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Document 32021D0754
Commission Implementing Decision (EU) 2021/754 of 4 May 2021 concerning the extension of the action taken by the Estonian Health Board permitting the making available on the market and use of the biocidal product Biobor JF in accordance with Article 55(1) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2021) 3032) (Only the Estonian text is authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/754 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal consiglio sanitario estone che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3032] (Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/754 della Commissione del 4 maggio 2021 relativa alla proroga della misura adottata dal consiglio sanitario estone che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3032] (Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
C/2021/3032
OJ L 163, 10.5.2021, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 163/3 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/754 DELLA COMMISSIONE
del 4 maggio 2021
relativa alla proroga della misura adottata dal consiglio sanitario estone che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida Biobor JF conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2021) 3032]
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 19 giugno 2020 il consiglio sanitario estone («l’autorità competente») ha adottato una decisione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 che permetteva, fino al 16 dicembre 2020, la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili («la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento. |
(2) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per tutelare la salute pubblica. La contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili può provocare malfunzionamenti del motore degli aeromobili e comprometterne l’aeronavigabilità, mettendo così in pericolo la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. La pandemia di COVID-19 e le restrizioni ai voli che ne sono conseguite hanno comportato la temporanea immobilizzazione di numerosi aeromobili. L’immobilità dell’aeromobile è un fattore aggravante della contaminazione microbiologica. |
(3) |
Il Biobor JF contiene 2,2’-(1-methyltrimethylenedioxy)bis-(4-methyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 2665-13-6) e 2,2’-oxybis (4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinane) (numero CAS 14697-50-8), principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 6 come preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Non essendo elencati nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2), tali principi attivi non sono inclusi nel programma di lavoro di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. L’articolo 89 di detto regolamento non si applica a tali principi attivi, che devono pertanto essere valutati e approvati prima che i biocidi che li contengono possano essere autorizzati a livello nazionale. |
(4) |
Il 16 dicembre 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta motivata si fonda sul timore che la contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili possa continuare a mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo dopo il 16 dicembre 2020, nonché sulla dichiarazione per cui il Biobor JF è essenziale per tenere sotto controllo tale contaminazione microbiologica. |
(5) |
Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, l’unico biocida alternativo raccomandato per il trattamento della contaminazione microbiologica dai costruttori di aeromobili e di motori (Kathon™ FP 1.5) è stato ritirato dal mercato nel marzo 2020 a causa di gravi anomalie nel funzionamento dei motori riscontrate in seguito al trattamento con tale prodotto. |
(6) |
Il trattamento meccanico della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili non è sempre possibile e le procedure concordate per l’aviazione impongono il trattamento con un biocida anche quando è possibile la pulizia meccanica. Inoltre il trattamento meccanico esporrebbe i lavoratori a gas tossici e dovrebbe pertanto essere evitato. |
(7) |
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, il fabbricante del Biobor JF ha adottato misure per ottenere la regolare autorizzazione del prodotto, e una domanda di approvazione dei principi attivi in esso contenuti dovrebbe essere presentata a breve. L’approvazione dei principi attivi e la successiva autorizzazione del biocida costituirebbero una soluzione definitiva per il futuro, ma sarebbe necessario molto tempo per il completamento di tali procedure. |
(8) |
La mancanza di controllo della contaminazione microbiologica dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del trasporto aereo e non è possibile contenere in maniera adeguata tale pericolo utilizzando un altro biocida o altri mezzi. È pertanto opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura. |
(9) |
Dato che la misura non è più in vigore dal 16 dicembre 2020, la presente decisione dovrebbe avere effetto retroattivo. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il consiglio sanitario estone può prorogare fino al 20 giugno 2022 la misura che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso da parte di utilizzatori professionali del biocida Biobor JF per il trattamento antimicrobico dei serbatoi di carburante e dei sistemi di alimentazione degli aeromobili.
Articolo 2
Il consiglio sanitario estone è destinatario della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 17 dicembre 2020.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).