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Document 32021D1136
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1136 of 30 June 2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘SAVE CRUELTY-FREE COSMETICS – COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING’, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 4950) (Only the English text is authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4950] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1136 della Commissione del 30 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4950] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
C/2021/4950
OJ L 246, 12.7.2021, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 246/1 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1136 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2021
relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021) 4950]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 21 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale». |
(2) |
Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Il divieto di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di un'Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per produrre cosmetici; una promessa infranta. Le autorità infatti continuano a richiedere che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, in contrapposizione con le aspettative e i desideri dei cittadini e le intenzioni dei legislatori. Eppure mai prima d'ora abbiamo avuto strumenti tanto potenti da garantire la sicurezza senza l'impiego di animali, né l'occasione d'oro di rivoluzionare la protezione umana e ambientale. La Commissione europea deve sostenere e consolidare tale divieto e la transizione verso metodi di valutazione della sicurezza senza l'impiego di animali». |
(3) |
Il gruppo di organizzatori esorta la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti: 1) «proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici. Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e l'ambiente affinché in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano sperimentati su animali»; 2) «trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche. Garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente senza aggiungere nuovi requisiti che implichino la sperimentazione animale per le sostanze chimiche»; 3) «ammodernare la scienza nell'UE. Impegnarsi per una proposta legislativa che metta a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura». |
(4) |
Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa ed è diviso in tre sezioni: «Divieti pionieristici dell'UE in ambito di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e la loro commercializzazione», «Trasformare il regolamento sui prodotti chimici» e «Ammodernare la scienza nell'UE». L'allegato spiega come secondo gli organizzatori andrebbero rivisti i regolamenti (CE) n. 1223/2009 (2) e (CE) n. 1907/2006 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). L'allegato contiene informazioni generali che spiegano in particolare come l'iniziativa contribuisca agli obiettivi politici della Commissione stabiliti nella «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» (5) e nel «Green Deal europeo» (6) e propone alla Commissione di elaborare misure di sostegno, come assicurare l'esecuzione dei divieti esistenti o ideare una strategia di sperimentazione degli ingredienti cosmetici utilizzando esclusivamente le strategie disponibili di valutazione non animale. Tali misure andrebbero a integrare la proposta di atti legislativi che la Commissione è invitata ad adottare e possono quindi essere considerate puramente accessorie. |
(5) |
Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato informazioni supplementari in un documento strategico che dettaglia le tre principali richieste di intervento. |
(6) |
Poiché l'iniziativa esorta all'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 114 del trattato. |
(7) |
Per questo motivo nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
(8) |
Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali. |
(9) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
(10) |
L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
(11) |
L'iniziativa dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» dovrebbe pertanto essere registrata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale», rappresentati da Sabrina ENGEL e Cezary WYSZYŃSKI in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55
(2) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).
(3) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
(5) Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche",COM(2020) 667 final;
(6) Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final;