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Document 32021R0821

    Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

    PE/54/2020/REV/2

    GU L 206 del 11.6.2021, p. 1–461 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/12/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj

    11.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 206/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 maggio 2021

    che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 428/2009 (2) ha subito varie e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza, efficacia ed efficienza è opportuno procedere alla sua rifusione.

    (2)

    Il presente regolamento mira a garantire che, nel settore dei prodotti a duplice uso, l’Unione e i suoi Stati membri tengano pienamente conto di tutte le considerazioni pertinenti. Tra le considerazioni pertinenti figurano gli obblighi e gli impegni internazionali, gli obblighi nell’ambito delle pertinenti sanzioni, le considerazioni di politica estera e sicurezza nazionale, comprese quelle contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (3), tra cui i diritti umani, e le considerazioni relative all’uso finale previsto e al rischio di diversione. Attraverso il presente regolamento l’Unione dimostra il suo impegno a mantenere solidi obblighi giuridici per quanto riguarda i prodotti a duplice uso, nonché a rafforzare lo scambio di informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza. Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero considerare in particolare il rischio che siano utilizzati in relazione alla repressione interna o per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

    (3)

    Il presente regolamento mira inoltre a rafforzare gli orientamenti da fornire agli esportatori, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), per quanto riguarda le pratiche responsabili, senza tuttavia pregiudicare la competitività globale degli esportatori di prodotti a duplice uso o di altre industrie o università associate residenti o stabiliti in uno Stato membro.

    (4)

    La risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 aprile 2004, ha stabilito che tutti gli Stati devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali, le apparecchiature e le tecnologie connessi. I controlli sono altresì imposti da accordi internazionali in materia, quali la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinaggio e dell’uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi chimiche» o «CWC») e la Convenzione sull’interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione («convenzione sulle armi biologiche e tossiche» o «BWC») e in linea con gli impegni concordati nell’ambito di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni.

    (5)

    È pertanto necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione, in particolare in materia di non proliferazione, pace, sicurezza e stabilità regionali e rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

    (6)

    La strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del 12 dicembre 2003 («strategia dell’Unione sulle ADM») sottolinea l’impegno dell’Unione a favore di rigorosi controlli delle esportazioni coordinati a livello nazionale e internazionale.

    (7)

    Il contributo degli esportatori, degli intermediari, dei fornitori di assistenza tecnica o di altre parti interessate all’obiettivo generale dei controlli sugli scambi è fondamentale. Affinché essi possano agire in conformità del presente regolamento, la valutazione dei rischi connessi alle operazioni oggetto del presente regolamento deve essere eseguita mediante misure di controllo delle operazioni, note anche come principio della dovuta diligenza, nell’ambito di un programma interno di conformità (Internal Compliance Programme — ICP). A tale riguardo, devono essere prese in considerazione in particolare le dimensioni e la struttura organizzativa degli esportatori nell’elaborazione e nell’attuazione degli ICP.

    (8)

    Al fine di affrontare il rischio che determinati prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi esportati dal territorio doganale dell’Unione possano essere utilizzati impropriamente da parte di persone che, in qualità di complici o responsabili, ordinano o perpetrano gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale, è opportuno sottoporre a controllo le esportazioni di detti prodotti. I rischi associati riguardano, in particolare, i casi in cui i prodotti di sorveglianza informatica sono appositamente progettati per consentire l’intrusione o l’ispezione approfondita di pacchetti nei sistemi di informazione e telecomunicazioni al fine di effettuare una sorveglianza dissimulata di persone fisiche attraverso il monitoraggio, l’estrazione, la raccolta o l’analisi di dati, compresi i dati biometrici, da tali sistemi. I prodotti utilizzati per applicazioni puramente commerciali come la fatturazione, il marketing, i servizi di qualità, la soddisfazione degli utenti o la sicurezza della rete sono generalmente considerati esenti da rischi di questo tipo.

    (9)

    Al fine di rafforzare il controllo efficace delle esportazioni di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, è necessario armonizzare ulteriormente l’applicazione di controlli onnicomprensivi in tale settore. A tal fine, gli Stati membri si impegnano a sostenere tali controlli condividendo informazioni tra loro e con la Commissione, in particolare per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici dei prodotti di sorveglianza informatica, e vigilando nell’applicazione di tali controlli per promuovere uno scambio a livello di Unione.

    (10)

    Per consentire all’Unione di reagire rapidamente al grave uso improprio delle tecnologie esistenti o ai nuovi rischi associati alle tecnologie emergenti, è opportuno introdurre un meccanismo che consenta agli Stati membri di coordinare le loro risposte quando è individuato un nuovo rischio. Tale coordinamento dovrebbe essere seguito da iniziative volte a introdurre controlli equivalenti a livello multilaterale al fine di ampliare la risposta al rischio individuato.

    (11)

    Anche la trasmissione di software e di tecnologie a duplice uso mediante mezzi elettronici, fax o telefono verso destinazioni al di fuori del territorio doganale dell’Unione dovrebbe essere sottoposta a controllo. Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli esportatori e delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno prevedere licenze generali o globali o interpretazioni armonizzate delle disposizioni per talune trasmissioni, come le trasmissioni a un cloud.

    (12)

    Alla luce dell’importante ruolo delle autorità doganali nell’applicazione dei controlli delle esportazioni, i termini utilizzati nel presente regolamento dovrebbero essere coerenti, nella misura del possibile, con le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («codice doganale dell’ Unione»).

    (13)

    Possono essere coinvolte nelle esportazioni di prodotti a duplice uso varie categorie di persone, comprese persone fisiche quali fornitori di servizi, ricercatori, consulenti e persone che trasmettono prodotti a duplice uso mediante mezzi elettronici. È essenziale che tutte queste persone siano consapevoli dei rischi connessi all’esportazione e alla fornitura di assistenza tecnica per quanto riguarda i prodotti sensibili. In particolare, gli istituti accademici e di ricerca si trovano ad affrontare sfide distinte nel controllo delle esportazioni a causa, tra l’altro, del loro impegno generale a favore del libero scambio di idee, del fatto che le loro attività di ricerca spesso comportano tecnologie all’avanguardia, delle loro strutture organizzative e della natura internazionale dei loro scambi scientifici. Gli Stati membri e la Commissione, ove necessario, dovrebbero sensibilizzare la comunità accademica e della ricerca e fornirle orientamenti su misura per affrontare tali sfide distinte. In linea con i regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, l’applicazione dei controlli dovrebbe prevedere, per quanto possibile, un approccio comune per quanto riguarda talune disposizioni, in particolare per quanto riguarda le note di cessazione dei controlli relative al mondo accademico «ricerca scientifica di base» e «pubblico dominio».

    (14)

    La definizione del termine «intermediario» dovrebbe essere rivista per includere le persone giuridiche e i consorzi non residenti o stabiliti in uno Stato membro e che forniscono servizi di intermediazione dal territorio doganale dell’Unione.

    (15)

    Il trattato di Lisbona chiarisce che la fornitura di servizi di assistenza tecnica che comporta un movimento transfrontaliero è di competenza dell’Unione. È pertanto opportuno introdurre una definizione di assistenza tecnica e specificare i controlli applicabili alla sua fornitura. Inoltre, per motivi di efficacia e coerenza, i controlli sulla fornitura di assistenza tecnica dovrebbero essere armonizzati.

    (16)

    Come nel regolamento (CE) n. 428/2009, dovrebbe essere possibile per le autorità degli Stati membri vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali in determinate circostanze qualora, in base ad intelligence o ad altre fonti, abbiano fondati motivi di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari in un paese soggetto a embargo sulle armi o alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori.

    (17)

    Le condizioni e i requisiti per il rilascio delle licenze dovrebbero essere armonizzati, se del caso, per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l’applicazione coerente ed efficace dei controlli in tutto il territorio doganale dell’Unione. A tal fine, è altresì necessario che le autorità competenti degli Stati membri siano chiaramente identificate in tutte le situazioni di controllo. La responsabilità delle decisioni in merito alle autorizzazioni di esportazione specifiche, globali o generali nazionali, alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica, al transito di prodotti a duplice uso non unionali, nonché alle autorizzazioni per il trasferimento entro il territorio doganale dell’Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell’allegato IV spetta alle autorità nazionali.

    (18)

    Dovrebbero essere introdotti orientamenti per i programmi interni di conformità al fine di contribuire ad assicurare condizioni di parità tra gli esportatori e potenziare l’applicazione efficace dei controlli. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto delle differenze in termini di dimensioni, risorse, settori di attività e altre caratteristiche e condizioni degli esportatori e delle loro filiali, come le strutture e le norme di conformità intragruppo, evitando così l’approccio di un «modello unico per tutti» e aiutando ciascun esportatore a trovare le proprie soluzioni per la conformità e la competitività. Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali dovrebbero attuare un ICP, a meno che l’autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre circostanze di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall’esportatore.

    (19)

    Dovrebbero essere introdotte autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione supplementari al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico di imprese, in particolare PMI, e autorità, assicurando al contempo un livello adeguato di controllo dei pertinenti prodotti verso le pertinenti destinazioni. Ove necessario, gli Stati membri possono fornire orientamenti agli esportatori per quanto riguarda l’applicazione delle autorizzazioni generali. Gli Stati membri possono inoltre introdurre autorizzazioni generali nazionali di esportazione per le esportazioni a basso rischio qualora lo ritengano necessario. È altresì opportuno introdurre un’autorizzazione per grandi progetti al fine di adattare le condizioni per il rilascio delle licenze alle particolari esigenze del settore.

    (20)

    La Commissione, in stretta consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, dovrebbe sviluppare orientamenti e/o raccomandazioni per migliori prassi a sostegno dell’applicazione pratica dei controlli. Nell’elaborare gli orientamenti e/o le raccomandazioni, la Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle esigenze di informazione delle PMI.

    (21)

    Elenchi comuni di prodotti a duplice uso, di destinazioni e di orientamenti sono elementi essenziali per un regime di controllo delle esportazioni efficace.

    (22)

    Gli Stati membri che istituiscono elenchi nazionali di controllo a norma del presente regolamento dovrebbero informarne la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero altresì informare la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni di rifiutare un’autorizzazione di esportazione per la quale è richiesta un’autorizzazione sulla base di un elenco nazionale di controllo.

    (23)

    Al fine di consentire all’Unione di adeguarsi prontamente al mutare delle circostanze concernenti la valutazione della sensibilità delle esportazioni nel quadro delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione oltre che agli sviluppi tecnologici e commerciali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica degli allegati I, II e IV del presente regolamento. Le decisioni relative all’aggiornamento dell’elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all’allegato I dovrebbero essere conformi agli obblighi e agli impegni che gli Stati membri o l’Unione hanno assunto in quanto membri dei pertinenti accordi internazionali di non proliferazione e in quanto membri dei regimi multilaterali in materia di controllo delle esportazioni oppure a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali. Nel caso in cui la modifica dell’allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell’allegato II o IV, tali allegati dovrebbero essere modificati di conseguenza. Le decisioni relative all’aggiornamento degli elenchi comuni di prodotti e destinazioni di cui alle sezioni da A ad H dell’allegato II dovrebbero essere adottate in considerazione dei criteri di valutazione di cui al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (24)

    La Commissione dovrebbe pubblicare gli aggiornamenti all’allegato I mediante atti delegati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

    (25)

    La Commissione dovrebbe pubblicare e tenere aggiornata una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

    (26)

    Le disposizioni e le decisioni nazionali relative alle esportazioni di prodotti a duplice uso dovrebbero essere adottate nell'ambito della politica commerciale comune, in particolare del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). L'applicazione efficace e coerente dei controlli in tutto il territorio doganale dell'Unione dovrebbe essere garantita tramite adeguati scambi di informazioni e consultazioni sulle disposizioni e sulle decisioni nazionali.

    (27)

    L'esistenza di un sistema comune di controllo rappresenta un presupposto indispensabile per la libera circolazione dei prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione.

    (28)

    A norma ed entro i limiti dell'articolo 36 TFUE e conformemente con gli obblighi internazionali assunti, gli Stati membri mantengono il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno del territorio doganale dell'Unione al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. L'elenco dei prodotti soggetti a controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione di cui all'allegato IV dovrebbe essere periodicamente riesaminato tenendo conto dell'ulteriore evoluzione degli obblighi internazionali sottostanti, nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali per quanto riguarda la valutazione della sensibilità dei trasferimenti. Le decisioni relative all'aggiornamento dell'elenco comune di prodotti a duplice uso soggetti ai controlli sulle esportazioni di cui all'allegato IV dovrebbero essere prese in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

    (29)

    Il 22 settembre 1998 gli Stati membri e la Commissione hanno firmato protocolli aggiuntivi ai rispettivi accordi di salvaguardia conclusi tra gli Stati membri, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, tra altre misure, obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sui trasferimenti delle attrezzature e delle materie non nucleari specificate. I controlli sui trasferimenti all'interno dell'Unione dovrebbero consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di adempiere ai loro obblighi a norma di detti accordi.

    (30)

    Al fine di conseguire un'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, è opportuno ampliare la portata della consultazione e dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione e introdurre strumenti volti a sostenere lo sviluppo di una rete comune per il controllo delle esportazioni nell'Unione, ad esempio procedure elettroniche di rilascio delle licenze, gruppi di esperti tecnici e un meccanismo di coordinamento dell'applicazione. È di particolare importanza garantire che gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento, incluse le organizzazioni dell'industria e della società civile, siano consultati, ove appropriato, dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e dai gruppi di esperti tecnici.

    (31)

    Sebbene le autorità doganali condividano determinate informazioni con le altre autorità doganali utilizzando un sistema di gestione del rischio conformemente alla normativa doganale dell'Unione, è altresì opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.

    (32)

    È opportuno chiarire che il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento di dati personali e sulla libera circolazione di tali dati conformemente ai regolamenti (UE) 2016/679 (7) e (UE) 2018/1725 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (33)

    Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (9) e (UE, Euratom) 2015/444 (10) della Commissione e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (11). Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore. Tutte le informazioni di natura sensibile non classificate o le informazioni che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.

    (34)

    Le attività di sensibilizzazione rivolte al settore privato, in particolare alle PMI, e la trasparenza sono elementi essenziali per un efficace regime di controllo delle esportazioni. È pertanto opportuno prevedere lo sviluppo continuo di orientamenti, ove necessario, a sostegno dell'applicazione del presente regolamento, come pure la pubblicazione di una relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli.

    (35)

    La relazione annuale dell'Unione sull'attuazione dei controlli dovrebbe includere informazioni pertinenti sulla concessione di licenze e sull'esecuzione dei controlli a norma del presente regolamento, nel debito rispetto della necessità di garantire la tutela della riservatezza di taluni dati, in particolare quando la pubblicazione dei dati relativi alle licenze potrebbe incidere sulle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale sollevate dagli Stati membri o compromettere la riservatezza commerciale e consentire ai fornitori extra Unione di ridurre le decisioni restrittive in materia di licenze adottate dagli Stati membri.

    (36)

    Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe adottare misure intese a conferire adeguati poteri alle autorità competenti.

    (37)

    Conformemente con la strategia dell'Unione sulle ADM, ciascuno Stato membro dovrebbe stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È altresì opportuno introdurre disposizioni volte a sostenere l'applicazione efficace dei controlli, tra l'altro attraverso un meccanismo di coordinamento dell'applicazione.

    (38)

    Il codice doganale dell'Unione stabilisce, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e alla riesportazione di merci. Il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti e derivanti dal codice doganale dell'Unione e dalle relative disposizioni di applicazione.

    (39)

    I controlli sulle esportazioni contribuiscono alla sicurezza internazionale e incidono sul commercio con i paesi terzi. È pertanto opportuno sviluppare un dialogo e una cooperazione con i paesi terzi al fine di favorire condizioni di parità a livello globale e rafforzare la sicurezza internazionale. In particolare, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero aumentare il loro contributo alle attività dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre sostenere tali regimi nello sviluppo di solidi controlli delle esportazioni come base globale e modello per le migliori pratiche internazionali, nonché come strumento importante per garantire la pace e la stabilità internazionali. I contributi dovrebbero essere forniti quando tutti gli Stati membri individuano un nuovo rischio nel settore dei prodotti di sorveglianza informatica al fine di garantire parità di condizioni a livello multilaterale.

    (40)

    Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che stabilisce norme specifiche per il controllo delle esportazioni di prodotti per il servizio pubblico regolamentato nell'ambito del programma Galileo.

    (41)

    Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari;

    2)

    «esportazione»:

    a)

    un regime di esportazione ai sensi dell'articolo 269 del codice doganale dell'Unione;

    b)

    una riesportazione ai sensi dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione; si ha riesportazione anche se, durante un transito attraverso il territorio doganale dell'Unione ai sensi del punto 11) del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione sommaria di uscita in quanto la destinazione finale dei prodotti è stata modificata;

    c)

    un regime di perfezionamento passivo ai sensi dell'articolo 259 del codice doganale dell'Unione; o

    d)

    la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione; comprende la messa a disposizione in formato elettronico di tali software e tecnologie a persone fisiche o giuridiche o a consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione; include anche la trasmissione orale della tecnologia quando la tecnologia è descritta su un supporto di trasmissione vocale;

    3)

    «esportatore»:

    a)

    qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che sia titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione o della dichiarazione di riesportazione o di una dichiarazione sommaria di uscita; e, qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che decida di trasmettere software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori del territorio doganale dell'Unione o di mettere tali software e tecnologie a disposizione, in forma elettronica, di persone fisiche o giuridiche o consorzi al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

    Qualora, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso risulti essere una persona residente o stabilita al di fuori del territorio doganale dell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione;

    c)

    se la lettera a) o b) non è applicabile, qualsiasi persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso da esportare se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nel bagaglio personale della persona ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 19, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (13).

    4)

    «dichiarazione di esportazione» è un atto con il quale qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di vincolare un prodotto a duplice uso di cui al punto 1) ad una procedura di esportazione;

    5)

    «dichiarazione di riesportazione» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 13), del codice doganale dell'Unione;

    6)

    «dichiarazione sommaria di uscita» è un atto ai sensi dell'articolo 5, punto 10), del codice doganale dell'Unione;

    7)

    «servizi di intermediazione»:

    a)

    la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un paese terzo a qualunque altro paese terzo; o

    b)

    la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro paese terzo.

    Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa da questa definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o la riassicurazione, o la pubblicità generica o la promozione;

    8)

    «intermediario» è qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che fornisca servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;

    9)

    «assistenza tecnica» è qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, anche mediante mezzi elettronici nonché per telefono o qualsiasi altra forma orale di assistenza;

    10)

    «fornitore di assistenza tecnica»:

    a)

    qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio che forniscano servizi di intermediazione dal territorio doganale dell'Unione verso il territorio di un paese terzo;

    b)

    qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro che forniscano assistenza tecnica entro il territorio di un paese terzo; o

    c)

    qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi consorzio residenti o stabiliti in uno Stato membro dell'Unione che forniscano assistenza tecnica a un residente di un paese terzo temporaneamente presente nel territorio doganale dell'Unione;

    11)

    «transito» è il trasporto di prodotti a duplice uso non unionali che entrano nel territorio doganale dell'Unione e lo attraversano con una destinazione esterna al territorio doganale dell'Unione stessa, laddove tali prodotti:

    a)

    sono vincolati a un regime di transito esterno ai sensi dell'articolo 226 del codice doganale dell'Unione e si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;

    b)

    sono trasbordati all'interno di una zona franca o direttamente riesportati da una zona franca;

    c)

    sono in custodia temporanea e direttamente riesportati da una struttura di custodia temporanea; o

    d)

    sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo della stessa nave o dello stesso aeromobile che li trasporterà al di fuori di tale territorio senza operazioni di scarico;

    12)

    «autorizzazione di esportazione specifica» è un'autorizzazione concessa a uno specifico esportatore per un utilizzatore finale o destinatario di un paese terzo e riguardante uno o più prodotti a duplice uso;

    13)

    «autorizzazione globale di esportazione» è un'autorizzazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici e/o in uno o più paesi terzi specifici;

    14)

    «autorizzazione per grandi progetti» è un'autorizzazione di esportazione specifica o un'autorizzazione globale di esportazione concessa a un determinato esportatore per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, che può essere valida per le esportazioni verso uno o più utilizzatori finali specifici in uno o più paesi terzi specifici ai fini di uno specifico progetto su larga scala;

    15)

    «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione» è un'autorizzazione all'esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che rispettino le condizioni e i requisiti elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II;

    16)

    «autorizzazione generale di esportazione nazionale» è un'autorizzazione all'esportazione definita dalla legislazione nazionale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, e alla sezione C dell'allegato III;

    17)

    «territorio doganale dell'Unione» è il territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del codice doganale dell'Unione;

    18)

    «prodotti a duplice uso non unionali» sono i prodotti che hanno lo status di merci non unionali ai sensi dell'articolo 5, punto 24), del codice doganale dell'Unione;

    19)

    «embargo sugli armamenti» è un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o da una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    20)

    «prodotti di sorveglianza informatica» sono prodotti a duplice uso appositamente progettati per consentire la sorveglianza dissimulata di persone fisiche mediante il monitoraggio, l'estrazione, la raccolta o l'analisi di dati provenienti da sistemi di informazione e telecomunicazione;

    21)

    «programma interno di conformità» o «ICP» si riferisce a politiche e procedure efficaci, adeguate e proporzionate in corso adottate dagli esportatori al fine di facilitare la conformità alle disposizioni e agli obiettivi del presente regolamento nonché ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni attuate a norma del presente regolamento, comprese, tra l'altro, misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all'esportazione dei prodotti per gli utenti finali e gli usi finali;

    22)

    «operazione sostanzialmente identica» è un'operazione che riguarda prodotti con parametri o caratteristiche tecniche sostanzialmente identici e coinvolge lo stesso utilizzatore finale o destinatario di un'altra operazione.

    CAPO II

    AMBITO DI APPLICAZIONE

    Articolo 3

    1.   L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione.

    2.   Può essere subordinata ad autorizzazione, a norma dell'articolo 4, 5, 9 o 10, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.

    Articolo 4

    1.   L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

    a)

    ad un uso collegato allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;

    b)

    a scopi militari se il paese acquirente o il paese di destinazione è soggetto a un embargo sugli armamenti; ai fini della presente lettera, per «scopi militari» si intende:

    i)

    l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

    ii)

    l'uso di apparecchiature di produzione, prova o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri; o

    iii)

    l'uso di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;

    c)

    ad un uso come parti o componenti di prodotti militari, figuranti nell'elenco nazionale dei materiali di armamento, che sono stati esportati dal territorio di uno Stato membro senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro.

    2.   Se un esportatore è a conoscenza che i prodotti a duplice uso che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

    3.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   Uno Stato membro che, a norma dei paragrafi 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e ai relativi utilizzatori finali, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni interessate.

    5.   Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e ne informano le proprie autorità doganali e altre autorità nazionali pertinenti.

    6.   Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.

    7.   Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

    8.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.

    Articolo 5

    1.   L'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.

    2.   Se un esportatore è a conoscenza, stando ai risultati della dovuta diligenza, che prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare, non elencati nell'allegato I, sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre l'esportazione interessata ad autorizzazione. La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori gli orientamenti di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

    3.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   Uno Stato membro che, a norma del paragrafo 1, 2 o 3, subordini ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto, ne informa immediatamente le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali pertinenti e fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione informazioni pertinenti sull'obbligo di autorizzazione in questione, in particolare riguardo ai prodotti e alle entità interessate, a meno che non ritenga che ciò non sia opportuno alla luce della natura dell'operazione o del carattere sensibile delle informazioni in questione.

    5.   Gli Stati membri tengono in debita considerazione le informazioni ricevute a norma del paragrafo 4 e le riesaminano alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1 entro 30 giorni lavorativi. Essi informano le loro autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti. In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro può chiedere la proroga del termine di 30 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.

    6.   Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno imporre un obbligo di autorizzazione per operazioni sostanzialmente identiche, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le informazioni relative ai prodotti di sorveglianza informatica e, se del caso, le destinazioni soggette agli obblighi di autorizzazione quali notificati dagli Stati membri a tal fine.

    7.   Gli Stati membri riesaminano le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 almeno una volta all'anno, sulla base delle informazioni e delle analisi pertinenti fornite dalla Commissione. Se tutti gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione che è opportuno modificare o rinnovare la pubblicazione di un obbligo di autorizzazione, la Commissione modifica o rinnova tempestivamente di conseguenza le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 6 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    8.   Al fine di consentire un esame di tutti i dinieghi validi da parte degli Stati membri, l'articolo 16, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, si applica ai casi relativi ai prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I.

    9.   Tutti gli scambi di informazioni richiesti a norma del presente articolo avvengono nel rispetto degli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Tali scambi di informazioni sono effettuati mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

    10.   Gli Stati membri valutano la possibilità di sostenere l'inclusione dei prodotti pubblicati a norma del paragrafo 6 del presente articolo negli opportuni regimi internazionali di non proliferazione o negli accordi in materia di controllo delle esportazioni al fine di estendere i controlli. La Commissione fornisce analisi dei dati pertinenti raccolti a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 2.

    11.   Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di adottare misure nazionali ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/479.

    Articolo 6

    1.   La fornitura di servizi di intermediazione per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Se un intermediario propone di fornire servizi d'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre i suddetti servizi di intermediazione ad autorizzazione.

    3.   Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

    4.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di servizi di intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    5.   L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    Articolo 7

    1.   Il transito di prodotti a duplice uso non unionali compresi negli elenchi di cui all'allegato I può essere vietato in qualsiasi momento dall'autorità competente dello Stato membro in cui sono ubicati i prodotti nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Prima di decidere se vietare o no il transito, l'autorità competente può, in singoli casi, subordinare ad autorizzazione il transito specifico di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Se il transito avviene attraverso il territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato può vietare tale transito sul proprio territorio.

    L'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione alla persona fisica o giuridica o al consorzio che è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha il potere di decidere l'invio dei prodotti che transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione.

    Se la persona fisica o giuridica o il consorzio non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente può imporre l'obbligo di autorizzazione:

    a)

    al dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15), del codice doganale dell'Unione;

    b)

    al trasportatore ai sensi dell'articolo 5, punto 40), del codice doganale dell'Unione; o

    c)

    alla persona fisica che trasporta i prodotti a duplice uso in transito se tali prodotti a duplice uso sono contenuti nei bagagli personali della stessa.

    3.   Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

    4.   L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo 8

    1.   La fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione nel caso in cui il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    2.   Se un fornitore di assistenza tecnica propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I ed è a conoscenza che tali prodotti sono destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ne informa l'autorità competente. Tale autorità competente decide in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta assistenza tecnica ad autorizzazione.

    3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano se l'assistenza tecnica:

    a)

    è fornita entro o nel territorio di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2, o verso un residente di un paese che figura nell'elenco di cui all'allegato II, sezione A, parte 2;

    b)

    assume la forma di un trasferimento di informazioni che sono di dominio pubblico o fanno parte della ricerca scientifica di base ai sensi della nota generale sulla tecnologia o della nota sulla tecnologia nucleare di cui all'allegato I;

    c)

    è fornita da autorità o agenzie di uno Stato membro nell'ambito dei loro compiti ufficiali;

    d)

    è fornita per le forze armate di uno Stato membro sulla base dei compiti loro assegnati;

    e)

    è fornita per una finalità citata nelle eccezioni per i prodotti del regime di non proliferazione nel settore missilistico (Missile Technology Control Regime – tecnologia MTCR) di cui all'allegato IV; o

    f)

    è il minimo necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione di quei prodotti per i quali è stata emessa un'autorizzazione di esportazione;

    4.   Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

    5.   Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    6.   L'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, si applica alle misure nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

    Articolo 9

    1.   Per motivi di pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, uno Stato membro può vietare l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I o imporre per gli stessi un obbligo di autorizzazione.

    2.   Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, indicandone con precisione i motivi. Se la misura consiste nell'istituzione di un elenco nazionale di controllo, gli Stati membri informano anche la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla descrizione dei prodotti controllati.

    3.   Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri ogni modifica riguardante le misure adottate ai sensi del paragrafo 1, incluse eventuali modifiche ai propri elenchi nazionali di controllo.

    4.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, le misure che le sono notificate ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La Commissione pubblica separatamente, senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, una raccolta degli elenchi di controllo nazionali in vigore negli Stati membri. Su notifica da parte di uno Stato membro di modifiche del proprio elenco nazionale di controllo, la Commissione pubblica senza ritardo e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione un aggiornamento della raccolta degli elenchi nazionali di controllo in vigore negli Stati membri.

    Articolo 10

    1.   L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi di cui all'allegato I è subordinata ad autorizzazione se un altro Stato membro impone un obbligo di autorizzazione per l'esportazione di tali prodotti sulla base di un elenco nazionale di controllo di prodotti adottato da tale Stato membro a norma dell'articolo 9 e pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, e se l'esportatore è stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a un utilizzo che desta preoccupazione nell'ambito della pubblica sicurezza, inclusa la prevenzione di atti terroristici, o in relazione a considerazioni in materia di diritti umani.

    2.   Uno Stato membro che rifiuti un'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 informa anche la Commissione e gli altri Stati membri di tale decisione.

    3.   Uno Stato membro che, in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, subordini all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa senza ritardo le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti e, se del caso, fornisce agli altri Stati membri e alla Commissione le informazioni pertinenti, in particolare riguardo ai prodotti e agli utenti finali interessati. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni e ne informano le proprie autorità doganali e le altre autorità nazionali competenti.

    Articolo 11

    1.   Per il trasferimento all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato IV è richiesta un'autorizzazione. I prodotti a duplice elencati nell'allegato IV, parte 2, non sono oggetto di un'autorizzazione generale.

    2.   Uno Stato membro può imporre un obbligo di autorizzazione per il trasferimento di altri prodotti a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se al momento del trasferimento:

    a)

    all'operatore o all'autorità competente consta che la destinazione finale dei prodotti in questione si trova al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

    b)

    l'esportazione a norma dell'articolo 3, 4, 5, 9 o 10 dei prodotti verso detta destinazione finale è soggetta ad obbligo di autorizzazione nello Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti e tale esportazione direttamente dal suo territorio non è consentita da un'autorizzazione generale o globale; e

    c)

    i prodotti non devono essere sottoposti a trasformazione o lavorazione quale definita all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.

    3.   L'autorizzazione di trasferimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è richiesta nello Stato membro dal quale i prodotti a duplice uso devono essere trasferiti.

    4.   Nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti devono essere trasferiti, nell'ambito delle procedure di consultazione di cui all'articolo 14, è immediatamente rilasciata all'operatore l'autorizzazione di trasferimento, a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente.

    5.   Gli Stati membri che adottano disposizioni che impongono un obbligo di autorizzazione di cui al paragrafo 2 informano senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    6.   L'applicazione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implica alcun controllo alle frontiere interne al territorio doganale dell'Unione, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio doganale dell'Unione.

    7.   L'applicazione di misure adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non deve in nessun caso avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto da uno Stato membro a un altro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.

    8.   Uno Stato membro può prescrivere nella legislazione nazionale che per i trasferimenti intraunionali da detto Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, categoria 5, parte 2, e che non sono elencati nell'allegato IV debbano essere fornite alle autorità competenti dello Stato stesso informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

    9.   I documenti commerciali pertinenti relativi a trasferimenti all'interno dell'Unione dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I indicano chiaramente che i prodotti in questione sono soggetti a controllo se esportati dal territorio doganale dell'Unione. Tra i documenti figurano in particolare eventuali contratti di vendita, conferme dell'ordine, fatture e avvisi di spedizione.

    CAPO III

    AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE E AUTORIZZAZIONI PER SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

    Articolo 12

    1.   Ai sensi del presente regolamento possono essere rilasciati o istituiti i seguenti tipi di autorizzazioni di esportazione:

    a)

    autorizzazioni di esportazione specifiche;

    b)

    autorizzazioni globali di esportazione;

    c)

    autorizzazioni generali di esportazione nazionali;

    d)

    autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione per le esportazioni di taluni prodotti verso determinate destinazioni a condizioni e requisiti specifici per l'utilizzo di cui alle sezioni da A ad H dell'allegato II.

    Le autorizzazioni rilasciate o istituite ai sensi del presente regolamento hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.

    2.   Le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito.

    Fatto salvo l'articolo 2, punto 3), se l'esportatore non è residente o stabilito nel territorio doganale dell'Unione, l'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano i prodotti a duplice uso rilascia autorizzazioni di esportazione specifiche a norma del presente regolamento.

    Tutte le autorizzazioni di esportazione specifiche e globali sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli che compaiono nella sezione A dell'allegato III.

    3.   Le autorizzazioni di esportazione specifiche e le autorizzazioni globali di esportazione sono valide per due anni al massimo, a meno che l'autorità competente non decida diversamente.

    Le autorizzazioni per grandi progetti sono valide per una durata stabilita dall'autorità competente, ma per non più di quattro anni, salvo in circostanze debitamente giustificate in base alla durata del progetto.

    4.   Gli esportatori mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione di esportazione specifica o globale, in modo da fornire informazioni complete in particolare per quanto riguarda l'utilizzatore finale, il paese di destinazione e l'uso finale del prodotto esportato.

    Le autorizzazioni di esportazione specifiche sono subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale. L'autorità competente può esentare talune domande dall'obbligo di fornire una dichiarazione relativa all'uso finale. Le autorizzazioni globali di esportazione possono essere subordinate a una dichiarazione relativa all'uso finale, se opportuno.

    Gli esportatori che utilizzano autorizzazioni di esportazione globali attuano un ICP, a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo a causa di altre informazioni di cui ha tenuto conto nel trattare la domanda di autorizzazione di esportazione globale presentata dall'esportatore.

    Gli obblighi di notifica e relativi all'ICP concernenti l'utilizzo delle autorizzazioni globali di esportazione sono definiti dagli Stati membri.

    Su richiesta degli esportatori, le autorizzazioni globali di esportazione che contengono limitazioni quantitative sono suddivise.

    5.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni specifiche o globali entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.

    6.   Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

    a)

    escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nella sezione I dell'allegato II;

    b)

    sono definite dalla legislazione o prassi nazionale; possono essere utilizzate da tutti gli esportatori residenti o stabiliti nello Stato membro che rilascia tali autorizzazioni purché soddisfino i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella legislazione nazionale complementare. Sono rilasciate conformemente alle indicazioni di cui alla sezione C dell'allegato III;

    c)

    non devono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dall'autorità competente del fatto che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati a tali usi.

    Le autorizzazioni generali di esportazione nazionali possono anche applicarsi ai prodotti e alle destinazioni elencati nelle sezioni da A ad H dell'allegato II.

    Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate. La Commissione pubblica tali notifiche nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    7.   L'autorità competente dello Stato membro in cui è residente o stabilito l'esportatore può vietare a quest'ultimo di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione qualora sussista un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa sui controlli all'esportazione.

    Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori cui è stato vietato di utilizzare un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in cui l'esportatore è residente o stabilito non concluda che l'esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. Lo scambio di informazioni è effettuato utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

    Articolo 13

    1.   Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito. Nel caso in cui l'intermediario o il fornitore di assistenza tecnica sia residente o stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento sono rilasciate dall'autorità competente dello Stato membro a partire dal quale saranno forniti i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica.

    2.   Le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione sono rilasciate per una determinata quantità di prodotti specifici e precisano chiaramente l'ubicazione dei prodotti nei paesi terzi d'origine, l'utilizzatore finale e l'ubicazione esatta dell'utilizzatore finale.

    Le autorizzazioni per l'assistenza tecnica indicano chiaramente l'utente finale e l'ubicazione dell'utilizzatore finale.

    Le autorizzazioni hanno validità su tutto il territorio doganale dell'Unione.

    3.   Gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mettono a disposizione dell'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della loro richiesta di autorizzazione ai sensi del presente regolamento, segnatamente i dati specifici relativi all'ubicazione dei prodotti a duplice uso, una chiara descrizione dei prodotti e della quantità interessata, i terzi coinvolti nell'operazione, il paese di destinazione, l'utilizzatore finale in tale paese e il luogo esatto in cui si trova.

    4.   Le autorità competenti degli Stati membri trattano le richieste di autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica entro un termine che deve essere determinato dal diritto o dalla prassi nazionale.

    5.   Tutte le autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica sono rilasciate, ove possibile, con mezzi elettronici su formulari contenenti almeno tutti gli elementi e nell'ordine indicati nei modelli di cui alla sezione B dell'allegato III.

    Articolo 14

    1.   Se i prodotti a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione specifica verso una destinazione che non figura nell'allegato II, sezione A, parte 2, o verso tutte le destinazioni nel caso dei prodotti a duplice uso che figurano nell'allegato IV, si trovano o si troveranno in uno o più Stati membri diversi da quello nel quale è stata presentata la richiesta, tale circostanza è indicata nella richiesta. L'autorità competente dello Stato membro al quale l'autorizzazione viene richiesta consulta immediatamente le autorità competenti degli Stati membri in questione e fornisce loro le informazioni pertinenti. Tale consultazione può essere effettuata utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6. Gli Stati membri consultati comunicano, entro 10 giorni lavorativi, le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell'autorizzazione, che vincola lo Stato membro cui è stata fatta la richiesta.

    Se non pervengono obiezioni entro 10 giorni lavorativi, si considera che gli Stati membri consultati non abbiano obiezioni.

    In casi eccezionali, qualsiasi Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.

    2.   Qualora un'esportazione possa recare pregiudizio a interessi essenziali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo può chiedere a un altro Stato membro di non concedere l'autorizzazione di esportazione oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente con lo Stato membro richiedente consultazioni di natura non vincolante, che dovranno terminare entro 10 giorni lavorativi. Qualora decida di concedere l'autorizzazione, lo Stato membro che riceve la richiesta ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri utilizzando il sistema elettronico di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

    Articolo 15

    1.   Ai fini del rilascio di un'autorizzazione o del divieto di transito ai sensi del presente regolamento gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:

    a)

    gli obblighi e gli impegni internazionali dell'Unione e degli Stati membri, in particolare gli obblighi e gli impegni che ciascuno di essi ha assunto in qualità di membro dei pertinenti regimi internazionali di non proliferazione e di accordi per il controllo delle esportazioni o con la ratifica dei pertinenti trattati internazionali;

    b)

    gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    c)

    considerazioni di politica estera e di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica la posizione comune 2008/944/PESC;

    d)

    considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione.

    2.   Oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, al momento di valutare una richiesta di autorizzazione globale di esportazione, gli Stati membri tengono conto dell'applicazione, da parte dell'esportatore, di un ICP.

    Articolo 16

    1.   L'autorità competente, in ottemperanza del presente regolamento, può rifiutarsi di concedere un'autorizzazione di esportazione e può annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse. In caso di rifiuto, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione di esportazione oppure quando ha stabilito che l'esportazione prevista non deve essere autorizzata, essa ne dà notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti. In caso di sospensione di un'autorizzazione di esportazione da parte dell'autorità competente di uno Stato membro, la valutazione finale è comunicata alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione al termine del periodo di sospensione.

    2.   Le autorità competenti degli Stati membri riesaminano i dinieghi delle autorizzazioni notificati a norma del paragrafo 1 entro tre anni dalla notifica e li revocano, modificano o rinnovano. Le autorità competenti degli Stati membri notificano quanto prima i risultati del riesame alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. I dinieghi non revocati rimangono validi e sono riesaminati ogni tre anni. In occasione del terzo riesame, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare le ragioni del mantenimento di tale rifiuto.

    3.   L'autorità competente notifica senza ritardo alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le sue decisioni di divieto di transito di prodotti a duplice uso, prese a norma dell'articolo 7. Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, inclusa la classificazione del prodotto, i suoi parametri tecnici, il paese di destinazione e l'utilizzatore finale.

    4.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni per la fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica di cui all'articolo 13.

    5.   L'autorità competente di uno Stato membro, prima di decidere se concedere o meno un'autorizzazione o di vietare un transito ai sensi del presente regolamento, esamina tutti i dinieghi validi o le decisioni relative al divieto di transito di prodotti a duplice uso compresi negli elenchi di cui all'allegato I, prese ai sensi del presente regolamento, per accertare se un'autorizzazione o un transito siano stati negati dalle autorità competenti di un altro Stato membro per un'operazione sostanzialmente identica. Essa consulta quindi le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso tali dinieghi o decisioni di divieto di transito di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo.

    Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano entro 10 giorni lavorativi se ritengono che l'operazione in questione sia sostanzialmente identica. Se non perviene alcuna reazione entro 10 giorni lavorativi, si considera che le autorità competenti degli Stati membri consultati non considerino l'operazione in questione un'operazione sostanzialmente identica.

    Se sono necessarie maggiori informazioni per valutare correttamente l'operazione in questione, le autorità competenti degli Stati membri interessati concordano la proroga di tale termine di 10 giorni. Tuttavia la proroga non supera i 30 giorni lavorativi.

    Se, a seguito di tale consultazione, decide di rilasciare l'autorizzazione o permettere il transito, l'autorità competente ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

    6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso attraverso il sistema di cui all'articolo 23, paragrafo 6.

    7.   Tutte le informazioni scambiate conformemente al presente articolo rispettano l'articolo 23, paragrafo 5, in materia di riservatezza delle informazioni.

    CAPO IV

    MODIFICA DEGLI ELENCHI DEI PRODOTTI A DUPLICE USO E DELLE DESTINAZIONI

    Articolo 17

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 18 al fine di modificare gli elenchi di prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV, come segue:

    a)

    l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è modificato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri e, se del caso, dall'Unione in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali;

    b)

    nel caso in cui la modifica dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche nell'allegato II o IV, tali allegati sono modificati di conseguenza.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare l'allegato II eliminando prodotti e aggiungendo o eliminando destinazioni dall'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo conto degli obblighi e degli impegni previsti dai pertinenti regimi di non proliferazione e dagli accordi in materia di controllo delle esportazioni, quali modifiche degli elenchi di controllo, nonché dei pertinenti sviluppi geopolitici. Qualora motivi imperativi di urgenza richiedano la soppressione di determinate destinazioni dall'ambito di applicazione di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione, la procedura di cui all'articolo 19 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

    Articolo 18

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 settembre 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 19

    1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

    2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

    Articolo 20

    L'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato IV, che è un sottoinsieme dell'allegato I, è aggiornato in relazione all'articolo 36 TFUE, vale a dire agli interessi degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

    CAPO V

    PROCEDURE DOGANALI

    Articolo 21

    1.   In occasione dell'espletamento delle formalità per l'esportazione di prodotti a duplice uso presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione di esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che tutte le autorizzazioni di esportazione necessarie sono state ottenute.

    2.   All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti, a titolo di prova, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata.

    3.   Fatte salve le competenze ad esso attribuite nell'ambito e ai sensi del codice doganale dell'Unione, uno Stato membro può altresì, per un periodo non superiore ai periodi di cui al paragrafo 4, sospendere la procedura di esportazione dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che i prodotti a duplice uso che sono o meno coperti da valida autorizzazione di esportazione lascino l'Unione attraverso il suo territorio, qualora:

    a)

    abbia ragioni di sospettare che:

    i)

    al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti; o

    ii)

    le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione; o

    b)

    disponga di informazioni pertinenti in merito alla potenziale applicazione delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

    4.   Nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro di cui a tale paragrafo consulta l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione o che può intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, senza ritardo in modo che l'autorità competente possa adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 16, paragrafo 1. Se detta autorità competente decide di mantenere l'autorizzazione o di non intervenire ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, essa risponde entro un termine di 10 giorni lavorativi, che, su sua richiesta, può essere esteso a 30 giorni lavorativi in circostanze eccezionali. In tal caso, o se non è pervenuta alcuna risposta entro 10 o 30 giorni lavorativi a seconda delle circostanze, i prodotti a duplice uso sono svincolati immediatamente. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.

    5.   La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, può sviluppare orientamenti per sostenere la cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali.

    Articolo 22

    1.   Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali per l'esportazione di prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

    2.   Qualora si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali debitamente abilitati. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    CAPO VI

    COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA, ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

    Articolo 23

    1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi:

    a)

    l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri abilitate:

    al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso,

    al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del presente regolamento,

    a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del presente regolamento;

    b)

    le misure di cui all'articolo 25, paragrafo 1.

    La Commissione trasmette le informazioni agli altri Stati membri e le pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

    2.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, adottano tutte le disposizioni atte ad istituire una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti al fine di rendere più efficiente il regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e assicurare l'attuazione e l'applicazione coerenti ed efficaci del controllo in tutto il territorio doganale dell'Unione. Lo scambio di informazioni può comprendere:

    a)

    dati pertinenti relativi alle licenze, forniti per ciascuna autorizzazione rilasciata (per esempio valore e tipi di licenze e relative destinazioni, numero di utilizzatori delle autorizzazioni generali);

    b)

    informazioni supplementari riguardanti l'applicazione dei controlli, comprese informazioni sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sul numero di operatori che dispongono di un ICP e, ove disponibili, dati sulle esportazioni di prodotti a duplice uso effettuate in altri Stati membri;

    c)

    informazioni relative all'analisi alla base delle aggiunte o delle aggiunte previste agli elenchi di controllo nazionale a norma dell'articolo 9;

    d)

    informazioni riguardanti l'applicazione dei controlli, compresi audit basati sul rischio, dati particolareggiati relativi agli esportatori che sono stati privati del diritto di usare autorizzazioni generali di esportazione nazionali o dell'Unione e, se del caso, numero di violazioni, sequestri e applicazione di altre sanzioni;

    e)

    dati relativi a utilizzatori finali sensibili, soggetti coinvolti in attività di approvvigionamento sospette e, se disponibili, itinerari seguiti.

    3.   Lo scambio di dati relativi alle licenze avviene almeno una volta all'anno conformemente agli orientamenti elaborati dal gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24 e tenendo in debita considerazione gli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, delle informazioni commercialmente sensibili o delle informazioni sulla difesa protetta, la politica estera o la sicurezza nazionale.

    4.   Gli Stati membri e la Commissione esaminano periodicamente l'attuazione dell'articolo 15 sulla base delle informazioni trasmesse a norma del presente regolamento e delle analisi di tali dati. Tutti i partecipanti a tali scambi rispettano la riservatezza delle discussioni.

    5.   Si applica, mutatis mutandis, il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (14), in particolare le disposizioni sulla riservatezza delle informazioni.

    6.   Un sistema sicuro e criptato è sviluppato dalla Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell'articolo 24, per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, la Commissione. Il sistema è collegato dalla Commissione, ove possibile, ai sistemi elettronici per il rilascio delle licenze delle autorità competenti degli Stati membri nella misura necessaria ad agevolare la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, sullo sviluppo e sul funzionamento del sistema.

    7.   Il trattamento di dati personali è conforme alle norme stabilite dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.

    Articolo 24

    1.   È istituito un gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso esamina tutte le questioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento sollevate dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro.

    2.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, consulta gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e altri soggetti interessati dal presente regolamento.

    3.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, ove opportuno, istituisce gruppi di esperti tecnici composti di esperti degli Stati membri per esaminare questioni specifiche relative all'attuazione dei controlli, comprese questioni relative all'aggiornamento degli elenchi di controllo dell'Unione di cui all'allegato I. I gruppi di esperti tecnici, ove opportuno, consultano gli esportatori, gli intermediari, i fornitori di assistenza tecnica e le altre parti interessate dal presente regolamento.

    4.   La Commissione sostiene un programma dell'Unione di sviluppo delle capacità in materia di licenze e di applicazione delle norme, anche sviluppando, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, programmi di formazione comuni per i funzionari degli Stati membri.

    Articolo 25

    1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle disposizioni adottate per la sua attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituisce un meccanismo di coordinamento dell'applicazione per sostenere lo scambio di informazioni e la cooperazione diretta tra le autorità competenti e le autorità di contrasto degli Stati membri («meccanismo di coordinamento dell'applicazione»). Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni pertinenti, se disponibili, anche sull'applicazione, la natura e l'effetto delle misure, adottate a norma del paragrafo 1, sull'applicazione delle migliori pratiche e sulle esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o sulle violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.

    Nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione, gli Stati membri e la Commissione si scambiano anche informazioni sulle migliori pratiche delle autorità nazionali di applicazione concernenti gli audit basati sul rischio, l'individuazione e il perseguimento di esportazioni non autorizzate di prodotti a duplice uso e/o altre possibili violazioni del presente regolamento e/o della legislazione nazionale pertinente.

    Lo scambio di informazioni nell'ambito del meccanismo di coordinamento dell'applicazione è riservato.

    CAPO VII

    TRANSPARENZA, SENSIBILIZZAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE

    Articolo 26

    1.   La Commissione ed il Consiglio, ove opportuno, mettono a disposizione orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche per le questioni di cui al presente regolamento per assicurare l'efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell'Unione e la coerenza della sua attuazione. La fornitura di orientamenti o raccomandazioni in materia di migliori pratiche a esportatori, intermediari e fornitori di assistenza tecnica spetta agli Stati membri in cui quelli risiedono o sono stabiliti. In tali orientamenti e/o raccomandazioni in materia di migliori pratiche si tiene conto in particolare delle esigenze di informazione delle PMI.

    2.   La Commissione, in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento, nonché sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso. La relazione annuale è resa pubblica.

    La relazione annuale contiene informazioni sulle autorizzazioni (in particolare il numero e il valore per tipo di prodotto e per destinazione a livello di Unione e di Stati membri) sui dinieghi e sui divieti a norma del presente regolamento. La relazione annuale contiene inoltre informazioni sull'amministrazione (in particolare in materia di personale, attività di messa in conformità e sensibilizzazione, strumenti appositi per il rilascio di licenze o la classificazione) e sull'esecuzione dei controlli (in particolare il numero di infrazioni e sanzioni).

    Per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica, la relazione annuale contiene informazioni specifiche sulle autorizzazioni, in particolare sul numero di domande ricevute per prodotto, sullo Stato membro di rilascio e sulle destinazioni interessate da tali domande e sulle decisioni adottate al riguardo.

    Le informazioni contenute nella relazione annuale sono presentate conformemente ai principi di cui al paragrafo 3.

    La Commissione e il Consiglio mettono a disposizione orientamenti sulla metodologia per la raccolta e il trattamento dei dati per la preparazione della relazione annuale, compresa la determinazione dei tipi di prodotti e la disponibilità dei dati relativi all'applicazione.

    3.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni appropriate per la preparazione della relazione, prestando la dovuta considerazione agli obblighi giuridici in materia di protezione delle informazioni personali, di informazioni commercialmente sensibili o di difesa protetta, di politica estera o di sicurezza nazionale. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) relativo alle statistiche europee si applica alle informazioni scambiate o pubblicate a norma del presente articolo.

    4.   Nel periodo compreso tra il 10 settembre 2026 e il 10 settembre 2028, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Dopo il 10 settembre 2024, la Commissione effettua una valutazione dell'articolo 5 e riferisce in merito ai principali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

    CAPO VIII

    MISURE DI CONTROLLO

    Articolo 27

    1.   Gli esportatori di prodotti a duplice uso tengono dettagliati registri commerciali o la documentazione dettagliata delle loro esportazioni conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato. Tali registri o documentazione comprendono in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono informazioni sufficienti per determinare:

    a)

    una descrizione dei prodotti a duplice uso;

    b)

    la quantità dei prodotti a duplice uso;

    c)

    il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;

    d)

    qualora siano conosciuti, l'uso finale e l'utilizzatore finale dei prodotti a duplice uso.

    2.   Conformemente al diritto nazionale o secondo la prassi in vigore nello Stato membro interessato, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica tengono registri commerciali o la documentazione relativi ai servizi di intermediazione o assistenza tecnica in modo da poter provare, su richiesta, la descrizione dei prodotti a duplice uso oggetto dei servizi di intermediazione o assistenza tecnica, il periodo in cui i prodotti sono stati oggetto di tali servizi, la destinazione di tali prodotti e servizi e i paesi interessati da tali servizi.

    3.   I registri o la documentazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conservati per almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo l'esportazione o sono stati forniti i servizi di intermediazione o assistenza tecnica. Essi sono presentati, su richiesta, all'autorità competente.

    4.   La documentazione e i registri relativi ai trasferimenti all'interno dell'Unione di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I sono conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo il trasferimento e sono presentati, su richiesta, all'autorità competente dello Stato membro da cui i prodotti sono stati trasferiti.

    Articolo 28

    Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti:

    a)

    di raccogliere informazioni su qualsiasi commessa od operazione riguardante prodotti a duplice uso;

    b)

    di verificare la corretta applicazione delle misure di controllo delle esportazioni, che possono includere in particolare il potere di ispezionare i locali delle persone coinvolte in un'operazione di esportazione o degli intermediari che intervengono nella fornitura di servizi di intermediazione nelle circostanze di cui all'articolo 6 o dei fornitori di assistenza tecnica nelle circostanze di cui all'articolo 8.

    CAPO IX

    COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI

    Articolo 29

    1.   La Commissione e gli Stati membri mantengono, ove opportuno dialoghi con i paesi terzi, al fine di promuovere la convergenza globale dei controlli.

    I dialoghi possono sostenere la cooperazione regolare e reciproca con i paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni e migliori pratiche, nonché lo sviluppo di capacità e la sensibilizzazione dei paesi terzi. I dialoghi possono inoltre incoraggiare l'adesione dei paesi terzi a solidi controlli delle esportazioni sviluppati da regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come modello per le migliori pratiche internazionali.

    2.   Fatte salve le disposizioni di accordi o protocolli di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra l'Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi su accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei prodotti a duplice uso oggetto del presente regolamento.

    Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all'articolo 207, paragrafo 3, TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a seconda dei casi.

    CAPO X

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 30

    Il presente regolamento si applica fatta salva la decisione delegata della Commissione del 15 settembre 2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE.

    Articolo 31

    Il regolamento (CE) n. 428/2009 è abrogato.

    Tuttavia, per quanto riguarda le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima del 9 settembre 2021, si continuano ad applicare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 428/2009.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

    Articolo 32

    Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Posizione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 maggio 2021.

    (2)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

    (3)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

    (4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (6)  Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

    (7)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (9)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

    (10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione del 13 marzo 2015 sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

    (11)  GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

    (12)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

    (13)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

    (14)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

    (15)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


    ALLEGATO I

    ELENCO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

    L'elenco di prodotti a duplice uso contenuto nel presente allegato attua gli accordi internazionali sul controllo dei prodotti a duplice uso, in particolare il gruppo Australia (1), il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR) (2), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN) (3), l'intesa di Wassenaar (4) e la convenzione sulle armi chimiche (CWC) (5).

    INDICE

    Parte I -

    Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni

    Parte II - Categoria 0

    Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Parte III - Categoria 1

    Materiali speciali e relative apparecchiature

    Parte IV - Categoria 2

    Trattamento e lavorazione dei materiali

    Parte V - Categoria 3

    Materiali elettronici

    Parte VI - Categoria 4

    Calcolatori

    Parte VII - Categoria 5

    Telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»

    Parte VIII - Categoria 6

    Sensori e laser

    Parte IX - Categoria 7

    Materiale avionico e di navigazione

    Parte X - Categoria 8

    Materiale navale

    Parte XI - Categoria 9

    Materiale aerospaziale e propulsione

    PARTE I -     Note generali, acronimi e abbreviazioni e definizioni

    NOTE GENERALI ALL'ALLEGATO I

    1.

    Per l'autorizzazione di beni progettati o modificati per uso militare si vedano i pertinenti elenchi dei singoli Stati membri dell'UE. I riferimenti "CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO" del presente allegato rimandano agli stessi elenchi.

    2.

    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

    N.B.:

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    3.

    I beni specificati nel presente allegato sono da intendersi sia nuovi che usati.

    4.

    In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno diversi numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

    NOTA SULLA TECNOLOGIA NUCLEARE (NTN)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione E della categoria 0)

    La "tecnologia" direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla categoria 0.

    La "tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene.

    L'autorizzazione al trasferimento di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio" o per la "ricerca scientifica di base".

    NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione E delle categorie da 1 a 9)

    L'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna di queste categorie.

    La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti specificati nell'elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non specificati nell'elenco.

    L'autorizzazione all'esportazione non è richiesta per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) o la riparazione dei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l'esportazione.

    Nota:

    La presente disposizione non si applica alla "tecnologia" specificata in 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. ed 8E002.b.

    L'autorizzazione all'esportazione di "tecnologia" non è richiesta per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    NOTA SUL SOFTWARE NUCLEARE (NSN)

    In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla

    sezione D della categoria 0 quando è la quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione.

    L'autorizzazione all'esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione di quel bene.

    Nota:

    La nota sul software nucleare non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

    NOTA GENERALE SUL SOFTWARE (NGS)

    In base alla presente nota non è sottoposto ad autorizzazione il "software" specificato alla

    sezione D delle categorie da 1 a 9 quando è:

    a.

    generalmente disponibile al pubblico in quanto:

    1.

    venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio:

    a.

    al banco;

    b.

    per corrispondenza;

    c.

    per transazione elettronica; o

    d.

    su ordinazione telefonica; e

    2.

    progettato per essere installato dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore;

    Nota:

    La lettera a. della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

    b.

    "di pubblico dominio"; o

    c.

    la quantità minima di "codice oggetto" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei prodotti di cui è stata autorizzata l'esportazione.

    Nota:

    La lettera c. della nota generale sul software non si applica al "software" specificato alla categoria 5, parte 2 ("Sicurezza dell'informazione").

    NOTA GENERALE SULLA "sICUREZZA DELL'INFORMAZIONE" (NGSI)

    I prodotti o le funzioni di "sicurezza dell'informazione" dovrebbero essere considerati in base alle disposizioni di cui alla categoria 5, parte 2, anche qualora si tratti di componenti, "software" o funzioni di altri prodotti.

    PRATICHE EDITORIALI DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

    In conformità alle regole indicate nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali, per i testi in italiano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

    per separare le unità dai decimali si usa la virgola,

    le cifre superiori all'unità si presentano in serie di tre e ogni serie viene separata dall'altra con uno spazio fisso (spazio fine).

    Il testo riportato nel presente allegato è conforme a queste indicazioni.

    ACRONIMI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATI NEL PRESENTE ALLEGATO

    Per gli acronimi e le abbreviazioni utilizzati come termini definiti si vedano le "definizioni dei termini usati nel presente allegato".

    ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

    ABEC

    Annular Bearing Engineers Committee

    ABMA

    American Bearing Manufacturers Association

    ADC

    convertitore analogico-numerico

    AGMA

    American Gear Manufacturers' Association

    AHRS

    sistemi di riferimento di rotta e di assetto

    AISI

    American Iron and Steel Institute

    ALE

    epitassia per strati atomici

    ALU

    unità logica aritmetica

    AN

    apertura numerica

    ANSI

    American National Standards Institute

    APP

    prestazione di picco adattata

    APU

    unità di potenza ausiliaria

    ASTM

    Società americana per le prove e i materiali

    ATC

    controllo del traffico aereo

    BJT

    transistor bipolari a giunzione

    BPP

    prodotto dei parametri del fascio

    BSC

    Base Station Controller

    CAD

    progettazione assistita da calcolatore

    CAS

    Chemical Abstracts Service

    CCD

    dispositivo ad accoppiamento di carica

    CEI

    Commissione elettrotecnica internazionale

    CEP

    errore circolare probabile

    CMM

    macchina di misura a coordinate

    CMOS

    semiconduttore complementare a ossido metallico

    CNTD

    deposizione termica a nucleazione controllata

    CPLD

    dispositivo logico programmabile complesso

    CPU

    unità centrale di elaborazione

    CVD

    deposizione chimica in fase di vapore

    CW

    guerra chimica

    CW (laser)

    onda continua

    DAC

    convertitore numerico-analogico

    DANL

    livello medio di rumore visualizzato

    DBRN

    navigazione con riferimenti a basi di dati

    DDS

    sintetizzatore digitale diretto

    DMA

    analisi meccanica dinamica

    DME

    apparecchiature per la misurazione della distanza

    DMOSFET

    transistor a effetto di campo in tecnologia MOS a diffusione

    DS

    solidificazione direzionale

    EB

    ponte esplodente

    EB-PVD

    deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico

    EBW

    filo esplodente

    ECM

    lavorazione elettrochimica

    EDM

    lavorazione elettroerosiva

    EFI

    detonatori a lamina esplodente

    EIRP

    potenza isotropica irradiata equivalente

    EMP

    impulso elettromagnetico

    ENOB

    numero effettivo di bit

    ERF

    rifinitura elettroreologica

    ERM

    dimensione dell'elemento di risoluzione minimo

    ERP

    potenza equivalente irradiata

    ESD

    scarica elettrostatica

    ETO

    tiristore a spegnimento attivato dall'emettitore

    ETT

    tiristore a innesco elettrico

    EUV

    ultravioletto estremo

    FADEC

    controllo numerico per la regolazione complementare automatica di motori

    FFT

    trasformata rapida di Fourier

    FPGA

    rete di porte programmabili dall'utilizzatore

    FPIC

    interconnessione programmabile dall'utilizzatore

    FPLA

    rete logica programmabile dall'utilizzatore

    FPO

    operazione in virgola mobile

    FWHM

    larghezza a mezza altezza

    GLONASS

    sistema globale di navigazione via satellite

    GNSS

    sistema globale di navigazione via satellite

    GPS

    sistema di posizionamento globale

    GSM

    sistema globale di comunicazione mobile

    GTO

    tiristore a spegnimento forzato

    HBT

    transistori etero bipolari

    HDMI

    interfaccia multimediale ad alta definizione

    HEMT

    transistore ad elevata mobilità di elettroni

    ICAO

    Organizzazione dell'aviazione civile internazionale

    IED

    ordigno esplosivo improvvisato

    IEEE

    Institute of Electrical and Electronics Engineers

    IFOV

    campo di visione istantaneo

    IGBT

    transistor bipolare a porta isolata

    IGCT

    tiristore a commutazione a circuito integrato

    IHO

    Organizzazione idrografica internazionale

    ILS

    sistema di atterraggio strumentale

    IMU

    unità di misura inerziale

    INS

    sistema di navigazione inerziale

    IP

    protocollo Internet

    IRS

    sistema di riferimento inerziale

    IRU

    unità di riferimento inerziale

    ISA

    atmosfera standard internazionale

    ISAR

    radar ad apertura sintetica inversa

    ISO

    Organizzazione internazionale per la standardizzazione

    JT

    Joule-Thomson

    LIDAR

    rivelazione e misura della distanza a mezzo della luce

    LIDT

    soglia di danneggiamento provocato da laser

    LOA

    lunghezza fuori tutto

    LTT

    tiristore a innesco leggero

    MLS

    sistemi di atterraggio a microonde

    MMIC

    circuito integrato monolitico a microonde

    MOCVD

    deposizione chimica in fase di vapore di elementi organo-metallici

    MOSFET

    transistor a effetto di campo in tecnologia MOS

    MPM

    modulo di potenza a microonde

    MRF

    rifinitura magnetoreologica

    MRI

    immagine a risonanza magnetica

    MTBF

    tempo medio tra due guasti

    MTTF

    tempo medio specificato prima del guasto

    NDT

    tecniche non distruttive

    NEQ

    quantità netta di esplosivo

    NIJ

    National Institute of Justice

    OAM

    operazioni, amministrazione o manutenzione

    OMS

    Organizzazione mondiale della sanità

    OSI

    interconnessione di sistemi aperti

    PAI

    poliammidi-immidi

    PAR

    radar di avvicinamento di precisione

    PCL

    localizzazione coerente passiva

    PDK

    kit di progettazione del processo

    PIN

    numero personale di identificazione

    PMR

    radiomobili private

    ppm

    parti per milione

    PVD

    deposizione fisica in fase di vapore

    QAM

    modulazione di ampiezza in quadratura

    QE

    rendimento quantistico

    RAP

    plasma di atomi reattivi

    RF

    radiofrequenza

    rms

    valore efficace

    RNC

    Radio Network Controller

    RNSS

    sistema regionale di navigazione via satellite

    ROIC

    circuito integrato di lettura del segnale

    SAR

    radar ad apertura sintetica

    SAS

    sonar ad apertura sintetica

    SC

    cristallo singolo

    SCR

    raddrizzatore controllato al silicio

    SFDR

    campo di variazione dinamico privo di componenti spurie

    S-FIL

    impressione litografica Step and Flash

    SHPL

    laser ad elevatissima potenza

    SLAR

    radar avionico a scansione laterale

    SOI

    silicio su isolante

    SQUID

    dispositivo superconduttore ad interferenza quantistica

    SRA

    assieme rimpiazzabile in laboratorio

    SRAM

    memoria statica ad accesso casuale

    SSB

    banda laterale unica

    SSR

    radar secondari di sorveglianza

    SSS

    sonar a scansione laterale

    TIR

    lettura totale del misuratore

    TVR

    risposta di tensione di trasmissione

    u

    unità di massa atomica

    UCV

    unità di controllo e di visualizzazione

    UE

    Unione europea

    UIL

    unità intercambiabile in linea

    UIT

    Unione internazionale delle telecomunicazioni

    UPR

    ripetibilità di posizionamento unidirezionale

    UTS

    carico di rottura

    UV

    ultravioletto

    VJFET

    transistor verticale a effetto di campo a giunzione

    VOR

    radiofaro VHF onnidirezionale

    WLAN

    rete locale senza fili

    DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ALLEGATO

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    PARTE II –     Categoria 0

    CATEGORIA 0MATERIALI NUCLEARI, IMPIANTI E APPARECCHIATURE

    0A   Sistemi, apparecchiature e componenti

    0A001

    "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    "reattori nucleari";

    b.

    contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";

    c.

    apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in un "reattore nucleare";

    d.

    barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in un "reattore nucleare", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;

    e.

    tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile ed il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare";

    f.

    tubi o fasci di tubi di zirconio metallo o leghe di zirconio, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati come guaina del combustibile in un "reattore nucleare", e in quantità superiori a 10 kg;

    N.B.:

    Per i tubi di zirconio resistenti alla pressione cfr. 0A001.e. e per i tubi della calandra cfr. 0A001.h.

    g.

    pompe o circolatori per il refrigerante appositamente progettati o preparati per la circolazione del refrigerante primario di un "reattore nucleare";

    h.

    'componenti interni del reattore' appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, tubi della calandra, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;

    Nota tecnica:

    In 0A001.h. si intende per 'componenti interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.

    i.

    scambiatori di calore come segue:

    1.

    generatori di vapore appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario o intermedio di un "reattore nucleare";

    2.

    altri scambiatori di calore appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di un "reattore nucleare";

    Nota:

    0A001.i. non sottopone ad autorizzazione gli scambiatori di calore per i sistemi di supporto del reattore, ad esempio il sistema di raffreddamento di emergenza o il sistema di raffreddamento del calore di decadimento.

    j.

    strumenti di rivelazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di un "reattore nucleare";

    k.

    'schermi termici esterni' appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare" per la riduzione delle perdite di calore e per la protezione del sistema di contenimento.

    Nota tecnica:

    In 0A001.k. si intendono per 'schermi termici esterni' le strutture principali al di sopra del contenitore del reattore che riducono la perdita di calore dal reattore e la temperatura all'interno del sistema di contenimento.

    0B   Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

    0B001

    Impianti per la separazione di isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    impianti appositamente progettati per separare gli isotopi di "uranio naturale", di "uranio impoverito" o di "materie fissili speciali", come segue:

    1.

    impianti di separazione con centrifuga a gas;

    2.

    impianti di separazione per diffusione gassosa;

    3.

    impianti di separazione aerodinamica;

    4.

    impianti di separazione a scambio chimico;

    5.

    impianti di separazione a scambio ionico;

    6.

    impianti di separazione isotopica di vapore atomico a "laser";

    7.

    impianti di separazione isotopica molecolare a "laser";

    8.

    impianti di separazione a plasma;

    9.

    impianti di separazione elettromagnetica;

    b.

    centrifughe a gas e loro assiemi e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione con centrifuga a gas, come segue:

    Nota tecnica:

    In 0B001.b. si intende per 'materiale ad alto rapporto resistenza/densità' uno qualsiasi dei materiali seguenti:

    1.

    acciaio Maraging avente carico di rottura uguale o superiore a 1,95 GPa;

    2.

    leghe di alluminio aventi carico di rottura uguale o superiore a 0,46 GPa; o

    3.

    "materiali fibrosi o filamentosi" aventi "modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m e "carico di rottura specifico" superiore a 7,62 × 104 m.

    1.

    centrifughe a gas;

    2.

    assiemi rotori completi;

    3.

    tubi cilindrici rotori, con spessore di parete uguale o inferiore a 12 mm, diametro compreso tra 75 e 650 mm e costruiti con 'materiali ad alto rapporto resistenza/densità';

    4.

    anelli o soffietti con spessore di parete uguale o inferiore a 3 mm, diametro compreso tra 75 e 650 mm, progettati per rinforzare localmente il tubo rotore o per collegarne un certo numero tra di loro e costruiti con 'materiali ad alto rapporto resistenza/densità';

    5.

    diaframmi con diametro compreso tra 75 e 650 mm da montare all'interno dei tubi rotori, costruiti con 'materiali ad alto rapporto resistenza/densità';

    6.

    coperchi superiori o inferiori con diametro compreso tra 75 e 650 mm sagomati in modo da permetterne l'alloggiamento alle estremità dei tubi rotori, costruiti con 'materiali ad alto rapporto resistenza/densità';

    7.

    cuscinetti a sospensione magnetica, come segue:

    a.

    assiemi di cuscinetti costituiti da un magnete anulare sospeso in alloggiamento costruito o protetto con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" contenenti un mezzo di smorzamento ed aventi l'accoppiamento magnetico con una espansione polare o con un secondo magnete sistemato nel coperchio superiore del rotore;

    b.

    cuscinetti magnetici attivi appositamente progettati o preparati per l'impiego in centrifughe a gas;

    8.

    cuscinetti appositamente preparati comprendenti un assieme con coperchio a perno rotante montato su smorzatore;

    9.

    pompe molecolari comprendenti cilindri aventi scanalature elicoidali interne ottenute per estrusione o per lavorazione e fori interni ottenuti per lavorazione;

    10.

    statori di forma anulare per motori polifase a corrente alternata del tipo ad isteresi (o riluttanza) per funzionamento sincrono sotto vuoto a una frequenza uguale o superiore a 600 Hz e una potenza uguale o superiore a 40 VA;

    11.

    contenitori/alloggiamenti di centrifuga per contenere l'assieme tubo rotore di una centrifuga a gas, costituiti da un cilindro rigido con spessore di parete uguale o inferiore a 30 mm e con i terminali lavorati di precisione paralleli tra loro e perpendicolari all'asse longitudinale del cilindro con una tolleranza massima di 0,05°;

    12.

    prese di estrazione costituite da tubi appositamente progettati o preparati per l'estrazione del gas UF6 dall'interno del tubo rotore per azione di un tubo di Pitot e che possono essere fissati al sistema centrale di estrazione del gas;

    13.

    variatori di frequenza (convertitori o invertitori) appositamente progettati o preparati per alimentare gli statori dei motori delle centrifughe di arricchimento a gas, aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    frequenza di uscita polifase di 600 Hz o superiore; e

    b.

    elevata stabilità (con controllo di frequenza migliore rispetto allo 0,2 %);

    14.

    valvole di intercettazione e di controllo come segue:

    a.

    valvole di intercettazione appositamente progettate o preparate per agire sull'alimentazione, sul prodotto o sulle code dei flussi di UF6 gassoso di una centrifuga a gas individuale;

    b.

    valvole con tenuta a soffietto, di intercettazione o di controllo, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6", con un diametro interno da 10 a 160 mm, appositamente progettate o preparate per l'utilizzo in sistemi principali o ausiliari di impianti di centrifughe di arricchimento a gas;

    c.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione per diffusione gassosa, come segue:

    1.

    barriere di diffusione gassosa costruite con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" porosi metallici, polimerici o ceramici con dimensione dei pori compresa tra 10 e 100 nm, spessore uguale o inferiore a 5 mm e, per le forme tubolari, diametro uguale o inferiore a 25 mm;

    2.

    alloggiamenti dei diffusori gassosi costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    3.

    compressori o ventilatori per gas con capacità di aspirazione volumetrica uguale o superiore a 1 m3/min di UF6, aventi pressione di mandata sino a 500 kPa e rapporto di compressione di 10:1 o inferiore, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    4.

    dispositivi di tenuta dell'asse rotante per compressori o ventilatori specificati in 0B001.c.3. e progettati per limitare le infiltrazioni di gas tampone ad un tasso inferiore a 1 000 cm3/min;

    5.

    scambiatori di calore costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e progettati per un tasso di perdita di pressione inferiore a 10 Pa per h con differenziale di pressione di 100 kPa;

    6.

    valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione o di controllo, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    d.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione aerodinamica, come segue:

    1.

    ugelli di separazione costituiti da canali curvi fessurati con raggio di curvatura inferiore ad 1 mm resistenti alla corrosione dell'UF6 ed aventi all'interno dell'ugello un separatore a lama per suddividere in due correnti il flusso di gas;

    2.

    tubi di ingresso cilindrici o conici (tubi vortex) costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e con uno o più ingressi tangenziali;

    3.

    compressori o ventilatori per gas costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.

    scambiatori di calore costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    5.

    alloggiamenti di elementi di separazione, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" per contenere i tubi vortex o gli ugelli di separazione;

    6.

    valvole con tenuta a soffietto, manuali o automatiche, di intercettazione o di controllo, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6", con un diametro uguale o superiore a 40 mm;

    7.

    sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (idrogeno o elio) sino ad un contenuto uguale o inferiore a 1 ppm di UF6 comprendenti:

    a.

    scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (- 120 °C);

    b.

    unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (- 120 °C);

    c.

    ugelli di separazione o unità a tubi vortex per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso;

    d.

    trappole fredde per UF6 capaci di congelare gli UF6;

    e.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio chimico, come segue:

    1.

    colonne ad impulso liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 s e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad esempio costruite o protette con idonei materiali plastici quali polimeri di idrocarburi fluorurati o vetro);

    2.

    contattori centrifughi liquido-liquido a scambio rapido con tempo di permanenza di stadio uguale o inferiore a 30 s e resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad esempio costruiti o protetti con idonei materiali plastici quali polimeri di idrocarburi fluorurati o vetro);

    3.

    celle di riduzione elettrochimiche resistenti a soluzioni di acido cloridrico concentrate intese a modificare la valenza dell'uranio;

    4.

    apparecchiature di alimentazione per celle di riduzione elettrochimiche per prelevare l'U+4 dal flusso organico e, per le parti in contatto con il flusso di processo, costruite o protette con idonei materiali (ad esempio vetro, polimeri al fluorocarbonio, solfato di polifenile, polietere solfone e grafite impregnata di resina);

    5.

    sistemi di preparazione della carica per la produzione di soluzione di cloruro di uranio ad alta purezza costituiti da apparecchiature di dissoluzione, estrazione di solvente e/o scambio ionico per la purificazione e per le celle elettrolitiche per ridurre l'uranio U+6 o U+4 a U+3;

    6.

    sistemi di ossidazione dell'uranio per l'ossidazione di U+3 a U+4;

    f.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a scambio ionico, come segue:

    1.

    resine a scambio ionico a reazione rapida, resine pellicolari o resine porose a macroreticolo nelle quali i gruppi attivi di scambio chimico sono limitati ad un rivestimento sulla superficie di una struttura di supporto porosa inattiva ed altre strutture composite di qualsiasi forma, comprese particelle o fibre di diametro uguale o inferiore a 0,2 mm, resistenti all'acido cloridrico concentrato e progettate per avere un periodo di dimezzamento della velocità di scambio inferiore a 10 s ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C);

    2.

    colonne (di forma cilindrica) a scambio ionico con diametro superiore a 1 000 mm, costruite o protette con materiali resistenti all'acido cloridrico concentrato (ad esempio titanio o materiali plastici al fluorocarbonio) ed in grado di funzionare a temperature nella gamma da 373 K (100 °C) a 473 K (200 °C) e pressioni superiori a 0,7 MPa;

    3.

    sistemi di reflusso a scambio ionico (sistemi di ossidazione o riduzione chimica o elettrochimica) per la rigenerazione degli agenti chimici ossidanti o riducenti usati negli stadi a cascata di arricchimento a scambio ionico;

    g.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per i processi di separazione laser con separazione isotopica di vapore atomico a laser, come segue:

    1.

    sistemi di vaporizzazione dell'uranio metallo progettati per raggiungere una potenza utile pari o superiore a 1 kW sul bersaglio per l'uso nell'arricchimento a laser;

    2.

    sistemi di manipolazione del liquido o del vapore di uranio metallo appositamente progettati o preparati per la manipolazione dell'uranio fuso, delle leghe di uranio fuse o del vapore di uranio metallo per l'uso nell'arricchimento a laser, e loro componenti appositamente progettati;

    N.B.:

    CFR. ANCHE 2A225.

    3.

    assiemi di collettori del prodotto e delle code per la raccolta dell'uranio metallo in forma liquida o solida, costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore o del liquido di uranio metallo, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    4.

    alloggiamenti del modulo di separazione (serbatoi cilindrici o rettangolari) per contenere la sorgente di vapore di uranio metallo, il cannone a fascio elettronico ed i collettori del prodotto e delle code;

    5.

    "laser" o sistemi "laser" appositamente progettati o preparati per la separazione di isotopi di uranio con una stabilizzazione di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    N.B.:

    CFR. ANCHE 6A005 E 6A205.

    h.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per i processi di separazione laser con separazione isotopica molecolare a laser, come segue:

    1.

    ugelli ad espansione supersonica per il raffreddamento di miscele di UF6 e del veicolo gassoso a temperature uguali o inferiori a 150 K (- 123 °C) e costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    2.

    prodotti o componenti collettori di code o dispositivi appositamente progettati o preparati per la raccolta di materiale di uranio o delle code di uranio a seguito dell'illuminazione con luce laser, costruiti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6";

    3.

    compressori costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e loro dispositivi di tenuta dell'asse rotante;

    4.

    apparecchiature per fluorurare l'UF5 (solido) in UF6 (gassoso);

    5.

    sistemi di processo per la separazione dell'UF6 dal veicolo gassoso (azoto, argon o altro gas) comprendenti:

    a.

    scambiatori di calore criogenici e crioseparatori in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (- 120 °C);

    b.

    unità di refrigerazione criogeniche in grado di raggiungere temperature uguali o inferiori a 153 K (- 120 °C);

    c.

    trappole fredde per UF6 capaci di congelare gli UF6;

    6.

    "laser" o sistemi "laser" appositamente progettati o preparati per la separazione di isotopi di uranio con una stabilizzazione di frequenza dello spettro per funzionamento su periodi di tempo estesi;

    N.B.:

    CFR. ANCHE 6A005 E 6A205.

    i.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione a plasma, come segue:

    1.

    sorgenti di potenza a microonde e antenne per la produzione e l'accelerazione di ioni, aventi una frequenza di uscita superiore a 30 GHz ed una potenza di uscita media superiore a 50 kW;

    2.

    bobine di eccitazione di ioni a radiofrequenza per frequenze superiori a 100 kHz ed in grado di sopportare una potenza media superiore a 40 kW;

    3.

    sistemi di generazione di plasma di uranio;

    4.

    non utilizzato;

    5.

    assiemi di collettori del prodotto e delle code per l'uranio metallo in forma solida, costruiti o protetti con materiali resistenti al calore e alla corrosione del vapore di uranio, quali la grafite rivestita di ossido di ittrio o il tantalio;

    6.

    alloggiamenti (di forma cilindrica) del modulo di separazione per contenere la sorgente del plasma di uranio, le bobine di eccitazione a radiofrequenza ed i collettori del prodotto e delle code e costruiti con idoneo materiale non magnetico (ad esempio acciaio inossidabile);

    j.

    apparecchiature e componenti, appositamente progettati o preparati per il processo di separazione elettromagnetica, come segue:

    1.

    sorgenti di ioni, singole o multiple, consistenti in una sorgente di vapore, uno ionizzatore e un acceleratore del fascio costruiti con idonei materiali non magnetici (ad esempio grafite, acciaio inossidabile o rame) e in grado di fornire una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA;

    2.

    piastre collettrici di ioni per ricevere i fasci ionici di uranio arricchito o impoverito, consistenti in due o più fenditure e cavità e costruite con idonei materiali non magnetici (ad esempio grafite o acciaio inossidabile);

    3.

    alloggiamenti sotto vuoto per i separatori elettromagnetici di uranio costruiti con materiali non magnetici (ad esempio acciaio inossidabile) e progettati per funzionare a pressioni uguali o inferiori a 0,1 Pa;

    4.

    espansioni polari magnetiche con diametro superiore a 2 m;

    5.

    alimentatori ad alta tensione per sorgenti ioniche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di funzionare in modo continuo;

    b.

    tensione di uscita uguale o superiore a 20 000 V;

    c.

    corrente di uscita uguale o superiore a 1 A; e

    d.

    regolazione della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore;

    N.B.:

    CFR. ANCHE 3A227.

    6.

    alimentatori per magneti (di elevata potenza, corrente continua) aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di funzionare in modo continuo con una corrente di uscita uguale o superiore a 500 A ad una tensione uguale o superiore a 100 V; e

    b.

    regolazione della corrente o della tensione migliore dello 0,01 % per un periodo di 8 ore.

    N.B.:

    CFR. ANCHE 3A226.

    0B002

    Sistemi ausiliari, apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati per impianti di separazione isotopica specificati in 0B001, costruiti o protetti con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6", come segue:

    a.

    autoclavi di alimentazione, forni o sistemi usati per trasferire l'UF6 al processo di arricchimento;

    b.

    desublimatori o trappole fredde, utilizzati per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento per il successivo trasferimento alla fase di riscaldamento;

    c.

    stazioni del prodotto e delle code per il trasferimento dell'UF6 nei contenitori;

    d.

    stazioni di liquefazione o solidificazione usate per eliminare l'UF6 dal processo di arricchimento mediante compressione, raffreddamento e conversione dell'UF6 in forma liquida o solida;

    e.

    sistemi di tubazioni e sistemi di intestazione appositamente progettati o preparati per trasportare l'UF6 negli stadi a cascata a diffusione gassosa, centrifuga o aerodinamica;

    f.

    sistemi e pompe da vuoto, come segue:

    1.

    collettori, intestazioni o pompe da vuoto aventi capacità di aspirazione uguale o superiore a 5 m3/min;

    2.

    pompe da vuoto appositamente progettate per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6, costruite o protette con "materiali resistenti alla corrosione dell'UF6"; o

    3.

    sistemi a vuoto costituiti da collettori, intestazioni e pompe da vuoto e progettati per funzionare in atmosfere contenenti l'UF6;

    g.

    spettrometri di massa/sorgenti ioniche per l'UF6 in grado di prelevare campioni in linea dai flussi di UF6 gassoso e aventi tutte le seguenti caratteristiche:

    1.

    in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 320 e aventi una risoluzione migliore di 1 su 320;

    2.

    sorgenti ioniche costruite o protette con nichelio, leghe di nichelio e rame con un tenore del 60 % o più, in peso, di nichelio, o leghe di nichelio e cromo;

    3.

    sorgenti di ionizzazione a bombardamento di elettroni; e

    4.

    un sistema collettore per l'analisi isotopica.

    0B003

    Impianti per la conversione dell'uranio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

    a.

    sistemi per la conversione di concentrati di minerale uranio in UO3;

    b.

    sistemi per la conversione di UO3 in UF6;

    c.

    sistemi per la conversione di UO3 in UO2;

    d.

    sistemi per la conversione di UO2 in UF4;

    e.

    sistemi per la conversione di UF4 in UF6;

    f.

    sistemi per la conversione di UF4 in uranio metallo;

    g.

    sistemi per la conversione di UF6 in UO2;

    h.

    sistemi per la conversione di UF6 in UF4;

    i.

    sistemi per la conversione di UO2 in UCl4.

    0B004

    Impianti per la produzione o la concentrazione di acqua pesante, deuterio e composti di deuterio, e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:

    a.

    impianti per la produzione di acqua pesante, deuterio o composti di deuterio, come segue:

    1.

    impianti per lo scambio acqua-idrogeno solforato;

    2.

    impianti per lo scambio ammoniaca-idrogeno;

    b.

    apparecchiature e componenti, come segue:

    1.

    torri di scambio acqua-idrogeno solforato con diametro pari o superiore a 1,5 m, in grado di funzionare a pressioni pari o superiori a 2 MPa;

    2.

    ventilatori o compressori centrifughi a stadio unico a bassa pressione (cioè 0,2 MPa) per la circolazione di gas di idrogeno solforato (cioè gas contenente più del 70 % in peso di idrogeno solforato, H2S) aventi una capacità di flusso uguale o superiore a 56 m3/s quando fatti funzionare a pressioni uguali o superiori a 1,8 MPa e dotati di dispositivi di tenuta progettati per funzionare con H2S umido;

    3.

    torri di scambio ammoniaca-idrogeno aventi un'altezza uguale o superiore a 35 m e un diametro compreso tra 1,5 m e 2,5 m in grado di funzionare a pressioni superiori a 15 MPa;

    4.

    elementi interni delle torri, compresi contattori di stadio, e pompe di stadio, incluse quelle immerse, per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    5.

    piroscissori di ammoniaca con pressioni di esercizio uguali o superiori a 3 MPa per la produzione di acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    6.

    analizzatori ad assorbimento infrarosso in grado di analizzare in tempo reale il rapporto idrogeno/deuterio, quando le concentrazioni di deuterio sono uguali o superiori al 90 % in peso;

    7.

    bruciatori catalitici per la conversione di gas deuterio arricchito in acqua pesante che utilizzano il processo di scambio ammoniaca-idrogeno;

    8.

    sistemi completi di arricchimento dell'acqua pesante o loro colonne per aumentare la concentrazione di deuterio nell'acqua pesante fino alla qualità per reattori;

    9.

    convertitori di sintesi di ammoniaca o unità di sintesi appositamente progettate o preparate per la produzione di acqua pesante con il processo di scambio ammoniaca-idrogeno.

    0B005

    Impianti appositamente progettati per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate.

    Nota tecnica:

    Le apparecchiature appositamente progettate o preparate per la fabbricazione di elementi di combustibile per "reattori nucleari" comprendono apparecchiature che:

    1.

    entrano normalmente in contatto diretto con il flusso produttivo di materiali nucleari o lo gestiscono o ne assicurano direttamente la regolazione;

    2.

    sigillano il materiale nucleare nell'involucro;

    3.

    verificano l'integrità dell'involucro o del sigillo;

    4.

    verificano il trattamento di finitura del combustibile sigillato; o

    5.

    sono impiegate per montare gli elementi del reattore.

    0B006

    Impianti per il riprocessamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati.

    Nota:

    0B006 comprende:

    a.

    impianti per il riprocessamento di elementi di combustibile irraggiato per "reattori nucleari" comprendenti le apparecchiature e i componenti che normalmente entrano in contatto diretto con il combustibile irraggiato e con i flussi di trattamento dei principali materiali nucleari e dei prodotti di fissione e ne assicurano la regolazione;

    b.

    apparecchiature per la rimozione delle guaine e macchine per tagliare o sminuzzare elementi di combustibile, cioè apparecchiature telecomandate destinate a tagliare, sminuzzare o tranciare assiemi, fasci o barre di combustibile irraggiato per "reattori nucleari";

    c.

    serbatoi di dissoluzione o dissolutori che utilizzano dispositivi meccanici appositamente progettati o preparati per la dissoluzione del combustibile irraggiato per "reattori nucleari", in grado di sopportare liquidi caldi altamente corrosivi e che possono essere caricati, manovrati e revisionati a distanza;

    d.

    apparecchi per l'estrazione con solventi, quali colonne a riempimento o pulsate, miscelatori-decantatori o contattori centrifughi, resistenti all'effetto corrosivo dell'acido nitrico e appositamente progettati o preparati per l'impiego in impianti di riprocessamento di "uranio naturale" irraggiato, "uranio impoverito" o "materie fissili speciali";

    e.

    recipienti di contenimento o di stoccaggio appositamente progettati come recipienti di sicurezza anticriticità e resistenti agli effetti corrosivi dell'acido nitrico;

    Nota tecnica:

    I recipienti di contenimento o di stoccaggio hanno normalmente le caratteristiche seguenti:

    1.

    pareti o strutture interne con un equivalente di boro (calcolato per tutti gli elementi costitutivi secondo quanto specificato nella nota allo 0C004) di almeno il 2 %;

    2.

    diametro non superiore a 175 mm per i recipienti cilindrici; o

    3.

    larghezza non superiore a 75 mm per recipienti piatti o anulari.

    f.

    sistemi di misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per l'integrazione e l'uso con sistemi di controllo automatico in impianti di riprocessamento di "uranio naturale" irraggiato, "uranio impoverito" o "materie fissili speciali".

    0B007

    Impianti per la conversione del plutonio e loro apparecchiature appositamente progettate o preparate, come segue:

    a.

    sistemi per la conversione del nitrato di plutonio in ossido di plutonio;

    b.

    sistemi per la produzione di plutonio metallo.

    0C   Materiali

    0C001

    "uranio naturale", "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

    Nota:

    0C001 non sottopone ad autorizzazione le sostanze e i prodotti seguenti:

    a.

    quattro grammi o meno di "uranio naturale" o di "uranio impoverito" se contenuti in un componente sensibile di strumenti;

    b.

    "uranio impoverito" appositamente fabbricato per le seguenti applicazioni civili non nucleari:

    1.

    schermi;

    2.

    imballaggi;

    3.

    zavorre aventi una massa non superiore a 100 kg;

    4.

    contrappesi aventi una massa non superiore a 100 kg;

    c.

    leghe contenenti meno del 5 % di torio;

    d.

    prodotti ceramici contenenti torio fabbricati per usi non nucleari.

    0C002

    "materie fissili speciali".

    Nota:

    0C002 non sottopone ad autorizzazione quattro "grammi effettivi" o meno se sono contenuti in un componente sensibile di strumenti.

    0C003

    Deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) ed altri composti di deuterio e miscele e soluzioni contenenti deuterio nelle quali il rapporto isotopico deuterio/idrogeno superi 1:5 000.

    0C004

    Grafite avente un grado di purezza migliore di 5 parti per milione di 'boro equivalente' e densità superiore a 1,50 g/cm3, per utilizzo in un "reattore nucleare", in quantità superiori a 1 kg.

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1C107.

    Nota 1:

    Ai fini del controllo delle esportazioni, le competenti autorità dello Stato membro dell'UE in cui l'esportatore è stabilito determineranno se le esportazioni di grafite conforme alle suddette specifiche siano o meno per utilizzo in "reattori nucleari". 0C004 non sottopone ad autorizzazione la grafite avente un grado di purezza migliore di 5 ppm (parti per milione) di boro equivalente e densità superiore a 1,50 g/cm3, non per utilizzo in un "reattore nucleare".

    Nota 2:

    In 0C004 il 'boro equivalente' (BE) è definito come la somma di BEz per le impurezze (ad esclusione del BEcarbonio in quanto il carbonio non è considerato un'impurezza), compreso il boro, dove:

     

    BEZ (ppm) = CF × concentrazione dell'elemento Z in ppm;

     

    Image 24

     

    e σ B e σ Z sono le sezioni d'urto di cattura dei neutroni termici (in barn) rispettivamente per il boro naturale e per l'elemento Z, e AB e AZ sono i pesi atomici rispettivamente del boro naturale e dell'elemento Z.

    0C005

    Composti o polveri appositamente preparati, resistenti alla corrosione dell'UF6 (ad esempio nichelio o leghe contenenti il 60 % o più in peso di nichelio, ossido di alluminio e polimeri di idrocarburi completamente fluorurati), per la costruzione di barriere di diffusione gassosa, aventi una purezza uguale o superiore al 99,9 % in peso e dimensione delle particelle inferiore a 10 μm misurata secondo la norma ASTM B330 ed un elevato grado di uniformità della dimensione delle particelle.

    0D   Software

    0D001

    "software" appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.

    0E   Tecnologia

    0E001

    "tecnologia" in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nella presente categoria.

    PARTE III–     Categoria 1

    CATEGORIA 1 – MATERIALI SPECIALI E RELATIVE APPARECCHIATURE

    1A   Sistemi, apparecchiature e componenti

    1A001

    Componenti costituiti di composti fluorurati, come segue:

    a.

    dispositivi di tenuta, guarnizioni, sigillanti o serbatoi elastici per carburante, appositamente progettati per impiego su "aeromobili" o impiego aerospaziale, costituiti da più del 50 % in peso di uno qualsiasi dei materiali specificati in 1C009.b. o 1C009.c.;

    b.

    non utilizzato;

    c.

    non utilizzato.

    1A002

    Strutture o prodotti laminati "compositi", come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1A202, 9A010 e 9A110.

    a.

    costituiti da:

    1.

    una "matrice" organica e "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.c. o 1C010.d.; o

    2.

    preimpregnati o preformati specificati in 1C010.e.;

    b.

    costituiti da una "matrice" metallica o di carbonio e da uno dei materiali seguenti:

    1.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio con:

    a.

    un "modulo specifico" superiore a 10,15 × 106 m; e

    b.

    un "carico di rottura specifico" superiore a 17,7 × 104 m; o

    2.

    materiali specificati in 1C010.c.

    Nota 1:

    1A002 non sottopone ad autorizzazione strutture o prodotti laminati "compositi" costruiti con "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati con resine epossidiche utilizzati per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di "aeromobili civili", aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    area non superiore a 1 m2;

    b.

    lunghezza non superiore a 2,5 m; e

    c.

    larghezza superiore a 15 mm.

    Nota 2:

    1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati appositamente progettati per le seguenti applicazioni esclusivamente civili:

    a.

    articoli sportivi;

    b.

    industria automobilistica;

    c.

    industria delle macchine utensili;

    d.

    settore medico.

    Nota 3:

    1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione prodotti semilavorati contenenti filamenti intrecciati disposti al massimo su due dimensioni e appositamente progettati per le seguenti applicazioni:

    a.

    forni per trattamento termico e rinvenimento di metalli;

    b.

    apparecchiature per la produzione di monocristalli (boule) di silicio.

    Nota 4:

    1A002 non sottopone ad autorizzazione prodotti lavorati appositamente progettati per una specifica applicazione.

    Nota 5:

    1A002.b.1. non sottopone ad autorizzazione i "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio affettati, fresati o tagliati meccanicamente, di lunghezza uguale o inferiore a 25,0 mm.

    1A003

    Manufatti realizzati con poliimmidi aromatiche non "fusibili" sotto forma di pellicole, fogli, nastri o strisce aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    spessore superiore a 0,254 mm; o

    b.

    rivestiti o laminati con carbonio, grafite, metalli o sostanze magnetiche.

    Nota:

    1A003 non sottopone ad autorizzazione i manufatti rivestiti o laminati con rame e progettati per circuiti elettronici stampati.

    N.B.:

    Per le poliimmidi aromatiche "fusibili" sotto qualsiasi forma, cfr. 1C008.a.3.

    1A004

    Apparecchiature e componenti di protezione e rivelazione non appositamente progettati per uso militare, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 2B351 E 2B352.

    a.

    maschere complete, filtri e relative apparecchiature di decontaminazione, progettati o modificati per la difesa da uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    Nota:

    1A004.a. include respiratori motorizzati con sistema di purificazione dell'aria (PAPR) progettati o modificati per la difesa da agenti o materiali, elencati in 1A004.a.

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1A004.a.:

    1.

    le maschere complete sono note anche come maschere antigas;

    2.

    i filtri comprendono le cartucce filtranti.

    1.

    "agenti biologici";

    2.

    'materiali radioattivi';

    3.

    agenti di guerra chimica (CW); o

    4.

    "agenti antisommossa", inclusi:

    a.

    α-bromobenzeneacetonitrile (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

    b.

    [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile (o-clorobenzilidenemalononitrile)(CS) (CAS 2698-41-1);

    c.

    2-cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

    d.

    dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina (CR) (CAS 257-07-8);

    e.

    10-cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite) (DM) (CAS 578-94-9);

    f.

    N-nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

    b.

    abiti, guanti e calzature protettivi, appositamente progettati o modificati per la difesa da uno dei seguenti agenti o materiali:

    1.

    "agenti biologici";

    2.

    'materiali radioattivi'; o

    3.

    agenti di guerra chimica (CW);

    c.

    sistemi di rivelazione, appositamente progettati o modificati per rivelare o individuare uno degli agenti o materiali seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    "agenti biologici";

    2.

    'materiali radioattivi'; o

    3.

    agenti di guerra chimica (CW);

    d.

    apparecchiature elettroniche progettate per la rivelazione o l'individuazione automatica della presenza di residui di "esplosivi" facenti uso di tecniche di 'rivelazione di tracce' (per esempio onde acustiche di superficie, spettrometria a mobilità ionica, spettrometria a mobilità differenziale, spettrometria di massa).

    Nota tecnica:

    Per 'rivelazione di tracce' si intende la capacità di rivelare meno di 1 ppm di vapore, o 1 mg di solido o di liquido.

    Nota 1:

    1A004.d. non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature appositamente progettate per uso di laboratorio.

    Note 2:

    1A004.d. non sottopone ad autorizzazione i portali elettromagnetici di sicurezza senza contatto.

    Nota:

    1A004 non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    dosimetri per il controllo delle radiazioni assorbite dalle persone;

    b.

    apparecchiature per la salute e la sicurezza sul lavoro esclusivamente destinate, per progettazione o per applicazione, alla protezione dai rischi specifici connessi con le attività industriali civili, inclusi i settori:

    1.

    estrattivo delle miniere;

    2.

    estrattivo delle cave;

    3.

    agricolo;

    4.

    farmaceutico;

    5.

    medico;

    6.

    veterinario;

    7.

    ambientale;

    8.

    della gestione dei rifiuti;

    9.

    alimentare.

    Note tecniche:

    1.

    1A004 include apparecchiature e componenti che sono stati individuati, collaudati con successo in conformità delle norme nazionali o altrimenti dimostrati efficaci, per la rivelazione di 'materiali radioattivi', "agenti biologici", agenti di guerra chimica, 'simulanti' o "agenti antisommossa" o la difesa da essi, anche se tali apparecchiature o componenti sono impiegati nelle attività industriali civili nei settori estrattivo, agricolo, farmaceutico, medico, veterinario, ambientale, della gestione dei rifiuti e alimentare.

    2.

    Il 'simulante' è una sostanza o un materiale usato al posto di un agente tossico (chimico o biologico) nell'addestramento, nella ricerca, nel collaudo o nella valutazione.

    3.

    Ai fini di 1A004, i 'materiali radioattivi' sono quelli selezionati o modificati per aumentarne l'efficacia nel produrre vittime umane o animali, degradare le attrezzature o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

    1A005

    Indumenti corazzati e loro componenti, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

    a.

    indumenti corazzati leggeri non fabbricati in accordo con norme o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati;

    b.

    piastre per indumenti corazzati pesanti che offrono protezione balistica uguale o inferiore al livello IIIA (NIJ 0101.06, luglio 2008) o "norme equivalenti".

    N.B.:

    Per i "materiali fibrosi o filamentosi" utilizzati per la fabbricazione di indumenti corazzati, cfr. 1C010.

    Nota 1:

    1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati se al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

    Nota 2:

    1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati per la protezione frontale unicamente da frammenti e onde d'urto provocati da congegni esplosivi non militari.

    Nota 3:

    1A005 non sottopone ad autorizzazione gli indumenti corazzati progettati per la protezione da coltelli, lance, aghi o da traumi da corpo contundente.

    1A006

    Apparecchiature, appositamente progettate o modificate per la disattivazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED), come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

    N.B.:

    CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

    a.

    veicoli telecomandati;

    b.

    'inibitori' (disruptors).

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1A006.b., gli 'inibitori' sono dispositivi appositamente progettati per impedire il funzionamento di un ordigno esplosivo mediante il lancio di un proiettile liquido, solido o frangibile.

    Nota:

    1A006 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature al seguito dell'operatore.

    1A007

    Apparecchiature e dispositivi appositamente progettati per innescare cariche e dispositivi contenenti "materiali energetici" con mezzi elettrici, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO, 3A229 E 3A232.

    a.

    apparecchi di innesco per detonatori esplosivi progettati per azionare i detonatori esplosivi specificati in 1A007.b.;

    b.

    detonatori esplosivi azionati elettricamente, come segue:

    1.

    a ponte esplodente (EB);

    2.

    a filo esplodente (EBW);

    3.

    a trasmettitore d'impulso (slapper);

    4.

    a lamina esplodente (EFI).

    Note tecniche:

    1.

    Il termine innesco o ignitore è usato a volte al posto della parola detonatore.

    2.

    Ai fini di 1A007.b., i detonatori in esame utilizzano tutti un piccolo conduttore elettrico (ponte, filo o lamina) che vaporizza in modo esplosivo quando viene attraversato da un impulso elettrico rapido ad alta intensità. Nei tipi non a slapper, il conduttore che esplode innesca una detonazione chimica in un materiale altamente esplosivo al contatto come il PETN (tetranitrato di pentaeritrite). Nei detonatori a slapper la vaporizzazione in modo esplosivo di un conduttore elettrico spinge una lamina mobile (flyer) o uno slapper attraverso un varco e l'impatto dello slapper su di un esplosivo innesca la detonazione chimica. Lo slapper in alcune realizzazioni è azionato dalla forza magnetica. Il termine detonatore a lamina esplodente può riferirsi sia ad un detonatore EB che di tipo a slapper.

    1A008

    Cariche, dispositivi e loro componenti, come segue:

    a.

    'cariche cave' aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 90 g; e

    2.

    diametro dell'involucro esterno uguale o superiore a 75 mm;

    b.

    cariche da taglio lineare aventi tutte le caratteristiche seguenti e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    carico esplosivo superiore a 40 g/m; e

    2.

    ampiezza uguale o superiore a 10 mm;

    c.

    cordone detonante con carico del nucleo esplosivo superiore a 64 g/m;

    d.

    cariche da taglio, diverse da quelle specificate in 1A008.b., ed utensili da recisione aventi una quantità netta di esplosivo (NEQ) superiore a 3,5 kg.

    Nota tecnica:

    Le 'cariche cave' sono cariche esplosive sagomate per concentrare gli effetti dell'esplosione.

    1A102

    Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

    1A202

    Strutture composite, diverse da quelle specificate in 1A002, di forma tubolare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 9A010 E 9A110.

    a.

    diametro interno compreso tra 75 mm e 400 mm; e

    b.

    costruite con uno qualsiasi dei "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in 1C010.a. o 1C010.b. o 1C210.a. o con i materiali preimpregnati al carbonio specificati in 1C210.c.

    1A225

    Catalizzatori platinati appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.

    1A226

    Filtri speciali che possono essere utilizzati per la separazione dell'acqua pesante dall'acqua comune e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    costituiti da una rete a maglia fitta di bronzo fosforoso trattata chimicamente per migliorarne la bagnabilità; e

    b.

    progettati per essere utilizzati in torri di distillazione sotto vuoto.

    1A227

    Finestre ad alta densità schermate contro le radiazioni (vetri al piombo o altri materiali) aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro cornici appositamente progettate:

    a.

    una 'zona fredda' di dimensioni superiori a 0,09 m2;

    b.

    una densità superiore a 3 g/cm3; e

    c.

    uno spessore uguale o superiore a 100 mm.

    Nota tecnica:

    In 1A227 con il termine 'zona fredda' si intende la zona di visualizzazione esposta al più basso livello di radiazione nella progettazione.

    1B   Apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

    1B001

    Apparecchiature per la produzione o l'ispezione di strutture o prodotti laminati "compositi", specificati in 1A002, o di "materiali fibrosi o filamentosi", specificati in 1C010, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1B101 e 1B201.

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti, i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre sono coordinati e programmati secondo tre o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati "compositi" utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi";

    b.

    'macchine per la messa in opera di nastri', i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di nastri sono coordinati e programmati secondo cinque o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di 'missili';

    Nota:

    In 1B001.b. per 'missili' si intendono sistemi completi a razzo e sistemi di veicoli aerei senza equipaggio.

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1B001.b. le 'macchine per la messa in opera di nastri' hanno la capacità di mettere in opera una o più 'bande di filamenti' di larghezza superiore a 25,4 mm e inferiore o uguale a 304,8 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle 'bande di filamenti' durante il processo di messa in opera.

    c.

    macchine per la tessitura e macchine per interallacciare a più dimensioni o direzioni, compresi gli adattatori e gli assiemi di modifica, appositamente progettate o modificate per tessere, interallacciare o intrecciare le fibre, per strutture "composite";

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1B001.c., la tecnica dell'interallacciatura include il lavoro a maglia.

    d.

    apparecchiature appositamente progettate o modificate per la produzione di fibre di rinforzo, come segue:

    1.

    apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, catrame o policarbosilano) in fibre di carbonio o in fibre di carburo di silicio, compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

    2.

    apparecchiature per la deposizione chimica in fase di vapore di elementi o composti, su substrati filamentosi riscaldati, per la fabbricazione di fibre di carburo di silicio;

    3.

    apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

    4.

    apparecchiature per la trasformazione, con trattamento termico, di alluminio contenente fibre di materiali precursori in fibre di allumina;

    e.

    apparecchiature per la produzione, con il metodo della fusione a caldo, di preimpregnati specificati in 1C010.e.;

    f.

    apparecchiature per l'ispezione non distruttiva appositamente progettate per i materiali "compositi", come segue:

    1.

    sistemi di tomografia a raggi X per la rilevazione dei difetti nelle tre dimensioni;

    2.

    apparecchiature di collaudo a ultrasuoni con controllo numerico i cui movimenti per il posizionamento di trasmettitori o ricevitori sono coordinati e programmati simultaneamente su quattro o più assi per seguire il contorno tridimensionale del componente ispezionato;

    g.

    'macchine per la posa di cavi', i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera di cavi sono coordinati e programmati secondo due o più assi di 'servoposizionamento primario', appositamente progettate per la fabbricazione di strutture "composite" per cellule di aerei o di 'missili';

    Nota tecnica:

    Ai fini di 1B001.g. le 'macchine per la posa di cavi' hanno la capacità di porre in opera una o più 'bande di filamenti' di larghezza inferiore o uguale a 25,4 mm, e di tagliare e riavviare la direzione individuale delle 'bande di filamenti' durante il processo di posa.

    Note tecniche:

    1.

    Ai fini di 1B001, gli assi di 'servoposizionamento primario' controllano, sotto la direzione di un programma informatico, la posizione del dispositivo di estremità (testa) rispetto al pezzo, al fine di garantire che sia correttamente orientato e diretto per realizzare il processo desiderato.

    2.

    Ai fini di 1B001, una 'banda di filamenti' è un'ampiezza unica ininterrotta di nastro, cavo o fibra completamente o parzialmente impregnata di resina. Le 'bande di filamenti' completamente o parzialmente impregnate di resina comprendono quelle ricoperte di polvere secca che aderisce nella fase di riscaldamento.

    1B002

    Apparecchiature progettate per la produzione di polveri o particelle di leghe metalliche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    appositamente progettate per evitare la contaminazione; e

    b.

    appositamente progettate per l'utilizzazione in uno dei processi specificati in 1C002.c.2.

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1B102.

    1B003

    Attrezzature, matrici, forme o montaggi per la "formatura superplastica" o la "saldatura per diffusione" del titanio, dell'alluminio o di loro leghe, appositamente progettati per la fabbricazione di uno dei seguenti prodotti:

    a.

    strutture di cellule o strutture aerospaziali;

    b.

    motori per "aeromobili" o motori aerospaziali; o

    c.

    componenti appositamente progettati per le strutture specificate in 1B003.a. o per i motori specificati in 1B003.b.

    1B101

    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B001, per la "produzione" di materiali compositi strutturali, come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1B201.

    Nota:

    I componenti ed accessori specificati in 1B101 comprendono: forme, mandrini, matrici, attrezzature ed utensili per la compressione dei preformati, per l'indurimento, per la fusione, per la sinterizzazione o per l'incollaggio di strutture composite, laminati e loro manufatti.

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti o macchine per la posa di fibre i cui movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre possono essere coordinati e programmati secondo tre o più assi, progettate per fabbricare strutture composite o prodotti laminati compositi utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi", e controlli di coordinazione e di programmazione;

    b.

    macchine per la messa in opera di nastri i cui movimenti di posizionamento e di messa in opera del nastro e dei fogli possono essere coordinati e programmati secondo due o più assi, progettate per la fabbricazione di strutture composite per cellule di aerei e di "missili";

    c.

    apparecchiature progettate o modificate per la "produzione" di "materiali fibrosi o filamentosi", come segue:

    1.

    apparecchiature per la trasformazione di fibre polimeriche (quali poliacrilonitrile, rayon, o policarbosilano), compresi i dispositivi speciali per la tensione della fibra durante il riscaldamento;

    2.

    apparecchiature per la deposizione in fase di vapore di elementi o composti su substrati filamentosi riscaldati;

    3.

    apparecchiature per la filatura a umido di ceramiche refrattarie (quali l'ossido di alluminio);

    d.

    apparecchiature progettate o modificate per il trattamento speciale della superficie delle fibre o per la produzione di preimpregnati o di preformati specificati in 9C110.

    Note:

    In 1B101.d. sono compresi rulli, tenditori, apparecchiature per rivestimenti, apparecchiature di taglio e matrici di taglio.

    1B102

    "apparecchiature di produzione" di polveri di metallo, diverse da quelle specificate in 1B002, e loro componenti, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1B115.b.

    a.

    "apparecchiature di produzione" di polveri di metallo utilizzabili per la "produzione", in ambiente controllato, dei materiali sferici, sferoidali o atomizzati specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. o nell'elenco dei materiali di armamento;

    b.

    componenti appositamente progettati per le "apparecchiature di produzione" specificate in 1B002 o 1B102.a.

    Nota:

    1B102 comprende:

    a.

    i generatori di plasma (getto ad arco ad alta frequenza) utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    b.

    apparecchiature per elettroesplosione utilizzabili per ottenere polveri metalliche atomizzate o sferiche con organizzazione del processo in ambiente argon-acqua;

    c.

    apparecchiature utilizzabili per la "produzione" di polveri sferiche di alluminio mediante polverizzazione di una colata in ambiente inerte (ad esempio azoto).

    1B115

    Apparecchiature, diverse da quelle specificate in 1B002 o 1B102, per la produzione di propellenti o costituenti di propellenti, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    "apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento o il collaudo di accettazione dei propellenti liquidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento;

    b.

    "apparecchiature di produzione" per la "produzione", il trattamento, la miscelazione, l'indurimento, la fusione, la compressione, la lavorazione, l'estrusione o il collaudo di accettazione dei propellenti solidi o loro costituenti specificati in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento.

    Nota:

    1B115.b. non sottopone ad autorizzazione i miscelatori a colata discontinua, i miscelatori a colata continua o i mulini a getto fluido. Tali apparecchiature sono contemplate in 1B117, 1B118 e 1B119.

    Nota 1:

    Per le apparecchiature appositamente progettate per uso militare, cfr. l'elenco dei materiali di armamento.

    Nota 2:

    1B115 non sottopone ad autorizzazione le apparecchiature per la "produzione", il trattamento ed il collaudo di accettazione del carburo di boro.

    1B116

    Iniettori appositamente progettati per la produzione di materiali derivati per pirolisi formati su stampo, anima o altro supporto a partire da gas precursori che si decompongono nella gamma di temperatura da 1 573 K (1 300 °C) a 3 173 K (2 900 °C) a pressioni da 130 Pa a 20 kPa.

    1B117

    Miscelatori a colata discontinua aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    progettati o modificati per mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa;

    b.

    in grado di controllare la temperatura della camera di miscelazione;

    c.

    aventi capacità volumetrica totale uguale o superiore a 110 litri; e

    d.

    aventi almeno un 'albero per miscelare/impastare' montato fuori centro.

    Nota:

    In 1B117.d. 'albero per miscelare/impastare' non si riferisce a deagglomeratori o a coltelli-mandrino.

    1B118

    Miscelatori a colata continua aventi tutte le caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    progettati o modificati per mescolare sotto vuoto nella gamma di pressioni da 0 a 13,326 kPa;

    b.

    in grado di controllare la temperatura della camera di miscelazione;

    c.

    aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    due o più alberi per miscelare/impastare; o

    2.

    tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    un unico albero rotante e oscillante dotato di denti/punte per impastare; e

    b.

    denti/punte per impastare all'interno dell'alloggiamento della camera di miscelazione.

    1B119

    Mulini a getto fluido utilizzabili per rettificare o fresare le sostanze specificate in 1C011.a., 1C011.b., 1C111 o nell'elenco dei materiali di armamento e loro componenti appositamente progettati.

    1B201

    Macchine per l'avvolgimento di filamenti, diverse da quelle specificate in 1B001 o 1B101, e apparecchiature connesse, come segue:

    a.

    macchine per l'avvolgimento di filamenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    movimenti di posizionamento, avvolgimento e bobinatura delle fibre coordinati e programmati secondo due o più assi;

    2.

    appositamente progettate per fabbricare strutture o prodotti laminati compositi utilizzando "materiali fibrosi o filamentosi"; e

    3.

    in grado di avvolgere tubi cilindrici di diametro interno compreso tra 75 mm e 650 mm e lunghezze uguali o superiori a 300 mm;

    b.

    controlli di coordinamento e di programmazione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.;

    c.

    mandrini di precisione per le macchine per l'avvolgimento di filamenti specificate in 1B201.a.

    1B225

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 250 g/h di fluoro.

    1B226

    Separatori elettromagnetici di isotopi, progettati od equipaggiati con sorgenti ioniche singole o multiple in grado di assicurare una corrente totale del fascio ionico uguale o superiore a 50 mA.

    Nota:

    In 1B226 sono compresi i separatori:

    a.

    in grado di arricchire gli isotopi stabili;

    b.

    aventi le sorgenti ioniche ed i collettori immersi entrambi nel campo magnetico e le configurazioni nelle quali entrambi risultino esterni al campo.

    1B228

    Colonne di distillazione criogenica dell'idrogeno aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    progettate per funzionare con temperature interne uguali o inferiori a 35 K (- 238 °C);

    b.

    progettate per funzionare con pressioni interne da 0,5 MPa a 5 MPa;

    c.

    costruite con:

    1.

    acciai inossidabili appartenenti alla serie SAE (Society of Automotive Engineers International) 300 con basso tenore di zolfo e con indice di dimensione del grano austenitico ASTM (o norma equivalente) n. 5 o superiore; o

    2.

    materiali equivalenti che sono insieme criogenici e compatibili con idrogeno (H2); e

    d.

    aventi un diametro interno uguale o superiore a 30 cm e 'lunghezza effettiva' uguale o superiore a 4 m.

    Nota tecnica:

    In 1B228 per 'lunghezza effettiva' si intende l'altezza effettiva del materiale di riempimento in una colonna a riempimento o l'altezza effettiva dei piatti contattori interni in una colonna di tipo a piatti.

    1B230

    Pompe in grado di far circolare soluzioni di catalizzatori di potassio ammide concentrate o diluite in ammoniaca liquida (KNH2/NH3), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    a tenuta di aria (cioè sigillate ermeticamente);

    b.

    portata superiore a 8,5 m3/h; e

    c.

    una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    per soluzioni di potassio ammide concentrate (1 % o superiore), pressione di funzionamento compresa tra 1,5 e 60 MPa; o

    2.

    per soluzioni di potassio ammide diluite (inferiori all'1 %), pressione di funzionamento compresa tra 20 e 60 MPa.

    1B231

    Attrezzature o impianti e relative apparecchiature per il trizio, come segue:

    a.

    attrezzature o impianti per la produzione, il recupero, l'estrazione, la concentrazione o il trattamento del trizio;

    b.

    apparecchiature per attrezzature o impianti per il trizio, come segue:

    1.

    unità di refrigerazione a idrogeno o ad elio in grado di raffreddare ad una temperatura inferiore o uguale a 23 K (- 250 °C), con capacità di assorbimento del calore superiore a 150 W;

    2.

    sistemi di immagazzinamento dell'isotopo di idrogeno o di purificazione dell'isotopo di idrogeno che impiegano idruri metallici come mezzo di immagazzinamento o di purificazione.

    1B232

    Turbine di espansione o gruppi turbina di espansione-compressore aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    progettati per funzionare a una temperatura all'uscita uguale o inferiore a 35 K (- 238 °C); e

    b.

    progettati con un flusso di idrogeno-gas uguale o superiore a 1 000 kg/h.

    1B233

    Attrezzature o impianti e relativi sistemi e apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio, come segue:

    a.

    attrezzature o impianti per la separazione degli isotopi del litio;

    b.

    apparecchiature per la separazione degli isotopi del litio basate sul processo di amalgamazione litio-mercurio, come segue:

    1.

    colonne di scambio liquido-liquido a riempimento appositamente progettate per gli amalgami di litio;

    2.

    pompe per amalgama di mercurio o litio;

    3.

    cellule di elettrolisi dell'amalgama di litio;

    4.

    evaporatori per soluzione concentrata di idrossido di litio;

    c.

    sistemi a scambio ionico, appositamente progettati per la separazione degli isotopi del litio, e loro componenti appositamente progettati;

    d.

    sistemi a scambio chimico (che utilizzano eteri ciclici, eteri policiclici o eteri macrociclici), appositamente progettati per la separazione degli isotopi del litio, e loro componenti appositamente progettati.

    1B234

    Serbatoi, camere e contenitori di contenimento per esplosivi ad alto potenziale e altri analoghi dispositivi di contenimento progettati per il collaudo di congegni esplosivi o congegni esplosivi ad alto potenziale e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    N.B.:

    CFR. ANCHE L'ELENCO DEI MATERIALI DI ARMAMENTO.

    a.

    progettati per contenere un'esplosione equivalente o superiore a 2 kg di trinitrotoluene (TNT); e

    b.

    aventi elementi o caratteristiche di progettazione che consentono il trasferimento successivo o in tempo reale di informazioni diagnostiche o di misurazione.

    1B235

    Dispositivi bersaglio e componenti per la produzione di trizio, come segue:

    a.

    dispositivi bersaglio costituiti da litio o contenenti litio arricchito in isotopo litio-6 appositamente progettati per la produzione di trizio tramite irraggiamento, compreso l'inserimento in un reattore nucleare;

    b.

    componenti appositamente progettati per i dispositivi bersaglio specificati in 1B235.a.

    Nota tecnica:

    I componenti appositamente progettati per i dispositivi bersaglio per la produzione di trizio possono comprendere pastiglie di litio, adsorbitori di trizio e guaine aventi uno speciale rivestimento.

    1C   Materiali

    Nota tecnica:

    Metalli e leghe:

    ove non altrimenti specificato i termini 'metalli' e 'leghe' in 1C001 fino a 1C012 coprono le forme grezze e semilavorate, come segue:

    forme grezze:

     

    anodi, sfere, barre (comprese barrette intagliate e barre da filo), billette, blocchi, blumi, mattoni, panelli, catodi, cristalli, cubi, dadi, grani, granuli, lingotti, pezzi, palline, pani, polveri impalpabili, rondelle, graniglie, lastre, spezzoni, spugne, bacchette;

    forme semilavorate (anche rivestite, placcate, forate o punzonate):

    a.

    materiali forgiati o lavorati ottenuti mediante laminazione, stiratura, estrusione, fucinatura, estrusione per urto, stampaggio, granitura, atomizzazione e molatura, cioè: angoli, profilati ad U, pezzi circolari, dischi, polveri, pagliuzze, lamine e foglie, fucinati, lamiere, polveri impalpabili, stampati e imbutiti, nastri, anelli, aste (compresi bacchette nude per saldatura, tondini e fili laminati), profilati, sagomati, fogli, reggette, tubi (anche tondi, quadri e concavi), fili trafilati e fili estrusi;

    b.

    getti colati in forme di sabbia, conchiglie, forme di metallo, di gesso e di altro tipo, comprese colate ad alta pressione, forme sinterizzate e forme ottenute mediante procedimenti di metallurgia delle polveri.

    Sono sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione le forme non contenute nel precedente elenco presentate come prodotti finiti ma consistenti in realtà in forme grezze o semilavorate.

    1C001

    Materiali appositamente progettati per assorbire la radiazione elettromagnetica, o polimeri intrinsecamente conduttori, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1C101.

    a.

    materiali per l'assorbimento di frequenze superiori a 2 × 108 Hz e inferiori a 3 × 1012 Hz;

    Nota 1:

    1C001.a. non sottopone ad autorizzazione:

    a.

    materiali assorbenti di tipo filiforme costituiti da fibre naturali o sintetiche a carica non magnetica per consentire l'assorbimento;

    b.

    materiali assorbenti senza perdita magnetica e con superficie incidente non planare, comprendenti piramidi, coni, prismi e superfici spiraliformi;

    c.

    materiali assorbenti di tipo planare, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da almeno uno dei materiali seguenti:

    a.

    materiali in schiuma plastica (flessibili o non flessibili) a carica di carbonio, o materiali organici, compresi i leganti, in grado di produrre una eco superiore al 5 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 450 K (177 °C); o

    b.

    materiali ceramici in grado di produrre una eco superiore al 20 % dell'eco del metallo su larghezza di banda superiore al ± 15 % della frequenza centrale dell'energia incidente e non in grado di resistere a temperature superiori a 800 K (527 °C);

    Nota tecnica:

    I campioni per le prove di assorbimento in 1C001.a., nota 1.c.1., devono essere di forma quadrata con un lato pari ad almeno 5 volte la lunghezza d'onda della frequenza centrale ed essere posizionati nel campo lontano della sorgente radiante.

    2.

    resistenza alla trazione inferiore a 7 x 106 N/m2; e

    3.

    resistenza alla compressione inferiore a 14 x 106 N/m2;

    d.

    materiali assorbenti di tipo planare costituiti da ferrite sinterizzata, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    gravità specifica superiore a 4,4; e

    2.

    temperatura massima di funzionamento uguale o inferiore a 548 K (275 °C);

    e.

    materiali assorbenti di tipo planare senza perdita magnetica, fabbricati a partire da materiale plastico del tipo 'schiuma a celle aperte' con una densità uguale o inferiore a 0,15 g/cm3.

    Nota tecnica:

    Le 'schiume a celle aperte' sono materiali flessibili e porosi aventi una struttura interna aperta all'ambiente atmosferico. Le 'schiume a celle aperte' sono note anche come schiume reticolate.

    Nota 2:

    I materiali magnetici assorbenti, quando contenuti nelle vernici, non godono dell'esclusione dall'autorizzazione di cui alla nota 1 dell'1C001.a.

    b.

    materiali non trasparenti nel dominio visibile e appositamente progettati per l'assorbimento della radiazione quasi infrarossa con una lunghezza d'onda superiore a 810 nm e inferiore a 2 000 nm (frequenze superiori a 150 THz e inferiori a 370 THz);

    Nota:

    1C001.b. non sottopone ad autorizzazione i materiali appositamente progettati o formulati per una delle applicazioni seguenti:

    a.

    marcatura "laser" di polimeri; o

    b.

    saldatura "laser" di polimeri.

    c.

    materiali polimerici intrinsecamente conduttori con 'conduttività elettrica di volume' superiore a 10 000 S/m (Siemens per metro) o 'resistività superficiale' inferiore a 100 ohm/quadrato, basati su uno qualsiasi dei polimeri seguenti:

    1.

    polianilina;

    2.

    polipirrolo;

    3.

    politiofene;

    4.

    poli fenilene-vinilene; o

    5.

    poli tienilene-vinilene.

    Nota:

    1C001.c. non sottopone ad autorizzazione i materiali in forma liquida.

    Nota tecnica:

    La 'conduttività elettrica di volume' e la 'resistività superficiale' sono determinate con l'ausilio della norma ASTM D-257 o norme nazionali equivalenti.

    1C002

    Leghe metalliche, polveri di leghe metalliche o materiali legati, come segue:

    N.B.:

    CFR. ANCHE 1C202.

    Nota:

    1C002 non sottopone ad autorizzazione le leghe metalliche, le polveri di leghe metalliche o i materiali legati specificamente formulati per i rivestimenti.

    Note tecniche:

    1.

    Le leghe metalliche specificate in 1C002 sono leghe contenenti una percentuale in peso del materiale indicato più elevata rispetto a qualsiasi altro elemento.

    2.

    La 'vita fino alla rottura sotto sforzo' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-139 o norme nazionali equivalenti.

    3.

    La 'resistenza alla fatica oligociclica' deve essere misurata conformemente alla norma ASTM E-606 (Metodo raccomandato per la prova di resistenza alla fatica oligociclica ad ampiezza costante) o norme nazionali equivalenti. La prova deve essere assiale con un rapporto di carico medio uguale a 1 e coefficiente di concentrazione dei carichi (Kt) uguale a 1. Il rapporto di carico medio è definito come carico massimo meno carico minimo diviso il carico massimo.

    a.

    alluminuri, come segue:

    1.

    alluminuri di nichelio contenenti in peso almeno il 15 % e non oltre il 38 % di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

    2.

    alluminuri di titanio contenenti in peso il 10 % o più di alluminio e almeno un elemento di lega supplementare;

    b.

    leghe metalliche costituite da polveri o particelle specificate in 1C002.c., come segue:

    1.

    leghe di nichelio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10 000 ore o più alla temperatura di 923 K (650 °C) e sotto un carico di 676 MPa; o

    b.

    'resistenza alla fatica oligociclica' di 10 000 cicli o più alla temperatura di 823 K (550 °C) e sotto un carico massimo di 1 095 MPa;

    2.

    leghe di niobio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10 000 ore o più alla temperatura di 1 073 K (800 °C) e sotto un carico di 400 MPa; o

    b.

    'resistenza alla fatica oligociclica' di 10 000 cicli o più alla temperatura di 973 K (700 °C) e sotto un carico massimo di 700 MPa;

    3.

    leghe di titanio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    'vita fino alla rottura sotto sforzo' di 10 000 ore o più alla temperatura di 723 K (450 °C) e sotto un carico di 200 MPa; o

    b.

    'resistenza alla fatica oligociclica' di 10 000 cicli o più alla temperatura di 723 K (450 °C) e sotto un carico massimo di 400 MPa;

    4.

    leghe di alluminio aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 240 MPa alla temperatura di 473 K (200 °C); o

    b.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 415 MPa alla temperatura di 298 K (25 °C);

    5.

    leghe di magnesio aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    a.

    resistenza alla trazione uguale o superiore a 345 MPa; e

    b.

    tasso di corrosione inferiore a 1 mm/anno in una soluzione acquosa di cloruro di sodio al 3 % misurato conformemente alla norma ASTM G-31 o norme nazionali equivalenti;

    c.

    polveri o particelle di leghe metalliche aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituite da uno dei sistemi di composizione seguenti:

    Nota tecnica:

    Nelle formule che seguono X = uno o più elementi della lega.

    a.

    leghe di nichelio (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualificate per parti o componenti di motori a turbina, cioè con meno di 3 particelle non metalliche (introdotte nel corso del processo di fabbricazione) con dimensioni superiori a 100 μm per 109 particelle di lega;

    b.

    leghe di niobio (Nb-Al-X o Nb-X-Al, Nb-Si-X o Nb-X-Si, Nb-Ti-X o Nb-X-Ti);

    c.

    leghe di titanio (Ti-Al-X o Ti-X-Al);

    d.

    leghe di alluminio (Al-Mg-X o Al-X-Mg, Al-Zn-X o Al-X-Zn, Al-Fe-X o Al-X-Fe); o

    e.

    leghe di magnesio (Mg-Al-X o Mg-X-Al);

    2.

    ottenute in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

    a.

    'atomizzazione sotto vuoto';

    b.

    'atomizzazione a gas';

    c.

    'atomizzazione centrifuga';

    d.

    'tempra rapida';

    e.

    'tempra su cilindro' e 'polverizzazione';

    f.

    'estrazione in fusione' e 'polverizzazione';

    g.

    'lega meccanica'; o

    h.

    'atomizzazione a plasma'; e

    3.

    in grado di formare i materiali specificati in 1C002.a. o 1C002.b.;

    d.

    materiali legati aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    costituiti da uno dei sistemi di composizione specificati in 1C002.c.1.;

    2.

    sotto forma di pagliuzze, nastri o bacchette sottili, non polverizzati; e

    3.

    ottenuti in ambiente controllato con uno dei processi seguenti:

    a.

    'tempra rapida';

    b.

    'tempra su cilindro'; o

    c.

    'estrazione in fusione'.

    Note tecniche:

    1.

    'Atomizzazione sotto vuoto': processo per ridurre una colata di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 μm per mezzo di evaporazione rapida di un gas disciolto in condizioni di esposizione al vuoto.

    2.

    'Atomizzazione a gas': processo per ridurre una colata di lega metallica in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 μm per mezzo di un flusso di gas ad alta pressione.

    3.

    'Atomizzazione centrifuga': processo per ridurre una colata o un bagno di metallo fuso in goccioline di diametro uguale o inferiore a 500 μm per mezzo di una forza centrifuga.

    4.

    'Tempra rapida': procedimento per 'solidificare rapidamente' una colata di metallo fuso facendola urtare contro un blocco raffreddato, per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze.

    5.

    'Tempra su cilindro': procedimento per 'solidificare rapidamente' una colata di metallo fuso facendola urtare contro un blocco raffreddato rotante, per ottenere un prodotto sotto forma di pagliuzze, nastri o barrette.