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Document 32021D0752

Decisione (UE) 2021/752 della Banca centrale europea del 30 aprile 2021 che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/21)

OJ L 161, 7.5.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/752/oj

7.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/1


DECISIONE (UE) 2021/752 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 aprile 2021

che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/21)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(2)

Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

(3)

Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia della malattia correlata al coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere ulteriormente l’erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di apportare talune ulteriori modifiche a tali parametri. La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea (BCE/2020/25) (4) danno attuazione a tali modifiche.

(4)

Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria dirette a contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicheranno condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che le controparti dell’Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III dal 50% al 55% delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che la proroga delle condizioni più favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 sarà offerta soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati. La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea (BCE/2021/3) ha dato attuazione a tali modifiche (5).

(5)

Le sanzioni connesse all’inosservanza dei termini stabiliti per la presentazione delle relazioni e delle valutazioni dei revisori dovrebbero essere adeguate per rendere il regime sanzionatorio più proporzionato mirando nel contempo a garantire che i partecipanti rispettino i termini stabiliti. Inoltre, è opportuno chiarire i casi in cui i partecipanti sono autorizzati a passare dalla partecipazione individuale a quella di gruppo o ad aderire a gruppi OMRLT-III esistenti, nonché la procedura da seguire in tali casi. Inoltre, è opportuno prevedere un'esenzione dall’obbligo di presentare un’ulteriore valutazione del revisore sulle relazioni rivedute a seguito di riorganizzazioni societarie o di modifiche nella composizione di gruppi OMRLT-III. Infine, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione e i pertinenti calcoli dei tassi di interesse in caso di modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

(6)

Le modifiche alle sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione e di revisione e le disposizioni concernenti il trattamento delle riorganizzazioni societarie che si verificano successivamente al 31 marzo 2021 ai fini del calcolo dei tassi di interesse relativi alle OMRLT-III introdotte dalla presente decisione dovrebbero essere rese note agli enti creditizi non appena possibile. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1.

all'articolo 1, il punto 17) è sostituito dal seguente:

«17)

per “partecipante” s'intende una controparte idonea a operazioni di mercato aperto di politica monetaria dell’Eurosistema in conformità all’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), che presenta offerte nell’ambito di procedure d’asta relative a OMRLT-III individualmente o a livello di gruppo come capofila e che è soggetta a diritti e obblighi associati alla sua partecipazione alle procedure d’asta relative a OMRLT-III, esclusi gli enti creditizi che hanno già interamente rimborsato tutti gli importi presi a prestito nell’ambito delle OMRLT-III.»;

2.

all’articolo 3, paragrafo 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d)

la composizione e l'ente capofila di un gruppo OMRLT-III rimangono invariate per tutte le OMRLT-III, salvo quanto disposto ai paragrafi 5, 5 bis, 6 e 6 bis del presente articolo.»;

3.

all’articolo 3, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

«5 bis.   In casi eccezionali, ove sussistano ragioni oggettive, il Consiglio direttivo può decidere di autorizzare gli enti che partecipano alle OMRLT-III individualmente a partecipare invece alle future OMRLT-III su base di gruppo, aderendo a un gruppo OMRLT-III esistente o costituendo un nuovo gruppo OMRLT-III. Tale gruppo OMRLT-III e ciascuno dei suoi membri sono tenuti a osservare le disposizioni di cui all’articolo 3.»;

4.

all’articolo 3, paragrafo 6, la frase introduttiva nella lettera b) è sostituita dalla seguente:

«se, in relazione al gruppo OMRLT-III, un ente creditizio che non è un partecipante né un membro di un gruppo OMRLT-III soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto i) o ii) con effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), ma non in tale giorno né prima, la composizione del gruppo OMRLT-III può mutare per rispecchiare l'ingresso di un nuovo componente a condizione che:»;

5.

all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 6 bis:

«6 bis.   Fatto salvo il paragrafo 5 bis, un ente che partecipa alle OMRLT-III individualmente può partecipare invece alle future OMRLT-III a livello di gruppo costituendo un gruppo OMRLT-III, a condizione che:

a)

i membri di tale gruppo OMRLT-III siano enti creditizi che non partecipano alle OMRLT-III individualmente né come membri di un altro gruppo OMRLT-III e soddisfino le condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto i) o all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), punto ii) con effetto dal giorno successivo all’ultimo giorno del mese precedente la domanda di cui al paragrafo 3, lettera d), ma non in tale giorno né prima; e

b)

tale gruppo OMRLT-III e ciascuno dei suoi membri siano conformi le disposizioni di cui all’articolo 3.»;

6.

all’articolo 3, paragrafo 7, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ove le modifiche nella composizione di un gruppo OMRLT-III siano state accettate dal Consiglio direttivo in conformità al paragrafo 5, si sia formato un nuovo gruppo in conformità al paragrafo 5 bis o al paragrafo 6 bis, o le modifiche alla composizione di gruppi OMRLT-III siano avvenute in conformità al paragrafo 6, salva diversa decisione del Consiglio direttivo, si applicano le seguenti disposizioni:»;

7.

il secondo comma dell’articolo 5, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.»;

8.

all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 7 bis:

«7 bis.   Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettera a), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della seconda e della terza relazione ai sensi del paragrafo 1.

Ove sia presentata una prima relazione riveduta a seguito di una modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria ai sensi del paragrafo 7, lettere b) e c), si tiene conto di tale modifica nella composizione del gruppo OMRLT-III o di tale riorganizzazione societaria nella presentazione della terza relazione ai sensi del paragrafo 1 e la seconda relazione non è riveduta.»;

9.

all’articolo 6, il paragrafo 8 bis è sostituito dal seguente:

«8 bis.   Un partecipante che presenta una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 assicura che la qualità dei dati forniti in tale prima relazione riveduta sia valutata da un revisore esterno in conformità alle norme di cui al paragrafo 6. Tale valutazione da parte del revisore della prima relazione riveduta è fornita alla BCN competente con le seguenti modalità:

a)

laddove le revisioni riguardino le voci supplementari, la valutazione da parte del revisore di tali voci è fornita unitamente alla prima relazione riveduta;

b)

laddove il partecipante presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7, lettera a), la valutazione del revisore di tali revisioni è messa a disposizione della BCN competente entro il 30 luglio 2021, come precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE;

c)

laddove il partecipante presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7, lettera b), o del paragrafo 7, lettera c), la valutazione del revisore di tali revisioni è messa a disposizione della BCN competente entro il termine per la presentazione degli esiti della valutazione del revisore precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, per i partecipanti che prendono parte per la prima volta all'ottava OMRLT-III o alle successive operazioni OMRLT-III.»;

10.

all'articolo 6, è inserito il seguente paragrafo 8 ter:

«8 ter.   In deroga al paragrafo 8 bis, un partecipante che abbia messo a disposizione della BCN competente l’esito della valutazione della prima relazione da parte del revisore e successivamente presenti una prima relazione riveduta ai sensi del paragrafo 7 non è tenuto a mettere a disposizione della BCN competente una nuova valutazione da parte del revisore di tale prima relazione riveduta se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

a)

la riorganizzazione societaria è una fusione o un’acquisizione che coinvolge uno o più enti creditizi acquisiti che sono tutti partecipanti alle OMRLT-III individualmente, ovvero coinvolge enti creditizi che costituiscono un intero gruppo OMRLT-III;

b)

la valutazione del revisore della prima relazione per ciascun partecipante acquisito su base individuale o per l’intero gruppo OMRLT-III acquisito è stata messa a disposizione della BCN competente, separatamente, prima che avesse luogo la riorganizzazione societaria; e

c)

le revisioni non riguardano le voci supplementari di cui alla prima relazione.»;

11.

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Calcolo del tasso di interesse nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021

1.   Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è calcolato come segue:

a)

nel corso del periodo fino al 23 giugno 2021, il tasso di interesse è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale, tenuto conto della prestazione individuale relativa all’erogazione di credito di ciascuno dei partecipanti e tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione riguardo al calcolo del tasso di interesse;

b)

nel corso del periodo a decorrere dal 24 giugno 2021 e fino alla scadenza, il tasso di interesse è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo correlati all’ente risultante dalla riorganizzazione societaria o correlati al gruppo OMRLT-III successivamente alla modifica nella composizione del gruppo (salvo che dovesse essere concesso un tasso di interesse più favorevole sulla base dei dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale a seconda della prestazione individuale o delle prestazioni individuali relative all’erogazione di credito del partecipante) e tenuto conto altresì delle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente decisione riguardo al calcolo del tasso di interesse.

2.   Nel caso di una modifica nella composizione di un gruppo OMRLT-III o di una riorganizzazione societaria che coinvolga partecipanti che prendono parte alle prime sette OMRLT-III individualmente o su base di gruppo qualora tale modifica si verifichi tra il 1o aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è calcolato sulla base dei dati relativi al tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo correlati all’ente risultante dalla riorganizzazione societaria o correlati al gruppo OMRLT-III successivamente alla modifica nella composizione di un gruppo.»;

12.

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Inosservanza degli obblighi di segnalazione

1.   Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente la prima relazione entro il relativo termine, il suo limite di finanziamento è ridotto a zero;

b)

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente gli esiti della valutazione del revisore della prima relazione entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i)

se la BCN competente riceve la valutazione del revisore della prima relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine pertinente, il partecipante incorre, per ogni giorno fino alla ricezione di tale valutazione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 euro, una penalità di 1 000 euro per ogni giorno fino alla ricezione della valutazione del revisore della prima relazione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione della valutazione del revisore della prima relazione;

ii)

se la BCN competente non riceve la valutazione del revisore della prima relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante rimborsa le consistenze in essere prese in prestito nell’ambito delle operazioni OMRLT-III con riferimento alle quali il limite di finanziamento è stato calcolato sulla base della prima relazione per la quale non è stata ricevuta la valutazione del revisore. Il partecipante rimborsa tali importi il giorno di regolamento della successiva operazione di rifinanziamento principale al tasso di interesse pari al tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per tutta la durata della relativa OMRLT-III fino al giorno di regolamento del rimborso, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base;

c)

se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione oppure gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i)

se la BCN competente riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 euro, una penalità di 1 000 euro per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o ottobre 2021;

ii)

se la BCN competente non riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione né gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso medio sull’operazione di rifinanziamento principale per la durata di ciascuna OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito da tale partecipante nell'ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base salvo che al partecipante sia concesso un tasso più favorevole per effetto del suo volume di prestiti erogati durante il terzo periodo di riferimento. Se la BCN competente non riceve i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario precisato al punto i), il partecipante incorre altresì in una penalità di 5 000 euro che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al secondo periodo di riferimento nella seconda relazione.

In deroga al precedente paragrafo del presente punto ii), se il partecipante fornisce soltanto i dati relativi al periodo di riferimento speciale della seconda relazione e la valutazione del revisore di tali dati, e i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 3 bis, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafi 3 bis e 3 ter, rispettivamente;

d)

se un partecipante a una delle prime sette OMRLT-III omette di fornire alla BCN competente i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i)

se la BCN competente riceve i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o gli esiti della valutazione da parte del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 euro, una penalità di 1 000 euro per ogni giorno fino a ricezione). Le penali applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o ottobre 2021;

ii)

se la BCN competente non riceve i dati relativi al periodo di riferimento speciale nella seconda relazione né gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), i prestiti netti idonei del partecipante durante il periodo di riferimento speciale sono considerati inferiori al suo livello di riferimento dei prestiti netti e il partecipante non può avvalersi del tasso di interesse di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

e)

se la sanzione pecuniaria di cui alla lettera c), punto i), è applicata dalla BCN competente, la sanzione pecuniaria di cui alla lettera d), punto i), non è applicata. Analogamente, se la sanzione pecuniaria di cui alla lettera d), punto i), è addebitata dalla BCN competente, la sanzione pecuniaria di cui alla lettera c), punto i), non è addebitata;

f)

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi alla terza relazione, entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i)

se la BCN competente riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati dentro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 euro, una penalità di 1 000 euro per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o luglio 2022;

ii)

se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso di interesse calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (se il partecipante ha già partecipato a una delle prime sette OMRLT-III), o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera a) (se il partecipante ha partecipato all'ottava OMRLT-III o a una successiva OMRLT-III), si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III, mentre durante il periodo successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso è calcolato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera b). Se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante è altresì soggetto a una penalità di 5 000 euro, che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione;

g)

se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, paragrafo 7, o paragrafo 8 bis, il tasso di interesse tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base.

h)

se un partecipante, in connessione con la revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, o altrimenti, riscontra errori nei dati presentati nelle relazioni, incluse imprecisioni o lacune, esso ne dà notifica alla BCN competente quanto prima. Ove la BCN competente riceva una notifica in merito a tali errori, imprecisioni o omissioni, o ne venga altrimenti a conoscenza: (i) il partecipante fornisce quanto prima le informazioni supplementari richieste dalla BCN competente funzionali alla valutazione dell’impatto degli errori, imprecisioni o omissioni, in questione, e (ii) la BCN competente può adottare misure adeguate, che possono includere un ricalcolo dei relativi valori che a sua volta può incidere sul tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito di OMRLT-III e l’obbligo di rimborsare gli importi presi in prestito che, in conseguenza dell’errore, dell’imprecisione o dell’omissione, superano il limite di finanziamento del partecipante. I partecipanti dimostrano che le eventuali carenze individuate dalla revisione di cui all’articolo 6, paragrafi 6 e 8 bis, sono state affrontate nei dati segnalati alle BCN conformemente alla tempistica richiesta dalla BCN competente nonché, qualora attraverso la valutazione del revisore della seconda relazione o della terza relazione siano individuate carenze, entro un termine che consenta la tempestiva comunicazione dei dati relativi ai tassi di interesse da parte della BCN competente in base ai rispettivi dati in conformità al calendario indicativo pubblicato sul sito Internet della BCE.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (*1) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33).

3.   Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alle OMRLT-III.

(*1)  Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).»;"

13.

nell’allegato II, sezione 4. lettera c), punto ii), terzo trattino (Riclassificazioni (3.2C)), il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)

Aggiustamenti che derivano dalla correzione di errori di segnalazione, in conformità alle istruzioni ricevute dalla BCN competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera h);».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2021.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(3)  Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).

(4)  Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28).

(5)  Decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2021, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3) (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 93).


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