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Document 32020R1693

Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 381, 13.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1693/oj

13.11.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 381/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/1693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entrato in vigore il 17 giugno 2018, istituisce un nuovo quadro normativo per la produzione biologica. Al fine di garantire una transizione agevole dal vecchio quadro normativo al nuovo, tale regolamento prevede come data di applicazione il 1o gennaio 2021.

(2)

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia di COVID-19 una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» e l’11 marzo 2020 l’ha qualificata come pandemia. La pandemia di COVID-19 ha portato a circostanze eccezionali che richiedono notevoli sforzi da parte del settore biologico in termini di produzione, che non sarebbe stato ragionevolmente possibile prevedere al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2018/848.

(3)

La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e gravano pesantemente sugli operatori biologici (gli «operatori»). Gli operatori concentrano quindi i loro sforzi sul mantenimento della produzione biologica e degli scambi commerciali e non possono nel contempo prepararsi all’applicazione del nuovo quadro normativo a norma del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza è altamente probabile che gli Stati membri e gli operatori non siano in grado di garantire la corretta attuazione e applicazione di tale regolamento a decorrere dal 1ogennaio 2021, come originariamente previsto.

(4)

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del settore biologico, garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario rinviare la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

(5)

Tenendo conto dell’entità della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, della sua evoluzione epidemiologica e delle risorse supplementari necessarie agli Stati membri e agli operatori, è opportuno rinviare di un anno la data di decorrenza dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848.

(6)

Diverse date connesse a deroghe, relazioni o poteri conferiti alla Commissione per porre fine o prorogare le deroghe derivano direttamente dalla data di decorrenza dell’applicazione del regolamento (UE) 2018/848. È quindi altresi opportuno rinviare di un anno tali date. Le rispettive date sono state fissate tenendo conto del tempo necessario per consentire agli operatori di adattarsi alla fine delle deroghe o agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere informazioni sufficienti sulla disponibilità di alcuni fattori di produzione per cui erano state concesse deroghe, o alla Commissione per presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e preparare una proposta legislativa o atti delegati.

(7)

La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti anche per i paesi terzi e per gli operatori con sede in paesi terzi. Di conseguenza, per i paesi terzi che sono stati riconosciuti equivalenti a norma dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3), è opportuno prorogare di un anno la data di scadenza del riconoscimento, al 31 dicembre 2026, in modo che tali paesi terzi dispongano di un periodo di tempo sufficiente per modificare il loro stato mediante la conclusione di un accordo commerciale con l’Unione o mediante la piena conformità dei loro operatori al regolamento (UE) 2018/848, senza inutili perturbazioni degli scambi per i prodotti biologici.

(8)

Analogamente, la data di scadenza del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nei paesi terzi concesso a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere prorogata di un anno, al 31 dicembre 2024, per lasciare a tali autorità e organismi di controllo e ai loro operatori certificati nei paesi terzi un tempo sufficiente a superare l’impatto della pandemia di COVID-19 e a prepararsi al nuovo quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) 2018/848.

(9)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire il corretto funzionamento del settore biologico, garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato dovute alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

In considerazione della pandemia di COVID-19, che ha determinato circostanze eccezionali riguardanti la produzione biologica che richiedono un intervento immediato, è opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

Vista l’esigenza imperativa di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico nelle circostanze attuali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1)

all’articolo 29, paragrafo 4, la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;

2)

all’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

3)

all’articolo 49, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

4)

l’articolo 53 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2035» è sostituita dalla data «31 dicembre 2036»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

nella parte introduttiva, la data «1o gennaio 2028» è sostituita dalla data «1o gennaio 2029»;

ii)

alla lettera a), la data «31 dicembre 2035» è sostituita dalla data «31 dicembre 2036»;

c)

al paragrafo 3, la data «1o gennaio 2026» è sostituita dalla data «1o gennaio 2027»;

d)

al paragrafo 4, la data «1o gennaio 2025» è sostituita dalla data «1o gennaio 2026» e la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

e)

al paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

5)

all’articolo 57, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;

6)

all’articolo 60, la data «1o gennaio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;

7)

l’articolo 61, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022»;

8)

l’allegato II è così modificato:

a)

nella parte I, il punto 1.5 è così modificato:

i)

al secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita dalla data «31 dicembre 2031»;

ii)

al terzo comma, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

b)

la parte II è così modificata:

i)

al punto 1.9.1.1, lettera a), la data «1o gennaio 2023» è sostituita dalla data «1o gennaio 2024»;

ii)

al punto 1.9.2.1, lettera a), la data «1o gennaio 2023» è sostituita dalla data «1o gennaio 2024»;

iii)

al punto 1.9.3.1, lettera c), parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

iv)

al punto 1.9.4.2, lettera c), parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;

c)

nella parte III, al punto 3.1.2.1, secondo comma, la data «1o gennaio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;

d)

nella parte VII, al punto 1.1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 ottobre 2020.

(2)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).


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