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Document 32020R2041

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione dell’11 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2020/8695

OJ L 420, 14.12.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2041/oj

14.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 420/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2041 DELLA COMMISSIONE

dell’11 dicembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

visto l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione (3) stabilisce nell’allegato II il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare ai fini del programma di controllo previsto da tale regolamento allo scopo di garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari.

(2)

Con il recesso del Regno Unito dall’Unione e la fine del periodo di transizione il 31 dicembre 2020 sono necessari adattamenti volti ad assicurare che il programma rimanga rappresentativo del mercato dell’Unione e il numero complessivo di campioni rimanga sufficiente per il conseguimento degli obiettivi del programma.

(3)

In passato il Regno Unito ha contribuito con un numero significativo di campioni, proporzionato alla sua popolazione. D’ora in avanti il numero di campioni che il Regno Unito è tenuto a raccogliere dovrebbe essere adattato nei confronti dell’Irlanda del Nord e in funzione delle dimensioni della popolazione di tale territorio.

(4)

Anche il numero di campioni raccolti dagli Stati membri dovrebbe essere adattato di conseguenza per mantenere un numero complessivo di campioni sufficiente in relazione al considerando 3 del regolamento (UE) 2020/585.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585.

(6)

Per consentire agli Stati membri di ottemperare agli obblighi di analisi, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 dicembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato II, punto 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/585, la tabella è sostituita dalla seguente:

BE

15

BG

15

CZ

15

DK

12

DE

106

EE

12

IE

12

EL

15

ES

55

FR

78

HR

12

IT

75

CY

12

LV

12

LT

12

LU

12

HU

15

MT

12

NL

20

AT

15

PL

51

PT

15

RO

22

SI

12

SK

12

FI

12

SE

15

Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord (1)

12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683


(1)  Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il presente regolamento si applica al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.


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