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Document 32021D1054

Decisione (UE) 2021/1054 del Consiglio del 21 giugno 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e al metodo di analisi per la determinazione del tenore di stigmastadieni negli oli vegetali

ST/8588/2021/INIT

OJ L 227, 28.6.2021, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1054/oj

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 227/37


DECISIONE (UE) 2021/1054 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e al metodo di analisi per la determinazione del tenore di stigmastadieni negli oli vegetali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione, in conformità alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio (1), il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.

(2)

L’accordo è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (2), il 17 maggio 2019.

(3)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, al Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») spetta adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva.

(4)

In occasione della 113a sessione, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2021, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva («decisioni di modifica»).

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni di modifica da adottare avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(6)

Le decisioni di modifica che devono essere adottate dal Consiglio dei membri riguardano la modifica dei limiti per alcuni parametri chimici degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e di un metodo di analisi. Le modifiche dei limiti comprendono la sostituzione del limite per l’α-tocoferolo negli oli raffinati con un riferimento alle buone prassi di fabbricazione, la fissazione del limite di acido oleico e di acido palmitico negli oli d’oliva e negli oli di sansa d’oliva e la fissazione del limite per l’eritrodiolo negli oli raffinati. Il metodo di analisi si riferisce alla determinazione del tenore di stigmastadieni negli oli vegetali. Le decisioni di modifica sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell’olio d’oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni di modifica contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno sostenerle.

(7)

Qualora, in occasione della 113a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni di modifica sia rinviata perché determinati i membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione di sostenere l’adozione delle decisioni di modifica dovrebbe essere presa a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo. La procedura per l’adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2021.

(8)

Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione dovesse essere messa in discussione da nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 113a sessione del Consiglio, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione di decisioni di modifica a una sessione successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri in occasione della 113a sessione, che si terrà dal 28 al 30 giugno 2021, o nell’ambito di una procedura per l’adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2021, per quanto riguarda le norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, è di sostenere l’adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva e del metodo di analisi per la determinazione del tenore di stigmastadieni negli oli vegetali (4).

Articolo 2

Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 113a sessione del Consiglio dei membri, l’Unione chiederà che l’adozione di decisioni che modificano le norme o i metodi commerciali applicabili agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva da parte del Consiglio dei membri sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

(2)  Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.)

(4)  Cfr. documento 8638/21 in http://register.consilium.europa.eu


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