This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021D0054
Council Decision (CFSP) 2021/54 of 22 January 2021 amending Decision 2010/231/CFSP concerning restrictive measures against Somalia
Decisione (PESC) 2021/54 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
Decisione (PESC) 2021/54 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
GU L 23 del 25.1.2021, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/18 |
DECISIONE (PESC) 2021/54 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1). |
(2) |
Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2551 (2020), che ribadisce un embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le notifiche riguardanti la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e di altro genere e formazione relativa ad attività militari. Tale risoluzione riafferma inoltre il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati alla Somalia. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC. |
(4) |
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
2) |
l’allegato IV è sostituito dall’allegato I della presente decisione; |
3) |
l’allegato V è sostituito dall’allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).
ALLEGATO I
«ALLEGATO IV
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 1
1.
Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).
2.
Nitroglicerina composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).
3.
Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).
4.
«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.)
ALLEGATO II
«ALLEGATO V
ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 2
1.
Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
2.
«Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).
3.
Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
a) |
nitrato di ammonio gasolio (ANFO); |
b) |
nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m); |
c) |
nitroglicerina (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali) a meno che non sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea; |
d) |
nitroglicole; |
e) |
tetranitrato di pentaeritrite (PETN); |
f) |
cloruro di picrile; |
g) |
2,4,6-trinitrotoluene (TNT). |
4.
Precursori di esplosivi:
a) |
nitrato di ammonio; |
b) |
nitrato di potassio; |
c) |
clorato di sodio; |
d) |
acido nitrico; |
e) |
acido solforico. |