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Document 32021R0127

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/127 della Commissione del 3 febbraio 2021 che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

C/2021/485

OJ L 40, 4.2.2021, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/127/oj

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 40/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/127 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2021

che stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno per il trasporto di determinati prodotti originari di alcuni paesi terzi e per i controlli fitosanitari effettuati su tale materiale, e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione (3) contenente disposizioni sui controlli fitosanitari e sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Bielorussia e della Cina era applicabile fino al 30 giugno 2020. Tali norme si applicavano in aggiunta a quelle del regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione (4) relative ai controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno.

(2)

Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia e della Cina non era sempre conforme al regolamento (UE) 2016/2031. Inoltre, dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri sulla base delle loro valutazioni dei rischi, registrati in TRACES e precedentemente nel sistema web EUROPHYT-Interceptions, è emerso che la marcatura del materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari dell’India non era sempre conforme al regolamento summenzionato.

(3)

Le mancate conformità constatate dagli Stati membri dimostrano che esiste un rischio di introduzione di organismi nocivi vivi con il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti provenienti da questi tre paesi di origine, ossia Bielorussia, Cina e India, e che tali prodotti dovrebbero essere sottoposti a controlli specifici.

(4)

Al fine di evitare le conseguenze derivanti da una tale mancata conformità in futuro, è opportuno adottare misure in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Bielorussia, della Cina e dell’India.

(5)

Al fine di garantire una migliore preparazione delle autorità che eseguono i rispettivi controlli fitosanitari, le autorità competenti o gli operatori che intervengono nell’importazione dei prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno dovrebbero, non appena sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale da imballaggio in legno, trasmettere un preavviso all’autorità competente del posto di controllo frontaliero di primo arrivo.

(6)

Il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati dovrebbe essere soggetto periodicamente a controlli fitosanitari. In base al rischio fitosanitario individuato, il tasso di frequenza di tali controlli non dovrebbe essere inferiore al 15 % del materiale da imballaggio in legno importato dei prodotti specificati, al fine di garantire il controllo di un campione rappresentativo.

(7)

Tale materiale da imballaggio in legno, nonché i prodotti specificati, dovrebbero essere soggetti alle norme dell’Unione sui controlli doganali fino al completamento di detti controlli fitosanitari, al fine di garantire che la loro libera circolazione nel territorio dell’Unione non presenti alcun rischio fitosanitario.

(8)

I controlli fitosanitari dovrebbero essere eseguiti al posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio dell’Unione o nei punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire che tali controlli siano effettuati nelle strutture più adeguate.

(9)

Ai fini della chiarezza giuridica, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 dovrebbe essere abrogata e sostituita dal presente regolamento, in modo da tener conto dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625, applicabili dal 14 dicembre 2019.

(10)

Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguarsi alle prescrizioni previste dal presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2021.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2023 in modo da permettere di monitorare la situazione e determinare la conformità del materiale da imballaggio in legno e delle rispettive spedizioni al presente regolamento e al regolamento (UE) 2016/2031.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno di determinati prodotti provenienti dai paesi terzi elencati nell’allegato, e per i controlli fitosanitari di tale materiale, al fine di garantirne la conformità al regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«materiale da imballaggio in legno»: prodotto in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo; ad eccezione del legno grezzo di spessore non superiore a 6 mm, del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori, e tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione;

(2)

«prodotti specificati»: i prodotti che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)

sono originari di paesi terzi elencati nell’allegato;

b)

almeno fino al posto di controllo frontaliero di primo arrivo sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno;

c)

dispongono dei rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o dei codici TARIC nonché delle rispettive descrizioni figuranti nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5); come indicati nell’allegato.

Articolo 3

Prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di materiale da imballaggio in legno

Il materiale da imballaggio in legno può essere introdotto nel territorio dell’Unione soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

(1)

le autorità competenti o gli operatori responsabili dell’introduzione del materiale da imballaggio in legno in questione o che sono a conoscenza dell’arrivo di tale materiale nel territorio dell’Unione notificano in anticipo alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di primo arrivo che il materiale da imballaggio in legno in questione sarà introdotto nel territorio dell’Unione;

(2)

i controlli fitosanitari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento dimostrano che il materiale da imballaggio in legno in questione soddisfa le prescrizioni dell’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 4

Controlli fitosanitari

1.   Le autorità competenti:

a)

effettuano periodicamente controlli fitosanitari sul materiale da imballaggio in legno delle spedizioni dei prodotti specificati:

i)

presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nel territorio dell’Unione; oppure

ii)

presso i punti di controllo di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;

b)

definiscono il tasso di frequenza dei controlli fitosanitari di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2.   Il tasso di frequenza di cui al paragrafo 1, lettera b), non può essere inferiore al 15 % delle spedizioni dei prodotti specificati.

3.   Fino al completamento dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono:

a)

sotto vigilanza doganale a norma dell’articolo 134 del regolamento (UE) n. 952/2013 e

b)

sotto sorveglianza dell’autorità competente.

4.   In deroga al paragrafo 3, l’autorità doganale può consentire che i prodotti specificati non siano tenuti sotto sorveglianza come previsto alle lettere a) e b) di tale paragrafo, se l’operatore responsabile della spedizione separa il materiale da imballaggio in legno da tali prodotti specificati, ove tecnicamente possibile.

Articolo 5

Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1137

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 è abrogata.

Articolo 6

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o marzo 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1137 della Commissione, del 10 agosto 2018, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi (GU L 205 del 14.8.2018, pag. 54).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 99).

(5)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Prodotti specificati, rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) o codici TARIC e paese di origine

Descrizione del prodotto

Codici della nomenclatura combinata (NC) o codici TARIC

Paese di origine

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2514

Bielorussia, Cina, India

Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2515

Bielorussia, Cina, India

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516

Bielorussia, Cina, India

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4401

Bielorussia, Cina, India

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto)

4415

Bielorussia, Cina, India

Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall’ardesia)

6801

Bielorussia, Cina, India

Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall’ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l’ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l’ardesia), colorati artificialmente

6802

Bielorussia, Cina, India

Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata (escl. granulati, scaglie e polveri di ardesia, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, matite di ardesia e tavole di ardesia pronte per l’uso o lavagne per scrivere o per disegnare)

6803

Bielorussia, Cina, India

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)

6907

Bielorussia, Cina, India

Lamiere e nastri di alluminio

7606

Bielorussia, Cina, India


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