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Document 32021R1237
Commission Regulation (EU) 2021/1237 of 23 July 2021 amending Regulation (EU) No 651/2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/5336
GU L 270 del 29.7.2021, p. 39–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 270/39 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2021
recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a),
previa consultazione del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (2) costituisce una significativa deroga alla regola generale secondo cui gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di concessione di nuovi aiuti prima della sua attuazione, purché risultino soddisfatte determinate condizioni predefinite. |
(2) |
In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 651/2014. È opportuno che le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 continuino a beneficiare degli aiuti a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo limitato, vale a dire dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno che i beneficiari di aiuti a finalità regionale agli investimenti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 hanno — temporaneamente o definitivamente — licenziato personale a causa della pandemia di COVID-19 non siano considerati in violazione dell’obbligo di mantenere tali posti di lavoro nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta, o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese (PMI). |
(3) |
Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione («PEI») in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) hanno un impatto relativamente limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti per quanto riguarda la condivisione delle conoscenze, in special modo per le comunità locali e agricole, e della natura spesso collettiva degli aiuti, nonché del loro importo relativamente esiguo. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti le difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. |
(4) |
Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale. |
(5) |
Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o al regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l’importanza che riveste la CTE per la politica di coesione in quanto quadro per l’attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di rendere più agevole la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell’esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. |
(6) |
Inoltre, poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE, in particolare quando tali imprese ricevono tali aiuti in modo indiretto, hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per impresa per progetto non supera un determinato massimale. |
(7) |
I progetti di ricerca e sviluppo e gli studi di fattibilità che, a seguito di una valutazione e di un inserimento in graduatoria da parte di esperti indipendenti, sono stati insigniti di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità e che sono ritenuti eccellenti e idonei a ricevere finanziamenti pubblici, ma non possono essere finanziati nell’ambito del programma quadro Orizzonte a causa della mancanza di fondi disponibili, possono essere sostenuti da risorse nazionali, comprese le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027. È opportuno che gli aiuti di Stato concessi a progetti di ricerca e sviluppo di questo tipo realizzati da PMI siano considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni. Inoltre, è opportuno che non siano soggette a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello dell’Unione conformemente alle norme del programma quadro Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa prima dell’assegnazione del marchio di eccellenza. Il fatto che le entità che realizzano i progetti perseguano o meno fini di lucro non è un criterio pertinente ai sensi del diritto della concorrenza. |
(8) |
Gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti fisse a banda larga efficienti e gli aiuti di Stato concessi a sostegno dello sviluppo di determinate reti mobili passive efficienti dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati. |
(9) |
Gli aiuti di Stato sotto forma di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online e a favore delle PMI dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle zone che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di esclusione degli investimenti privati. |
(10) |
Gli aiuti di Stato concessi a taluni progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea per la connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità ai sensi dello stesso regolamento dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed essere esentati dall’obbligo di notifica, a determinate condizioni, al fine di contribuire a colmare il divario digitale nelle aree che presentano fallimenti del mercato, limitando nel contempo i rischi di distorsione della concorrenza e di spiazzamento degli investimenti privati. |
(11) |
È opportuno che anche le sovvenzioni concesse ai ricercatori nell’ambito della «verifica concettuale» (proof of concept) del Consiglio europeo della ricerca (CER) e delle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) che sono considerate attività economiche siano ritenute compatibili con il mercato interno quando beneficiano di un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità. |
(12) |
Il finanziamento pubblico combinato di risorse nazionali e risorse gestite direttamente dall’Unione destinate a progetti di ricerca e sviluppo (come quelli attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o di un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nel programma quadro Orizzonte Europa) può contribuire a migliorare la competitività europea in materia di ricerca e sviluppo, poiché tali progetti di ricerca e sviluppo sono ritenuti conformi a obiettivi di comune interesse europeo e adeguati ad affrontare fallimenti di mercato ben definiti. Si ritiene che questo sia il caso se i progetti sono selezionati da esperti indipendenti sulla base di valutazioni e graduatorie in linea con le norme dei programmi quadro Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa, a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, con la partecipazione di almeno tre Stati membri (o due, nel caso delle azioni di Teaming) o, in alternativa, di due Stati membri e di almeno un paese associato. I contributi finanziari degli Stati membri a tali progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati, comprese le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo+ per il periodo 2021-2027, dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica a determinate condizioni. Inoltre, non dovrebbe essere necessario sottoporre a una nuova valutazione le condizioni di ammissibilità già valutate a livello transnazionale da esperti indipendenti prima della selezione di un progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. |
(13) |
I programmi quadro Orizzonte 2020 e Orizzonte Europa definiscono le azioni di ricerca e innovazione ammissibili al finanziamento. A tale riguardo, le azioni in materia di ricerca e innovazione definite nell’ambito del programma quadro Orizzonte corrisponderanno in linea di massima alla ricerca fondamentale e alle attività di ricerca industriale, così come definite nel regolamento (UE) n. 651/2014. Inoltre, le azioni di innovazione sostenute nell’ambito del programma quadro Orizzonte corrisponderanno in linea di massima alla definizione di attività di sviluppo sperimentale ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. Le semplificazioni previste nel presente regolamento per il settore della ricerca e dello sviluppo non dovrebbero tuttavia essere applicate per adottare misure di aiuto che prevedono il finanziamento di attività che non sono ammissibili ai sensi delle norme relative agli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo, ossia attività che vanno oltre l’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. A tal fine, gli Stati membri possono prendere in considerazione anche le definizioni relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL). Gli aiuti di Stato per le attività di ricerca e sviluppo di livello TRL 9 sono ritenuti andare oltre l’ambito della definizione di sviluppo sperimentale e dovrebbero di conseguenza essere esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014. |
(14) |
Il sostegno alle misure a favore dell’efficienza energetica in determinati edifici può essere combinato, nell’ambito del Fondo InvestEU e a condizioni semplificate, con il sostegno a favore della produzione in loco di energia rinnovabile e del relativo stoccaggio, dei punti di ricarica in loco per i veicoli e della digitalizzazione di tali edifici. Tale sostegno combinato a condizioni semplificate è ammissibile per gli edifici residenziali, per gli edifici destinati all’offerta di servizi educativi e sociali, per gli edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione o ai servizi giudiziari, di polizia o antiincendio e per gli edifici in cui le attività economiche occupano meno del 35 % della superficie interna. Considerata la natura delle attività svolte in tali edifici, il sostegno al miglioramento del rendimento energetico di tali edifici ha un impatto più limitato sulla concorrenza. Al fine di garantire il trattamento coerente dei progetti finanziati a titolo del Fondo InvestEU e con risorse puramente nazionali, è opportuno modificare le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 relative agli aiuti agli investimenti a favore delle misure di efficienza energetica e introdurre alcune condizioni di compatibilità per agevolare la combinazione, nell’ambito dello stesso progetto, di investimenti a favore di misure di efficienza energetica con investimenti che migliorino il rendimento energetico dell’edificio (ovverosia, gli impianti integrati in loco per la produzione di energia rinnovabile o le apparecchiature in loco per la ricarica dei veicoli elettrici degli utenti dell’edificio) e investimenti per la digitalizzazione dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza (smart readiness). A tal fine, è opportuno che i costi ammissibili corrispondano all’intero costo d’investimento della misura di efficienza energetica e delle varie apparecchiature, mentre si applicherebbe un’intensità massima di aiuto uniforme. |
(15) |
Al fine di garantire il trattamento coerente dei progetti finanziati con il sostegno del Fondo InvestEU e con risorse puramente nazionali, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 651/2014, introducendo condizioni di compatibilità per gli aiuti agli investimenti per determinati tipi di infrastrutture per la mobilità a basse emissioni per i veicoli stradali. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali dovrebbero essere considerati compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nella misura in cui contribuiscono ad aumentare il livello di tutela ambientale e non falsano indebitamente la concorrenza. Per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento, in assenza di una definizione armonizzata di idrogeno a basse emissioni di carbonio, solo gli aiuti agli investimenti destinati alle infrastrutture di rifornimento per i veicoli stradali a idrogeno rinnovabile dovrebbero beneficiare dell’esenzione per categoria. La Commissione valuterà la possibilità di estendere il campo di applicazione delle disposizioni pertinenti anche all’idrogeno a basse emissioni di carbonio una volta adottata una definizione armonizzata di quest’ultimo. Inoltre, sia per le infrastrutture di ricarica che per quelle di rifornimento dovrebbero essere adottate alcune misure di salvaguardia per limitare le distorsioni della concorrenza. Le condizioni di compatibilità dovrebbero in particolare garantire che il sostegno generi ulteriori investimenti e affronti i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimali, che lo sviluppo del mercato non sia ostacolato dal sostegno e, in particolare, che vi sia un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture. Inoltre, gli aiuti agli investimenti destinati alle infrastrutture di ricarica o di rifornimento dovrebbero essere concessi sulla base di una procedura di gara competitiva, per garantire la proporzionalità e ridurre al minimo le distorsioni sul mercato delle infrastrutture. Infine, per stimolare una concorrenza effettiva, gli aiuti concessi allo stesso beneficiario nell’ambito di ciascuna misura dovrebbero essere soggetti a un massimale. |
(16) |
I prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU possono comprendere fondi controllati dagli Stati membri, tra cui i fondi dell’Unione a gestione concorrente, i contributi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o altri contributi degli Stati membri, al fine di aumentare l’effetto leva e sostenere ulteriori investimenti all’interno dell’Unione. Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di destinare una parte dei fondi dell’Unione a gestione concorrente o delle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza al comparto degli Stati membri della garanzia dell’Unione nell’ambito del Fondo InvestEU. Inoltre, gli Stati membri potrebbero sostenere i prodotti finanziari coperti dal Fondo InvestEU tramite i propri fondi o le banche di promozione nazionali. Questo tipo di finanziamento può essere considerato come una «risorsa statale» e può essere imputabile allo Stato se gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto all’uso di tali risorse. Se invece gli Stati membri non hanno alcun potere discrezionale in merito o agiscono conformemente alle normali condizioni di mercato, l’uso di tali fondi può non essere imputabile allo Stato. |
(17) |
Nel caso in cui i fondi nazionali, compresi i fondi dell’Unione a gestione concorrente, costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, è opportuno stabilire una serie di condizioni in virtù delle quali l’aiuto possa venire considerato compatibile con il mercato interno ed esentato dall’obbligo di notifica al fine di agevolare l’attuazione del Fondo InvestEU. |
(18) |
La struttura del Fondo InvestEU prevede una serie di importanti misure di salvaguardia della concorrenza, tra cui il sostegno agli investimenti che conseguono obiettivi strategici dell’Unione e presentano un valore aggiunto per l’Unione e il requisito che il Fondo InvestEU costituisca un’aggiunta e affronti i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali. Inoltre, il sistema di governance e il processo decisionale garantiranno che, prima dell’emissione di una garanzia dell’Unione, le operazioni coperte da InvestEU soddisfino i requisiti di cui sopra. Infine, il sostegno concesso a titolo del Fondo InvestEU sarà trasparente e i suoi effetti saranno oggetto di valutazione. Pertanto, è opportuno considerare gli aiuti di Stato contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU compatibili con il mercato interno ed esentarli dall’obbligo di notifica in base a una serie limitata di condizioni. |
(19) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 651/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:
1) |
L’articolo 1 è così modificato:
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2) |
L’articolo 2 è così modificato:
|
3) |
All’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
|
4) |
All’articolo 5, il paragrafo 2 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 6, paragrafo 5, sono aggiunte le seguenti lettere i), j), k) e l):
|
6) |
all’articolo 7, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o, a seconda dei casi, dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (**), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell’Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. (*) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)." (**) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).»;" |
7) |
L’articolo 8 è così modificato:
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8) |
L’articolo 9 è così modificato:
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9) |
all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea a norma dell’articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, definita all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, o, a seconda dei casi, all’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1059, trasmettono alla Commissione:
Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all’articolo 19 ter. (*) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).»;" |
10) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc o l’ultimo aiuto a norma del regime. Il primo comma non si applica agli aiuti concessi ai progetti di cooperazione territoriale europea di cui all’articolo 20 bis, né ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura o ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) di cui all’articolo 19 ter.». |
11) |
L’articolo 14 è così modificato:
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12) |
all’articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono ammissibili i costi complessivi del progetto di sviluppo urbano nella misura in cui sono conformi agli articoli 37 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, agli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) 2021/1060.»; |
13) |
sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter: «Articolo 19 bis Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) 1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale Leader nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal regolamento (UE) n. 1303/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1060, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I seguenti costi di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, sono ammissibili ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI:
3. L’intensità di aiuto non supera i tassi massimi di cofinanziamento previsti nei regolamenti specifici del Fondo a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo e dei gruppi operativi PEI. Articolo 19 ter Importi limitati di aiuto per le PMI che beneficiano di progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (“CLLD”) o progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (“PEI”) 1. Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 19 bis, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 200 000 EUR per i progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo e 350 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.»; |
14) |
Dopo l’articolo 19 ter è inserito il seguente titolo di sezione: « SEZIONE 2 bis Aiuti per la cooperazione territoriale europea » |
15) |
L’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 Aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea 1. Gli aiuti per i costi sostenuti dalle imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014 (*) o, a seconda dei casi, negli articoli da 38 a 44 del regolamento (UE) 2021/1059:
3. L’intensità di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 o, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 2021/1060 e/o del regolamento (UE) 2021/1059. (*) Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).»;" |
16) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Aiuti di importo limitato alle imprese per la partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea 1. Gli aiuti alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal regolamento (UE) n. 1299/2013 o dal regolamento (UE) 2021/1059 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. L’importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un’impresa per progetto non supera i 20 000 EUR.»; |
17) |
all’articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, i progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati e, se del caso, le azioni di Teaming cofinanziate sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.»; |
18) |
sono inseriti i seguenti articoli da 25 bis a 25 quinquies: «Articolo 25 bis Aiuti a favore di progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità 1. Gli aiuti a favore delle PMI per progetti di ricerca e sviluppo e per gli studi di fattibilità insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale. 3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo o dello studio di fattibilità sovvenzionati sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 4. L’importo massimo dell’aiuto non supera i 2,5 milioni di EUR per PMI e per progetto o studio di fattibilità. 5. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo o per ciascun studio di fattibilità non supera il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo o studio di fattibilità nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Articolo 25 ter Aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e nell’ambito della“verifica concettuale”(proof of concept) del CER 1. Gli aiuti a favore delle azioni Marie Skłodowska-Curie e delle azioni nell’ambito della “verifica concettuale” (proof of concept) del CER insignite del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Le attività ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili dell’azione sovvenzionata sono quelli definiti ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 4. Il finanziamento pubblico totale previsto per ciascuna azione sovvenzionata non supera il livello massimo di sostegno previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa. Articolo 25 quater Aiuti contenuti in progetti di ricerca e sviluppo cofinanziati 1. Gli aiuti concessi a un progetto di ricerca e sviluppo o a uno studio di fattibilità cofinanziati (compresi i progetti di ricerca e sviluppo attuati nell’ambito di un partenariato europeo istituzionalizzato, basato sull’articolo 185 o sull’articolo 187 del trattato, o un’azione di cofinanziamento del programma, quale definita nelle norme del programma Orizzonte Europa), attuati da almeno tre Stati membri o, in alternativa, da due Stati membri e da almeno un paese associato, e selezionati in base alla valutazione e alla graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, in linea con le norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Le attività ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo sovvenzionato o dello studio di fattibilità sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa, escluse le attività che vanno oltre le attività di sviluppo sperimentale. 3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per il progetto di ricerca e sviluppo o per lo studio di fattibilità in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione ai sensi delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. 5. Il finanziamento previsto dal programma Orizzonte 2020 o dal programma Orizzonte Europa copre almeno il 30 % dei costi ammissibili totali di un’azione di ricerca e innovazione o di un’azione di innovazione quale definita nell’ambito del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Articolo 25 quinquies Aiuti a favore delle azioni di Teaming 1. Gli aiuti concessi ad azioni di Teaming cui partecipano almeno due Stati membri, selezionate sulla base della valutazione e della graduatoria approntate da esperti indipendenti a seguito di inviti a manifestare interesse transnazionali, conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Le attività ammissibili dell’azione di Teaming cofinanziata sono quelle definite ammissibili nell’ambito delle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Sono escluse le attività che vanno al di là delle attività di sviluppo sperimentale. 3. Le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili sono quelli definiti ammissibili conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, sono ammissibili i costi di investimento in attivi materiali e immateriali connessi al progetto. 4. Il finanziamento pubblico totale concesso non supera il tasso di finanziamento stabilito per le azioni di Teaming in seguito alla selezione, al posizionamento in graduatoria e alla valutazione conformemente alle norme del programma Orizzonte 2020 o del programma Orizzonte Europa. Inoltre, per gli investimenti in attivi materiali e immateriali connessi al progetto, l’aiuto non supera il 70 % dei costi di investimento. 5. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture nell’ambito di azioni di Teaming, si applicano le seguenti condizioni supplementari:
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è inserito il seguente articolo 36 bis: «Articolo 36 bis Aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni 1. Gli aiuti alla realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento destinate alla fornitura di energia, a fini di trasporto, ai veicoli stradali a emissioni zero o a basse emissioni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. Il presente articolo riguarda unicamente gli aiuti concessi per la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento che forniscono ai veicoli energia elettrica o idrogeno rinnovabile a fini di trasporto. Lo Stato membro assicura che l’obbligo di fornire idrogeno rinnovabile sia rispettato per tutta la vita economica dell’infrastruttura. 3. I costi ammissibili corrispondono ai costi di costruzione, installazione o ammodernamento dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Tali costi possono includere i costi dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento propriamente detta, l’installazione o il miglioramento di componenti elettrici o di altro tipo, compresi i trasformatori necessari per collegare l’infrastruttura di ricarica o di rifornimento alla rete o a unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno, così come le relative attrezzature tecniche, le opere di ingegneria civile, gli adeguamenti di terreni o strade, i costi di installazione e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni. Sono esclusi i costi delle unità locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica e i costi delle unità locali di produzione di idrogeno. 4. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori e l’intensità di aiuto può arrivare fino al 100 % dei costi ammissibili. 5. Gli aiuti concessi ad uno stesso beneficiario non superano il 40 % della dotazione complessiva del regime in questione. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente per la costruzione, l’installazione o l’ammodernamento di infrastrutture di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico che forniscono un accesso non discriminatorio agli utenti, anche in relazione alle tariffe, ai metodi di autenticazione e di pagamento e ad altri termini e condizioni d’uso. 7. La necessità degli aiuti volti ad incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di rifornimento della stessa categoria (ad esempio, per le infrastrutture di ricarica: potenza normale o elevata) sarà verificata mediante una consultazione pubblica aperta ex ante o uno studio di mercato indipendente. In particolare, si verifica che non esistano probabilità che infrastrutture di quel tipo vengano realizzate a condizioni commerciali nei tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata. 8. In deroga al paragrafo 7, si può presumere che esista una necessità di aiuti a favore delle infrastrutture di ricarica o di rifornimento se i veicoli elettrici a batteria (per quanto riguarda le infrastrutture di ricarica) o i veicoli a idrogeno (per quanto riguarda le infrastrutture di rifornimento) rappresentano rispettivamente meno del 2 % del numero complessivo di veicoli della stessa categoria immatricolati nello Stato membro interessato. Ai fini del presente paragrafo, le autovetture e i veicoli commerciali leggeri sono considerati come facenti parti della medesima categoria di veicoli. 9. Eventuali concessioni, o altri atti di incarico, a favore di soggetti terzi per la gestione dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento che beneficia di aiuti sono assegnate in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme applicabili in materia di appalti.»; |
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L’articolo 38 è così modificato:
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L’articolo 39 è così modificato:
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L’articolo 52 è sostituito dal seguente: «Articolo 52 Aiuti a favore delle reti fisse a banda larga 1. Gli aiuti per la realizzazione di reti fisse a banda larga sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete fissa a banda larga. L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 6, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 6, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. 3. Sono ammissibili i seguenti tipi di investimento alternativi:
4. La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:
5. Il progetto sovvenzionato apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, sono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete a banda larga e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio di banda larga rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete. 6. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
7. La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all’articolo 2, punto 139, a condizioni eque e non discriminatorie, e che preveda la disaggregazione fisica. Un progetto può offrire una disaggregazione virtuale anziché una disaggregazione fisica se il prodotto di accesso virtuale è dichiarato equivalente alla disaggregazione fisica da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione. I diritti di accesso attivo all’ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso a cavidotti o tralicci non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete sovvenzionata, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno tre reti e diverse topologie di rete. 8. Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo. 9. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l’importo dell’aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR.»; |
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sono inseriti i seguenti articoli 52 bis, 52 ter e 52 quater: «Articolo 52 bis Aiuti per le reti mobili 4G e 5G 1. Gli aiuti per la realizzazione di reti mobili 4G e 5G sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I costi ammissibili sono tutti i costi di costruzione, gestione e funzionamento di una rete mobile passiva. L’importo massimo dell’aiuto per progetto è stabilito sulla base di una procedura di selezione competitiva, conformemente al paragrafo 7, lettera a). Se un investimento è realizzato conformemente al paragrafo 7, lettera b), senza una procedura di selezione competitiva, l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell’investimento. Il risultato operativo è dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, e verificato ex post o mediante un meccanismo di recupero. 3. Gli investimenti nelle reti 5G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 3G e in cui non esistono reti mobili 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4. Gli investimenti nelle reti 4G sono effettuati in zone in cui non sono state installate reti mobili o in cui sono disponibili solo reti mobili in grado di supportare servizi mobili fino al 2G e in cui non esistono reti mobili 3G, 4G e 5G o non ne è programmata in modo credibile la realizzazione entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per la realizzazione della rete sovvenzionata, non inferiore ai due anni. Detto aspetto è verificato mediante mappatura e consultazione pubblica, conformemente al paragrafo 4. 4. La mappatura e la consultazione pubblica di cui al paragrafo 3 soddisfano tutti i seguenti requisiti:
5. L’infrastruttura sovvenzionata non è presa in considerazione ai fini degli obblighi di copertura che incombono agli operatori di reti mobili in base alle condizioni associate ai diritti di utilizzo dello spettro 4G e 5G. 6. Il progetto che beneficia degli aiuti apporta un miglioramento significativo (salto di qualità) rispetto alle reti mobili esistenti o di cui è programmato in modo credibile lo sviluppo entro tre anni dalla data di pubblicazione della misura di aiuto pianificata o entro il medesimo orizzonte temporale previsto per lo sviluppo della rete sovvenzionata, che non può essere inferiore a due anni, conformemente al paragrafo 4. Tale miglioramento si verifica se, a seguito dell’intervento sovvenzionato, vengono effettuati nuovi investimenti significativi nella rete mobile e se la rete sovvenzionata apporta al mercato nuove significative capacità in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza del servizio mobile rispetto alle reti esistenti o programmate in modo credibile. Il progetto deve comprendere nuovi investimenti significativi a favore della infrastruttura passiva, che vanno oltre gli investimenti marginali connessi solo al potenziamento degli elementi attivi della rete. 7. Gli aiuti sono concessi secondo le seguenti modalità:
8. La gestione della rete sovvenzionata sarà tale da offrire un accesso attivo e passivo all’ingrosso che sia il più ampio possibile, conformemente all’articolo 2, punto 139), a condizioni eque e non discriminatorie. I diritti di accesso attivo all’ingrosso sono concessi per almeno sette anni e il diritto di accesso all’ingrosso all’infrastruttura fisica, compresi cavidotti o tralicci, non è limitato nel tempo. Le stesse condizioni di accesso si applicano all’intera rete sovvenzionata, comprese le parti di tale rete in cui sono state utilizzate infrastrutture esistenti. Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento della rete sovvenzionata. Nel caso di aiuti alla costruzione di cavidotti, questi ultimi devono essere sufficientemente capienti da alloggiare almeno i cavi di tutti gli operatori di reti mobili esistenti. 9. Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo. 10. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di monitoraggio e di recupero se l’importo dell’aiuto concesso al progetto è superiore a 10 milioni di EUR. 11. L’uso della rete 4G o 5G finanziata con fondi pubblici per la fornitura di servizi di accesso fisso senza fili è consentito soltanto conformemente alle seguenti disposizioni:
Articolo 52 ter Aiuti per progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale 1. Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità a norma di detto regolamentosono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. I progetti soddisfano le condizioni generali cumulative di compatibilità di cui al paragrafo 3. Essi rientrano inoltre in una delle categorie di progetti ammissibili di cui al paragrafo 4 e soddisfano tutte le condizioni specifiche di compatibilità per la pertinente categoria di cui al medesimo paragrafo. Solo i progetti che si riferiscono esclusivamente agli elementi e alle entità specificati, per ciascuna categoria pertinente, al paragrafo 4 rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui al paragrafo 1. 3. Le condizioni generali cumulative di compatibilità sono le seguenti:
4. Le categorie dei progetti ammissibili e le specifiche condizioni cumulative di compatibilità ad essi applicabili sono le seguenti:
Articolo 52 quater Buoni per il collegamento a internet 1. Gli aiuti sotto forma di regimi di buoni per il collegamento a internet concessi a favore dei consumatori per agevolare il telelavoro e l’accesso a servizi di istruzione e formazione online o delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I. 2. La durata di un regime di buoni non supera i 24 mesi. 3. Sono ammissibili le seguenti categorie di regimi di buoni:
4. I buoni possono coprire fino al 50 % del totale dei costi di installazione e dell’abbonamento mensile a un servizio di accesso a internet a banda larga che offra le velocità di cui al paragrafo 3, sia come servizio unico sia nel quadro di un pacchetto di servizi, che comprenda almeno l’apparecchiatura terminale necessaria (modem/router) per l’accesso a internet alla velocità specificata al paragrafo 3. Il buono è pagato dalle autorità pubbliche direttamente agli utenti finali o direttamente al fornitore di servizi scelto dagli utenti finali, nel qual caso l’importo del buono è detratto dalla fattura a carico dell’utente finale. 5. I buoni possono essere concessi ai consumatori o alle PMI solo nelle zone in cui esiste almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3, aspetto che sarà verificato mediante mappatura e consultazione pubblica. L’esercizio di mappatura e la consultazione pubblica individuano le zone geografiche coperte da almeno una rete in grado di fornire in modo affidabile la velocità specificata al paragrafo 3 per la durata del regime di buoni e i fornitori ammissibili presenti nella zona e consentono di raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la loro quota di mercato. La mappatura è effettuata i) per le reti puramente fisse, a livello di indirizzo in base ai locali serviti e ii) per le reti fisse di accesso senza fili, a livello di indirizzo in base ai locali serviti o in base a griglie non superiori a 100 × 100 metri. La mappatura è sempre verificata attraverso una consultazione pubblica. La consultazione pubblica è effettuata dall’autorità pubblica competente mediante la pubblicazione delle caratteristiche principali della misura pianificata e dell’elenco delle zone geografiche individuate nell’esercizio di mappatura su un apposito sito web, compreso a livello nazionale. Nel quadro della consultazione pubblica, le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla misura proposta e informazioni circostanziate in merito alle reti esistenti in grado di offrire la velocità di cui al paragrafo 3. L’inchiesta pubblica dura almeno trenta giorni. 6. Il regime di buoni rispetta il principio della neutralità tecnologica, nel senso che i buoni possono essere utilizzati per abbonamenti ai servizi offerti da qualsiasi operatore in grado di fornire in modo affidabile le velocità di cui al paragrafo 3 su una rete a banda larga esistente, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. Al fine di agevolare la scelta dei consumatori o delle PMI, l’elenco dei fornitori ammissibili per ciascuna zona geografica interessata è pubblicato online e ogni fornitore interessato può chiedere di esservi incluso, sulla base di criteri aperti, trasparenti e non discriminatori. 7. Per essere ammissibile, nei casi in cui il fornitore del servizio di accesso a internet a banda larga sia integrato verticalmente e detenga una quota di mercato al dettaglio superiore al 25 %, esso deve offrire, sul corrispondente mercato di accesso all’ingrosso, a qualsiasi fornitore di servizi di comunicazione elettronica almeno un prodotto di accesso all’ingrosso in grado di garantire che il soggetto che richiede l’accesso sia in grado di fornire in modo affidabile un servizio al dettaglio alla velocità specificata al paragrafo 3, a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie. Il prezzo di accesso all’ingrosso sarà basato su uno dei seguenti parametri di riferimento: i) i prezzi medi all’ingrosso pubblicati in vigore in altre zone comparabili, ma più competitive, dello Stato membro o dell’Unione; o ii) in assenza di tali prezzi pubblicati, i prezzi regolamentati già stabiliti o approvati dall’autorità nazionale di regolamentazione per i mercati e i servizi interessati; o iii) in assenza di tali prezzi pubblicati o regolamentati, la fissazione dei prezzi sarà conforme agli obblighi in materia di orientamento dei costi e di metodologia previsti dal quadro normativo del settore. Fatte salve le competenze dell’autorità nazionale di regolamentazione previste dal quadro normativo, l’autorità nazionale di regolamentazione è consultata in merito ai termini e alle condizioni di accesso, prezzi compresi, e alle controversie relative all’applicazione del presente articolo. (*) Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l’impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ST/10594/2018/INIT (GU L 252 dell’8.10.2018, pag. 1)." (**) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).»;" |
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dopo l’articolo 56 quater è inserita la seguente sezione 16: « SEZIONE 16 Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU Articolo 56 quinquies Ambito di applicazione e condizioni comuni 1. La presente sezione si applica agli aiuti contenuti in prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU che concedono sostegno ai partner esecutivi, agli intermediari finanziari o ai beneficiari finali. 2. Gli aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al capo I, al presente articolo e all’articolo 56 sexies o all’articolo 56 septies. 3. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni applicabili di cui al regolamento (UE) 2021/523 e agli orientamenti sugli investimenti InvestEU di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione (*). 4. Le soglie massime di cui agli articoli 56 sexies e 56 septies si applicano al finanziamento totale in essere, nella misura in cui tale finanziamento concesso nell’ambito di un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU contenga aiuti. Le soglie massime si applicano:
5. Gli aiuti non sono concessi sotto forma di rifinanziamenti o di garanzie sui portafogli esistenti di intermediari finanziari. Articolo 56 sexies Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU 1. Gli aiuti a favore del beneficiario finale relativi a un prodotto finanziario sostenuto dal Fondo InvestEU:
2. Gli aiuti a favore di progetti di interesse comune nel settore dell’infrastruttura transeuropea di connettività digitale finanziati a norma del regolamento (UE) 2021/1153 o insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro di detto regolamento sono concessi solo ai progetti che soddisfano tutte le condizioni generali e specifiche di compatibilità di cui all’articolo 52 ter. L’importo nominale del finanziamento totale concesso a qualsiasi beneficiario finale per progetto nell’ambito del sostegno del Fondo InvestEU non supera i 150 milioni di EUR. 3. Gli aiuti agli investimenti in reti fisse a banda larga per la connessione di solamente alcuni motori socioeconomici ammissibili soddisfano le seguenti condizioni:
4. Gli aiuti a favore della produzione di energia e delle infrastrutture energetiche soddisfano le seguenti condizioni:
5. Gli aiuti per le infrastrutture e le attività sociali, educative, culturali e a favore del patrimonio naturale soddisfano le seguenti condizioni:
6. Gli aiuti a favore dei trasporti e delle infrastrutture di trasporto soddisfano le seguenti condizioni:
7. Gli aiuti per altre infrastrutture soddisfano le seguenti condizioni:
8. Gli aiuti per la protezione dell’ambiente, compresa la protezione del clima, soddisfano le seguenti condizioni:
9. Gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo, innovazione e digitalizzazione soddisfano le seguenti condizioni:
10. Le PMI o, se del caso, le piccole imprese a media capitalizzazione possono ricevere, oltre alle categorie di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 9, anche aiuti sotto forma di finanziamenti sostenuti dal Fondo InvestEU, a condizione che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
Articolo 56 septies Condizioni relative agli aiuti contenuti nei prodotti finanziari commerciali intermediati sostenuti dal Fondo InvestEU 1. I finanziamenti a favore di beneficiari finali sono concessi da intermediari finanziari commerciali che sono selezionati in modo aperto, trasparente e non discriminatorio e sulla base di criteri oggettivi. 2. L’intermediario finanziario commerciale che concede i finanziamenti al beneficiario finale mantiene un’esposizione minima al rischio pari al 20 % di ciascuna operazione di finanziamento. 3. L’importo nominale del finanziamento totale concesso a ciascun beneficiario finale tramite l’intermediario finanziario commerciale non supera i 7,5 milioni di EUR. (*) Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18)." (**) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)." (***) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).»." |
25) |
All’articolo 58, il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente: «3 bis. Gli aiuti individuali concessi tra il 1o luglio 2014 e il 2 agosto 2021 in base alle disposizioni del presente regolamento applicabili al momento della concessione dell’aiuto sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti individuali concessi prima del 1o luglio 2014 in base alle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 9, applicabili prima o dopo il 10 luglio 2017, o prima o dopo il 3 agosto 2021, sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.»; |
26) |
All’allegato II, la parte II è sostituita dal testo di cui all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2021
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(4) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(5) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
(6) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
(7) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 94).
(8) Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).
ALLEGATO
«PARTE II
da presentare mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione in conformità dell’articolo 11
Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto.
Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco) |
Obiettivi (elenco) |
Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero) |
Maggiorazione PMI in % |
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Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (1) (articolo 14) |
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Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (articolo 15) |
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Aiuti alle PMI (articoli da 17 a 19 bis) |
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Aiuti per la cooperazione territoriale europea (articoli 20 e 20 bis) |
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Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (articoli 21 e 22) |
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...%; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: … valuta nazionale |
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Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articoli da 25 a 30) |
Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo-(articolo 25) |
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Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (articoli da 32 a 35) |
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Aiuti per la tutela dell’ambiente (articoli da 36 a 49) |
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Intensità massima di aiuto |
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Tipo di calamità naturale |
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Data in cui si è verificata la calamità |
Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
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Aiuti contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU (articoli da 56 quinquies a 56 septies) |
Articolo 56 sexies |
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(1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l’intensità dell’aiuto a norma del regime che l’intensità dell’aiuto ad hoc.
(2) A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, le relazioni relative agli aiuti concessi a norma dell’articolo 19 ter non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.
(3) A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, le relazioni sugli aiuti concessi a norma dell’articolo 20 bis non sono obbligatorie. La presentazione di tali relazioni è pertanto facoltativa.».