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Document 32021H0816

Raccomandazione (UE) 2021/816 del Consiglio del 20 maggio 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

ST/8822/2021/REV/1

OJ L 182, 21.5.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/816/oj

21.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 182/1


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/816 DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l’articolo 292, prima e seconda frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (1).

(2)

Il 2 febbraio 2021 il Consiglio ha modificato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (2) allo scopo di aggiornare i criteri utilizzati per valutare se i viaggi non essenziali dai paesi terzi siano sicuri e se debbano essere consentiti.

(3)

La stessa modifica ha introdotto meccanismi per contenere la diffusione, nella zona UE+, delle varianti del virus SARS-COV-2 che destano preoccupazione (3).

(4)

Da allora, sono state avviate campagne di vaccinazione di massa contro il virus SARS-COV-2 sia nella zona UE+ che in molte altre regioni e paesi terzi.

(5)

Il 17 marzo 2021 la Commissione ha proposto due regolamenti (4) volti all’introduzione di certificati verdi digitali per facilitare la libera circolazione in condizioni di sicurezza nell’UE durante la pandemia di COVID-19. All’interno dell’UE, il certificato verde digitale sarà una prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, ha ricevuto un risultato negativo a un test, o è guarita dalla COVID-19. Spetta sempre agli Stati membri decidere quali restrizioni di sanità pubblica possano essere eliminate per i viaggiatori, ma questi allentamenti dovrebbero essere applicati in modo non discriminatorio ai viaggiatori in possesso di un certificato verde digitale.

(6)

Sta diventando disponibile un numero sempre maggiore di pareri scientifici e di prove empiriche sugli effetti della vaccinazione, e tutti permettono di concludere che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione.

(7)

Tali prove indicano che le restrizioni di viaggio potrebbero essere eliminate in certi casi, in condizioni di sicurezza, per le persone che possono dimostrare di aver ricevuto l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e che tali allentamenti potrebbero essere giustificati anche nella misura in cui una persona sia stata vaccinata con un vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS.

(8)

I bambini che, data l’età, sono esclusi dalla vaccinazione contro la COVID-19, dovrebbero poter viaggiare con i loro genitori vaccinati a condizione di essere risultati negativi a un test PCR effettuato non più di 72 ore prima di attraversare la frontiera della zona UE+. In questi casi, gli Stati membri potrebbero richiedere ulteriori test dopo l’arrivo.

(9)

Sono pochi o inesistenti, tuttavia, gli studi che esaminano se le varianti che destano preoccupazione eludano la risposta immunitaria indotta dai vari vaccini anti COVID-19. Pertanto, in linea con l’approccio precauzionale, dovrebbe essere introdotto un meccanismo di «freno di emergenza» per consentire agli Stati membri di adottare, in modo coordinato, misure urgenti e limitate nel tempo per reagire rapidamente alla comparsa, in un determinato paese terzo, di una variante oggetto di specifica attenzione, in particolare quando viene designata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) come variante di interesse. Questo «freno di emergenza» dovrebbe consentire l’adozione di misure adeguate, comprese limitazioni di ingresso, allo scopo di impedire l’importazione e la diffusione di tali varianti nella zona UE+. Tali misure dovrebbero essere oggetto di un rapido coordinamento in sede di Consiglio in modo da permettere un approccio comune.

(10)

Nel valutare la situazione epidemiologica in un dato paese terzo dovrebbe essere preso in considerazione lo stato di avanzamento della campagna vaccinale contro il virus nella popolazione di tale paese.

(11)

Una volta adottati, i regolamenti sui certificati verdi digitali serviranno da base, attraverso un atto di esecuzione della Commissione, per considerare i certificati di vaccinazione dei paesi terzi alla stregua dei certificati verdi digitali, o per rilasciare tali certificati a persone che sono state vaccinate in paesi terzi. Per garantire un approccio coordinato fra gli Stati membri e per agevolare gli ulteriori spostamenti dei viaggiatori provenienti da paesi terzi all’interno della zona UE+, dovrebbero essere adottate misure che facilitino il ricorso a tali disposizioni. A tal fine, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di creare un portale attraverso il quale le persone residenti al di fuori della zona UE+ potrebbero chiedere il riconoscimento del loro certificato di vaccinazione rilasciato da un paese terzo come prova affidabile di vaccinazione e/o il rilascio di un certificato verde digitale.

(12)

Qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni messe in atto in conformità del diritto dell’Unione per limitare la diffusione della COVID-19, come l’obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l’infezione da SARS-Co-V-2, essi non dovrebbero, in linea di principio, assoggettare a tali obblighi i viaggiatori residenti in un paese terzo ai quali sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004. Gli Stati membri potrebbero inoltre decidere di non applicare restrizioni ai viaggiatori vaccinati con un altro vaccino anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS. Queste due possibilità non dovrebbero, tuttavia, essere d’applicazione qualora uno Stato membro abbia fatto ricorso al «freno di emergenza». Fino al momento in cui i regolamenti sui certificati verdi digitali non saranno stati adottati e non saranno entrati in applicazione, e fino a quando la Commissione non avrà adottato un atto di esecuzione per considerare i certificati di vaccinazione dei paesi terzi alla stregua dei certificati verdi digitali, gli Stati membri dovrebbero poter accettare certificati di paesi terzi contenenti almeno l’insieme minimo di dati sulla base del diritto nazionale, tenuto conto della capacità di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità dei certificati e la presenza negli stessi di tutti i dati pertinenti.

(13)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.

(14)

La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(15)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(16)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (8), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9).

(17)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE (10), in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(18)

Lo status giuridico della presente raccomandazione, come ricordato ai considerando da 13 a 17, lascia impregiudicata la necessità che tutti gli Stati membri, ai fini del corretto funzionamento dello spazio Schengen, decidano in modo coordinato in merito alla revoca della restrizione dei viaggi non essenziali verso l’UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 è così modificata:

1.

Al punto 2, primo comma, il quinto trattino è sostituito dal seguente:

«—

la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti di interesse o varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti di interesse e le varianti che destano preoccupazione sono valutate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) in base a proprietà chiave del virus quali trasmissione, gravità e capacità di eludere la risposta immunitaria.».

2.

Al punto 2, secondo comma, la cifra «25» è sostituita da «75».

Al punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I dati relativi al “tasso di test effettuati”, al “tasso di positività dei test” e alle “varianti che destano preoccupazione e varianti di interesse” dovrebbero essere forniti dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sulla base delle informazioni messe a disposizione dell’ECDC. Tali dati potrebbero essere integrati da informazioni fornite dalle delegazioni dell’UE, dall’OMS e da altri centri di controllo delle malattie, se disponibili, anche sulla base della lista di controllo allegata alla comunicazione dell’11 giugno 2020.».

Al punto 2 è aggiunto un nuovo quarto comma, così redatto:

«Oltre alle informazioni di cui al punto 2, primo comma, l’ECDC dovrebbe pubblicare e aggiornare periodicamente una mappa che illustri la situazione per quanto riguarda le varianti che destano preoccupazione e le varianti di interesse nei paesi terzi.».

3.

Il punto 6 è così modificato:

a)

dopo il primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Inoltre, i viaggi essenziali dovrebbero essere consentiti per le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all’allegato II.»;

b)

l’ex comma 3 è soppresso.

4.

Dopo il punto 6 è inserito il seguente nuovo punto 6 bis:

«6 bis

Fatto salvo il punto 6, lettere a) e b), qualora gli Stati membri accettino una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni di viaggio volte a limitare la diffusione della COVID-19, gli Stati membri dovrebbero, in linea di principio, revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE per quanto riguarda i viaggiatori di paesi terzi cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004.

Gli Stati membri potrebbero revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE anche per quanto riguarda i viaggiatori di tali paesi cui sia stata somministrata, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS.

A tal fine, i viaggiatori che intendono effettuare un viaggio non essenziale verso uno Stato membro dovrebbero essere in possesso di una valida prova di vaccinazione anti COVID-19. Gli Stati membri potrebbero accettare i certificati di vaccinazione dei paesi terzi contenenti almeno l’insieme minimo di dati quali l’identificazione della persona, il tipo di vaccino e la data di somministrazione del vaccino, conformemente al diritto nazionale, tenuto conto della necessità di poter verificare l’autenticità, la validità e l’integrità del certificato e la presenza nello stesso di tutti i dati pertinenti.

Qualora gli Stati membri decidano di revocare le restrizioni per i viaggiatori in possesso di una valida prova di vaccinazione anti COVID-19, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+.».

5.

Al punto 7, all’inizio della prima frase sono aggiunti i termini «fatto salvo il punto 6 bis».

I seguenti commi sono inseriti dopo il terzo comma del punto 7 e costituiscono un nuovo punto 7 bis:

«Qualora la situazione epidemiologica di un paese terzo o di una regione peggiori rapidamente e, in particolare, qualora sia stata individuata una variante che desta preoccupazione o di interesse, gli Stati membri dovrebbero, in via eccezionale, adottare una restrizione temporanea urgente di tutti i viaggi verso l’UE per i cittadini di paesi terzi che risiedono nel paese terzo in questione. Detta restrizione di viaggio non dovrebbe applicarsi alle persone di cui al punto 6, lettere a) e b) e ai viaggiatori elencati nell’allegato II, punto i. e punti da iv. a ix. Tali viaggiatori dovrebbero tuttavia essere soggetti ad adeguati test regolari, anche prima della partenza come disposto al punto 7, e sottoporsi ad autoisolamento/quarantena anche se è stata somministrata loro, almeno 14 giorni prima dell’ingresso nella zona UE+, l’ultima dose raccomandata di uno dei vaccini anti COVID-19 autorizzati nell’UE in conformità del regolamento (CE) n. 726/2004, o di uno dei vaccini anti COVID-19 che abbia completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS.

Qualora uno Stato membro applichi tali restrizioni, gli Stati membri, riuniti nell’ambito delle strutture del Consiglio e in stretta cooperazione con la Commissione, dovrebbero riesaminare urgentemente la situazione in modo coordinato. Tali restrizioni dovrebbero essere riesaminate almeno ogni due settimane, tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica.».

Il quarto e quinto comma del punto 7 sono inseriti dopo il punto 7 bis e diventano il primo e secondo comma di un nuovo punto 7 ter.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. SANTOS SILVA


(1)  Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1).

(2)  Raccomandazione (UE) 2021/132 del Consiglio, del 2 febbraio 2021, che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 41 del 4.2.2021, pag. 1).

(3)  La «zona UE+» include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania) e i quattro Stati associati Schengen, nonché l’Irlanda qualora quest’ultima decida di allinearsi.

(4)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), COM/2021/130 final, e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale), COM/2021/140 final.

(5)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(7)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(9)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(10)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(11)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).


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