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Document 32021R1040
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1040 of 16 April 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2016/128 as regards the requirements on pesticides in food for special medical purposes developed to satisfy the nutritional requirements of infants and young children (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione del 16 aprile 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/1040 della Commissione del 16 aprile 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2527
OJ L 225, 25.6.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 225/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1040 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2021
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/128 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di pesticidi negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni specifiche sui pesticidi (antiparassitari) e sui loro residui negli alimenti a fini medici speciali sviluppati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/128 definisce i residui di pesticidi utilizzando la terminologia del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(3) |
L’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) fornisce tuttavia una definizione più precisa dei residui di antiparassitari. |
(4) |
Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, è necessario allineare la definizione di «residuo» di cui al regolamento delegato (UE) 2016/128 alla definizione indicata all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(5) |
Tenendo conto del fatto che le definizioni dei residui per le sostanze attive dovrebbero applicarsi come definite nel regolamento (CE) n. 396/2005, in vista di future modifiche di tale regolamento è opportuno inserire negli elenchi di cui agli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 soltanto i composti originari delle sostanze attive. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/128, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/128 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente articolo, per «residui» si intendono i residui di antiparassitari di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005.»
Articolo 2
Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/128 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti destinati a fini medici speciali (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 30).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento delegato (UE) 2016/128 sono così modificati:
1) |
L’allegato II è sostituito dal seguente: «A LLEGATO II SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 3
|
2) |
L’allegato III è sostituito dal seguente: «A LLEGATO III SOSTANZE ATTIVE DI CUI ALL’ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4
|
(1) Si applica la definizione del residuo più aggiornata come figura nei pertinenti allegati II, III, IV o V del regolamento (CE) n. 396/2005 (la definizione del residuo è indicata tra parentesi dopo il composto originario della sostanza)..