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Document 32020Y0720(01)

    Raccomandazione del comitato europeo per il rischio sistemico del 25 maggio 2020 sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini (CERS/2020/6) 2020/C 238/01

    GU C 238 del 20.7.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 238/1


    RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

    del 25 maggio 2020

    sui rischi di liquidità derivanti da richieste di margini

    (CERS/2020/6)

    (2020/C 238/01)

    IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    Visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b), d) e f) e gli articoli da 16 a 18,

    vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La compensazione accentrata e gli scambi dei margini per le operazioni che non sono compensate a livello centrale apportano un significativo vantaggio alla stabilità finanziaria, in particolare in termini di gestione del rischio di controparte. La maggiore compensazione accentrata dei derivati e la collateralizzazione di posizioni derivate non compensate a livello centrale hanno notevolmente rafforzato la capacità di tenuta dei mercati dei derivati dai tempi della crisi finanziaria del 2008. Tali riforme — condotte dal Financial Stability Board sulla base di accordi raggiunti al livello del G20 — hanno contribuito a far sì che i recenti stress di mercato non provocassero diffusa preoccupazione sul rischio di controparte. La compensazione accentrata massimizza inoltre le possibilità di compensazione e, di conseguenza, i risparmi di liquidità, anche per quanto riguarda i pagamenti dei margini di variazione che rispecchiano fedelmente le oscillazioni dei prezzi di mercato.

    (2)

    Gli shock di mercato, quali le forti riduzioni dei prezzi delle attività e i livelli elevati di volatilità dei mercati, si traducono in aumenti dei margini di variazione e possono anche comportare significative richieste di margini iniziali per posizioni in «cash securities», materie prime o strumenti derivati. I margini sono fondamentali per le modalità con cui una controparte centrale (central counterparty, CCP) gestisce il rischio di controparte e sono parte integrante della gestione dei rischi e sostengono la capacità di tenuta sistemica.

    (3)

    Tali condizioni di mercato potrebbero avere importanti implicazioni per la gestione della liquidità dei partecipanti ai mercati, per le loro esigenze di finanziamento ed eventualmente anche per la loro solvibilità, qualora lo stress di liquidità porti a svendite sistematiche di attività.

    (4)

    In ultima analisi, le esternalità derivanti da significativi movimenti di mercato e le corrispondenti richieste di margini possono compromettere la stabilità del sistema finanziario.

    (5)

    Il diffondersi della pandemia di COVID-19 e il recente marcato aumento della variabilità del prezzo del petrolio hanno portato, tra l’altro, a notevoli richieste di margini tra mercati compensati a livello centrale e mercati non compensati a livello centrale. A partire dalla metà di febbraio 2020, i margini iniziali sono aumentati, in modo più significativo per i derivati quotati rispetto ai derivati negoziati fuori borsa (OTC), a seguito di volumi più elevati di transazioni, e come risposta del modello di margine alle perdite future potenzialmente più elevate a causa della maggiore volatilità del mercato. Inoltre, le CCP hanno emesso richieste e riscosso ingenti importi di margini di variazione infragiornalieri a copertura dei movimenti di mercato, con il corrispondente rimborso che spesso avviene solo la mattina successiva, il che fa sì che la liquidità debba essere tenuta temporaneamente sui conti delle CCP. A marzo si è registrato un aumento significativo del pagamento e della riscossione del margine di variazione giornaliero sui portafogli bilaterali.

    (6)

    Molti partecipanti diretti hanno registrato un aumento particolarmente marcato dei margini iniziali e alcuni partecipanti diretti possono essere incorsi in un aumento dei vincoli di liquidità. Tuttavia, non si è verificato alcun default in alcuna controparte centrale stabilita nell’Unione. Le richieste di margini possono aver avuto un impatto significativo sugli enti non bancari, tramite compensazione dei clienti o in operazioni non compensate a livello centrale, a causa di vincoli di liquidità. Guardando al futuro, la capacità dei partecipanti al mercato di coprire le richieste di margini dipenderà dai futuri livelli di volatilità e dalla tenuta costante della loro gestione della liquidità.

    (7)

    Nel complesso, la concentrazione a livello delle CCP e dei partecipanti diretti nonché l’interconnessione tra le CCP per il fatto di avere in comune partecipanti diretti, fornitori di liquidità, custodi o controparti degli investimenti, sono fattori che possono anche esacerbare il contagio del rischio di liquidità.

    (8)

    Le norme tecniche e gli orientamenti in materia di prociclicità (misure antiprociclicità relative al margine) introdotti in virtù del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sono volti a limitare il rischio di prociclicità del margine delle CCP. Il regolamento delegato della Commissione (UE) n. 153/2013 (4) contiene specifiche sulla prociclicità dei margini e delle garanzie che le autorità nazionali competenti sono tenute a osservare. Le modifiche apportate al regolamento EMIR, introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR Refit) (5), aumentano la trasparenza della fissazione dei margini tra CCP e i partecipanti diretti, ma il medesimo livello di trasparenza non è esteso alle relazioni tra i partecipanti diretti e i loro clienti.

    (9)

    Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione. Nell’assolvere il proprio mandato, il CERS dovrebbe contribuire alla prevenzione e all’attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, compresi quelli relativi alla liquidità. Nello svolgimento della sua funzione, il CESR valuta i rischi per il sistema finanziario che potrebbero derivare da grandi richieste di margini e propone modalità per mitigare tali rischi.

    (10)

    Il CERS riconosce i vantaggi in termini di risparmio di liquidità per l’intero sistema finanziario correlati al vantaggio della compensazione multilaterale fornita dalla compensazione centrale; il CESR apprezza inoltre il vantaggio sistemico della compensazione accentrata come strumento essenziale per rafforzare la stabilità finanziaria garantendo e sviluppando solide prassi di gestione dei rischi in termini di rischio di credito e di liquidità.

    (11)

    Il CERS riconosce inoltre che l’azione politica sui margini non deve mettere a repentaglio la tutela contro il rischio di credito di controparte. Le controparti, compresi i partecipanti diretti di CCP e i loro clienti, dovrebbero assicurare di mantenere liquidità sufficiente per soddisfare le richieste di margine in modo tempestivo. È tuttavia anche utile, dal punto di vista della stabilità finanziaria, garantire che le decisioni delle controparti centrali in termini di gestione dei rischi non comportino oneri inutili per i partecipanti diretti, i clienti dei partecipanti diretti e le altre controparti a causa dell’eccessivo carattere prociclico, creando in tal modo involontariamente carenze di liquidità che potrebbero evolvere in problemi di solvibilità. In risposta alle presenti raccomandazioni, il CERS prevede che le CCP assicurino che la loro gestione dei rischi e la loro capacità di tenuta rimangano solide e continuino a proteggere i partecipanti al mercato dalle perdite derivanti da default.

    (12)

    Le raccomandazioni A e D sono volte a garantire che cambiamenti improvvisi e significativi (e quindi prociclici) ed «effetti precipizio» relativi a margini iniziali (comprese le maggiorazioni dei margini) e garanzie siano limitati: (i) dalle CCP nei confronti dei loro partecipanti diretti; (ii) dai partecipanti diretti nei confronti dei loro clienti; e (iii) nella sfera bilaterale, in cui risultano dalla fiducia concessa in modo automatico ai rating ed eventualmente da metodologie interne procicliche di credit scoring. La pianificazione della liquidità dovrebbe essere per quanto possibile prevedibile e gestibile limitando richieste di margini impreviste e significative. Dare termini di preavviso ragionevoli e applicabili per qualsiasi modifica del margine e dei protocolli di scarto di garanzia potrebbe garantire che i partecipanti al mercato si adeguino in maniera ordinata.

    (13)

    La raccomandazione B è volta a garantire che le CCP includano in modo completo nelle loro prove di stress di liquidità eventuali eventi che potrebbero determinare per loro un ammanco di liquidità, al fine di incentivarle a migliorare la maniera in cui gestiscono il loro ricorso ai fornitori di servizi di liquidità. Ciò migliorerà la capacità di tenuta del mercato nell’insieme, dato che vi è un elevato livello di concentrazione e di interconnessione tra le CCP e i loro fornitori di servizi di liquidità, e che una gestione prudente della liquidità a livello di singola CCP al riguardo migliorerebbe la gestione dei rischi sotto il profilo sistemico e macroprudenziale.

    (14)

    La raccomandazione C è volta a garantire che le CCP, pur mantenendo la loro capacità di tenuta finanziaria, limitino l’asimmetria nel pagamento dei margini di variazione riscossi in via infragiornaliera e che definiscano gli schemi e i calendari relativi ai margini in modo che siano prevedibili e si evitino eccessivi vincoli di liquidità per i partecipanti diretti che potrebbero condurre a eventi di default.

    (15)

    La presente raccomandazione fa salvi i mandati in materia di politica monetaria delle banche centrali dell’Unione.

    (16)

    Le raccomandazioni del CERS sono pubblicate dopo che i destinatari sono stati informati e dopo che il consiglio generale ha informato il Consiglio dell’Unione europea della sua intenzione in tal senso e ha dato al Consiglio la possibilità di rispondere,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

    SEZIONE 1

    RACCOMANDAZIONI

    Raccomandazione A — Limitare «effetti precipizio» in relazione alla domanda di garanzie

    1.

    Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che le CCP analizzino l’andamento delle loro politiche di cui all’articolo 28 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 durante i periodi di tensioni acute e comunichino gli esiti alla rispettiva autorità competente.

    2.

    Si raccomanda che le autorità competenti si adoperino per garantire, tenendo conto degli esiti delle analisi effettuate in conformità alla raccomandazione A, paragrafo 1, che, nella misura consentita dalla legge e coerentemente con la capacità di tenuta finanziaria delle CCP:

    i)

    i modelli e i parametri delle CCP per la fissazione dei margini di garanzia e le politiche e procedure delle CCP per l’accettazione e la valutazione delle garanzie e per la determinazione di scarti di garanzia prudenti non provochino inutili ed eccessivi cambiamenti repentini e significativi causando «effetti precipizio» nei margini iniziali, comprese le maggiorazioni, e nelle garanzie. Le CCP dovrebbero garantire che i loro modelli, parametri, politiche e procedure:

    a.

    utilizzino un criterio granulometrico per i modelli interni di credit scoring e adottino un approccio progressivo che attui le modifiche ai margini di garanzia, comprese le maggiorazioni, e ai contratti di garanzia, senza ritardare indebitamente la trasposizione di tali declassamenti nelle loro pratiche generali di gestione dei rischi;

    b.

    adottino un approccio globale per limitare le caratteristiche procicliche ai sensi dei requisiti normativi sulla prociclicità di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare in caso di declassamenti di rating del credito.

    ii)

    Fatto salvo l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 648/2012, le CCP informano le rispettive autorità competenti e le autorità competenti informano i membri del collegio istituito ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012 quando:

    a.

    riducono l’ambito delle garanzie ammissibili;

    b.

    modificano sostanzialmente gli scarti di garanzia;

    c.

    riducono in misura rilevante i limiti di concentrazione applicati ai sensi dell’articolo 42 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 153/2013.

    Nella misura in cui ciò non interferisca con l’attuazione tempestiva delle decisioni in materia di gestione dei rischi, tali informazioni dovrebbero essere fornite con sufficiente anticipo rispetto all’attuazione.

    3.

    Si raccomanda che, per quanto consentito dalla legge, le relative autorità competenti dei partecipanti diretti si impegnino con i partecipanti diretti nel quadro della vigilanza continua a garantire che l’applicazione da parte dei partecipanti diretti delle loro procedure di gestione dei rischi quando prestano servizi di compensazione ai loro clienti, non comporti cambiamenti improvvisi e significativi ed «effetti precipizio» per le richieste di margini e la riscossione di margini – a meno che tali cambiamenti ed «effetti precipizio» improvvisi e significativi costituiscano un inevitabile risultato di eventi di mercato – e non diano origine a prassi in materia di garanzie reali in caso di declassamenti di rating del credito e non riducano in modo sostanziale la solidità delle pratiche di gestione dei rischi adottate dai partecipanti diretti né ne pregiudichino la tenuta.

    4.

    Si raccomanda che, per quanto consentito dalla legge, le relative autorità competenti delle controparti finanziarie e non finanziarie che stipulano contratti derivati OTC e operazioni di finanziamento tramite titoli non compensati a livello centrale si adoperino per assicurare che le loro procedure di gestione dei rischi non provochino, in caso di declassamenti del rating del credito, cambiamenti improvvisi ed «effetti precipizio» nelle richieste di margini e nella riscossione di margini e nelle prassi in materia di garanzie reali. Ciò potrebbe essere realizzato, ad esempio, incoraggiando le controparti a:

    i)

    utilizzare una sequenza progressiva e granulare quando si effettuano declassamenti di rating del credito, nelle loro pratiche generali di gestione dei rischi;

    ii)

    mantenere un approccio globale per limitare le caratteristiche procicliche conformemente ai requisiti normativi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda i rating declassati.

    Raccomandazione B — Scenario di stress per la valutazione del futuro fabbisogno di liquidità

    1.

    Si raccomanda che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamini i progetti di norme tecniche (6) elaborate a norma dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare dell’articolo 32, paragrafo 4, di tali progetti di standard tecnici, per includere disposizioni che impongano alle CCP di includere nei loro scenari di stress ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 il default di due entità che forniscono servizi alla CCP e il cui default potrebbe incidere sostanzialmente sulla posizione di liquidità della CCP.

    2.

    In attesa di un’eventuale azione intrapresa dall’ESMA per conformarsi alla raccomandazione B, paragrafo 1, e della eventuale introduzione della corrispondente legislazione dell’Unione, si raccomanda alle autorità competenti, per quanto consentito dalla legge, di assicurare che gli scenari di stress di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 648/2012 includano il default di due soggetti che forniscono servizi alla CCP e il cui default potrebbe incidere sostanzialmente sulla posizione di liquidità della CCP; tali soggetti potrebbero includere i fornitori di servizi di liquidità, i prestatori di servizi di regolamento o altri fornitori di servizi il cui default potrebbe eventualmente influire sulla posizione di liquidità della CCP.

    3.

    Si raccomanda alle autorità competenti, per quanto consentito dalla legge, di assicurare che le azioni correttive delle CCP per colmare eventuali carenze di risorse disponibili per coprire il fabbisogno di liquidità individuato applicando gli scenari di stress aggiuntivi di cui alla raccomandazione B, paragrafo 2 o alla raccomandazione B, paragrafo 1, una volta in vigore la corrispondente legislazione dell’Unione, non comportino, se applicati in periodi di stress dei mercati, un ulteriore onere per i partecipanti diretti. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero assicurare che le CCP si adoperino per ottenere liquidità aggiuntiva da fonti di mercato alternative.

    4.

    Si raccomanda che, per quanto consentito dalla legge, l’ESMA, in cooperazione con le autorità competenti, interagisca con le CCP — e, per quanto possibile, con le pertinenti autorità dei paesi terzi — per effettuare degli esercizi di stress di liquidità coordinati che tengano conto anche del default di due soggetti qualsiasi di cui alle raccomandazioni B, paragrafo 1 e B, paragrafo 2.

    Raccomandazione C — Limitare i vincoli di liquidità connessi alla riscossione di margini

    1.

    Si raccomanda che le autorità competenti si adoperino per garantire, per quanto consentito dalla legge e coerentemente con le adeguate pratiche di gestione dei rischi e la tenuta finanziaria delle CCP, che quando le CCP emettono richieste di margini e riscuotono i margini per limitare le loro esposizioni creditizie, mirino a evitare di creare inutili vincoli di liquidità per i partecipanti diretti, anche assicurando che:

    i)

    per quanto riguarda i margini richiesti e riscossi su base infragiornaliera, e per quanto possibile dal punto di vista operativo e legale, le CCP individuino separatamente:

    a.

    il margine che copre le esposizioni potenziali, comprese le esposizioni risultanti da posizioni assunte e novate in quel giorno;

    b.

    il margine che copre le esposizioni realizzate in seguito a movimenti di mercato in quel giorno, che le controparti centrali dovrebbero prendere in considerazione di riscuotere e pagare lo stesso giorno;

    ii)

    se il margine iniziale di garanzia è stato fornito da un partecipante diretto in eccesso rispetto alla garanzia richiesta per coprire il rischio derivante dalle posizioni registrate su un conto, comprese le posizioni novate su base infragiornaliera e ogni aumento dell’esposizione assunta su base infragiornaliera, le CCP diano priorità, ove possibile dal punto di vista operativo, all’uso di garanzie in eccesso piuttosto che alla raccolta di garanzie supplementari a meno che il partecipante diretto non fissi volontariamente la maggiorazione del margine. Tale processo dovrebbe avvenire in modo prevedibile, trasparente e programmato;

    iii)

    Le CCP assicurano che il processo di riscossione dei margini iniziali e di variazione non comporti eccessivi vincoli operativi per il partecipante diretto che potrebbero comportare un rischio di liquidità supplementare.

    2.

    Si raccomanda alle relative autorità competenti dei partecipanti diretti di monitorare e, ove necessario e consentito dalla legge e coerentemente con adeguate pratiche di gestione dei rischi e con la tenuta finanziaria, di interagire con i partecipanti diretti nel contesto della vigilanza ordinaria, affinché i partecipanti diretti, quando emettono richieste di margini e riscuotono i margini iniziali e di variazione dai loro clienti, comprese le controparti finanziarie e non finanziarie, al fine di limitare le proprie esposizioni creditizie, mirino ad evitare inutili vincoli di liquidità per i loro clienti. Tal risultato potrebbe essere raggiunto, ad esempio, garantendo che:

    i)

    se un cliente ha fornito un sufficiente margine iniziale per coprire il rischio derivante dalle posizioni registrate con il partecipante diretto, comprese le posizioni novate su base infragiornaliera e ogni aumento dell’esposizione assunta base infragiornaliera, i partecipanti diretti diano priorità all’utilizzo di margini di garanzie iniziali in eccesso rispetto alla raccolta di garanzie supplementari, a meno che il cliente non fissi volontariamente la maggiorazione del margine;

    ii)

    i partecipanti diretti garantiscano che il processo per la riscossione di margini iniziali e di variazione non comporti eccessivi vincoli operativi per i clienti da cui potrebbe derivare un rischio di liquidità supplementare.

    Raccomandazione D — Attenuazione della prociclicità nella prestazione di servizi di compensazione di clienti e nelle operazioni di finanziamento tramite titoli

    1.

    Si raccomanda alle pertinenti autorità competenti di contribuire a orientare le discussioni a livello internazionale, attraverso la loro partecipazione alle sedi internazionali e agli organismi di normazione, se del caso, sui mezzi per attenuare la prociclicità dei margini e sulle pratiche di scarto di garanzia nella fornitura di servizi ai clienti connessi ai contratti future e ai derivati fuori borsa (over-the-counter), nonché alle operazioni di finanziamento tramite titoli, siano esse compensate a livello centrale o non compensate a livello centrale. Tali discussioni dovrebbero mirare a sviluppare norme mondiali che disciplinino i requisiti minimi per l’attenuazione della prociclicità nell’erogazione di tali servizi.

    2.

    Qualora tali norme siano dettate a livello mondiale, si raccomanda alla Commissione europea di proporre che la legislazione dell’Unione conferisca loro efficacia.

    SEZIONE 2

    ATTUAZIONE

    1.   Definizioni

    1.

    Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    per «autorità competente» si intende una autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 648/2012;

    b)

    il termine «CCP» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    c)

    il termine «compensazione» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 3 del regolamento (UE) n. 648/2012;

    d)

    il termine «partecipante diretto» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

    e)

    il termine «derivato» o «contratto derivato» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 5, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

    f)

    per «autorità competente pertinente» si intende l’autorità competente indicata nella legislazione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 e l’autorità competente designata da uno Stato membro a norma e ai fini dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

    g)

    il termine «controparte finanziaria» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 8, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

    h)

    il termine «controparte non finanziaria» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 9, del Regolamento (UE) n. 648/2012;

    i)

    il termine «cliente» ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 15 del regolamento (UE) n. 648/2012.

    2.   Criterio di attuazione

    Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione, dovrebbe essere prestata la debita attenzione al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione;

    3.   Calendario per dare seguito alla raccomandazione

    A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni dovrebbero essere inviate secondo la seguente tempistica:

    1.   Raccomandazione A

    a)

    Entro il 30 novembre 2020 le autorità competenti sono invitate a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione delle raccomandazioni A, paragrafo 1 e A, paragrafo 2.

    b)

    Entro il 30 novembre 2020 le pertinenti autorità competenti sono invitate a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione delle raccomandazioni A, paragrafo 3 e A, paragrafo 4.

    2.   Raccomandazione B

    a)

    Entro il 31 dicembre 2021 l’ESMA è invitata a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione della raccomandazione B, paragrafo 1.

    b)

    Entro il 30 novembre 2020 le autorità competenti sono invitate a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione delle raccomandazioni B, paragrafo 2, B, paragrafo 3 e B, paragrafo 4.

    3.   Raccomandazione C

    a)

    Entro il 30 novembre 2020 le autorità competenti sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I relativo all’attuazione della raccomandazione C, paragrafo 1.

    b)

    Entro il 30 novembre 2020, le pertinenti autorità competenti dei partecipanti diretti sono invitate a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I relativo all’attuazione della raccomandazione C, paragrafo 2.

    4.   Raccomandazione D

    a)

    Entro il 31 dicembre 2021 le autorità competenti e le pertinenti autorità competenti sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione della raccomandazione D, paragrafo 1.

    b)

    Entro il 31 dicembre 2022 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al CERS il modulo di cui all’allegato I sull’attuazione della raccomandazione D, paragrafo 2.

    4.   Monitoraggio e valutazione

    1.

    Il Consiglio generale valuterà le azioni e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere che la presente raccomandazione non sia stata rispettata e che un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

    2.

    Non si applica la metodologia elaborata nel manuale per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS (7), che descrive la procedura per la valutazione della conformità alle raccomandazioni del CERS.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 maggio 2020

    Capo del segretariato del CERS

    per conto del Consiglio generale del CERS

    Francesco MAZZAFERRO


    (1)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

    (2)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

    (3)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 19).

    (5)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il Regolamento (UE) 648/2012 per quanto riguarda l’obbligo di compensazione, la sospensione dell’obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141, del 28.5.2019, pag. 42).

    (6)  Draft technical standards under Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC Derivatives, CCPs and Trade Repositories (Progetto di norme tecniche ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) (ESMA/2012/600).

    (7)  Manuale sulla valutazione della conformità alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico, aprile 2016, disponibile all’indirizzo: https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/160502_handbook.en.pdf.


    ALLEGATO I

    Comunicazione delle azioni intraprese in risposta alla raccomandazione

    1.   Informazioni relative al destinatario

    Raccomandazione

     

    Paese del destinatario

     

    Istituto

     

    Nome e recapiti del soggetto che risponde

     

    Data della comunicazione

     

    2.   Comunicazione delle azioni

    Raccomandazione

    Siete conformi? (sì/no/non applicabile)

    Descrizione delle azioni intraprese per garantire la conformità

    Giustificazione della parziale conformità o della non conformità

    Raccomandazione A, paragrafo 1

     

     

     

    Raccomandazione A, paragrafo 2

     

     

     

    Raccomandazione A paragrafo 3

     

     

     

    Raccomandazione A, paragrafo 4

     

     

     

    Raccomandazione B, paragrafo1

     

     

     

    Raccomandazione B, paragrafo 2

     

     

     

    Raccomandazione B paragrafo 3

     

     

     

    Raccomandazione B, paragrafo 4

     

     

     

    Raccomandazione C, paragrafo 1

     

     

     

    Raccomandazione C, paragrafo 2

     

     

     

    Raccomandazione D, paragrafo 1

     

     

     

    Raccomandazione D, paragrafo 2

     

     

     

    3.   Note

    1.

    Il presente modulo è utilizzato per la comunicazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

    2.

    È opportuno che ciascun destinatario invii il modulo compilato al CERS, tramite il segretariato del CERS, per via elettronica mediante DARWIN nella cartella dedicata o per posta elettronica all’indirizzo notifications@esrb.europa.eu. Il segretariato del CERS provvederà alla trasmissione delle comunicazioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su base aggregata.

    3.

    Se una raccomandazione non si applica, selezionare «Non applicabile» nella casella «Siete conformi?»

    4.

    I destinatari dovrebbero fornire tutte le informazioni e la documentazione pertinenti relative all’attuazione delle raccomandazioni, comprese le informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese.

    5.

    Se un destinatario ottempera solo parzialmente, dovrebbe fornire una spiegazione esaustiva circa la portata della non conformità, nonché altri dettagli della conformità parziale. La spiegazione dovrebbe specificare chiaramente le parti pertinenti della raccomandazione che i destinatari non rispettano.


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