati da soli non sono tuttavia sufficienti a garantire che i comportamenti manipolatori siano effettivamente individuati. I sistemi automatizzati dovrebbero pertanto essere integrati da un adeguato livello di analisi umana svolta da personale adeguatamente formato.

(3)

Per garantire che le autorità competenti possano effettivamente valutare le misure adottate per identificare e segnalare i comportamenti scorretti, gli amministratori dovrebbero, su richiesta, fornire all’autorità competente informazioni sulla natura, la complessità e il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento in questione e comprovare l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto.

(4)

I dipendenti di un amministratore di indici di riferimento responsabili del funzionamento dei sistemi e dei controlli dovrebbero ricevere una formazione adeguata che consenta loro di analizzare se un determinato dato sia sospetto o meno. La formazione dovrebbe garantire che tali dipendenti siano a conoscenza delle caratteristiche di una corretta trasmissione dei dati e delle discrepanze nei dati potenzialmente causate da manipolazioni o tentativi di manipolazione. Dovrebbe inoltre essere adattata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito.

(5)

È possibile che gli amministratori preferiscano esternalizzare le funzioni relative ai sistemi e ai controlli. L’esternalizzazione di tali funzioni dovrebbe essere possibile solo nella misura in cui non pregiudichi sostanzialmente il controllo esercitato dall’amministratore sulla fornitura dell’indice di riferimento o la capacità dell’autorità competente pertinente di vigilare sull’indice di riferimento, ed è in ogni caso soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(7)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(8)

Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha introdotto nel regolamento (UE) 2016/1011 l’articolo 14, paragrafo 4, di tale regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sistemi adeguati e controlli efficaci

1.   I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono:

a)

appropriati e proporzionati alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento in questione;

b)

riesaminati periodicamente, e almeno una volta all’anno, e aggiornati ove necessario per garantire che continuino a essere conformi alla lettera a);

c)

documentati per iscritto in modo chiaro e comprensibile, compresi eventuali loro modifiche o aggiornamenti.

Ai fini del primo comma, lettera a), l’amministratore valuta periodicamente e almeno una volta all’anno il rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

le operazioni previste necessarie per fornire l’indice di riferimento;

b)

l’origine potenziale, la natura, la specificità e la gravità del rischio di manipolazione;

c)

le misure previste per affrontare il rischio di manipolazione, comprese le garanzie, le misure di sicurezza e le procedure interne.

2.   I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono, in misura adeguata alla natura, alla complessità e al rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito, tutti i seguenti elementi:

a)

un software in grado di effettuare la lettura, la riproduzione e l’analisi automatizzate differite dei dati;

b)

l’analisi umana ai fini dell’individuazione e dell’identificazione di comportamenti che possono comportare manipolazioni o tentativi di manipolazione di un indice di riferimento.

3.   Gli amministratori forniscono all’autorità competente, su sua richiesta, le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e dimostrano l’adeguatezza del livello di automazione e di analisi umana scelto di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

Formazione

4.   I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono operati da dipendenti dell’amministratore adeguatamente e periodicamente formati per:

a)

individuare e identificare eventuali dati sospetti che potrebbero essere il risultato di manipolazioni o tentativi di manipolazione dell’indice di riferimento;

b)

segnalare tempestivamente quanto scoperto alla propria linea gerarchica interna.

5.   Nel determinare il contenuto della formazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore tiene conto della natura, della complessità e del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento fornito di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

Politica in materia di integrità dei dati

I sistemi adeguati e i controlli efficaci di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono documentati nella politica in materia di integrità dei dati, che contiene:

a)

l’indicazione del rischio di manipolazione dell’indice di riferimento;

b)

la descrizione generale dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci, in particolare della loro conformità ai requisiti di cui all’articolo 1;

c)

la descrizione generale della formazione dei dipendenti dell’amministratore coinvolti nel funzionamento dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci di cui all’articolo 2;

d)

il nome e i dati di contatto delle persone responsabili dei sistemi adeguati e dei controlli efficaci.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).


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