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Document 32021D0845
Commission Implementing Decision (EU) 2021/845 of 26 May 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/1202 as regards determination of the spontaneous ignition behaviour of dust accumulations
Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere
Decisione di esecuzione (UE) 2021/845 della Commissione del 26 maggio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere
C/2021/3542
OJ L 186, 27.5.2021, p. 28–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2022; abrog. impl. da 32022D1668
27.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/845 DELLA COMMISSIONE
del 26 maggio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 per quanto riguarda l’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. |
(2) |
Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. |
(3) |
Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare una norma sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN e il Cenelec e la Commissione e allegato alla domanda BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute della direttiva 94/9/CE. |
(4) |
Sulla base della richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, il CEN ha rivisto la norma EN 15188:2007 sull’individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere. A seguito di tale revisione il CEN ha trasmesso alla Commissione la norma EN 15188:2020. |
(5) |
Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 della norma EN 15188:2020 elaborata dal CEN. |
(6) |
La norma EN 15188:2020 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi e che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(7) |
La norma EN 15188:2020 sostituisce la norma EN 15188:2007. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma EN 15188:2007. |
(8) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma EN 15188:2007 è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma. |
(9) |
I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (4). Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati nello stesso atto, i riferimenti delle norme EN 15188:2020 ed EN 15188:2007 dovrebbero essere inclusi in tale decisione di esecuzione. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1202. |
(11) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
(3) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).
ALLEGATO I
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è aggiunta la voce seguente:
N. |
Riferimento della norma |
«3. |
EN 15188:2020 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere». |
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è aggiunta la voce seguente:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«3. |
EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere |
27 novembre 2022». |