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Document 32021R0617
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/617 of 14 April 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/2235 and (EU) 2020/2236 as regards model animal health certificates and animal health/official certificates for the entry into the Union of certain aquatic animals and products of animal origin (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/617 della Commissione del 14 aprile 2021 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2408
OJ L 131, 16.4.2021, p. 41–54
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/617 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2021
che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (2), in particolare l’articolo 213, paragrafo 2, e l’articolo 224, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3) e (UE) 2020/2236 della Commissione (4) recano modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici e prodotti di origine animale. |
(2) |
Le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. La formulazione di alcune note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, potrebbe dare adito ad ambiguità per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità pubblica. Al fine di evitare fraintendimenti e garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano, è pertanto opportuno modificare di conseguenza le note figuranti nei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III, capitoli 28 e 31. |
(3) |
Per assicurare la massima chiarezza nelle note dei modelli di certificati sanitari/ufficiali relativi ai pesci vivi, crostacei vivi, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, dovrebbe essere chiarito esplicitamente che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(4) |
Al fine di garantire la coerenza tra le prescrizioni in materia di sanità pubblica e di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinati animali acquatici vivi destinati al consumo umano sono inoltre necessarie alcune modifiche al titolo e alle note del modello di certificato sanitario relativo agli animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, di cui allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236. Tali modifiche sono necessarie per chiarire esplicitamente che il certificato in questione non può essere utilizzato per partite di animali acquatici destinati al consumo umano. Sebbene i centri di depurazione e i centri di spedizione siano stabilimenti di acquacoltura conformemente al regolamento (UE) 2016/429, le norme in materia di sanità pubblica proibiscono l’ingresso nell’Unione di animali acquatici se sono destinati a centri di depurazione o, in determinate circostanze, a centri di spedizione. |
(5) |
Al fine di fornire chiarezza al riguardo ed evitare fraintendimenti è opportuno modificare il modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236, in modo da chiarire che le partite di animali acquatici vivi destinati al consumo umano possono entrare nell’Unione solo se sono conformi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004. |
(6) |
Poiché i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 e (UE) 2020/2236 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 è così modificato:
1. |
nel capitolo 28 il modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di pesci vivi, crostacei vivi e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO FISH-CRUST-HC) è così modificato:
|
2. |
nel capitolo 31, nel modello di certificato sanitario/ufficiale per l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e di prodotti di origine animale ottenuti da tali animali destinati al consumo umano (MODELLO MOL-HC) le note sono sostituite dalle seguenti: «Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Tutti gli animali acquatici e i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi cui si applica la parte II.2.4 del presente certificato devono provenire da un paese/un territorio/una zona/un compartimento figurante in un elenco di paesi terzi e territori adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La parte II.2.4 del certificato non si applica ai seguenti animali acquatici, che possono pertanto provenire da un paese o una sua regione inclusi dalla Commissione in un elenco conformemente all’articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625:
Il presente certificato sanitario/ufficiale va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Parte I
Parte II
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).»." |
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 è così modificato:
1. |
l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano Il certificato sanitario di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici destinati a stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, escluso il consumo umano, corrisponde al modello AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II.»; |
2. |
l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
(2) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410).
(5) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
L’allegato II contiene il seguente modello di certificato sanitario:
Modello
|
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI ACQUATICI DESTINATI A DETERMINATI STABILIMENTI DI ACQUACOLTURA, AL RILASCIO IN NATURA O AD ALTRI SCOPI, ESCLUSO IL CONSUMO UMANO (MODELLO “AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER”)
PAESE |
Modello di certificato AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER |
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Parte II: certificazione |
II. Informazioni sanitarie |
II.a. |
Riferimento del certificato |
II.b. |
Riferimento IMSOC |
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Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
Gli animali acquatici di cui alla parte I, casella I.27, soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità animale:
Il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali acquatici via mare/per via navigabile, tale periodo di 10 giorni può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile. Note Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, i riferimenti all’Unione europea contenuti nel presente certificato si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. “Animali acquatici”: animali come definiti all’articolo 4, punto 3), del regolamento (UE) 2016/429. “Animali di acquacoltura”: animali acquatici oggetto di acquacoltura come definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/429. Il presente modello di certificato è destinato all’ingresso nell’Unione di animali acquatici per gli scopi indicati nel suo titolo, anche quando l’Unione non è la destinazione finale di tali animali. Il presente modello di certificato non va utilizzato per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici destinati al consumo umano in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, compresi gli animali destinati ai seguenti stabilimenti di acquacoltura:
per i quali deve essere utilizzato, a seconda dei casi, il modello di certificato FISH-CRUST-HC, di cui all’allegato III, capitolo 28, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, o il modello di certificato MOL-HC, di cui all’allegato III, capitolo 31, del medesimo regolamento. Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione. Parte II
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Veterinario ufficiale |
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Nome e cognome (in stampatello) |
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Qualifica e titolo |
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Timbro |
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