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Document 32021R0715
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/715 of 20 January 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for groups of operators (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione del 20 gennaio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/166
GU L 151 del 3.5.2021, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 151/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/715 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2021
che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce determinati requisiti per i gruppi di operatori. Nell’interesse di un’interpretazione armonizzata della prossimità geografica dei membri di un gruppo di operatori, dovrebbe essere disposto esplicitamente che le attività dei membri devono svolgersi nello stesso paese. |
(2) |
Allo scopo di stabilire i requisiti minimi relativi alla creazione e al funzionamento del sistema di controlli interni dovrebbero essere definiti i seguenti aspetti: registrazione dei membri, ispezioni interne, approvazione di nuovi membri o di nuove unità di produzione o attività dei membri esistenti, formazione degli ispettori del sistema di controllo interni, misure in caso di non conformità e tracciabilità interna. |
(3) |
In tale contesto dovrebbe essere aggiunto il requisito di nominare un gestore e uno o più ispettori del sistema di controlli interni al fine di garantire la corretta attuazione di tale sistema da parte del personale competente. |
(4) |
Inoltre, al fine di stabilire un quadro di valutazione armonizzato per il sistema di controlli interni, è opportuno inserire un elenco di situazioni da considerare carenti. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848. |
(6) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2018/848
L’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:
1. |
Il paragrafo 1 è così modificato:
|
2. |
Al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Sono considerate carenze nel sistema di controlli interni almeno le situazioni seguenti:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN