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Document 32021R0785

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014

PE/20/2021/INIT

OJ L 172, 17.5.2021, p. 110–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj

17.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/110


REGOLAMENTO (UE) 2021/785 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2021

che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 325 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. L’Unione dovrebbe sostenere attività in questi settori.

(2)

Il sostegno fornito in precedenza a tali attività mediante la decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (programma Hercule), modificata e prorogata dalla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (programma Hercule II), abrogata e sostituita dal regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (programma Hercule III), ha permesso di potenziare le attività avviate dall’Unione e dagli Stati membri nella lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

(3)

La legislazione dell’Unione stabilisce norme per il Fondo europeo agricolo di garanzia, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, il Fondo di aiuti europei agli indigenti, nonché l’assistenza preadesione per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020 e oltre, e prevede un obbligo di segnalazione, da parte degli Stati membri, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, di irregolarità e frodi che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Il sistema di gestione delle irregolarità (IMS) è uno strumento di comunicazione elettronica sicura volto ad aiutare l’adempimento da parte degli Stati membri, nonché da parte dei paesi candidati e candidati potenziali, dell’obbligo di segnalare le irregolarità riscontrate e che contribuisce altresì alla gestione e all’analisi delle irregolarità.

(4)

Se l’importanza del lavoro svolto dalla Commissione nell’ambito della prevenzione delle frodi è innegabile, è altresì opportuno riconoscere pienamente l’importanza, tra l’altro, dell’attuazione del sistema d’informazione antifrode (AFIS) nonché delle strategie antifrode a livello nazionale.

(5)

A norma del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) e della decisione 2009/917/GAI del Consiglio (7), l’Unione fornisce sostegno alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

(6)

Tale sostegno è fornito a una serie di attività operative. Queste comprendono l’AFIS, una piattaforma informatica costituita da una serie di applicazioni funzionanti nell’ambito di un sistema comune d’informazione gestito dalla Commissione. Anche l’IMS è gestito nell’ambito della piattaforma AFIS. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema comune d’informazione occorrono finanziamenti stabili e prevedibili nel corso degli anni.

(7)

La piattaforma AFIS comprende diversi sistemi informativi, tra cui il sistema d’informazione doganale. Il sistema d’informazione doganale è un sistema informativo automatizzato volto ad aiutare gli Stati membri a prevenire, indagare e perseguire le operazioni che sono contrarie alla regolamentazione doganale o agricola, potenziando, grazie a una più rapida diffusione delle informazioni, l’efficacia delle procedure di cooperazione e di controllo delle rispettive amministrazioni doganali la cui competenza include tali operazioni. La singola infrastruttura del sistema d’informazione doganale riunisce sia i casi di cooperazione amministrativa che i casi di cooperazione di polizia basati sul precedente pilastro giustizia e affari interni dell’Unione. Sotto il profilo tecnico, la dimensione del sistema d’informazione doganale relativa alla cooperazione di polizia non può essere dissociata dalla sua dimensione amministrativa, in quanto entrambi sono gestiti nell’ambito di un sistema informatico comune. Dato che lo stesso sistema d’informazione doganale è soltanto uno dei vari sistemi d’informazione gestiti nel quadro della piattaforma AFIS e che il numero di casi di cooperazione di polizia è inferiore al numero di casi di cooperazione amministrativa nel sistema d’informazione doganale, la dimensione della piattaforma AFIS relativa alla cooperazione di polizia è considerata accessoria rispetto alla dimensione amministrativa.

(8)

Al fine di potenziare le sinergie e la flessibilità di bilancio e di semplificare la gestione, il sostegno dell’Unione in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, segnalazione delle irregolarità, mutua assistenza amministrativa e cooperazione in ambito doganale e agricolo dovrebbe essere riunito e riorganizzato in un unico programma, il programma antifrode dell’Unione («programma»). È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(9)

Il programma dovrebbe comprendere pertanto una componente simile al programma Hercule III, una seconda componente che assicura il finanziamento dell’IMS e una terza componente che finanzia le attività affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(10)

Il programma dovrebbe favorire la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e tra gli Stati membri, la Commissione e gli altri organismi competenti dell’Unione, compresa la Procura europea (EPPO), se del caso, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9), al fine di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione nonché la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri al fine di garantire un uso più efficace delle risorse di quanto essi possano fare a livello nazionale. L’azione a livello dell’Unione è necessaria e motivata, in quanto fornisce un sostegno agli Stati membri nella tutela collettiva degli interessi finanziari dell’Unione e incentiva l’utilizzo di strutture comuni dell’Unione al fine di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti, sostenendo nel contempo la comunicazione dei dati sulle irregolarità e sui casi di frode.

(11)

Inoltre, il sostegno alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione dovrebbe riguardare tutti gli aspetti del bilancio dell’Unione, sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. In tale quadro si dovrebbe tenere in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che tutela il lato delle spese del bilancio dell’Unione.

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (10).

(13)

Al presente regolamento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(14)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di esecuzione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. In tal senso, si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe fornire un elenco indicativo delle azioni da finanziare al fine di garantire la continuità del finanziamento di tutte le azioni affidate alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 515/97, compresa la piattaforma AFIS.

(16)

Le azioni dovrebbero essere ammissibili in base alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi specifici del programma. Gli obiettivi specifici del programma dovrebbero includere la prestazione di assistenza tecnica speciale alle autorità competenti degli Stati membri, come fornire conoscenze specifiche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci; assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere; o potenziare gli scambi di personale per progetti specifici. Inoltre, le azioni ammissibili dovrebbero comprendere anche l’organizzazione di una formazione specializzata mirata, di seminari di analisi del rischio nonché, ove opportuno, di conferenze e studi.

(17)

L’acquisto di attrezzature attraverso lo strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale avrebbe un impatto positivo sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione. A norma di tale strumento, vigerebbe l’obbligo di evitare qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione. Analogamente, il programma dovrebbe garantire che sia evitata qualsiasi sovrapposizione del sostegno fornito dall’Unione, concentrare il proprio sostegno sull’acquisizione di tipi di attrezzature che non rientrano nell’ambito di applicazione dello strumento di sostegno finanziario dell’Unione relativo alle attrezzature per il controllo doganale, o di attrezzature i cui beneficiari sono autorità diverse da quelle interessate da detto strumento. Inoltre, è opportuno garantire che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(18)

È opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), come pure alla partecipazione dei paesi in via d’adesione, dei paesi candidati e dei candidati potenziali, nonché dei paesi della politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi. Il programma dovrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi a condizione che questi concludano un accordo specifico che disciplini le condizioni specifiche della loro partecipazione ai programmi dell’Unione.

(19)

Tenuto conto delle precedenti valutazioni dei programmi Hercule e al fine di rafforzare il programma, i soggetti stabiliti in un paese terzo non associato al programma dovrebbero potervi partecipare in via straordinaria.

(20)

In particolare, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione di entità stabilite in paesi terzi che hanno un accordo di associazione in vigore con l’Unione, al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso la cooperazione in materia doganale e lo scambio di migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda le modalità della lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, come pure per quanto riguarda la necessità di far fronte alle sfide poste dai nuovi sviluppi tecnologici.

(21)

Il programma dovrebbe essere attuato tenendo conto delle raccomandazioni e delle misure elencate nella comunicazione della Commissione del 6 giugno 2013 intitolata «Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco — Una strategia globale dell’UE», nonché della relazione del 12 maggio 2017 sullo stato dei lavori relativi alla sua attuazione.

(22)

L’Unione ha ratificato il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo («protocollo») nel 2016. Tale protocollo serve a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione nella misura in cui riguarda la lotta contro il commercio transfrontaliero illegale dei prodotti derivati dal tabacco, che causa perdite di entrate. Il programma dovrebbe sostenere il segretariato della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo nelle sue funzioni legate al protocollo. Dovrebbe inoltre sostenere altre attività organizzate dal segretariato nel quadro della lotta contro il commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco.

(23)

In conformità del regolamento finanziario e del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e l’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

I paesi terzi che sono membri del SEE possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo (16), che prevede l’attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(26)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro che definiscano, tra l’altro, le priorità e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni.

(27)

Il tasso massimo possibile di cofinanziamento per le sovvenzioni dovrebbe essere definito nel presente regolamento.

(28)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (18), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. La valutazione dovrebbe essere effettuata in modo tempestivo, indipendente e obiettivo.

(29)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi generali e specifici come pure, se necessario, integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(30)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della natura transfrontaliera delle questioni trattate ma, a motivo del valore aggiunto dell’Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)

L’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97 costituisce la base giuridica del finanziamento del sistema AFIS. Il presente regolamento dovrebbe sostituire tale base giuridica con una nuova. È pertanto opportuno sopprimere l’articolo 42 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 515/97.

(32)

Il regolamento (UE) n. 250/2014 che istituisce il programma Hercule III riguardava il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Il presente regolamento dovrebbe garantire la prosecuzione del programma Hercule III a decorrere dal 1o gennaio 2021. Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 250/2014.

(33)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in conformità degli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma intende contribuire all’integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell’obiettivo globale di destinare il 30 % del bilancio dell’Unione agli obiettivi climatici.

(34)

A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

(35)

Al fine di garantire la continuità del sostegno nel settore interessato e di consentire l’attuazione del programma a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma antifrode dell’Unione («programma») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   Gli obiettivi generali del programma sono:

a)

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione;

b)

sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione;

b)

favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione;

c)

fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 181,207 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

114,207 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a);

b)

7 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

c)

60 milioni di EUR per l’obiettivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

3.   Fino al 2 % dell’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa connessa con l’attuazione del programma, come le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Inoltre, la ripartizione indicativa di cui al paragrafo 2, lettera a) tiene in debita considerazione il fatto che il programma è l’unico programma dell’Unione che riguarda il lato delle spese nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 4

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo dello Spazio economico europeo;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e candidati potenziali conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell’Unione, purché tale accordo:

i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell’Unione;

ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi;

iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda i programmi;

iv)

garantisca all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al primo comma, lettera d), punto ii), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con un organismo di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni e appalti, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, come previsto all’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Il programma può concedere finanziamenti per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per coprire i tipi di costi di cui all’elenco indicativo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.

4.   Quando l’azione sovvenzionata prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione predispone, se del caso, un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi dell’Unione.

Articolo 6

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO II

Sovvenzioni

Articolo 7

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell’ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 8

Cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma non supera l’80 % dei costi ammissibili. I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, che sono definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 11, e tali finanziamenti non superano il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 9

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 2 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Fatta salva qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 11, possono essere considerate ammissibili al finanziamento le azioni seguenti:

a)

fornire conoscenze tecniche, attrezzature specializzate e tecnicamente avanzate e strumenti informatici efficaci che rafforzino la cooperazione transnazionale e multidisciplinare e la cooperazione con la Commissione;

b)

potenziare gli scambi di personale per progetti specifici, assicurare il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite la predisposizione di squadre investigative comuni e di operazioni transfrontaliere;

c)

fornire sostegno tecnico e operativo alle indagini condotte a livello nazionale, in particolare alle autorità doganali e alle autorità di contrasto, al fine di rafforzare la lotta alla frode e ad altre attività illecite;

d)

rafforzare la capacità informatica negli Stati membri e nei paesi terzi, intensificare lo scambio di dati, sviluppare e mettere a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e la sorveglianza delle attività di intelligence;

e)

organizzare attività di formazione specializzata, seminari sull’analisi dei rischi, conferenze e studi intesi a migliorare la cooperazione e il coordinamento tra i servizi coinvolti nella tutela degli interessi finanziari dell’Unione;

f)

qualsiasi altra azione prevista dai programmi di lavoro di cui all’articolo 11, necessaria al conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2.

3.   Quando l’azione da sovvenzionare prevede l’acquisizione di attrezzature, la Commissione garantisce che l’attrezzatura finanziata sia idonea al fine di contribuire alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 10

Soggetti ammissibili

1.   Oltre ai criteri di cui all’articolo 197 del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Sono ammessi nell’ambito del programma i soggetti seguenti:

a)

le autorità pubbliche che possono contribuire al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all’articolo 2 e che sono stabilite in:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso; oppure

ii)

un paese terzo associato al programma; oppure

iii)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

b)

gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in:

i)

uno Stato membro; oppure

ii)

un paese terzo associato al programma; oppure

iii)

un paese terzo elencato in un programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

c)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   I soggetti di cui al paragrafo 2, stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, sono eccezionalmente ammessi nell’ambito del programma ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione. In linea di principio, tali soggetti dovrebbero sostenere i costi di partecipazione, salvo in casi che devono essere debitamente giustificati nel programma di lavoro.

CAPO III

Programmazione, Sorveglianza e Valutazione

Articolo 11

Programma di lavoro

Ai fini dell’attuazione del programma, la Commissione adotta i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato II.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 14, per modificare l’allegato II al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   La Commissione riferisce annualmente sulla performance del programma al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della sua relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e sulla lotta contro la frode.

Nell’ambito delle discussioni in materia, il Parlamento europeo può formulare raccomandazioni per il programma di lavoro annuale. La Commissione tiene debitamente conto di tali raccomandazioni.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 13

Valutazione

1.   Nel condurre le valutazioni, la Commissione assicura che le stesse siano condotte in maniera indipendente, obiettiva e tempestiva e che i valutatori svolgano il proprio lavoro senza subire alcun tentativo di influenza.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dall’inizio dell’attuazione del programma.

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti e le pubblica sul sito web della Commissione.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IV

Disposizioni Transitorie e Finali

Articolo 15

Informazione, comunicazione e visibilità

1.   Eccetto qualora si rischi di compromettere l’efficace svolgimento di attività operative in materia di lotta contro la frode e in ambito doganale, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza regolarmente azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n 515/97

All’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, i paragrafi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 250/2014 è abrogato con effetto dal 1o1o gennaio 2021.

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 250/2014 e a norma dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 250/2014 e dell’articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 515/97.

3.   In conformità dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni sovvenzionate nell’ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A.P. ZACARIAS


(1)  GU C 10 del 10.1.2019, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 16 marzo 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

(4)  Decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che modifica e proroga la decisione n. 804/2004/CE che istituisce un programma d’azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») (GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18).

(5)  Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

(6)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola, (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(7)  Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull’uso dell’informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1)

(10)  GU L 433I, 22.12.2020, pag. 28.

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(16)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

ELENCO INDICATIVO DEI COSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità del regolamento (CE) n. 515/97:

a)

i costi d’installazione e di manutenzione dell’infrastruttura tecnica permanente che fornisce agli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;

b)

il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità o pagamento relativa ai rappresentanti degli Stati membri e, all’occorrenza, ai rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell’Unione, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa;

c)

le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le azioni relative alla prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

d)

le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l’accesso all’informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare le azioni relative alla prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;

e)

le spese relative all’utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell’ articolo 87 TFUE e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell’Unione;

f)

le spese per l’acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell’Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).


ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui gli obiettivi generali e specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

 

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.

 

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, misurato in base:

1.1

:

al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;

1.2

:

alla percentuale di Stati membri che beneficiano ogni anno del sostegno del programma.

 

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda i fondi in regime di gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione.

 

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all’utilizzo dell’IMS.

 

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

 

Indicatore 3: numero di casi in cui le informazioni sull’assistenza reciproca sono state messe a disposizione e numero di attività sovvenzionate nel settore dell’assistenza reciproca.


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