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Document 32021D1136

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4950] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

C/2021/4950

OJ L 246, 12.7.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1136/oj

12.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1136 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 4950]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».

(2)

Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Il divieto di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di un'Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per produrre cosmetici; una promessa infranta. Le autorità infatti continuano a richiedere che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, in contrapposizione con le aspettative e i desideri dei cittadini e le intenzioni dei legislatori. Eppure mai prima d'ora abbiamo avuto strumenti tanto potenti da garantire la sicurezza senza l'impiego di animali, né l'occasione d'oro di rivoluzionare la protezione umana e ambientale. La Commissione europea deve sostenere e consolidare tale divieto e la transizione verso metodi di valutazione della sicurezza senza l'impiego di animali».

(3)

Il gruppo di organizzatori esorta la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti: 1) «proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici. Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e l'ambiente affinché in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano sperimentati su animali»; 2) «trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche. Garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente senza aggiungere nuovi requisiti che implichino la sperimentazione animale per le sostanze chimiche»; 3) «ammodernare la scienza nell'UE. Impegnarsi per una proposta legislativa che metta a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura».

(4)

Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa ed è diviso in tre sezioni: «Divieti pionieristici dell'UE in ambito di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e la loro commercializzazione», «Trasformare il regolamento sui prodotti chimici» e «Ammodernare la scienza nell'UE». L'allegato spiega come secondo gli organizzatori andrebbero rivisti i regolamenti (CE) n. 1223/2009 (2) e (CE) n. 1907/2006 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'allegato contiene informazioni generali che spiegano in particolare come l'iniziativa contribuisca agli obiettivi politici della Commissione stabiliti nella «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» (5) e nel «Green Deal europeo» (6) e propone alla Commissione di elaborare misure di sostegno, come assicurare l'esecuzione dei divieti esistenti o ideare una strategia di sperimentazione degli ingredienti cosmetici utilizzando esclusivamente le strategie disponibili di valutazione non animale. Tali misure andrebbero a integrare la proposta di atti legislativi che la Commissione è invitata ad adottare e possono quindi essere considerate puramente accessorie.

(5)

Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato informazioni supplementari in un documento strategico che dettaglia le tre principali richieste di intervento.

(6)

Poiché l'iniziativa esorta all'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 114 del trattato.

(7)

Per questo motivo nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(8)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali.

(9)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(10)

L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

L'iniziativa dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale», rappresentati da Sabrina ENGEL e Cezary WYSZYŃSKI in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55

(2)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

(5)  Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche",COM(2020) 667 final;

(6)  Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final;


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