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Document 32021R0473

Regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione del 18 dicembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/9073

OJ L 99, 22.3.2021, p. 1–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/473/oj

22.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 99/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/473 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2020

che integra il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le disposizioni riguardanti i documenti informativi, i costi e le commissioni inclusi nel massimale dei costi e le tecniche di attenuazione del rischio per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 33, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma, l’articolo 45, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/1238 stabilisce norme uniformi in materia di registrazione, creazione, distribuzione e vigilanza dei prodotti pensionistici individuali distribuiti nell’Unione con la denominazione «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP».

(2)

I documenti informativi sul PEPP sono elementi essenziali del quadro sul PEPP. Detti documenti consentono di fornire ai consumatori informazioni pertinenti secondo modalità che facilitano la comprensione e la comparabilità dei PEPP e delle diverse opzioni di investimento.

(3)

Per consentire la comparabilità tra PEPP e prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), i requisiti informativi, ove opportuno e pertinente, dovrebbero essere allineati al regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) relativo al documento contenente le informazioni chiave per i PRIIP. In alcuni settori è necessario adattare i requisiti a un prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine, che può essere mantenuto per tutto il periodo lavorativo e per tutta la vita di una persona, con particolare attenzione ai rischi specifici per la pensione, quali l’inflazione e i rischi relativi al mantenimento delle contribuzioni.

(4)

Dato che la distribuzione online è una caratteristica importante dei PEPP, è fondamentale che i consumatori possano facilmente accedere alle informazioni pubblicate in ambiente digitale, comprenderle e utilizzarle. I modelli dei documenti informativi dovrebbero pertanto essere rielaborati per presentare le informazioni in modo efficace e trasparente quando sono fornite con mezzi digitali quali siti web, applicazioni mobili, audio o video. I modelli dovrebbero consentire di fornire le informazioni con mezzi digitali in modo interessante e comprensibile. La stratificazione delle informazioni dovrebbe garantire sufficiente flessibilità nell’adattare la presentazione ai diversi tipi di mezzi digitali e all’ambiente digitale in evoluzione.

(5)

Per fornire ai consumatori informazioni chiave sul PEPP di facile lettura e comprensione e per consentire la comparabilità tra PEPP, è necessario un elevato grado di standardizzazione. È pertanto necessario stabilire modelli obbligatori per i documenti informativi. Per facilitare la comprensione del PEPP come prodotto di risparmio pensionistico a lungo termine da parte dei consumatori, i requisiti informativi dovrebbero essere mirati all’obiettivo pensionistico del PEPP, le informazioni utili ai fini della decisione dovrebbero essere fornite al potenziale risparmiatore in PEPP in modo interessante e chiaro e allo stesso tempo si dovrebbe consentire al fornire del PEPP di utilizzare mezzi digitali per la diffusione delle informazioni.

(6)

La classificazione dei profili rischio-rendimento e l’«indicatore sintetico di rischio» del PEPP dovrebbero basarsi sui rischi specifici per la pensione che sono stati individuati e sull’obiettivo di conseguire un reddito pensionistico adeguato e stabile. L’elaborazione dell’indicatore sintetico di rischio dovrebbe prevedere una categorizzazione del rischio coerente e comparabile ed essere integrata da informazioni supplementari derivate in modo coerente per distinguere le strategie di investimento e le tecniche di attenuazione del rischio «superiori» da quelle «inferiori» così da fornire ai consumatori informazioni pertinenti per giudicare se di fatto un’opzione di investimento più rischiosa possa generare rendimenti relativamente più elevati.

(7)

Le proiezioni sul reddito pensionistico futuro sono importanti per consentire ai consumatori di comprendere il PEPP e per la sua adeguatezza a conseguire gli obiettivi pensionistici individuali. Il documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) dovrebbe pertanto indicare i risultati pensionistici corretti per l’inflazione per un risparmiatore in PEPP generico con periodi di accumulo definiti e contribuzioni standardizzate.

(8)

È opportuno elaborare indicatori chiave di rischio e di costo da applicare in modo coerente e uniforme alle diverse opzioni di investimento in PEPP potenziali. Le informazioni sui costi dovrebbero riguardare importi monetari concreti e consentire il raffronto con il livello massimo dei costi e delle commissioni del PEPP di base.

(9)

Per il PEPP KID è necessario un modello. Tale modello dovrebbe essere facilmente comprensibile, concentrarsi sulle informazioni utili ai consumatori per prendere decisioni sul risparmio in PEPP e attenuare potenziali bias comportamentali.

(10)

Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP deve assicurare che il PEPP KID sia sempre accurato, corretto, chiaro e non fuorviante, in modo che i potenziali risparmiatori in PEPP possano basarsi sulle informazioni standardizzate contenute nel documento per decidere in merito al risparmio pensionistico a lungo termine. È pertanto opportuno stabilire norme per garantire un riesame regolare e adeguato del PEPP KID e, se necessario, la sua tempestiva revisione.

(11)

Prendere una decisione sul risparmio pensionistico a lungo termine non è facile, dato che le future esigenze pensionistiche potrebbero non essere note e le circostanze personali e lavorative potrebbero cambiare. Pertanto, anche se il PEPP KID è concepito per fornire informazioni utili per prendere una decisione sul risparmio in PEPP in modo comprensibile e affidabile, i potenziali risparmiatori in PEPP dovrebbero disporre del tempo necessario, sulla base delle rispettive esigenze, esperienze e conoscenze, per comprendere e considerare le informazioni pertinenti prima di prendere una decisione sull’opportunità di investire i propri risparmi in un particolare PEPP.

(12)

Il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere presentato in modo tale da consentire ai risparmiatori in PEPP di tenere traccia e monitorare facilmente l’andamento dei propri risparmi nel PEPP. Sebbene per sua natura personalizzato, il prospetto delle prestazioni del PEPP dovrebbe essere coerente con le informazioni precontrattuali e consentire un raffronto costante tra i PEPP al fine di consentire ai risparmiatori in PEPP di prendere decisioni informate in merito alla modifica dell’opzione di investimento, al cambiamento di fornitore del PEPP o all’adeguamento dei livelli di contribuzione per conseguire il proprio obiettivo pensionistico.

(13)

Al fine di garantire l’efficienza del PEPP di base sotto il profilo dei costi è necessario garantire che tutti i costi e le commissioni siano inclusi nel massimale dei costi, tranne nei casi in cui, per garantire condizioni di parità, sia necessario evitare che i PEPP di base che prevedono, come caratteristica aggiuntiva, la garanzia sul capitale siano svantaggiati rispetto ai PEPP di base che non offrono tale caratteristica.

(14)

Le tecniche di attenuazione del rischio dei PEPP sono essenziali per promuovere strategie di investimento adeguate in grado di conseguire risultati migliori in termini di prestazioni pensionistiche. A tal fine, è necessario stabilire criteri chiari e applicabili per consentire la valutazione coerente dell’efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio prescelte. Tali criteri dovrebbero pertanto applicarsi ai tre principali tipi di tecniche di attenuazione del rischio, ossia ciclo di vita, costituzione di riserve, garanzie, e tener conto delle loro specificità. I predetti criteri dovrebbero applicarsi anche a ogni nuova tecnica innovativa di attenuazione del rischio, al fine di promuovere migliori risultati pensionistici grazie all’innovazione.

(15)

La natura a lungo termine dei PEPP e il loro obiettivo di reddito pensionistico richiedono la modellizzazione stocastica, uno strumento che consente di prevedere la probabilità di risultati diversi in condizioni diverse, e che permette quindi proiezioni ragionevoli sulle prestazioni future del PEPP. È pertanto necessario assicurare che per valutare il profilo di rischio e il potenziale rendimento delle strategie di investimento offerte dai fornitori di PEPP sia utilizzata la modellizzazione stocastica, che riproduce la gamma dei possibili risultati in termini di prestazioni pensionistiche del PEPP osservabili nella vita reale in ragione dell’incertezza dei rendimenti delle attività e dei livelli di contribuzione. La modellizzazione stocastica dovrebbe essere utilizzata anche per determinare livelli di ambizione adeguati in termini di rischi per elaborare gli scenari di performance per il PEPP KID e le proiezioni delle prestazioni pensionistiche per il prospetto delle prestazioni del PEPP e per applicare efficacemente la metodologia dell’indicatore sintetico di rischio. A tal fine è opportuno stabilire alcuni riferimenti per la modellizzazione stocastica che il fornitore del PEPP dovrebbe utilizzare. Il fornitore del PEPP dovrebbe essere libero di adattare la modellizzazione stocastica per raggiungere l’obiettivo richiesto e di integrare i modelli elaborati per altri prodotti analoghi.

(16)

Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse. Esse riguardano i requisiti concernenti i documenti informativi, i costi e le commissioni del PEPP di base e le tecniche di attenuazione del rischio. Date le sostanziali interconnessioni tra le disposizioni del presente regolamento e al fine di migliorare la coerenza tra i diversi ambiti normativi ivi contemplati, è opportuno specificare ulteriormente in modo globale e olistico le relative norme. Questo al fine di garantire un elevato livello di coerenza tra le norme relative alle caratteristiche dei prodotti di alta qualità e le norme sulla comunicazione efficace di tali caratteristiche ai consumatori. Le norme relative alle caratteristiche specifiche del PEPP sono necessarie per conseguire una valutazione globale dei rischi e dei rendimenti per il risparmiatore in PEPP, garantendo allo stesso tempo risultati pensionistici migliori grazie all’innovazione e all’efficienza dei costi mediante la digitalizzazione. È importante comunicare ai consumatori questi approcci innovativi in modo coerente e comparabile. Per garantire la coerenza tra le disposizioni, esse dovrebbero essere incluse in un unico regolamento.

(17)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.

(18)

L’EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione e del gruppo delle parti interessate nel settore dei fondi pensionistici aziendali e professionali istituiti dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DOCUMENTI INFORMATIVI IN FORMATO ELETTRONICO

Articolo 1

Presentazione dei documenti informativi in ambiente online

Se il contenuto del documento contenente le informazioni chiave sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP KID) o del prospetto delle prestazioni del PEPP è presentato utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta, la presentazione soddisfa i seguenti requisiti:

a)

le informazioni sono presentate in modo adeguato al dispositivo utilizzato dal risparmiatore in PEPP per accedere al PEPP KID o al prospetto delle prestazioni del PEPP;

b)

in caso di modifica delle dimensioni delle componenti dello schema, sono mantenuti lo schema, le intestazioni e la sequenza del formato di presentazione standardizzato, nonché la preminenza e le dimensioni relative dei diversi elementi;

c)

i caratteri e le loro dimensioni consentono di presentare le informazioni in modo percepibile, comprensibile e in un formato chiaramente leggibile;

d)

se si usano audio o video, la velocità di parola e il volume del suono consentono, in condizioni di attenzione normale, di presentare le informazioni in modo percepibile, comprensibile e in un formato chiaramente udibile;

e)

le informazioni presentate sono identiche a quelle fornite nella versione cartacea rispettivamente del PEPP KID o del prospetto delle prestazioni del PEPP.

Articolo 2

Stratificazione delle informazioni

La stratificazione delle informazioni contenute rispettivamente nel PEPP KID o nel prospetto delle prestazioni del PEPP conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 35, paragrafi 1 e 2, all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 è concepita in modo da non distogliere l’attenzione del cliente dal contenuto del documento o da occultare informazioni chiave. In caso di stratificazione delle informazioni, il prospetto delle prestazioni del PEPP deve poter essere stampato come un unico documento.

CAPO II

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DEL PEPP KID

Articolo 3

Sezione intitolata«Cos’è questo prodotto?»

1.   Le informazioni sugli obiettivi pensionistici a lungo termine del PEPP e sui mezzi per conseguirli che figurano nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» sono sintetizzate in modo conciso, chiaro e facilmente comprensibile. Tali informazioni identificano i principali fattori da cui dipendono il rendimento dell’investimento e i risultati pensionistici, le attività di investimento o i valori di riferimento sottostanti e le modalità di determinazione del rendimento, nonché l’impatto dei livelli contributivi e il periodo previsto di risparmio fino alla pensione. Sono illustrati i principi delle tecniche di attenuazione del rischio applicate, in particolare l’allocazione nell’ambito del portafoglio dei rendimenti ai singoli contratti PEPP. Si fa inoltre riferimento al tipo di fornitore di PEPP e alle conseguenti caratteristiche specifiche del contratto PEPP.

2.   La descrizione del tipo di risparmiatori in PEPP presso i quali il PEPP sarà commercializzato nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» include informazioni sui risparmiatori ai quali il fornitore del PEPP intende offrire il suo prodotto. L’individuazione del tipo di risparmiatori in PEPP a cui il PEPP è destinato si basa sulla capacità dei potenziali risparmiatori in PEPP di sostenere perdite sugli investimenti, sulle loro preferenze in termini di orizzonti d’investimento, sulla loro conoscenza teorica dei PEPP e sulle loro precedenti esperienze al riguardo e con i mercati finanziari in generale, nonché sulle loro esigenze, caratteristiche e obiettivi.

3.   I dettagli delle prestazioni pensionistiche del PEPP contenuti nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» includono, in una sintesi generale, le caratteristiche principali del contratto PEPP. In particolare:

a)

le possibili forme di erogazione di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 e il diritto di modificare la forma di erogazione a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

b)

la specificazione di ciascuna prestazione pensionistica inclusa nel PEPP, con una dichiarazione esplicativa indicante che il valore di dette prestazioni è riportato nella sezione intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?».

4.   Nei casi in cui il contratto PEPP copra i rischi biometrici, nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» sono inclusi i dettagli della copertura, compresi l’elenco dei rischi coperti, le circostanze che la attiverebbero e le prestazioni assicurative. Il premio per il rischio biometrico, di cui all’allegato VI, punto 54, del regolamento (UE) 2017/653 è presentato in percentuale della contribuzione annua o sotto forma di impatto del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell’investimento alla fine della fase di accumulo, sulla base dei periodi di detenzione generici utilizzati per le proiezioni sulle prestazioni del PEPP. Se il premio è versato in un’unica soluzione, le informazioni includono l’importo investito. Se il premio è versato periodicamente, le informazioni comprendono il numero dei pagamenti periodici e la stima del premio medio per il rischio biometrico in percentuale della contribuzione annua.

5.   La sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» include le seguenti informazioni sul servizio di portabilità:

a)

l’informazione che i risparmiatori in PEPP hanno il diritto, su richiesta, di utilizzare il servizio di portabilità di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238;

b)

informazioni sui sottoconti immediatamente disponibili;

c)

il riferimento al registro pubblico centrale dell’EIOPA di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1238, in cui sono contenute informazioni sulle condizioni stabilite dagli Stati membri per la fase di accumulo e per la fase di decumulo dei sottoconti nazionali;

d)

informazioni sulla scelta di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1238, se il fornitore del PEPP non è in grado di garantire l’apertura di un nuovo sottoconto corrispondente al nuovo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

6.   La sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» include informazioni sul servizio di trasferimento, in particolare informazioni sulle possibilità di trasferimento di cui all’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238. Se il fornitore del PEPP, a norma del predetto articolo, consente al risparmiatore in PEPP di cambiare fornitore di PEPP con maggiore frequenza, la frequenza è indicata nel PEPP KID. Il PEPP KID specifica se il trasferimento è gratuito. Se non è gratuito, il PEPP KID indica i costi associati.

Le informazioni sul servizio di trasferimento comprendono anche informazioni sul diritto di ricevere informazioni supplementari sul servizio di trasferimento di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Dette informazioni sono pubblicate sul sito web del fornitore del PEPP e sono fornite ai risparmiatori in PEPP su richiesta conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1238.

7.   La sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» include informazioni sulle condizioni per la modifica dell’opzione di investimento prescelta. In particolare, se del caso, informazioni sulle opzioni di investimento alternative offerte a cui il risparmiatore in PEPP può passare a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2019/1238. Se il fornitore del PEPP consente al risparmiatore in PEPP di modificare l’opzione di investimento prescelta con maggiore frequenza rispetto al requisito minimo, indica la frequenza della modifica con la specifica che è gratuita ovvero con l’indicazione dei costi associati.

8.   Le informazioni sulle prestazioni degli investimenti del fornitore del PEPP in termini di fattori ambientali, sociali e di governance («fattori ESG») nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» includono la spiegazione testuale e informazioni quantitative, se del caso, del modo in cui l’integrazione dei fattori ESG incide sulle prestazioni effettive e attese degli investimenti del fornitore del PEPP.

9.   La sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» contiene informazioni, se del caso, sull’eventuale esistenza di un periodo di ripensamento o di cancellazione per il risparmiatore in PEPP e le relative conseguenze, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili per l’utilizzo del periodo di ripensamento o per la cancellazione del contratto.

10.   Le informazioni contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» includono il riferimento alle informazioni sui rendimenti passati delle opzioni di investimento del PEPP assegnati ai risparmiatori in PEPP. Le informazioni sui rendimenti passati sono pubblicate sul sito web del fornitore del PEPP.

11.   Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3;

b)

informazioni indicanti se il contratto PEPP copre il rischio biometrico;

c)

informazioni su uno dei seguenti elementi:

i)

se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale;

ii)

se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio.

Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

Articolo 4

Sezione intitolata«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»

1.   Le informazioni sul profilo di rischio-rendimento del PEPP, comprendenti la spiegazione testuale dell’indicatore sintetico di rischio nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?», sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. Le informazioni spiegano l’obiettivo e i risultati dell’indicatore sintetico di rischio per individuare, in modo standardizzato e comparabile, diversi profili di rischio-rendimento, oltre a indicare che l’indicatore sintetico di rischio è considerato un punto di riferimento per il raffronto tra il profilo di rischio-rendimento di diversi PEPP. Il fornitore del PEPP indica chiaramente che l’indicatore sintetico di rischio del PEPP è diverso e non comparabile con l’indicatore sintetico di rischio dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Le informazioni spiegano che un basso profilo di rischio-rendimento implica maggiori probabilità che il risparmiatore in PEPP percepisca un reddito pensionistico moderato, mentre un elevato profilo di rischio-rendimento comporta maggiori probabilità che il risparmiatore in PEPP percepisca un reddito pensionistico relativamente superiore o inferiore rispetto a profili di rischio/rendimento inferiori. Le spiegazioni testuali illustrano i limiti dell’indicatore sintetico di rischio, compresi, se del caso, la dipendenza del profilo di rischio-rendimento dall’andamento effettivo degli investimenti, dal periodo di risparmio e dall’efficacia della tecnica di attenuazione del rischio applicata.

2.   Le informazioni richieste a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2019/1238, sulla perdita massima possibile del capitale investito che devono figurare nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» sono integrate da informazioni sul capitale accumulato standardizzato, determinato stocasticamente al momento del decumulo in uno scenario di stress, il quale corrisponde al quinto percentile della distribuzione.

3.   Nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?» le informazioni sugli scenari di performance standardizzati, ossia scenario favorevole, basato sulle migliori stime e sfavorevole, sono presentate in relazione alle previste prestazioni pensionistiche del PEPP sulla base dei seguenti elementi:

a)

le proiezioni includono quattro risparmiatori in PEPP generici, per i quali il periodo fino al termine della fase di accumulo è di 40, 30, 20 e 10 anni, e sono basate su un livello di contribuzione standardizzato;

b)

lo scenario favorevole si riferisce all’85o percentile della distribuzione, lo scenario basato sulle migliori stime alla mediana e lo scenario sfavorevole al 15o percentile della distribuzione;

c)

il capitale accumulato previsto alla fine della fase di accumulo e le prestazioni pensionistiche mensili previste sono corrette per tenere conto degli effetti dell’inflazione;

d)

le informazioni contengono una spiegazione testuale, compresi gli importi nominali, della conversione in valori attuali in ragione delle variazioni del potere d’acquisto nel corso del tempo.

4.   Se del caso, le informazioni sulle condizioni di rendimento per i risparmiatori in PEPP o sui massimali di prestazione incorporati contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Cos’è questo prodotto?» fanno riferimento alla struttura e ai meccanismi di allocazione delle tecniche di attenuazione del rischio applicate.

5.   Gli input, le ipotesi e le metodologie per le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono conformi all’allegato III.

6.   Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno l’indicatore sintetico di rischio e le prestazioni pensionistiche del PEPP previste per quattro risparmiatori in PEPP generici, mentre le proiezioni sulle prestazioni nominali possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio. Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

Articolo 5

Sezione intitolata«Quali sono i costi?»

1.   Le informazioni contenute nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. I costi e le commissioni individuati nella sezione «Quali sono i costi?» si riferiscono ai costi effettivi sostenuti direttamente a livello del fornitore o a livello di un’attività esternalizzata o di un fondo di investimento, comprese tutte le spese generali correlate. Se del caso, i costi e le commissioni addebitati al potenziale risparmiatore in PEPP prima di investire i risparmi nel PEPP sono indicati separatamente come «costi iniziali». I costi e le commissioni, sia una tantum che ricorrenti, sono presentati come «costi annui totali» in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/1238. L’effetto composto dei costi è presentato sulla base di una contribuzione mensile standardizzata del risparmiatore in PEPP in termini monetari, come specificato nell’allegato III, parte III, del presente regolamento.

2.   La sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» contiene le seguenti informazioni:

a)

informazioni sui costi amministrativi sostenuti dal fornitore del PEPP per le attività di amministrazione dei conti PEPP, di raccolta delle contribuzioni, di fornitura di informazioni ai membri e di esecuzione dei pagamenti;

b)

informazioni sui seguenti costi di investimento:

i)

i costi di custodia delle attività, comprese le commissioni pagate al depositario per la custodia delle attività e per la riscossione dei dividendi e degli interessi attivi;

ii)

i costi delle operazioni di portafoglio, compresi i pagamenti effettivi effettuati dal fornitore del PEPP a terzi per pagare i costi sostenuti in relazione all’acquisizione o alla cessione di qualsiasi attività nel conto PEPP;

iii)

altri costi connessi alla gestione degli investimenti;

c)

informazioni sui costi di distribuzione per la commercializzazione e la vendita del prodotto PEPP, compresi i costi e le commissioni relativi alla prestazione di consulenza;

d)

informazioni sui costi delle garanzie a carico del risparmiatore in PEPP per la garanzia finanziaria per ottenere, nella fase di decumulo, almeno il rimborso del capitale accumulato e di ogni altra garanzia finanziaria fornita a norma del contratto PEPP.

3.   Se impone commissioni per recuperare i costi sostenuti per la consulenza prestata nel periodo iniziale del contratto PEPP, ossia prima che il risparmiatore in PEPP acquisisca il diritto di trasferirsi presso un altro fornitore di PEPP a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, il fornitore del PEPP comunica ai potenziali risparmiatori in PEPP l’importo totale di dette commissioni, il periodo di tempo durante il quale si applicano e la loro frequenza.

4.   Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le seguenti informazioni:

a)

le informazioni sui costi annui totali in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato alla fine dell’anno, come specificato al paragrafo 1;

b)

se del caso, informazioni su eventuali costi iniziali.

Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

Articolo 6

Schema standard del PEPP KID

Il fornitore del PEPP presenta il PEPP KID conformemente all’allegato I. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico, la presentazione mediante il modello di cui al predetto allegato può essere adattata solo per consentire la stratificazione delle informazioni.

CAPO III

RIESAME, REVISIONE E FORNITURA DEL PEPP KID

Articolo 7

Riesame del PEPP KID

1.   Il fornitore del PEPP riesamina le informazioni contenute nel PEPP KID a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 ogniqualvolta intervengano modifiche che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni 12 mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.

2.   Nell’effettuare il riesame di cui al paragrafo 1, il fornitore del PEPP verifica se le informazioni contenute nel PEPP KID sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, verifica il rispetto dei seguenti criteri:

a)

se le informazioni che figurano nel PEPP KID siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dagli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1238 e ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dall’articolo 6 del presente regolamento;

b)

se i rischi e il rendimento del PEPP siano cambiati e se da tale cambiamento discenda come effetto la necessità di trasferire il PEPP in una classe dell’indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel PEPP KID soggetto a riesame.

3.   Ai fini del paragrafo 1, durante l’intero periodo di vita del PEPP il fornitore del PEPP stabilisce e mantiene processi adeguati che consentano ai risparmiatori in PEPP di individuare in ogni momento e senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull’accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel PEPP KID.

Articolo 8

Revisione del PEPP KID

1.   Il fornitore del PEPP rivede immediatamente il PEPP KID qualora dal riesame di cui all’articolo 7 risulti che è necessario modificare il documento. Il fornitore del PEPP garantisce l’aggiornamento di tutte le sezioni del PEPP KID interessate dai cambiamenti.

2.   Il fornitore del PEPP pubblica sul suo sito web il PEPP KID rivisto e informa tempestivamente i risparmiatori in PEPP a norma dell’articolo 7, paragrafo 3.

Articolo 9

Fornitura del PEPP KID

1.   La persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende fornisce il PEPP KID con congruo anticipo, così da concedere al risparmiatore in PEPP, potenziale o attuale, il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta relativi al PEPP, indipendentemente dal fatto che disponga o no di un periodo di ripensamento.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun risparmiatore in PEPP potenziale o attuale necessita per esaminare il PEPP KID, tenendo conto dei seguenti criteri:

a)

le conoscenze e le esperienze del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale per quanto riguarda il PEPP in questione o PEPP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PEPP in questione;

b)

la complessità, la natura a lungo termine e la limitata possibilità di riscatto del PEPP;

c)

se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale, l’urgenza esplicitamente espressa da quest’ultimo di concludere il contratto o accettare l’offerta proposti.

3.   Ai fini del paragrafo 1, se fornito online, il PEPP KID soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è pubblicato in una parte del sito web o di un’applicazione mobile in cui è facilmente reperibile e accessibile;

b)

è fornito in una fase del processo di acquisto in cui al risparmiatore in PEPP potenziale o attuale sia concesso il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.

CAPO IV

PRESENTAZIONE E SCHEMA DEL PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI DEL PEPP

Articolo 10

Presentazione del prospetto delle prestazioni del PEPP

1.   Le informazioni contenute nel prospetto delle prestazioni del PEPP sono fornite in modo sintetico, chiaro e facilmente comprensibile. Per ciascun sottoconto esistente le informazioni sono presentate nella sequenza seguente:

a)

le informazioni di cui all’articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/1238;

b)

nella sezione intitolata «Nome del prodotto», le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2019/1238;

c)

nella sezione intitolata «Quanto ho versato nel mio PEPP?», le seguenti informazioni:

i)

le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/1238;

ii)

informazioni sull’importo totale del conto PEPP, ripartito tra contribuzioni versate e rendimenti degli investimenti accumulati al netto di costi e oneri da quando il risparmiatore in PEPP ha iniziato a risparmiare nel PEPP;

iii)

informazioni sui premi per il rischio biometrico;

d)

nella sezione intitolata «Quanto riceverò quando andrò in pensione?», le seguenti informazioni:

i)

le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/1238 e all’articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, applicando le contribuzioni effettive, i livelli di contribuzione previsti e i termini e le condizioni individuali;

ii)

se del caso, informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche supplementari basate sulle norme nazionali a norma dell’articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238;

e)

informazioni sul capitale accumulato previsto alla fine del periodo di accumulo e le prestazioni pensionistiche mensili previste;

f)

nella sezione intitolata «Come è cambiato il mio PEPP negli ultimi 12 mesi?», le informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere e), f) e h), del regolamento (UE) 2019/1238 sull’andamento del conto PEPP nei precedenti 12 mesi, riconciliando il saldo iniziale con il saldo finale presentando le contribuzioni versate, i rendimenti degli investimenti assegnati al conto PEPP e i costi e le commissioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento;

g)

nella sezione intitolata «Fattori chiave che incidono sul rendimento del mio PEPP», le informazioni, se del caso, di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere g), j) e l), del regolamento (UE) 2019/1238 e di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del presente regolamento;

h)

nella sezione intitolata «Informazioni importanti», le seguenti informazioni:

i)

informazioni su eventuali modifiche rilevanti dei termini e delle condizioni del PEPP di cui all’articolo 35, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1238;

ii)

indicazione di dove e come ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), del regolamento (UE) 2019/1238;

iii)

se del caso, il riferimento al prospetto delle politiche di investimento tenendo conto dei fattori ESG a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/1238.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera c), punto iii), sono presentate separatamente conformemente all’articolo 3, paragrafo 4.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera e), sono presentate corrette per gli effetti dell’inflazione. Le informazioni sono integrate da una spiegazione testuale della conversione in valori attuali in ragione delle variazioni del potere d’acquisto nel corso del tempo.

Ai fini del primo comma, lettera f), l’effetto composto dei costi sul capitale accumulato previsto nella fase di decumulo a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/1238 è presentato come «riduzione della ricchezza», come specificato nell’allegato III, parte III, del presente regolamento.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera g), fanno riferimento ai rendimenti passati dell’opzione di investimento del risparmiatore in PEPP, come assegnati ai risparmiatori in PEPP, e sono fornite per i dieci anni precedenti, se possibile. In caso contrario, le informazioni sono fornite per il periodo più lungo in cui il risparmiatore in PEPP ha investito i risparmi nel PEPP. Tali informazioni sono presentate come i rendimenti medi degli investimenti, al netto dei costi di investimento, per l’anno precedente, per i tre anni precedenti, per i cinque anni precedenti e per i dieci anni precedenti, in percentuale del capitale accumulato.

2.   Le ipotesi per le informazioni di cui al paragrafo 1 sono conformi all’allegato III.

3.   Se le informazioni sono presentate in formato elettronico con stratificazione delle informazioni, il primo livello contiene almeno le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), ed e). Altre informazioni possono essere fornite negli ulteriori strati di dettaglio.

Articolo 11

Schema standard del prospetto delle prestazioni del PEPP

Il fornitore del PEPP presenta il prospetto delle prestazioni del PEPP conformemente all’allegato II. Se le informazioni sono presentate in formato elettronico, il modello di cui al predetto allegato può essere adattato solo per consentire la stratificazione delle informazioni.

CAPO V

COSTI E COMMISSIONI RELATIVI AL PEPP DI BASE

Articolo 12

Tipi di costi e commissioni relativi al PEPP di base

1.   I costi e le commissioni di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, in relazione al capitale accumulato del risparmiatore in PEPP di base alla fine del rispettivo anno, comprendono tutti i costi e le commissioni effettivamente sostenuti, direttamente al livello del fornitore o al livello delle attività esternalizzate, comprese le spese generali e le commissioni relative al risparmio nel PEPP di base e alla distribuzione del PEPP di base. Sono inclusi in particolare i seguenti costi:

a)

i costi amministrativi;

b)

i costi di investimento;

c)

i costi di distribuzione.

2.   I costi e le commissioni connessi a caratteristiche o elementi aggiuntivi del PEPP di base non richiesti dall’articolo 45 del regolamento (UE) 2019/1238 e i costi e le commissioni connessi ai servizi di trasferimento di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) 2019/1238 non sono inclusi nei costi di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

Articolo 13

Costi e commissioni per le garanzie del PEPP di base

1.   Se il PEPP di base prevede una garanzia sul capitale dovuta all’inizio della fase di decumulo e durante la fase di decumulo a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, i costi direttamente connessi a tale garanzia sul capitale non sono inclusi nei costi di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

2.   Il fornitore del PEPP indica esplicitamente e separatamente i costi addebitati per la garanzia sul capitale nella sezione del PEPP KID intitolata «Quali sono i costi?» e nella sezione del prospetto delle prestazioni del PEPP intitolata «Come è cambiato il mio PEPP negli ultimi 12 mesi?».

3.   Se del caso, su richiesta dell’autorità nazionale competente o dell’EIOPA, il fornitore del PEPP è in grado di dimostrare che i rispettivi costi sono direttamente connessi alla garanzia sul capitale.

CAPO VI

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Articolo 14

Obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio

1.   Nell’utilizzare le tecniche di attenuazione del rischio per la strategia di investimento del PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce l’obiettivo in linea con l’obiettivo pensionistico specifico del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238.

2.   Il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da conseguire l’obiettivo del PEPP di fornire un reddito pensionistico individuale futuro stabile e adeguato, tenendo conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e dell’opzione di decumulo prescelta dal risparmiatore in PEPP. Per conseguire tale obiettivo, la tecnica di attenuazione del rischio deve essere definita nel modo seguente:

a)

garantire che la perdita attesa, definita come la differenza tra la somma prevista delle contribuzioni e il capitale accumulato previsto alla fine della fase di accumulo, non sia superiore al 20 % nello scenario di stress, pari al quinto percentile della distribuzione;

b)

puntare a superare il tasso annuo di inflazione con una probabilità di almeno l’80 % in una fase di accumulo di 40 anni;

c)

prendere in considerazione i risultati della modellizzazione stocastica.

3.   Per il PEPP di base, se non offre una garanzia sul capitale a norma dell’articolo 13, il fornitore del PEPP applica una strategia di investimento che, tenendo conto dei risultati della modellizzazione stocastica, garantisce il recupero del capitale all’inizio e durante la fase di decumulo con una probabilità di almeno il 92,5 %. Tuttavia, se la fase di accumulo rimanente è pari o inferiore a dieci anni al momento dell’adesione al PEPP di base, può essere usata una probabilità di almeno l’80 % per l’attuazione della strategia di investimento.

4.   Per i gruppi di risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP definisce la tecnica di attenuazione del rischio in modo da garantire una protezione equa e uguale di ogni singolo risparmiatore in PEPP all’interno del gruppo e da disincentivarne i comportamenti opportunistici.

5.   Il fornitore del PEPP garantisce che le remunerazioni legate ai risultati delle persone che agiscono per conto del fornitore del PEPP e che attuano le tecniche di attenuazione del rischio siano favorevoli all’obiettivo delle tecniche di attenuazione del rischio.

6.   Il fornitore del PEPP garantisce l’adeguatezza, l’efficienza e l’efficacia della tecnica di attenuazione del rischio attraverso disposizioni e processi appositi nell’ambito del quadro in materia di governance e controllo del prodotto, come previsto dall’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1238. Detto quadro è soggetto a riesame da parte delle autorità di vigilanza e a segnalazioni a fini di vigilanza.

7.   Se il risparmiatore in PEPP sceglie una diversa opzione di investimento a norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2019/1238 o cambia fornitore di PEPP a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, o dell’articolo 52 del medesimo regolamento, il fornitore del PEPP versa equamente le riserve assegnate, se presenti, e i rendimenti dell’investimento al risparmiatore in PEPP uscente. Il fornitore del PEPP garantisce un’assegnazione equa sia al risparmiatore in PEPP uscente che ai risparmiatori in PEPP restanti.

8.   In caso di andamento sfavorevole dell’economia nell’arco dei tre anni precedenti la fine prevista della durata residua della fase di accumulo del risparmiatore in PEPP, il fornitore del PEPP proroga l’ultima fase del ciclo di vita o la tecnica di attenuazione del rischio applicata per un periodo aggiuntivo adeguato fino a tre anni dopo la fine inizialmente prevista della fase di accumulo. Detta proroga è subordinata al consenso esplicito del risparmiatore in PEPP ed è effettuata conformemente alle condizioni di cui all’articolo 47 del regolamento (UE) 2019/1238.

Articolo 15

Ciclo di vita

1.   Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che adatta l’assegnazione degli investimenti per attenuare i rischi finanziari degli investimenti corrispondenti alla durata residua, il fornitore del PEPP specifica le esposizioni medie verso strumenti di capitale e strumenti di debito, garantendo allo stesso tempo la conformità all’articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 per tutti i potenziali sotto-portafogli corrispondenti alle fasi del ciclo di vita.

2.   Il fornitore del PEPP definisce il ciclo di vita in modo da garantire che i risparmiatori in PEPP che sono più lontani dalla fine prevista della fase di accumulo realizzino, in misura definita contrattualmente, investimenti a lungo termine aventi rendimenti più elevati in ragione delle loro specifiche caratteristiche di rischio e di rendimento più elevati, compresa la natura non liquida o azionaria. Per i risparmiatori in PEPP più vicini alla fine prevista della fase di accumulo, il fornitore del PEPP garantisce che gli investimenti siano prevalentemente liquidi, di elevata qualità e che presentino rendimenti fissi degli investimenti.

Articolo 16

Costituzione di riserve

1.   Quando utilizza una tecnica di attenuazione del rischio che crea riserve dalle contribuzioni o dai rendimenti degli investimenti dei risparmiatori in PEPP, il fornitore del PEPP stabilisce nel contratto PEPP, in modo trasparente e comprensibile, le regole di assegnazione del capitale accumulato e dei rendimenti degli investimenti sul conto del singolo risparmiatore in PEPP, da e verso le riserve e, se del caso, verso il corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.

2.   Il fornitore del PEPP assegna in modo trasparente e comprensibile alle riserve le contribuzioni e i rendimenti degli investimenti delle attività designate, con l’obiettivo di costituire riserve adeguate in periodi di rendimento positivo dell’investimento. Allo stesso modo in tempi di rendimento negativo degli investimenti il fornitore del PEPP esegue in modo equo e trasparente le assegnazioni dalle riserve al conto del singolo risparmiatore in PEPP e, se del caso, al corrispondente gruppo di risparmiatori in PEPP.

3.   Il fornitore del PEPP identifica chiaramente e destina le attività investite ai risparmiatori in PEPP. Il fornitore del PEPP non può negoziare attività per conto proprio con le attività destinate ai risparmiatori in PEPP.

4.   Nei primi dieci anni dalla costituzione del nuovo PEPP, il fornitore del PEPP può contribuire alla costituzione delle riserve fornendo un prestito o un investimento azionario alle attività dei risparmiatori in PEPP. In tal caso, il fornitore del PEPP specifica e presenta in modo trasparente e comprensibile nel contratto PEPP i termini e le condizioni del suo contributo e della sua condivisione degli utili, nonché le modalità del disinvestimento graduale nell’arco di un periodo massimo di dieci anni.

Articolo 17

Garanzie di rendimento minimo

1.   Quando offre garanzie di rendimento minimo, il fornitore del PEPP descrive chiaramente le caratteristiche della garanzia, compresi i limiti e le soglie, e specifica se la garanzia si applica ai rendimenti corretti per l’inflazione o ai rendimenti nominali.

2.   Il fornitore del PEPP indica esplicitamente nel PEPP KID e quindi nel prospetto delle prestazioni del PEPP se il livello della garanzia è o no corretto per il tasso di inflazione annuo.

Articolo 18

Valutazione olistica dei rischi e del rendimento del PEPP

Ai fini degli articoli 3, 4, 5, 10 e 14, il fornitore del PEPP applica le metodologie di cui all’allegato III.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO I

MODELLO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE SUL PEPP

Parte I. Istruzioni per la compilazione del modello del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP

1.

Il fornitore del PEPP è tenuto a rispettare l’ordine delle sezioni, i titoli, gli strumenti di presentazione e le icone riportati nel modello del documento contenente le informazioni chiave sul PEPP (PEPP KID) di cui alla parte II del presente allegato, che, comunque, non fissa parametri relativi alla lunghezza delle singole sezioni e alla posizione delle interruzioni di pagina e, se stampato, è costituito in totale da un massimo di cinque facciate di formato A4.

2.

Sotto il titolo «Documento contenente le informazioni chiave sul PEPP» posto in evidenza figura la seguente nota esplicativa: «Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Non si tratta di una documentazione commerciale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto pensionistico individuale e di aiutarvi a fare un raffronto con altri PEPP.»

3.

Il fornitore del PEPP può includere nel modello un codice QR che rinvia alla versione elettronica del PEPP KID.

4.

All’inizio del modello, nella sezione intitolata «PEPP in sintesi», il fornitore del PEPP riporta le seguenti informazioni:

a)

il capitale accumulato previsto con una contribuzione mensile di 100 EUR per un periodo di 40 anni, sia in condizioni sfavorevoli che in condizioni favorevoli;

b)

i costi annui totali, espressi in percentuale del capitale accumulato, sulla base di un contributo mensile di 100 EUR;

c)

la classificazione dell’indicatore sintetico di rischio;

d)

una dichiarazione che indichi se il prodotto prevede una garanzia.

5.

Il fornitore del PEPP aggiunge la seguente dichiarazione: «Il prodotto pensionistico descritto nel presente documento è un prodotto a lungo termine, con possibilità di riscatto limitate, che non può essere disdetto in qualsiasi momento.»

6.

Nella sezione successiva il fornitore del PEPP può aggiungere il proprio marchio o logo societario e fornisce le seguenti informazioni:

a)

l’identità e i dati di contatto del fornitore del PEPP;

b)

le autorità competenti del fornitore del PEPP;

c)

il nome e il numero di registrazione del PEPP nel registro pubblico centrale;

d)

alla voce «Tipo di prodotto», che si tratta di un PEPP di base; in caso negativo, se il PEPP KID si riferisce a una specifica opzione di investimento alternativa o se fornisce informazioni generiche per una serie di opzioni di investimento alternative;

e)

la data del documento.

7.

Sotto il titolo «Come sono investiti i miei soldi?» il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per fornire informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 10, del presente regolamento.

8.

Sotto il titolo «A chi è destinato?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

9.

Sotto il titolo «I miei risparmi sono garantiti?», il fornitore del PEPP indica:

a)

se il PEPP di base fornisce una garanzia sul capitale o assume la forma di una tecnica di attenuazione del rischio coerente con l’obiettivo di consentire al risparmiatore in PEPP di recuperare il capitale; oppure

b)

se e in quale misura opzioni di investimento alternative, se del caso, forniscono una garanzia o una tecnica di attenuazione del rischio.

10.

Sotto il titolo «Che cosa succederà quando andrò in pensione?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

11.

Sotto il titolo «Che cosa accadrà ai miei risparmi PEPP in caso di morte/disabilità/vita più lunga di quanto previsto nel contratto PEPP?» il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.

12.

Sotto il titolo «Che cosa succederà in caso di trasferimento in un altro Stato?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.

13.

Sotto il titolo «Posso riscattare il prodotto anticipatamente?», il fornitore del PEPP include una dichiarazione sulle conseguenze per il risparmiatore in PEPP:

a)

del riscatto anticipato, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri vantaggi e incentivi;

b)

dell’interruzione della contribuzione al PEPP, comprese tutte le commissioni e le penali applicabili e l’eventuale perdita della protezione del capitale e di altri possibili vantaggi e incentivi.

14.

Sotto il titolo «Posso cambiare fornitore?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.

15.

Sotto il titolo «Posso cambiare la mia opzione di investimento?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento.

16.

Sotto il titolo «I miei soldi saranno investiti in maniera sostenibile?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni.

17.

Sotto il titolo «Il prodotto è disciplinato dalla legge [Stato membro]?», il fornitore del PEPP fornisce informazioni sulla legge applicabile al contratto PEPP, nel caso in cui le parti non possano scegliere liberamente la legge applicabile o, nel caso in cui possano farlo, sulla legge che il fornitore del PEPP propone di scegliere.

18.

Sotto il titolo «Posso cancellare o ripensarci?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 9, del presente regolamento.

19.

Sotto il titolo «Qual è il profilo di rischio del prodotto?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per indicare dove ottenere maggiori informazioni, in particolare sulle metodologie applicate per l’indicatore sintetico di rischio.

20.

Sotto il titolo «C’è il rischio di perdere tutto il capitale investito?», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

21.

Sotto il titolo «Che cosa posso aspettarmi al momento della pensione?», il fornitore del PEPP nel presentare le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, presenta le informazioni conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, lettere da a) a c), come segue:

a)

lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è basso»;

b)

lo scenario basato sulle migliori stime nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è medio»;

c)

lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei vostri investimenti è molto buono»;

d)

le proiezioni per un periodo di accumulo di 40 anni in corrispondenza di «la vostra età attuale: 25 anni», per un periodo di accumulo di 30 anni in corrispondenza di «35 anni», per un periodo di accumulo di 20 anni in corrispondenza di «45 anni» e per un periodo di accumulo di 10 anni in corrispondenza di «55 anni».

22.

Sotto il titolo «Che cosa posso aspettarmi al momento della pensione?», il fornitore del PEPP presenta una dichiarazione attestante che la legislazione fiscale dello Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP può avere un impatto sull’importo effettivamente corrisposto.

23.

Nella sezione intitolata «Che cosa succederà se [nome del fornitore del PEPP] non sarà in grado di corrispondere quanto dovuto?», il fornitore del PEPP aggiunge una breve indicazione che precisi se la perdita relativa sia recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell’investitore e, in tal caso, di quale regime si tratti, il nome del garante e quali rischi siano coperti dal regime e quali non lo siano.

24.

Sotto il titolo «Costi una tantum», il fornitore del PEPP presenta i costi di sottoscrizione del contratto e le commissioni una tantum in caso di estinzione del contratto entro cinque anni.

25.

Sotto il titolo «Costi annui», il fornitore del PEPP fornisce le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento. Il fornitore del PEPP può utilizzare la colonna di destra o lo spazio principale per spiegare eventuali costi aggiuntivi addebitati dal fornitore del PEPP stesso o dal distributore del PEPP e per fornire informazioni che specificano eventuali costi di distribuzione non già inclusi nei costi specificati in precedenza, per consentire al risparmiatore in PEPP di comprendere l’effetto cumulativo dei costi complessivi sul rendimento dell’investimento.

26.

Nella sezione intitolata «Quali sono i requisiti specifici per il sottoconto corrispondente a [il mio Stato membro di residenza]?» e nella sottosezione intitolata «Requisiti per la fase di versamento», il fornitore del PEPP descrive le condizioni per la fase di accumulo stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP. Nella sottosezione intitolata «Requisiti per la fase di erogazione», il fornitore del PEPP descrive le condizioni per la fase di decumulo stabilite dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP.

27.

Nella sezione intitolata «Come posso presentare un reclamo?», il fornitore del PEPP fornisce informazioni su come e a chi il risparmiatore in PEPP può presentare un reclamo riguardante il PEPP o la condotta del fornitore o del distributore del PEPP.

Parte II. Modello

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ALLEGATO II

MODELLO DEL PROSPETTO DELLE PRESTAZIONI DEL PEPP

Parte I. Istruzioni per la compilazione del modello del prospetto delle prestazioni del PEPP

1.

Il fornitore del PEPP è tenuto a rispettare l’ordine delle sezioni, i titoli, gli strumenti di presentazione o i grafici e le icone riportati nel modello, il quale, comunque, non fissa parametri relativi alla lunghezza delle singole sezioni e alla posizione delle interruzioni di pagina.

2.

Il fornitore del PEPP può includere nel modello un codice QR che rinvia alla versione elettronica del prospetto delle prestazioni del PEPP e può aggiungere il proprio marchio o logo.

3.

Sotto il titolo «Quanto riceverò quando andrò in pensione?», il fornitore del PEPP presenta i risultati dei seguenti scenari:

a)

lo scenario sfavorevole nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è basso»;

b)

lo scenario basato sulle migliori stime nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è medio»;

c)

lo scenario favorevole nella categoria «se il rendimento dei Suoi investimenti è molto buono».

Parte II. Modello

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ALLEGATO III

INPUT, IPOTESI E METODOLOGIE

Parte I. Metodologia alla base della presentazione del rischio e del rendimento

Indicatore sintetico di rischio

1.

Il fornitore del PEPP classifica il PEPP di base e le singole opzioni di investimento alternative in quattro diverse categorie: «1», «2», «3» e «4». La classificazione si basa sui seguenti criteri:

a)

il rischio di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l’inflazione;

b)

la differenza attesa;

c)

il confronto con i rendimenti attesi in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP, a seconda dei casi, all’inizio o durante la fase di decumulo.

2.

Per calcolare il rischio di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l’inflazione, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l’intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Mediante una simulazione stocastica, il rischio è espresso come probabilità in punti percentuali, che traduce il numero di osservazioni in cui la somma delle contribuzioni corrette per l’inflazione è superiore al valore atteso del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo sul numero totale delle osservazioni.

3.

Il rischio della singola opzione di investimento di non poter recuperare le contribuzioni corrette per l’inflazione è assegnato alle diverse categorie come segue:

Categorie

Periodi di accumulo

40 anni

30 anni

20 anni

10 anni

1

fino al 13,75 %

fino al 17 %

fino al 27 %

fino al 36 %

2

dal 13,8 al 16,55 %

dal 17 al 19,75 %

dal 27 al 29,25 %

dal 36 al 43,25 %

3

dal 16,6 al 19,35 %

dal 19,8 al 22,55 %

dal 29,3 al 31,55 %

dal 43,3 al 50,55 %

4

superiore al 19,4 %

superiore al 22,6 %

superiore al 31,6 %

superiore al 50,6 %

Se la categoria di rischio dell’opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rischio più elevata.

4.

Per calcolare la differenza attesa, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l’intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Mediante una simulazione stocastica, il rischio è espresso come percentuale della differenza attesa rispetto alla somma delle contribuzioni corrette per l’inflazione. La differenza attesa è determinata dalle osservazioni in cui le contribuzioni corrette per l’inflazione superano il valore atteso del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo e le perdite medie di tali osservazioni.

5.

Il rischio della singola opzione di investimento in termini di differenza attesa è assegnato alle diverse categorie come segue:

Categorie

Periodi di accumulo

40 anni

30 anni

20 anni

10 anni

1

fino a -20 %

fino a -17 %

fino a -13 %

fino a -8 %

2

da -20 a -23 %

da -17 a -20,25 %

da -13 a -16,5 %

da -8 a -11,25 %

3

da -23,5 a -26,5 %

da -20,3 a -23,55 %

da -16,6 a -20,1 %

da -11,3 a -14,55 %

4

superiore a -26,5 %

superiore a -23,6 %

superiore a -20,1 %

superiore a -14,6 %

Se la categoria di rischio dell’opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rischio più elevata.

6.

Per calcolare i rendimenti attesi in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP, il fornitore del PEPP determina stocasticamente l’intervallo di valori attesi del capitale accumulato alla fine del periodo di accumulo per risparmiatori in PEPP generici, la durata generica dei periodi di accumulo e i livelli di contribuzione standardizzati. Il fornitore del PEPP esprime i rendimenti in termini di capitale accumulato mediano alla fine del periodo di accumulo come multiplo della somma delle contribuzioni corrette per l’inflazione.

7.

I rendimenti della singola opzione di investimento in termini di raggiungimento di un determinato livello di prestazioni del PEPP sono assegnati alle diverse categorie come segue:

Categorie

Periodi di accumulo

40 anni

30 anni

20 anni

10 anni

1

fino a 1,7

fino a 1,3

fino a 1,08

fino a 0,93

2

tra 1,7 e 2,03

tra 1,3 e 1,45

tra 1,08 e 1,165

tra 0,93 e 0,985

3

tra 2,035 e 2,36

tra 1,455 e 1,61

tra 1,17 e 1,255

tra 0,99 e 1,045

4

superiore a 2,365

superiore a 1,615

superiore a 1,26

superiore a 1,05

Se la categoria dei rendimenti dell’opzione di investimento diverge tra i diversi periodi di accumulo, si utilizza la categoria di rendimenti più bassa.

8.

Per aggregare i risultati della classificazione delle singole opzioni di investimento nell’indicatore sintetico di rischio, il fornitore del PEPP:

a)

confronta le due categorie di rischio e, se il loro valore diverge, sceglie quello più elevato;

b)

confronta la categoria di rischio risultante con il valore della categoria dei rendimenti per integrare le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, confrontando i rendimenti dell’opzione di investimento con la sua rischiosità.

Scenari di performance

9.

Il fornitore del PEPP determina stocasticamente le prestazioni attese del PEPP, a seconda dei casi, all’inizio o durante la fase di decumulo, prendendo in considerazione:

a)

i livelli di contribuzione standardizzati o personalizzati;

b)

la durata della fase di accumulo;

c)

la speranza di vita del risparmiatore in PEPP medio, se pertinente;

d)

la crescita tendenziale delle retribuzioni, se applicabile;

e)

i rendimenti nominali attesi degli investimenti, secondo la strategia di investimento, e l’allocazione strategica degli investimenti;

f)

il tasso annuo di inflazione;

g)

i livelli dei costi.

10.

I valori delle prestazioni attese del PEPP nell’ambito dei diversi scenari di performance sono determinati in linea con la dispersione stocastica delle prestazioni attese del PEPP:

a)

lo scenario favorevole è dato dal valore delle prestazioni del PEPP all’85o percentile della distribuzione;

b)

lo scenario delle migliori stime è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 50o percentile della distribuzione;

c)

lo scenario sfavorevole è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 15o percentile della distribuzione;

d)

lo scenario di stress è dato dal valore delle prestazioni del PEPP al 5o percentile della distribuzione.

Parte II. Regole per la formulazione delle ipotesi sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche

Tasso annuo dei rendimenti nominali degli investimenti

11.

Il fornitore del PEPP determina i rendimenti nominali attesi del PEPP di base e delle opzioni di investimento alternative secondo un approccio stocastico appropriato, rispecchiando la corrispondente strategia di investimento, l’allocazione strategica degli investimenti e la tecnica di attenuazione del rischio applicata per la singola opzione di investimento.

12.

Per determinare i diversi elementi del modello stocastico, il fornitore del PEPP utilizza il tasso di inflazione annuo e può adottare un approccio modulare almeno per il calcolo stocastico:

a)

dei tassi di interesse nominali;

b)

dei differenziali di credito, compresi la migrazione e il default;

c)

dei rendimenti di capitale.

13.

Per il calcolo dei tassi di interesse nominali, il fornitore del PEPP può utilizzare il modello G2++ del tasso a breve descritto da Brigo et al. (2006) (1), equivalente al modello a due fattori di Hull-White e che consente tassi di interesse negativi. Il suo comportamento è guidato da cinque parametri, due per ogni fattore e uno per la correlazione. Le componenti del processo di Wiener bidimensionale sono correlate e un fattore di spostamento deterministico consente un allineamento perfetto della struttura per scadenza iniziale ai tassi di mercato.

Le equazioni stocastiche differenziali per i due fattori x(t) and y(t) sono

Image 9

e

Image 10,

dove a, b, σ e η sono parametri positivi e Image 11 e Image 12processi di Wiener correlati nel quadro della misura neutrale al rischio Image 13. Il parametro di correlazione ρ è definito come

Image 14.

14.

La valutazione neutrale al rischio utilizzando la misura neutrale al rischio Image 15 richiede l’adeguamento alla misura reale Image 16, che può consistere nel prezzo di mercato del rischio costante e indipendente nel tempo.

15.

Utilizzando il teorema di Girsanov, il calcolo è il seguente:

Image 17

dove λi è il prezzo di mercato del rischio. Le dinamiche nell’ambito della misura Image 18 possono quindi essere descritte come

Image 19

e

Image 20.

Il processo a tasso a breve r(t) è la somma dei due fattori e dello spostamento deterministico, ossia

r(t) = x(t) + y(t) + φ(t),

dove per il fattore di spostamento deterministico φ(t)

Image 21

è verificato. In questa equazione fM (0, T) rappresenta il tasso a termine istantaneo di mercato al momento iniziale 0 con l’orizzonte temporale T.

16.

Secondo il modello G2++, esistono soluzioni analitiche del prezzo di un’obbligazione zero coupon, definendo

Image 22

Image 23,

e

Image 24

per i quali il prezzo di un’obbligazione zero coupon nel modello G2++ è

P(t,T) = A(t,T) e –B ( a,t,T ) x ( t ) –B ( b,t,T ) y ( t ).

PM (t,T) indica qui il prezzo di mercato di un’obbligazione zero coupon nel tempo t per la scadenza T.

17.

Il fornitore del PEPP può utilizzare i prezzi del modello per determinare i rendimenti degli investimenti privi di rischio in obbligazioni. Inoltre, il tasso a breve può essere utilizzato come input per la modellizzazione dei rendimenti di capitale e potenzialmente per i rendimenti immobiliari.

18.

Per determinare i differenziali creditizi, il fornitore del PEPP può utilizzare la simulazione dei differenziali creditizi in combinazione con la struttura per scadenza delle obbligazioni zero coupon prive di rischio per ottenere una struttura per scadenza di obbligazioni zero coupon con rischio di credito. I tassi di azzardo di obbligazioni di diverse classi di rating possono essere modellizzati utilizzando i processi di Cox-Ingersoll-Ross (CIR). Il tasso di azzardo πi si sviluppa nella misura neutrale al rischio secondo l’equazione stocastica differenziale

Image 25

nella condizione 2 > σ 2 per mantenere π(t) positivo per tutti i t. Nell’ipotesi di un prezzo di mercato del rischio di forma

Image 26,

le dinamiche reali sono date da

Image 27.

19.

Il fornitore del PEPP può modellizzare i tassi di azzardo per le classi di rating AAA (i = 1), AA, A, BBB e BB (i = 5), distinguendo eventualmente le obbligazioni societarie, le obbligazioni garantite e le altre obbligazioni. Le probabilità di default pi (t,T) sono quindi calcolate come il prodotto dei prezzi CIR Pi (t,T) al momento t per la scadenza T, ossia

Image 28,

dove

Image 29,

Image 30, e

Image 31.

I differenziali si (t,T) sono quindi determinati mediante

Image 32,

dove δ è il tasso di recupero.

20.

Per calcolare i rendimenti di capitale, il fornitore del PEPP può utilizzare un modello per lo sviluppo di un indice del mercato azionario mediante l’utilizzo di moto browniano geometrico. Il modello ha due parametri: la volatilità e il premio per il rischio azionario. Il modello dei tassi di interesse nominali fornisce il tasso di interesse privo di rischio applicabile e il risultato del modello è costituito dai rendimenti annui annualizzati degli investimenti nell’indice di mercato.

dSt = (r(t) + λ) Stdt + σStdWt

21.

Per determinare la volatilità annuale, il fornitore del PEPP può utilizzare la deviazione standard dei rendimenti mensili di un indice azionario appropriato per un periodo di tempo rappresentativo appropriato per annualizzare il risultato.

22.

Il fornitore del PEPP può applicare il premio per il rischio azionario λeq come misura implicita secondo Damodaran (2020) (2), ma calcolandolo direttamente sull’indice azionario appropriato senza ulteriori premi per il rischio paese. È definito come

λeq := E[Rm ] – Rf ,

dove E[Rm ] è il rendimento di mercato atteso e come tasso privo di rischio Rf può essere scelto il tasso spot a 10 anni della curva della BCE o della banca centrale nazionale.

23.

Per il tasso di crescita g, il fornitore del PEPP può utilizzare le previsioni di crescita a lungo termine dell’EPS, mentre γ è la somma del dividendo e del rendimento del riacquisto di azioni proprie. I flussi finanziari possono essere determinati utilizzando un tasso di crescita costante per cinque anni, dopodiché i flussi finanziari finali restano identici all’infinito, con il tasso privo di rischio come tasso di crescita.

Image 33

in cui PVindex è il valore presente dell’indice in questo modello di sconto dei dividendi e P 0 è il prezzo dell’indice al momento t = 0.

Alla condizione che

P 0 = PVIndex,

possono essere calcolati il rendimento di mercato atteso e il premio per il rischio azionario.

Tasso di inflazione annuo

24.

Per calcolare il tasso di inflazione annuo, il fornitore del PEPP utilizza il processo di Vasicek a un fattore. La dinamica di ritorno alla media del modello è determinata da tre parametri. L’equazione differenziale stocastica del modello è

di(t) = k(θ – i(t))dt + σdW(t), i(0)=i 0,

dovei(t) è il tasso di inflazione nel tempo t, k si riferisce alla velocità di ritorno alla media, θ al livello del ritorno alla media e σ alla volatilità.

25.

La modellizzazione prende come riferimento il livello-obiettivo a medio termine del tasso di inflazione della Banca centrale europea per la zona euro o, se applicabile, della corrispondente banca centrale per i paesi non appartenenti alla zona euro, unitamente alla deviazione standard osservata dei tassi di inflazione. La velocità di ritorno alla media, insieme al tasso di inflazione attuale, è utilizzata per allineare il modello al contesto attuale e alle previsioni sul tasso di inflazione a breve termine.

26.

La calibrazione del tasso di inflazione utilizza, per la zona euro, l’obiettivo di inflazione della Banca centrale europea o, per gli Stati membri non appartenenti alla zona euro, l’obiettivo di inflazione della banca centrale per il parametro θ. Le serie temporali mensili del tasso di inflazione su base annua dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) dello Stato membro sono utilizzate per calcolare la deviazione standard del tasso di inflazione a lungo termine, ipotizzato a 100 anni. A partire dalle stesse serie temporali, è utilizzato il valore iniziale del tasso di inflazione alla data di riferimento. Il fornitore del PEPP utilizza le proiezioni sull’inflazione per l’IPCA dello Stato membro, pubblicate nel quadro delle proiezioni macroeconomiche semestrali degli esperti dell’Eurosistema per i paesi della zona euro o delle previsioni economiche della Commissione europea per i paesi non appartenenti alla zona euro, a meno che le proiezioni siano fornite dalla banca centrale corrispondente. Tali proiezioni sull’inflazione sono utilizzate per adeguare la velocità di ritorno alla media.

Andamento tendenziale delle retribuzioni future

27.

Per tenere conto dell’andamento tendenziale delle retribuzioni future, se del caso, il fornitore del PEPP prende in considerazione la crescita delle retribuzioni reali nei diversi Stati membri, sulla base dei dati di Eurostat e tenendo conto del fatto che le retribuzioni reali aumentano in misura significativa nelle fasi iniziali dell’attività lavorativa del risparmiatore in PEPP e registrano una crescita nettamente inferiore o riduzioni nelle fasi successive. Per definire la traiettoria della retribuzione reale del risparmiatore in PEPP, il fornitore del PEPP può prendere in considerazione un modello basato in parte sull’ipotesi che la retribuzione raggiungerà il valore massimo verso la fine della fase di accumulo e in parte sull’ipotesi che il valore massimo venga raggiunto prima, ossia 20 anni prima del pensionamento, e scenda successivamente.

28.

Per riflettere un’ampia gamma di possibili traiettorie, il fornitore del PEPP può utilizzare un indice delle retribuzioni reali dato da un’equazione quadratica con l’età: retribuzione = a(max - età)2 + b. Il coefficiente «a» è tratto da una distribuzione uniforme tra -0,15 e 0,011; max è tratto da una distribuzione uniforme tra 47 e 64 e corrisponde all’età in cui la retribuzione reale raggiunge il valore massimo; e il coefficiente «b» è tale che l’indice retributivo inizi a 100 all’età di 25 anni.

Parte III. Metodologia per il calcolo dei costi, compresa la specifica degli indicatori sintetici

29.

Nel PEPP KID il fornitore del PEPP presenta i costi annui totali, compresi tutti i costi sostenuti e addebitabili entro 12 mesi, in termini monetari e in percentuale del capitale accumulato previsto dopo 12 mesi. Se necessario, tali importi possono essere calcolati come media dei costi annui totali per tutta la durata del contratto PEPP. Il calcolo dell’effetto composto dei costi si basa su un periodo di accumulo di 40 anni, sulla base di una contribuzione mensile di 100 EUR e sul capitale accumulato previsto nello scenario delle migliori stime.

30.

Nel prospetto delle prestazioni del PEPP il fornitore del PEPP presenta l’impatto stimato dei costi sulle prestazioni finali del PEPP utilizzando l’approccio della riduzione della ricchezza. La «riduzione della ricchezza» è calcolata come la differenza tra i risparmi accumulati previsti alla fine della fase di accumulo e i risparmi accumulati previsti alla fine della fase di accumulo in uno scenario privo di costi. La differenza è indicata in termini monetari e percentuali rispetto al risparmio accumulato previsto. Il calcolo è basato sul livello di contribuzione personalizzato del singolo risparmiatore in PEPP e sullo scenario delle migliori stime di cui al punto 10.

(1)  Brigo, D., Mercurio, F.: Interest Rate Models – Theory and Practice, seconda edizione, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2001, 2006.

(2)  Damodaran, Aswath, Equity Risk Premiums: Determinants, Estimation and Implications - The 2020 Edition (5 marzo 2020). NYU Stern School of Business.


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