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Document 32021R0941

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/941 della Commissione del 10 giugno 2021 che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4091

GU L 205 del 11.6.2021, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/941/oj

11.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/77


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/941 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2021

che stabilisce una procedura specifica intesa a identificare i veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e ad applicare correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore per tenere conto di detti veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Per identificare i veicoli pesanti che sono certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali è opportuno usare i dati comunicati dai costruttori e dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

Per rimediare alle discrepanze nei dati comunicati in merito alle certificazioni e alle immatricolazioni conformemente al regolamento (UE) 2018/956 è opportuno che gli Stati membri e i costruttori abbiano la possibilità di presentare osservazioni e, se del caso, fornire nuove informazioni al fine di correggere le precedenti.

(3)

È necessario che le correzioni ascrivibili ai veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali e applicate alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 dei costruttori siano proporzionate e dissuasive, onde incentivare un trattamento corretto e attento dei dati ed evitare un'attribuzione errata, volontaria o dovuta a negligenza, delle emissioni di CO2 di tali veicoli.

(4)

Se ritiene che un veicolo avrebbe dovuto essere immatricolato come veicolo professionale, la Commissione dovrebbe correggere di conseguenza i dati comunicati dagli Stati membri e considerare il veicolo un veicolo professionale ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242.

(5)

Pertanto, ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore, i veicoli pesanti oggetto di un'assegnazione errata sono presi in considerazione con le emissioni di CO2 determinate in base a profili di utilizzo professionale, che risultano superiori a quelle determinate in base a profili di utilizzo per le consegne e sono quindi meno favorevoli per il costruttore di quanto sarebbero state se il veicolo fosse stato certificato correttamente fin dall'inizio come veicolo per le consegne.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione dei veicoli pesanti certificati come veicoli professionali ma non immatricolati come tali

1.   La Commissione redige un elenco dei veicoli pesanti che sono stati certificati come veicoli professionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1242 sulla base dei dati comunicati dal costruttore conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/956 ma che non sono stati immatricolati come tali sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956.

2.   La Commissione trasmette alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 e ai punti di contatto nominati dal costruttore conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/956 le parti pertinenti dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3.   Entro un mese dal ricevimento dell'elenco, a norma del paragrafo 2, le autorità competenti e i costruttori possono fornire alla Commissione chiarimenti riguardanti l'esattezza dei dati comunicati conformemente agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2018/956.

4.   Una volta ricevuti i chiarimenti o decorso il termine di un mese di cui al paragrafo 3, la Commissione valuta l'elenco dei veicoli pesanti di cui al paragrafo 1 alla luce dei chiarimenti forniti in conformità del paragrafo 3, delle argomentazioni delle parti ed eventualmente di ulteriori indagini.

5.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 sono stati immatricolati correttamente come veicoli non professionali, essa applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell'articolo 2 per tenere conto di detti veicoli.

6.   La Commissione può, in base alle caratteristiche tecniche dei veicoli interessati, sostituire la certificazione del veicolo professionale oggetto della comunicazione iniziale con una certificazione dello stesso veicolo pesante, che, in funzione delle caratteristiche tecniche, è riclassificato dal costruttore nel gruppo di veicoli 4, 5, 9 o 10 di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3). In tal caso la Commissione non applica correzioni alle emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore in conformità dell'articolo 2 per tenere conto di detti veicoli, ma i veicoli sono inclusi nella determinazione delle emissioni specifiche di CO2 del costruttore a norma del regolamento (UE) 2019/1242, in particolare se, alla luce delle informazioni disponibili al momento della dichiarazione del veicolo come professionale, il costruttore ha preso misure ragionevolmente congrue a sostegno della correttezza di tale dichiarazione.

7.   Se, visti gli esiti della valutazione di cui al paragrafo 4, la Commissione conclude che i veicoli pesanti identificati ai sensi del paragrafo 1 avrebbero dovuto essere immatricolati come veicoli professionali, essa corregge i dati comunicati dallo Stato membro conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/956 e ne informa lo Stato membro in cui tali veicoli pesanti sono stati immatricolati.

Articolo 2

Applicazione di correzioni alle emissioni specifiche medie di CO2

In presenza di veicoli pesanti che corrispondono a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 5, le emissioni specifiche medie annuali di CO2 del costruttore sono corrette come segue:

(avgCO2sg)corr = (Vsg x avgCO2sg + Σv CO2Vv) / (Vsg + Vocsg)

dove:

avgCO2sg sono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore definite come da allegato I, punto 2.2, del regolamento (UE) 2019/1242;

Vsg è il numero di veicoli pesanti nuovi di un costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, escludendo i veicoli professionali conformemente all'articolo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1242;

Σv è la somma sull'insieme dei veicoli pesanti del costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5;

CO2Vv è la media delle emissioni di CO2 del veicolo professionale v in g/tkm per tutte le combinazioni di profili di utilizzo, condizioni di carico e tipi di carburante comunicate in applicazione del regolamento (UE) 2018/956;

Vocsg è il numero di veicoli pesanti del costruttore presenti nel sottogruppo di veicoli sg, conformemente all'articolo 1, paragrafo 5.

Le emissioni specifiche medie di CO2 corrette del costruttore (avgCO2sg)corr sostituiscono le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore avgCO2sg ai fini del regolamento (UE) 2019/1242.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

(2)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).


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