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Document 32021D0054

    Decisione (PESC) 2021/54 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

    GU L 23 del 25.1.2021, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/54/oj

    25.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 23/18


    DECISIONE (PESC) 2021/54 DEL CONSIGLIO

    del 22 gennaio 2021

    che modifica la decisione 2010/231/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

    (2)

    Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2551 (2020), che ribadisce un embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le notifiche riguardanti la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e di altro genere e formazione relativa ad attività militari. Tale risoluzione riafferma inoltre il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati alla Somalia.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

    (4)

    È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

    1)

    l’articolo 1 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    «f)

    alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

    i)

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva, caso per caso, da parte del comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter;

    ii)

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 e 4 ter;

    iii)

    la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 4 ter e possono essere effettuate in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica;»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri che forniscono alle forze di sicurezza nazionali somale armamenti e materiale connesso possono darne notifica al comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, informandone l’organismo nazionale di coordinamento appropriato all’interno del governo federale della Somalia e fornendo a quest’ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, ai sensi dei paragrafi 13 e 14 dell’UNSCR 2498 (2019). Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.»;

    2)

    l’allegato IV è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

    3)

    l’allegato V è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO IV

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 1

    1.   

    Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).

    2.   

    Nitroglicerina composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).

    3.   

    Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

    4.   

    «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.)

    »

    (1)  GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO V

    ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 quater, PARAGRAFO 2

    1.   

    Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell’allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

    2.   

    «Tecnologia»«necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia»«necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).

    3.   

    Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

    a)

    nitrato di ammonio gasolio (ANFO);

    b)

    nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m);

    c)

    nitroglicerina (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali) a meno che non sia composta o miscelata con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea;

    d)

    nitroglicole;

    e)

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

    f)

    cloruro di picrile;

    g)

    2,4,6-trinitrotoluene (TNT).

    4.   

    Precursori di esplosivi:

    a)

    nitrato di ammonio;

    b)

    nitrato di potassio;

    c)

    clorato di sodio;

    d)

    acido nitrico;

    e)

    acido solforico.

    ».

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