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Document 32021R0407

Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido citrico come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/7402

OJ L 81, 9.3.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/407/oj

9.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 81/15


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/407 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido citrico come principio attivo nell’allegato I del regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’acido citrico è stato valutato come principio attivo esistente nell’ambito del programma di riesame di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2).

(2)

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») è stato adottato il 16 febbraio 2016 dal comitato sui biocidi (3), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. In tale parere è stato concluso che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che erano le stesse applicabili all’esame della domanda di approvazione dell’acido citrico conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

L’acido citrico è stato pertanto approvato come principio attivo destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione (5).

(4)

Nel suo parere l’Agenzia ha inoltre concluso che l’acido citrico non desta preoccupazione e può pertanto essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è opportuno includere l’acido citrico nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché l’acido citrico è stato valutato in base ad un fascicolo relativo al principio attivo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE, è opportuno classificarlo nella categoria 6 dell’allegato I di tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Citric acid, Product type: 2 (Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo acido citrico, tipo di prodotto 2), ECHA/BPC/088/2016, adottato il 16 febbraio 2016.

(4)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l’acido citrico come principio attivo esistente destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 54).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), alla categoria 6 è aggiunta la seguente voce:

Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

«201-069-1

Acido citrico

Grado minimo di purezza del principio attivo (*1): 995 g/kg

N. CAS 77-92-9


(*1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.».


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