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Document 32021R0696

Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

PE/21/2021/INIT

OJ L 170, 12.5.2021, p. 69–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj

12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 170/69


REGOLAMENTO (UE) 2021/696 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 2021

che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità degli europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L’industria spaziale dell’Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l’emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo, perché l’Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d’azione nel settore spaziale, è di fondamentale importanza che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell’Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.

(2)

Le possibilità offerte dallo spazio per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri andrebbero sfruttate, come indicato in particolare nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016, mantenendo nel contempo la natura civile del programma spaziale dell’Unione («programma») e rispettando le eventuali disposizioni di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale degli Stati membri. Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza. In molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore così come i dati e i servizi spaziali sono a duplice uso. Tuttavia, la politica di sicurezza e difesa dell’Unione è stabilita nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea (TUE).

(3)

L’Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri nel settore spaziale sin dalla fine degli anni ’90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (European Geostationary Navigation Overlay Service — EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell’Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. È opportuno garantire la continuità di queste iniziative e questi programmi e migliorare i servizi che forniscono, affinché rispondano alle nuove esigenze degli utenti, rimangano all’avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell’informazione e della comunicazione e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nella regione polare, i trasporti, la sicurezza e la difesa.

(4)

È necessario sfruttare le sinergie tra i settori dei trasporti, dello spazio e del digitale al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie, quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma e i veicoli senza equipaggio e i droni, e rispondere all’esigenza di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento stabile, intermodalità e interoperabilità. Tale sfruttamento di sinergie rafforzerebbe la competitività dei servizi e dell’industria dei trasporti.

(5)

Per cogliere al massimo i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l’utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni downstream basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e i soggetti responsabili potrebbero, in particolare, condurre periodicamente campagne di informazione sui benefici del programma.

(6)

Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione, indipendenza e sicurezza, è essenziale che l’Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l’Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in conformità dell’articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l’Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e benefici di sistemi di lancio appropriati. Pertanto, fatte salve le misure adottate dagli Stati membri o dall’Agenzia spaziale europea (European Space Agency — ESA), il programma dovrebbe poter sostenere adeguamenti all’infrastruttura spaziale di terra, inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma, nonché adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l’attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere effettuate in conformità con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («regolamento finanziario») e al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Poiché non vi sarà un apposito bilancio, le azioni a sostegno dell’accesso allo spazio non dovrebbero pregiudicare l’attuazione delle componenti del programma.

(7)

Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare la capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l’Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all’innovazione dovrebbe essere sostenuta a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniscano i settori spaziale e digitale con altri settori, così come gli utenti. Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l’imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale. L’Unione dovrebbe promuovere la creazione e l’espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l’accesso a capitali di rischio — vista la mancanza di un adeguato accesso, all’interno dell’Unione, ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale — e stimolando la domanda (approccio del primo contratto).

(8)

La catena del valore dello spazio è generalmente suddivisa tra attività upstream e attività downstream. Le attività upstream comprendono quelle che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tale sistema. Le attività downstream comprendono quelle che coprono la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piattaforme digitali sono anch’esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale. Esse consentono l’accesso a dati e prodotti nonché ai kit di strumenti e alle infrastrutture di archiviazione e di calcolo.

(9)

Nel settore spaziale, l’Unione esercita le sue competenze ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma.

(10)

Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive connesse al settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il New Space pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le azioni volte a sviluppare le capacità dell’industria spaziale in tutta l’Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri.

(11)

Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero basarsi sulle capacità nazionali ed europee che esistono nel momento in cui ha luogo l’azione e beneficiarne.

(12)

In virtù della portata del programma e del suo potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, le attività spaziali hanno una forte dimensione internazionale. In stretto coordinamento con gli Stati membri, e con il loro consenso, gli organi pertinenti del programma potrebbero partecipare alle questioni attinenti al programma e alla cooperazione internazionale e cooperare nell’ambito di organi settoriali pertinenti delle Nazioni Unite (ONU). Per le questioni relative al programma, la Commissione potrebbe coordinare, per conto dell’Unione e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale, in particolare in difesa degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze per quanto riguarda il programma, rispettando le competenze degli Stati membri in tale settore. È particolarmente importante per l’Unione, rappresentata dalla Commissione, cooperare presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat.

(13)

La cooperazione internazionale è fondamentale nel promuovere il ruolo dell’Unione quale attore globale nel settore spaziale così come la tecnologia e l’industria dell’Unione, garantendo una concorrenza equa a livello internazionale, tenendo conto della necessità di assicurare la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti, e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione. La cooperazione internazionale è un elemento chiave della strategia spaziale per l’Europa, come indicato dalla Commissione nella comunicazione del 26 ottobre 2016. La Commissione dovrebbe utilizzare il programma per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere la tecnologia e l’industria europee a livello internazionale, per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l’internazionalizzazione delle PMI, e per facilitare l’accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell’Unione, mentre l’Unione ha un ruolo chiave da svolgere, insieme agli Stati membri, per restare all’avanguardia sulla scena internazionale.

(14)

Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe promuovere, insieme all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») e in stretto coordinamento con gli Stati membri, un comportamento responsabile nello spazio nell’attuare il programma, anche riducendo la proliferazione di detriti spaziali. La Commissione dovrebbe altresì valutare la possibilità che l’Unione accetti i diritti e gli obblighi previsti nei pertinenti trattati e nelle pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e presenti, se necessario, proposte appropriate.

(15)

Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell’Unione, in particolare il programma Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e i fondi previsti da un regolamento che stabilisca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento sulle disposizioni comuni»). Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che non coprano le stesse voci di costo, in particolare tramite accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell’Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l’innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l’attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell’Unione correlati che consentano, ove possibile, l’accesso al capitale di rischio, i partenariati per l’innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. La Commissione dovrebbe altresì garantire sinergie e coerenza tra le soluzioni sviluppate a titolo di tali programmi, in particolare Orizzonte Europa, e le soluzioni sviluppate nell’ambito del programma.

(16)

A norma dell’articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso i medesimi costi devono essere finanziati due volte dal bilancio dell’Unione.

(17)

Gli obiettivi strategici del programma sarebbero inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del programma InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l’innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato per affrontare in misura proporzionata eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l’esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(18)

La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma dovrebbero promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzare l’autonomia dell’Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo dello spazio in un contesto di sicurezza intrinseca ed estrinseca e potenziare il ruolo dell’Europa quale attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa sarebbero sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell’innovazione grazie al programma.

(19)

Per massimizzare il rendimento socioeconomico del programma, è essenziale mantenere sistemi all’avanguardia, adeguarli per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti e fare in modo che si creino nuovi sviluppi nel settore delle applicazioni spaziali downstream. L’Unione dovrebbe sostenere attività connesse con la ricerca e lo sviluppo tecnologico o le fasi iniziali dell’evoluzione relative alle infrastrutture create nel quadro del programma, nonché attività di ricerca e sviluppo connesse ad applicazioni e servizi basati sui sistemi istituiti nel quadro del programma, stimolando in tal modo le attività economiche upstream e downstream. Lo strumento appropriato a livello dell’Unione per finanziare tali attività di ricerca e innovazione è Orizzonte Europa. Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento molto specifico delle attività di sviluppo a titolo del bilancio assegnato alle componenti Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, in particolare quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, che faciliterebbero lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell’economia. Questo finanziamento non dovrebbe peraltro mettere a rischio il dispiegamento o l’esercizio delle infrastrutture create nel quadro del programma.

(20)

Al fine di assicurare la competitività dell’industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e favorire le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, inclusa la parità di genere, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell’Unione in tale ambito.

(21)

L’infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell’ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall’ESA. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma sarebbero utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l’innovazione, anche nell’ambito di Orizzonte Europa, a sostegno delle priorità politiche dell’Unione. Il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi dell’infrastruttura di proprietà dell’Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituirebbero elementi essenziali dell’infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.

(22)

È importante che l’Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici finanziati come parte del programma. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell’Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità per l’Unione stessa, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l’uso.

(23)

Per incoraggiare l’uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia, fatti salvi gli obblighi imposti da disposizioni giuridicamente vincolanti.

(24)

La Commissione, nell’espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, dovrebbe potersi avvalere, nella misura del necessario, dell’assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altri soggetti coinvolti nella governance pubblica del programma dovrebbero poter beneficiare della stessa assistenza tecnica nell’esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(25)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (6).

(26)

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (7) e con l’impegno per gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, le azioni nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione collaboreranno a una metodologia efficace, trasparente e globale, che sarà definita dalla Commissione, al fine di valutare la spesa a titolo di tutti i programmi del quadro finanziario pluriennale destinata agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

(27)

Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall’Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento degli obiettivi del programma. Per lo stesso motivo, nei contratti stipulati con soggetti del settore privato dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate.

(28)

Al presente programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(29)

Dal momento che il programma è di base finanziato dall’Unione, i contratti di appalto stipulati nel suo ambito per le attività da esso finanziate dovrebbero rispettare le norme dell’Unione. In questo contesto l’Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. Il regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità che eseguono fondi dell’Unione. Specifici adattamenti necessari a tali sistemi e procedure, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo quadro relativo al partenariato finanziario o accordo di contributo.

(30)

Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Ciò genera, per gli appalti pubblici conclusi nell’ambito del programma, incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un’eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell’ambito della sua esecuzione o imporre determinati livelli minimi di subappalto, in particolare al fine di consentire la partecipazione di PMI e start-up. Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi dei contratti non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere possibile concludere contratti senza l’indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

(31)

Per stimolare la domanda pubblica e l’innovazione nel settore pubblico, il programma dovrebbe promuovere l’utilizzo dei suoi dati, delle sue informazioni e dei suoi servizi per sostenere lo sviluppo di soluzioni personalizzate da parte dell’industria e delle PMI a livello regionale e locale, attraverso partenariati per l’innovazione spaziale, come indicato al punto 7 dell’allegato I del regolamento finanziario, al fine di coprire tutte le fasi dallo sviluppo al dispiegamento e all’appalto di soluzioni spaziali interoperabili personalizzate per i servizi pubblici.

(32)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante che sia possibile fare ricorso, ove opportuno, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell’Unione attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal TFUE e dal regolamento finanziario e le procedure di aggiudicazione congiunta.

(33)

Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l’esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare la diffusione sul mercato e tra gli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall’alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le PMI. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposto dal regolamento finanziario. Tale massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale.

(34)

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(35)

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (8), le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d’oltremare dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

(36)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE includono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(37)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(38)

I membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati nonché i paesi interessati dalla politica europea di vicinato possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST (space surveillance and tracking system), in conformità dei rispettivi accordi. Anche altri paesi terzi possono partecipare al programma, ad eccezione di Galileo, EGNOS, GOVSATCOM e della sottocomponente SST, sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. Galileo ed EGNOS dovrebbero essere aperti alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo (14). A Galileo ed EGNOS possono partecipare altri paesi terzi sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE. GOVSATCOM dovrebbe essere aperto ai paesi terzi solo sulla base di un accordo da concludere in conformità dell’articolo 218 TFUE.

(39)

È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(40)

Alle organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e che desiderano accedere ai servizi SST non pubblicamente disponibili dovrebbe essere imposto di concludere un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. Le organizzazioni internazionali che hanno sede centrale nell’Unione e sono proprietarie e operatrici di veicoli spaziali pubblici dovrebbero essere considerate utenti SST primari.

(41)

Per informazioni pubblicamente disponibili per i servizi SST si dovrebbero intendere le informazioni che un utente può ragionevolmente considerare legalmente accessibili. I servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione si basano su informazioni SST esterne accessibili al pubblico che sono rese disponibili dopo una richiesta di accesso. Di conseguenza, i servizi SST relativi alla prevenzione delle collisioni, al rientro e alla frammentazione dovrebbero essere intesi come servizi pubblicamente disponibili e non dovrebbero richiedere la conclusione di un accordo in conformità dell’articolo 218 TFUE. L’accesso ai medesimi dovrebbe essere possibile su richiesta dei potenziali utenti.

(42)

Una sana governance pubblica del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare superflue sovrapposizioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le rispettive responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.

(43)

Gli Stati membri operano da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali connessi allo spazio. Possono quindi apportare un notevole contributo al programma, in particolare alla sua attuazione. Potrebbero cooperare con l’Unione al fine di promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, fatte salve le condizioni concordate reciprocamente, affidare loro incarichi di tipo non normativo nell’attuazione del programma. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui loro territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro e con gli organismi internazionali e le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione a un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e la piena attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(44)

In qualità di promotore dell’interesse generale dell’Unione, spetta alla Commissione attuare il programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l’uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori di interessi, in circostanze giustificate la Commissione dovrebbe poter affidare alcuni compiti ad altri soggetti. Avendo la responsabilità generale del programma, la Commissione dovrebbe determinare i principali requisiti tecnici e operativi necessari per realizzare l’evoluzione dei sistemi e dei servizi. Dovrebbe farlo dopo aver consultato gli esperti degli Stati membri, gli utenti e gli altri pertinenti portatori di interessi. Infine, osservando che nel settore dello spazio, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, l’esercizio delle competenze da parte dell’Unione non osta a che gli Stati membri possano esercitare le proprie competenze, la Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel quadro del programma.

(45)

La missione dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»), che succede all’Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e la sostituisce, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l’accreditamento di sicurezza e lo sviluppo di applicazioni commerciali e downstream. Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere attribuiti all’Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l’Agenzia dovrebbe essere responsabile dell’accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell’Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere la diffusione tra gli utenti e sul mercato di Galileo ed EGNOS, l’Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività di diffusione tra gli utenti in relazione alle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, nonché attività di sviluppo di applicazioni downstream per tutte le componenti del programma. Ciò consentirebbe all’Agenzia di trarre vantaggio dalle economie di scala e offrirebbe la possibilità di sviluppare applicazioni basate su diverse componenti del programma (applicazioni integrate). Tuttavia, tali attività non dovrebbero pregiudicare i servizi e le attività di diffusione tra gli utenti affidate dalla Commissione alle entità incaricate di Copernicus. Il conferimento di compiti di sviluppo di applicazioni downstream all’Agenzia non dovrebbe impedire ad altre entità incaricate di sviluppare applicazioni downstream. È inoltre opportuno che l’Agenzia svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo nell’ambito di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario riguardante altri compiti specifici legati al programma. Nell’affidare compiti all’Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie.

(46)

In alcune circostanze debitamente giustificate, l’Agenzia dovrebbe poter affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi di Stati membri. Tale incarico dovrebbe essere limitato ad attività che l’Agenzia non è in grado di eseguire da sola e non dovrebbe pregiudicare la governance del programma e la distribuzione di compiti quali definite nel presente regolamento.

(47)

Galileo ed EGNOS sono sistemi complessi che richiedono un coordinamento intenso. Poiché si tratta di componenti del programma, tale coordinamento dovrebbe essere eseguito da un’istituzione o un organismo dell’Unione. Sulla base dell’esperienza sviluppata negli anni passati, l’Agenzia è l’organismo più adatto a coordinare tutti i compiti operativi correlati all’utilizzo di tali sistemi, ad eccezione della cooperazione internazionale. L’Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo. Tuttavia, ciò non significa che l’Agenzia debba svolgere da sola tutti i compiti correlati all’utilizzo di tali sistemi. Essa potrebbe basarsi sulle competenze di altre entità, in particolare l’ESA. Ciò dovrebbe includere le attività in materia di evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, che dovrebbero essere affidate all’ESA. L’assegnazione di compiti ad altre entità si fonda sulla competenza di tali entità e dovrebbe evitare la duplicazione del lavoro.

(48)

L’ESA è un’organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha concluso un accordo quadro con la Comunità europea («accordo quadro del 2004») (17). Rappresenta quindi un partner importante per l’attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe concludere con l’ESA e con l’Agenzia un accordo quadro relativo al partenariato finanziario che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l’Agenzia e l’ESA, garantisca la loro coerenza e sia conforme all’accordo quadro del 2004, in particolare con gli articoli 2 e 5. Tuttavia, poiché l’ESA non è un organismo dell’Unione e non è pertanto soggetta al diritto dell’Unione, è di fondamentale importanza che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri e, per quanto riguarda l’esecuzione del bilancio, che i compiti ad essa affidati siano conformi con le decisioni adottate dalla Commissione. L’accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione.

(49)

Il funzionamento del centro satellitare dell’Unione europea (Satcen), quale capacità europea autonoma che fornisce accesso a informazioni e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dei dati collaterali, era già riconosciuto nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e de Consiglio (18).

(50)

Al fine di integrare a livello strutturale la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e le necessità degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i pertinenti soggetti dell’Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l’Agenzia europea per la difesa, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, l’Agenzia europea di controllo della pesca, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze possono avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l’Agenzia dovrebbe coordinare gli aspetti relativi agli utenti per le comunità degli utenti civili e potrebbe monitorare l’uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l’evoluzione di esigenze e requisiti.

(51)

In virtù dell’importanza delle attività spaziali per l’economia dell’Unione e per la vita dei suoi cittadini e considerata la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate.

(52)

Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l’alto rappresentante, ciascuno nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio (19).

(53)

Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le autorità dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, può assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (20).

(54)

Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri nell’ambito della sicurezza nazionale, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all’articolo 346 TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una fluida attuazione del programma. Tale governance dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l’ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali carenze nell’applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l’entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidati a essa. La sicurezza del programma sarebbe fondata sull’esperienza acquisita nell’attuazione di Galileo, EGNOS e Copernicus negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un’adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione, fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti generali di sicurezza applicabili a ciascuna componente del programma.

(55)

La cibersicurezza delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi e dei servizi. La necessità di proteggere i sistemi e i relativi servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza.

(56)

Una struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere identificata dalla Commissione ove appropriato a seguito dell’analisi del rischio e della minaccia. Tale struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l’entità che risponde alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Per quanto concerne Galileo, l’organismo in questione dovrebbe essere il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Per quanto riguarda l’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza si dovrebbe limitare a fornire, al Consiglio o all’alto rappresentante, contributi legati all’accreditamento di sicurezza del sistema.

(57)

Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l’accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato.

(58)

Le informazioni classificate UE (ICUE) devono essere trattate in conformità con le norme di sicurezza quali stabilite nella decisione 2013/488/UE del Consiglio (21) e nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (22). In linea con la decisione 2013/488/UE, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi e le norme minime in essa previsti, al fine di garantire che un livello di protezione equivalente sia garantito alle ICUE.

(59)

Al fine di garantire lo scambio sicuro delle informazioni, dovrebbero essere stabiliti accordi adeguati per garantire la protezione delle ICUE fornite ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali nel contesto del programma.

(60)

Un obiettivo importante del programma è di garantire la sicurezza e rafforzare l’autonomia strategica a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta, compreso il commercio libero ed equo, nonché nel trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri. In casi specifici, ai fini di tale obiettivo è necessario stabilire le condizioni di ammissibilità e di partecipazione necessarie per garantire la protezione dell’integrità, della sicurezza e della resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, senza che ciò comprometta la necessità di competitività e di efficacia in termini di costi. Nella valutazione dei soggetti giuridici sottoposti al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo, la Commissione dovrebbe tenere conto dei principi e dei criteri previsti nel regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento e del Consiglio (23).

(61)

Nel contesto del programma, vi sono alcune informazioni che, benché non classificate, devono essere trattate in conformità di atti giuridici dell’Unione già in vigore o di leggi, norme e regolamenti nazionali, anche attraverso limitazioni della distribuzione.

(62)

Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura e l’energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra. Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra tali settori, tenendo conto dei benefici che questi ultimi traggono dalle tecnologie spaziali, sostenere lo sviluppo di apparecchiature compatibili e promuovere lo sviluppo di norme e certificazioni pertinenti. Le sinergie tra le attività spaziali e le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri sono anch’esse in aumento. Disporre del pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l’indipendenza tecnologica dell’Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda le componenti delle apparecchiature di infrastrutture, e quindi la sua autonomia strategica.

(63)

Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l’altro, all’autonomia strategica dell’Unione. La seconda generazione di Galileo dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta.

(64)

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi da Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine Cipro, le Azzorre, le isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026. Nel settore del trasporto aereo, tutti questi territori dovrebbero beneficiare di EGNOS per i servizi di navigazione aerea per tutti i livelli di prestazioni supportati da EGNOS. Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio di sicurezza della vita, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, in tutte le fasi di volo, attraverso i necessari sistemi di potenziamento, compresa l’avionica regionale, locale e a bordo, solo i sistemi di potenziamento regionali o locali, come EGNOS per l’Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). I servizi di sicurezza della vita EGNOS dovrebbero essere forniti in conformità delle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («norme ICAO») applicabili.

(65)

È indispensabile garantire la sostenibilità di Galileo ed EGNOS e la continuità, la disponibilità, la precisione, l’affidabilità e la sicurezza dei relativi servizi. In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi, inclusa l’evoluzione di segmenti terrestri e spaziali associati.

(66)

Il termine «servizio commerciale» utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) non è più adeguato alla luce dell’evoluzione di tale servizio. Al suo posto sono stati individuati due servizi separati nella decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione (26), ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione.

(67)

Per ottimizzare l’uso dei servizi forniti, è opportuno che i servizi forniti da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro, anche a livello degli utenti e, nella misura del possibile, con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l’obiettivo dell’autonomia strategica dell’Unione.

(68)

Data l’importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell’impatto di quest’ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell’infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l’Agenzia, se del caso, sulla base del suo ambito di competenza.

(69)

Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, contribuendo nel contempo all’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in settori sensibili e nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca, l’uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso in altre politiche dell’Unione anche mediante strumenti normativi, laddove questo sia giustificato e utile. Le misure per incoraggiare l’uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch’esse una parte importante del processo.

(70)

Le componenti del programma dovrebbero promuovere l’applicazione della tecnologia digitale nei sistemi spaziali, la distribuzione di dati e servizi e lo sviluppo downstream. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle iniziative e azioni proposte dalla Commissione nelle comunicazioni del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» e del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l’Europa: un piano d’azione».

(71)

Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l’osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, aiutando così l’Unione a raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali, tra gli altri, l’ambiente, i cambiamenti climatici, lo sviluppo marino, marittimo, agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio del territorio e delle infrastrutture, la sicurezza e l’economia digitale.

(72)

Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi e potenziandoli, nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), che ha istituito il programma dell’Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l’attuazione della sua fase iniziale di operatività, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell’osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell’analisi dei Big Data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione come evidenziato dalla Commissione nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale del 19 febbraio 2020 dal titolo «Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia» e nella comunicazione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati». Per lo sviluppo di nuove risorse, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, l’ESA, l’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici (EUMETSAT) e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Nella massima misura possibile Copernicus dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni della Terra dallo spazio effettuate dagli Stati membri, dall’ESA, dall’EUMETSAT e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali nell’Unione, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, Copernicus dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ancillari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29). La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l’Agenzia europea dell’ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ Copernicus.

(73)

Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili.

(74)

Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l’economia dell’Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un’intensificazione delle misure di diffusione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di posti di lavoro e i trasferimenti di conoscenza.

(75)

Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe pertanto basarsi sull’evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus primari e riconoscere anche l’emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un’analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all’attuazione e al monitoraggio delle politiche dell’Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.

(76)

Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo all’evoluzione delle esigenze degli utenti, alle mutevoli condizioni di mercato, in particolare all’emergere di soggetti privati nel settore spaziale e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di un’evoluzione della struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati downstream a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segua la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e utilizzo dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione tra gli utenti e sul mercato e allo sviluppo di capacità, mentre il processo di pianificazione strategica nell’ambito di Orizzonte Europa individuerebbe attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus.

(77)

Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati, le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l’infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate in particolare a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le sfide dei cambiamenti climatici globali, ad esempio il esempio monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra. Le attività svolte nell’ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale previsto dalla legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative nella gestione delle risorse agricole, forestali, idriche e marine e nel settore del patrimonio culturale, ad esempio per quanto riguarda il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi. In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020), inclusi quelli effettuati dagli Stati membri, dall’ESA e da EUMETSAT, e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e di business per integrare ulteriormente le capacità Copernicus. Copernicus potrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell’ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all’evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.

(78)

Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l’ulteriore sviluppo dei suoi servizi, fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall’Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala europea nazionale, locale e mondiale, informazioni sulla composizione dell’atmosfera e la qualità dell’aria; informazioni sullo stato e le dinamiche degli oceani; informazioni per il monitoraggio del territorio e dei ghiacci a sostegno dell’attuazione di politiche dell’Unione, nazionali e locali; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, garanzia della conformità ambientale e sicurezza civile, compreso il sostegno all’azione esterna dell’Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

(79)

Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione dovrebbe affidarsi a entità competenti, agenzie dell’Unione pertinenti, raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che possano concludere accordi di contributo. Nel selezionare tali entità, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali entità dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune. Ai sensi dell’articolo 154, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione sono obbligate a rispettare il principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli Stati membri. Il rispetto di tale principio dovrebbe essere garantito attraverso i pertinenti accordi di contributo concernenti la fornitura dei servizi Copernicus.

(80)

L’attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l’evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e le entità incaricate della fornitura di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le comunità di utenti Copernicus primari in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni Copernicus al fine di garantire una risposta all’evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare la diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l’integrazione di set di dati in situ Copernicus con altri set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.

(81)

La politica di un accesso gratuito, integrale e aperto ai dati Copernicus è stata valutata come uno degli elementi di maggiore successo dell’attuazione di Copernicus ed ha contribuito a creare una forte domanda di tali dati e informazioni, portando Copernicus a essere uno dei maggiori fornitori mondiali di dati di osservazione della Terra. Vi è la chiara esigenza di garantire la continuità sicura e a lungo termine della fornitura di dati gratuiti, integrali e aperti e l’accesso dovrebbe essere tutelato al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti nella strategia spaziale per l’Europa. I dati Copernicus sono generati in primo luogo a vantaggio degli europei e, grazie al libero accesso a tali dati in tutto il mondo, le possibilità di cooperazione sono massimizzate per le imprese e gli accademici dell’Unione e contribuiscono alla creazione di un effettivo ecosistema spaziale europeo. Qualora venissero imposte limitazioni all’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, queste dovrebbero essere in linea con la politica in materia di dati Copernicus quale stabilita nel presente regolamento e nel regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione (31).

(82)

È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell’ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l’impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all’osservazione della Terra, in particolare il settore downstream, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l’accesso ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus, la loro elaborazione e il loro utilizzo siano agevoli e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di Unione che degli Stati membri, che consenta anche l’integrazione con altre fonti di dati e informazioni. La Commissione dovrebbe pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano accessibili e utilizzabili in modo facile ed efficace, in particolare promuovendo i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e, ove possibile, promuovendo l’interoperabilità tra le infrastrutture europee esistenti di dati sull’osservazione della Terra, al fine di creare sinergie con dette risorse in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus.

(83)

La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l’utilizzo nell’ambito di Copernicus, in conformità del presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell’Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati si possono adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell’Unione o degli Stati membri.

(84)

Per promuovere e facilitare l’uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità nazionali, regionali o locali, delle PMI, e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati Copernicus, ivi compresi gli organismi nazionali e regionali quali Copernicus Relays e Copernicus Academy, tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell’Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle PMI e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus con l’obiettivo di sviluppare in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.

(85)

A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell’Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l’osservazione globale della Terra, al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra, alla conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. La Commissione dovrebbe stabilire o mantenere un’adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l’Organizzazione meteorologica mondiale.

(86)

Nell’attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l’ESA per quanto riguarda lo sviluppo, il coordinamento, l’attuazione e l’evoluzione delle componenti spaziali, l’accesso ai dati di terzi, se del caso, e, laddove non intrapresa da altre entità, la gestione delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche o di parti di esse e, se del caso, l’accesso ai dati di missioni partecipanti conformemente alle sue competenze e al suo mandato.

(87)

Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea dell’ambiente, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, Frontex, Satcen, nonché dal Centro europeo intergovernativo per le previsioni meteorologiche a medio termine e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell’ambiente marino tramite Mercator Ocean. In tema di sicurezza si cercherebbe un approccio globale a livello di Unione con l’alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall’inizio nell’iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la sottocomponente SWE (space weather events). Nell’ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell’adeguatezza allo scopo di dati e informazioni e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l’attuazione del programma.

(88)

In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e per la sostenibilità delle attività spaziali. La sottocomponente SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell’Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, la sottocomponente SST contribuisce ad assicurare che l’accesso allo spazio e il suo sfruttamento, che costituiscono un obiettivo comune a livello mondiale, siano sostenibili e garantiti. In tale contesto, potrebbe sostenere la preparazione di progetti europei di «pulizia» dell’orbita terrestre.

(89)

Le prestazioni e l’autonomia delle capacità nell’ambito della sottocomponente SST dovrebbero essere sviluppate ulteriormente. A tale scopo la sottocomponente SST dovrebbe favorire l’istituzione di un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Se del caso, l’Unione potrebbe valutare la possibilità di rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi commerciali, non commerciali e di ricerca. La sottocomponente SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché i servizi SST sono orientati agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere le necessità degli utenti, comprese quelle concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti a istituzioni pubbliche e da parte di queste ultime per migliorare l’efficacia del sistema, rispettando nel contempo le politiche nazionali in materia di sicurezza intrinseca ed estrinseca.

(90)

La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell’esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l’ESA o dall’Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. Data la natura sensibile dell’SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l’elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST.

(91)

Gli Stati membri con diritti di proprietà o con accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura di servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati dotati di diritti di proprietà o accesso ad adeguate capacità a disposizione della sottocomponente SST. Gli Stati membri che desiderino partecipare alla fornitura di servizi SST dovrebbero quindi presentare un’unica proposta congiunta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l’organizzazione di tali Stati membri.

(92)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione delle procedure e degli elementi dettagliati per definire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora non sia stata presentata una proposta congiunta da parte degli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST o qualora la Commissione ritenga che tale proposta non sia conforme con i criteri stabiliti, la Commissione dovrebbe poter avviare una seconda fase per stabilire la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Le procedure e gli elementi di tale seconda fase dovrebbero definire le orbite da coprire e tenere conto della necessità di massimizzare la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora tali procedure ed elementi prevedano la possibilità per la Commissione di selezionare diverse proposte per coprire tutte le orbite, si dovrebbero altresì prevedere meccanismi di coordinamento appropriati tra i gruppi di Stati membri e una soluzione efficiente per coprire tutti i servizi SST. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).

(93)

Una volta istituita, la sottocomponente SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. La sottocomponente SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. Le capacità ridondanti dovrebbero assicurare la continuità, la qualità e la solidità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni.

(94)

La sottocomponente SST dovrebbe inoltre contribuire alle misure di mitigazione esistenti, come le linee guida del COPUOS per la riduzione dei detriti spaziali e le linee guida del COPUOS per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza intrinseca ed estrinseca, e la sostenibilità delle attività nello spazio extra-atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, la sottocomponente SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. La sottocomponente SST dovrebbe contribuire a garantire l’utilizzo e l’esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L’aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l’Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell’attuale quadro finanziario pluriennale.

(95)

Le attività nell’ambito delle sottocomponenti SST, SWE e NEO (near-Earth objects) dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti, le organizzazioni internazionali e altre terze parti, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e degli oggetti vicini alla Terra.

(96)

Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell’attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi.

(97)

Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e disturbare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una sottocomponente SWE come parte del programma, con l’obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi SWE orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di fornire servizi SWE. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali devono essere forniti i servizi operativi SWE, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederebbe attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l’evoluzione dei servizi SWE. La fornitura di servizi SWE dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell’Unione già esistenti e consentire un’ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni europee e internazionali e il coinvolgimento del settore privato.

(98)

Il libro bianco della Commissione del 1o marzo 2017 sul futuro dell’Europa, la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell’UE del 25 marzo 2017 e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l’Unione svolge un ruolo fondamentale nel garantire un’Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un’Unione che protegge i suoi cittadini.

(99)

Le conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre 2013 hanno accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l’ESA. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell’UE alle minacce ibride e fornire sostegno alla strategia per la sicurezza marittima dell’UE e alla politica dell’UE per l’Artico.

(100)

GOVSATCOM è un programma con una forte dimensione di sicurezza orientato agli utenti. I casi d’uso GOVSATCOM dovrebbe poter essere analizzati dai soggetti pertinenti suddividendoli in tre famiglie principali: gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall’uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, delle frontiere marittime, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; e infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali, ad esempio centri dati e server, infrastrutture di rilevanza critica, ad esempio energia, trasporti e barriere di contenimento dell’acqua quali dighe, e infrastrutture spaziali.

(101)

La capacità e i servizi GOVSATCOM dovrebbero essere utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza intrinseca ed estrinseca, da parte dei soggetti dell’Unione e degli Stati membri. È pertanto necessario un livello appropriato di indipendenza da terze parti (paesi terzi ed entità di paesi terzi), che copra tutti gli elementi di GOVSATCOM, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, industrie manifatturiere, proprietari e operatori di sistemi spaziali, ubicazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.

(102)

Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è pertanto necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi da parte degli utenti GOVSATCOM e l’offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi GOVSATCOM. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM.

(103)

I requisiti operativi dovrebbero basarsi sull’analisi dei casi d’uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM dovrebbe poter essere aggiornato periodicamente.

(104)

Nella prima fase di GOVSATCOM, vale a dire all’incirca fino al 2025, sarebbero utilizzate le capacità esistenti. In tale contesto, la Commissione dovrebbe acquisire capacità GOVSATCOM presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di comunicazioni o servizi satellitari, tenendo conto degli interessi fondamentali dell’Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi GOVSATCOM sarebbero introdotti con un approccio graduale. Qualora nel corso della prima fase un’analisi dettagliata dell’offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l’evoluzione della domanda, dovrebbe essere possibile prendere la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, ad esempio con operatori satellitari dell’Unione.

(105)

Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l’accesso in situazioni imprevedibili, come catastrofi naturali, e assicurare l’efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, è richiesto il segmento terrestre necessario, come i poli GOVSATCOM ed eventuali altri eventuali elementi di terra. Esso dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, il polo GOVSATCOM potrebbe essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari altri elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio.

(106)

Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l’interfaccia operativa fondamentale. L’approccio GOVSATCOM dovrebbe permettere nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso.

(107)

Nell’interesse dell’efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all’interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

(108)

A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l’AED, il SEAE, l’ESA, l’Agenzia e altre agenzie dell’Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti.

(109)

L’autorità competente GOVSATCOM ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un’autorità competente GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM.

(110)

Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE dovrebbero poter diventare partecipanti GOVSATCOM, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti GOVSATCOM o di fornire capacità, siti o strutture. Considerando che sta agli Stati membri scegliere se autorizzare gli utenti GOVSATCOM o fornire capacità, siti o strutture, gli Stati membri non potrebbero essere obbligati a diventare partecipanti GOVSATCOM o ad ospitare infrastrutture GOVSATCOM. La componente GOVSATCOM non pregiudicherebbe pertanto il diritto degli Stati membri di non partecipare a GOVSATCOM, anche in conformità del loro diritto nazionale o dei requisiti costituzionali in relazione alle politiche in materia di non allineamento e non partecipazione ad alleanze militari.

(111)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione dei requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM e il portafoglio servizi per servizi GOVSATCOM. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(112)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’adozione di norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all’uso delle capacità GOVSATCOM messe in comune per le comunicazioni satellitari. Nel fissare le norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione, la Commissione dovrebbe tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza, di un’analisi dei rischi e della domanda prevista da parte dei partecipanti GOVSATCOM. Sebbene i servizi GOVSATCOM debbano, in linea di principio, essere forniti a titolo gratuito agli utenti GOVSATCOM, se da tale analisi emerge una carenza di capacità, nonché al fine di evitare distorsioni del mercato, si potrebbe elaborare una politica di determinazione dei prezzi nel quadro delle norme dettagliate per la definizione delle priorità e la condivisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(113)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Per la scelta di tali ubicazione, la Commissione dovrebbe poter tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell’infrastruttura esistente. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(114)

Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un’agenzia dell’Unione denominata Agenzia del GNSS europeo per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento affida all’Agenzia del GNSS europeo nuovi compiti, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche altre componenti del programma. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell’Agenzia del GNSS europeo.

(115)

In conformità della decisione 2010/803/UE (33), la sede dell’Agenzia è situata a Praga. Per l’esecuzione dei compiti dell’Agenzia, il personale dell’Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione (34), per svolgere le attività del programma previste dall’accordo pertinente. Inoltre, affinché l’Agenzia possa operare nel modo più efficiente ed efficace possibile, un numero limitato di membri del personale potrebbe essere assegnato ad uffici locali in uno o più Stati membri. L’assegnazione di membri del personale al di fuori della sede dell’Agenzia o dei centri terrestri di Galileo ed EGNOS non dovrebbe portare al trasferimento delle attività principali dell’Agenzia in tali uffici locali.

(116)

In vista dell’ampliamento del suo ambito di applicazione, che non dovrebbe più essere limitato solamente a Galileo ed EGNOS, il nome dell’Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d’ora in poi essere modificato. Tuttavia, la continuità delle attività dell’Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell’ambito dell’Agenzia.

(117)

Visto il mandato dell’Agenzia e il ruolo della Commissione nell’attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

(118)

Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell’espletamento delle loro funzioni e agire nell’interesse pubblico.

(119)

È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvalgano di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tali casi, per ragioni di sicurezza nazionale, sarebbe necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, in base al principio della necessità di conoscere. Nel consiglio di amministrazione, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dovrebbe stabilire le situazioni in cui si deve applicare tale procedura.

(120)

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (35), è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, tali indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(121)

Si prevede che l’utilizzo dei servizi basati su Copernicus e Galileo avrà un notevole impatto sull’economia europea in generale. Tuttavia, misurazioni ad hoc e studi di casi sembrano dominare l’attuale quadro. La Commissione (Eurostat) dovrebbe definire misure e indicatori statistici pertinenti, che formino la base per monitorare l’impatto delle attività spaziali dell’Unione in modo sistematico e autorevole.

(122)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere tempestivamente informati in merito ai programmi di lavoro.

(123)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo al trasferimento di finanziamenti tra le categorie di spesa del bilancio del programma, all’adozione di decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo, alla definizione dei requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione dei componenti e dei servizi del programma da essi forniti, alla decisione in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario, all’adozione di misure necessarie per il buon funzionamento di Galileo ed EGNOS e la loro adozione da parte del mercato, all’adozione delle disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti, all’adozione del piano pluriennale e degli indicatori chiave di prestazione dei servizi SST dell’Unione, all’adozione di norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST, alla selezione di servizi SWE e all’adozione dei programmi di lavoro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato del programma che dovrebbe riunirsi in configurazioni specifiche.

(124)

Poiché le componenti del programma sono orientate agli utenti, esse richiedono la partecipazione continua ed effettiva degli utenti ai fini della loro attuazione e del loro sviluppo, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni periodiche con gli utenti finali del settore pubblico e privato degli Stati membri e, ove opportuno, delle organizzazioni internazionali. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro («forum degli utenti») per assistere il comitato del programma nell’individuazione delle necessità degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nell’identificazione di carenze nei servizi forniti. Il regolamento interno del comitato del programma dovrebbe definire l’organizzazione del forum degli utenti, al fine di tenere conto delle specificità di ciascuna componente del programma e di ciascun servizio all’interno delle componenti. Ogni volta che sia possibile, gli Stati membri dovrebbero contribuire al forum degli utenti sulla base di una consultazione sistematica e coordinata degli utenti a livello nazionale.

(125)

Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato del programma istituito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l’Unione, concernente il programma o le sue componenti o sottocomponenti, potrebbero partecipare ai lavori del comitato del programma, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato del programma. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato del programma.

(126)

Al fine di garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’integrazione delle disposizioni sui dati Copernicus e le informazioni Copernicus che devono essere fornite agli utenti Copernicus per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l’uso di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi, alla modifica dell’allegato del presente regolamento riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e all’integrazione del presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(127)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(128)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell’adottare atti di esecuzione nell’ambito della sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato del programma riunito in una specifica configurazione di sicurezza. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, il presidente del comitato del programma dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti generali di sicurezza del programma in caso di mancanza di un parere del comitato del programma.

(129)

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (36) («QFP 2021-2027»). L’Agenzia, che svolge i propri compiti, non dovrebbe essere soggetta a tale limite temporale.

(130)

Per garantire la continuità del sostegno nel settore d’intervento pertinente e per consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, dal 1o gennaio 2021.

(131)

I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE dovrebbero pertanto essere abrogati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma spaziale dell’Unione («programma») per la durata del QFP 2021-2027. Stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti e le regole per l’attuazione del programma.

Il presente regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale («Agenzia»), che succede all’Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 e la sostituisce, e ne stabilisce le norme di funzionamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«veicolo spaziale»: un oggetto orbitante concepito per svolgere una funzione o missione specifica, ad esempio comunicazioni, navigazione od osservazione della Terra, compresi satelliti, stadi superiori dei lanciatori e veicoli di rientro; un veicolo spaziale che non sia più in grado di svolgere la missione prevista è considerato non funzionale; i veicoli spaziali in modalità di riserva o standby in attesa di una possibile riattivazione sono considerati funzionali;

2)

«oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra-atmosferico;

3)

«oggetti vicini alla Terra» o «NEO»: gli oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra;

4)

«detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell’orbita terrestre o che rientrano nell’atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

5)

«eventi di meteorologia spaziale» o «SWE»: variazioni naturali dell’ambiente spaziale intorno al sole e alla Terra, comprese le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, le variazioni del vento solare, le espulsioni di massa coronale, le tempeste e dinamiche geomagnetiche, le tempeste di radiazioni e le perturbazioni ionosferiche, che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali;

6)

«conoscenza dell’ambiente spaziale» o «SSA» (space situational awareness): un approccio olistico, incluse una conoscenza e una comprensione complete, dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra oggetti spaziali, la frammentazione e il rientro di oggetti spaziali nell’atmosfera, eventi di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;

7)

«sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento» o «sistema SST»: una rete di sensori spaziali e terrestri in grado di sorvegliare e tracciare oggetti spaziali, insieme a capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra;

8)

«sensore SST»: un dispositivo o una combinazione di dispositivi, quali radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di svolgere compiti di sorveglianza dello spazio e tracciamento e di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l’ubicazione e la velocità;

9)

«dati SST»: i parametri fisici degli oggetti spaziali, inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della sottocomponente SST;

10)

«informazioni SST»: i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario;

11)

«collegamento di ritorno»: una capacità funzionale del servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service — SAR) di Galileo; il servizio SAR di Galileo contribuirà al monitoraggio globale di aeromobili, quale definito dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (International Civil Aviation Organisation — ICAO);

12)

«Sentinel di Copernicus»: i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l’osservazione spaziale della Terra;

13)

«dati Copernicus»: dati forniti dai Sentinel di Copernicus, compresi i relativi metadati;

14)

«dati e informazioni di terzi Copernicus»: i dati e le informazioni spaziali provenienti da fonti diverse dai Sentinel di Copernicus concessi in licenza o resi disponibili per l’impiego nell’ambito di Copernicus;

15)

«dati in situ Copernicus»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ancillari concessi in licenza o forniti per l’impiego nell’ambito di Copernicus;

16)

«informazioni Copernicus»: informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati;

17)

«Stati che aderiscono a Copernicus»: paesi terzi che contribuiscono finanziariamente e che partecipano a Copernicus in base alle condizioni di un accordo internazionale concluso con l’Unione;

18)

«utenti Copernicus primari»: le istituzioni e gli organi dell’Unione e gli enti pubblici europei, nazionali o regionali nell’Unione o negli Stati che aderiscono a Copernicus cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell’attuazione, dell’esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra cui le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza estrinseca, anche per quanto riguarda la sicurezza intrinseca delle infrastrutture, che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell’evoluzione di Copernicus;

19)

«altri utenti Copernicus»: organizzazioni dedite alla ricerca e all’istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali che beneficiano dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus;

20)

«utenti Copernicus»: gli utenti Copernicus primari e altri utenti Copernicus;

21)

«servizi Copernicus»: servizi a valore aggiunto di interesse generale e comune per l’Unione e gli Stati membri, che sono finanziati dal programma e che trasformano i dati di osservazione della Terra, i dati in situ Copernicus e altri dati ancillari in informazioni elaborate, aggregate e interpretate, adattate alle esigenze degli utenti Copernicus;

22)

«utente GOVSATCOM»: un’autorità pubblica, un organismo incaricato dell’esercizio dell’autorità pubblica, un’organizzazione internazionale o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzati a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza;

23)

«polo GOVSATCOM»: un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti GOVSATCOM ai fornitori di capacità e servizi GOVSATCOM, ottimizzando in tal modo l’offerta e la domanda in qualsiasi momento;

24)

«caso d’uso GOVSATCOM»: uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui sono necessari i servizi GOVSATCOM;

25)

«informazioni classificate UE» o «ICUE»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classificazione di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione europea o di uno o più Stati membri;

26)

«informazioni sensibili non classificate»: informazioni non classificate ai sensi dell’articolo 9 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (37), ai sensi del quale l’obbligo di proteggere le informazioni sensibili non classificate si applica solamente alla Commissione e alle agenzie e agli organismi dell’Unione obbligati per legge ad applicare le norme di sicurezza della Commissione;

27)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari o garanzie di bilancio del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

28)

«soggetto giuridico»: una persona fisica o una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un’entità non avente personalità giuridica ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

29)

«soggetto fiduciario»: un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da tali terzi ai fini della loro conservazione in sicurezza e della loro elaborazione.

Articolo 3

Componenti del programma

1.   Il programma è costituito dalle seguenti componenti:

a)

«Galileo»: un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile costituito da una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza;

b)

«Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria» o «EGNOS»: un sistema regionale di navigazione satellitare civile sotto controllo civile costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l’altro, la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione aerea e altri sistemi di trasporto;

c)

«Copernicus»: un sistema di osservazione della Terra operativo, autonomo, orientato agli utenti, civile e sotto controllo civile, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione dei dati e delle informazioni, e infrastrutture di distribuzione, sulla base di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati e, ove opportuno, che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza;

d)

«conoscenza dell’ambiente spaziale» o «SSA», che comprende le sottocomponenti seguenti:

i)

«sottocomponente SST»: sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra;

ii)

«sottocomponente SWE»: parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale; e

iii)

«sottocomponente NEO»: monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra in avvicinamento alla Terra;

e)

«GOVSATCOM»: un servizio di comunicazioni satellitari sotto controllo civile e governativo che consente la fornitura di capacità e servizi di comunicazione satellitare alle autorità dell’Unione e degli Stati membri che gestiscono missioni e infrastrutture critiche per la sicurezza.

2.   Il programma include misure supplementari volte a garantire un accesso efficiente e autonomo allo spazio per il programma e a promuovere un settore spaziale europeo innovativo e competitivo, upstream e downstream, per rafforzare l’ecosistema spaziale dell’Unione e potenziare il ruolo dell’Unione come attore globale.

Articolo 4

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali del programma sono:

a)

fornire o contribuire alla fornitura di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di sostenere le priorità politiche dell’Unione e il relativo processo decisionale indipendente e basato su elementi concreti, tra le altre cose in relazione alle questioni riguardanti i cambiamenti climatici, i trasporti e la sicurezza;

b)

massimizzare i benefici socioeconomici, in particolare promuovendo lo sviluppo di settori europei upstream e downstream innovativi e competitivi, anche per quanto riguarda le PMI e le start-up, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell’Unione, e promuovendo la diffusione e l’uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, sia all’interno sia all’esterno dell’Unione, assicurando nel contempo sinergie e complementarità con le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell’Unione svolte nel quadro del regolamento (UE) 2021/695;

c)

rafforzare la sicurezza intrinseca ed estrinseca dell’Unione e degli Stati membri e potenziare l’autonomia dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia;

d)

promuovere il ruolo dell’Unione quale attore globale nel settore spaziale, incoraggiare la cooperazione internazionale, rafforzare la diplomazia spaziale europea anche promuovendo i principi di reciprocità e di concorrenza leale, e rafforzare il suo ruolo nell’affrontare le sfide globali, nel sostenere iniziative globali anche per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e nel sensibilizzare in merito allo spazio come patrimonio comune dell’umanità;

e)

rafforzare la sicurezza intrinseca ed estrinseca e la sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra-atmosferico connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali, nonché all’ambiente spaziale, mediante l’attuazione di misure adeguate, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e per lo smaltimento dei detriti spaziali.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono:

a)

per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, conformi allo stato dell’arte e sicuri, garantendo nel contempo la continuità e la solidità dei servizi;

b)

per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili e servizi che integrino altre fonti di dati in materia, forniti nel lungo termine e in modo sostenibile, al fine di sostenere la formulazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche dell’Unione e dei suoi Stati membri e delle azioni basate sulle necessità degli utenti;

c)

per l’SSA: migliorare le capacità di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e l’autonomia delle capacità nell’ambito della sottocomponente SST a livello di Unione, di fornire servizi SWE e di mappare e mettere in rete le capacità degli Stati membri nell’ambito della sottocomponente NEO;

d)

per GOVSATCOM: garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti GOVSATCOM;

e)

sostenere una capacità di accesso allo spazio autonoma, sicura ed efficiente in termini di costi, tenendo in considerazione gli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione;

f)

promuovere lo sviluppo di una forte economia spaziale dell’Unione, anche sostenendo l’ecosistema spaziale e rafforzando la competitività, l’innovazione, l’imprenditorialità, le competenze e lo sviluppo di capacità in tutti gli Stati membri e le regioni dell’Unione, in particolare per quanto concerne le PMI e le start-up o le persone fisiche e giuridiche dell’Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore.

Articolo 5

Accesso allo spazio

1.   Il programma sostiene l’acquisizione e l’aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e, su loro richiesta, l’aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali.

2.   In sinergia con altri programmi e regimi di finanziamento dell’Unione, e fatte salve le attività dell’ESA nel settore dell’accesso allo spazio, il programma può sostenere:

a)

adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l’attuazione delle componenti del programma;

b)

adeguamenti dell’infrastruttura spaziale di terra, inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l’attuazione del programma.

Articolo 6

Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell’Unione

1.   Il programma promuove lo sviluppo di capacità in tutta l’Unione, sostenendo:

a)

le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali e le misure atte a facilitare l’adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione e sostenere lo sviluppo del settore downstream, in particolare mediante sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell’Unione, incluso il programma InvestEU;

b)

attività volte a promuovere la domanda pubblica e l’innovazione nel settore pubblico, per realizzare il pieno potenziale dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese;

c)

l’imprenditorialità, anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all’articolo 21, basandosi sulle altre disposizioni relative all’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 18 e al titolo III, capo I, e utilizzando un approccio del primo contratto;

d)

l’emergere di un ecosistema spaziale favorevole all’imprenditorialità mediante la cooperazione tra imprese sotto forma di una rete di poli spaziali che:

i)

riunisca, a livello nazionale e regionale, gli operatori dei settori spaziale, digitale e di altri settori, nonché gli utenti; e

ii)

miri a fornire sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l’imprenditorialità e le competenze, a migliorare le sinergie nel settore downstream e a promuovere la cooperazione con i poli dell’innovazione digitale istituiti nell’ambito del programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

e)

la fornitura di attività di istruzione e di formazione, soprattutto per i professionisti, gli imprenditori, i laureati e gli studenti, in particolare attraverso sinergie con iniziative a livello nazionale e regionale, per lo sviluppo di competenze avanzate;

f)

l’accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato;

g)

le attività di certificazione e normazione;

h)

il rafforzamento delle catene di approvvigionamento europee in tutta l’Unione attraverso un’ampia partecipazione delle imprese, segnatamente delle PMI e delle start-up, a tutte le componenti del programma, in particolare in base all’articolo 14, e delle misure a sostegno della loro competitività a livello globale.

2.   Nell’attuare le attività di cui al paragrafo 1, è sostenuta la necessità di sviluppare capacità negli Stati membri con un’industria spaziale emergente, al fine di fornire pari opportunità a tutti gli Stati membri di partecipare al programma.

Articolo 7

Partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali al programma

1.   Galileo, EGNOS e Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Copernicus e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi seguenti:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi.

2.   Conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE che contempli la partecipazione di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale a programmi dell’Unione:

a)

Galileo ed EGNOS sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

b)

GOVSATCOM è aperto alla partecipazione dei membri dell’EFTA che sono membri del SEE, nonché ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b); e

c)

Galileo, EGNOS, Copernicus, GOVSATCOM e le sottocomponenti SWE e NEO, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione di paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 e delle organizzazioni internazionali.

L’accordo specifico di cui al primo comma del presente paragrafo:

a)

garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l’organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell’Unione;

b)

stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi, e ai rispettivi costi amministrativi;

c)

non conferisce al paese terzo o all’organizzazione internazionale poteri decisionali per quanto riguarda il programma;

d)

garantisce all’Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera b), costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

3.   Le componenti o sottocomponenti del programma, ad eccezione della sottocomponente SST, sono aperti alla partecipazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali ai sensi del presente articolo solo a condizione che siano preservati gli interessi essenziali della sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, anche con riguardo alla protezione delle informazioni classificate ai sensi dell’articolo 43.

Articolo 8

Accesso ai servizi SST, ai servizi GOVSATCOM e al servizio pubblico regolamentato di Galileo da parte di paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono avere accesso ai servizi GOVSATCOM a condizione che:

a)

concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso ai servizi GOVSATCOM; e

b)

si conformino all’articolo 43 del presente regolamento.

2.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), a condizione che:

a)

concludano un accordo, in conformità dell’articolo 218 TFUE, che stabilisca i termini e le condizioni per l’accesso a tali servizi SST; e

b)

si conformino all’articolo 43 del presente regolamento.

3.   Non è richiesto alcun accordo concluso in conformità dell’articolo 218 TFUE per l’accesso ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c). L’accesso a tali servizi è subordinato a una richiesta da parte dei potenziali utenti in conformità dell’articolo 56.

4.   L’accesso di paesi terzi e organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato (Public Regulated Service — PRS) fornito da Galileo è disciplinato dall’articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

Articolo 9

Proprietà e uso dei beni

1.   Salvo quanto disposto al paragrafo 2, l’Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività che possono creare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano all’Unione la proprietà di tali beni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma qualora le attività che possono creare o sviluppare tali beni:

a)

siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall’Unione;

b)

non siano finanziate interamente dall’Unione; o

c)

siano relative allo sviluppo, alla produzione o all’uso di ricevitori PRS che contengono ICUE o di componenti di tali ricevitori.

3.   La Commissione garantisce che i contratti, gli accordi e le altre intese relativi alle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà opportuno per tali beni e, per quanto riguarda il presente articolo, paragrafo 2, lettera c), assicurino che l’Unione possa utilizzare i ricevitori PRS conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.

4.   La Commissione si adopera per concludere contratti, accordi o altre intese con terze parti per quanto riguarda:

a)

i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell’ambito delle componenti del programma;

b)

l’acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali e immateriali necessari per l’attuazione del programma.

5.   La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l’utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 di proprietà dell’Unione.

6.   Qualora i beni di cui ai paragrafi 1 e 2 siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione gestisce tali diritti nel modo più efficace possibile tenendo conto:

a)

della necessità di proteggere e valorizzare i beni;

b)

degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti;

c)

della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie; e

d)

della necessità di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma.

La Commissione garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti di proprietà intellettuale a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti, incluso al creatore della proprietà intellettuale, e che l’Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l’esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 28, paragrafo 4, o gli accordi di contributo di cui all’articolo 32, paragrafo 1, contengono le disposizioni pertinenti per consentire l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma del presente paragrafo da parte dell’ESA e delle altre entità incaricate ove necessario per l’espletamento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento e definiscono le condizioni di tale utilizzo.

Articolo 10

Garanzia

1.   Fatti salvi gli obblighi imposti dalle disposizioni giuridicamente vincolanti, i servizi, i dati e le informazioni forniti dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi.

2.   La Commissione garantisce che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano debitamente informati del paragrafo 1.

TITOLO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 11

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e per la copertura dei rischi associati è di 14,880 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione dell’importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa:

a)

per Galileo ed EGNOS: 9,017 miliardi di EUR;

b)

per Copernicus: 5,421 miliardi di EUR;

c)

per SSA e GOVSATCOM: 0,442 miliardi di EUR.

2.   La Commissione può trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino a un massimale del 7,5 % della categoria di spesa che riceve i finanziamenti o della categoria che li fornisce. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, trasferire i finanziamenti tra le categorie di spesa di cui al paragrafo 1 del presente articolo laddove tale trasferimento superi un importo complessivo superiore al 7,5 % dell’importo assegnato alla categoria di spesa che riceve i finanziamenti o alla categoria che li fornisce. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

3.   Le misure aggiuntive previste all’articolo 3, paragrafo 2, ovvero le attività di cui agli articoli 5 e 6, sono finanziate a titolo delle componenti del programma.

4.   Gli stanziamenti di bilancio dell’Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4. Tali spese possono coprire:

a)

studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

b)

le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell’Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell’Unione;

c)

le reti informatiche la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;

d)

l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione del programma, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

5.   Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell’Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

6.   Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

7.   Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membri interessato, al programma alle condizioni di cui all’articolo 26 del regolamento sulle disposizioni comuni. La Commissione dà esecuzione a tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell’Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l’entrata.

2.   Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, se siano soddisfatte tali condizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

3.   Il contributo finanziario aggiuntivo di cui al presente articolo è trattato come entrata con destinazione specifica esterna, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 13

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può fornire finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre fornire finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Se il bilancio di Copernicus è eseguito tramite gestione indiretta, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio possono applicarsi nella misura consentita dagli articoli 62 e 154 del regolamento finanziario. Gli adeguamenti specifici necessari a tali norme in materia di appalti sono definiti nei pertinenti accordi di contributo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Appalti

Articolo 14

Principi per l’aggiudicazione degli appalti

1.   Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti ai fini del programma l’amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai seguenti principi:

a)

promuovere in tutti gli Stati membri, in tutta l’Unione e nell’intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile degli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori e delle PMI, anche in caso di subappalto degli offerenti;

b)

assicurare una concorrenza efficace ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo al contempo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

c)

in deroga all’articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;

d)

applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l’intera catena dell’approvvigionamento industriale, indicendo gare d’appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e le procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, comprese le PMI e le start-up;

e)

rafforzare l’autonomia dell’Unione, in particolare sul piano tecnologico;

f)

rispettare i requisiti di sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;

g)

promuovere la continuità e l’affidabilità dei servizi;

h)

soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali.

2.   Il comitato per gli appalti, all’interno della Commissione, esamina le procedure di aggiudicazione degli appalti relative a tutte le componenti del programma e controlla l’esecuzione contrattuale del bilancio dell’Unione delegato alle entità incaricate. Se del caso, è invitato un rappresentante di ciascuna delle entità incaricate.

Articolo 15

Appalti frazionati

1.   In relazione alle attività operative e specifiche per le infrastrutture, l’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un appalto sotto forma di appalto frazionato conformemente al presente articolo.

2.   I documenti di gara per un appalto frazionato indicano gli elementi specifici degli appalti frazionati. Essi definiscono, in particolare, l’oggetto dell’appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.

3.   Un appalto frazionato si compone di:

a)

una parte fissa con conseguente fermo impegno all’esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi contrattuali per la fase in questione; e

b)

una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione.

4.   Le prestazioni della parte fissa e le prestazioni di ciascuna frazione costituiscono un insieme coerente, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti o successive.

5.   L’esecuzione di ciascuna frazione è subordinata a una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice, notificata all’appaltatore alle condizioni previste dall’appalto.

Articolo 16

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato, interamente o parzialmente, in base alle spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

2.   Il prezzo da pagare nell’ambito di un appalto remunerato in base alle spese certificate è costituito dal rimborso di:

a)

tutti i costi diretti effettivamente sostenuti dal contraente per eseguire l’appalto, quali manodopera, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto;

b)

costi indiretti;

c)

un utile fisso; e

d)

un premio adeguato commisurato al conseguimento degli obiettivi in termini di prestazioni e scadenze di consegna.

3.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate nei casi in cui sia difficile o non sia possibile definire con precisione un prezzo fisso a causa di incognite connesse all’esecuzione dell’appalto perché:

a)

l’appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

b)

le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire con precisione un prezzo fisso totale e definitivo, data l’esistenza di rilevanti rischi o la parziale dipendenza dell’esecuzione dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti.

4.   Gli appalti remunerati in base alle spese certificate stabiliscono un massimale. Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Il prezzo può essere modificato in conformità dell’articolo 172 del regolamento finanziario.

Articolo 17

Subappalto

1.   Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le PMI e le start-up e la loro partecipazioni transfrontaliera, e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l’autonomia dell’Unione, l’amministrazione aggiudicatrice richiede all’offerente di subappaltare parte dell’appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell’offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

2.   L’offerente giustifica qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1.

3.   Per gli appalti di valore superiore a 10 milioni di EUR, l’amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell’appalto sia subappaltato tramite bandi di gara competitivi a vari livelli di subappalto a società al di fuori del gruppo dell’offerente principale, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. La Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, in merito al rispetto di tale obiettivo per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

Sovvenzioni, premi e operazioni di finanziamento misto

Articolo 18

Sovvenzioni e premi

1.   L’Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2.   In deroga all’articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l’ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l’azione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all’articolo 100.

4.   In deroga all’articolo 204 del regolamento finanziario, l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.

Articolo 19

Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni

1.   La Commissione o un’entità incaricata nel contesto del programma può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con entità, organismi o persone di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Nel caso di inviti congiunti di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

a)

si applicano le norme di cui al titolo VIII del regolamento finanziario;

b)

le procedure di valutazione coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte;

c)

i comitati di valutazione si conformano all’articolo 150 del regolamento finanziario.

3.   La convenzione di sovvenzione specifica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 20

Sovvenzioni per appalti precommerciali e appalti per soluzioni innovative

1.   Le azioni possono comprendere o avere come obiettivo principale appalti precommerciali o appalti pubblici per soluzioni innovative che sono effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (40), 2014/25/UE (41) e 2009/81/CE (42) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Le procedure di aggiudicazione degli appalti per soluzioni innovative:

a)

sono conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e alle regole di concorrenza;

b)

nel caso degli appalti precommerciali possono prevedere condizioni specifiche quali la limitazione del luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi terzi che partecipano al programma;

c)

possono autorizzare l’aggiudicazione di appalti multipli nell’ambito della stessa procedura («multiple sourcing»); e

d)

prevedono l’aggiudicazione degli appalti all’offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo garantendo nel contempo l’assenza di conflitti di interesse.

3.   Il contraente che produce risultati negli appalti precommerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi ai risultati. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che il contraente conceda, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per l’amministrazione aggiudicatrice in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sublicenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l’appalto precommerciale come definito nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere il trasferimento di ogni proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell’ambito del programma sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

CAPO III

Altre disposizioni finanziarie

Articolo 22

Finanziamento cumulativo e alternativo

1.   Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito del programma può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza nell’ambito del presente programma possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale o dal Fondo sociale europeo Plus, in conformità dell’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento sulle disposizioni comuni, se sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Articolo 23

Aggiudicazione congiunta

1.   In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 165 del regolamento finanziario, la Commissione o l’Agenzia possono eseguire procedure di aggiudicazione congiunta con l’ESA o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell’attuazione delle componenti del programma.

2.   Le norme applicabili in materia di aggiudicazione degli appalti a norma dell’articolo 165 del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.

Articolo 24

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione

1.   La Commissione applica le condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 2 agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo se lo ritiene necessario e opportuno per preservare la sicurezza, l’integrità e la resilienza dei sistemi operativi dell’Unione, tenendo conto dell’obiettivo di promuovere l’autonomia strategica dell’Unione, in particolare in termini di tecnologia a livello di tecnologie e catene del valore fondamentali, preservando al tempo stesso un’economia aperta.

Prima di applicare le condizioni di ammissibilità e di partecipazione in conformità del presente paragrafo, primo comma, la Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), e tiene nella massima considerazione i pareri degli Stati membri sull’ambito di applicazione e la giustificazione di dette condizioni di ammissibilità e di partecipazione.

2.   Le condizioni di ammissibilità e di partecipazione sono le seguenti:

a)

il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in uno Stato membro e le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite nello stesso Stato membro;

b)

il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in uno o più Stati membri; e

c)

il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo.

Ai fini del presente articolo, per «controllo» si intende la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.

Ai fini del presente articolo, per «struttura di gestione esecutiva» si intende l’organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che, se applicabile, fa capo all’amministratore delegato o qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, e a cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza.

3.   La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un particolare soggetto giuridico in base a una valutazione fondata sui seguenti criteri cumulativi:

a)

per le tecnologie, i beni o i servizi specifici necessari per le attività di cui al paragrafo 1 non sono prontamente disponibili sostituti negli Stati membri;

b)

il soggetto giuridico è stabilito in un paese che è membro del SEE o dell’EFTA e che ha concluso con l’Unione un accordo internazionale di cui all’articolo 7, le sue strutture di gestione esecutiva sono stabilite in tale paese e le attività legate agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi sono svolte in tale paese o in uno o più di detti paesi; e

c)

sono attuate misure sufficienti ad assicurare la protezione delle ICUE ai sensi dell’articolo 43 nonché ad assicurare l’integrità, la sicurezza e la resilienza delle componenti del programma, del loro funzionamento e dei loro servizi.

In deroga al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, la Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a) o b), per un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo che non è membro del SEE o dell’EFTA se non sono prontamente disponibili sostituti nei paesi membri del SEE o dell’EFTA e sono soddisfatti i criteri di cui al primo comma, lettere a) e c).

4.   La Commissione può derogare alle condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), se il soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro fornisce le seguenti garanzie:

a)

il controllo sul soggetto giuridico non è esercitato in maniera tale da ostacolare o limitare la sua capacità di:

i)

svolgere attività in ordine all’appalto, alla sovvenzione o al premio; e

ii)

produrre risultati, in particolare tramite obblighi di rendicontazione;

b)

il paese terzo o soggetto di paese terzo che esegue il controllo si impegna ad astenersi dall’esercitare poteri di controllo sul soggetto giuridico o dall’imporre a quest’ultimo obblighi di rendicontazione in relazione all’appalto, alla sovvenzione o al premio; e

c)

il soggetto giuridico osserva l’articolo 34, paragrafo 7.

5.   Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto giuridico valutano se quest’ultimo risponda ai criteri di cui al paragrafo 3, lettera c), e alle garanzie di cui al paragrafo 4. La Commissione si conforma a tale valutazione.

6.   La Commissione fornisce al comitato del programma di cui all’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), quanto segue:

a)

l’ambito di applicazione delle condizioni di ammissibilità e di partecipazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

precisazioni e giustificazioni delle deroghe concesse conformemente al presente articolo; e

c)

la valutazione sulla cui base è stata concessa la deroga, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, senza divulgare informazioni sensibili sul piano commerciale.

7.   Le condizioni di cui al paragrafo 2, i criteri di cui al paragrafo 3 e le garanzie di cui al paragrafo 4 sono incluse nei documenti relativi all’appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi, e, in caso di appalto, si applicano all’intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.

8.   Il presente articolo lascia impregiudicati la decisione n. 1104/2011/UE e la decisione delegata del 15.9.2015 della Commissione (43), il regolamento (UE) 2019/452, la decisione 2013/488/UE e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le indagini di sicurezza svolte dagli Stati membri con riguardo ai soggetti giuridici coinvolti in attività che richiedono l’accesso a ICUE nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali applicabili.

Se i contratti risultanti dall’applicazione del presente articolo sono classificati, le condizioni di ammissibilità e di partecipazione applicate dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la competenza delle autorità di sicurezza nazionali.

Il presente articolo non interferisce con le procedure relative alle abilitazioni di sicurezza personali e industriali esistenti in uno Stato membro, né deve modificarle o essere in contrasto con esse.

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell’Unione

Allorché partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell’ambito di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

TITOLO IV

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA

Articolo 26

Principi di governance

La governance del programma si basa sui seguenti principi:

a)

chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i soggetti coinvolti nell’attuazione di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l’ESA e l’EUMETSAT, basandosi sulle loro rispettive competenze ed evitando qualsiasi sovrapposizione di compiti e responsabilità;

b)

rilevanza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna delle componenti e delle misure del programma, a seconda dei casi;

c)

controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento;

d)

gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;

e)

continuità del servizio e continuità necessaria dell’infrastruttura, compresa la protezione dalle minacce;

f)

considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate;

g)

sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.

Articolo 27

Ruolo degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono partecipare al programma. Gli Stati membri che partecipano al programma contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza intrinseca ed estrinseca o, ove opportuno e possibile, mettendo a disposizione dell’Unione i dati, le informazioni, i servizi e le infrastrutture che sono in loro possesso o si trovano sul loro territorio, anche garantendo l’accessibilità e l’utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ Copernicus e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati Copernicus in situ richiesti dal programma, tenendo conto delle licenze e degli obblighi applicabili.

2.   La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

3.   In talune circostanze debitamente giustificate, per i compiti di cui all’articolo 29 l’Agenzia può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri, laddove tali organizzazioni siano state designate dagli Stati membri interessati.

4.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del programma, anche mediante un contributo alla protezione, al livello appropriato, delle frequenze necessarie per tale programma.

5.   Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma.

6.   Ove possibile, il contributo degli Stati membri al forum degli utenti di cui all’articolo 107, paragrafo 6, si basa su una consultazione sistematica e coordinata delle comunità di utenti finali a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda Galileo, EGNOS e Copernicus.

7.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ di Copernicus e i servizi di calibrazione a terra necessari per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ di Copernicus e di riferimento, sulla base della capacità esistenti.

8.   Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all’articolo 34, paragrafo 6.

Articolo 28

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione ha la responsabilità generale dell’attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza, fatte salve le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. La Commissione determina conformemente al presente regolamento le priorità e l’evoluzione a lungo termine del programma, in linea con le necessità degli utenti, e ne sovrintende l’attuazione, fatte salve le altre politiche dell’Unione.

2.   La Commissione gestisce qualsiasi delle componenti o sottocomponenti del programma non affidata a un’altra entità, in particolare GOVSATCOM, la sottocomponente NEO, la sottocomponente SWE e le attività di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d).

3.   La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nel programma e ne coordina le attività. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità incaricate coinvolte nell’attuazione del programma tutelino l’interesse dell’Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell’Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

4.   La Commissione conclude con l’Agenzia e, tenendo conto dell’accordo quadro del 2004, con l’ESA un accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 130 del regolamento finanziario.

5.   Ove necessario per il corretto funzionamento del programma e la regolare prestazione dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti tecnici e operativi necessari per l’attuazione e l’evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti, anche mediante il forum degli utenti di cui all’articolo 107, paragrafo 6, e gli altri portatori di interessi. Nel definire tali requisiti tecnici e operativi, la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale e rispetta imperativamente i requisiti di retrocompatibilità.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

6.   Fatti salvi i compiti dell’Agenzia o delle altre entità incaricate, la Commissione garantisce che la diffusione e l’uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma siano promossi e massimizzati nei settori pubblico e privato, anche sostenendo l’opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza, le sinergie e i collegamenti tra il programma e altri programmi e azioni dell’Unione.

7.   Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello dell’Unione, nazionale o internazionale. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. A tal fine, la Commissione, ove opportuno e nell’ambito delle rispettive competenze, coopera con l’Agenzia e con l’ESA.

8.   La Commissione informa il comitato del programma di cui all’articolo 107 sui risultati parziali e definitivi della valutazione delle procedure d’appalto e di ogni contratto, compresi i subappalti, con entità del settore pubblico e privato.

Articolo 29

Ruolo dell’Agenzia

1.   L’Agenzia svolge i seguenti compiti propri:

a)

garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II;

b)

esegue i compiti di cui all’articolo 34, paragrafi 3 e 5;

c)

intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative ai servizi offerti da Galileo ed EGNOS, in particolare attività relative alla diffusione sul mercato e al coordinamento delle esigenze degli utenti;

d)

intraprende attività di comunicazione, sviluppo del mercato e promozione relative a dati, informazioni e servizi offerti da Copernicus, fatte salve le attività svolte da altre entità incaricate e dalla Commissione;

e)

offre consulenza alla Commissione, anche per la preparazione delle priorità di ricerca nel settore spaziale downstream.

2.   La Commissione affida all’Agenzia i seguenti compiti:

a)

gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, come disposto all’articolo 44;

b)

coordinamento generale degli aspetti di GOVSATCOM relativi agli utenti in stretta collaborazione con gli Stati membri, le pertinenti agenzie dell’Unione, il SEAE e altre entità ai fini delle missioni e delle operazioni di gestione delle crisi;

c)

attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni downstream sulla base delle componenti del programma e gli elementi fondamentali e le applicazioni integrate basati sui dati e i servizi forniti da Galileo, EGNOS e Copernicus, anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione finanziamenti per tali attività nel contesto di Orizzonte Europa o, se necessario, per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

d)

attività connesse alla diffusione tra gli utenti di dati, informazioni e servizi offerti dalle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, fatte salve le attività Copernicus e i servizi Copernicus affidati ad altre entità;

e)

azioni specifiche di cui all’articolo 6.

3.   La Commissione può, sulla base delle valutazioni di cui all’articolo 102, paragrafo 5, affidare all’Agenzia altri compiti, a condizione che non duplichino le attività svolte da altre entità incaricate nell’ambito del programma e che mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.

4.   Quando vengono affidate attività all’Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative necessarie per la loro realizzazione.

5.   In deroga all’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell’Unione, l’Agenzia può affidare ad altre entità, mediante accordi di contributo, specifiche attività nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

Articolo 30

Ruolo dell’ESA

1.   A condizione che l’interesse dell’Unione sia tutelato, all’ESA sono affidati i seguenti compiti:

a)

per quanto riguarda Copernicus:

i)

coordinamento della componente spaziale e della relativa attuazione ed evoluzione;

ii)

progettazione, sviluppo e costruzione dell’infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura e il relativo appalto, ad eccezione dei casi in cui tali operazioni siano svolte da altre entità; e,

iii)

ove opportuno, fornitura di accesso ai dati di terzi;

b)

per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi e progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, comprese le prove e la convalida;

c)

per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo upstream negli ambiti di competenza dell’ESA.

2.   Sulla base di una valutazione della Commissione, all’ESA possono essere affidati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che tali compiti non duplichino le attività svolte da un’altra entità incaricata nell’ambito del programma e mirino a migliorare l’efficienza dell’attuazione delle attività del programma.

3.   Fatto salvo l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 31, la Commissione o l’Agenzia possono chiedere all’ESA di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento, in base a condizioni reciprocamente concordate.

Articolo 31

Accordo quadro relativo al partenariato finanziario

1.   L’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 28, paragrafo 4:

a)

definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell’Agenzia e dell’ESA per quanto riguarda ciascuna delle componenti del programma e i necessari meccanismi di coordinamento e di controllo;

b)

impone all’ESA l’obbligo di applicare le norme di sicurezza dell’Unione stabilite negli accordi in materia di sicurezza conclusi dall’Unione e le sue istituzioni e agenzie con l’ESA, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle informazioni classificate;

c)

stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all’ESA, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, inclusa l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di appalti, quando assegna appalti a nome e per conto dell’Unione, o l’applicazione delle norme dell’entità incaricata conformemente all’articolo 154 del regolamento finanziario, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di prestazione, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni devono essere conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e al regolamento finanziario;

d)

stabilisce che, ogniqualvolta l’Agenzia o l’ESA istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un appalto svolto nell’ambito dell’accordo relativo al partenariato finanziario quadro, gli esperti della Commissione e, se del caso, dell’altra entità incaricata partecipino in qualità di membri alle riunioni del comitato di valutazione delle offerte. Tale partecipazione non pregiudica l’indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte;

e)

stabilisce le misure di sorveglianza e controllo, che comprendono, in particolare,

i)

un sistema di previsione dei costi;

ii)

la trasmissione sistematica di informazioni alla Commissione o, se del caso, all’Agenzia sui costi e sul calendario; e,

iii)

in caso di differenza tra bilanci, esecuzione e calendario previsti, interventi correttivi che garantiscano l’esecuzione dei compiti nei limiti delle risorse assegnate;

f)

stabilisce i principi per la remunerazione dell’ESA per ciascuna delle componenti del programma, che deve essere commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità e che, ove opportuno, deve essere basata sulle prestazioni; la remunerazione copre soltanto le spese generali che sono associate alle attività affidate dall’Unione all’ESA;

g)

stabilisce che l’ESA adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell’Unione e il rispetto delle decisioni adottate dalla Commissione per ciascuna delle componenti in applicazione del presente regolamento.

2.   La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all’accordo quadro relativo al partenariato finanziario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario con largo anticipo rispetto alla sua conclusione e alla sua attuazione.

3.   Nell’ambito dell’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i compiti di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3, sono affidati all’Agenzia e i compiti di cui all’articolo 30, paragrafo 1, sono affidati all’ESA, mediante accordi di contributo. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la decisione di contributo in relazione agli accordi di contributo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in modo esaustivo degli accordi di contributo con largo anticipo rispetto alla loro conclusione e alla loro attuazione.

Articolo 32

Ruolo di EUMETSAT e di altre entità

1.   La Commissione può affidare a entità diverse da quelle di cui agli articoli 29 e 30, mediante accordi di contributo, l’attuazione, in tutto o in parte, dei seguenti compiti:

a)

il potenziamento, la preparazione delle operazioni e il funzionamento dell’infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa e, ove opportuno, la gestione dell’accesso ai dati di missioni partecipanti, che possono essere affidati a EUMETSAT;

b)

l’attuazione dei servizi Copernicus o di parte di essi, che può essere affidata ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti, quali l’Agenzia europea dell’ambiente, Frontex, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, il Satcen e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine; i compiti affidati a tali agenzie, organismi o organizzazioni sono svolti in siti ubicati nell’Unione; un’agenzia, un organismo o un’organizzazione che abbiano già avviato la delocalizzazione dei compiti loro affidati nell’Unione possono continuare a svolgere tali compiti in un luogo ubicato al di fuori dell’Unione per un periodo di tempo limitato, che si conclude al più tardi il 31 dicembre 2023.

2.   I criteri per la selezione di tali entità incaricate riflettono in particolare la loro capacità di garantire la continuità e, se del caso, la sicurezza delle operazioni senza perturbare le attività del programma.

3.   Ove possibile, le condizioni degli accordi di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono coerenti con le condizioni dell’accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all’articolo 31, paragrafo 1.

4.   Il comitato del programma è consultato sulla decisione di contributo in relazione all’accordo di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2. Il comitato del programma è informato in anticipo degli accordi di contributo da concludere tra l’Unione, rappresentata dalla Commissione, e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

TITOLO V

SICUREZZA DEL PROGRAMMA

CAPO I

Sicurezza del programma

Articolo 33

Principi di sicurezza

La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:

a)

tenere conto dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;

b)

utilizzare le norme di sicurezza del Consiglio e della Commissione, che prevedono, tra le altre cose, una separazione tra le funzioni operative e quelle associate all’accreditamento.

Articolo 34

Governance della sicurezza

1.   La Commissione, nell’ambito delle sue competenze e con il sostegno dell’Agenzia, garantisce un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:

a)

la protezione dell’infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici, incluse le interferenze con i flussi di dati;

b)

il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

c)

lo sviluppo e la conservazione all’interno dell’Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

d)

la protezione delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate.

2.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna delle componenti del programma. In base a tali analisi determina, entro la fine del 2023 e mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna delle componenti del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell’impatto di tali requisiti sul corretto funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente, e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica un elenco indicativo degli atti di esecuzione da trasmettere al comitato del programma e che dovranno essere discussi da quest’ultimo nella sua configurazione di sicurezza. L’elenco è accompagnato da un calendario indicativo per la trasmissione di tali atti di esecuzione.

3.   L’entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile della sicurezza operativa di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative, e monitora la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso di Galileo ed EGNOS, tale entità è l’Agenzia, conformemente all’articolo 29.

4.   In base a tali analisi del rischio e della minaccia, la Commissione individua, ove opportuno, una struttura incaricata di monitorare la sicurezza e seguire le istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698. Tale struttura opera in conformità dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 2. Nel caso di Galileo, tale struttura è il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo.

5.   L’Agenzia:

a)

garantisce l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità del capo II del presente titolo e fatte salve le competenze degli Stati membri;

b)

garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e alle istruzioni elaborate nell’ambito della decisione (PESC) 2021/698;

c)

esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE;

d)

mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento.

6.   Al fine di garantire la protezione delle infrastrutture di terra che sono parte integrante del programma e che sono ubicate nel loro territorio, gli Stati membri:

a)

adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per:

i)

la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio (44); e

ii)

la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali;

b)

eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all’articolo 42 del presente regolamento.

7.   I soggetti coinvolti nel programma adottano tutte le misure necessarie, anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.

Articolo 35

Sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati

Ogni volta che il funzionamento dei sistemi possa compromettere la sicurezza dell’Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/698.

CAPO II

Accreditamento di sicurezza

Articolo 36

Autorità per l’accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all’interno dell’Agenzia è l’autorità per l’accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma.

Articolo 37

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi:

a)

le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell’Unione e degli Stati membri;

b)

ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all’interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso;

c)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente interessata nonché l’impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell’obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente;

d)

le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l’accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un’abilitazione di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

e)

è compiuto ogni sforzo per consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per la componente interessata;

f)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente interessata conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione;

g)

le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza in materia di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo stabilito nella pertinente strategia di accreditamento di sicurezza definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalle rispettive autorità nazionali di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

h)

un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente interessata, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e ai fini del corretto funzionamento della componente, nonché l’applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L’efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente interessata;

i)

il comitato di accreditamento di sicurezza adotta le decisioni di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente, anche per quanto riguarda la Commissione e gli altri organi responsabili dell’attuazione della componente interessata e della fornitura dei relativi servizi, nonché per quanto riguarda il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione dell’Agenzia;

j)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell’esecuzione delle norme di sicurezza;

k)

l’accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Articolo 38

Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell’Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all’accreditamento di sicurezza.

2.   I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:

a)

definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:

i)

l’ambito delle attività necessarie per effettuare e mantenere l’accreditamento delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e di qualsiasi interconnessione tra esse e con altri sistemi o componenti;

ii)

un processo di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma, o di parti di tali componenti, con un livello di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni di accreditamento;

iii)

il ruolo dei portatori di interessi coinvolti nel processo di accreditamento;

iv)

un calendario di accreditamento conforme alle fasi delle componenti del programma, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l’evoluzione;

v)

i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o per parti di tali componenti e per apparecchiature collegate a sistemi istituiti da tali componenti, che deve essere effettuato dagli organismi nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza;

b)

adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l’approvazione dei lanci di satelliti, l’autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio, e l’autorizzazione a gestire le stazioni terrestri.

c)

adottare decisioni sulle reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all’articolo 45 o collegate a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, solo in merito all’autorizzazione degli organismi a sviluppare o produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e dei rischi di sicurezza generali;

d)

esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e dell’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all’accreditamento di sicurezza;

e)

fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l’elaborazione di progetti di testo di atti di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza, e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

f)

esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all’articolo 37, lettera h), del presente regolamento, tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

g)

verificare l’attuazione di misure di sicurezza in relazione all’accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, del presente regolamento;

h)

avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall’intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma;

i)

approvare o, se del caso, partecipare all’approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell’interconnessione tra i sistemi istituiti nell’ambito delle componenti del programma o nell’ambito di parti di tali componenti, e altri sistemi;

j)

concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell’accesso di cui all’articolo 42, lettera c);

k)

elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza;

l)

assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l’alto rappresentante nell’attuazione della decisione (PESC) 2021/698, su richiesta specifica del Consiglio o dell’alto rappresentante;

m)

effettuare le consultazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti;

n)

adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.

3.   Fatti salvi i poteri e le responsabilità degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga in particolare i seguenti compiti:

a)

la gestione delle chiavi elettroniche di volo del programma;

b)

la verifica, il monitoraggio e la valutazione dell’istituzione e dell’applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, la conservazione, la distribuzione e lo smaltimento delle chiavi del PRS di Galileo.

Articolo 39

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile.

2.   La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di conoscere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell’ESA e rappresentanti dell’Agenzia non coinvolti nell’accreditamento di sicurezza. In via eccezionale, anche i rappresentanti di agenzie dell’Unione, di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Le modalità di tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 40

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all’articolo 37, lettera b), del presente regolamento, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all’articolo 16 TUE. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell’alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest’ultimo.

Articolo 41

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

2.   La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all’impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma e sull’attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.

3.   La Commissione informa senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’impatto dell’adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o prestazioni, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.   Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all’evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.

5.   Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 100.

Articolo 42

Ruolo degli Stati membri nell’accreditamento di sicurezza

1.   Gli Stati membri trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell’accreditamento di sicurezza.

2.   Di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, gli Stati membri consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all’articolo 37, lettera h). Tale accesso avviene senza discriminazioni basate sulla cittadinanza nei confronti dei cittadini degli Stati membri.

3.   Le prove e gli audit di cui paragrafo 2 sono effettuati conformemente ai seguenti principi:

a)

si sottolinea l’importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate;

b)

si raccomandano contromisure per attenuare l’impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate;

4.   Ciascuno Stato membro è responsabile individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi che delinei o elenchi tutte le zone o tutti i siti da accreditare. Il modello per il controllo degli accessi è preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi.

5.   Gli Stati membri sono responsabili, a livello locale, dell’accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.

CAPO III

Protezione delle informazioni classificate

Articolo 43

Protezione delle informazioni classificate

1.   Lo scambio di informazioni classificate relative al programma è subordinato all’esistenza di un accordo internazionale tra l’Unione e un paese terzo o un’organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all’esistenza di un accordo concluso tra l’istituzione od organo dell’Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un’organizzazione internazionale sullo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni ivi stabilite.

2.   Le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare ICUE riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi terzi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L’equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell’ambito di un’organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, che comprende, se del caso, le questioni di sicurezza industriale, concluso tra l’Unione e tale paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all’articolo 218 TFUE e tenuto conto dell’articolo 13 della decisione 2013/488/UE.

3.   Fatti salvi l’articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale l’accesso alle ICUE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di conoscere del destinatario e dell’entità dei benefici per l’Unione.

TITOLO VI

GALILEO ED EGNOS

Articolo 44

Azioni ammissibili

La fase operativa di Galileo e EGNOS include le seguenti azioni ammissibili:

a)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l’evoluzione e la protezione dell’infrastruttura spaziale, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell’obsolescenza;

b)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l’evoluzione e la protezione dell’infrastruttura terrestre, in particolare i centri e le stazioni terrestri di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 o alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1406 della Commissione (45), nonché le reti, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell’obsolescenza;

c)

lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l’evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, tenendo altresì conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi; ciò fa salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell’Unione;

d)

il sostegno allo sviluppo delle applicazioni downstream di Galileo e EGNOS nonché allo sviluppo e all’evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo;

e)

il sostegno alle attività di certificazione e normazione relative a Galileo e EGNOS, in particolare nel settore dei trasporti;

f)

la fornitura continua dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e, a complemento delle iniziative degli Stati membri e del settore privato, lo sviluppo del mercato di tali servizi, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

g)

la cooperazione con altri sistemi di navigazione satellitare regionali o globali, anche al fine di facilitare la compatibilità e l’interoperabilità;

h)

gli elementi per monitorare l’affidabilità dei sistemi e il loro utilizzo, nonché la prestazione dei servizi;

i)

le attività relative alla fornitura di servizi e al coordinamento dell’ampliamento della loro copertura.

Articolo 45

Servizi forniti da Galileo

1.   I servizi forniti da Galileo comprendono:

a)

un servizio aperto Galileo (Galileo open service — GOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l’uso da parte dei consumatori;

b)

un servizio ad alta precisione (high-accuracy service — HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

c)

un servizio di autenticazione del segnale (SAS) basato sui codici criptati contenuti nei segnali, destinato principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

d)

un servizio pubblico regolamentato (public regulated service — PRS), limitato agli utenti autorizzati dai governi, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità del servizio, anche nel settore della sicurezza e della difesa, utilizzando segnali criptati e resistenti; tale servizio è gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, se del caso, le agenzie dell’Unione debitamente autorizzate; la questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all’articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo; l’accesso al PRS è disciplinato in conformità della decisione n. 1104/2011/UE;

e)

un servizio di emergenza (emergency service — ES), gratuito per gli utenti, che diffonde, mediante l’emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari; tale servizio è fornito, ove opportuno, in collaborazione con le autorità nazionali di protezione civile degli Stati membri;

f)

un servizio di misurazione del tempo (timing service — TS), gratuito per gli utenti, che fornisce un tempo di riferimento preciso e solido e provvede alla realizzazione del tempo universale coordinato, agevolando lo sviluppo di applicazioni di misurazione del tempo basate su Galileo e l’uso in applicazioni critiche.

2.   Galileo contribuisce inoltre:

a)

al servizio di ricerca e salvataggio (SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi mediante un collegamento di ritorno;

b)

ai servizi di monitoraggio dell’integrità standardizzati a livello internazionale o di Unione destinati all’uso da parte di servizi di sicurezza della vita in base ai segnali del servizio aperto di Galileo e in combinazione con EGNOS e altri sistemi di navigazione satellitare;

c)

alle informazioni di meteorologia spaziale mediante il centro di servizi GNSS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 e ai servizi di allerta precoce mediante l’infrastruttura di terra di Galileo, destinati principalmente a ridurre i potenziali rischi per gli utenti dei servizi forniti da Galileo e altri GNSS connessi allo spazio.

Articolo 46

Servizi forniti da EGNOS

1.   I servizi forniti da EGNOS comprendono:

a)

un servizio aperto EGNOS (EGNOS open service - EOS) senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l’uso da parte dei consumatori;

b)

il servizio di accesso ai dati EGNOS (EGNOS data access service — EDAS) senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre prestazioni e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS;

c)

un servizio di sicurezza della vita (safety of life — SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l’utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell’aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea, conformemente alle norme ICAO, o in altri settori dei trasporti.

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi, a tal fine, Cipro, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026.

3.   La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e dei paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e conformemente ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, e, per il servizio SoL, sulla base di accordi internazionali.

4.   Il costo dell’estensione della copertura geografica di EGNOS ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, compresi i relativi costi operativi specifici per tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all’articolo 11. La Commissione valuta altri programmi o strumenti per finanziare tali attività. Tale estensione non ritarda l’offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 47

Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, se del caso le misure necessarie per:

a)

gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS, in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi;

b)

definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l’attuazione di Galileo ed EGNOS;

c)

determinare l’ubicazione dei centri appartenenti all’infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento;

d)

determinare le specifiche tecniche e operative relative ai servizi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), e all’articolo 45, paragrafo 2, lettera c).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 48

Compatibilità, interoperabilità e normazione

1.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico, anche a livello di utente.

2.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità e le relative condizioni siano stabiliti in accordi internazionali.

TITOLO VII

COPERNICUS

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 49

Ambito di applicazione di Copernicus

1.   Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti, inclusi quelli di portatori di interessi come l’ESA e l’EUMETSAT, e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato, massimizzando nel contempo le opportunità per gli utenti europei.

2.   Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base delle esigenze dei suoi utenti e di una politica di accesso aperto, integrale e gratuito ai dati.

3.   Copernicus sostiene l’elaborazione, l’attuazione e il monitoraggio delle politiche dell’Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali l’ambiente, i cambiamenti climatici, i settori marino, marittimo e atmosferico, lo sviluppo agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio delle infrastrutture, la sicurezza intrinseca ed estrinseca, nonché l’economia digitale, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

4.   Copernicus comprende gli elementi seguenti:

a)

l’acquisizione di dati, che include:

i)

lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;

ii)

l’accesso a dati di terzi relativi all’osservazione spaziale della Terra;

iii)

l’accesso a dati in situ o altri dati ancillari;

b)

l’elaborazione dei dati e delle informazioni attraverso i servizi Copernicus, che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale, della protezione civile e della sicurezza civile;

c)

l’accesso ai dati e la distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l’individuazione, la visualizzazione, la distribuzione, l’utilizzo e la conservazione a lungo termine dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, nonché l’accesso agli stessi, in modo facilmente fruibile;

d)

la diffusione tra gli utenti, lo sviluppo del mercato e lo sviluppo di capacità a norma dell’articolo 28, paragrafo 6, che comprende le attività, le risorse e i servizi pertinenti al fine di promuovere Copernicus, i dati Copernicus e i servizi Copernicus, nonché le relative applicazioni downstream e il loro sviluppo, a tutti i livelli, per massimizzare i benefici socioeconomici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e la raccolta e l’analisi di dati sulle esigenze degli utenti di Copernicus.

5.   Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e dei relativi scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento.

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 50

Azioni ammissibili per quanto concerne l’acquisizione dei dati

Le azioni ammissibili nell’ambito di Copernicus comprendono:

a)

azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel di Copernicus esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel di Copernicus ampliando l’ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione dell’agricoltura, delle foreste, delle risorse idriche e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale;

b)

azioni volte a fornire l’accesso a dati e informazioni di terzi Copernicus necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all’uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell’Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte di enti pubblici nazionali o regionali;

c)

azioni volte a fornire e a coordinare l’accesso ai dati in situ di Copernicus e ad altri dati ancillari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus, prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni.

Articolo 51

Azioni ammissibili per quanto concerne i servizi Copernicus

1.   Le azioni ammissibili nell’ambito dei servizi Copernicus comprendono:

a)

servizi di monitoraggio ambientale, comunicazione e garanzia delle conformità comprendenti:

i)

il monitoraggio atmosferico su scala globale al fine di fornire informazioni sulla qualità dell’aria, prestando particolare attenzione a livello europeo, e sulla composizione chimica dell’atmosfera;

ii)

il monitoraggio dell’ambiente marino al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell’ecosistema degli oceani, dei mari e delle regioni costiere, sulle loro risorse e il loro utilizzo;

iii)

il monitoraggio del territorio e l’agricoltura, al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sui siti del patrimonio culturale, sullo spostamento del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, sull’agricoltura e le altre risorse naturali, sulla biodiversità e la criosfera;

iv)

il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche e sugli assorbimenti di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, informazioni sui cambiamenti nelle regioni polari e nell’Artico, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti;

b)

servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche responsabili della protezione civile e in coordinamento con queste ultime, sostenendo le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi;

c)

servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza all’interno dell’Unione e alle sue frontiere esterne, della sorveglianza marittima, dell’azione esterna dell’Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dall’Unione e delle azioni e degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune.

2.   La Commissione, con il sostegno, ove opportuno, di consulenze indipendenti esterne, garantisce la rilevanza dei servizi di Copernicus:

a)

verificando la fattibilità tecnica e l’adeguatezza delle esigenze espresse dalle comunità di utenti;

b)

valutando gli strumenti e le soluzioni proposti o messi in atto per rispondere alle esigenze delle comunità di utenti e gli obiettivi del programma.

Articolo 52

Azioni ammissibili per quanto concerne l’accesso ai dati e alle informazioni e la distribuzione degli stessi

1.   Copernicus comprende azioni volte a fornire un migliore accesso a tutti i dati Copernicus e a tutte le informazioni Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l’uso dei dati e delle informazioni, nonché l’accesso agli stessi.

2.   Qualora i dati Copernicus e le informazioni Copernicus siano considerati sensibili per la sicurezza ai sensi degli articoli da 12 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 1159/2013, la Commissione può affidare l’appalto, la supervisione dell’acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l’accesso agli stessi a uno o più soggetti fiduciari. Tali soggetti istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l’accesso ai dati limitati mediante un flusso di lavoro separato.

CAPO III

Politica relativa ai dati Copernicus

Articolo 53

Politica relativa ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus

1.   I dati Copernicus e le informazioni Copernicus sono forniti agli utenti Copernicus secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati:

a)

gli utenti Copernicus possono, a titolo gratuito e su scala mondiale, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, adattare e modificare tutti i dati Copernicus e le informazioni Copernicus e combinarli con altri dati e informazioni;

b)

la politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati comprende le seguenti limitazioni:

i)

i formati, la tempestività e le caratteristiche di distribuzione dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus sono predefiniti;

ii)

si rispettano le condizioni di concessione delle licenze di dati e informazioni di terzi Copernicus usati nella produzione delle informazioni Copernicus, se del caso;

iii)

si rispettano le limitazioni di sicurezza derivanti dai requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2;

iv)

si garantisce la protezione dai rischi di perturbazione del sistema che produce o mette a disposizione i dati Copernicus e le informazioni Copernicus e la protezione dei dati stessi;

v)

si garantisce la protezione di un accesso affidabile ai dati Copernicus e alle informazioni Copernicus per gli utenti europei.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 105 per integrare le disposizioni specifiche del paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l’uso di dati Copernicus e informazioni Copernicus e l’accesso agli stessi.

3.   Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, si applica la procedura di cui all’articolo 106 agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

4.   La Commissione rilascia licenze e comunicazioni per l’uso dei dati Copernicus e delle informazioni Copernicus e l’accesso agli stessi, comprese le clausole di attribuzione, conformemente alla politica relativa ai dati Copernicus come stabilito nel presente regolamento e negli atti delegati pertinenti adottati ai sensi del paragrafo 2.

TITOLO VIII

ALTRE COMPONENTI DEL PROGRAMMA

CAPO I

SSA

Sezione 1

Sottocomponente SST

Articolo 54

Ambito di applicazione della sottocomponente SST

1.   La sottocomponente SST sostiene le seguenti attività:

a)

la creazione, la gestione e il funzionamento di una rete di sensori SST spaziali e di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l’ESA o il settore privato dell’Unione e i sensori dell’Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti spaziali e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali;

b)

l’elaborazione e l’analisi di dati SST a livello nazionale al fine di produrre le informazioni SST e i servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1;

c)

la fornitura di servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, agli utenti SST di cui all’articolo 56;

d)

il monitoraggio e la ricerca di sinergie con iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e di sistemi tecnologici per la prevenzione e l’eliminazione dei detriti spaziali, nonché con iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale.

2.   La sottocomponente SST fornisce altresì il sostegno tecnico e amministrativo al fine di garantire la transizione tra il programma e il quadro di sostegno all’SST istituito dalla decisione n. 541/2014/UE.

Articolo 55

Servizi SST

1.   I servizi SST comprendono:

a)

la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;

b)

l’individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;

c)

la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell’atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto;

d)

lo sviluppo di attività volte alla:

i)

mitigazione dei detriti spaziali al fine di ridurne la generazione; e

ii)

bonifica dell’ambiente spaziale attraverso la gestione dei detriti spaziali esistenti.

2.   I servizi SST sono gratuiti, disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni e adattati alle esigenze degli utenti SST di cui all’articolo 56.

3.   Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST, la Commissione e, se del caso, lo sportello SST di cui all’articolo 59, paragrafo 1, non sono ritenuti responsabili:

a)

dei danni derivanti dall’assenza o dall’interruzione della fornitura dei servizi SST;

b)

dei ritardi nella fornitura dei servizi SST;

c)

dell’inesattezza delle informazioni fornite tramite i servizi SST;

d)

di azioni intraprese in risposta alla fornitura di servizi SST.

Articolo 56

Utenti SST

1.   Gli utenti SST dell’Unione comprendono:

a)

gli utenti SST primari: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l’Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell’Unione;

b)

gli utenti SST non primari: altre entità pubbliche e private stabilite nell’Unione.

Gli utenti SST primari hanno accesso a tutti i servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1.

Gli utenti SST non primari possono avere accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

2.   Gli utenti internazionali SST comprendono i paesi terzi, le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione e i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione. Essi hanno accesso ai servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettera d), alle seguenti condizioni:

a)

i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che non hanno sede centrale nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST a norma dell’articolo 8, paragrafo 2;

b)

i soggetti privati che non sono stabiliti nell’Unione possono avere accesso ai servizi SST purché sia stato concluso dall’Unione, con il paese terzo nel quale sono stabiliti, un accordo internazionale a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, che conceda loro tale accesso.

Non è richiesto alcun accordo internazionale per accedere ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all’articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all’accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 57

Partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla fornitura dei servizi SST di cui all’articolo 55, paragrafo 1, riguardanti tutte le orbite presentano alla Commissione un’unica proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:

a)

proprietà di adeguati sensori SST disponibili per la sottocomponente SST e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e di analisi operative concepite specificamente per l’SST e disponibili per la sottocomponente SST, o accesso alle stesse;

b)

valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente;

c)

un piano d’azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell’articolo 6 della decisione n. 541/2014/UE, per l’attuazione delle attività di cui all’articolo 54 del presente regolamento;

d)

distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti designati a norma dell’articolo 58 del presente regolamento;

e)

norme sulla condivisione dei dati necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST dimostra la conformità a tali criteri separatamente.

Per quanto riguarda i criteri di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), tutti gli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST dimostrano la conformità a tali criteri collettivamente.

2.   I criteri di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE al 12 maggio 2021.

3.   Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno cinque Stati membri possono presentare alla Commissione una nuova proposta congiunta comprovante la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1.

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Tali misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 58

Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST

1.   Ogni Stato membro che abbia presentato una proposta congiunta che sia stata ritenuta conforme dalla Commissione a norma dell’articolo 57, paragrafo 1, o che sia stata selezionata dalla Commissione a norma della procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 3, designa come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul suo territorio. L’organismo nazionale costituente designato è un’autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica.

2.   Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 del presente articolo concludono un accordo che crea un partenariato SST («accordo di partenariato SST») e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l’esecuzione delle attività di cui all’articolo 54. In particolare l’accordo di partenariato SST comprende gli elementi di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 57, paragrafo 1, e l’istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l’attuazione delle disposizioni sull’utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.

3.   Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell’Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di prestazione e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6 del presente articolo. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di prestazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo, lasciando impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

5.   Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST effettuano l’accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

6.   Gli Stati membri partecipanti alla sottocomponente SST designano gruppi di esperti responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che li hanno designati, che provvedono alla loro gestione e al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti.

7.   Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati SST, delle informazioni SST e dei servizi SST.

8.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri alla sottocomponente SST. Tali norme riguardano anche l’inclusione in una fase successiva di uno Stato membro nell’ambito di un partenariato SST nel momento in cui diventa parte dell’accordo di partenariato SST di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 59

Sportello SST

1.   La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi nazionali costituenti, seleziona lo sportello SST sulla base delle migliori competenze in materia di sicurezza e di fornitura di servizi. Lo sportello SST:

a)

fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST di cui all’articolo 56, garantendone l’adeguata gestione e tracciabilità;

b)

fornisce comunicazioni sulla prestazione dei servizi SST al partenariato SST di cui all’articolo 58, paragrafo 2, e alla Commissione;

c)

raccoglie i riscontri necessari per il partenariato SST di cui all’articolo 58, paragrafo 2, per garantire il necessario allineamento tra i servizi e le aspettative degli utenti SST;

d)

sostiene, promuove e incoraggia l’uso dei servizi SST.

2.   Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con lo sportello SST.

Sezione 2

Sottocomponenti SWE e NEO

Articolo 60

Attività SWE

1.   La sottocomponente SWE può fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

valutazione e individuazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di definire i servizi SWE che devono essere forniti;

b)

fornitura di servizi SWE agli utenti dei servizi SWE, conformemente alle esigenze degli utenti individuate e ai requisiti tecnici.

2.   I servizi SWE sono disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni. La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole:

a)

la Commissione stabilisce le priorità dei servizi SWE da fornire a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti SWE, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi;

b)

i servizi SWE possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un’ampia gamma di settori, quali spazio, trasporti, GNSS, reti elettriche e comunicazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

3.   La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi SWE deve essere effettuata mediante un bando di gara.

Articolo 61

Attività NEO

1.   La sottocomponente NEO può fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

mappatura delle capacità degli Stati membri di individuare e monitorare gli oggetti vicini alla Terra;

b)

promozione della messa in rete di strutture e centri di ricerca degli Stati membri;

c)

sviluppo del servizio di cui al paragrafo 2;

d)

sviluppo di un servizio di risposta rapida di routine in grado di caratterizzare gli oggetti vicini alla Terra di recente scoperta;

e)

creazione di un catalogo europeo degli oggetti vicini alla Terra.

2.   La Commissione può, nell’ambito delle sue competenze, porre in essere procedure volte a coordinare, con la partecipazione dei pertinenti organi dell’ONU, le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell’Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un oggetto vicino alla Terra in avvicinamento alla Terra.

CAPO II

GOVSATCOM

Articolo 62

Ambito di applicazione di GOVSATCOM

Nell’ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza. Tale componente comprende:

a)

lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell’infrastruttura del segmento di terra di cui all’articolo 67 e dell’eventuale infrastruttura spaziale di cui all’articolo 102, paragrafo 2;

b)

l’acquisizione di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare, governativi e commerciali, necessari per la fornitura di servizi GOVSATCOM;

c)

le misure necessarie a ottenere un’ulteriore interoperabilità e standardizzazione delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM.

Articolo 63

Capacità e servizi forniti da GOVSATCOM

1.   La fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM è garantita come stabilito nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e in conformità dei requisiti operativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nei requisiti di sicurezza specifici GOVSATCOM di cui all’articolo 34, paragrafo 2, e nei limiti delle regole di condivisione e definizione delle priorità di cui all’articolo 66.

L’accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi GOVSATCOM, a meno che la Commissione definisca una politica tariffaria a norma dell’articolo 66, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d’uso GOVSATCOM relativi in particolare alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un’analisi dettagliata delle esigenze degli utenti GOVSATCOM e tengono conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazione satellitare e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Il portafoglio servizi tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non causare una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Tali atti di esecuzione sono aggiornati regolarmente, si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli utenti GOVSATCOM hanno accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM elencati nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale accesso è fornito mediante i poli GOVSATCOM di cui all’articolo 67, paragrafo 1.

Articolo 64

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare nell’ambito della componente GOVSATCOM possono essere forniti dalle seguenti entità:

a)

i partecipanti GOVSATCOM di cui all’articolo 68; e

b)

le persone giuridiche debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all’articolo 37, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza per la componente GOVSATCOM di cui all’articolo 34, paragrafo 2.

Articolo 65

Utenti GOVSATCOM

1.   I seguenti soggetti possono essere utenti GOVSATCOM a condizione che siano affidati loro compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per le emergenze e per la sicurezza:

a)

un’autorità pubblica dell’Unione o degli Stati membri o un organismo incaricato dell’esercizio di tale autorità pubblica;

b)

una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un’entità di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.   Gli utenti GOVSATCOM di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono debitamente autorizzati da un partecipante GOVSATCOM di cui all’articolo 68 a utilizzare capacità e servizi GOVSATCOM e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 34, paragrafo 2, definiti per GOVSATCOM.

Articolo 66

Definizione delle priorità e condivisione

1.   Le capacità, i servizi e le apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM di cui all’articolo 68 sulla base di un’analisi dei rischi per la sicurezza intrinseca ed estrinseca degli utenti. Tale analisi tiene conto delle infrastrutture di comunicazione esistenti e della disponibilità delle capacità esistenti, nonché della loro copertura geografica, a livello di Unione e nazionale. Tali definizione delle priorità e condivisione danno la precedenza agli utenti GOVSATCOM in funzione della loro rilevanza e criticità.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d’uso GOVSATCOM, dell’analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d’uso e, se del caso, dell’efficienza in termini di costi.

Definendo una politica di determinazione dei prezzi all’interno di tali norme, la Commissione garantisce che la fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM non crei una distorsione del mercato e che non vi sia una carenza di capacità GOVSATCOM.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

3.   La definizione delle priorità e la condivisione delle capacità e dei servizi di comunicazione satellitare tra gli utenti GOVSATCOM che sono autorizzati dallo stesso partecipante GOVSATCOM sono determinate e attuate da tale partecipante GOVSATCOM.

Articolo 67

Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

1.   Il segmento di terra comprende l’infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti GOVSATCOM conformemente all’articolo 66, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell’ambito di tale componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare. Il segmento di terra e il suo funzionamento rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all’articolo 34, paragrafo 2, definiti per GOVSATCOM.

2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l’ubicazione dell’infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3, e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di decidere di non ospitare siffatte infrastrutture.

Articolo 68

Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM

1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.

Laddove il Consiglio, la Commissione o il SEAE autorizzino gli utenti GOVSATCOM o forniscano capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra sul territorio di uno Stato membro, tale autorizzazione o fornitura non è in contrasto con le disposizioni in materia di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale dello Stato membro in questione.

2.   Le agenzie dell’Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM solo nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere i loro compiti e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l’agenzia interessata e l’istituzione dell’Unione responsabile della sua vigilanza.

3.   I paesi terzi e le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM in conformità dell’articolo 7.

4.   Ciascun partecipante GOVSATCOM designa un’autorità competente GOVSATCOM.

5.   Un’autorità competente GOVSATCOM garantisce che:

a)

i servizi siano utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

b)

i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM siano determinati e gestiti;

c)

le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

d)

è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell’ambito di tale componente.

Articolo 69

Monitoraggio dell’offerta e della domanda di GOVSATCOM

Al fine di ottimizzare l’equilibrio tra l’offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM, la Commissione monitora costantemente l’evoluzione dell’offerta, incluse le capacità GOVSATCOM esistenti in orbita per la messa in comune e la condivisione, e della domanda di capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo conto dei nuovi rischi e delle nuove minacce, nonché degli sviluppi tecnologici.

TITOLO IX

L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE

CAPO I

Disposizioni generali relative all’Agenzia

Articolo 70

Status giuridico dell’Agenzia

1.   L’Agenzia è un organismo dell’Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   In ognuno degli Stati membri l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle leggi nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.

Articolo 71

Sede e uffici locali dell’Agenzia

1.   L’agenzia ha sede a Praga, Cechia.

2.   Il personale dell’Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alle decisioni di esecuzione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406, per svolgere le attività del programma previste dal relativo accordo.

3.   In funzione delle esigenze del programma, possono essere istituiti uffici locali negli Stati membri secondo la procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 2.

CAPO II

Organizzazione dell’Agenzia

Articolo 72

Struttura amministrativa e di gestione

1.   La struttura amministrativa e di gestione dell’Agenzia è composta:

a)

dal consiglio di amministrazione;

b)

dal direttore esecutivo;

c)

dal comitato di accreditamento di sicurezza.

2.   Il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il comitato di accreditamento di sicurezza collaborano al fine di garantire il funzionamento dell’Agenzia e il coordinamento conformemente alle procedure fissate dalle regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e le regole che disciplinano l’accesso ai documenti.

Articolo 73

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.

2.   Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell’alto rappresentante e un rappresentante dell’ESA sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori per le questioni che li riguardano direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta.

4.   Ciascuno Stato membro nomina un membro e un supplente del consiglio di amministrazione, tenendo conto delle loro conoscenze nell’ambito dei compiti dell’Agenzia e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività del consiglio di amministrazione, il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l’avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

5.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile.

6.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all’articolo 98 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.

Articolo 74

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest’ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni ed è rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tali persone perdono la qualità di membri del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

Articolo 75

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene riunioni ordinarie con cadenza periodica, almeno due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti.

5.   Ove la discussione riguardi l’uso di infrastrutture nazionali sensibili, i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in base al principio della necessità di conoscere. Tuttavia, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e i rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le situazioni in cui può essere applicata tale procedura.

6.   L’Agenzia svolge la funzione di segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 76

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Per l’elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l’adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, l’approvazione degli accordi di cui all’articolo 98, paragrafo 2, le norme di sicurezza dell’Agenzia, l’adozione del regolamento interno, l’istituzione di uffici locali e l’approvazione delle convenzioni di accoglienza di cui all’articolo 92, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto.

2.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. Le decisioni basate sull’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), ad eccezione delle questioni di cui al titolo V, capo II, o sull’articolo 77, paragrafo 5, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

3.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro, nonché le regole in materia di quorum, se del caso.

Articolo 77

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’Agenzia svolga i compiti affidati a essa nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine. Ciò fa salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II.

2.   Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a)

adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

b)

adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 TFUE, il programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera a), del presente regolamento, e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo al programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l’Agenzia;

c)

esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell’articolo 84, paragrafi 5, 6, 10 e 11;

d)

vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b);

e)

adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (46), conformemente all’articolo 94 del presente regolamento;

f)

approva gli accordi di cui all’articolo 98, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l’accreditamento di sicurezza;

g)

adotta le procedure tecniche necessarie all’adempimento dei suoi compiti;

h)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all’articolo 80, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

i)

provvede a dare opportuno seguito alle conclusioni e raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dagli audit di cui all’articolo 102 e a quelle che risultino dalle indagini effettuate dall’OLAF, nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all’autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

j)

è consultato dal direttore esecutivo sull’accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all’articolo 31 e sugli accordi di contributo di cui all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 29, paragrafo 5, prima che siano firmati;

k)

adotta le norme di sicurezza dell’Agenzia di cui all’articolo 96;

l)

approva una strategia antifrode, in base a una proposta del direttore esecutivo;

m)

ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, approva le strutture organizzative di cui all’articolo 79, paragrafo 1, lettera l);

n)

nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che:

i)

è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione («regime») stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (47); e

ii)

opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;

o)

adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.

3.   Nei confronti del personale dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto e all’autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime («poteri dell’autorità investita del potere di nomina»).

Il consiglio di amministrazione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull’articolo 6 del regime, che delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all’esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma del presente paragrafo, il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l’assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime, secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l’assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento e i provvedimenti disciplinari pertinenti da adottare, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Il consiglio di amministrazione adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell’articolo 89.

5.   Tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II, il consiglio di amministrazione esercita l’autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all’operato di quest’ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell’Agenzia.

Articolo 78

Direttore esecutivo

1.   L’Agenzia è diretta dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

Il presente paragrafo non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza del comitato di accreditamento di sicurezza e del personale dell’Agenzia posto sotto la sua supervisione in conformità dell’articolo 82, né i poteri attribuiti al comitato di accreditamento di sicurezza e al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza in conformità, rispettivamente, degli articoli 38 e 81.

2.   Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Articolo 79

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

a)

rappresenta l’Agenzia e firma gli accordi di cui all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 29, paragrafo 5, e all’articolo 31;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, fatto salvo l’articolo 75, paragrafo 2;

c)

attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

d)

prepara i programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 80, lettere a) e b);

e)

attua i programmi di lavoro pluriennali e annuali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

f)

prepara una relazione sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

g)

prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell’Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità dell’articolo 80, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione;

h)

gestisce l’amministrazione quotidiana dell’Agenzia e adotta tutte le misure necessarie per garantire il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento, compresa l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi;

i)

elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia conformemente all’articolo 84 ed esegue il bilancio conformemente all’articolo 85;

j)

provvede affinché l’Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione (PESC) 2021/698 e di adempiere al suo ruolo di cui all’articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;

k)

garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell’ambito della struttura dell’Agenzia di cui all’articolo 72, paragrafo 1;

l)

definisce, in stretta collaborazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell’Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione; tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma;

m)

nei confronti del personale dell’Agenzia, esercita i poteri dell’autorità investita del potere di nomina di cui all’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati conformemente all’articolo 77, paragrafo 3, secondo comma;

n)

provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di servizi di segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

o)

ad eccezione della sezione del piano d’azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, elabora un piano d’azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all’articolo 102 e, dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è trasmessa anche al consiglio di amministrazione per conoscenza;

p)

adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione:

i)

applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita, avvalendosi anche di efficaci misure di vigilanza;

ii)

allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se del caso, applica sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

q)

elabora una strategia antifrode per l’Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto di un’analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF, e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione;

r)

su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull’esercizio delle sue funzioni; il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni.

2.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi presso l’ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia. Ove possibile, l’impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel progetto di documento unico di programmazione di cui all’articolo 84, paragrafo 6.

Articolo 80

Compiti di gestione del comitato di accreditamento di sicurezza

In aggiunta ai compiti di cui all’articolo 38, il comitato di accreditamento di sicurezza, nell’ambito della gestione dell’Agenzia:

a)

prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro pluriennale;

b)

prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro annuale;

c)

prepara e approva la parte della relazione annuale relativa alle attività e alle prospettive dell’Agenzia di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nella relazione annuale.

Articolo 81

Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, è richiesta una maggioranza semplice.

2.   Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento del presidente a svolgere le proprie funzioni.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

4.   Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona perde la qualità di membro del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 82

Aspetti organizzativi del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali richieste per svolgere indipendentemente i propri compiti. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l’espletamento dei suoi compiti di cui siano in possesso gli altri organi dell’Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all’articolo 37, lettera i).

2.   Il comitato di accreditamento di sicurezza e il personale dell’Agenzia posto sotto la sua supervisione svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l’autonomia e l’indipendenza dalle altre attività dell’Agenzia, in particolare le attività operative legate all’utilizzo dei sistemi, conformemente agli obiettivi delle varie componenti del programma. Un membro del personale dell’Agenzia sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza non è assegnato nello stesso momento ad altri compiti all’interno dell’Agenzia.

A tal fine, all’interno dell’Agenzia si stabilisce un’effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività di cui al titolo V, capo II, e il resto del personale dell’Agenzia. Il comitato di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la sua autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovata alcuna soluzione all’interno dell’Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti interessate. In base all’esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l’Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la necessaria continuità delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di procedere alla revisione delle analisi di sicurezza e di eseguire prove in materia e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nella preparazione delle sue decisioni. Il comitato di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività di tale gruppo.

Articolo 83

Compiti del presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza provvede affinché il comitato svolga le attività di accreditamento di sicurezza in modo indipendente e svolge i seguenti compiti:

a)

gestione delle attività di accreditamento di sicurezza sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

b)

attuazione della parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell’Agenzia di cui al titolo V, capo II, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

c)

collaborazione con il direttore esecutivo al fine di aiutarlo ad elaborare il progetto di tabella dell’organico di cui all’articolo 84, paragrafo 4, e le strutture organizzative dell’Agenzia;

d)

preparazione della sezione della relazione sui progressi realizzati riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmissione della stessa al comitato di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo in tempo utile affinché possa essere integrata nella relazione sui progressi realizzati;

e)

preparazione della sezione della relazione annuale e del piano d’azione riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e relativa trasmissione in tempo utile al direttore esecutivo;

f)

rappresentazione dell’Agenzia per le attività e le decisioni di cui al titolo V, capo II;

g)

nei confronti del personale dell’Agenzia coinvolto nelle attività di cui al titolo V, capo II, esercizio dei poteri previsti dall’articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli sono delegati conformemente all’articolo 77, paragrafo 3, quarto comma.

2.   Per le attività di cui al titolo V, capo II, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza a uno scambio di opinioni sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennali e annuali.

CAPO III

Disposizioni finanziarie relative all’Agenzia

Articolo 84

Bilancio dell’Agenzia

1.   Fatte salve altre risorse e contributi, le entrate dell’Agenzia comprendono un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio dell’Unione in modo da garantire l’equilibrio tra le entrate e le spese. L’Agenzia può beneficiare di sovvenzioni ad hoc a titolo del bilancio dell’Unione.

2.   Le spese dell’Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all’infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 82, paragrafo 3, e quelle relative ai contratti e agli accordi conclusi dall’Agenzia per svolgere i compiti affidati a essa.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell’Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell’organico.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta collaborazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo.

6.   Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l’Agenzia ha stipulato accordi conformemente all’articolo 98 un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l’altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell’organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio («autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell’Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea. La Commissione deve sottoporre il progetto di bilancio generale all’autorità di bilancio a norma dell’articolo 314 TFUE.

9.   L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all’Agenzia e adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Il bilancio diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrebbe conseguenze economiche significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell’autorità di bilancio abbia comunicato la sua intenzione di emettere un parere, esso trasmette il suo parere al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 85

Esecuzione del bilancio dell’Agenzia

1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia.

2.   Ogni anno il direttore esecutivo comunica all’autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni di valutazione.

Articolo 86

Rendicontazione e discarico dell’Agenzia

La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico dell’Agenzia seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 70 del regolamento finanziario.

Articolo 87

Disposizioni finanziarie relative all’Agenzia

Le regole finanziarie applicabili all’Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie si discostano dal regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all’articolo 70 del regolamento finanziario soltanto se lo impongono esigenze specifiche per il funzionamento dell’Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

Risorse umane dell’Agenzia

Articolo 88

Personale dell’Agenzia

1.   Al personale impiegato dall’Agenzia si applicano lo statuto, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell’Unione ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime.

2.   Il personale dell’Agenzia è costituito da agenti assunti dall’Agenzia per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3.   Le regole interne dell’Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all’Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti, garantiscono l’autonomia e l’indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell’Agenzia, conformemente all’articolo 37, lettera i).

Articolo 89

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell’Agenzia conformemente all’articolo 2, lettera a), del regime.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all’esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

2.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione dell’operato del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l’Agenzia dovrà affrontare.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa successivamente a una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei loro membri.

3.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di opinioni sui lavori e le prospettive dell’Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennali e annuali. Tale scambio di opinioni non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II.

Articolo 90

Distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia

L’Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, nonché, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, di esperti nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali che partecipano ai lavori dell’Agenzia. Tali esperti possiedono un’abilitazione di sicurezza adeguata al livello di classificazione delle informazioni che trattano in conformità dell’articolo 43, paragrafo 2. Lo statuto e il regime non si applicano a tale personale.

CAPO V

Altre disposizioni

Articolo 91

Privilegi e immunità

All’Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione europea allegato al TUE e al TFUE.

Articolo 92

Accordo di sede e convenzioni di accoglienza degli uffici locali

1.   Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’Agenzia nello Stato membro ospitante in cui è ubicata la sede dell’Agenzia e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede. L’accordo di sede è concluso fra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicata la sede dell’Agenzia, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

2.   Ove necessario per il funzionamento di un ufficio locale dell’Agenzia istituito in conformità dell’articolo 79, paragrafo 2, è conclusa una convenzione di accoglienza tra l’Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicato l’ufficio locale, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

3.   Gli Stati membri ospitanti dell’Agenzia garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell’Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 93

Regime linguistico dell’Agenzia

1.   All’Agenzia si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (48).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.

Articolo 94

Politica relativa all’accesso ai documenti detenuti dall’Agenzia

1.   Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 TFUE.

Articolo 95

Prevenzione delle frodi da parte dell’Agenzia

1.   Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Agenzia aderisce, entro sei mesi dal giorno in cui diventa operativa, all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (49) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell’Agenzia avvalendosi del modello di decisione riportato nell’allegato di tale accordo.

2.   La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione dall’Agenzia.

3.   L’OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall’Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4.   Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e decisioni di sovvenzione dell’Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l’OLAF a procedere a tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Ciò fa salvi i paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 96

Protezione delle ICUE o delle informazioni sensibili non classificate da parte dell’Agenzia

Previa consultazione della Commissione, l’Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le norme riguardanti lo scambio, l’elaborazione e la conservazione di tali informazioni, conformemente alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.

Articolo 97

Responsabilità dell’Agenzia

1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall’Agenzia.

3.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto o del regime.

Articolo 98

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   L’Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l’Unione accordi internazionali in tal senso.

2.   Nell’ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 43, sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati e delle organizzazioni internazionali interessate ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all’approvazione preliminare della Commissione.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell’Agenzia.

4.   La Commissione provvede affinché l’Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell’ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo.

Articolo 99

Conflitti di interesse

1.   I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d’impegno e una dichiarazione di interessi in cui indicano l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono:

a)

accurate e complete;

b)

rese per iscritto al momento dell’entrata in servizio delle persone interessate;

c)

rinnovate annualmente; e

d)

aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2.   Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l’assenza o l’esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all’ordine del giorno e, qualora esista tale interesse, si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3.   Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.

TITOLO X

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, CONTROLLO

Articolo 100

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, che devono essere specifici e completamente distinti per ciascuna componente del programma. I programmi di lavoro stabiliscono le azioni e il relativo bilancio necessari per conseguire gli obiettivi del programma e, se del caso, l’importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 101

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 4 figurano nell’allegato.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 per modificare l’allegato riguardo agli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all’articolo 106.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

5.   Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione forniscono informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 102

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’attuazione del programma. La valutazione riguarda tutte le componenti e le azioni del programma. La valutazione prende in esame:

a)

le prestazioni dei servizi forniti nell’ambito del programma;

b)

l’evoluzione delle esigenze degli utenti del programma; e

c)

nel valutare l’attuazione dell’SSA e di GOVSATCOM, l’evoluzione delle capacità disponibili per la condivisione e la messa in comune o, nel valutare l’attuazione dell’attuazione di Galileo, Copernicus ed EGNOS, l’evoluzione dei dati e servizi offerti dai concorrenti.

Per ciascuna delle componenti del programma, la valutazione prende altresì in esame, sulla base di un’analisi dei costi-benefici, l’impatto delle evoluzioni di cui al primo comma, lettera c), compresa la necessità di modificare la politica di determinazione dei prezzi o l’esigenza di infrastrutture spaziali o terrestri supplementari.

Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.

3.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

4.   I soggetti coinvolti nell’attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al paragrafo 1.

5.   Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta la prestazione dell’Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione si basa su un’analisi dei costi-benefici. La valutazione affronta in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le conseguenze finanziarie delle eventuali modifiche. Essa prende inoltre in considerazione la politica dell’Agenzia in materia di conflitti di interessi e l’indipendenza e l’autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. La Commissione può inoltre esaminare la prestazione dell’Agenzia al fine di valutare la possibilità di affidarle ulteriori compiti, conformemente all’articolo 29, paragrafo 3. Se necessario, la valutazione è corredata di una proposta adeguata.

Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l’Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia una relazione di valutazione dell’Agenzia e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 103

Audit

Gli audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli incaricati dalle istituzioni o dagli organismi dell’Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 104

Protezione dei dati personali e della vita privata

1.   Il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell’Agenzia, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare i regolamenti (UE) 2016/679 (50) e (UE) 2018/1725 (51) del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell’Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

TITOLO XI

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 105

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 53 e 101 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 53 e 101 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 53 e 101 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 105, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 107

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato del programma si riunisce in diverse configurazioni specifiche come segue:

a)

Galileo ed EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

GOVSATCOM;

e)

configurazione di sicurezza: tutti gli aspetti del programma relativi alla sicurezza, fatto salvo il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza; possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori rappresentanti dell’ESA e dell’Agenzia; anche il SEAE è invitato ad assistere;

f)

configurazione orizzontale: panoramica strategica dell’attuazione del programma, coerenza tra le diverse componenti del programma, misure trasversali e riassegnazione del bilancio di cui all’articolo 11.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Qualora il comitato del programma non esprima alcun parere sul progetto di atto di esecuzione di cui all’articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall’Unione, i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati alle riunioni del comitato del programma in qualità di osservatori, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato stesso, tenendo conto della sicurezza dell’Unione.

6.   Il comitato del programma istituisce, conformemente al suo regolamento interno, il "forum degli utenti" quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, sull’evoluzione dei servizi e sulla diffusione tra gli utenti. Il forum degli utenti mira a garantire un coinvolgimento costante ed efficace degli utenti e si riunisce in configurazioni specifiche per ciascuna delle componenti del programma.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 108

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle azioni svolte a titolo del programma e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 4.

3.   L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel suo ambito di competenza. L’assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all’esecuzione efficace dei compiti di cui all’articolo 29. Tali attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 109

Abrogazione

1.   I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 110

Disposizioni transitorie e continuità dei servizi dopo il 2027

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE, che continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell’accordo di partenariato SST di cui all’articolo 58 del presente regolamento.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e della decisione n. 541/2014/UE.

3.   Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese necessarie per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 4 al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività operative critiche e della fornitura di servizi, anche attraverso l’accordo quadro relativo al partenariato finanziario e gli accordi di contributo.

Articolo 111

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 19 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

(5)  Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (cfr. pag. 149 della presente Gazzetta ufficiale).

(6)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(7)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(8)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(11)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(12)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(13)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(14)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(15)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

(17)  GU L 261 del 6.8.2004, pag. 64.

(18)  Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 227).

(19)  Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione che potrebbero incidere sulla sicurezza dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/496/PESC del Consiglio (cfr. pag. 178 della presente Gazzetta ufficiale).

(20)  Decisione del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (2010/427/UE) (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(21)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(22)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L72 del 17.3.2015, pag. 53).

(23)  Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1)

(24)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

(25)  Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

(26)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell’8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36).

(27)  Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

(28)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

(29)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(30)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(31)  Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(33)  Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 10 dicembre 2010, relativa alla sede dell’Agenzia del GNSS europeo (2010/803/UE) (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 15).

(34)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell’infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(37)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(38)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

(39)  Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare istituito dal programma Galileo (GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1).

(40)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(41)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(42)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(43)  Decisione delegata della Commissione del 15.9.2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS C(2015) 6123.

(44)  Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(45)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1406 della Commissione, del 31 luglio 2017, che fissa la sede dell’infrastruttura terrestre del sistema EGNOS (GU L 200 dell’1.8.2017, pag. 4).

(46)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(47)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(48)  Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

(49)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(50)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(51)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

INDICATORI CHIAVE

Gli indicatori chiave strutturano il monitoraggio della prestazione del programma in relazione ai suoi obiettivi di cui all’articolo 4, nell’ottica di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi.

1.   

A tal fine, per le relazioni annuali, sono raccolti dati relativi ai seguenti indicatori chiave, i cui dettagli di attuazione, come i parametri, le cifre e i valori nominali e le soglie associati, compresi i dati quantitativi e gli studi di casi qualitativi, conformemente ai requisiti di missione applicabili e alle prestazioni previste, sono definiti negli accordi conclusi con le entità incaricate:

1.1.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Indicatore 1: precisione dei servizi di navigazione e misurazione del tempo forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 2: disponibilità e continuità dei servizi forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 3: copertura geografica dei servizi EGNOS e numero di procedure EGNOS pubblicate (APV-I e LPV-200)

Indicatore 4: soddisfazione degli utenti dell’Unione riguardo ai servizi Galileo ed EGNOS

Indicatore 5: proporzione di ricevitori compatibili con Galileo ed EGNOS nel mercato mondiale e dell’Unione dei ricevitori dei sistemi globali di navigazione satellitare / del sistema di potenziamento basato su satelliti (GNSS/SBAS)

1.2.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Indicatore 1: numero di utenti dell’Unione dei servizi Copernicus, dei dati Copernicus e dei sistemi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS), specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: se del caso, numero di attivazioni dei servizi Copernicus richieste o fornite

Indicatore 3: soddisfazione degli utenti dell’Unione riguardo ai servizi Copernicus e DIAS

Indicatore 4: affidabilità, disponibilità e continuità dei servizi Copernicus e dei flussi di dati Copernicus

Indicatore 5: numero di nuovi prodotti di informazione forniti nel portafoglio di ciascun servizio Copernicus

Indicatore 6: quantità di dati generati dai Sentinel di Copernicus

1.3.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Indicatore 1: numero di utenti della componente SSA, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

1.4.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Indicatore 1: numero di utenti GOVSATCOM, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

1.5.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Indicatore 1: numero di lanci per il programma (compresi i numeri per tipo di lanciatori)

1.6.   

Obiettivo specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Indicatore 1: numero e ubicazione dei poli spaziali nell’Unione

Indicatore 2: proporzione di PMI stabilite nell’Unione rispetto al valore totale dei contratti relativi al programma

2.   

La valutazione di cui all’articolo 102 tiene conto di ulteriori elementi quali:

2.1.   

prestazioni dei concorrenti nei settori della navigazione e dell’osservazione della Terra

2.2.   

diffusione tra gli utenti dei servizi Galileo ed EGNOS

2.3.   

integrità dei servizi EGNOS

2.4.   

diffusione dei servizi Copernicus presso gli utenti Copernicus primari

2.5.   

numero di politiche dell’Unione o degli Stati membri che sfruttano Copernicus o ne traggono benefici

2.6.   

analisi dell’autonomia della sottocomponente SST e del livello di indipendenza dell’Unione in questo settore;

2.7.   

stato della messa in rete per le attività della sottocomponente NEO;

2.8.   

valutazione delle capacità GOVSATCOM riguardo alle esigenze degli utenti di cui agli articoli 69 e 102;

2.9.   

soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi SSA e GOVSATCOM;

2.10.   

proporzione di lanci di Ariane e Vega nel mercato totale sulla base dei dati pubblicamente disponibili;

2.11.   

sviluppo del settore downstream misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di nuove imprese che utilizzano i dati, le informazioni e servizi spaziali dell’Unione, dei posti di lavoro creati e del fatturato per Stato membro, utilizzando le indagini della Commissione (Eurostat) ove disponibili;

2.12.   

sviluppo del settore spaziale upstream dell’Unione misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di posti di lavoro creati e del fatturato per Stato membro, nonché della quota di mercato globale dell’industria spaziale europea, utilizzando le indagini della Commissione (Eurostat) ove disponibili.


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